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Autore: Valentina Trevisan

23 aprile: giornata mondiale del libro e del diritto d’autore

Oggi, 23 aprile è la giornata mondiale del libro e del diritto d’autore. Se tutti sanno cos’è un libro, vista anche la direttiva europea sul diritto d’autore in ambito digitale che molto sta facendo discutere il world wide web, può essere  invece interessante approfondire il diritto d’autore.

Cos’è il diritto d’autore? 

Il diritto d’autore è una situazione giuridica complessa di cui è titolare un soggetto, a cui è consentito far valere una serie di posizioni aventi sia natura patrimoniale sia non patrimoniale e che trova disciplina, nel nostro ordinamento, nella Legge a protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio n. 633 del 22 aprile 1941 e successive modifiche ed integrazioni. 

Chi è l’autore?  

  • È autore chi crea l’opera attraverso il proprio lavoro intellettuale. 
  • È autore chi organizza e dirige la creazione dell’opera. 
  • È autore chi viene definito come tale (e quindi chi si firma come autore del brano ovvero chi è indicato come regista di un cortometraggio).
  • Nel caso in cui si tratti di un’opera anonima o pseudonima l’autore può sempre rivelarsi. 
  • Si parla di coautori nel caso in cui l’attività creativa sia stata svolta con il contributo (indistinguibile e inscindibile) di più soggetti. 

Qual è l’oggetto del diritto d’autore? 

Le opere protette dal diritto d’autore sono quelle dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque sia il modo e la forma di espressione. 

Quali sono i diritti? 

L’autore ha il diritto di utilizzazione economica dell’opera. E quindi tra gli altri: 

  1. Il diritto esclusivo di pubblicare l’opera. 
  2. Il diritto di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo originale o derivato.
  3. Il diritto di riprodurre (moltiplicare in copie) in tutto o in parte l’opera.
  4. Il diritto di trascrivere l’opera ovvero di trasformare l’opera orale in scritta o riprodurla in mezzi differenti rispetto a quella originaria (stampa, fotografia, cinematografia..).
  5. Il diritto di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico l’opera (sia gratuitamente sia a pagamento).
  6. Il diritto di distribuire l’opera e quindi di metterla in commercio, in circolazione e comunque a disposizione del pubblico.
  7. Il diritto di tradurre l’opera. 
  8. Il diritto di modificare e di trasformare l’opera.

Indipendentemente dal diritto di utilizzazione economica, è difesa la personalità dell’autore dell’opera e quindi il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione. 

Quanto dura il diritto d’autore? 

Il diritto di utilizzazione economica dell’opera dura per tutta la vita dell’autore e per 70 anni oltre la morte.

Il diritto morale di cui è titolare l’autore dell’opera è perpetuo e dopo la morte può essere fatto valere dal coniuge ovvero dai discendenti o ascendenti. 

Puoi ascoltare la versione audio di questo articolo, cliccando qui sotto

https://open.spotify.com/episode/6ZvQfIk9oFrhw3nFkW03N5

Photo by Debby Hudson on Unsplash

Foto di amici e colleghi sui social network. Attenzione a privacy, diritto d’autore e danni

La diffusione di foto e video 

Pubblicare sul web foto o video che ritraggono persone, amici, colleghi, bambini, è sempre più frequente. L’inserimento di uno scatto su un social network costituisce un trattamento di dati personali. Se carico un’immagine la sto diffondendo ad un numero potenzialmente indefinito di persone con conseguente perdita di controllo.

È quindi doveroso distinguere:

  • una persona che si scatta una fotografia e pubblica il selfie sul social network è libera di farlo in quanto titolare del diritto sull’immagine e in quanto tale condotta costituisce una propria deliberata decisione; 
  • una persona che scatta una foto con altre persone non è libera di inserirla ovunque, in quanto, sebbene essa ne sia l’autrice, le persone potrebbero non aver prestato il consenso alla pubblicazione in internet e alla diffusione a terzi. 

Considerando quindi unicamente la seconda situazione, la pubblicazione nel web e quindi la diffusione tramite i canali social di una fotografia che ritrae una persona che non ha prestato il proprio consenso ovvero che non ha espresso la volontà di vedere diffusa la propria figura determina una serie di implicazioni giuridiche.

Pubblicare una fotografia senza consenso

Ebbene, in primo luogo, la pubblicazione della fotografia costituisce un trattamento dei dati personali destinatario quindi della disciplina del nuovo codice privacy e GDPR ed implicante una fattispecie penalistica (in presenza di una serie di presupposti) ovvero una sanzione amministrativa.  Infatti, la mancanza di consenso al trattamento del dato personale (ovvero la diffusione dello scatto) costituisce un trattamento illecito di dato personale.

Attenzione però, il vecchio Codice Privacy (Dlgs 196/2003) stabiliva espressamente, all’art 5 che “Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto all’applicazione del presente codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione“. Trattandosi quindi di diffusione quella realizzata tramite la pubblicazione di foto sui social network, il codice privacy trovava applicazione anche in detti casi.

Ebbene, il GDPR prevede invece, in questo senso, una restrizione di applicazione. Invero, il testo normativo stabilisce semplicemente la non applicazione del regolamento nel caso di trattamenti compiuti per fini esclusivamente personali o domestici. A tal riguardo, al considerando n. 18 si legge: “Il presente regolamento non si applica al trattamento di dati personali effettuato da una persona fisica nell’ambito di attività a carattere esclusivamente personale o domestico e quindi senza una connessione con un’attività commerciale o professionale. Le attività a carattere personale o domestico potrebbero comprendere la corrispondenza e gli indirizzari, o l’uso dei social network e attività online intraprese nel quadro di tali attività”.
Pertanto, il nuovo decreto legislativo n. 101 del 2018 nell’abrogare il predetto art 5 del Codice Privacy conferisce pieno vigore a quanto statuito dal regolamento europeo, escludendo quindi di fatto l’applicazione del regolamento europeo alla pubblicazione tramite social network.

Pubblicare una foto su instagram con liberatoria

In ogni caso, permane il limite stabilito dalla Legge sul diritto d’autore. L’autore dell’immagine in quanto titolare del diritto sulla fotografia non può riprodurla o diffonderla in modo indiscriminato in quanto tale diritto (così come riconosciuto e disciplinato dalla L. 633/1941) trova un limite: Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa.

Il consenso si può ottenere attraverso la sottoscrizione di una liberatoria ossia di una licenza d'uso della propria immagine. Per conoscere le 5 W che deve avere una liberatoria, ti rinvio all'articolo dedicato > Liberatoria immagini: foto e video. What, Why, Who, When, Where <

In secondo luogo, la persona ritratta nello scatto, a seguito della pubblicazione nei social può vedere lesa la propria immagine e reputazione: si parla di risarcimento del danno extracontrattuale. Ella potrà quindi ad esempio chiedere ed ottenere il risarcimento per aver subito nocumento ad uno dei diritti della personalità oppure perchè la pubblicazione ha avuto implicazioni nella propria vita professionale o lavorativa. Il danno potrà avere natura patrimoniale e non patrimoniale e dovrà essere adeguatamente provato e fatto valere entro il termine prescrizionale. 

Il ritratto è un tema molto importante, sia dal lato soggetto della fotografia sia dal lato fotografo. Se ti interessa l'approfondimento, ti rinvio ai due articoli dedicati: 
> se sei il soggetto della foto: Soggetto di una foto: diritto sul ritratto e consenso
> se sei il fotografo: Privacy per fotografi cose da ricordare

La condivisione su Facebook

Considerando che Facebook rimane ad oggi tra i social network più usati è bene sapere che nel momento in cui si pubblicano foto o video all’interno della propria bacheca, pur rimanendo titolari del diritto d’autore su quella foto, il portale diventa titolare del diritto di riutilizzarlo.Nello specifico, secondo quanto indicato nei termini e condizioni:“Quando l’utente condivide, pubblica o carica un contenuto coperto da diritti di proprietà intellettuale (ad es. foto o video) in relazione o in connessione con i nostri Prodotti, ci concede una licenza non esclusiva, trasferibile, conferibile in sotto licenza, non soggetta a royalty e globale per la trasmissione, l’uso, la distribuzione, la modifica, l’esecuzione, la copia, la pubblica esecuzione o la visualizzazione, la traduzione e la creazione di opere derivate dei propri contenuti (nel rispetto della privacy e delle impostazioni dell’app dell’utente). Ciò implica, ad esempio, che se l’utente condivide una foto su Facebook, ci autorizza a memorizzarla, copiarla e condividerla con altri soggetti (sempre nel rispetto delle proprie impostazioni), quali fornitori di servizi che supportano il nostro servizio o altri Prodotti Facebook in uso.”

Photo by Duy Pham on Unsplash

Home restaurant e social eating: la nuova frontiera del food

I principali talent riguardano la cucina, youtube è colmo di tutorial a tema culinario, il mondo del web è diventato il canale preferenziale per il cibo a domicilio, le librerie fisiche sono contenitori di ricette da tutto il mondo.
Ma come unire le tecnologie digitali con la ristorazione tradizionale? 

Si chiama home restaurant, e si intende l’attività occasionale finalizzata alla condivisione di eventi enogastronomici esercitata da persone fisiche all’interno delle unità immobiliari ad uso abitativo, per il tramite di piattaforme digitali che mettono in contatto gli utenti anche a titolo gratuito, e con preparazione dei pasti all’interno delle strutture medesime.

L’iter legislativo

Ad oggi, in Italia, non vi è ancora una normativa ad hoc, ma il disegno di legge è approdato alla Camera dei Deputati con proposta n. 218 presentata il 12 luglio 2018 e assegnato alla commissione attività produttive in sede referente il 18 dicembre 2018. In realtà il predetto atto normativo riprende pressoché testualmente un precedente testo legislativo riproposto mediante procedimento abbreviato a seguito dello scioglimento delle Camere (proposta di legge n. 3258 Camera dei Deputati e disegno di legge n. 2647 Senato della Repubblica). 

Le figure

La proposta di legge individua tre soggetti preposti alla gestione dell’attività di home restaurant.

  1. Il gestore ovvero colui che si occupa e gestisce la piattaforma digitale in cui si incontrano l’offerta e la domanda finalizzata all’organizzazione di eventi enogastronomici.
  2. L’utente operatore cuoco ovvero colui che svolge attività di home restaurant attraverso la piattaforma digitale.
  3. L’utente fruitore ovvero colui che attraverso la piattaforma digitale fruisce del servizio di home restaurant. 

I requisiti

Più specificatamente, l’attività di organizzazione, preparazione, offerta e consumazione dei pasti, per rientrare nella definizione normativa deve presentare una serie di caratteristiche. 
I principali requisiti sono: 

  1. l’attività deve essere occasionale: non può superare il limite di 500 coperti per anno solare nè generare proventi per l’utente operatore cuoco superiori ad Euro 5.000,00 annui;
  2. l’unità immobiliare deve rispettare i requisiti di abitabilità e igiene previsti dalla normativa vigente e deve essere munita di polizza assicurativa che garantisca la responsabilità civile nei confronti dei terzi; 
  3. l’incontro tra domanda e servizio deve essere gestito all’interno della piattaforma digitale: le transazioni devono avvenire esclusivamente attraverso detta struttura e mediante sistemi di pagamento elettronici;
  4. l’attività deve essere svolta in unità immobiliari ad uso abitativo in cui non sono esercitate attività turistico-ricettive: sostanzialmente deve essere svolta da consumatori, ovvero da persone che svolgono detta attività fuori dall’esercizio della professione eventualmente svolta e presso un immobile che non è un ristorante o un albergo; 

A livello burocratico, il gestore dovrà comunicare ai Comuni le unità immobiliari presso cui si svolge attività di home restaurant (e quindi registrati presso la piattaforma). Un apposito decreto, che dovrà emanarsi successivamente al provvedimento, andrà a regolamentare detta situazione. Il gestore dovrà altresì verificare la presenza delle polizze assicurative per copertura dei rischi derivanti dall’attività di home restaurant e che assicuri la responsabilità civile verso i terzi. 

Social eating 

Diversa è invece l’attività di social eating la quale, a detta della proposta di legge, non sarà regolamentata ma rimarrà sostanzialmente libera. La differenza tra home restaurant e social eating è la seguente:

  • si parla di home restaurant, quando l’attività non supera il limite di 500 coperti per anno solare e non genera proventi superiori ad Euro 5.000,00;
  • si parla di social eating, quando gli eventi enogastronomici sono inferiori a 5, i pasti erogati nell’arco dell’anno solare sono inferiori a 50 nonché l’unità abitativa viene utilizzata per un numero di volte inferiore a 5.

Photo by Eaters Collective on Unsplash

Cosa rischiano i genitori che mettono le foto dei figli sui social?

Oggi parliamo di quali sono i rischi dei genitori (e delle persone in generale) che decidono di pubblicare fotografie di figli (o comunque di minorenni) sui social network. Vediamo quindi cosa prevede la normativa sui diritti sull’immagine e sulla riservatezza dei dati personali per poi focalizzarci sulle fotografie che ritraggono i minori di età.

A quale normativa fare riferimento

L’art 96 del D.P.R. 633/1941 (legge sulla protezione del diritto d’autore) stabilisce: 

Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell’articolo seguente.

Le esenzioni previste dall’articolo successivo (art 97) riguardano casi particolari quali la notorietà del soggetto, l’ufficio ricoperto dal soggetto, le esigenze di giustizia, polizia, gli scopi didattici, scientifici, l’interesse pubblico. Situazioni chiaramente estranee al caso di specie. 

Ho parlato compiutamente della normativa sul ritratto sia dal lato soggetto della fotografia (clicca qui per leggere l’articolo “Soggetto di una foto: diritto sul ritratto e consenso“) sia dal lato fotografo (clicca qui per leggere l’articolo: “Privacy per fotografi cose da ricordare“).

Inoltre, ai sensi dell’art 16 della Convenzione sui diritti del Fanciullo: 

Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione.

Ebbene, tali disposizioni vengono in considerazione nell’ambito dell’attività social compiuta dai genitori e riguardante i figli: spesso le madri e i padri decidono di postare foto del proprio figlio minorenne sui propri profili social.La questione da risolvere è la seguente: tale comportamento è lecito? È una condotta giuridicamente rilevante? 

Il genitore che compie tale attività senza l’ovvio consenso del figlio (essendo egli minorenne) rischia una sanzione?

A quest’ultima domanda vari giudici di merito si sono espressi, rispondendo in maniera positiva e richiamando l’attenzione sulla pericolosità sociale e psichica di tale fenomeno nei confronti del minore. 

Invero, da ultimo il Tribunale di Roma (ordinanza 23 dicembre 2017), ha statuito quanto segue (la questione inerisce ad una litigiosa separazione nell’ambito della quale la madre pare fornisse aggiornamenti sulla vicenda giudiziaria nel proprio profilo social): Deve essere disposta, a tutela del minore e al fine di evitare il diffondersi di informazioni anche nel nuovo contesto sociale frequentato dal ragazzo, l’immediata cessazione della diffusione da parte della madre in social network di immagini, notizie e dettagli relativi ai dati personali e alla vicenda giudiziaria inerente il figlio. In merito deve rilevarsi come la non abbia ottemperato all’invito formulato dal giudice all’esito dell’udienza del 31 maggio 2017 di divieto “di pubblicazione sui social network di contenuti relativi alle vicende processuali tra i genitori in quanto creano disagi al figlio”. Deve, inoltre, essere previsto che la resistente rimuova dai social network immagini, informazioni, ogni dato personale relativo al figlio ed alla vicenda processuale relativa al minore, inseriti dalla stessa in social network, nel termine indicato in dispositivo. In questa situazione il giudice di merito ha ritenuto di imporre una sanzione, misura coercitiva indiretta, per indurre la madre ad adempiere spontaneamente all’obbligo imposto.

Al pari, il Tribunale di Mantova (ordinanza 19 settembre 2017), ha statuito: l’inserimento di foto di minori sui social network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi in quanto ciò determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini dopo averli visti più volte in foto on-line, non potendo inoltre andare sottaciuto l’ulteriore pericolo costituito dalla condotta di soggetti che “taggano” le foto on-line dei minori e, con procedimenti di fotomontaggio, ne traggono materiale pedopornografico da far circolare fra gli interessati, come ripetutamente evidenziato dagli organi di polizia.

In conclusione quindi, postando le foto sui social, i genitori pongono i figli a rischi e pregiudizi da parte di terzi, si espongono a contenziosi instaurati dai figli nei loro confronti, a sanzioni comminate dal Tribunale, in generale a problematiche giudiziarie e a serrate affettive nei rapporti con i figli.

Un altro articolo sarà invece dedicato a questo argomento nell’ambito del diritto alla riservatezza.

Photo by Caleb Woods on Unsplash

WIFI dappertutto: un decreto per l’accesso gratuito ad internet

In linea con il progetto europeo di portare l’accesso gratuito ad internet in tutta la comunità europea (regolamento UE 2017/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017 “WiFi4EU”) anche l’Italia, ha recentemente adottato un provvedimento volto alla diffusione della rete internet in tutta la penisola.

Il progetto, denominato “WiFi.Italia.It”, cita l’art 1 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico datato 9 ottobre 2018, sarebbe volto alla creazione della rete nazionale di accesso gratuito ad internet, basato su un sistema centrale di integrazione di reti Wi-Fi pubbliche e private accessibile, con identificazione tramite “App”.

La realizzazione dell’attività, sarà affidata alla società Infratel Italia s.p.a. e consisterà sia nella realizzazione dei punti di accesso alla rete wifi sia nel potenziamento dell’applicazione per gli utenti, sia nella manutenzione dei servizi e gestione delle infrastrutture.
Il decreto dà priorità alle regioni (Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria) colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e successivamente a tutti gli altri comuni, privilegiando quelli con un numero inferiore ai 2000 abitanti.

Il testo del decreto può essere letto qui.
Il sito del progetto può essere consultato qui. 

SUPERMERCATI: privacy e carte fedeltà. 5 cose da sapere

Ebbene, privacy e supermercati. Cos’hanno in comune questi due termini? 

Le carte fedeltà! Ovvero gli strumenti identificativi che si usano ogni giorno nei supermercati per accumulare punti, partecipare a scontistiche o ricevere altri vantaggi. 

Avete presente quando ci viene dato il modulo da riempire e firmare e si scrive “si a tutto”, oppure si compila ciascuna casellina con i propri dati, senza chiedersi l’effettiva utilità? 

Ebbene, ecco quindi i 5 punti principali da tenere in considerazione a seguito dell’entrata in vigore del regolamento europeo sulla riservatezza dei dati (GDPR 16/679).

Io ho preso come esempio un’informativa di un noto supermercato presente nella provincia di Padova (cliccare qui per vedere il testo completo): nella prima parte del foglio vengono fornite tutte le informazioni ritenute necessarie e nella seconda parte viene chiesto al consumatore di immettere i dati personali richiesti e di prestare i consensi. 

Informazioni semplici e chiare

Il regolamento europeo, all’art 5 co 1 lett. a) stabilisce che i dati debbano essere trattati in modo trasparente nei confronti dell’interessato.
Ovvero? L’informativa che viene data al cliente del supermercato non deve essere lunga 8 pagine e scritta in carattere 5 pt! 
Le informazioni devono essere date in linguaggio semplice (accessibile da chiunque), chiaro (senza troppi rimandi legislativi) e facilmente comprensibile (magari anche con l’aiuto di icone o disegni che aiutano il consumatore a capire meglio).
In questo senso, la nonna che va al supermercato, il lavoratore che compra la spesa quotidiana, la mamma che nella pausa acquista le cose mancanti, tutti, devono essere in grado di capire facilmente tutto ciò che è scritto nel modulo di raccolta dati.

Carte fedeltà: strumenti di marketing 

Ebbene, le carte fedeltà, non sono uno strumento utile per il solo consumatore: non vengono usate solo per fidelizzare il cliente, ovvero assicurargli sconti e altri vantaggi. 
Esse sono degli utilissimi strumenti di marketing. 
Cosa significa? 
Attraverso la carta fedeltà (e quindi i dati che vengono forniti) il supermercato svolge campagne promozionali per incrementare le vendite: invia comunicazioni al cliente attraverso sms, email, posta ordinaria.
Inoltre, il supermercato potrebbe utilizzare gli stessi dati del cliente per darli ad altri soggetti per svolgere le loro campagne pubblicitarie. 

Attenzione però, non è sempre così: dipende dalla volontà del consumatore. Vai al pt. 4.

Carte fedeltà: profilazione

Ancora, le carte fedeltà e quindi i dati che vengono forniti dal cliente, sono degli utili strumenti di profilazione. 
Cosa significa? 
Attraverso la carta fedeltà (e quindi i dati che vengono forniti) il supermercato vede quali sono i comportamenti del consumatore, cosa acquista e ogni quanto, quali sono gli interessi.
In questo senso il supermercato riuscirà ad esempio a capire che certi determinati prodotti collocati in un certo luogo non vengono acquistati da quelle tali persone, altri beni vengono acquistati da certe categorie, le persone di una determinata età fanno acquisti in un determinato orario della giornata e altro.

Attenzione però, non è sempre così: dipende dalla volontà del consumatore. Vai al pt. 4.

Finalità determinate ed esplicite

Abbiamo detto che le carte fedeltà sono:

  • degli strumenti che assicurano sconti e vantaggi per il cliente;
  • degli strumenti che consentono al supermercato di svolgere marketing e quindi promuovere le proprie vendite;
  • degli strumenti che consentono al supermercato di stabilire le abitudini di acquisto dei clienti.

Ma abbiamo anche detto che ciò non è automatico, dipende dalla volontà del cliente.
E quindi torna quanto detto in apertura: non ha senso “mettere si a tutto” e poi non sapere quali dati sono stati dati e per quali finalità. 
Il regolamento europeo, all’art 5 co. 1 lett. b) stabilisce infatti che i dati debbano essere raccolti per finalità determinate, esplicite, legittime.

E infatti, le informative per il trattamento dei dati personali e per la raccolta del consenso devono espressamente contenere tutte queste informazioni. Quella presa ad esempio, infatti (clicca qui), al punto quattro indica specificatamente quali sono le finalità per cui i dati vengono richiesti.

L’informativa deve indicare esplicitamente, ad esempio:

  • che il nome cognome data di nascita devono essere forniti per erogare il servizio di scontistica, raccolta punti o altri vantaggi (espressamente indicati);
  • che gli stessi dati vengono usati dal supermercato per attività di marketing: per inviare comunicazioni tramite sms, email o chiamate, per promuovere le vendite del supermercato;
  • che gli stessi dati possono essere dati a terzi per le loro attività promozionali;
  • che gli stessi dati vengono usati per attività di profilazione, ovvero per capire il comportamento di quella persona.

Tante firme, tanti consensi

Dopo aver letto l’informativa fornita dal supermercato e aver compreso quali sono le finalità per cui i nostri dati personali dovranno essere immessi, è ora di procedere alla compilazione ragionata del modulo.

Come vedete, il modulo in mio possesso ha una parte in cui devono essere immessi i dati: alcuni dati sono obbligatori per l’erogazione della carta fedeltà, ovvero per sconti e vantaggi. Altri dati sono facoltativi. L’altra parte del modulo invece richiede al consumatore di prestare il proprio consenso per attività di marketing e profilazione. 

E quindi, come compilare il modulo? 

  1. Innanzitutto, dovete chiedervi se volete effettivamente partecipare alla scontistica del supermercato o ad altri vantaggi (che saranno indicati). Se la risposta è SI, dovete indicare i dati che saranno contrassegnati dall’asterisco (*). Questi dati sono ad esempio: nome e cognome. 
  2. Dopo aver fornito i dati essenziali, dovete chiedervi se volete ricevere comunicazioni promozionali dal supermercato tramite email, sms o altro.
    Se la risposta è NO, allora non dovrete indicare questi dati e dovrete spuntare la casella “no” o “non acconsento” con riguardo alle comunicazioni promozionali.
    Se la risposta è SI, dovrete indicare i dati richiesti (numero cellulare, indirizzo email o altro) e dovrete spuntare la casella corrispondente all’attività di marketing.
  3. Da ultimo dovete chiedervi se volete essere profilati, ovvero se volete che il supermercato esamini i vostri comportamenti di acquisto e le vostre preferenze nei beni. 
    Se la risposta è NO, allora in corrispondenza della casellina di profilazione dovrete spuntare la casella “no” o “non acconsento”.
    Viceversa, se la risposta è SI, allora la spunta della profilazione dovrà essere positiva.

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Chi è il Data Protection Officer?

Il regolamento europeo UE n. 2016/679 ha introdotto nel nostro ordinamento la figura del DATA PROTECTION OFFICER, ovvero del Responsabile del trattamento dei dati. Le disposizioni contenute nel predetto atto saranno obbligatorie per tutti i 28 stati membri a partire dal 25 maggio p.v.

Riteniamo quindi doveroso rispondere molto sinteticamente alle domande più frequenti inerenti a tale novità normativa. 

Chi è il DPO?

Il data protection officer (o il responsabile della protezione dei dati personali) è una figura con particolari competenze in ambito giuridico e informatico.

Egli può essere un libero professionista, una persona esterna all’azienda o un dipendente (il quale però dovrà avere cognizioni tecniche particolari e autonomia nei confronti del titolare del trattamento); per svolgere la mansione il Regolamento non impone l’acquisto di titoli o l’iscrizione ad un albo, bensì la comprovata conoscenza della normativa di settore nonchè le cognizione tecniche adeguate. 

Cosa fa il DPO?

In particolare si occupa della valutazione e gestione del trattamento dei dati personali nonchè di fornire consulenze e pareri al titolare dei dati personali e di controllare il rispetto del regolamento europeo nel luogo in cui è adibito.

Il DPO ha l’obbligo di tenere un registro (RDP) ove indicare tutte le operazioni inerenti al trattamento dei dati personali.

Per chi è obbligatorio? 

Non tutte le aziende sono obbligate a dotarsi di questa figura. 

Invero, è obbligatoria laddove il trattamento dei dati venga effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali nell’esercizio delle proprie funzioni; ovvero, in generale, nei casi in cui le aziende private si occupino del trattamento di dati su larga scala (attività principale).

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