Ri-condividere contenuti fuori dal social network: copyright, framing e hyperlink
La questione da risolvere attiene alla protezione del diritto d’autore in rete.
In Italia, la legge n. 633 del 1941 a protezione del diritto d’autore, prevede tra gli altri, in capo all’autore, il diritto esclusivo di riprodurre l’opera ovvero il diritto di moltiplicarla in copie in qualsiasi forma o modo e mediante qualsiasi procedimento. Come applicare tale concetto al mondo della rete, luogo ove la riproduzione dell’opera consiste nella ricondivisione di contenuti tra piattaforme diverse, nella presenza del tasto “share” in fondo alle pagine, nella creazione di playlist all’interno del social network, nell’incorporazione di foto, contenuti o video tra pagine web differenti?
È innanzitutto doveroso distinguere:
- Link come collegamento ipertestuale. In questo caso l’operazione che viene eseguita dallo sviluppatore del sito è semplicemente quella di linkare il video presente sul canale YouTube. L’utente finale uscirà dal sito web per prendere visione del video ed entrerà nella piattaforma social.
- Link come incorporazione di contenuti (framing). In questo caso l’operazione che viene eseguita dallo sviluppatore del sito è quella di incorporare il video YouTube sulla pagina web. L’utente finale rimane sul sito web e potrà prendere visione del video senza uscire.
La prima situazione non comporta alcuna problematica. Lo sviluppatore web non sta riproducendo contenuti altrui bensì unicamente dirottando gli utenti della propria pagina web all’esterno, facendoli entrare nella piattaforma ove è allocato il video.
Tale fattispecie non attiene quindi all’ambito di applicazione della disposizione codicistica dacché non si può dire che in questo caso vi sia una “riproduzione”.
La seconda situazione può invece rivelarsi più interessante. Come anticipato in questo caso lo sviluppatore web consente la riproduzione di contenuti altrui all’interno del suo portale. Si è detto tuttavia che il diritto alla riproduzione, in qualsivoglia modo venga eseguito, è prerogativa esclusiva del creatore di contenuti, ovvero del titolare del canale YouTube. E quindi?
Anche in questo caso è tendenzialmente consentito. Lo sviluppatore web non ha infatti eseguito il download del video e caricato ex novo lo stesso all’interno del proprio sito web ma ha semplicemente dato la possibilità di fruire del contenuto da un luogo diverso rispetto alla piattaforma social, facendo permanere il video nel luogo originario.
La questione non è però totalmente lineare, sopratutto laddove i collegamenti vengono utilizzati per aggirare delle limitazioni di accesso.
L’Italia infatti è parte dell’Unione Europea e considerando che il ravvicinamento delle legislazioni è uno degli obiettivi perseguiti dall’ordinamento comunitario, il diritto d’autore (in rete) diventa materia di studio.
La legislazione unionista da tenere in considerazione è la direttiva 2001/29/CE (a cui è stata data attuazione, nel nostro ordinamento, mediante il decreto legislativo del 9 aprile 2003, n. 68) nonché la nuova direttiva direttiva (UE) 2019/790 (a cui dovrà essere data attuazione da parte di ciascun stato membro entro il 7 giugno 2021). Specificatamente, all’art 2 della Direttiva viene disciplinato il diritto di riproduzione dell’opera e all’art 3 del medesimo testo viene normato il diritto di comunicazione di opere al pubblico da parte degli autori.
Per quanto attiene alla giurisprudenza, i “collegamenti cliccabili” sono oggetto di interessanti e recenti case study affrontati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea che distingue le diverse situazioni in cui tramite detti link vengono aggirate le misure di protezione previste dall’autore dell’opera protetta.
La problematica da affrontare attiene all’inserimento sul sito internet di Alfa di collegamenti cliccabili (ipertestuali con framing) verso articoli messi a disposizione del pubblico sul sito internet di Beta. Quest’ultima ritiene leso il diritto d’autore in quanto gli articoli sarebbero stati messi a disposizione senza autorizzazione. Alfa ritiene invece non vi sia alcuna violazione in quanto la fornitura è avvenuta tramite collegamenti ipertestuali ad opere che comunque erano liberamente accessibili al pubblico (non vi erano infatti limiti di accesso al sito della società Beta per fruire dei contenuti).
Le questioni che la Corte è stata chiamata a dirimere sono le seguenti:
- L’inserimento di un link cliccabile all’interno del sito internet della società Alfa che non è l’autore dell’opera costituisce comunicazione al pubblico? SI. L’attività che svolge Alfa è una “comunicazione” dacché la messa a disposizione del link ad un pubblico indeterminato di soggetti è un atto di comunicazione, ed è rivolta al “pubblico” ovvero ad un numero indeterminato e potenziale di destinatari. Tuttavia l’art 3 della Direttiva 2001/29 prevede che la comunicazione al pubblico deve essere autorizzata dal titolare del diritto d’autore. E quindi? La questione della liceità della condotta della società Alfa deve essere risolta affrontando il punto 2.
- Il fatto che il collegamento presente sul sito di Alfa rimandi ad un’opera presente nel sito dell’autore Beta e che è liberamente accessibile a chiunque in rete è dirimente? SI. Assodato che l’attività che compie Alfa è una “comunicazione al pubblico”, prerogativa esclusiva Beta, creatore dell’opera, la giurisprudenza risolve la questione sotto il profilo del “pubblico nuovo”. Infatti: se il pubblico iniziale a cui era rivolta l’opera era il complesso dei potenziali visitatori del sito, la comunicazione successiva non riguarda un pubblico nuovo e non necessita di autorizzazione; se invece il pubblico iniziale era assoggettato a misura restrittiva degli accessi allora la comunicazione successiva riguarda un pubblico nuovo e necessita di autorizzazione.
- Il fatto che il sito internet di Alfa offra un collegamento che dia l’impressione di rimanere nello stesso sito e non di transitare nel sito della società Beta è rilevante? NO.
La problematica da affrontare attiene alla messa a disposizione da parte del sito internet Epsilon di collegamenti ipertestuali a svariati altri siti contenenti delle fotografie realizzate da Ipsilon e destinate ad essere pubblicate in un tempo successivo. Gli intermediari non erano autorizzati alla comunicazione al pubblico delle immagini tramite link: Epsilon non conosceva la circostanza relativa alla mancata autorizzazione.
Le questioni che la Corte è stata chiamata a dirimere sono le seguenti:
- La condotta di Epsilon consistita nel mettere a disposizione del pubblico collegamenti ipertestuali a siti terzi non autorizzati contenenti opere di Ipsilon costituisce comunicazione al pubblico?
- Il fatto che l’opera non fosse stata ancora messa a disposizione del pubblico da parte del titolare del diritto d’autore Ipsilon ha rilevanza?
- Il sito web Epsilon che mette a disposizione dei collegamenti ipertestuali è tenuto a sapere che l’intermediario non aveva l’autorizzazione da parte di Ipsilon?
La soluzione offerta dalla Corte si basa su una distinzione:
- I collegamenti sono forniti da privato senza scopo di lucro. La Corte, per evitare di sovraccaricare i privati di responsabilità ritiene che si possa ritenere che la persona non sia a conoscenza del fatto che l’opera era stata pubblicata in internet senza autorizzazione. Laddove chiaramente si dimostri che era a conoscenza allora la condotta sarà lesiva del diritto d’autore. In questo caso si presume la non conoscenza.
- I collegamenti sono forniti con scopo di lucro. La Corte ritiene che in questo caso colui che voglia incorporare dei collegamenti al proprio sito sia tenuto compiere le verifiche necessarie per garantire che l’opera di cui trattasi non sia stata pubblicata illegittimamente sul sito cui rimandano detti collegamenti ipertestuali. Vi è quindi una presunzione di conoscenza: Epsilon per andare esente da responsabilità dovrà dimostrare che utilizzando la diligenza professionale non avrebbe comunque potuto conoscere della carenza di autorizzazione. In questo caso si presume la conoscenza.
La causa è attualmente pentente avanti alla Corte di Giustizia la quale è chiamata a dirimere una diversa problematica. Se nella precedente situazione l’autore Beta metteva a disposizione l’opera senza restrizioni, nel caso di specie invece Gamma ha previsto delle misure di protezione contro il framing che tuttavia vengono aggirate da Delta che le rende liberamente disponibili nel proprio sito.
Nello specifico la questione attiene nella messa a disposizione del pubblico di contenuti digitalizzati relativi ad opere d’arte le cui figure sono accessibili mediante clic su miniature. Le miniature sono memorizzate da Gamma e messe a disposizione del pubblico che ci clicca sopra, mentre i contenuti digitalizzati sono presso i server di Delta. La questione prende avvio proprio dall’utilizzo di queste miniature che sarebbero state quindi salvate da Gamma: secondo il Giudice del rinvio non esistendo un contatto fisico e diretto tra l’autore dell’opera e il pubblico raggiunto dalla comunicazione la comunicazione sarebbe rivolta ad un pubblico non presente nel luogo in cui l’opera ha origine. In questo caso quindi sarebbe violato l’art 3 della Direttiva che riconosce al solo autore dell’opera il diritto di comunicazione al pubblico.
Photo by Kon Karampelas on Unsplash
Aggiornamenti e indicazioni pratiche su contratti, copyright, privacy, AI e normativa per chi lavora nella creatività, nella comunicazione e nella tecnologia.
Pubblicato su Google![]()
Valentina CinnirellaTrustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google.
Sono una giornalista e communication manager e l’avv. Valentina Trevisan mi segue ormai da diverso tempo, soprattutto per gli aspetti contrattuali e professionali della mia attività. Quello che apprezzo di più di lei è la capacità di rendere chiaro anche ciò che, per chi non è del mestiere, può sembrare complesso: spiega, mette a fuoco i rischi, propone soluzioni e soprattutto aiuta a capire quale sia davvero la strada più utile da seguire. In più occasioni non si è limitata all’aspetto strettamente legale, ma mi ha aiutata a leggere le situazioni anche in chiave strategica, evitando inutili dispersioni di tempo, energie e risorse. E questa, per me, è una qualità professionale enorme. A tutto questo si aggiungono una grande correttezza e trasparenza, anche nella gestione del rapporto professionale, che ho sempre trovato improntato alla massima chiarezza e onestà. Mi sono sentita seguita, tutelata e accompagnata nelle decisioni, mai semplicemente “assistita” su una pratica. Da professionista che lavora a sua volta con i clienti, spesso penso che vorrei riuscire a farli sentire esattamente come Valentina ha fatto sentire me. La consiglio senza esitazioni.Pubblicato su Google![]()
Matteo TaiettiTrustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google.
Valentina è un avvocato di talento, con una mente brillante e tanto entusiasmo da trasmettere! Mi sta supportando lato contrattualistica e sono felice del suo contributo al mio studio creativo.Pubblicato su Google![]()
Chiara TrevisanTrustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google.
Il valore che più riconosco a Valentina è il rispetto del proprio tempo. Grazie a un approccio costruito attraverso la tecnologia, mi sono sentita sempre supportata in ogni step di deposito SIAE, senza investire troppo tempo in lunghe call. La consiglio a chiunque cerchi un avvocato che sappia spiegare in modo semplice e coinvolgere all'interno di uno spazio sicuro. In altre parole, Valentina è umana, efficace ed efficiente.Pubblicato su Google![]()
DarioTrustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google.
Sono molto soddisfatto della consulenza e del supporto legale che ho ricevuto dall'avv. Trevisan. Mi ha assistito nella compravendita di un servizio digitale da me sviluppato e nel quale era necessario inquadrare la forma giuridica migliore e redigere di conseguenza il contratto. Nonostante il lavoro sia stato svolto interamente a distanza, la qualità del risultato è stata impeccabile.Pubblicato su Google![]()
Davide BarisonTrustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google.
Valentina è stata davvero molto brava nel suo lavoro. Avevo bisogno di un contratto per l'ambito di produzione musicale e lei è stata l'unica che è riuscita a darmi tutto il supporto. La sua conoscenza approfondita del settore e la sua attenzione ai dettagli hanno reso l'esperienza estremamente positiva. Ha saputo cogliere le sfumature specifiche del mondo musicale e ha spiegato chiaramente ogni clausola, creando un ambiente di fiducia. La consiglio vivamente a chiunque cerchi un professionista competente e appassionato per questioni legali legate anche alla musicaPubblicato su Google![]()
enrico razzettiTrustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google.
Sono molto soddisfatto della consulenza legale fornita da Valentina Trevisan in materia di copyright. La sua professionalità e competenza sono state davvero di grande aiuto. Durante la nostra consultazione e collaborazione è sempre stata disponibile, rispondendo prontamente alle mie domande, e trovando sempre una soluzione ai miei dubbi. Ho trovato in lei una persona gentile e appassionata che mi trasmesso molta energia e positività. Consiglio vivamente Valentina Trevisan a tutti i creativi che hanno bisogno di tutelarsi legalmente nel loro lavoro. Con lei siete certamente in ottime mani!Pubblicato su Google![]()
Alberica CervoTrustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google.
Se potessi dare più di 5 stelle lo farei sia per la professionalità, sia per la capacità di ascolto. Valentina è molto preparata per tutto ciò che riguarda l’ambito creativo e sulle “nuove tecnologie” a tutela di noi creativi. È molto disponibile e sa aiutare e consigliare in maniera ottima! Consiglio di seguire anche il suo blog per rimanere sempre informati!Pubblicato su Google![]()
Antonello RehoTrustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google.
Professionalità, competenza e precisione. È un vero piacere lavorare con l'Avvocato Trevisan.Pubblicato su Google![]()
Andrea GiolloTrustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google.
L' Avv. Trevisan ci ha assistiti con capacità di ascolto e con notevole professionalità.Pubblicato su Google![]()
Beatrice PugniTrustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google.
Mi sono rivolta a Valentina per la redazione di un contratto che mi tuteli nella mia professione, non così diffusa, di Sporstwear Designer. È stata capace di entrare nelle mie problematiche, farmi le domande giuste, che neanche io mi ero mai posta, e di stendere un contratto ad hoc per la mia situazione. Oltre che per le sue competenze professionali specifiche, consiglio la collaborazione con lei anche per le sue preziose soft skills che hanno trasformato la necessità "gravosa" di consultare un avvocato, in un'occasione di riflessione per la mia professione. Quindi sì, Valentina è una legale per creativi e anche con creatività!Carica di più
Contattaci, ti stiamo aspettando!
Di solito, dopo il primo contatto, fissiamo un incontro (anche da remoto) per conoscerci e capire se e come posso esserti utile.
Prima di iniziare i lavori, ti daremo tutte le informazioni necessarie per ogni tua valutazione e decideremo insieme tempistiche e attività.
Per essere più chiari possibile, a completamento dell’incarico ti faremo una breve formazione sull’uso della documentazione e una spiegazione concreta delle varie questioni legali affrontate.
Tutti i campi sono obbligatori