Passa al contenuto principale

Autore: Valentina Trevisan

Rielaborazione e modifica di fotografie: requisiti e limiti

Il diritto di elaborare lo scatto consiste nella facoltà di apportare delle modifiche in qualsiasi forma, eseguire delle trasformazioni, aggiunte, adattamenti, variazioni all’immagine. In via meramente esemplificativa, tali attività possono consistere nella modifica del colore di sfondo in una panoramica, nell’estrapolare il cielo per utilizzarlo per un’altra opera, nel cambiare il colore dell’incarnato o snellire la figura della persona ritratta, nel cancellare le imperfezioni dello scatto o aggiungere elementi nuovi.

L’art 2 n. 7 della Legge n. 633/1941 annovera, tra le opere dell’ingegno protette dal diritto d’autore, le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia. L’art 18 della medesima normativa, contempla il diritto esclusivo, spettante al fotografo, di elaborare l’opera.

Ebbene, nella situazione più semplice, il diritto di elaborare l’opera fotografica spetta al fotografo che ha eseguito lo scatto. Vi sono però una serie di altre ipotesi in cui, chi ha premuto il click non risulta essere colui che può lecitamente introdurre modificazioni dell’opera.

  • Datore di lavoro: se il fotografo è un lavoratore dipendente, il datore di lavoro è di norma titolare del diritto di modificare o rielaborare gli scatti (il titolare infatti vanta i diritti di natura patrimoniale sugli scatti, tra cui, tra gli altri, il diritto previsto dall’art 18 LdA);
  • Committente: se il fotografo ha eseguito degli scatti su commissione, le parti possono pattuire contrattualmente che il committente-cliente acquisti altresì la facoltà di modificare o rielaborare gli scatti, di creare eventualmente un’opera nuova partendo da quella precedente (NB: dei rapporti con il cliente nell’ambito delle violazioni al diritto d’autore ne ho già parlato qui: Freelancers vs customer: il grafico, il videomaker, il web developer).
  • Acquirente: se il fotografo che ha eseguito gli scatti successivamente decide di cederli ad un potenziale acquirente, le parti possono prevede che l’acquirente-cliente acquisti il diritto di apportare variazioni, aggiunte o qualsiasi altra modificazione all’opera ceduta.

Il grafico freelance o il visual designer

Per effetto di quanto sino ad ora detto, colui che si occupa della comunicazione visiva per conto del proprio cliente, non può lecitamente apporre delle modifiche su uno scatto rinvenuto sul web. In altri termini, non può rielaborare uno scatto altrui, modificare lo sfondo, recuperare il cielo, scontornare il prodotto e utilizzare l’immagine come ottenuta senza autorizzazione.

Per eseguire tali attività è necessaria l’autorizzazione da parte del legittimo titolare dei diritti sulla stessa (tale limite non sussiste laddove la foto sia di pubblico dominio). Ottenuto il consenso, l’opera come realizzata dal grafico, se dotata di gradiente creativo è protetta come opera derivata ai sensi dell’art 4 LdA.

Ciò significa che all’interno dell’opera realizzata dal grafico sarà possibile rinvenire: l’opera originaria i cui diritti permangono in capo al fotografo e l’opera derivata i cui diritti risultano sussistere in capo al grafico.

Un esempio è il manifesto “Hope” realizzato da Shepard Fairey ed utilizzato nella campagna elettorale di Barack Obama. In quell’occasione l’artista sarebbe stato accusato di violazione del copyright sullo scatto in capo all’Associated Press e al fotografo che aveva materialmente eseguito il click, Mannie Garcia; non vi era stata infatti alcuna autorizzazione da parte di tali soggetti, all’utilizzo e alla rielaborazione dell’immagine.

Il postproduttore fotografico

Volendo semplificare, il fotoritoccatore è colui che interviene nella fase successiva allo scatto, eseguendo degli adattamenti o delle variazioni ed apportando delle migliorie all’immagine eseguita dal fotografo. Tali attività, in linea teorica, potrebbero riguardare anche la modifica dell’incarnato, lo snellimento della figura o l’esecuzione di altre attività che hanno ad oggetto la persona ritratta.

Ebbene, nel momento in cui il fotografo incarica il post-produttore ad eseguire dei ritocchi fotografici è egli stesso a conferire al soggetto il potere di rielaborare le immagini. Laddove tuttavia siano coinvolte persone, è necessario che il post-produttore accerti la sussistenza del consenso, rilasciato dal soggetto ritratto, di apporre tali modificazioni o che comunque il fotografo confermi di essere titolare del diritto di eseguire rielaborazioni.

Photo by JESHOOTS.COM on Unsplash

lavora con noi sito web curriculum ricerca lavoro

Sito web: il pulsante “lavora con noi”

La privacy dei lavoratori è importante a partire dalla fase di recruiting di un nuovo talento, durante i colloqui per l’assunzione di creativo e per l’eventuale conservazione anche in vista di una futura collaborazione: quali sono le regole GDPR?

La privacy dei lavoratori di un’agenzia di comunicazione

La gestione del trattamento dei dati personali dei lavoratori di un’agenzia di comunicazione, è un’attività fondamentale in quanto la conformità a GDPR non può essere vagliata solo con riguardo a clienti e fornitori ed essere un adeguamento formale.

Il corretto trattamento dei dati personali dei lavoratori, richiede lo svolgimento di un audit approfondito sul flusso dei dati personali interni, l’elaborazione della documentazione aggiornata e corretta in base ai servizi di marketing svolti e l’ideazione di procedure e policy fondamentali per una corretta gestione del lavoro, anche in smart working. Senza contare tutto il problema della sicurezza dei dati e credenziali, backup e strumenti di lavoro.

Peraltro, l’attenzione ai dati personali dei lavoratori può essere vista anche sotto il profilo etico e costruire uno degli impegni costanti nell’ambito degli obiettivi di sostenibilità sociale, uno dei pilastri dei criteri ESG che connotano le società benefit ma che dovrebbero ispirare qualsiasi agenzia di comunicazione.

La privacy nel processo di assunzione di un lavoratore

La fase preliminare all’instaurazione di un rapporto di lavoro richiede comunque un trattamento di dati personali che deve essere impostato dall’agenzia in modo corretto.

Si tratta di dati personali che vengono trattati nell’ambito della ricerca di nuovi talenti creativi, della procedura di recruiting (magari appoggiandosi ad un ente esterno), per la conservazione dei curriculum o anche spediti volontariamente dal freelance all’agenzia di marketing tramite e-mail per una candidatura spontanea.

Ancora più nello specifico, parliamo del caso in cui, come di solito accade, la procedura sia gestita online tramite delle applicazioni che elaborano una notevole mole di dati.

La candidatura del lavoratore tramite sito internet

I form privacy di candidatura in un sito internet

Nei siti web dotati di pagina dedicata al recruiting sono frequenti due situazioni:

  • il sito richiede al candidato di apporre al curriculum che allega, il “consenso per il trattamento dei dati personali”;
  • il form richiede la spunta alla casella “presto il consenso” con collegamento ipertestuale all’informativa estesa.

Queste sono le situazioni di base. In ragione al tipo di agenzia potrebbero essere aggiunti altri profili. Ad esempio:

  • il lavoratore prima di inviare la candidatura dichiara di aver letto il codice etico, preso visione della mission aziendale e dei principi che ispirano l’attività dell’azienda;
  • il lavoratore deve inserire i propri dati all’interno di form in quanto la candidatura viene gestita in modo parzialmente automatizzato tramite un gestionale che dovrà quindi certamente essere gestito a livello privacy;
  • il lavoratore accetta che i propri dati vengano acquisiti da una società esterna HR che sarà nominata responsabile del trattamento;

Tutte queste attività implicano policy documenti e procedure. Se non sei certo, come agenzia, di star gestendo correttamente i dati, ti suggerisco di fare un audit.

Vecchio codice privacy

Durante il vigore della precedente versione del Codice Privacy (dlgs 196/2003), per quanto afferiva ai dati personali che venivano trattati per le precipue finalità di concludere un contratto di lavoro, non era necessario che il candidato esprimesse preventivamente il consenso. Invero:

  • L’art 13 del Codice indicava quali erano gli elementi che doveva possedere un’informativa adeguata. Al comma 5 era prevista un’eccezione con riguardo alle candidature e al momento in cui il candidato dovesse essere informato delle modalità e finalità di trattamento. La disposizione disponeva che L’informativa di cui al comma 1 non è dovuta in caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell’eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Al momento del primo contatto successivo all’invio del curriculum, il titolare è tenuto a fornire all’interessato, anche oralmente, una informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1, lettere a), d) ed f);
  • L’art 23 del Codice, prevedeva infatti che quando il trattamento riguarda dati contenuti nei curricula, nei casi di cui all’articolo 13, comma 5-bis il consenso non era richiesto.

A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679 e delle modifiche apportate dal D.L. 14 giugno 2019, n. 53, dal D.M. 15 marzo 2019 e dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, dette disposizioni sono state abrogate.

È stata tuttavia introdotta una nuova disposizione avente il medesimo tenore e facente espresso riferimento a quanto disposto dal Regolamento Europeo.

L’invio della candidatura tramite form online: cosa dice il GDPR

La normativa comunitaria, prevede infatti che laddove i dati personali vengano trattati al fine di dare esecuzione ad un accordo, non sia necessario l’espresso consenso al trattamento dei dati personali. È invece sufficiente la presa visione delle modalità con cui detti dati verranno trattati.

Per gli addetti ai lavori, la distinzione relativa allo sviluppo di un sito web, si traduce in questo senso:

  • l’espresso consenso al trattamento dei dati personali presuppone due caselle: accetto-presto il consenso oppure non accetto-non presto il consenso ;
  • la presa visione presuppone un’unica casella: dichiaro di aver letto e compreso quanto indicato nell’informativa sul trattamento dei dati personali.

Peraltro, se ti occupi verticale di costruire siti internet ho parlato varie volte del tuo lavoro, sia in ambito privacy, sia contrattualistica, sia con riferimento alle note legali delle pagine.

La nuova normativa nazionale all’art 111bis prevede: Le informazioni di cui all’articolo 13 del Regolamento, nei casi di ricezione dei curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati al fine della instaurazione di un rapporto di lavoro, vengono fornite al momento del primo contatto utile, successivo all’invio del curriculum medesimo. Nei limiti delle finalità di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento, il consenso al trattamento dei dati personali presenti nei curricula non è dovuto“.

Regole privacy per la recruting page su sito web

Nell’elaborazione di una recruiting page sono da tenere a mente alcune regole.

1) La dicitura privacy nel curriculum del candidato

Non si deve chiedere che il curriculum presenti la dicitura “Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del GDPR (Regolamento UE 2016/679)” o simili.

2) Il form del sito internet per l’invio della candidatura

Il form del sito per la trasmissione del curriculum non deve richiedere l’espresso consenso al trattamento dei dati personali; può invece fornire il collegamento ipertestuale all’informativa consentendo al candidato di prenderne visione prima della trasmissione della candidatura;

3) Il trattamento dati per la fase di colloquio

In ogni caso, un’adeguata informativa circa il titolare del trattamento, le finalità del trattamento, eventuali destinatari, il periodo di conservazione dei dati, l’esistenza dei diritti dell’interessato e tutte le indicazioni previste dall’art 13 del GDPR verranno fornire al primo contatto utile (che potrà aversi tramite riscontro e-mail) tra l’azienda e il candidato.

4) La nomina dei soggetti esterni che trattano i dati dei candidati

I soggetti esterni che si occupano di tutta la procedura di candidatura, devono essere nominati responsabili del trattamento. Se poi c’è un gestionale, potrebbe essere necessario svolgere una valutazione d’impatto in quanto i dati personali potrebbero essere molti, in base al tipo di azienda o di agenzia.

5) La privacy nell’archiviazione e nella conservazione dei curriculum

Molte agenzie mi dicono che i curriculum loro li conservano per sempre perchè di fatto le e-mal non le cancellano e perchè comunque hanno una cartella dove pescare i candidati anche in futuro magari per qualche lavoro a spot. Certo, poi aggiungono, dopo un pò di tempo non è attuale il curriculum, ma di fatto rimane all’interno del computer o dei server.

Fondamentale, analizzare il flusso di dati e definire una data retention policy così poi da riportare nell’informativa il periodo di conservazione dei dati, che dovrà comunque rispettare i principi fissati dal regolamento.

Queste regole vanno rispettate sia che sia tu, agenzia a voler arruolare altri lavoratori creativi, sia che tu vada a costruire un sito internet per conto di un tuo cliente. In questo caso sarà lui a veri attivare per definire bene queste procedure, ma potrebbe accadere che chieda a te, che costruisci il sito, di prevedere i flag.

Il Team Privacy di Legal for Creativity lavora per e con le agenzie di comunicazione anche in questi progetti verticali di consulenza legale.

    Photo by Emmanuel Kontokalos on Unsplash

    Che cos’è la creatività? Le regole per gli imprenditori digitali e creativi

    Cos’è giuridicamente la creatività e quando una grafica, una proposta creativa, un layout possono essere originali, tutelabili nei confronti dei competitor e nei confronti del cliente finale? Parliamone.

    La regola generale del copyright

    Secondo il disposto di cui all’art 1 della Legge n. 633/1941, un’opera dell’ingegno per godere della protezione accordata dalle legge, deve presentare carattere creativo.

    Nel linguaggio comune, con il termine creatività, si intende, la capacità di creare, con la mente e con la fantasia.

    La legge poi fa un elenco di opere creative, che non deve considerarsi esaustivo. Alcune le ho trattate direttamente su alcuni articoli, come ad esempio, il design di un prodotto o la corporate idendity di un’impresa, senza contare chiaramente tutti i contenuti dedicati agli approfondimenti di loghi e marchi d’impresa.

    Possiamo quindi iniziare individuando quali sono gli elementi della tua attività che possono essere considerate opere creative.

    Per la tutela legale serve un atto creativo minimo

    Secondo la giurisprudenza costante, un’opera dell’ingegno riceve protezione, a condizione che in essa sia riscontrabile atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore (Trib Milano, 13.10.2015). Detta nozione non coincide necessariamente ed esclusivamente con quella di novità assoluta dell’opera, ma si riferisce anche alla personale, individuale ed originale espressione di una oggettività, per cui, ai fini della tutela, rileva la semplice sussistenza di un atto creativo.

    Nell’ambito degli scatti fotografici, non tutti possono dirsi connotati di carattere creativo. Le fotografie prive di carattere creativo, ossia quelle che si limitano alla mera riproduzione di luoghi, panorami, monumenti, colti nella loro naturale obiettività, senza che il fotografo abbia in qualche modo ricercato e realizzato elaborazioni di colore, tagli particolari, effetti di luce e di ombra, prospettive inusuali di paesaggio e di architetture, frutto di precise scelte estetiche e tecnico artistiche non godono della tutela piena del diritto d’autore, ma di quella più limitata di cui agli artt 87 cc.

    Ho parlato dei profili legali dei ritratti, della privacy per fotografi, della proprietà dei file originali, di contratti per post produzione fotografica, ma anche delle attività di rielaborazione.

    Idee e nozioni semplici

    La creatività non può pertanto essere esclusa soltanto perché l’opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia. Le idee possono ad esempio essere rappresentate in maniera personale ed autonoma rispetto a quanto precedentemente noto.

    In via esemplificativa, la mera preparazione di slides e/o materiale didattico non necessariamente è priva di carattere creativo. Invero, la modalità di costruzione e presentazione dei contenuti, nonché il personale e originale contributo dell’autore nella scelta e nella realizzazione di modalità espressive e comunicative (anche non nuove nello strumento materiale adottato), originali e personali, possono pertanto essere tutelabili ai sensi della Legge a protezione del diritto d’autore. di fatto quindi anche una presentazione power point può essere considerata un’opera creativa tutelata dal diritto d’autore.

    La tutela della forma del lavoro creativo

    Inoltre, la creatività non è costituita dall’idea in sé, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea possa essere alla base di diverse opere che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende e che, in quanto tale, rileva ai fini della protezione.

    La questione più interessante può porsi con riferimento all’arte contemporanea, non connotata da una particolare forma espressiva; in tali situazioni la forma esterna può estrinsecarsi in un qualcosa di molto semplice. Infatti, in queste opere non vi è una particolare tecnica pittorica o architettonica, ma un’idea di fondo, che pertanto in linea teorica non potrebbe essere destinataria della tutela accordata dalla normativa. Secondo Francesco Bonami, in Lo potevo fare anch’io (che vi consiglio), la problematica relativa alla qualifica di artista con riguardo all’arte contemporanea, risiede proprio nel fatto che negli anni la pittura sarebbe stata confusa con la competenza tecnica e con il gusto del bello, mentre invece si tratterebbe unicamente di idee e di emozioni. Tale assunti tuttavia sono difficilmente coniugabili con il concetto tradizionale di opera dell’ingegno la quale, come esposto, ottiene tutela nella misura in cui venga estrinsecata in una forma espressiva. A proposito di arte, ti suggerisco di vedere l’articolo che ho dedicato all’appropriation art, interrogandomi sui limiti alla violazione del copyright e alla tutela.

    La tutela delle proposte creative e delle opere digitali

    Se un’opera (proposta grafica, brief, file aperto, presentazione aziendale) è creativa e protetta automaticamente dal diritto d’autore, ma ha necessità di essere tutelata con diverse modalità a seconda del tipo di opera, delle finalità, degli accordi.

    TI suggerisco di valutare una tutela preventiva delle opere digitali ma sopratutto la tutela delle proposte creative adottando strumenti di protezione del lavoro creativo, fondamentale per iniziare a proteggere il proprio prezioso lavoro, anche in relazione alla gestione dei pagamenti dei servizi creativi.

    Possiamo quindi valutare quali sono gli strumenti più adatti alla tua attività d’impresa andando ad intervenire in una fase antecedente rispetto al problema.

    Photo by Andrian Valeanu on Unsplash

    Dash Cam e Action Cam a prova di legge

    La Dashboard Camera è una telecamera che viene posizionata nei pressi del cruscotto al fine di registrare gli eventi che accadono all’esterno della vettura o all’interno del mezzo. Nel primo caso è installata con l’intento di agevolare l’individuazione del soggetto responsabile nel caso di incidente mentre nel secondo caso viene collocata per prevenire o contrastare eventuali furti.
    Viene di norma utilizzata con finalità esclusivamente personali, non rientrando quindi nell’ambito di applicazione della normativa sulla protezione dei dati personali. Tale assunto si fonda sul fatto che colui che esegue le riprese non le comunichi, diffonda o divulghi a terzi e non le utilizzi per eventuali finalità commerciali.

    Prova in giudizio
    Nel caso in cui intervenga un sinistro stradale o un furto, le riprese eseguite potrebbero essere utilmente utilizzate nell’ambito di un giudizio. Sotto il profilo civilistico, esse rientrano tra le riproduzioni c.d. meccaniche (art 2712 c.c.) secondo cui le riprese cinematografiche formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti e alle cose medesime. 

    L’Action Camera è un dispositivo maneggevole e di ridotte dimensioni che viene utilizzato per realizzare video o scatti in particolari situazioni (sport, attività pericolose o altro). La finalità è quindi diversa rispetto a quella della dash cam ed è preposta tipicamente alla realizzazione di contenuti destinati ad essere comunicati e visti entro la ristretta comunità di appartenenza o essere diffusi tramite la rete.

    Finalità personale 
    Se l’intenzione di colui che realizza contenuti è quella di conservare il video della propria esperienza subacquea all’Isola d’Elba o del road trip in moto fino a Capo Nord senza diffonderlo o divulgarlo, egli non sarà destinatario nè della normativa sulla protezione dei dati personali (trattandosi di attività a carattere personale o domestico) nè della legge a protezione del diritto d’autore (in quanto gli eventuali ritratti di persone non sono destinati ad essere riprodotti).

    Influencer e travel vlogger
    Se invece l’intenzione di colui che realizza contenuti è quella postare il video sul proprio canale YouTube o Vimeo che vengono periodicamente alimentati da video girati dall’influencer, le clip saranno destinatarie della normativa a protezione del diritto d’autore e della legislazione europea a tutela dei dati personali.

    1. In primo luogo, e sinteticamente, laddove la clip abbia come soggetto una persona, il ritratto non potrà essere esposto o riprodotto senza il consenso della stessa, a norma del disposto di cui all’art 96 LdA e art 10 c.c..
    2. In secondo luogo, laddove le clip ritraggano edifici o opere dell’architettura contemporanea dovrà tenersi in considerazione la normativa sulla libertà di panorama, ad oggi non regolamentata in Italia (leggi qui per maggiori informazioni). 
    3. In terzo luogo, il filmato contenente immagini di volti o che comunque ritrae soggetti identificabili (sebbene non noti) costituisce trattamento di dati personali. È quindi destinatario della normativa a protezione dei dati personali: il soggetto dovrà quindi essere informato delle finalità di trattamento ed esprimere il proprio consenso nella diffusione della propria immagine tramite la rete. 

    Photo byPhoto by Felipe Vieira on Unsplash

    Puoi ascoltare la versione audio di questo articolo, cliccando qui sotto.

    https://open.spotify.com/episode/4lly35jtbj0U0HYWdSpZ1j

    rubare fotografie online social furto scatti

    Furto di scatti: responsabilità del fotografo

    ll fotografo è responsabile verso il cliente se gli rubano le fotografie? Se il cliente subisce il furto degli scatti può chiedere aiuto al fotografo?

    In questo articolo ci concentriamo sui rapporti fotografo-cliente quando si verificano queste situazioni andando ad approfondire, sotto più punti di vista, la posizione del fotografo, i profili di responsabilità ed i limiti. Non ci occupiamo invece di colui che ruba le fotografie e che commette il furto.

    Rubare fotografie e immagini esempi

    Voglio partire da due casi concreti e molto pratici per poi comprendere a livello teorico, quali potrebbero essere le tue responsabilità in caso di furto e cosa fare per evitare che il tuo cliente ti chieda i danni per aver subito un furto di immagini.

    Le domande che mi vengono poste con maggiore frequenza in questo argomento sono:

    • Per quanto tempo devo conservare le fotografie del mio cliente dopo che gliele ho spedite?
    • Il mio cliente è venuto a richiedermi le fotografie dopo due anni perchè le aveva perse ma non le ho più: cosa può dirmi?
    • Posso salvare le fotografie come mio archivio su un hard disk esterno?
    • Devo sempre dire al mio cliente se voglio o non voglio conservare le fotografie?
    • Se un hacker accede al mio drive devo pagare i danni al mio cliente? Ma non è colpa mia.

    Le risposte richiedono un’analisi del caso concreto, ma è sempre importante partire dagli aspetti giuridici generali. Nel nostro ordinamento esiste un obbligo legale di custodia che può essere integrato con un accordo tra le parti. Vediamo quindi gli obblighi e i doveri del fotografo nei confronti del cliente e i limiti di responsabilità.

    Obbligo legale di costudire le fotografie

    Il fotografo, che si obbliga ad eseguire e consegnare degli scatti, è tenuto a custodire la cosa durante la detenzione, ai sensi dell’art 1177 c.c.

    Cosa significa? Il fotografo ha uno specifico obbligo di custodire la cosa fino a quando la consegna. Dopo la consegna delle fotografie, la legge non impone più al fotografo l’obbligo di conservazione.

    Se il fotografo doveva conservare le fotografie e questo le perde o gli vengono rubate, il fotografo potrà essere responsabile per inadempimento contrattuale (ai sensi dell’art 1218 c.c.) salvo che dimostri che il fatto non è lui imputabile (bisogna verificare il caso concreto).

    Infatti, secondo la giurisprudenza, poiché l’obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna, risponde di inadempimento all’obbligazione di adeguata custodia – in relazione alla responsabilità per furti e rapine – il custode che non offra la prova liberatoria, che non dimostri, cioè, di avere adottato tutte le precauzioni che le circostanze suggerivano, secondo il criterio di ordinaria diligenza (Cass. n. 1510/2007).

    Contratto per conservare gli scatti

    Le parti possono concludere un accordo: il fotografo può assumersi l’impegno di conservare gli scatti fotografici per un certo tempo (1 anno, 2 anni, 5 anni).

    Ad esempio l’azienda potrà avere interesse a che l’agenzia conservi gli scatti eseguiti così da poter in futuro richiederne l’inserimento nel proprio sito web o l’utilizzo per una nuova campagna pubblicitaria.

    Se le parti stabiliscono con un documento contrattuale (scritto) i tempi e le modalità di custodia anche successivamente alla consegna degli scatti, il fotografo assume un’autonoma e nuova obbligazione (art 1177 cc). Se il fotografo perde le fotografie, gli vengono rubate o altro, si dovrà verificare se si era impegnato a custodirle con diligenza. In questi casi si potrà ritenere inadempiente e questo fatto determinerà una responsabilità per inadempimento (art 1218 c.c.). Il cliente potrà richiedere il risarcimento dei danni subiti a seguito del furto delle fotografie (i danni potrebbero essere anche molto importanti economicamente).

    In ogni caso il fotografo è l’autore morale delle fotografie e quindi titolare del diritto d’autore sugli originali eseguiti: egli può conservare i file raw nel proprio archivio. Laddove intenda utilizzarli, diffonderli, comunicarli dovrà siglare un autonomo accordo con la persona ritratta o con il committente. In caso contrario le parti potranno anche stabilire la cancellazione decorso un certo tempo.

    Responsabilità del fotografo per furto di scatti

    La diligenza è il parametro per valutare la responsabilità: colui che esegue una prestazione nello svolgimento della propria attività professionale deve utilizzare l’attenzione, la cura, il rigore, l’impegno che possono richiedersi in ragione alla natura dell’attività esercitata.

    Il fotografo potrà essere ritenuto responsabile a causa del furto subito se ha violato questo parametro. E quindi essere chiamato a rispondere dei danni cagionati alla persona ritratta nella scena di nudo oppure all’azienda che ha visto fallire la propria campagna di lancio del prodotto, nella misura in cui si sia reso inadempiente all’obbligazione di custodire le fotografie o comunque abbia cagionato un danno extracontrattuale. Il danno subito può essere la lesione del diritto all’immagine o la riservatezza dei dati personali, ad esempio.

    Per dire che il fotografo è responsabile è necessario che egli abbia omesso di adottare le precauzioni indispensabili che le circostanze consigliavano in ragione alla tipologia di attività imprenditoriale. E quindi, il fotografo per andare esente da responsabilità contrattuale (obbligo legale o convenzionale di custodia) o extracontrattuale dovrà dimostrare di aver assunto le misure che possono ragionevolmente pretendersi da un soggetto professionalmente diligente.

    La verifica deve essere eseguita caso per caso in ragione alla condotta omissiva, alla struttura aziendale del fotografo, alle cautele adottate per evitare tali situazioni, alle scelte organizzative compiute.

    Un esempio tratto dalla pratica professionale è il furto di scatti mediante  download non autorizzato eseguito dalla pagina di un sito web di fotografie pubblicate in un e-commerce di food per utilizzale da un competitor in altro sito. Ti suggerisco di darne lettura, come sai sono situazioni frequenti: Rubare foto di food. 

    Best practice per evitare furto di scatti e responsabilità del fotografo

    Nel concreto, in via esemplificativa e preventiva posso darti alcuni suggerimenti di best practice:

    1. Regolamentazione degli accessi ai locali ove sono tenuti i computer e gli hard disk esterni; 
    2. Adozione di sistemi di criptazione degli hard disk
    3. Adozione di un organigramma aziendale che consenta di identificare chi fa cosa all’interno dell’agenzia e chi ha accesso a quali dati;
    4. Scelta di password sicure con periodico aggiornamento; 
    5. Adozione di sistemi che impediscano gli accessi non autorizzati ai locali, predisposizione di sistemi di allarme e utilizzo di finestre anti sfondamento o porte blindate; 
    6. Educazione alla sicurezza dei dati dei collaboratori esterni;
    7. Adeguata regolamentazione del trasporto di hard disk e computer portatili all’esterno; 
    8. Evitare accessi e collegamenti tramite computer personali e usb personali;
    9. Utilizzo di software che garantiscano la protezione dei dati nella trasmissione dei contenuti tramite la rete; 
    10. Predisposizione di accordi atti a regolamentare il tempo massimo di conservazione delle fotografie laddove tale servizio venga richiesto dal cliente;

    Trattasi di misure preventive che non sempre sono sufficienti per evitare il furto degli scatti: è quindi comunque importante verificare la diligenza del fotografo nel conservare i file.

    Altra cosa interessante è creare un buon backup per salvare le fotografie. Ho parlato dei profili legali del backup in occasione della giornata mondiale della sicurezza: ti rinvio all'articolo dedicato, potrebbe esserti utile come spunto. 

    Photo by Dainis Graveris on Unsplash

    Per il logo, che colore facciamo?

    Il colore è importante, non solo dal punto di vista grafico, ma anche con riguardo alla protezione del brand e per la crescita del valore identitaria dell’azienda. Vediamo come tutelare il colore di un’impresa.

    Disclaimer: Il titolo è poco giuridico e volutamente evocativo di una situazione in cui può trovarsi un grafico nella realizzazione di un progetto di comunicazione visiva per il proprio cliente. È tuttavia necessario tenere in debita considerazione la differenza tra il concetto tecnico, di logo e quello giuridico di marchio.

    Come scegliere il colore di un’impresa

    Quando viene ideato un logotipo, un pittogramma o comunque viene organizzata una campagna pubblicitaria, una delle prime cose che deve essere presa in considerazione e possibilmente mantenuta, affinché l’azienda possa acquisire capacità distintiva nel mercato concorrenziale, è la scelta del o dei colori da utilizzare.

    Il graphic designer o l’art director a cui viene demandata l’esecuzione o la direzione di tali attività possono imbattersi in due situazioni che, in via esemplificativa, possono essere varie.

    1. Si può scegliere il viola Milka per realizzare il logo del proprio cliente che commercializza bulloneria?
      I prodotti e servizi di un cliente appartengono ad una classe merceologica diversa rispetto a quella dell’azienda rinomata. Tuttavia, l’azienda rinomata ha registrato il proprio marchio di colore.
    2. Si può optare per la combinazione di colori scelta da uno dei competitor del proprio cliente per la campagna pubblicitaria?
      I prodotti e servizi del cliente sono affini a quelli del proprio competitor. Le aziende sono notorie solo a livello locale e il competitor non ha registrato il proprio marchio di colore.

    Il marchio di colore

    L’art 7 del Codice di proprietà industriale prevede la registrabilità come marchio d’impresa di segni atti a distinguere prodotti e servizi di un’impresa dalle altre, indicando come tali, tra gli altri, le combinazioni o le tonalità cromatiche.

    Quindi si può registrare:

    • un unico colore
    • una compilazione di tonalità
    • un pattern di colori

    Quando si può registrare un colore come marchio?

    Non è tuttavia così semplice registrare un marchio di colore. Infatti, deve trattarsi di tonalità molto particolari oppure di colori del tutto inusuali al prodotto a cui vengono apposti. Tale limite viene posto nell’interesse generale a non restringere indebitamente la disponibilità dei colori per gli altri operatori che offrono prodotti o servizi analoghi.

    Se hai bisogno di sapere se il colore che vorresti registrare presenta i requisiti, possiamo approfondire.

    Esempi di casi reali di registrazione del marchio di colore

    Ad esempio, la scelta compiuta da Kraft del viola per la confezione di Milka è insolita per il cioccolato. Il marchio di colore è stato regolarmente registrato in data 27.10.1999. Nella descrizione vengono esattamente indicate le coordinate specifiche nello spazio colore che, nel caso di specie, sono: L = 53,58 ±0,8; A = 15,78±0,5; B = -31,04±0,5.

    All’opposto, nel caso di Luis Vuitton (Cass. n. 7254 del 2008), la Corte ha confermato la decisione impugnata che aveva dichiarato nulle le registrazioni eseguite dal brand di lusso, premettendo come il colore suscettibile di registrazione fosse unicamente quello avente delle particolari tonalità cromatiche, situazione assente nel caso di specie dacché i colori di cui la Vuitton vantava la registrazione erano quelli più frequentemente usati per la pelletteria (nero, marrone, beige, verde, rosso e azzurro) e che per questo non avevano alcuna funzione distintiva.

    L’azienda famosa può usare il marchio per tutti i prodotti

    In generale quindi, l’azienda titolare del marchio di colore, rinomato, ha la facoltà di usare in modo esclusivo il proprio segno distintivo, vietando, al contempo ai terzi di usarlo nella propria attività economica.

    Il divieto vige per il segno identico o simile e, trattandosi di marchio rinomato, anche per prodotti e servizi diversi (ad esempio bulloneria) laddove l’indebito uso del colore consenta all’azienda di bulloni di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio oppure rechi pregiudizio al titolare del marchio notorio.

    Laddove invece l’azienda titolare del marchio di colore non goda di rinomanza, la stessa potrà vietare l’utilizzo del proprio colore per prodotti o servizi identici ovvero per prodotti o servizi affini laddove a causa dell’indebito utilizzo possa determinarsi un rischio di confusione (o associazione) per il pubblico.

    Come registrare un marchio di colore

    I requisiti sono quelli previsti per gli altri tipi di marchi, con le sintetiche precisazioni idi cui sopra.

    Se hai idea di registrare il colore della tua azienda come marchio, ma sei indeciso se farlo o se fare solo il denominativo, oppure non hai le idee per nulla chiare perchè fai fatica a distinguere i tipi di marchio, ti suggerisco di partire da una check-list.

    Ho preparato un elenco sintetico di documenta che sicuramente possono esserti utile per ogni tua valutazione: puoi cliccare "La checklist per registrare il tuo marchio"

    Il colore come atto di concorrenza sleale

    Se invece il colore non è stato oggetto di registrazione come marchio, laddove sia utilizzata la stessa tonalità per prodotti appartenenti allo stesso settore merceologico ma realizzati da aziende differenti, in linea teorica potrebbe comunque ravvisarsi un rischio di confusione tra prodotti o associazione tra imprese. Il consumatore infatti potrebbe essere forviato al momento dell’acquisto e ritenere che si tratti di prodotti realizzati dalla stessa impresa o comunque di aziende collegate.

    In tale situazione, l’utilizzo indebito dello stesso colore prescelto dal competitor potrebbe essere un atto di concorrenza sleale, così come disciplinato dall’art 2598 c.c., disposizione che, in generale vieta il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente.

    Suggerimento di base sui marchi

    Il suggerimento di base che ti posso dare sui marchi, ma anche in generale sui diritti di proprietà intellettuale, tipo il design, è quello di rimanere aggiornato in quanto spesso ci sono aiuti, bandi. sovvenzioni che agevolano la registrazione di marchi, brevetti e design.

    Per rimanere aggiornato puoi iscriverti alla newsletter: di solito appena vengo a conoscenza di bandi in questo argomento li comunico, a beneficio di tutti coloro che sono iscritti.

    Puoi ascoltare la versione audio di questo articolo, cliccando qui sotto

    https://open.spotify.com/episode/1GulVDWm7r8H05b16WTchS

    Photo by Mika Baumeister on Unsplash

    Concept store. Tutela dell’arredamento di interni

    Se sei un’agenzia di comunicazione, nell’ideazione della strategia di marketing può essere inserito lo studio dell’architettura di un negozio, la progettazione dell’allestimento fieristico o l’ideazione di uno spazio fisico all’aperto. Vediamo come e perchè tutelare questi elementi.

    L’arredamento di interni può essere tutelato?

    L’arredamento di interni e quindi anche un allestimento fieristico o uno spazio fisico esterno, possono essere tutelati a certe condizioni.

    Come preannunciato su Instagram (se non mi segui, questo è il momento per farlo!) il 30 aprile è stata pubblicata una pronuncia molto attesa, relativa alla tutelabilità autorale dell’arredamento di interni.

    La questione ha interessato una nota azienda operante nel settore della produzione e commercializzazione di prodotti cosmetici e di profumeria la quale ha agito nei confronti di una competitor ritenendo, in sintesi, che quest’ultima avesse sfruttato il lay-out dei propri negozi, frutto di anni di investimento e ricerca, avesse violato i diritti esclusivi di realizzazione economica sul progetto di architettura commissionato e realizzato per i negozi e avesse compiuto quindi atti di imitazione continuativa e sistematica.

    Il ruolo dell’agenzia di comunicazione nella progettazione di un layout

    L’agenzia di comunicazione ha un ruolo fondamentale nell’ideazione e progettazione del layout. È quindi importante definire i rapporti tra cliente e agenzia per stabilire a chi appartengono i diritti e qual è l’estensione (spazio e tempo).

    È quindi fondamentale dotarsi di un contratto di servizi di progettazione che nello specifico contenga l’ideazione, lo studio e la comunicazione del prodotto. Inoltre, l’accordo dovrà contenere:

    • la specifica indicazione degli elementi che deve presentare lo store su cui poi sviluppare il progetto; potrebbe essere un brief concordato tra le parti;
    • la descrizione delle fasi di lavoro, incluso collaudo, accettazione e richiesta di modifiche;
    • la gestione dei diritti sulle idee creative e sui progetti esclusi.

    È importante che il contratto sia costruito ad hoc per la regolamentazione completa e corretta della situazione.

    Quali sono i requisiti per la tutela dell’arredamento di interni?

    Per verificare se il caso specifico presenta questi requisiti bisogna fare un’analisi. Ti riporto di seguito alcuni punti fondamentali ma ti ricordo che la valutazione deve essere svolta con riferimento al concreto.

    1) Il progetto è un’opera dell’ingegno?

    L’art 1 della Legge a protezione del diritto d’autore prevede la tutela delle opere dell’ingegno (1) aventi carattere creativo (2).

    L’opera dell’ingegno è qualcosa che proviene quindi dalla mente umana e non esclusivamente da una macchina. Ne ho parlato a proposito di intelligenza artificiale e quindi di software che ci possono aiutare (o sostituire) nella realizzazione di attività.

    Il successivo art 2 con specifico riguardo alla tipologia di opere dell’ingegno tutelate, prevede la protezione dei disegni e delle opere dell’architettura.

    2) Il progetto di arredamento di interni di un negozio è un’opera dell’architettura?

    La cassazione ha detto SI. La tutela prescinde dall’incorporazione degli elementi dell’arredo con l’immobile (come invece previsto in passato) o dal fatto che i singoli elementi di arredo siano semplici o comuni e ciò utilizzati nel settore.

    È necessario che il progetto sia identificabile o riconoscibile sul piano dell’espressione formale come opera unitaria d’autore, l’effetto di precise scelte di composizione d’insieme degli elementi.

    L’esclusiva riguarda il complesso, l’opera unitariamente considerata di organizzazione dello spazio, l’utilizzo congiunto degli elementi di arredo secondo lo stesso disegno organizzativo.

    Ad esempio, nel caso di Kiko vs Wiko, la Cassazione ha riconosciuto la predetta unitarietà nei seguenti elementi:

    • Colore delle pareti;
    • Particolari effetti nell’illuminazione;
    • Ripetizione costante degli elementi decorativi;
    • Impiego di determinati materiali;
    • Dimensioni e proporzioni.

    2) Il progetto di arredamenti di interni è dotato di carattere creativo?

    Dipende. In generale, l’opera dell’ingegno è protetta dall’ordinamento purchè presenti un qualche elemento o una qualche combinazione originale, frutto della creatività ancorché minima del suo autore, così da potersi identificare, pur inserendosi in un genere assai diffuso, per essere un prodotto singolare dell’autore e da poter essere individuata tra le altre analoghe.

    Ad esempio, nel caso di Kiko vs Wiko, la Cassazione ha riconosciuto l’originalità e quindi la presenza del minimo di apporto creativo per l’accesso alla tutela aurorale nei seguenti elementi:

    • Ingresso open space con ai lati due grandi grafiche retroilluminate;
    • Interno con espositori laterali consistenti in strutture continue ed inclinate lungo le pareti;
    • Isole a bordo curvilineo posizionate al centro del negozio;
    • Presenza di schermi TV incassati negli espositori inclinati;
    • Utilizzazione di combinazioni degli stessi colori, bianco, nero, rosa/viola;
    • Punti di illuminazione che diffondono luci fredde.

    A tal proposito, il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione è il seguente:

    In tema di diritto d’autore, un progetto o un’opera di arredamento di interni, nel quale ricorra una progettazione unitaria, con l’adozione di uno schema in sé definitivo e visivamente apprezzabile, che riveli una chiara “chiave stilistica”, di componenti organizzate e coordinate per rendere l’ambiente funzionale ed armonico, ovvero l’impronta personale dell’autore, è proteggibile quale opera dell’architettura, ai sensi dell’art 2 n. 5 L.A.

    cORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 8433 DEL 30 APRILE 2020

    Come dicevo all’inizio, un progetto e quindi un concept store, ma anche il layout fieristico, non possono dirsi automaticamente tutelati o automaticamente esclusi dalla tutela. La valutazione deve essere fatta con riguardo al caso specifico.

    Con quali strumenti può essere tutelato l’arredamento di interni?

    La legge a protezione del diritto d’autore, non prevede una registrazione o brevettazione: la protezione sorge in automatico nella misura in cui l’arredamento di interni, il concept store, sia dotato degli anzidetti requisiti.

    Questa è una grande differenza rispetto a quanto previsto per la proprietà industriale, nell’ambito del quale il disegno, per trovare tutela completa, deve essere oggetto di registrazione.

    1) La posizione del cliente

    Per l’effetto, laddove un competitor riproduca in modo sostanziale gli elementi caratterizzanti l’arredamento di interni del titolare del diritto, quest’ultimo potrà validamente agire in giudizio chiedendo l’inibitoria alla prosecuzione della violazione e la condanna al risarcimento dei danni patiti per plagio (riferendosi alla violazione del diritto morale) e/o contraffazione (riferendosi alle violazioni dei diritti di sfruttamento economico).

    Fermo restando che sarà necessario rendere compiuta prova del fatto che il concept sia dotato degli anzidetti requisiti affinché possa dirsi che l’opera dell’ingegno abbia carattere creativo.

    2) La posizione dell’agenzia di comunicazione

    Se sei invece un’agenzia, che hai fornito al cliente un preventivo per la progettazione del layout di un concept store oppure una serie di proposte creative di allestimento fieristico, è fondamentale che all’interno del contratto vengano disciplinati i diritti di ciascuna delle parti. Puoi partire dalla lettura dei vari articoli dedicati al tema contrattuale e alla documentazione che ti suggerisco di utilizzare per una gestione completa e corretta dei rapporti.

    Puoi ascoltare la versione audio di questo articolo, cliccando qui sotto

    https://open.spotify.com/episode/4tmbZZtkl359EVmgxqilK9

    Photo by The Honest Company on Unsplash

    RENTAFONT: caratteri tipografici a noleggio

    Il noleggio di caratteri tipografici è uno strumento diverso dall’acquisto o dall’uso dei caratteri free. Vediamo gli aspetti legali più importanti.

    Cosa significa caratteri tipografici a noleggio

    Rentafont.com viene presentato come un sito in cui è possibile noleggiare “multilingual desktop and web fonts for designers, publishers and illustrators“.

    Il sito offre la possibilità di scegliere un carattere tipografico in base alla forma, tipologia, origine e storia, design, mood.

    Ti ho già parlato del tema caratteri tipografici, sotto altri profili:

    • Ti ho introdotto i diritti del designer sul carattere tipografico e dei termini in cui si possono spiegare le facoltà di utilizzo in capo al creativo, utente finale che intende utilizzare il font (clicca qui);
    • Abbiamo inoltre esaminato un’altra banca dati di caratteri tipografici, dafont.com, individuando i punti fondamentali da tenere in debita considerazione nella consultazione del portale, valorizzando l’importanza di dare lettura alle singole licenze di utilizzo proposte (clicca qui).

    In questo articolo ci concentriamo sulle clausole contrattuali  “user agreement” stabilite dal titolare del servizio Rentafont per individuare le attività consentite e quelle vietate.

    Attenzione, io prendo come esempio Rentafont ma sono sicura che ci sono tanti altri portali che offrono servizi con la medesima impostazione con, chiaramente, delle differenze. Ti suggerisco di non dare nulla per scontato e di fare un passaggio con un professionista che ti possa dare supporto nella valutazione.

    Presto delle consulenze legali orarie in cui possiamo confrontarci sul punto, così da darti velocemente l'OK o metterti allerta su alcuni profili contrattuali. 
    Per approfondire la consulenza legale per la gestione dei caratteri tipografici clicca qui; per contattarmi e fissare un primo step conoscitivo, clicca qui. 

    I termini di servizio di locazione di una font

    Al momento della registrazione, come di norma, viene richiesto di flaggare la casella relativa alla lettura dei termini di servizio e alla privacy policy, secondo le precise disposizioni indicate ai link cliccabili.
    Per quanto afferisce ai Terms of Service, l’amministrazione, ovvero Rentafont Inc.:
    (a) si impegna a fornire all’utente l’accesso temporaneo a noleggio a caratteri desktop con l’aiuto dell’agente Rentafont (desktop font). Il prezzo/canone è commisurato al periodo in cui l’utente finale intende utilizzare il carattere tipografico.
    (b) si obbliga a fornire uno spazio sul server per ospitare i caratteri tipografici da visualizzare su siti web conteggiandone l’utilizzo (web font). Il prezzo viene stabilito in base al numero di visualizzazioni che ottiene il sito web ove verranno utilizzati i caratteri tipografici scelti.
    Esistono quindi due diversi contratti a seconda dell’utilizzo che intende farne l’utente finale.

    1) User agreement “Desktop Font”: fasi e diritti

    Questo tipo di contratto viene utilizzato dall’utente che intende fruire di caratteri tipografici per lo svolgimento della propria attività creativa (diversa rispetto allo sviluppo di interfacce grafiche per siti web).

    La fase di acquisto di un carattere tipografico a noleggio

    1. Per utilizzare i caratteri tipografici l’utente finale dovrà scaricare ed installare l’applicazione client/server Rentafont Agent. L’applicazione fornisce all’utente l’accesso ai font e consente di utilizzarli mediante trasmissione dal server a client e loro memorizzazione presso il computer dell’utente finale durante il periodo di vigenza dell’accordo.
    2. L’utente finale potrà utilizzare l’applicazione mediante le proprie credenziali su un computer alla volta: i caratteri verranno messi a disposizione direttamente tramite l’interfaccia dell’applicazione e/o il sito web;
    3. L’utente potrà scegliere un piano tariffario che gli consenta di utilizzare i font per un tempo stabilito. Decorso tale periodo i caratteri tipografici non saranno più disponibili e potranno essere utilizzati entro i limiti indicati. Il prezzo/canone è commisurato al periodo in cui l’utente finale intende servirsi del carattere tipografico (può essere sempre allungato).

    Cosa puoi fare: diritti di utilizzo di un carattere a noleggio

    Il diritto di utilizzo dei caratteri tipografici viene specificatamente descritto al pt. 3 del contratto individuando le modalità e facoltà di impiego durante il periodo di noleggio e successivamente alla scadenza.

    • Durante il periodo di noleggio l’utente finale può: (a) Creare qualsiasi opera utilizzando i Font: documenti, grafici, video, presentazioni, ecc., senza trasferire tali opere a terzi, ad eccezione del loro posizionamento su banche di immagini, a condizione che l’illustrazione abbia elementi diversi dai caratteri dei font. (b) Convertire i caratteri dei Font in immagini bitmap o vettoriali per un ulteriore utilizzo.
    • Successivamente alla scadenza del periodo di noleggio l’utente finale può utilizzare i caratteri come immagini vettoriali o bitmap entro i seguenti limiti: (c) Pubblicazioni web di immagini bitmap statiche, animazioni o video per scopi personali, educativi (per l’esecuzione di compiti di classe) e per altri scopi non commerciali, a scopo di autopromozione; (d) Utilizzo come elemento di un’illustrazione bitmap o di un’illustrazione vettoriale creata a condizione che tale illustrazione abbia elementi diversi dai caratteri dei font; (e) Utilizzo in banner pubblicitari statici, copertine, sfondi, userpics, miniature per video, così come nelle animazioni gif; (f) Stampa su stampanti laser o jet in formato non superiore a A0, fino a 100 copie.

    Cosa non puoi fare: limitazioni ai diritti di utilizzo di caratteri a noleggio

    Il contratto che andiamo a firmare al momento dell’acquisizione della font, specifica alcuni divieti; alcuni discendono dal tipo di contratto (locazione di font, appunto) altri invece sono specificità di questo sito internet.

    • Il diritto di utilizzo dei caratteri tipografici non include il diritto di modifica e/o elaborazione. Non hai quindi il diritto di creare font utilizzando parti del font noleggiato.
    • Non è consentito pubblicare file che utilizzano font in formato modificabile (ad es. PDF) con font incorporati a noleggio.
    • La licenza non include la possibilità di utilizzare il carattere tipografico come elemento di un’immagine da diffondere in stock per usi pubblicitari. In questo caso è necessario estendere la licenza (Stocker’s Licence).
    • L’utente non può trasferire i diritti su un’opera, che utilizza i caratteri dei font noleggiati, a terzi, a pagamento o gratuitamente (ad eccezione dei casi di cui alla lettera “d” del precedente paragrafo), o copiare l’opera in qualsiasi modo (ad eccezione della lettera “f” del precedente paragrafo). Fuori dai casi consentiti è necessario estendere la licenza.

    2) User agreement “Web Font”: fasi e diritti

    Il sito internet che stiamo esaminando mette a disposizione contratti diversi. Questo tipo di contratto viene utilizzato dall’utente che intende fruire di caratteri tipografici per lo  sviluppo, ad esempio, di interfacce grafiche per siti web.

    Fase di acquisto

    1. L’utente finale acquista i codici di accesso per l’utilizzo dei font nell’ambito della rete e l’applicazione di misurazione degli accessi necessaria per la quantificazione del canone per l’utilizzo dei caratteri tipografici.
    2. I codici di accesso consentono di mostrare i caratteri su un determinato sito web.
    3. Il prezzo di acquisto dei codici viene determinato in base al numero di pagine in cui è destinato ad essere utilizzato il carattere tipografico e al numero di accessi dei fruitori del portale.

    Cosa puoi fare: diritti di utilizzo

    • Puoi utilizzare il font direttamente tramite le credenziali e non hai bisogno di eseguire il download di nulla. Puoi quindi gestirlo da qualsiasi device.
    • Puoi usare il font finché paghi. Non è previsto infatti un utilizzo decorso il periodo di noleggio, come è invece previsto nel contratto “Desktop Font”.

    Cosa non puoi fare con i caratteri web

    Il contratto che dovrai accettare prevede poi dei divieti:

    • Non hai diritto di affittare o trasferire il codice di accesso ad altri utenti.
    • Il diritto di utilizzo dei caratteri tipografici non include il diritto di modifica e/o elaborazione. Non puoi quindi modificare il codice di accesso e i font noleggiati.

    Perchè serve un avvocato per i profili legali dei caratteri tipografici a noleggio?

    Perchè si tratta pur sempre di un contratto, peraltro con varie peculiarità determinate appunto dal fatto che c’è un noleggio. È quindi fondamentale conoscere bene e in modo approfondito l’uso che si vuol fare dei caratteri per sottoscrivere i termini e condizioni più adatti e per poter poi fornire al tuo cliente finale informazioni corrette anche con riguardo all’uso che lui eventualmente potrà farne.

    La presente trattazione si fonda sui contratti consultati sul sito Rentafont e vigenti al momento della pubblicazione dell’articolo.

    Photo by Alexander Andrews on Unsplash

    Social network: cessione di diritti e ricondivisione di contenuti

    Premessa: colui che scatta una fotografia o esegue una clip video è l’autore della creazione e come tale gode dei diritti c.d. morali d’autore e dei diritti patrimoniali. Tale situazione giuridica trova tutela, oltre che nel codice civile anche in una normativa ad hoc ovvero nella legge n. 633 del 1941 (i punti essenziali li trovi qui).

    Tanto detto, la questione posta in apertura può essere affrontata su tre fronti.

    Io, utente, cedo a Facebook i diritti di utilizzo sulla mia fotografia o sul mio video? 

    O per meglio dire, se e cosa l’autore cede alla piattaforma.
    L’utente nel momento in cui si iscrive alla piattaforma è invitato a dare lettura ai termini e condizioni e alla normativa sul trattamento dei dati personali, condizioni per poter interagire con il social network.
    Tra i termini e condizioni si legge: “Quando l’utente condivide, pubblica o carica un contenuto coperto da diritti di proprietà intellettuale (ad es. foto o video) in relazione o in connessione con i nostri Prodotti, ci concede una licenza non esclusiva, trasferibile, conferibile in sotto licenza, non soggetta a royalty e globale per la trasmissione, l’uso, la distribuzione, la modifica, l’esecuzione, la copia, la pubblica esecuzione o la visualizzazione, la traduzione e la creazione di opere derivate dei propri contenuti (nel rispetto della privacy e delle impostazioni dell’app dell’utente). Ciò implica, ad esempio, che se l’utente condivide una foto su Facebook, ci autorizza a memorizzarla, copiarla e condividerla con altri soggetti (sempre nel rispetto delle proprie impostazioni), quali fornitori di servizi che supportano il nostro servizio o altri Prodotti Facebook in uso.”

    Ciò significa che con l’upload dello scatto o della clip all’interno della piattaforma, i contenuti rimangono coperti dal diritto d’autore: l’autore rimane tale e Facebook riconosce che si tratta di un contenuto coperto da diritti di proprietà intellettuale.
    Tuttavia, sotto il profilo meramente patrimoniale, l’autore di norma è titolare di una serie di diritti, come ad esempio il diritto a modificare la clip video, a distribuire la fotografia, a tradurre il testo creato in più lingue. Ebbene, mediante l’upload  egli concede a Facebook i diritti di utilizzare la creazione in modo non esclusivo: la licenza di utilizzo è molto ampia in quanto essa può riguardare la trasmissione, l’uso, la distribuzione, la modifica, l’esecuzione, la copia, la visualizzazione, la creazione di opere derivate, sia direttamente dalla piattaforma sia cedendo a terzi la medesima facoltà.

    Io, utente, eseguendo l’upload della foto/del video cedo agli altri utenti i diritti di utilizzo e acconsento alla ricondivisione della creazione all’interno del social network?

    La cessione a Facebook dei diritti di utilizzo dei contenuti caricati nel social network non implica la cessione a tutti gli utenti della piattaforma dei medesimi diritti.
    Infatti i “Termini e condizioni” afferiscono ad un accordo che viene siglato dall’utente con la piattaforma al momento dell’iscrizione. Nessun altro patto viene siglato tra utenti: gli stessi quindi a seguito del caricamento del contenuto non possono divenire per ciò solo titolari dei diritti di utilizzazione di una fotografia o di una clip video caricata da un utente.

    Ciò tuttavia non impedisce la ricondivisione del contento, caratteristica fondamentale della piattaforma. Trattasi di un’attività che svolge un utente nel momento in cui ripropone nel proprio profilo un contenuto rinvenuto nel profilo di un altro soggetto.

    Io, utente, eseguendo l’upload della foto/del video acconsento alla ricondivisione della creazione all’esterno del social network?

    Ebbene, la mera ricondivisione di contenuti può avvenire anche verso l’esterno. Tuttavia tale condotta non sempre può dirsi legittima. È quindi necessario distinguere due diverse situazioni.
    In via generale l’attività è legittima nella misura in cui l’utente passivo esegua l’operazione mediante la tecnica dell’embedding ovvero mediante l’incorporamento del link ipertestuale senza il trasferimento del contenuto. Ad esempio lo share this content su twitter. Per maggiori informazioni in merito a quest’ultima attività ti invito a dare lettura al post dedicato (Ri-condividere contenuti fuori dal social network: copyright, framing e hyperlink).
    Di contro, l’attività non è legittima qualora l’utente esegua, senza il consenso, il download del contenuto e lo ricarichi in una diversa piattaforma o in un altro sito web, senza più connessioni con il precedente.

    Photo by NordWood Themes on Unsplash

    fotografia reportage giornalistica fotogiornalismo foto documentari eventi telegiornale magazine

    Reportage fotografico. Quali diritti per il fotografo?

    La fotografia di reportage viene usata nel giornalismo per descrivere eventi attraverso immagini. Quali sono i diritti del fotografo sugli scatti?

    Partiamo da alcuni presupposti che riguardano tutte le fotografie, siano esse scattate da un fotografo freelance, un professionista strutturato, un photo influencer o un semplice amatore:

    1. Non tutti gli scatti sono uguali: alcuni sono considerati opere creative, altri semplici fotografie, altri ancora mere riproduzioni;
    2. Non tutte le fotografie godono della medesima tutela: alcune per fruire della tutela accordata dalla legge necessitano dell’indicazione del nominativo dell’autore dello scatto e della data in cui è intervenuto lo scatto;
    3. I diritti (patrimoniali) relativi alle fotografie non sono per sempre: per alcune permangono 70 anni oltre la morte dell’autore, per altre la tutela è limitata a 20 anni dalla produzione dello scatto.

    Quanto alle foto di reportage, le stesse possono avere ad oggetto persone (anche minori o disabili), luoghi (pubblici o privati), situazioni anche pericolose o che rientrano nella sfera personale delle persone. Possono testimoniare il verificarsi di fatti ed eventi, come manifestazioni, ma anche catturare accadimenti di rilevanza giuridica o ancora, documentare reati.

    È solo il contenuto che distingue le foto di reportage dagli scatti fotografici realizzati nel corso di un matrimonio?

    Foto di reportage un caso pratico

    Il ragionamento compiuto dal giudici di merito è sintetizzabile così:

    • La fotografia dei Giudici Falcone e Borsellino non si caratterizza per particolare creatività: non sembra che in capo all’autore dello scatto vi sia stata una particolare scelta di posa, di luci, di inquadramento, di sfondo. Si tratta di una testimonianza, come una cronaca, di una situazione di fatto.
      Un reportage di un evento quindi (come da titolo) che nel caso di specie era un congresso.
    • La particolarità della fotografia è invece data dall’eccezionalità del soggetto: si tratta di due magistrati eroi e martiri della Repubblica;
    • La bellezza, l’importanza e la simbolicità dello scatto sono state acquisite successivamente: non può quindi dirsi che il fotografo, al momento dello scatto, fosse intenzionato a conferire a quest’ultimo i caratteri di unicità e soggettività propri di un’opera creativa; peraltro, secondo la Corte la fotografia ha acquisito il valore simbolico proprio a seguito della tragica morte dei soggetti;

    Pertanto, la famosa fotografia ritraente i magistrati non è stata ritenuta un’opera d’arte (con conseguente tutela fino a 70 anni oltre la morte dell’autore) bensì una semplice fotografia (con tutela limitata al diritto di riproduzione fino a 20 anni dalla produzione dello scatto).

    Trattandosi quindi di fotografia semplice ed essendo decorso il periodo di durata ventennale utile per lo sfruttamento dei diritti, la domanda è stata rigettata in toto.

    Siamo partiti da un caso concreto: definiamo ora gli aspetti teorici che possono esserti utili come strumenti per valutare se i tuoi scatti sono semplici fotografie o opere fotografiche.

    Fotogiornalismo e tipi di fotografia

    Presupposti della fotografia

    La fotografia, per essere un’opera d’arte, deve presentare determinate caratteristiche, che sono simili a quelle richieste per le altre opere, ad esempio letterarie, pittoriche, architettoniche.

    Se la fotografia non ha queste caratteristiche allora non è un’opera fotografica ma una semplice fotografia.

    I presupposti per riconoscere ad una fotografia valore di opera d’arte sono i medesimi che devono essere ascritti ad un quadro. La fotografia deve essere l’espressione di un progetto artistico, di uno stile, di un momento creativo. Il fotografo deve avere in mente un obiettivo pittorico e creativo di valore artistico e innovativo che tende a realizzare in una rappresentazione che non è grafico-pittorica bensì fotografica.

    TRIBUNALE DI ROMA, SENTENZA 12 LUGLIO 2019 N. 14758

    Tipi di fotografia

    Ebbene, nell’attuale assetto normativo possono distinguersi tre ipotesi:

    1. Opere fotografiche. Rientrano in questa categorie le fotografie considerate opere d’arte: vi è una lunga e accurata scelta da parte del fotografo del luogo, del soggetto, dei colori, dell’angolazione, dell’illuminazione che si concretizza in un unico scatto, irripetibile in cui l’autore sintetizza la sua visione del soggetto.
    2. Semplici fotografie. Rientrano in questa categoria le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, compreso le riproduzioni di opere dell’arte figurativa e fotogrammi delle pellicole cinematografiche.
    3. Mere riproduzioni. Rientrano in questa categoria le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.

    I diritti del fotografo

    Le tre ipotesi indicate corrispondono a diritti diversi in capo al fotografo.

    1. Opere fotografiche. La tutela è, al pari di ogni altra opera creativa prevista dalla Legge 633/1941.
      Il diritto di utilizzazione economica (e gli altri diritti di natura patrimoniale) permangono in capo all’autore e ai suoi eredi fino a 70 anni oltre la morte.
      Ai fini della tutela, gli esemplari della fotografia non richiedono alcuna indicazione.
    2. Semplici fotografie. La tutela, solo per le semplici fotografie è prevista dall’art 87 e ss Legge 633/1941. Il diritto di riproduzione permane in capo all’autore fino a 20 anni dalla produzione della fotografia.
    3. Mere riproduzioni. La tutela non è prevista.

    Fotografia giornalistica opera d’arte o semplice fotografia?

    Non si può stabilire a priori, senza analizzare lo scatto, se una foto di reportage è una semplice fotografia o un’opera d’arte fotografica.

    Più frequentemente la foto scattata per finalità giornalistiche è una semplice fotografia perchè testimonia una situazione, un avvenimento, un evento. Meno frequente è invece che questo tipo di fotografia possa elevarsi ad opera d’arte.

    Tuttavia, se la fotografia giornalistica è una semplice fotografia, non significa che non possa essere tutelata ai sensi del diritto d’autore. In questi casi, il fotografo potrà vantare diritti per un ristretto periodo di tempo: non 70 anni dalla morte ma 20 anni dallo scatto; inoltre, la fotografia di reportage è destinataria di una tutela più limitata (non tutti i diritti dell’autore ma diritti c.d. connessi).

    Se il reportage fotografico è costituito da semplici fotografie il fotografo è titolare del diritto di riproduzione dello scatto con durata di 20 anni dalla produzione dello stesso.

    Se la fotografia giornalistica è una semplice fotografia, deve indicare: il nome del fotografo, o della ditta da cui il fotografo dipende o del committente; la data dell’anno di produzione della fotografia; il nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata.

    Preciso che questo articolo è dedicato a solo uno degli aspetti che riguardano la fotografia di reportage: i diritti di chi scatta. Ci sono poi i diritti delle persone ritratte, i rapporti lavorativi e di collaborazione tra fotografo e redazione, le eccezioni ai diritti altri per finalità giornalistiche e documentaristiche, i riferimenti al codice deontologico applicabile.

    Photo by Annie Spratt on Unsplash