Nei siti web dotati di pagina dedicata al recruiting sono frequenti due situazioni:
- il sito richiede al candidato di apporre al curriculum che allega, il “consenso per il trattamento dei dati personali”;
- il form richiede la spunta alla casella “presto il consenso” con collegamento ipertestuale all’informativa estesa.
Vecchio codice privacy
Durante il vigore della precedente versione del Codice Privacy (dlgs 196/2003), per quanto afferiva ai dati personali che venivano trattati per le precipue finalità di concludere un contratto di lavoro, non era necessario che il candidato esprimesse preventivamente il consenso. Invero:
- L’art 13 del Codice indicava quali erano gli elementi che doveva possedere un’informativa adeguata. Al comma 5 era prevista un’eccezione con riguardo alle candidature e al momento in cui il candidato dovesse essere informato delle modalità e finalità di trattamento. La disposizione disponeva che L’informativa di cui al comma 1 non è dovuta in caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell’eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Al momento del primo contatto successivo all’invio del curriculum, il titolare è tenuto a fornire all’interessato, anche oralmente, una informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1, lettere a), d) ed f);
- L’art 23 del Codice, prevedeva infatti che quando il trattamento riguarda dati contenuti nei curricula, nei casi di cui all’articolo 13, comma 5-bis il consenso non era richiesto.
A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679 e delle modifiche apportate dal D.L. 14 giugno 2019, n. 53, dal D.M. 15 marzo 2019 e dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, dette disposizioni sono state abrogate.
È stata tuttavia introdotta una nuova disposizione avente il medesimo tenore e facente espresso riferimento a quanto disposto dal Regolamento Europeo.
Nuova normativa UE e IT
La normativa comunitaria, prevede infatti che laddove i dati personali vengano trattati al fine di dare esecuzione ad un accordo, non sia necessario l’espresso consenso al trattamento dei dati personali. È invece sufficiente la presa visione delle modalità con cui detti dati verranno trattati.
Per gli addetti ai lavori, la distinzione relativa allo sviluppo di un sito web, si traduce in questo senso:
- l’espresso consenso al trattamento dei dati personali presuppone due caselle: accetto-presto il consenso oppure non accetto-non presto il consenso ;
- la presa visione presuppone un’unica casella: dichiaro di aver letto e compreso quanto indicato nell’informativa sul trattamento dei dati personali.
La nuova normativa nazionale all’art 111bis prevede: “Le informazioni di cui all’articolo 13 del Regolamento, nei casi di ricezione dei curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati al fine della instaurazione di un rapporto di lavoro, vengono fornite al momento del primo contatto utile, successivo all’invio del curriculum medesimo. Nei limiti delle finalità di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento, il consenso al trattamento dei dati personali presenti nei curricula non è dovuto“.
Tips per recruting page su sito web
Per l’effetto di quanto sino ad ora esposto, nell’elaborazione di una recruiting page sono da considerare:
- Non si deve chiedere che il curriculum presenti la dicitura “Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del GDPR (Regolamento UE 2016/679)” o simili;
- Il form del sito per la trasmissione del curriculum non deve richiedere l’espresso consenso al trattamento dei dati personali; può invece fornire il collegamento ipertestuale all’informativa consentendo al candidato di prenderne visione prima della trasmissione della candidatura;
- In ogni caso, un’adeguata informativa circa il titolare del trattamento, le finalità del trattamento, eventuali destinatari, il periodo di conservazione dei dati, l’esistenza dei diritti dell’interessato e tutte le indicazioni previste dall’art 13 del GDPR verranno fornire al primo contatto utile (che potrà aversi tramite riscontro e-mail) tra l’azienda e il candidato.
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