Il contratto per videomaker è essenziale per chiunque decida di praticare questo mestiere con professionalità per evitare sorprese e al contempo tutelare il proprio lavoro creativo.
Soprattutto negli ultimi tempi i video stanno diventando il contenuto principale per aziende e professionisti che decidono di comunicare sul web. Ma facciamo un passo indietro…
Chi è il videomaker o filmmaker?
Con il termine videomaker (video/film + maker ovvero colui che fa video/film) si intende colui che si occupa di eseguire delle riprese video e del loro montaggio, così da consegnare al cliente un prodotto finito ovvero diffonderlo su canali web o tv o ancora, promuoverlo in festival o concorsi.
Sia che il videomaker si obblighi a riprendere un matrimonio, sia che realizzi uno spot pubblicitario, sia che si impegni a fare delle riprese nel corso di una fiera, è consigliabile avere un contratto: gli accordi assunti verbalmente tra le parti devono essere specificati in un documento scritto così da agevolare entrambi nel corso dell’esecuzione dell’accordo.
Vediamo intanto come può essere regolamentato un video eseguito su commissione.
Il contratto per videomaker nel diritto
Nel contratto tra videomaker e cliente, il contenuto può essere liberamente deciso dalle parti (o “dalla parte” laddove il videomaker abbia già predisposto il testo contrattuale nella forma di preventivo / proposta), tenendo conto dei principi generali.
Nel nostro ordinamento il contratto per videomaker fa riferimento alla disciplina del contratto d’opera. Si tratta infatti di un accordo con cui una parte (in questo caso il videomaker) si obbliga a favore dell’altra (gli sposi o il titolare del negozio o altro) ad eseguire una prestazione (ovvero riprese e/o montaggio), con lavoro prevalentemente proprio (ovvero personalmente) e senza vincolo di subordinazione (ovvero non essendo un soggetto alle dipendenze del committente).
Tutti i contratti devono necessariamente avere: un oggetto, una forma (laddove prevista dalle parti o imposta dal codice), una causa (funzione), un accordo tra le parti.
Gli elementi “di diritto” del contratto tra videomaker e cliente
La prestazione del videomaker
Il contratto deve indicare che cosa si obbliga a fare il videomaker. L’impegno comprenderà essenzialmente l’esecuzione delle riprese nel luogo concordato tra le parti nel tempo stabilito e il montaggio del video entro il termine convenuto.
Se il videomaker presta anche l’audio del video o realizza altre attività, queste dovranno essere indicate nell’accordo.
La prestazione del committente
È costituita dal prezzo che la persona o la ditta si obbligano a corrispondere.
Il contratto dovrà contenere l’importo, le modalità (bonifico, rimessa diretta) e i termini di pagamento (ad es: metà il giorno delle riprese, metà alla consegna).
È buona norma distinguere tra prezzo delle riprese e prezzo del montaggio. È inoltre possibile stabilire un importo per ogni giorno di riprese: così da poter modificare concordemente l’accordo laddove le riprese si prolunghino.
La cessione dello sfruttamento economico
Trattandosi di un video realizzato su commissione, a seguito del pagamento del prezzo, il videoclip realizzato verrà consegnato al committente.
Se l’oggetto del contratto è la realizzazione di un video per promuovere l’attività di un’azienda, con la conclusione del contratto e l’esecuzione della prestazione, il diritto di sfruttamento economico passerà in capo al committente. Il contratto può limitare l’uso che ne farà il committente: ad esempio egli avrà il diritto di sfruttarlo solo in internet oppure attraverso lo strumento televisivo.
Il videomaker rimane comunque autore dell’opera con conseguente protezione della sua attività ai sensi della Legge a protezione del diritto d’autore n. 633 del 22 aprile 1941. Ad esempio, il committente non può cancellare il nome del videomaker dal suo video, non può separare le clip e creare un proprio video ovvero aggiungere frame e manomettere il servizio realizzato.
Utilizzabilità dell’opera da parte del videomaker
Il videomaker può avere interesse ad utilizzare il video prodotto per promuovere la propria attività, ad esempio nel suo sito web, su youtube, nel corso di una campagna pubblicitaria o ad un evento.
È quindi opportuno che l’autore delle riprese espliciti gli strumenti in cui verrà diffusa l’opera realizzata.
Trattamento dei dati e attività di marketing
È inoltre doveroso rendere edotto il committente delle modalità con cui verranno trattati i dati personali che egli conferisce al videomaker.
Se quest’ultimo poi ha interesse alla conservazione dell’anagrafica per offrire un ulteriore servizio è necessario che ottenga un esplicito consenso dal committente. In caso contrario, il videomaker in futuro non potrà inviare e-mail per proporsi nuovamente per la realizzazione di riprese e montaggio (marketing).
In generale le attività promozionali richiedono il consenso di chi riceve email marketing o comunicazioni commerciali. Ti suggerisco di leggere l'articolo sulla privacy nel marketing, sopratutto se lavori per o con un'agenzia di comunicazione > La privacy nel marketing <
Gli elementi “di fatto”: le altre clausole del contratto di videomaker
Visti gli elementi, per così dire “di diritto” ovvero quelli che dal punto di vista legale è buona norma siano presenti per meglio bilanciare le posizioni delle parti ed evitare conflitti nel corso dell’esecuzione dell’accordo, potrebbe essere opportuno (la valutazione spetta al regista) inserire altre clausole.
La richiesta di modifiche
Il videomaker può voler riconoscere al committente il diritto di richiedere delle modifiche all’opera realizzata.
È bene però stabilire dei limiti: nel numero delle modifiche, nel termine entro cui possono essere chieste, oppure nel fatto che debbano essere pagate.
La consegna del video
Di norma, nei contratti in cui un soggetto si obbliga ad un fare (opera o servizio), il diritto al pagamento sorge nel momento in cui il committente accetta l’opera.
È bene stabilire un termine entro cui egli dovrà accettare l’opera (o potrà richiedere le modifiche): decorso tale termine si riterrà accettato implicitamente.
Il materiale consegnato dal committente
Se all’interno del videoclip devono essere inserite foto di proprietà del committente o video è bene stabilire un termine entro cui tale materiale deve essere consegnato.
I masters
Il videomaker è titolare di tutte le riprese che ha eseguito e ne è l’autore. Se il contratto concluso con il committente ha ad oggetto un video (e quindi il prodotto finito), il videomaker mantiene la proprietà dei master. È quindi buona norma stabilire all’interno del documento contrattuale anche le modalità di conservazione, richiesta o consegna dei masters.
Proprio con riguardo ai masters, ti rinvio all'articolo dedicato agli originali. In quel caso ho parlato di originali in ambito fotografico, ma gli stessi ragionamenti possono essere fatti, perlomeno in parte, con riguardo ai video > Gli originali sono del fotografo o del cliente? <
Altri elementi del contratto di videomaker
Il contratto (o il preventivo da sottoporre al cliente) può essere arricchito di altri elementi a seconda dell’effettivo servizio che il produttore video offre. attenzione però a non includere clausole inutili, controproducenti o che rendono notevolmente svantaggiosa l’effettiva sottoscrizione del contratto da parte del committente.
Se vuoi diventare un videomaker o se sei già un filmmaker professionista, per proteggere il tuo lavoro, accordarsi prima con il cliente e favorire entrambe le posizioni contrattuali evitando spiacevoli litigi, è fondamentale siglare un contratto.
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