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Autore: Valentina Trevisan

Luoghi abbandonati: foto e video. Cosa rischia il creator?

Oggi parliamo di scatti fotografici e clip video eseguiti da privati in luoghi cd ‘abbandonati’ e diffusi in social come youtubeinstagram o altri. In questi anni molti canali youtube sono cresciuti grazie all’interesse manifestato dai follower nell’osservare luoghi fatiscenti, abbandonati, i cui proprietari non sono presenti.Ma l’accesso, gli scatti, la conservazione delle clip, la comunicazione a terzi o la diffusione ad un numero potenzialmente indefinito di persone, sono attività lecite? Agisce nella legalità colui che si intrufola in hotel chiusi da anni, edifici fatiscenti o immobili apparentemente privi di proprietario?

È innanzitutto doveroso fare alcune precisazioni.
In primo luogo, nulla questio se colui o coloro che accedono a detti luoghi sono in possesso di autorizzazione, tenendo comunque presente che la concessione all’accesso è diversa dalla concessione alla diffusione della clip.
In secondo luogo, la parola ‘abbandonato’ utilizzata per individuare l’oggetto del video agli iscritti al canale o invitare potenziali nuovi follower, non è un termine giuridico. Invero, con detta locuzione si intende il disinteresse manifestato dal titolare per una cosa di cui egli è proprietario: tuttavia tale condotta assume valore giuridico solo con riguardo alle cose mobili che possono diventare res nullis e che quindi possono essere acquistate a titolo originario da un nuovo soggetto. Per i beni immobili (abitazioni, terreni, edifici in genere) in omaggio alla certezza dei trasferimenti, detta situazione non è prevista: il proprietario rimane tale anche se si disinteressa del bene, non lo cura, non lo abita nè lo frequenta. Al più, decorso un numero stabilito di anni, l’immobile può diventare di proprietà altrui tramite l’istituto dell’usucapione.

Vediamo quindi ora quali sono, se esistono, i rischi che assume colui che accede ad edifici senza debita autorizzazione da parte del titolare e divulga gli scatti o le clip eseguiti all’interno dell’immobile.

Violazione domicilio

Ai sensi dell’art 614 del codice penale chiunque si introduce nell’abitazione altrui o in altro luogo di privata dimora o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo commette il reato di violazione di domicilio. Si parla di dissenso presunto nei casi in cui l’accesso e il trattenimento avvenga per finalità illecite: in questo caso non sarebbe necessaria l’espressione di una volontà (espressa o implicita) ma il dissenso, ovvero la volontà contraria, dovrebbe dirsi presunta. Si precisa tuttavia che, per quanto riguarda i terreni (giardini o fondi in generale di pertinenza di un’abitazione) la presenza o assenza di recinzione può costituire una scriminante a difesa di colui che accede senza consenso: la recinzione infatti costituisce il mezzo volto ad ostacolare il libero accesso  manifestando quindi la contraria volontà a consentire ingressi non autorizzati.

Interferenze illecite nella vita privata 

L’art 615 bis del codice penale punisce chinque mediante l’utilizzo di strumenti di ripresa visiva o sonora si procura notizie ed immagini attinenti alla vita privata (riprese nei luoghi sopra indicati) ovvero rileva e diffonde con qualsiasi mezzo dette informazioni. 

Diritto all’immagine, all’onore e alla reputazione

I diritti all’immagine, all’onore e alla reputazione rientrano tra i diritti della personalità e vengono tutelati dal codice civile, la cui violazione legittima il soggetto a richiedere il risarcimento dei danni patiti ai sensi dell’art 2043 c.c. (Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno). 
Nel concreto, gli scatti e le clip video eseguiti e poi diffusi possono pregiudicare il titolare della cosa: è evidente che la condotta di colui che si intrufola in edifici altrui, mostrandone il degrado, la fatiscenza e dando dimostrazione del disinteresse del titolare (il quale peraltro potrà essere oggetto di procedura concorsuale o altro giudizio civile) va a danneggiare quest’ultimo, il quale a causa della diffusione delle immagini potrà dimostrare di aver subito un danno alla propria immagine, alla reputazione e chiederne la liquidazione.

Diritto riservatezza

Di norma colui che accede ai luoghi cd abbandonati dà anche le coordinate di dove è collocato il bene; se è una struttura alberghiera fornisce il nome dell’hotel; se è un edificio preposto all’industria ne mostra la denominazione, se è un’abitazione ne indica esattamente il luogo. Tali informazioni consentono all’interessato di identificare il titolare persona fisica: si tratta di dati personali il cui trattamento, conservazione e divulgazione dovrebbe avvenire secondo la normativa preposta. 

Tanto detto, postare fotografie su instagram, diffondere video su youtube, incrementare il numero degli iscritti coinvolgendoli nella dimostrazione di detti luoghi abbandonati, espone il creator alle descritte situazioni che possono configurare un illecito civile e/o divenire penalmente rilevanti.

Puoi ascoltare la versione audio di questo articolo, cliccando qui sotto

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Photo by Yener Ozturk on Unsplash

Gli originali sono del fotografo o del cliente?

La questione è questa: a chi appartiene uno scatto eseguito da un fotografo professionista, nell’ambito di uno shooting fotografico e destinato ad un’elaborazione successiva in post produzione? 
La risposta a questa domanda è: dipende! 

La legge

In primo luogo, è doveroso precisare come la legge, in particolare la legge sulla protezione del diritto d’autore (L. 22 aprile 1941, n. 633), non prevede una specifica disciplina per tale situazione.

Al più si potrebbe applicare in via analogica la norma che riguarda i negativi, sebbene comunque vi siano dei dubbi a riguardo. L’art 89 prevede infatti che: La cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritti previsti all’articolo precedente (ovvero dei diritti di utilizzazione economica n.d.r.), sempreché tali diritti spettino al cedente.

Gli accordi 

È quindi necessario stabilire se esiste tra le parti un rapporto contrattuale che prevede la cessione dei predetti negativi e, ancor prima, quali sono le parti di tale eventuale accordo. Successivamente si potrà stabilire a chi appartengono gli scatti eseguiti. Vi possono essere una pluralità di diverse situazioni che possono venire in considerazione:

  1. Il fotografo sta scattando delle fotografie perchè commissionato dal cliente nell’ambito di un accordo che prevede che egli esegua delle immagini per un particolare evento e destinate poi ad essere inserire nel profilo social del committente.

    In questo caso, a patto che le parti lo stabiliscano espressamente, l’oggetto della prestazione a carico del fotografo sarà quello di consegnare il numero di fotografie pattuito ed aventi le caratteristiche richieste. Le parti possono pattuire la cessione anche dei file originali: nel caso in cui le parti non abbiano stabilito nulla in merito, allora detti file grezzi rimangono di “proprietà” del fotografo professionista il quale oltre ai c.d. diritti morali sulle fotografie (che comunque mantiene anche con riguardo a quelle cedute) vanta anche tutti i diritti di carattere patrimoniale.

  2. Il fotografo scatta delle fotografie inizialmente per sè, ma comunque destinate ad essere vendute dopo averle elaborate.

    In questo caso, egli sarà proprietario dei file originali e delle fotografie elaborate successivamente. Al momento della cessione dei diritti sulle fotografie egli potrà stabilire in quale misura i diritti di utilizzazione economica sulle fotografie “scelte” vengono ceduti.

  3. Il fotografo sta eseguendo degli scatti su incarico dell’agenzia per la quale svolge la propria attività lavorativa.

    In questo caso, egli è un lavoratore subordinato: tutte le opere c.d. di ingegno in esecuzione di una prestazione lavorativa appartengono al datore di lavoro e quindi all’agenzia (art 88 L. 22 aprile 1941, n. 633).


  4. Il fotografo è un freelance che affianca un fotografo professionista ed esegue degli scatti perchè incaricato da quest’ultimo.

    In questo caso, il fotografo non è un lavoratore subordinato ma un soggetto che svolge la propria attività in autonomia, sebbene sia su incarico non del cliente finale bensì di un altro fotografo professionista. Anche in questo caso tuttavia egli svolge un’attività commissionata da terzo: la titolarità dei file originali dipenderà quindi dagli accordi assunti tra le parti (ad esempio al fotografo potranno essere stati commissionati unicamente gli scatti oppure anche la postproduzione).

Tanto detto quindi, non è possibile stabilire a priori a chi appartengono gli scatti originali eseguiti dal fotografo professionista. È tuttavia opportuno, per evitare problematiche legate alla titolarità delle fotografie o al diritto di utilizzarle ed elaborarli, conoscere a priori quali sono i propri diritti e stabilire, eventualmente anche mediante un accordo scritto, quale sarà effettivamente l’oggetto della prestazione eseguita dal fotografo e nello specifico,  quale materiale passerà alla proprietà del cliente. 

Puoi ascoltare la versione audio di questo articolo, cliccando qui sotto.

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Photo by Jakob Owens on Unsplash

Contratto per videomaker: da dove iniziare!

Il contratto per videomaker è essenziale per chiunque decida di praticare questo mestiere con professionalità per evitare sorprese e al contempo tutelare il proprio lavoro creativo.

Soprattutto negli ultimi tempi i video stanno diventando il contenuto principale per aziende e professionisti che decidono di comunicare sul web. Ma facciamo un passo indietro…

Chi è il videomaker o filmmaker?

Con il termine videomaker (video/film + maker ovvero colui che fa video/film) si intende colui che si occupa di eseguire delle riprese video e del loro montaggio, così da consegnare al cliente un prodotto finito ovvero diffonderlo su canali web o tv o ancora, promuoverlo in festival o concorsi.

Sia che il videomaker si obblighi a riprendere un matrimonio, sia che realizzi uno spot pubblicitario, sia che si impegni a fare delle riprese nel corso di una fiera, è consigliabile avere un contratto: gli accordi assunti verbalmente tra le parti devono essere specificati in un documento scritto così da agevolare entrambi nel corso dell’esecuzione dell’accordo.

Vediamo intanto come può essere regolamentato un video eseguito su commissione.

Il contratto per videomaker nel diritto

Nel contratto tra videomaker e cliente, il contenuto può essere liberamente deciso dalle parti (o “dalla parte” laddove il videomaker abbia già predisposto il testo contrattuale nella forma di preventivo / proposta), tenendo conto dei principi generali.

Nel nostro ordinamento il contratto per videomaker fa riferimento alla disciplina del contratto d’opera. Si tratta infatti di un accordo con cui una parte (in questo caso il videomaker) si obbliga a favore dell’altra (gli sposi o il titolare del negozio o altro) ad eseguire una prestazione (ovvero riprese e/o montaggio), con lavoro prevalentemente proprio (ovvero personalmente) e senza vincolo di subordinazione (ovvero non essendo un soggetto alle dipendenze del committente).

Tutti i contratti devono necessariamente avere: un oggetto, una forma (laddove prevista dalle parti o imposta dal codice), una causa (funzione), un accordo tra le parti.

Gli elementi “di diritto” del contratto tra videomaker e cliente

La prestazione del videomaker

Il contratto deve indicare che cosa si obbliga a fare il videomaker. L’impegno comprenderà essenzialmente l’esecuzione delle riprese nel luogo concordato tra le parti nel tempo stabilito e il montaggio del video entro il termine convenuto.
Se il videomaker presta anche l’audio del video o realizza altre attività, queste dovranno essere indicate nell’accordo.

La prestazione del committente

È costituita dal prezzo che la persona o la ditta si obbligano a corrispondere.
Il contratto dovrà contenere l’importo, le modalità (bonifico, rimessa diretta) e i termini di pagamento (ad es: metà il giorno delle riprese, metà alla consegna).
È buona norma distinguere tra prezzo delle riprese e prezzo del montaggio. È inoltre possibile stabilire un importo per ogni giorno di riprese: così da poter modificare concordemente l’accordo laddove le riprese si prolunghino.

La cessione dello sfruttamento economico

Trattandosi di un video realizzato su commissione, a seguito del pagamento del prezzo, il videoclip realizzato verrà consegnato al committente.
Se l’oggetto del contratto è la realizzazione di un video per promuovere l’attività di un’azienda, con la conclusione del contratto e l’esecuzione della prestazione, il diritto di sfruttamento economico passerà in capo al committente. Il contratto può limitare l’uso che ne farà il committente: ad esempio egli avrà il diritto di sfruttarlo solo in internet oppure attraverso lo strumento televisivo.
Il videomaker rimane comunque autore dell’opera con conseguente protezione della sua attività ai sensi della Legge a protezione del diritto d’autore n. 633 del 22 aprile 1941. Ad esempio, il committente non può cancellare il nome del videomaker dal suo video, non può separare le clip e creare un proprio video ovvero aggiungere frame e manomettere il servizio realizzato. 

Utilizzabilità dell’opera da parte del videomaker

Il videomaker può avere interesse ad utilizzare il video prodotto per promuovere la propria attività, ad esempio nel suo sito web, su youtube, nel corso di una campagna pubblicitaria o ad un evento.
È quindi opportuno che l’autore delle riprese espliciti gli strumenti in cui verrà diffusa l’opera realizzata.

Trattamento dei dati e attività di marketing

È inoltre doveroso rendere edotto il committente delle modalità con cui verranno trattati i dati personali che egli conferisce al videomaker.
Se quest’ultimo poi ha interesse alla conservazione dell’anagrafica per offrire un ulteriore servizio è necessario che ottenga un esplicito consenso dal committente. In caso contrario, il videomaker in futuro non potrà inviare e-mail per proporsi nuovamente per la realizzazione di riprese e montaggio (marketing).

In generale le attività promozionali richiedono il consenso di chi riceve email marketing o comunicazioni commerciali. Ti suggerisco di leggere l'articolo sulla privacy nel marketing, sopratutto se lavori per o con un'agenzia di comunicazione > La privacy nel marketing <

Gli elementi “di fatto”: le altre clausole del contratto di videomaker

Visti gli elementi, per così dire “di diritto” ovvero quelli che dal punto di vista legale è buona norma siano presenti per meglio bilanciare le posizioni delle parti ed evitare conflitti nel corso dell’esecuzione dell’accordo, potrebbe essere opportuno (la valutazione spetta al regista) inserire altre clausole.

La richiesta di modifiche

Il videomaker può voler riconoscere al committente il diritto di richiedere delle modifiche all’opera realizzata.
È bene però stabilire dei limiti: nel numero delle modifiche, nel termine entro cui possono essere chieste, oppure nel fatto che debbano essere pagate.

La consegna del video

Di norma, nei contratti in cui un soggetto si obbliga ad un fare (opera o servizio), il diritto al pagamento sorge nel momento in cui il committente accetta l’opera.
È bene stabilire un termine entro cui egli dovrà accettare l’opera (o potrà richiedere le modifiche): decorso tale termine si riterrà accettato implicitamente.

Il materiale consegnato dal committente

Se all’interno del videoclip devono essere inserite foto di proprietà del committente o video è bene stabilire un termine entro cui tale materiale deve essere consegnato.

I masters

Il videomaker è titolare di tutte le riprese che ha eseguito e ne è l’autore. Se il contratto concluso con il committente ha ad oggetto un video (e quindi il prodotto finito), il videomaker mantiene la proprietà dei master. È quindi buona norma stabilire all’interno del documento contrattuale anche le modalità di conservazione, richiesta o consegna dei masters.

Proprio con riguardo ai masters, ti rinvio all'articolo dedicato agli originali. In quel caso ho parlato di originali in ambito fotografico, ma gli stessi ragionamenti possono essere fatti, perlomeno in parte, con riguardo ai video > Gli originali sono del fotografo o del cliente? <

Altri elementi del contratto di videomaker

Il contratto (o il preventivo da sottoporre al cliente) può essere arricchito di altri elementi a seconda dell’effettivo servizio che il produttore video offre. attenzione però a non includere clausole inutili, controproducenti o che rendono notevolmente svantaggiosa l’effettiva sottoscrizione del contratto da parte del committente.

Photo by Jon Flobrant on Unsplash

La fattura elettronica al privato

Come noto dal 1° gennaio 2019 è entrato in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi tra soggetti residenti o stabiliti in Italia. 
Ma mettendo da parte coloro che svolgono quotidianamente attività d’impresa, cos’è cambiato per il consumatore? 
È innanzitutto necessario stabilire cosa debba intendersi per “consumatore”. Ebbene, dal punto di vista civilistico, secondo quanto stabilito dall’art 3 del Codice del Consumo è consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta . E quindi, concretamente, sono consumatori tutti coloro che non sono titolari di partita Iva ovvero chi acquista merce o fruisce di servizi fuori dall’esercizio della propria attività d’impresa e quindi non fornendo i propri dati fiscali.

Fatte queste premesse, fino al 2018 la persona che riceveva una consulenza dal legale di fiducia, colui che si recava in negozio per acquistare merce ovvero il soggetto che fruiva di un servizio erogato da un idraulico o elettricista prendeva in consegna una fattura cartacea in formato originale. Quel documento era quindi valido ai fini fiscali.

Il professionista cedente

Dal 2019, il libero professionista, la società o il piccolo imprenditore che devono emettere una fattura elettronica nei confronti di un consumatore finale sono tenuti ad indicare quale codice identificativo n. 7 zeri e lasciare vuoto lo spazio in cui di norma è richiesta l’indicazione della PEC. 
Il buon esito dell’operazione e quindi la regolare emissione della fattura verrà data nel momento in cui il sistema di interscambio restituirà la dicitura “impossibilità di consegna/recapito”. Tale indicazione è giustificata dal fatto che il consumatore è privo di PEC e di Codice Identificativo: la fattura non potrà quindi essere regolarmente consegnata tramite il sistema di interscambio ma dovrà ritenersi comunque validamente emessa per il fornitore. 

Il consumatore committente

Il committente potrà ricevere copia della fattura emessa: il documento potrà essere cartaceo (se consegnato a mani o a mezzo posta) ovvero elettronico (se consegnato a mezzo email) ma  servirà unicamente a rendere edotto il consumatore dell’emissione della fattura elettronica. 
Il cedente quindi, nel consegnare il predetto documento dovrà informare il consumatore che la fattura avente validità fiscale è disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Il consumatore quindi, potrà prendere cognizione di tale documento registrandosi sul portale dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline) e richiedendo quindi l’assegnazione di un PIN (che in parte verrà fornito nell’immediatezza e in parte verrà recapitato all’indirizzo di residenza noto all’Agenzia). 
Ad oggi tuttavia, a quattro mesi dall’entrata in vigore di detto obbligo, la consultazione delle fatture elettroniche messe a disposizione del consumatore non è ancora completa e totalmente accessibile. 

Secondo quanto dichiarato dall’Agenzia delle Entrate infatti: a partire dal secondo semestre di quest’anno, come previsto dall’ultima legge di Bilancio, l’Agenzia delle Entrate offrirà un servizio di consultazione delle fatture elettroniche anche ai consumatori finali persone fisiche; con tale servizio il consumatore finale potrà consultate le fatture che i fornitori avranno inviato all’Agenzia sin dal 1° gennaio scorso. Queste regole sono state stabilite per garantire il rispetto delle disposizioni sulla tutela dei dati personali. Pertanto, al momento per il primo semestre, il servizio online di consultazione delle fatture elettroniche per i consumatori finali persone fisiche non è attivo.

Nell’attesa quindi di rendere completamente accessibile anche per il consumatore l’applicativo offerto, egli potrà esclusivamente prendere cognizione della sussistenza di fatture ma non potrà conoscerne l’importo, scaricare il file xml ovvero il file intellegibile in formato pdf. 

I graffiti sono opere d’arte o di vandalismo?

Nella città metropolitana di Venezia, esattamente un mese fa e precisamente nella zona di San Pantalon, è comparsa una nuova opera di strada, rivendicata nei giorni successivi dal famoso autore inglese Bansky.

I graffiti sono opere d’arte?

La legge sul diritto d’autore (Legge n. 633 del 1941) tutela tutte le opere dell’ingegno, facendo rientrare, tra queste, quelle dell’intelletto e le opere creative. Per opera creativa si vuol fare riferimento sia all’originalità della creazione, ovvero ad un qualcosa che consenta di far emergere la personalità e soggettività dell’autore, sia alla novità escludendo quindi le mere ripetizioni di cose già esistenti. L’opera creativa è tale a prescindere dal gusto personale del critico ovvero dalla bravura dell’autore. 

Chi è il “proprietario” del graffito?

Dipende! Dal punto di vista generale, come per le fotografie, per i video, per le opere della letteratura o della scultura, laddove il graffito sia eseguito su commissione, l’opera, intesa come la cosa materiale, al momento della creazione diventa di titolarità del committente. Laddove invece l’opera non sia eseguita su commissione, l’autore della stessa ne è il titolare.In tutti i casi tuttavia è necessario tenere presente che la titolarità della res è diversa dalla titolarità dei diritti d’autore (morali e patrimoniali) sull’opera creata.

Chi può diventare proprietario dell’opera o del muro fatiscente? 

Nel particolare caso della street art, il graffito che viene comunemente eseguito su un condominio, su un immobile fatiscente o comunque su un bene di titolarità di terzi, richiede di prendere in considerazione le disposizioni di legge e in particolare, di dare lettura al codice civile. 

L’art 817 cc, qualifica come pertinenza una cosa, destinata in modo durevole all’ornamento di un’altra cosa. La disposizione successiva prevede che pertinenza e cosa principale possano essere oggetto di atti di disposizione separati: laddove tuttavia il proprietario della cosa principale nulla disponga, la vendita della cosa principale comprende anche la cosa accessoria.
Nel caso di specie, la pertinenza è il graffito e la cosa principale è il muro dell’edificio. Per l’effetto, l’alienazione di un immobile con un graffito raffigurato determina il trasferimento della “proprietà” anche del graffito (con i dovuti accorgimenti relativi alla tutela di colui che ha eseguito l’opera).

Nulla questio se il graffito sia stato realizzato da uno street artist sconosciuto, se abbia un valore irrisorio e se quindi abbia una scarsa considerazione rispetto all’intero bene immobile.

Laddove tuttavia l’opera realizzata abbia un valore economico notevole oppure lo street artist che l’ha realizzata sia una persona rinomata o ancora, se il bene su cui è stata realizzata sia un immobile fatiscente e quindi il disegno abbia unicamente contributo ad aumentarne il valore economico, allora in questi casi è bene fare riferimento ad un diverso istituto giuridico.

Con il termine accessione si intende un modo di acquisto della proprietà a titolo originario disciplinato dagli artt 934 e ss del codice civile, che consente al proprietario di un bene immobile (ad esempio un terreno) di divenire proprietario di ciò che viene piantato o costruito sullo stesso a prescindere dal fatto che chi ha realizzato l’opera sia un terzo. Tale istituto giuridico può coinvolgere sia le cose mobili sia le cose immobili.
In via eccezionale tuttavia è prevista anche la c.d. accessione invertita, ovvero il caso in cui è il bene “secondario” ad attrarre la titolarità del bene principale. Applicando detta disposizione al caso di specie, quindi, per il fenomeno dell’accessione invertita, laddove il graffito avente un valore notevole sia eseguito su un fabbricato fatiscente, si potrebbe arrivare a ritenere che la proprietà del muro in rovina transiti in capo allo street artist che ha eseguito l’opera. 

Cosa si rischia – penalmente – facendo murales? 

Del danneggiamento degli edifici, deturpamento e imbrattamento di cose altrui, ovvero dei profili penalistici che possono venire in considerazione ne parleremo nel prossimo post!

Photo by Hugo Coulbouee on Unsplash

23 aprile: giornata mondiale del libro e del diritto d’autore

Oggi, 23 aprile è la giornata mondiale del libro e del diritto d’autore. Se tutti sanno cos’è un libro, vista anche la direttiva europea sul diritto d’autore in ambito digitale che molto sta facendo discutere il world wide web, può essere  invece interessante approfondire il diritto d’autore.

Cos’è il diritto d’autore? 

Il diritto d’autore è una situazione giuridica complessa di cui è titolare un soggetto, a cui è consentito far valere una serie di posizioni aventi sia natura patrimoniale sia non patrimoniale e che trova disciplina, nel nostro ordinamento, nella Legge a protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio n. 633 del 22 aprile 1941 e successive modifiche ed integrazioni. 

Chi è l’autore?  

  • È autore chi crea l’opera attraverso il proprio lavoro intellettuale. 
  • È autore chi organizza e dirige la creazione dell’opera. 
  • È autore chi viene definito come tale (e quindi chi si firma come autore del brano ovvero chi è indicato come regista di un cortometraggio).
  • Nel caso in cui si tratti di un’opera anonima o pseudonima l’autore può sempre rivelarsi. 
  • Si parla di coautori nel caso in cui l’attività creativa sia stata svolta con il contributo (indistinguibile e inscindibile) di più soggetti. 

Qual è l’oggetto del diritto d’autore? 

Le opere protette dal diritto d’autore sono quelle dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque sia il modo e la forma di espressione. 

Quali sono i diritti? 

L’autore ha il diritto di utilizzazione economica dell’opera. E quindi tra gli altri: 

  1. Il diritto esclusivo di pubblicare l’opera. 
  2. Il diritto di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo originale o derivato.
  3. Il diritto di riprodurre (moltiplicare in copie) in tutto o in parte l’opera.
  4. Il diritto di trascrivere l’opera ovvero di trasformare l’opera orale in scritta o riprodurla in mezzi differenti rispetto a quella originaria (stampa, fotografia, cinematografia..).
  5. Il diritto di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico l’opera (sia gratuitamente sia a pagamento).
  6. Il diritto di distribuire l’opera e quindi di metterla in commercio, in circolazione e comunque a disposizione del pubblico.
  7. Il diritto di tradurre l’opera. 
  8. Il diritto di modificare e di trasformare l’opera.

Indipendentemente dal diritto di utilizzazione economica, è difesa la personalità dell’autore dell’opera e quindi il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione

Quanto dura il diritto d’autore? 

Il diritto di utilizzazione economica dell’opera dura per tutta la vita dell’autore e per 70 anni oltre la morte.

Il diritto morale di cui è titolare l’autore dell’opera è perpetuo e dopo la morte può essere fatto valere dal coniuge ovvero dai discendenti o ascendenti. 

Puoi ascoltare la versione audio di questo articolo, cliccando qui sotto

https://open.spotify.com/episode/6ZvQfIk9oFrhw3nFkW03N5

Photo by Debby Hudson on Unsplash

Foto di amici e colleghi sui social network. Attenzione a privacy, diritto d’autore e danni

La diffusione di foto e video 

Pubblicare sul web foto o video che ritraggono persone, amici, colleghi, bambini, è sempre più frequente. L’inserimento di uno scatto su un social network costituisce un trattamento di dati personali. Se carico un’immagine la sto diffondendo ad un numero potenzialmente indefinito di persone con conseguente perdita di controllo.

È quindi doveroso distinguere:

  • una persona che si scatta una fotografia e pubblica il selfie sul social network è libera di farlo in quanto titolare del diritto sull’immagine e in quanto tale condotta costituisce una propria deliberata decisione; 
  • una persona che scatta una foto con altre persone non è libera di inserirla ovunque, in quanto, sebbene essa ne sia l’autrice, le persone potrebbero non aver prestato il consenso alla pubblicazione in internet e alla diffusione a terzi. 

Considerando quindi unicamente la seconda situazione, la pubblicazione nel web e quindi la diffusione tramite i canali social di una fotografia che ritrae una persona che non ha prestato il proprio consenso ovvero che non ha espresso la volontà di vedere diffusa la propria figura determina una serie di implicazioni giuridiche.

Pubblicare una fotografia senza consenso

Ebbene, in primo luogo, la pubblicazione della fotografia costituisce un trattamento dei dati personali destinatario quindi della disciplina del nuovo codice privacy e GDPR ed implicante una fattispecie penalistica (in presenza di una serie di presupposti) ovvero una sanzione amministrativa.  Infatti, la mancanza di consenso al trattamento del dato personale (ovvero la diffusione dello scatto) costituisce un trattamento illecito di dato personale.

Attenzione però, il vecchio Codice Privacy (Dlgs 196/2003) stabiliva espressamente, all’art 5 che “Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto all’applicazione del presente codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione“. Trattandosi quindi di diffusione quella realizzata tramite la pubblicazione di foto sui social network, il codice privacy trovava applicazione anche in detti casi.

Ebbene, il GDPR prevede invece, in questo senso, una restrizione di applicazione. Invero, il testo normativo stabilisce semplicemente la non applicazione del regolamento nel caso di trattamenti compiuti per fini esclusivamente personali o domestici. A tal riguardo, al considerando n. 18 si legge: “Il presente regolamento non si applica al trattamento di dati personali effettuato da una persona fisica nell’ambito di attività a carattere esclusivamente personale o domestico e quindi senza una connessione con un’attività commerciale o professionale. Le attività a carattere personale o domestico potrebbero comprendere la corrispondenza e gli indirizzari, o l’uso dei social network e attività online intraprese nel quadro di tali attività”.
Pertanto, il nuovo decreto legislativo n. 101 del 2018 nell’abrogare il predetto art 5 del Codice Privacy conferisce pieno vigore a quanto statuito dal regolamento europeo, escludendo quindi di fatto l’applicazione del regolamento europeo alla pubblicazione tramite social network.

Pubblicare una foto su instagram con liberatoria

In ogni caso, permane il limite stabilito dalla Legge sul diritto d’autore. L’autore dell’immagine in quanto titolare del diritto sulla fotografia non può riprodurla o diffonderla in modo indiscriminato in quanto tale diritto (così come riconosciuto e disciplinato dalla L. 633/1941) trova un limite: Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa.

Il consenso si può ottenere attraverso la sottoscrizione di una liberatoria ossia di una licenza d'uso della propria immagine. Per conoscere le 5 W che deve avere una liberatoria, ti rinvio all'articolo dedicato > Liberatoria immagini: foto e video. What, Why, Who, When, Where <

In secondo luogo, la persona ritratta nello scatto, a seguito della pubblicazione nei social può vedere lesa la propria immagine e reputazione: si parla di risarcimento del danno extracontrattuale. Ella potrà quindi ad esempio chiedere ed ottenere il risarcimento per aver subito nocumento ad uno dei diritti della personalità oppure perchè la pubblicazione ha avuto implicazioni nella propria vita professionale o lavorativa. Il danno potrà avere natura patrimoniale e non patrimoniale e dovrà essere adeguatamente provato e fatto valere entro il termine prescrizionale. 

Il ritratto è un tema molto importante, sia dal lato soggetto della fotografia sia dal lato fotografo. Se ti interessa l'approfondimento, ti rinvio ai due articoli dedicati: 
> se sei il soggetto della foto: Soggetto di una foto: diritto sul ritratto e consenso
> se sei il fotografo: Privacy per fotografi cose da ricordare

La condivisione su Facebook

Considerando che Facebook rimane ad oggi tra i social network più usati è bene sapere che nel momento in cui si pubblicano foto o video all’interno della propria bacheca, pur rimanendo titolari del diritto d’autore su quella foto, il portale diventa titolare del diritto di riutilizzarlo.Nello specifico, secondo quanto indicato nei termini e condizioni:“Quando l’utente condivide, pubblica o carica un contenuto coperto da diritti di proprietà intellettuale (ad es. foto o video) in relazione o in connessione con i nostri Prodotti, ci concede una licenza non esclusiva, trasferibile, conferibile in sotto licenza, non soggetta a royalty e globale per la trasmissione, l’uso, la distribuzione, la modifica, l’esecuzione, la copia, la pubblica esecuzione o la visualizzazione, la traduzione e la creazione di opere derivate dei propri contenuti (nel rispetto della privacy e delle impostazioni dell’app dell’utente). Ciò implica, ad esempio, che se l’utente condivide una foto su Facebook, ci autorizza a memorizzarla, copiarla e condividerla con altri soggetti (sempre nel rispetto delle proprie impostazioni), quali fornitori di servizi che supportano il nostro servizio o altri Prodotti Facebook in uso.”

Photo by Duy Pham on Unsplash

Home restaurant e social eating: la nuova frontiera del food

I principali talent riguardano la cucina, youtube è colmo di tutorial a tema culinario, il mondo del web è diventato il canale preferenziale per il cibo a domicilio, le librerie fisiche sono contenitori di ricette da tutto il mondo.
Ma come unire le tecnologie digitali con la ristorazione tradizionale? 

Si chiama home restaurant, e si intende l’attività occasionale finalizzata alla condivisione di eventi enogastronomici esercitata da persone fisiche all’interno delle unità immobiliari ad uso abitativo, per il tramite di piattaforme digitali che mettono in contatto gli utenti anche a titolo gratuito, e con preparazione dei pasti all’interno delle strutture medesime.

L’iter legislativo

Ad oggi, in Italia, non vi è ancora una normativa ad hoc, ma il disegno di legge è approdato alla Camera dei Deputati con proposta n. 218 presentata il 12 luglio 2018 e assegnato alla commissione attività produttive in sede referente il 18 dicembre 2018. In realtà il predetto atto normativo riprende pressoché testualmente un precedente testo legislativo riproposto mediante procedimento abbreviato a seguito dello scioglimento delle Camere (proposta di legge n. 3258 Camera dei Deputati e disegno di legge n. 2647 Senato della Repubblica). 

Le figure

La proposta di legge individua tre soggetti preposti alla gestione dell’attività di home restaurant.

  1. Il gestore ovvero colui che si occupa e gestisce la piattaforma digitale in cui si incontrano l’offerta e la domanda finalizzata all’organizzazione di eventi enogastronomici.
  2. L’utente operatore cuoco ovvero colui che svolge attività di home restaurant attraverso la piattaforma digitale.
  3. L’utente fruitore ovvero colui che attraverso la piattaforma digitale fruisce del servizio di home restaurant. 

I requisiti

Più specificatamente, l’attività di organizzazione, preparazione, offerta e consumazione dei pasti, per rientrare nella definizione normativa deve presentare una serie di caratteristiche. 
I principali requisiti sono: 

  1. l’attività deve essere occasionale: non può superare il limite di 500 coperti per anno solare nè generare proventi per l’utente operatore cuoco superiori ad Euro 5.000,00 annui;
  2. l’unità immobiliare deve rispettare i requisiti di abitabilità e igiene previsti dalla normativa vigente e deve essere munita di polizza assicurativa che garantisca la responsabilità civile nei confronti dei terzi; 
  3. l’incontro tra domanda e servizio deve essere gestito all’interno della piattaforma digitale: le transazioni devono avvenire esclusivamente attraverso detta struttura e mediante sistemi di pagamento elettronici;
  4. l’attività deve essere svolta in unità immobiliari ad uso abitativo in cui non sono esercitate attività turistico-ricettive: sostanzialmente deve essere svolta da consumatori, ovvero da persone che svolgono detta attività fuori dall’esercizio della professione eventualmente svolta e presso un immobile che non è un ristorante o un albergo; 

A livello burocratico, il gestore dovrà comunicare ai Comuni le unità immobiliari presso cui si svolge attività di home restaurant (e quindi registrati presso la piattaforma). Un apposito decreto, che dovrà emanarsi successivamente al provvedimento, andrà a regolamentare detta situazione. Il gestore dovrà altresì verificare la presenza delle polizze assicurative per copertura dei rischi derivanti dall’attività di home restaurant e che assicuri la responsabilità civile verso i terzi. 

Social eating 

Diversa è invece l’attività di social eating la quale, a detta della proposta di legge, non sarà regolamentata ma rimarrà sostanzialmente libera. La differenza tra home restaurant e social eating è la seguente:

  • si parla di home restaurant, quando l’attività non supera il limite di 500 coperti per anno solare e non genera proventi superiori ad Euro 5.000,00;
  • si parla di social eating, quando gli eventi enogastronomici sono inferiori a 5, i pasti erogati nell’arco dell’anno solare sono inferiori a 50 nonché l’unità abitativa viene utilizzata per un numero di volte inferiore a 5.

Photo by Eaters Collective on Unsplash

Cosa rischiano i genitori che mettono le foto dei figli sui social?

Oggi parliamo di quali sono i rischi dei genitori (e delle persone in generale) che decidono di pubblicare fotografie di figli (o comunque di minorenni) sui social network. Vediamo quindi cosa prevede la normativa sui diritti sull’immagine e sulla riservatezza dei dati personali per poi focalizzarci sulle fotografie che ritraggono i minori di età.

A quale normativa fare riferimento

L’art 96 del D.P.R. 633/1941 (legge sulla protezione del diritto d’autore) stabilisce: 

Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell’articolo seguente.

Le esenzioni previste dall’articolo successivo (art 97) riguardano casi particolari quali la notorietà del soggetto, l’ufficio ricoperto dal soggetto, le esigenze di giustizia, polizia, gli scopi didattici, scientifici, l’interesse pubblico. Situazioni chiaramente estranee al caso di specie. 

Ho parlato compiutamente della normativa sul ritratto sia dal lato soggetto della fotografia (clicca qui per leggere l’articolo “Soggetto di una foto: diritto sul ritratto e consenso“) sia dal lato fotografo (clicca qui per leggere l’articolo: “Privacy per fotografi cose da ricordare“).

Inoltre, ai sensi dell’art 16 della Convenzione sui diritti del Fanciullo

Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione.

Ebbene, tali disposizioni vengono in considerazione nell’ambito dell’attività social compiuta dai genitori e riguardante i figli: spesso le madri e i padri decidono di postare foto del proprio figlio minorenne sui propri profili social.La questione da risolvere è la seguente: tale comportamento è lecito? È una condotta giuridicamente rilevante? 

Il genitore che compie tale attività senza l’ovvio consenso del figlio (essendo egli minorenne) rischia una sanzione?

A quest’ultima domanda vari giudici di merito si sono espressi, rispondendo in maniera positiva e richiamando l’attenzione sulla pericolosità sociale e psichica di tale fenomeno nei confronti del minore. 

Invero, da ultimo il Tribunale di Roma (ordinanza 23 dicembre 2017), ha statuito quanto segue (la questione inerisce ad una litigiosa separazione nell’ambito della quale la madre pare fornisse aggiornamenti sulla vicenda giudiziaria nel proprio profilo social): Deve essere disposta, a tutela del minore e al fine di evitare il diffondersi di informazioni anche nel nuovo contesto sociale frequentato dal ragazzo, l’immediata cessazione della diffusione da parte della madre in social network di immagini, notizie e dettagli relativi ai dati personali e alla vicenda giudiziaria inerente il figlio. In merito deve rilevarsi come la non abbia ottemperato all’invito formulato dal giudice all’esito dell’udienza del 31 maggio 2017 di divieto “di pubblicazione sui social network di contenuti relativi alle vicende processuali tra i genitori in quanto creano disagi al figlio”. Deve, inoltre, essere previsto che la resistente rimuova dai social network immagini, informazioni, ogni dato personale relativo al figlio ed alla vicenda processuale relativa al minore, inseriti dalla stessa in social network, nel termine indicato in dispositivo. In questa situazione il giudice di merito ha ritenuto di imporre una sanzione, misura coercitiva indiretta, per indurre la madre ad adempiere spontaneamente all’obbligo imposto.

Al pari, il Tribunale di Mantova (ordinanza 19 settembre 2017), ha statuito: l’inserimento di foto di minori sui social network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi in quanto ciò determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini dopo averli visti più volte in foto on-line, non potendo inoltre andare sottaciuto l’ulteriore pericolo costituito dalla condotta di soggetti che “taggano” le foto on-line dei minori e, con procedimenti di fotomontaggio, ne traggono materiale pedopornografico da far circolare fra gli interessati, come ripetutamente evidenziato dagli organi di polizia.

In conclusione quindi, postando le foto sui social, i genitori pongono i figli a rischi e pregiudizi da parte di terzi, si espongono a contenziosi instaurati dai figli nei loro confronti, a sanzioni comminate dal Tribunale, in generale a problematiche giudiziarie e a serrate affettive nei rapporti con i figli.

Un altro articolo sarà invece dedicato a questo argomento nell’ambito del diritto alla riservatezza.

Photo by Caleb Woods on Unsplash

WIFI dappertutto: un decreto per l’accesso gratuito ad internet

In linea con il progetto europeo di portare l’accesso gratuito ad internet in tutta la comunità europea (regolamento UE 2017/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017 “WiFi4EU”) anche l’Italia, ha recentemente adottato un provvedimento volto alla diffusione della rete internet in tutta la penisola.

Il progetto, denominato “WiFi.Italia.It”, cita l’art 1 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico datato 9 ottobre 2018, sarebbe volto alla creazione della rete nazionale di accesso gratuito ad internet, basato su un sistema centrale di integrazione di reti Wi-Fi pubbliche e private accessibile, con identificazione tramite “App”.

La realizzazione dell’attività, sarà affidata alla società Infratel Italia s.p.a. e consisterà sia nella realizzazione dei punti di accesso alla rete wifi sia nel potenziamento dell’applicazione per gli utenti, sia nella manutenzione dei servizi e gestione delle infrastrutture.
Il decreto dà priorità alle regioni (Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria) colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e successivamente a tutti gli altri comuni, privilegiando quelli con un numero inferiore ai 2000 abitanti.

Il testo del decreto può essere letto qui.
Il sito del progetto può essere consultato qui