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Autore: Valentina Trevisan

DAFONT: libero utilizzo per finalità non commerciali

Dafont.com viene presentato come “Archive of freely downloadable fonts” informando l’utente della possibilità di “Browse by alphabetical listing, by style, by author or by popularity“.

Abbiamo parlato, in generale, dei diritti in capo al designer autore del carattere tipografico e dei termini in cui in generale si possono spiegare le facoltà di utilizzo in capo al creativo, utente finale fruitore di font. Come anticipato, è doveroso dare puntuale e attenta lettura alla licenza d’uso indicizzata dalla piattaforma, al fine di evitare comportamenti contrari alla legge che possono determinare, non solo la legittima richiesta di corresponsione dell’importo a titolo di compenso per l’indebito utilizzo del carattere tipografico ma anche la condanna al risarcimento del danno perpetrato dalla condotta illecita. Il post lo trovate cliccando qui.

Focalizzandoci ora sulla piattaforma in oggetto, le cose da sapere per usare lecitamente i caratteri tipografici messi a disposizione possono essere sintetizzate in 4 punti!

  1. Il portale offre all’utente finale la possibilità di fruire dei caratteri tipografici caricati dagli utenti. Non vi è una licenza di utilizzo generale che viene siglata dall’utente finale al momento della registrazione al portale in quanto ogni singolo designer ha scelto la propria. Il creativo utente finale che intende utilizzare il carattere dovrà quindi consultare il contenuto della singola licenza predisposta così da poter sapere cosa fare e non fare, entro quali limiti e dietro corresponsione di quale importo.
  2. Cliccando sul singolo font appare la dicitura “NOTE: This demo font is for PERSONAL USE ONLY” a volte aggiunta con “But any donation are very appreciated”. Ciò significa che il font può essere scaricato gratuitamente e utilizzato liberamente dall’utente solo per utilizzo personale. Qualsiasi altro utilizzo deve quindi essere autorizzato dall’autore, il quale potrà imporre la corresponsione di un compenso, oppure l’attribuzione all’interno del sito, oppure la richiesta di un canone di noleggio in base al periodo di utilizzo.
  3. Cliccando su alcuni font non vi è alcuna dicitura. Ciò non significa che, non essendo indicato alcunchè l’utente finale possa utilizzare il carattere per finalità commerciali, possa modificarlo, rielaborarlo o rivenderlo. Quando non è disposto diversamente, si applica la normativa generale, ovvero tutti i diritti spettano all’autore e l’utente non può compiere alcun legittimo utilizzo senza il suo consenso.
  4. La pagina del singolo font, rimanda ad un collegamento esterno che riportata la licenza predisposta dal singolo autore designer. In tale licenza vengono indicati i termini di utilizzo e viene specificato il compenso qualora il creativo intenda usare il font per finalità commerciali e dunque nello svolgimento della propria attività professionale.

La presente trattazione si fonda sugli accordi consultati sul sito Dafont e vigenti al momento della scrittura dell’articolo.

Font: diritto d’autore e licenze d’uso

Se nel tuo lavoro utilizzi font per fare loghi, grafiche o altro, è fondamentale conoscere le licenze che accetti, scegliere quelle corrette per l’uso che fai ed informare il cliente dei limiti. Con questo post (ed altri correlati) voglio aiutarti a fare queste valutazioni.

Con il termine font può intendersi il file contenente l’insieme di caratteri tipografici caratterizzati da un determinato stile grafico e accumunati da principi ispiratori comuni. Materialmente, il font è il software che, di norma, viene installato sul vostro elaboratore e che si presenta con un formato .ttf o .otf. Il carattere tipografico è invece il design, lo stile grafico dei singoli simboli (glifi) quali lettere, numeri e punteggiatura.

Proprietà industriale e proprietà intellettuale

Trattandosi di opere dell’ingegno umano, i caratteri tipografici possono trovare tutela nell’ambito del codice della proprietà industriale e della normativa a protezione del diritto d’autore.

Sotto il profilo della proprietà industriale, l’art 31 del D. lgs. n. 30/2005 prevede che:

  1. Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale .
  2. Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l’altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore”.

Sotto il profilo della proprietà intellettuale, l’art 1 della Legge n. 633/1941 prevede la protezione delle opere dell’ingegno aventi carattere creativo, qualunque ne sia il modo e la forma di espressione. I caratteri tipografici quindi, quando dotati di carattere creativo, possono trovare tutela ai sensi di tale normativa. Nello specifico, il codice sorgente (e quindi al font) può trovare tutela ai sensi dell’art 2 n. 8 LdA tra i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore. Al contempo, il profilo grafico dei caratteri tipografici, può godere di protezione ai sensi dell’art 2 n. 10 LdA in quanto opera del disegno industriale necessitante tuttavia, oltre che del carattere creativo, anche del valore artistico.

Per l’effetto, i caratteri tipografici e i font rientrano tra le opere dell’ingegno umano e come tali possono essere destinatarie della protezione accordata dalle normative. L’opera può essere tutelata sia sotto il profilo della proprietà industriale (come disegno, se registrata) sia sotto il profilo della proprietà intellettuale (a prescindere dalla registrazione) e, nello specifico, sia con riguardo al codice sorgente (font), sia con riguardo al design industriale (carattere tipografico).

Il designer che crea il carattere tipografico e il programmatore che elabora il font 

Il designer che crea il carattere tipografico che poi verrà trasposto in codice attraverso l’ausilio di un programmatore è titolare dei diritti sull’opera grafica creata. Il programmatore potrà divenire titolare dei diritti sul codice sorgente. Si tratterà quindi di un’opera creata da più soggetti i quali saranno destinatari della protezione accordata dalla legge: in questa sede si prescinde dall’analisi delle singole figure dacchè si tratta di rapporti privatistici, destinatari di una disciplina di volta in volta accordata tra le parti.

Quali sono i diritti di chi crea un font?

  • ha il diritto di essere riconosciuto come l’autore dell’elaborazione;
  • è titolare del diritto di sfruttare economicamente il software: egli, ad esempio, è l’unico che ha la facoltà di modificarlo, rielaborarlo e distribuirlo; 
  • potrà decidere di cederlo a terzi dietro corrispettivo: egli, ad esempio, può aver creato il font su commissione oppure può decidere di venderlo dopo averlo creato; 
  • potrà cederlo in uso accordando una licenza di utilizzo;
  • potrà scegliere di consegnarlo al pubblico dominio: in questo caso l’autore decide di concedere a chiunque la facoltà di utilizzarlo in modo gratuito, senza limiti (commerciali e non commerciali) e accordando facoltà di modifica, di rielaborazione e distribuzione. Si parla in questo caso di Open Font License.

Il creativo che utilizza il font

Il grafico che deve creare dei volantini pubblicitari o realizzare un’insegna da consegnare al cliente, lo sviluppatore web che vuole realizzare un sito web promozionale, il fotografo che vuole inserire la propria firma sugli scatti ovvero tutti coloro che comunemente nello svolgimento della propria attività professionale utilizzano caratteri tipografici, possono avere la necessità e l’interesse di sceglierne di particolari, diversi da quelli disponibili nelle librerie standard di pc o MAC (e dei software o applicativi acquistati).

Quando utilizzi un font può accadere che

  • di norma, i siti che raccolgono fonts consentono l’utilizzo gratuito solo per finalità personali e non commerciali;
  • di norma i siti non consentono di rivendere il font ovvero di modificarlo, rielaborarlo e rimetterlo in commercio;
  • per utilizzare legittimamente il font per finalità commerciali e non personali è di norma necessario concludere un accordo di utilizzo e corrispondere un importo (prezzo o canone). Vi saranno quindi: 
    • siti che propongono l’acquisto del font da utilizzarsi per un numero X di computer con compenso commisurato, per quanto qui rileva, all’utilizzo che il creativo vuol farne (stampa/web/altro); 
    • siti che propongono il noleggio di font per un tempo stabilito mediante l’installazione di un software client/server sul pc;
    • siti che permettono l’utilizzo di font per portali web il cui compenso da corrispondersi viene commisurato agli accessi.

Come usare il font in modo lecito

Cosa si può fare e non si può fare con il carattere tipografico scelto, viene riportato nei “Termini e condizioni” o nella “Licenza di utilizzo” (EULA – User License Agreement) ovvero nel contratto che viene siglato tra l’utente e il servizio al momento dell’acquisto del font (User agreement).

La responsabilità del grafico per l’uso dei font 

È quindi molto importante dare attenta e puntuale lettura a quanto indicato in tale licenza ed attenersi a quanto dalla stessa disposto.

Diversamente, il font verrà utilizzato in modo illegittimo: ciò significa che laddove il volantino pubblicitario o il catalogo riportino caratteri tipografici non legittimamente acquistati oppure non utilizzabili per la stampa, o ancora, il logo venga creato mediante l’uso di font senza diritti, il designer potrà agire nei confronti dell’utente finale il quale poi, agirà in regresso nei confronti del creativo che ha compiuto il fatto illecito. Verosimilmente il risarcimento non includerà unicamente la corresponsione della fee per l’utilizzo del carattere ma anche il danno subito dal designer a cui è stata sottratta l’opera creativa.

La responsabilità del cliente per l’uso dei font

Se invece il grafico ha acquistato legittimamente il font che tuttavia è destinato ad essere messo a disposizione del cliente, il grafico deve informare bene il cliente dei limiti di utilizzo altrimenti, in situazioni diverse potrebbe essere responsabile ora il cliente ora il grafico per illecito utilizzo.

Ad esempio:

  • Licenza d’uso intestata al grafico > divieto del cliente di fare qualsiasi utilizzo
  • Licenza d’uso intestata al cliente ma materialmente acquistata dal grafico > il grafico deve informare il cliente dei limiti di utilizzo (condividi i termini e condizioni e specifica le limitazioni)
  • Licenza d’uso intestata al cliente > il grafico ha a disposizione il font solo per quel lavoro e non per altri

Esempi: siti per font gratuiti, siti per font a noleggio, font gratis sempre

Fatte queste premesse teoriche, ho dedicato alcuni articoli specifici a siti che mettono a disposizione, con diverse modalità, caratteri tipografici.

DA FONT: Libero utilizzo per finalità non commerciali. Come, quando e con quali limiti possono essere utilizzati i caratteri tipografici scaricati da questo sito? 
Noleggiare un carattere tipografico. Si può? Ne ho parlato approfondendo i termini e condizioni messi a disposizione dal sito RENT A FONT.
Io, personalmente, utilizzo font Open Licence, ossia liberamente utilizzabili per finalità commerciali e non commerciali. Utilizzo quelli messi a disposizione da Google. Ne ho parlato sull'articolo sull'OFL. 

Ovviamente di database font ce ne sono tantissimi. Se il sito che vuoi utilizzare non è tra questi prima di utilizzare il carattere tipografico, ti suggerisco di leggere bene la licenza proposta. In ogni caso, prima di scaricare un carattere tipografico è bene prendere visione della versione più aggiornata delle condizioni d’uso.

E-book gratuito sugli aspetti legali dei caratteri tipografici

Il mondo dei caratteri tipografici mi affascina ed appassiona. Ho voluto preparare un approfondimento gratuito sulle licenze di utilizzo dei font; sulle cose da ricordare quando vuoi un font bellissimo ma non sai se è gratuito per tutti usi; sulle cose da annotare quando trovi sulla tua libreria un carattere tipografico perfetto da usare ma non ricordi se e come si deve pagare una royalty..

Per scaricare il pdf ti basterà compilare il form di seguito riportato. Se sei già iscritto alla newsletter ti apparirà un link che ti consentirà di accedere direttamente al contenuto.

Nel mio lavoro spesso aiuto i freelance e le agenzie a comprendere bene il significato delle parole legali delle licenze d’uso: è importante considerare tutti gli aspetti per evitare le problematiche che ti ho evidenziato.

Photo by Amador Loureiro on Unsplash

Industrial design: prodotto seriale. Ha valore artistico?

Tutela delle opere creative: un requisito

La legge a protezione del diritto d’autore tutela le opere dell’ingegno che presentano carattere creativo. Il requisito per rientrare nell’ambito di applicazione della normativa e fruire della tutela accordata all’autore dell’opera, è la creatività.
Sebbene non specificato dalla legge, giurisprudenza e dottrina ritengono che, con tale locuzione si intenda la presenza di un gradiente di soggettività dell’autore della creazione, di un elemento di novità che deve essere il prodotto dell’attività psichica dell’uomo e che costituisce una personale rappresentazione della cosa da parte dell’autore

Tutela delle opere del disegno industriale: due requisiti

L’opera di disegno industriale, ovvero la cosa destinata alla produzione seriale, ma che comunque riflette la personale visione dell’autore, per rientrare nell’ambito di tutela non può essere solo creativa.
L’opera del disegno industriale deve presentare:

  • carattere creativo (nell’accezione di cui al paragrafo precedente, requisito richiesto per tutte le opere dell’ingegno);
  • valore artistico.

Con tale locuzione, si intende la presenza di parametri oggettivi, valutati sotto il profilo storico, culturale e ambientale. Nello specifico, secondo la giurisprudenza, l’opera deve presentare una serie di indicatori, non tutti necessariamente presenti:

  1. riconoscimento da parte degli ambienti culturali ed istituzionali sulla sussistenza delle qualità estetiche e artistiche; 
  2. esposizione in mostre e musei;
  3. pubblicazione in riviste specializzata, partecipazione a manifestazioni artistiche;
  4. attribuzione di premi;
  5. acquisto di un valore di mercato elevato tale da trascendere quello legato alla funzionalità;
  6. creazione da parte di un noto artista;

Un esempio?

Il caso “Pitagora” di Poltrona Frau: il Tribunale di Milano, sotto il profilo della proprietà industriale, ha riconosciuto e accordato la tutela all’opera di design e accolto la domanda di contraffazione; sotto il profilo della proprietà intellettuale ha invece rigettato la domanda di accertamento della violazione ritenendo insussistente il valore artistico, in ragione alla carenza dei requisiti anzidetti.

Photo by Krisztian Tabori on Unsplash

31 marzo: giornata mondiale del backup

La giornata mondiale del backup (World Backup Day) è stata introdotta nel 2011 per promuovere, negli utenti, l’utilizzo di sistemi di conservazione dei file volti a garantire la sicurezza dei dati.

Il termine backup è utilizzato nel linguaggio informatico per evocare l’esecuzione di copie di riserva dei propri file e in generale dei dati, al fine di scongiurare eventuali perdite involontarie. La procedura può essere svolta mediante duplicazione e salvataggio in una chiavetta, in un device esterno o attraverso l’utilizzo di servizi in cloud.

La procedura di archiviazione dei file e i metodi di conservazione degli stessi sono attività che possono avere implicazioni giuridiche, in considerazione di eventuali accadimenti quali la perdita di file o la violazione dell’accesso agli storage.

Sicurezza dei dati

Il reg UE 2016/679 qualifica come trattamento qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come (..) la conservazione (art. 4 n. 2).
Il GDPR è quindi destinato a trovare applicazione anche ai casi in cui i dati vengano salvati, archiviati e conservati (all’interno del computer o in spazi esterni) e rimangano quindi a disposizione per i successivi accessi da parte del titolare del trattamento.

La normativa europea non fissa espressamente le modalità con le quali dette procedure debbano essere espletate, ma impone che i dati vengano trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali (art 5 lett. f).
Il principio di integrità e riservatezza impone quindi al titolare, il quale nell’eventualità dovrà comprovarlo, di adottare delle procedure da scegliersi, sulla base dell’organizzazione aziendale, del tipo di attività che svolge, della tipologia di dati che tratta, del tempo di conservazione degli stessi, della capacità di investimento, delle dimensioni dell’azienda. Tali misure, assunte in relazione agli anzidetti parametri, devono essere idonee a garantire la sicurezza ed impedire sia accessi non autorizzati, sia perdita di dati derivante da altre situazioni patologiche.

E quindi, per quanto qui attiene, con riguardo alle procedure di duplicazione dei dati e salvataggio degli stessi in device (pennette usb, hard disk esterni, spazi in cloud), il titolare del trattamento, per essere in privacy compliance dovrà predisporre una serie di accorgimenti parametrati al tipo di attività, i quali potranno essere, ad esempio:

  • se utilizza un hard disk esterno, collocarlo in un luogo sicuro, inibendo in tale senso l’accesso a soggetti esterni alla realtà aziendale e regolamentando internamente, i dipendenti e collaboratori abilitati ad accedere;
  • se viene utilizzato uno spazio esterno come in cloud, prevedere un’autenticazione a due fattori e cambiare periodicamente password;
  • evitare, per quanto possibile, l’utilizzo di una chiavetta usb in quanto la modalità di conservazione dei dati sulla stessa non viene eseguita nello stesso modo adottato per gli hard disk, rendendo difficoltoso il recupero dei dati in caso di malfunzionamento della stessa. Il regolamento impone infatti di adottare misure volte a prevenire i danni accidentali;
  • in ogni caso, che si utilizzi un hard disk esterno, uno spazio interno al computer o una usb, può essere utile crittografare i dati presenti in tali dispositivi così da impedire o comunque per quanto possibile contrastare l’accesso esterno.

Conservazione dei file

Per le realtà aziendali aventi ad oggetto la produzione e la consegna di materiale, ad esempio multimediale (un video, un sito web, degli scatti), l’art 1177 c.c. prevede che l’obbligo di consegna di tale cosa determinata (pattuita contrattualmente) includa altresì quella di custodirla fino alla consegna.
Per l’effetto, il contraente dovrà predisporre delle procedure che assicurino la conservazione dei file che saranno consegnati. Per evitare di essere inadempienti a causa di danni accidentali al proprio computer è buona norma predisporre copie di backup di tale materiale. Per sottrarsi invece ad accessi hacker non autorizzati che potrebbero determinare malfunzionamenti al proprio computer potrebbe essere utile crittografare il proprio hard disk interno.
L’obbligo di custodire i file per un certo tempo, può essere altresì oggetto di uno specifico accordo tra le parti; in questo caso, il custode dovrà adottare tutte le misure ritenute necessarie e adeguate in base alla propria organizzazione, per scongiurare l’eventuale inadempimento all’obbligo assunto.

Best practices

Ebbene, alla luce di quanto esposto, i metodi di salvataggio e le procedure di archiviazione dei file, sono attività che possono avere importanti implicazioni giuridiche e causare il sorgere di responsabilità. Ecco quindi le best practices che ti consiglio di seguire e condividere!

Photo by Patrick Lindenberg on Unsplash

Booktuber tra libertà di espressione e diritto d’autore

Booktuber è un termine inglese per designare colui che su YouTube recensisce libri, mostra gli acquisti e parla in generale di testi. È quindi un influencer di uno specifico settore ovvero la letteratura.

Considerando che taluni sono piacevoli da ascoltare, offrono spunti davvero interessanti e peraltro consigliano libri affini ai miei gusti letterari, mi sono interrogata su quali sono, se ci sono, i limiti che questa categoria professionale può incontrare avendo fatto divenire la propria passione per i testi, un lavoro.

Libertà di espressione

L’art 21 della carta Costituzionale prevede che “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione“. Tale libertà spetta a chiunque, cittadini e non, i quali possono rappresentare le proprie opinioni senza limitazioni, se non quelle previsti da altre disposizioni costituzionali; la modalità di esercizio di tale diritto è molto ampia in quanto è la stessa costituzione a prevedere “ogni mezzo di diffusione” tra qui quindi, la rete internet e nello specifico, un canale YouTube. 

L’art 19 della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo dispone che “Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere“. L’art 10 della CEDU statuisce che “Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero“.

Diritto di critica e diffamazione

Una delle modalità con cui può esprimersi il proprio pensiero, libertà costituzionalmente tutelata, è rappresentato dal diritto di critica, ovvero dalla facoltà di manifestare il proprio soggettivo punto di vista, di comunicare un’opinione diversa e potenzialmente in contrasto con quella eventualmente espressa da altri, di dissentire e di opporsi.

Il diritto di critica costituisce un’esimente, ovvero una causa di non punibilità del reato di diffamazione di cui all’art 595 c.p.. La normativa penalistica prevede la reclusione per colui che comunicando a più persone utilizzando ogni mezzo di pubblicità (come può essere YouTube) offende l’altrui reputazione.

Invero, talvolta, vi sono YouTuber che danno lettura di parti di libro manifestando il loro disappunto con riguardo alle scarse capacità di scrittura dell’autore del testo; alcune volte raccontano la trama esprimendo una critica negativa in merito alla superficialità del racconto, alla scarsa originalità o alla mancanza di un filo logico; altre volte elaborando una lista dei libri più brutti inserendo titoli e consigliando quindi agli utenti di non acquistarli.

È quindi importante stabilire il limite tra libera espressione del proprio pensiero, con facoltà di critica e condotta penalmente rilevante per l’offesa all’altrui reputazione.

Diritto dell’autore sull’opera

Sul piano della protezione dell’autorialità dell’opera letteraria, l’autore della stessa è titolare esclusivo di tutti i diritti di natura morale (come ad esempio la paternità dell’opera) e patrimoniale (come ad esempio la facoltà di pubblicazione, di utilizzazione economica, di riproduzione, di rielaborazione o modifica).

Colui che, non essendo l’autore dell’opera intende sfruttarla economicamente dovrà necessariamente essere autorizzato dall’autore e corrispondere un eventuale compenso oggetto di specifica pattuizione. Diversamente, egli starà utilizzando l’opera illecitamente.

Diritto di citazione

Ebbene, l’art 70 della Legge a protezione del diritto d’autore, al comma 1 stabilisce che: “Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera“.

Trattasi di una delle eccezioni ai diritti esclusivi in capo all’autore dell’opera, che consentono ad un soggetto di utilizzare l’opera creata entro i ristretti limiti stabiliti dalla legge. E quindi, lo YouTuber, potrà citare brani e parti di opere, solo per uso di critica e discussione ed entro tali fini, purchè egli non compia questa attività nell’ottica di sfruttare economicamente l’opera creata da altri. Se il brano è composto di poche pagine, non potrà dare una lettura completa. Se la parte di brano di cui si da lettura è l’unica interessante dell’intera opera e i potenziali acquirenti possono avere interesse solo per quella, la presentazione della stessa tramite canale YouTube potrebbe costituire concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera. Ciò non significa che sia inibito all’influencer che monetizza il video la facoltà di citare una parte del brano in quanto egli svolge l’attività professionalmente; la legge invece limita la facoltà di citazione laddove la stessa divenga un atto di concorrenza sleale nei confronti dell’autore dell’opera originale.

Photo by Christin Hume on Unsplash

E-commerce: furto di food photos

Come funziona quando ti rubano le foto che hai pubblicato sul tuo sito internet o profili social? Te ne parlo, partendo da un caso d’impresa reale.

Quale tutela per la società Alfa e per l’agenzia di comunicazione Gamma? La questione attiene alla tutela del diritto d’autore (con riguardo, nel caso di specie alle semplici fotografie) e al compimento di atti di concorrenza sleale (avendo, la società Beta estirpato le fotografie per promuovere la vendita dei propri diversi prodotti).

La condotta illecita della società Beta

Il comportamento assunto dalla società Beta può ritenersi giuridicamente rilevante sotto diversi profili.

La duplicazione dei files non è furto

La società Beta ha rubato le fotografie scattate dalla società Alfa.
Ebbene, chiunque si impossessa della cosa mobile altrui (nel caso di specie, una fotografia) sottraendola a chi la detiene, al fine di trarre profitto dalla cosa, compie una condotta penalmente rilevante (furto).
Vi è tuttavia da considerare che, la duplicazione di files (e quindi, nel caso di specie la copia di fotografie digitalizzate), non comporta la perdita del possesso in capo al legittimo detentore dei beni in quanto egli ne rimane nella disponibilità. Invero, il soggetto autore del presunto furto entra in possesso di una copia senza che la precedente situazione di fatto venga modificata a danno del soggetto possessore dei file (Cass. pen. n. 3449/2003). Manca pertanto l’elemento oggettivo del reato.
Per l’effetto, non è configurabile il reato di furto nell’ipotesi di duplicazione di files e quindi, con riguardo al caso di specie, nell’ipotesi in cui delle fotografie vengano copiate da un sito e inserite in un altro sito dacché le stesse rimangono invariate nel portale di provenienza.

La pubblicazione delle stesse foto è concorrenza sleale

La società Beta ha utilizzato le fotografie relative a pietanze prodotte dalla società Alfa per promuovere la vendita dei propri diversi prodotti, aventi, si presume, caratteristiche simili ma non perfettamente sovrapponibili, anche visivamente, trattandosi comunque di prodotti provenienti da diversi produttori.
Ebbene, compie atti di concorrenza sleale chiunque imita servilmente i prodotti di un concorrente o compie con qualsiasi altro mezzo, atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente (art 2598 cc). Accertato il compimento di tali atti, la colpa si presume e l’autore sarà tenuto al risarcimento dei danni.

Presupposto per l’accertamento di un comportamento di concorrenza sleale è la presenza di una situazione di concorrenza tra i soggetti economici che perseguono l’obiettivo di conquista di una maggiore clientela (Cass. n. 1617/2000): la comunanza di clientela è l’elemento costitutivo della fattispecie e presuppone quindi il contemporaneo esercizio della medesima attività, industriale o commerciale in un ambito territoriale potenzialmente comune (Cass. n. 2081/2015).

Per l’effetto, la società Alfa potrà agire contro Beta chiedendo il risarcimento del danno (che dovrà essere debitamente quantificato) perchè quest’ultima ha, di fatto, venduto giovandosi di immagini altrui. Ha inoltre causato confusione nella clientela con riguardo all’identità delle imprese ed ha sottratto potenziali clienti alla società Alfa.

L’uso delle fotografie è violazione del copyright

La società Beta ha venduto le proprie pietanze giovandosi di scatti realizzati da altri e risparmiando sui costi delle fotografie.

Ebbene, l’art 87 LdA qualifica come semplici fotografie le immagini di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale. Se gli scatti sono eseguiti su commissione, il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio delle immagini spetta al committente e dura vent’anni dalla produzione della fotografia.
Per l’effetto, la società Beta non è titolare dei diritti di utilizzazione economica, spettanti invece unicamente alla società Alfa.

La società Beta ha modificato, in parte, i colori, la luce, lo sfondo, per rendere gli scatti maggiormente confacenti al proprio e-commerce. L’art 18 LdA, riconosce al titolare dei diritti di utilizzazione economica il diritto esclusivo di modificare, elaborare e trasformare l’opera, riconosciuto, nel caso di specie, unicamente alla società Alfa.

Tutela della società Alfa

La società Alfa potrà agire in via d’urgenza chiedendo la cessazione dell’attività illecita (art 156 ss LdA). Può chiedere ad esempio la rimozione immediata delle fotografie dal catalogo online. Potrà poi richiede il risarcimento dei danni patrimoniali subiti a causa dell’utilizzazione economica delle fotografie non autorizzata e degli atti di concorrenza sleale posti in essere.

Tutela dell’agenzia di comunicazione

Sebbene si tratti di semplici fotografie e non di opere fotografiche, si è indotti a ritenere che la società Beta fosse a perfetta conoscenza dell’altruità degli scatti, dacché le pietanze erano state prodotte e confezionate dalla stessa società Alfa.

Pertanto, l’agenzia di comunicazione, al pari della società Alfa, potrà agire per richiedere il risarcimento dei danni (art 168 LdA) per violazione, nel caso, dei diritti morali dell’autore rivendicando la paternità delle opere.

Disclaimer

Ho voluto proporti un caso reale perchè so che questo tipo di situazioni capitano di frequente. Tuttavia, è importante andare a verificare bene ogni volta il caso concreto in quanto potrebbero esserci delle particolarità diverse. A prescindere dalla parte in cui ti trovi.

Photo by Joseph Gonzalez on Unsplash

Spot pubblicitario, campagna adv e diritto d’autore

Posso vantare un diritto di copyright su una pubblicità? Uno spot pubblicitario può essere coperto da SIAE? Uno slogan può essere registrato come marchio d’impresa? Esistono dei diritti su un progetto creativo?

Lo spot pubblicitario è un’opera che viene creata dalla sincronizzazione di immagini, testo e musica, elementi che vengono elaborati e contestualmente riprodotti in un mezzo di comunicazione. E quindi, come usare contenuti di altri per creare una campagna promozionale? E come tutelare invece il progetto creativo realizzato?

Musica e immagini senza diritti: come utilizzarli in uno spot pubblicitario

Colui che realizza lo spot pubblicitario deve essere titolare dei diritti di utilizzo delle immagini, del testo, della musica e deve avere la possibilità di riprodurli nel media prescelto (art 12 e 13 della Legge n. 633 del 1941). Altrimenti la condotta posta in essere sarà in violazione dei diritti dell’autore del brano, del fonogramma o dello scatto.

La giurisprudenza di merito dice infatti: L’utilizzazione di un’opera musicale in uno spot pubblicitario comporta la violazione dei diritti morali dell’autore sia quando non venga messa in evidenza la paternità dell’opera nello spot medesimo, sia nel momento in cui la musica esprima un significato incompatibile con la natura del messaggio pubblicitario (Tribunale Cagliari Sent., 15/01/2008). Analogamente avviene per le immagini, trattandosi in entrambi i casi di opere protette ai sensi della legge n. 633 del 1941.

Peraltro, responsabili per trasmissione di uno spot pubblicitari senza il consenso e l’autorizzazione dell’autore del brano o del fotografo dello scatto, non è solo colui che ha concretamente creato lo spot pubblicitario (elaborato immagini, testo e audio), ma anche colui che l’ha veicolato nel media prescelto. Egli potrà essere chiamato a rispondere in solito con l’autore dell’illecito; agirà poi, eventualmente, in regresso contro il reale autore dell’illecito.

Invero: I diritti di utilizzazione economica delle opere dell’ingegno, avendo natura assoluta, godono di tutela nei confronti di chiunque partecipi alla loro violazione: di conseguenza, il concessionario di servizio radiotelevisivo che abbia trasmesso uno spot pubblicitario realizzato attraverso l’utilizzazione di un brano musicale in violazione del diritto d’autore, risponde del risarcimento del danno nei confronti dell’autore (o del cessionario del medesimo), in solido con chi aveva commissionato la trasmissione dello spot, essendo la rilevanza dell’eventuale diversa misura delle rispettive colpe limitata ai rapporti interni (Cass n. 8597/2003).

Altra questione da tenere in considerazione è il contenuto della campagna pubblicitaria che deve essere lecito, veritiero, corretto: mi riferisco, in questo periodo sopratutto, alla pubblicità sostenibile, alle promo sull'impatto ambientale dei prodotti e al green washing. Ti rimando all'articolo, può essere di tuo interesse se realizzi professionalmente campagne pubblicitarie o se sei un'azienda che va in questa direzione > Pubblicità e sostenibilità ambientale 2021: il green marketing. 

Diritto d’autore sulla campagna pubblicitaria

Una campagna pubblicitaria è costituita da una serie di messaggi coordinati armonicamente e veicolati su mezzi diversi aventi un’idea di base comune e direzionati al medesimo scopo promozionale.

La legge a protezione del diritto d’autore, non prevede espressamente la protezione di detta opera; tuttavia, l’art 1 della normativa individua i requisiti per qualificare un’opera come creativa, lasciando pertanto il catalogo aperto e consentendo l’ingresso a tutte le creazioni dell’ingegno dotate di soggettività.

Pertanto, la campagna pubblicitaria è un’opera creativa, rientrante nella protezione accordata dalla legislazione citata quando, secondo quanto dedotto dalla Corte di merito e confermato dalla Cassazione, l’idea portante dello slogan sia dotata di originalità e creatività, declinata nella sua forma espressiva e capace di veicolare un messaggio facilmente riconoscibile e immediatamente comprensibile da parte del pubblico e quindi a catturare l’attenzione del consumatore (Cass sent. 24062/2017). Considera che, la creatività e l’originalità sussistono anche quando l’opera sia composta da idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia propria dell’opera stessa, purchè formulate ed organizzate in modo personale ed autonomo rispetto alle precedenti.

Esistono diversi metodi per tutelare una campagna pubblicitaria. Li ho descritti in modo ordinato ma sintetico, nell'articolo che ti invito a leggere. Ho indicato in modo ordinato tutti i vari profili di tutela. Ovviamente, rimane poi a te e alla tua agenzia scegliere cosa e come proteggere lo spot: Sistemi per proteggere gli spot pubblicitari.

Un esempio concreto

Nel caso in cui il giudice è stato chiamato a giudicare, egli ha accordato tutela ad un’agenzia a cui era stata commissionata la realizzazione di una campagna pubblicitaria per l’apertura di un punto vendita. La ditta aveva realizzato uno slogan che era stato poi autonomamente utilizzato per la realizzazione di un catalogo da parte dell’azienda committente: l’agenzia chiedeva la condanna al risarcimento del danno derivatole dall’illegittimo utilizzo, da parte della committente, del risultato della propria attività creativa, consistito nella realizzazione, nei manifesti pubblicitari, di un messaggio pubblicitario caratterizzato da una parte grafica da una parte letterale: il messaggio consisteva nell’immagine del viso di un modello o di una modella, raffigurati in guisa di una moderna Minerva, dalla cui testa uscivano oggetti propri del bricolage; l’immagine in questione era accompagnata dalla frase: “Vuoi fare di testa tua? Il Fai Da Te fa per te”.

Puoi ascoltare la versione audio di questo articolo, cliccando qui sotto

https://open.spotify.com/episode/7r4Xh0EecHirYhwEiTE2GO

Photo by Denys Nevozhai on Unsplash

Traduzione di post / articoli / brani senza autorizzazione

Una persona, nel proprio blog o sito web può pubblicare un post che è una traduzione di un articolo scritto da altri? Oppure questo comportamento è illecito senza autorizzazione?

Diritto di traduzione dell’opera originaria

La legge dice che l’autore di un testo, ossia di un’opera letteraria, vanta, tra gli altri, il diritto esclusivo di tradurla in altra lingua o in dialetto (art 18 della Legge n. 633 del 1941).
Si tratta di un diritto di natura patrimoniale, alienabile dietro compenso o comunque cedibile e destinato ad estinguersi decorsi 70 anni dalla morte dell’autore del testo.

Se vuoi approfondire quelli che in generale sono i diritti che spettano all'autore, morali e patrimoniali, ti suggerisco questo articolo qui.

Traduzione senza autorizzazione

E quindi, il diritto di tradurre il testo spessa a chi ha creato l’opera originaria, non tradotta per capirci.
Una persona che, senza autorizzazione, esegue la traduzione del testo e lo posta nel proprio blog o ne scrive un articolo per un sito web, sta violando il diritto dell’autore: potrà essere condannato alla rimozione dell’articolo e al risarcimento del danno.

In merito al risarcimento del danno proprio per quanto attiene all’opera derivata dalla traduzione dell’opera originaria la Suprema Corte ha statuito quanto segue: 

Lo sfruttamento dell’opera derivata senza la preventiva autorizzazione dell’autore di quella originaria dà diritto a quest’ultimo ad ottenere il risarcimento del danno, che legittimamente può essere determinato, in via equitativa, applicando il cd. principio di reversione degli utili, cioè quantificando il pregiudizio in una quota parte dei proventi realizzati dal titolare dell’opera derivata a seguito del suo sfruttamento

Corte di cassazione, sentenza n. 11464 del 2015

Il consenso alla traduzione 

L’autore del testo può sempre concedere il diritto di tradurre in altra lingua l’opera letteraria creata. Salvo che l’abbia ad esempio già ceduto in via esclusiva ad un terzo (ad esempio una casa editrice).

La cessione del diritto di tradurre può avvenire in due diverse modalità

  • l’autore autorizza espressamente il traduttore, dietro compenso o gratuitamente ad eseguire l’attività di traduzione;
  • l’autore rinuncia a tutti o alcuni dei diritti di utilizzazione economica dell’opera consentendo a chiunque di tradurre il testo. Si parla in questi casi di copyleft o pubblico dominio.

Se invece sono decorsi 70 anni dalla morte dell’autore, non serve nemmeno una previa autorizzazione: si può fare la traduzione dell’opera in quanto il diritto patrimoniale sulla stessa si è estinto.

Se vuoi approfondire i temi relativi al pubblico dominio, al copyleft e all'estinzione del diritto d'autore, trovi un approfondimento chiaro qui

Diritto d’autore sull’opera derivata

Attenzione però. Una traduzione può essere la semplice corrispondenza di parole dalla lingua italiana alla lingua inglese, oppure potrà essere una nuova opera letteraria. In questo secondo caso, i due articoli hanno “pari grado” per il diritto d’autore.

Traduzione creativa

E infatti, se l’opera creata (ossia la traduzione) è dotata di carattere creativo, allora il traduttore vanta il diritto d’autore sull’opera. L’art 4 della Legge n. 633 del 1941 dispone la protezione da parte della legge, delle elaborazioni di carattere creativo dell’opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua. 

Traduzione non creativa

Quando invece parliamo di mera  trasposizione di termini ed interi periodi o frasi, essendo insussistente la caratteristica della novità soggettiva, la nuova opera non sarà destinataria della protezione accordata dalla legge (Corte d’Appello di Roma, 01 giugno 2009).

L’opera tradotta quindi nei casi indicati sarà una nuova opera creativa in cui coesisteranno il diritto dell’autore dell’opera originaria e il diritto dell’autore della traduzione.

Come posso esserti utile?

Se quindi sei dalla parte dell’autore e vorresti cedere ad altri il diritto di tradurre la tua opera, ma ed esempio, non per sempre e non solo a quella persona, oppure sei dalla parte del traduttore e vorresti regolamentare il pagamento che devi fare per avere la possibilità di tradurre l’opera, quello che ti serve è un accordo, chiaro e lineare per stabilire bene le posizioni delle parti.

Photo by Aaron Burden on Unsplash

Ri-condividere contenuti fuori dal social network: copyright, framing e hyperlink

La questione da risolvere attiene alla protezione del diritto d’autore in rete.

In Italia, la legge n. 633 del 1941 a protezione del diritto d’autore, prevede tra gli altri, in capo all’autore, il diritto esclusivo di riprodurre l’opera ovvero il diritto di moltiplicarla in copie in qualsiasi forma o modo e mediante qualsiasi procedimento. Come applicare tale concetto al mondo della rete, luogo ove la riproduzione dell’opera consiste nella ricondivisione di contenuti tra piattaforme diverse, nella presenza del tasto “share” in fondo alle pagine, nella creazione di playlist all’interno del social network, nell’incorporazione di foto, contenuti o video tra pagine web differenti?

È innanzitutto doveroso distinguere:

  1. Link come collegamento ipertestuale. In questo caso l’operazione che viene eseguita dallo sviluppatore del sito è semplicemente quella di linkare il video presente sul canale YouTube. L’utente finale uscirà dal sito web per prendere visione del video ed entrerà nella piattaforma social.
  2. Link come incorporazione di contenuti (framing). In questo caso l’operazione che viene eseguita dallo sviluppatore del sito è quella di incorporare il video YouTube sulla pagina web. L’utente finale rimane sul sito web e potrà prendere visione del video senza uscire.

La prima situazione non comporta alcuna problematica. Lo sviluppatore web non sta riproducendo contenuti altrui bensì unicamente dirottando gli utenti della propria pagina web all’esterno, facendoli entrare nella piattaforma ove è allocato il video.

Tale fattispecie non attiene quindi all’ambito di applicazione della disposizione codicistica dacché non si può dire che in questo caso vi sia una “riproduzione”.

La seconda situazione può invece rivelarsi più interessante. Come anticipato in questo caso lo sviluppatore web consente la riproduzione di contenuti altrui all’interno del suo portale. Si è detto tuttavia che il diritto alla riproduzione, in qualsivoglia modo venga eseguito, è prerogativa esclusiva del creatore di contenuti, ovvero del titolare del canale YouTube. E quindi?

Anche in questo caso è tendenzialmente consentito. Lo sviluppatore web non ha infatti eseguito il download del video e caricato ex novo lo stesso all’interno del proprio sito web ma ha semplicemente dato la possibilità di fruire del contenuto da un luogo diverso rispetto alla piattaforma social, facendo permanere il video nel luogo originario.

La questione non è però totalmente lineare, sopratutto laddove i collegamenti vengono utilizzati per aggirare delle limitazioni di accesso.

L’Italia infatti è parte dell’Unione Europea e considerando che il ravvicinamento delle legislazioni è uno degli obiettivi perseguiti dall’ordinamento comunitario, il diritto d’autore (in rete) diventa materia di studio.

La legislazione unionista da tenere in considerazione è la direttiva 2001/29/CE (a cui è stata data attuazione, nel nostro ordinamento, mediante il decreto legislativo del 9 aprile 2003, n. 68) nonché la nuova direttiva direttiva (UE) 2019/790 (a cui dovrà essere data attuazione da parte di ciascun stato membro entro il 7 giugno 2021). Specificatamente, all’art 2 della Direttiva viene disciplinato il diritto di riproduzione dell’opera e all’art 3 del medesimo testo viene normato il diritto di comunicazione di opere al pubblico da parte degli autori.

Per quanto attiene alla giurisprudenza, i “collegamenti cliccabili” sono oggetto di interessanti e recenti case study affrontati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea che distingue le diverse situazioni in cui tramite detti link vengono aggirate le misure di protezione previste dall’autore dell’opera protetta.

La problematica da affrontare attiene all’inserimento sul sito internet di Alfa di collegamenti cliccabili (ipertestuali con framing) verso articoli messi a disposizione del pubblico sul sito internet di Beta. Quest’ultima ritiene leso il diritto d’autore in quanto gli articoli sarebbero stati messi a disposizione senza autorizzazione. Alfa ritiene invece non vi sia alcuna violazione in quanto la fornitura è avvenuta tramite collegamenti ipertestuali ad opere che comunque erano liberamente accessibili al pubblico (non vi erano infatti limiti di accesso al sito della società Beta per fruire dei contenuti).

Le questioni che la Corte è stata chiamata a dirimere sono le seguenti:

  1. L’inserimento di un link cliccabile all’interno del sito internet della società Alfa che non è l’autore dell’opera costituisce comunicazione al pubblico? SI. L’attività che svolge Alfa è una “comunicazione” dacché la messa a disposizione del link ad un pubblico indeterminato di soggetti è un atto di comunicazione, ed è rivolta al “pubblico” ovvero ad un numero indeterminato e potenziale di destinatari. Tuttavia l’art 3 della Direttiva 2001/29 prevede che la comunicazione al pubblico deve essere autorizzata dal titolare del diritto d’autore. E quindi? La questione della liceità della condotta della società Alfa deve essere risolta affrontando il punto 2.
  2. Il fatto che il collegamento presente sul sito di Alfa rimandi ad un’opera presente nel sito dell’autore Beta e che è liberamente accessibile a chiunque in rete è dirimente? SI. Assodato che l’attività che compie Alfa è una “comunicazione al pubblico”, prerogativa esclusiva Beta, creatore dell’opera, la giurisprudenza risolve la questione sotto il profilo del “pubblico nuovo”. Infatti: se il pubblico iniziale a cui era rivolta l’opera era il complesso dei potenziali visitatori del sito, la comunicazione successiva non riguarda un pubblico nuovo e non necessita di autorizzazione; se invece il pubblico iniziale era assoggettato a misura restrittiva degli accessi allora la comunicazione successiva riguarda un pubblico nuovo e necessita di autorizzazione.
  3. Il fatto che il sito internet di Alfa offra un collegamento che dia l’impressione di rimanere nello stesso sito e non di transitare nel sito della società Beta è rilevante? NO.

La problematica da affrontare attiene alla messa a disposizione da parte del sito internet Epsilon di collegamenti ipertestuali a svariati altri siti contenenti delle fotografie realizzate da Ipsilon e destinate ad essere pubblicate in un tempo successivo. Gli intermediari non erano autorizzati alla comunicazione al pubblico delle immagini tramite link: Epsilon non conosceva la circostanza relativa alla mancata autorizzazione.

Le questioni che la Corte è stata chiamata a dirimere sono le seguenti:

  1. La condotta di Epsilon consistita nel mettere a disposizione del pubblico collegamenti ipertestuali a siti terzi non autorizzati contenenti opere di Ipsilon costituisce comunicazione al pubblico?
  2. Il fatto che l’opera non fosse stata ancora messa a disposizione del pubblico da parte del titolare del diritto d’autore Ipsilon ha rilevanza?
  3. Il sito web Epsilon che mette a disposizione dei collegamenti ipertestuali è tenuto a sapere che l’intermediario non aveva l’autorizzazione da parte di Ipsilon?

La soluzione offerta dalla Corte si basa su una distinzione:

  • I collegamenti sono forniti da privato senza scopo di lucro. La Corte, per evitare di sovraccaricare i privati di responsabilità ritiene che si possa ritenere che la persona non sia a conoscenza del fatto che l’opera era stata pubblicata in internet senza autorizzazione. Laddove chiaramente si dimostri che era a conoscenza allora la condotta sarà lesiva del diritto d’autore. In questo caso si presume la non conoscenza.
  • I collegamenti sono forniti con scopo di lucro. La Corte ritiene che in questo caso colui che voglia incorporare dei collegamenti al proprio sito sia tenuto compiere le verifiche necessarie per garantire che l’opera di cui trattasi non sia stata pubblicata illegittimamente sul sito cui rimandano detti collegamenti ipertestuali. Vi è quindi una presunzione di conoscenza: Epsilon per andare esente da responsabilità dovrà dimostrare che utilizzando la diligenza professionale non avrebbe comunque potuto conoscere della carenza di autorizzazione. In questo caso si presume la conoscenza.

La causa è attualmente pentente avanti alla Corte di Giustizia la quale è chiamata a dirimere una diversa problematica. Se nella precedente situazione l’autore Beta metteva a disposizione l’opera senza restrizioni, nel caso di specie invece Gamma ha previsto delle misure di protezione contro il framing che tuttavia vengono aggirate da Delta che le rende liberamente disponibili nel proprio sito.

Nello specifico la questione attiene nella messa a disposizione del pubblico di contenuti digitalizzati relativi ad opere d’arte le cui figure sono accessibili mediante clic su miniature. Le miniature sono memorizzate da Gamma e messe a disposizione del pubblico che ci clicca sopra, mentre i contenuti digitalizzati sono presso i server di Delta. La questione prende avvio proprio dall’utilizzo di queste miniature che sarebbero state quindi salvate da Gamma: secondo il Giudice del rinvio non esistendo un contatto fisico e diretto tra l’autore dell’opera e il pubblico raggiunto dalla comunicazione la comunicazione sarebbe rivolta ad un pubblico non presente nel luogo in cui l’opera ha origine. In questo caso quindi sarebbe violato l’art 3 della Direttiva che riconosce al solo autore dell’opera il diritto di comunicazione al pubblico.

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Regime forfettario per creativi e freelancer

Il forfettario è un regime fiscale agevolato per i soggetti che hanno un volume d’affari di ridotte dimensioni: adatto quindi a freelancer ossia a coloro che inizia la propria attività creativa magari dopo un periodo di ricevute per prestazioni occasionali.

I requisiti di accesso e i casi di esclusione, indicati dall’Agenzia delle Entrate per qualsiasi tipologia di attività, li trovate qui.

Come aprire la partita iva per freelance

Coloro che iniziano a svolgere l’attività creativa, entro 30 giorni dalla data dal suo inizio, dovranno compilare e depositare (in proprio o tramite un intermediario) il modello AA9/12 denominato “dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini iva”.
In generale dovranno indicarsi: i dati del freelancer, il luogo ove verrà svolta l’attività d’impresa, il codice ateco dell’attività principale e di eventuali attività secondarie. Il modulo dovrà poi essere sottoscritto personalmente dal creativo.

Codice ateco freelance: quale scegliere? 

Il codice ateco è una stringa di sei numeri che identificano l’attività che il freelancer svolge; tale codice dovrà essere indicato nel modello di apertura della partita iva e verrà utilizzato per determinare la tassazione dei redditi del creativo. Risulta quindi importante la corretta individuazione dell’attività svolta; eventualmente, al momento della compilazione del modulo di apertura della partita iva o successivamente, potranno essere indicate più attività, una principale e le altre secondarie.

Per il fotografo, i codici ateco entro cui scegliere rientrano nella macro categoria “74.20 – Attività fotografiche”.  Nello specifico potrà optarsi per “74.20.19 – Altre attività di riprese fotografiche” ovvero produzione di servizi fotografici per fini commerciali e amatoriali: ritratti fotografici quali foto formato tessera, foto scolastiche, servizi per matrimoni eccetera, foto pubblicitarie, per pubblicazioni, per servizi di moda, a scopo di promozione immobiliare o turistica, videoregistrazione di eventi: matrimoni, meeting eccetera.

Per il videomaker, i codici ateco entro cui scegliere rientrano nella macro categoria “59.1 -Attività di produzione, post-produzione e distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, registrazioni musicali e sonore”. Se ad esempio il freelancer realizza spot pubblicitari destinati alla TV, il codice da scegliere è il 59.11.00 “produzione di film, video, programmi televisivi (serie televisive, documentari eccetera) o spot pubblicitari per la TV“.

Per i grafici pubblicitari, come coloro che creano l’interfaccia grafica di un sito web, i codici ateco entro cui scegliere rientrano nella macrocategoria “74.10” e sono rispettivamente “74.10.29 – Altre attività di disegnatori grafici” e  “74.10.21 attività dei disegnatori grafici di pagine web”.

Per il social media manager, ovvero colui la cui attività attiene sia alla consulenza in materia marketing sia alla concreta attività di promozione dell’attività aziendale del cliente, i codici ateco di riferimento sono rispettivamente il 70.22.09 che contiene l’attività di “consulenza in materia di gestione del marketing: analisi e formulazione di una strategia di marketing, formulazioni di politiche in materia di servizio clienti, di prezzi, canali di pubblicità’ e distribuzione, design eccetera” e il “73.11.02 – Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari”.

Per consultare, individuare e scegliere il codice ateco che maggiormente si confà allo svolgimento della vostra attività, Infocamere offre un servizio online a cui potete accedere cliccando qui.

Tassazione del creativo

L’aliquota è al 15% con ricavi annui fino ad Euro 65.000,00. Per i primi 5 anni l’aliquota è al 5%.
La base imponibile su cui calcolare l’imposta non è il reddito complessivo ma viene calcolata attraverso un coefficiente di redditività individuato in base al codice ateco di appartenenza.

Per il fotografo e il grafico, ad esempio, il coefficiente di redditività è il 78%.
Ciò significa, che con un reddito di Euro 30.000,00 annui, l’imposta da versarsi l’anno successivo viene calcolata su Euro 23.400,00 (30.0000×78/100) ed è pari ad Euro 1.170,00 per i primi 5 anni (23.400,00×5/100) e diventa Euro 3510,00 per i successivi (23.400,00×15/100).

Fatturazione del creativo

Per coloro che appartengono al regime forfettario, attualmente vige un doppio binario, ovvero la facoltà di optare per la fatturazione elettronica ma la possibilità di continuare ad utilizzare il documento fiscale cartaceo.

Contratti per creativi

Dopo aver aperto la partita iva e aver quindi svolto tutte le attività prettamente da “commercialista” è bene tenere in considerazione, in via preventiva, anche tutti gli aspetti legali collegati all’avviamento dell’attività. Posso suggerirti di iniziare con un contratto.

All'interno di questo sito, trovi molti spunti sui contratti per professionisti creativi freelance: sicuramente trovi qualcosa che può esserti utile . Usa la lente d'ingrandimento usando la keyword della tua professione. Intanto, nell'articolo a cui ti rinvio ti spiego perchè preferire un contratto rispetto alla trattativa telefonica o all'accordo per email: Accordo per e-mail ha validità legale?

Puoi ascoltare la versione audio di questo articolo, cliccando qui sotto

https://open.spotify.com/episode/4CagORPoFmxB554V9rQX76

Photo by Austin Distel on Unsplash