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Social network: cessione di diritti e ricondivisione di contenuti

Premessa: colui che scatta una fotografia o esegue una clip video è l’autore della creazione e come tale gode dei diritti c.d. morali d’autore e dei diritti patrimoniali. Tale situazione giuridica trova tutela, oltre che nel codice civile anche in una normativa ad hoc ovvero nella legge n. 633 del 1941 (i punti essenziali li trovi qui).

Tanto detto, la questione posta in apertura può essere affrontata su tre fronti.

Io, utente, cedo a Facebook i diritti di utilizzo sulla mia fotografia o sul mio video? 

O per meglio dire, se e cosa l’autore cede alla piattaforma.
L’utente nel momento in cui si iscrive alla piattaforma è invitato a dare lettura ai termini e condizioni e alla normativa sul trattamento dei dati personali, condizioni per poter interagire con il social network.
Tra i termini e condizioni si legge: “Quando l’utente condivide, pubblica o carica un contenuto coperto da diritti di proprietà intellettuale (ad es. foto o video) in relazione o in connessione con i nostri Prodotti, ci concede una licenza non esclusiva, trasferibile, conferibile in sotto licenza, non soggetta a royalty e globale per la trasmissione, l’uso, la distribuzione, la modifica, l’esecuzione, la copia, la pubblica esecuzione o la visualizzazione, la traduzione e la creazione di opere derivate dei propri contenuti (nel rispetto della privacy e delle impostazioni dell’app dell’utente). Ciò implica, ad esempio, che se l’utente condivide una foto su Facebook, ci autorizza a memorizzarla, copiarla e condividerla con altri soggetti (sempre nel rispetto delle proprie impostazioni), quali fornitori di servizi che supportano il nostro servizio o altri Prodotti Facebook in uso.”

Ciò significa che con l’upload dello scatto o della clip all’interno della piattaforma, i contenuti rimangono coperti dal diritto d’autore: l’autore rimane tale e Facebook riconosce che si tratta di un contenuto coperto da diritti di proprietà intellettuale.
Tuttavia, sotto il profilo meramente patrimoniale, l’autore di norma è titolare di una serie di diritti, come ad esempio il diritto a modificare la clip video, a distribuire la fotografia, a tradurre il testo creato in più lingue. Ebbene, mediante l’upload  egli concede a Facebook i diritti di utilizzare la creazione in modo non esclusivo: la licenza di utilizzo è molto ampia in quanto essa può riguardare la trasmissione, l’uso, la distribuzione, la modifica, l’esecuzione, la copia, la visualizzazione, la creazione di opere derivate, sia direttamente dalla piattaforma sia cedendo a terzi la medesima facoltà.

Io, utente, eseguendo l’upload della foto/del video cedo agli altri utenti i diritti di utilizzo e acconsento alla ricondivisione della creazione all’interno del social network?

La cessione a Facebook dei diritti di utilizzo dei contenuti caricati nel social network non implica la cessione a tutti gli utenti della piattaforma dei medesimi diritti.
Infatti i “Termini e condizioni” afferiscono ad un accordo che viene siglato dall’utente con la piattaforma al momento dell’iscrizione. Nessun altro patto viene siglato tra utenti: gli stessi quindi a seguito del caricamento del contenuto non possono divenire per ciò solo titolari dei diritti di utilizzazione di una fotografia o di una clip video caricata da un utente.

Ciò tuttavia non impedisce la ricondivisione del contento, caratteristica fondamentale della piattaforma. Trattasi di un’attività che svolge un utente nel momento in cui ripropone nel proprio profilo un contenuto rinvenuto nel profilo di un altro soggetto.

Io, utente, eseguendo l’upload della foto/del video acconsento alla ricondivisione della creazione all’esterno del social network?

Ebbene, la mera ricondivisione di contenuti può avvenire anche verso l’esterno. Tuttavia tale condotta non sempre può dirsi legittima. È quindi necessario distinguere due diverse situazioni.
In via generale l’attività è legittima nella misura in cui l’utente passivo esegua l’operazione mediante la tecnica dell’embedding ovvero mediante l’incorporamento del link ipertestuale senza il trasferimento del contenuto. Ad esempio lo share this content su twitter. Per maggiori informazioni in merito a quest’ultima attività ti invito a dare lettura al post dedicato (Ri-condividere contenuti fuori dal social network: copyright, framing e hyperlink).
Di contro, l’attività non è legittima qualora l’utente esegua, senza il consenso, il download del contenuto e lo ricarichi in una diversa piattaforma o in un altro sito web, senza più connessioni con il precedente.

Photo by NordWood Themes on Unsplash

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