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Autore: Valentina Trevisan

Contratto per social media manager: cosa ti impegni a fare? [con esempi]

Come fare un contratto per social media manager per la gestione della presenza online di un’azienda

Cosa ti impegni a fare come social media manager?

Il contratto per social media manager ha ad oggetto i servizi di social media marketing per un determinato cliente. Si tratta di attività che, seppur diverse, consistono nell’ideazione e nella realizzazione di una strategia di marketing avente uno o più obiettivi (indicati dall’azienda, riportati nel documento o da definirsi concordemente tra le parti) che riguardano la promozione dei prodotti o servizi per conto di un cliente.

È fondamentale che, all’interno del contratto, ci siano questi elementi:

  • l’oggetto: l’attività che il SMM si impegna a fare;
  • le part: il SMM – anche nella forma di Srl – ed il cliente – che può essere un professionista, una ditta individuale o a sua volta una Srl ad esempio;
  • la funzione: la causa, lo scopo del contratto;

Quali sono gli obblighi del cliente?

È importante indicare in modo specifico le attività che il tuo cliente si impegna a:

  • pagare il prezzo del servizio: può essere un canone mensile, una somma iniziale e poi un pagamento dilazionato, può essere 30% subito e 70% alla fine. Servono delle valutazioni a monte;
  • pagare il prezzo entro determinati termini pena la risoluzione del contratto o la sospensione della tua prestazione. Queste cose però devi specificarle all’interno del contratto;
  • consegnare il materiale che deve metterti a disposizione: se non ti invia le foto per fare le grafiche o i testi su cui fare i copy, rimani bloccato, non puoi lavorare e non puoi incassare;
  • collaborare attivamente rispondendo alle comunicazioni, magari con nomina di un referente;
  • nominarti amministratore della pagina Facebook o comunque compiere le attività anche logistiche necessarie per permetterti di svolgere l’attività in modo sereno (consegna delle credenziali nel rispetto della sicurezza);
  • comunicarti entro un termine stabilito il ripensamento per l’anno successivo di mid che tu abbia il tempo di trovare un altro cliente.

Altre cose importanti da valutare bene

Altre questioni possono caratterizzare nello specifico l’attività di gestione della presenza online e che quindi dovranno essere considerate al momento della redazione di un accordo. Nel contratto per social media manager assicurati di prendere in esame:

  • Obiettivo 100 k. Il social media manager si impegna a fare cosa? Elaborare una strategia di marketing, redigere un calendario editoriale, individuare degli obiettivi, identificare le buyer personas. O anche, un risultato in termini di acquisizione di clienti, maggior ingaggio di quelli attuali?
  • Materiali da caricare sui social. I materiali saranno integralmente ricercati e/o elaborati dal social media manager oppure forniti dal cliente? Ci sono dei termini, dei limiti, dei requisiti?
  • Subappalto di servizi SMM o cessione del contratto. Il SMM si avvale di collaboratori esterni oppure vuole poter cedere ad altro collega l’intero contratto?
  • Credenziali di accesso e apertura delle pagine social. Se le pagine social le apre il SMM e poi comunica le credenziali al cliente è bene specificare alcuni impegni sul punto: sicurezza, conservazione, aggiornamento, diffusione o perdita di dati.

Clausole a tutela del contratto di SMM

Nel contratto per social media manager c’è poi la possibilità di inserire delle clausole a tutela e protezione dell’attività del SMM. Si tratta di tutele importanti per tutti i casi nei quali il rapporto con il cliente non funzioni bene. E quindi, ad esempio:

  • Diritto di recesso. Il SMM vuole avere la possibilità di sciogliersi da contratto prevedendo già termini e condizioni?
  • Esonero da responsabilità. Ci sono delle situazioni in cui è bene indicare specificatamente che l’attività compiuta dal SMM non può determinare una responsabilità in capo a quest’ultimo, ma che sarà invece il cliente a rispondere.
  • Obbligazioni accessorie. Distinguere tra obbligazioni c.d. accessorie e obbligazione c.d. principale è importante. Ad esempio se non viene eseguita a regola d’arte un’obbligazione accessoria il cliente comunque non potrà sciogliere il contratto adducendo un inadempimento.
  • Cliente non collaborativo. Ci sono casi in cui il cliente è meglio perderlo che trovarlo? Se c’è esperienza sul campo, potrebbe essere opportuno tradurre tali casi in legalese.

Se invece il contratto per social media manager viene sottoposto direttamente dall’azienda cliente, sarà necessario fare attenzione ad alcune condizioni, come ad esempio: clausole vessatorie, esatta individuazione delle attività che il SMM si impegna a svolgere, identificazione corretta del materiale che viene consegnato, termini di prestazione dei servizi e così via.

Perché chi lavora online come SMM deve avere un contratto?

Chi lavora nel digitale spesso non vede praticamente mai il cliente. In questi casi ci si ingegna nei modi più svariati per ottenere l’approvazione dell’incarico: è tuttavia importante sapere in quali termini e a quali condizioni le parti hanno deciso di collaborare.

Infatti è meglio avere un unico documento scritto ed evitare invece le conferme telefoniche oppure un fitto scambio di e-mail che rende obiettivamente difficoltosa l’individuazione e la ricostruzione dei termini contrattuali.

Atre modalità sono ad esempio: (a) il preventivo firmato, (b) la sottoscrizione di contratti stampati, firmati, scansiti e rimandati, (c) l’uso di firma digitale di titolarità del cliente, (d) l’uso di tool che consentono al SMM di invitare il cliente a sottoscrivere mediante OTP virtuale.

Pro e contro del contratto concluso tramite e-mail. Quali sono? Ti rinvio direttamente all'articolo se vuoi approfondire: "Accordo per e-mail: ha validità legale?"

Gli altri servizi del social media manager: cos’altro fai?

Spesso il social media manager può ritrovarsi a svolgere anche servizi ulteriori, oppure può ottenere un incarico complessivo e scegliere di esternalizzare, in tutto o in parte, le attività (se ammesso o non escluso dall’accordo). E quindi:

  • Copywriter. Ti occupi anche della scrittura di testi per il web ed in generale, di tutti i contenuti pubblicitari, informativi del Cliente?
Proprio durante la scrittura dell'articolo dedicato al contratto per copywriter avevo in lettura "La parola immaginata" di A. Testa. Ti rimando lì per ogni spunto sul contenuto che potrebbe avere l'accordo: "Lavorare come copywriter freelance: il contratto"
  • SEO Specialist. Altra questione è ottimizzare i contenuti per i motori di ricerca. Puoi essere considerato inadempiente (ossia il cliente non ti paga) se non fai comparire l’azienda al primo posto su Google o se l’azienda per qualche ragione scivola in seconda pagina?
Le cose davvero importanti che un Seo Specialist dovrebbe annotarsi te le riporto nell'articolo dedicato all'argomento: "Come diventare SEO specialist? Parti dal contratto!"
  • Fare siti web. Ecco, magari lo sviluppo di codice sorgente non è proprio la tua competenza principale, ma oramai un’infarinatura di base di WordPress tutti l’abbiamo. E magari il Cliente desidera proprio un sito molto semplice oppure accetta che tu ti possa avvalere di collaborazioni esterne per sviluppare il portale.
Come integrare quindi il contratto di SMM considerando questa ulteriore attività di realizzazione del sito web? Ho inserito alcune spunti nell'articolo dedicato a cui ti rinvio, sopratutto con riguardo ad alcune situazioni evitabili. "Fare siti web: 3 cose da inserire nel contratto".
  • Videomaker e fotografo. Pur non essendo professionisti del settore, anche nell’ambito della gestione delle pagine social, può venirti richiesta l’esecuzione di alcuni scatti o la realizzazione di alcuni reels, magari aventi ad oggetto il prodotto di cui devi promuovere la vendita.
Ecco, anche con riguardo all'esecuzione di piccoli clip video (magari anche con l'audio o con le dichiarazioni del cliente) oppure scatti fotografici dei prodotti (magari anche attraverso la partecipazione di qualcuno che faccia da soggetto per promuovere il prodotto), può essere utile integrare il contratto di SMM con alcune specifiche: "Vuoi diventare un videomaker professionista? Parti dal contratto!"

Come avrai intuito, scrivere un contratto non è cosa da poco e sopratutto presuppone una specifica analisi dell’attività, del servizio, delle modalità di erogazione, dei termini e deve essere adattato alle tue esigenze. Ti sconsiglio quindi di utilizzare modelli online.

Photo by Amy Shamblen on Unsplash

5+ metodi per proteggere gli spot pubblicitari

Esistono diversi strumenti per proteggere gli spot pubblicitari. In quest’ottica infatti le idee di comunicazione possono essere tutelate rispetto:

  • alle agenzie competitors
  • ai clienti per i progetti creativi esclusi
  • ai prospect che non confermano in lavoro
  • a collaboratori esterni

Vediamo quindi, in sintesi, quali sono i 5 metodi per proteggere gli spot pubblicitari:

Registrazione dello slogan come marchio d’impresa denominativo (1)

Le normative italiana ed europea sui marchi d’impresa individuano i requisiti che deve avere un segno affinché possa essere registrato e tutelato.

Nello specifico i requisiti perchè uno slogan possa essere registrato come marchio d’impresa sono:

  • Venire percepito dal pubblico come distintivo della provenienza imprenditoriale del prodotto rispetto al messaggio;
  • Non avere solo funzione promozionale;
  • Non essere composto da parole di uso comune o avere carattere descrittivo;
  • Non essere volto unicamente a descrivere il prodotto;
  • Stimolare il ragionamento del consumatore che lo memorizza come marchio e non lo coglie unicamente come significato promozionale.

Un esempio per tutti è lo slogan Just do it, registrato presso l’EUIPO (Ufficio Europeo per la protezione della proprietà intellettuale).

Nel primo video pubblicitario in cui viene mostrato lo slogan c’è un uomo di ottant’anni, Walt Stack che corre a petto nudo sul Golden Gate di San Francisco, salutando gli automobilisti.

In sottofondo dice: «Corro per diciassette miglia al giorno, ogni mattina. La gente mi chiede come faccio a non battere i denti, d’inverno. Li lascio nell’armadietto»

Tutela dell’idea dello spot pubblicitario attraverso deposito (2)

L’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria consente di proteggere una futura campagna di comunicazione attraverso la diffusione anticipata di un singolo messaggio.

L’interessato (l’agenzia di comunicazione o l’azienda stessa) per ottenere protezione deposita gli elementi essenziali della creazione con la descrizione testuale, ma anche visiva, dell’idea. L’esposizione deve essere sommaria.

Come si articola il sistema di protezione:

  • Consente di ottenere il diritto di priorità della creatività di un messaggio di una futura campagna di comunicazione per un periodo di 12 mesi dalla data del deposito;
  • È rinnovabile una volta per un ulteriore periodo di 12 mesi;
  • La creatività da proteggere deve riguardare un solo messaggio, indicando, a scelta, il nome del prodotto, del servizio, dell’azienda, dell’agenzia o del consulente.

La procedura viene compiuta online attraverso il deposito e il pagamento di una certa somma (commisurata eventualmente ad un numero di spot pubblicitari).

Un esempio che utilizzo spesso nell’ambito degli incontri di formazione è la pubblicità realizzata per il pesto alla genovese Barilla la cui cartellonistica è stata affissa negli spazi delle linee di Cadorna e Moscova a Milano con slogan quali “Fate Pesto” o “Ci vediamo pesto” depositati preventivamente presso lo IAP.

Deposito dei progetti creativi presso IAP (3)

L’interessato (agenzia di comunicazione o azienda) che vuole proteggere un progetto creativo prima di esporlo, individualmente al prospect o al già cliente, collettivamente nell’ambito di una gara, o anche, in generale, pubblicamente, ha la possibilità di eseguire un deposito cartaceo o digitale. Le modalità di deposito sono volte ad assicurare la segretezza del contenuto (busta chiusa se cartaceo o attraverso sistema SecureFile se digitale).

La durata del deposito è tre anni. Al momento deposito viene allegato un certificato sottoscritto dal funzionario IAP che riporta la data ed il numero progressivo del deposito.

In questo caso, ovviamente, la tutela è segreta e quindi non vi è un database pubblico consultabile.

Tutela della pubblicità come opera creativa (4)

Lo slogan, se dotato di originalità e creatività, è un’opera creativa protetta dalla legge sul diritto d’autore. L’art 1 di tale normativa tutela le opere dell’ingegno a carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro, alla cinematografia, qualunque ne sia il modo e la forma di espressione.

Le creazioni pubblicitarie sono tutelabili quali opere dell’ingegno laddove, in generale, posseggano i requisiti di creatività, originalità e compiutezza espressiva.

Nello specifico, i requisiti di cui deve essere dotato uno spot pubblicitario per accedere alla tutela ai sensi del diritto d’autore sono:

  • Forma espressiva non elementare;
  • Rappresentazione, con bastevole organicità, di idee e sentimenti ;
  • Capacità di veicolare un messaggio facilmente riconoscibile;
  • Capacità di comunicare in modo immediatamente comprensibile;
  • Idoneità a catturare l’attenzione del consumatore e a rafforzare o modificare le sue opinioni;
  • Non utilizzo del nome del prodotto pubblicizzato o del suo produttore.
Per approfondire il diritto d'autore in ambito pubblicitario e vedere alcuni esempi, ti rinvio all'articolo dedicato > Spot pubblicitario, campagna adv e diritto d’autore <

Altri strumenti per proteggere gli spot pubblicitari (5)

Ci sono altri strumenti che consentono una protezione frammentata degli spot pubblicitari. Ad esempio:

  • la tutela delle opere grafiche ideate, mediante deposito presso SIAE o attraverso altre forme di protezione;
  • la protezione delle tonalità e delle combinazioni cromatiche con il deposito della domanda di registrazione del marchio di colore;
Se vuoi approfondire nello specifico l'argomento del marchio di colore, ti rinvio all'articolo dedicato > Per il logo, che colore facciamo? <
  • la protezione degli hashtag # utilizzati nelle pubblicità sui social con il deposito della domanda di registrazione del marchio d’impresa denominativo;
  • tutela di etichette, confezioni e packaging dei prodotti attraverso il deposito della domanda di registrazione del prodotto come disegno ai sensi del codice di proprietà industriale;
  • tutela di cartelloni pubblicitari, avvisi, inserti ed in generale materiale destinato alla stampa per finalità promozionali e pubblicitarie attraverso il deposito della domanda di registrazione del prodotto come disegno ai sensi del codice di proprietà industriale.

La scelta in merito a quali strumenti di protezione utilizzare deve essere eseguita considerando una pluralità di elementi. In via generale, la decisione deve prendere in considerazione:

  • il tipo di prodotto o servizio e la classe merceologica di appartenenza,
  • le forme espressive che si vogliono utilizzare nell’ambito della promozione,
  • le modalità organizzative della campagna di comunicazione,
  • l’iter di ideazione, progettazione e realizzazione dello spot,
  • la presenza di elementi innovativi, nuovi, creativi, originali,
  • gli strumenti cartacei e digitali di cui si intende fruire,
  • gli obiettivi della campagna promozionale (promuovere la visibilità dell’azienda, provvedere alla vendita in quantità del prodotto, arricchire la notorietà del brand).

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Coworking per freelance e imprenditori: le regole base

Quali sono le regole principali dei coworking? Parliamo della locazione di uffici condivisi e dei contratti da sottoscrivere

Il coworking: cos’è e cosa non è

1) Il servizio di condivisione di spazi di lavoro

Il coworking è uno stile di lavoro fondato sulla condivisione di spazi. Prevede la locazione di una postazione (sedia e scrivania) in luogo di un intero ufficio ed è orientato alla creazione di network tra persone che ivi svolgono la loro attività.

Chi sceglie il coworking è di norma un lavoratore autonomo (esistono coworking per creativi e freelance ad esempio) ma può essere anche un dipendente in smart working oppure un’azienda che opta per uno spazio condiviso per policy interna.

Se sei un freelance che va nel coworking tipicamente lavorando online, ti suggerisco di leggere un articolo dedicato proprio a chi svolge dei servizi impostati in questo modo. Puoi trovarlo qui.
Se invece vorresti tanto iniziare a frequentare un coworking, perchè lavori in smart ma non sai bene quali sono le possibilità e le richieste che puoi fare al tuo datore di lavoro, puoi iniziare da questo articolo che ho dedicato proprio all'accordo di smart working.

2) Il coworking non è una locazione

Il coworking, non è una fattispecie giuridica ma è una modalità di concepire l’attività lavorativa fondata sulla condivisone. Il nostro ordinamento non regolamenta espressamente il contratto di coworking, ma esiste la possibilità di creare dei contratti c.d. atipici in cui le parti scelgono come regolare i rapporti.

Come sai una delle mie attività principali è la redazione di contratti e in generale generale la gestione legale dei rapporti commerciali. Se vuoi farti un'idea più specifica di cosa intendo puoi farti un'idea della documentazione contrattuale, approfondire gli aspetti contrattuali di base oppure vedere i servizi di consulenza legale per aziende ed agenzie.

La locazione commerciale invece è un contratto avente ad oggetto un immobile o una porzione di esso per finalità commerciali ed è regolato direttamente dalla legge (con possibilità delle parti di stabilire alcuni elementi); deve essere scritto.

Mi occupo chiaramente anche di contrattualistica tipica e mi riferisco ai contratti di appalto, di vendita o di locazione appunto. In questo sito però non troverai articoli su questi temi generali perchè preferisco darti delle informazioni specifiche sulle singole attività (usa la lente inserendo una parola del mondo del marketing).

3) Lo spazio di coworking non è un condominio

Il coworking offre svariate possibilità di condivisione di spazi (sala meeting, sala mensa, riunioni, uffici singoli), oltre che molti servizi accessori (reception, sede legale, segreteria, servizi amministrativi), in godimento. Non si creano però dei diritti reali.

Il condominio invece, si ha quando accanto alla proprietà esclusiva vi sono alcune parti comuni (area di parcheggio, muri maestri, rete idrica..).

Perchè scegliere il coworking?

Fatevi una lista di PRO (perchè dovrei scegliere di lavorare presso un coworking e perchè dovrei optare per quella struttura piuttosto che un’altra?) e dei CONTRO (perchè non continuare a lavorare a casa o presso un ufficio in locazione, perchè investire del denaro invece di risparmiare nell’ottica di compiere un investimento più importante?).

A mio avviso, potrebbero essere considerati i seguenti punti.

1) Fare network nei coworking: i contratti di collaborazione

Frequentare un luogo di lavoro abitualmente occupato da persone che hanno professionalità differenti rispetto alle nostre ci consente di avere un’opportunità in più per ampliare la nostra clientela.

Da avvocato, ti posso dire che questi rapporti possono convertirsi ad esempio in collaborazioni, anche continuative. Va da sé che è bene regolamentare sin da subito, anche con semplici accordi di collaborazione di base o linee guida.

2) Acquisire competenze: la formazione legale negli spazi condivisi

    Molti coworking organizzano percorsi di formazione e consentono al lavoratore di acquisire maggiori competenze attraverso corsi o incontri.

    Mi sono ritrovata svariate volte a svolgere attività di formazione in location simili e quindi se vuoi mettermi in contatto con il coworking che frequenti o se sei il titolare di un coworking, puoi farti un’idea partendo da qui.

    3) Sviluppare relazioni di valore: il beneficio comune nei coworking

    Oltre al network avente finalità meramente professionale, è inevitabile che trascorrere del tempo con persone consente di creare delle relazioni che possono offrire qualcosa di sicuramente positivo.

    Da avvocato, penso ad esempio al tema benefit e alle attività non rivolte unicamente al profitto ma gestite per una finalità di beneficio comune.

    Cosa controllare prima di firmare il contratto di servizio di spazi condivisi?

    Dipende dal tipo di coworking. Ma in generale, ti suggerisco di prestare attenzione a:

    1) Come recedere da un contratto di coworking

    I contratti di durata (come ad esempio la locazione), tipicamente consentono la possibilità di recedere dal contratto ossia di chiudere l’accordo prima della scadenza naturale o del rinnovo.

    É bene quindi controllare:

    • Qual è il termine entro cui devi dare preavviso per esercitare il recesso?
    • Il contratto si rinnova in modo automatico salvo disdetta?
    • Ci sono degli adempimenti da svolgere per comunicare il recesso?
    Ho parlato in modo abbastanza approfondito di recesso, che è un termine giuridico ma che ho spiega a livello concreto, con esempi. Puoi leggerlo qui.

    2) I servizi accessori negli spazi di lavoro condivisi

    Fondamentale sapere qual è l’oggetto della prestazione ossia cosa ricevi, oltre alla fruizione della postazione, in cambio del canone mensile (o settimanale).

    E quindi:

    • Quali servizi accessori sono previsti?
    • Se i servizi accessori vengono meno (ad esempio, la sala relax diventa inaccessibile per due mesi oppure il numero di persone incrementa in misura tale da impedirti di fatto di usare la cucina), cosa prevede il contratto?
    Se stai leggendo questo articolo come titolare di un coworking, puoi approfondire il tema dei "servizi accessori" o dei "servizi aggiuntivi" anche tramite un articolo che ho dedicato. Eccolo qui.

    3) La protezione della rete wifi nei coworking

    È opportuno informarsi se esistono delle modalità che assicurano la protezione da ingressi non autorizzati, la distinzione tra rete guest e rete ordinaria, la responsabilità e gestione di malware attraverso i canali internet..

    E quindi:

    • C’è un modulo di consegna delle credenziali di accesso?
    • Come vengono gestiti gli esterni?
    • C’è una policy o regolamento dei sistemi?

    4) Il pagamento del canone di una postazione in coworking

    È importante prestare attenzione alle modalità e ai termini di pagamento, nonchè agli effetti del mancato pagamento entro i termini indicati nell’accordo.

    E quindi:

    • Cosa è previsto in caso di ritardo nel pagamento?
    • Cosa è previsto in caso di prenotazione della sala riunioni oltre il monte ore stabilito?
    • Come vengono gestite le scoutistiche?

    5) Il trattamento dei dati personali nei coworking

    Non è immediato che a seguito dell’iscrizione al coworking o comunque della sottoscrizione dell’accordo, le persone siano automaticamente iscritte alle newsletter degli uffici, ricevano comunicazioni relative agli eventi interni e/o esterni e pubblicità di altro tipo. Attenzione quindi alle modalità con cui vengono trattati i propri dati personali.

    E quindi:

    • Hai ricevuto (o consegnato) un’informativa corretta?
    • Dove vengono salvati i dati personali dei coworker?
    • Qual è la finalità per la quale vengono conservati i dati?

    Se sei dalla parte del coworking, sicuramente hai a cuore questo tema. L’ho approfondito in modo verticale su alcuni articoli partendo dal trattamento dati dei coworker, ai ruoli privacy nel coworking e affrontando la violazione della sicurezza dati e data breach negli spazi condivisi.

    Ovviamente, se hai bisogno di consulenza legale per i rapporti di lavoro negli spazi condivisi, puoi scrivermi in via diretta.

    I coworking per agenzie di comunicazione

    Ovviamente, il coworking non è solo per lavoratori autonomi.

    Un’agenzia di comunicazione può essa stessa sviluppare un progetto di coworking, mettendo a disposizione degli uffici, organizzando gli spazi e offrendo al potenziale cliente un complesso di servizi che possono rivelarsi molto utili.

    Come evidenziato assume quindi notevole rilevanza l’organizzazione delle aree, la gestione degli accessi, l’identificazione dei fruitori della struttura e la conclusione di accordi che consentano lo sviluppo dell’attività, ma che tengano a che conto dei profili di tutela per entrambi i contraenti.

    Supporto legale per chi usa o crea un coworking

    Puoi quindi aver intuito alcune delle questioni di maggiore importanza quando si inizia a valutare gli aspetti contrattuali e legali di un sistema di questo tipo.

    E quindi:

    • se stai valutando di fruire di un servizio di coworking ma non hai ancora firmato il contratto
    • se sei in team con altre persone e vorresti, magari partecipando a qualche bando, allestire uno spazio di coworking
    • se sei un’agenzia di comunicazione e vorresti sviluppare un ramo della tua azienda orientato a queste attività

    Legal for Creativity, come sai, supporta i business in fase di avvio occupandosi della gestione contrattuale, sin dall’origine, partendo dalla pianificazione, all’organizzazione, agli aspetti contabili, amministrativi, fiscali e chiaramente legali, anche grazie al supporto dei dottori commercialisti parte del team.

    real time marketing è legale

    Il real time marketing è legale?

    È lecito usare il prodotto di un competitor per realizzare un post per Instagram, in occasione di un evento?

    Posso creare un post su Facebook riprendendo il logo dell’evento sportivo in corso?

    Posso sfruttare un avvenimento importante, per agganciarlo al mio brand?

    Creare grafiche con i nomi di personaggi famosi, titoli di canzoni, nomi di eventi sportivi o manifestazioni è consentito dalla legge?

    Gli EURO2020 sono una buona occasione per ritornare a parlare di comunicazione pubblicitaria e degli aspetti legali del marketing: nello specifico, affrontiamo l’argomento del real time marketing per capire quali possono essere gli aspetti legali da ricordare in una campagna promozionale istantanea.

    Cos’è il real time marketing

    Il real time marketing è un’attività di comunicazione pubblicitaria svolta in modo istantaneo in occasione del verificarsi di eventi importanti, avvenimenti di particolare notorietà, situazioni che coinvolgono personaggi famosi o questioni che suscitano interesse tra il pubblico.

    Il real time marketing può essere fatto da un’azienda, un’agenzia, un professionista, che si agganciano ad un fatto esterno rispetto alla propria comunicazione ordinaria, tentando quindi di coinvolgere ed attrarre un pubblico diverso. Ad esempio, un’azienda che produce dolcetti al cioccolato, può creare un contenuto in occasione della rottura di una coppia famosa, promuovendo il proprio prodotto come cura alle emozioni negative derivanti dalla fine di un amore.

    L’obiettivo del real time marketing è quello di promuovere il proprio prodotto, aumentare la propria visibilità di brand sfruttando l’interesse del consumatore per quell’evento.

    Può avere vari oggetti: notizie interessanti, manifestazioni, festività note (quali San Valentino) o meno note (con lo scopo quindi di attrarre l’attenzione del pubblico in modo duplice), eventi in televisione (come festival musicali) o in altri media (l’uscita di una nuova serie o di un nuovo film), anniversari; può essere eseguita una comparazione tra brand o richiamato un influncer (comportamenti, punti di vista, opinioni espresse).

    Gli aspetti legali del real time marketing

    Ogni attività promozionale che un’agenzia o azienda decidono di compiere impone di considerare gli aspetti legali e le implicazioni giuridiche che discendono dalla scelta di un’immagine, dalla creazione di un testo, dalla pubblicazione di un post, dalla comparazione tra brand concorrenti, dallo sfruttamento di un evento non organizzato dalla stessa, dalla presenza di sponsor ufficiali della manifestazione.

    • Ricorda che la pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta;
    • Attenzione ad usare marchi (denominativi, figurativi, di colore) di altre aziende nella creazione del contenuto in RTM. L’azienda concorrente è titolare del diritto esclusivo di usare il proprio logo registrato come marchio d’impresa, salvo eccezioni. Questo vale anche per un evento, come gli europei di calcio o le olimpiadi.
    • Nel nostro ordinamento è tutelato il diritto al nome, alla riservatezza, all’immagine, per quando fai riferimento ad un personaggio famoso.
    • Se vuoi fare riferimento ad un evento di notevole rilevanza mediatica, ad una manifestazione o altro, considera la presenza di sponsor ufficiali che hanno sostenuto investimenti per comparire.

    Esempi di real time marketing

    Sicuramente hai in mente molti esempi di real time marketing (Ceres, Coca Cola, Lancia, Tempo..). Rimanendo però in tema europei di calcio e volendo dare concretezza a quanto detto, vorrei mostrarti: il real time marketing di Poste Italiane, il real time marketing di Taffo, il real time marketing di Amazon.

    Se crei per professione contenuti di marketing, anche in real time, ti segnalo di aver dedicato qualche post alla tua professione. Li trovi cliccando di seguito.

    keyword advertising usare marchio come parola chiave google adv

    Keyword advertising. Il SEM è sempre legale?

    Usare una parola che corrisponde al marchio dell’Azienda del competitor è lecito? Cosa rischio se uso come parola chiave il nome di una società importante?

    Un utente usa la stringa di ricerca di Google per cercare la borsa di un certo marchio di lusso, notorio e registrato: riceve come risultati, tra i link sponsorizzati, collegamenti verso siti che offrono in vendita imitazioni di tali prodotti di prestigio o portali di aziende concorrenti che vendono beni simili. Oggi vediamo se e quali possono essere i profili di responsabilità dell’azienda che (autonomamente o attraverso la propria agenzia di comunicazione) ha scelto la keyword corrispondente al marchio di un competitor.

    I profili legali di SEA, SEM, SEO, SERP

    La keyword è la parola inserita dall’utente nella stringa di ricerca di Google. A seguito della ricerca Google offre due tipi di risultati:

    • Posizionamento organico. Risultati naturali della ricerca che meglio corrispondono alla richiesta dell’utente e che non presuppongono alcun tipo di pagamento da parte dell’azienda.
    • Posizionamento a pagamento. Il link appare in cima con la dicitura sponsorizzato a seguito dell’acquisto di parole chiave da parte dell’azienda. Il pagamento interviene in ragione al numero di click che riceve il sito. Più inserzionisti possono acquistare la stessa parola chiave.

    La parola chiave acquistata può quindi corrispondere ad un marchio di un’impresa, che può essere registrato e/o notorio. Possono venire in considerazione una pluralità di situazioni:

    • L’Azienda può essere un concorrente: acquistando la parola chiave intende proporre ai propri clienti prodotti simili e/o analoghi a quelli dell’azienda titolare del marchio registrato;
    • L’Azienda può essere un imitatore: acquistando la parola chiave intende dirottare la potenziale clientela;
    • Potrebbe trattarsi di un marchio notorio che quindi ha un’estensione ultramerceologica: in questo caso l’Azienda intende giovarsi della posizione nel mercato ottenendo un canale preferenziale per la vendita dei propri prodotti.

    Le funzioni del marchio d’impresa su internet

    Le ragioni per le quali un’impresa intende eseguire la registrazione di un marchio possono essere molteplici. Infatti, tra le funzione del marchio vi è sicuramente quella essenziale che indica l’origine del prodotto ma ve ne sono svariate, quali garanzia di qualità, capacità distintiva, comunicazione, investimento, pubblicità.

    Su internet, il marchio d’impresa assume rilevanza con specifico riguardo alla funzione pubblicitaria. Nell’ambito infatti del keyword advertising l’utilizzo del marchio denominativo dell’impresa altrui può creare problematiche legali.

    Usare un marchio altrui per il posizionamento nei motori di ricerca è illegale?

    É innanzitutto doveroso distinguere. La scelta della keyword corrispondente al marchio altrui può essere compiuta da un’azienda in concorrenza (che produce prodotti simili) o da un’azienda imitatrice (che quindi finge di essere il titolare del marchio). Preme focalizzarci sulla normale attività in concorrenza, escludendo sin d’ora le condotte illecite, rilevanti anche sotto gli ordinari profili civilistici e penalistici.

    Secondo l’azienda titolare del marchio (nel caso esemplificato in apertura), la mera possibilità che il servizio di posizionamento consenta di utilizzare keyword corrispondenti a marchi altrui, costituisce violazione. Il titolare del marchio avrebbe quindi il diritto di inibire l’uso delle parole chiave.

    Invero, la registrazione di un marchio d’impresa, prevede:

    In primo luogo, l’azienda inserzionista sicuramente fa un uso nel commercio del marchio altrui: acquista la parola per posizionarsi in cima alla ricerca quando l’Utente inserisce le keyword nella stringa Google.

    Tuttavia, la violazione del marchio dell’impresa non è automatica, ma dipende da una serie di fattori che devono essere verificati nel caso concreto.

    Il titolare di un marchio ha il diritto di vietare che un inserzionista faccia – a partire da una parola chiave identica o simile a tale marchio, da lui scelta, senza il consenso del detto titolare, nell’ambito di un servizio di posizionamento su Internet – pubblicità per prodotti o servizi identici a quelli per i quali il marchio in questione è registrato, qualora tale pubblicità non consenta o consenta soltanto difficilmente all’utente medio di Internet di sapere se i prodotti o i servizi cui si riferisce l’annuncio provengano dal titolare del marchio o da un’impresa economicamente collegata a quest’ultimo ovvero, al contrario, da un terzo.

    Sentenza della corte di giustizia 8 luglio 2010 – C-558/08 – portakabin c. primakabin

    Quale tutela per il titolare del marchio contro l’inserzionista?

    È necessario considerare i vari interessi in gioco e procedere ad un bilanciamento dei diritti: è quello che fa il Giudice chiamato a dirimere queste situazioni, a cui è chiamato poi a decidere con riguardo allo specifico caso concreto. È infatti necessario tenere in considerazione:

    • L’interesse del titolare del marchio: che ha provveduto alla registrazione e vuole salvaguardare il valore del proprio marchio d’impresa, la capacità distintiva e la forza attrattiva;
    • L’interesse dell’inserzionista: che nel normale gioco della concorrenza deve avere la possibilità di usare gli strumenti di marketing, ovviamente nella liceità delle condotte;
    • L’interesse dei consumatori: che hanno diritto ad ottenere informazioni non ingannevoli, a non essere forviati e ad avere la possibilità di scegliere i prodotti nel libero mercato.

    In relazione alla funzione di pubblicità, il solo fatto che l’uso, da parte di un terzo, di un segno identico ad un marchio per prodotti o servizi identici a quelli per i quali il marchio in questione è stato registrato costringa il titolare di tale marchio ad intensificare i propri sforzi pubblicitari per mantenere o aumentare la propria visibilità presso i consumatori non è sufficiente, in tutti i casi, a far concludere che sussista una violazione della funzione di pubblicità di detto marchio. In proposito, pur se il marchio costituisce un elemento essenziale del sistema di concorrenza non falsato che il diritto dell’Unione intende istituire, esso non ha tuttavia lo scopo di proteggere il suo titolare dalle pratiche che sono intrinseche al gioco della concorrenza. Orbene, la pubblicità su Internet a partire da parole chiave corrispondenti a marchi costituisce una pratica siffatta, in quanto, in generale, essa ha meramente lo scopo di proporre agli utenti di Internet alternative rispetto ai prodotti o ai servizi dei titolari di detti marchi.

    sentenza della corte di giustizia – Causa C‑323/09 – Interflora contro Marks & Spencer plc

    Per l’effetto, il titolare di un marchio è legittimato a vietare all’inserzionista l’uso delle keyword quando tale annuncio non consenta, o consenta soltanto difficilmente, all’utente medio di Internet di sapere se i prodotti o i servizi indicati nell’annuncio provengano dal titolare del marchio o da un’impresa economicamente connessa a quest’ultimo o invece da un terzo.

    Parlando di SEO, se stai leggendo l’articolo quale professionista del settore, ti suggerisco di dare un’occhiata all’articolo dedicato alla tua attività, in chiave legal. Ho inserito qualche idea che potrebbe esserti utile. Puoi leggerlo cliccando qui.

    E queste cose potrebbero esserti utile anche se lavori come copywriter. Quindi ti lascio quindi qualche riflessione utile sugli aspetti più giuridici della tua attività. Puoi cliccare qui.

    contratto di edizione o selfpublishing

    Editore o selfpublishing?

    Quali sono gli elementi fondamentali di un contratto di edizione? Cosa significa autopubblicare un libro? Come scegliere una casa editrice?

    Oggi parliamo della fase finale della scrittura di un libro; vorrei darti qualche informazione di base su come scegliere se rivolgerti ad una casa editrice per la pubblicazione del tuo manoscritto o procedere autonomamente scegliendo uno dei servizi online che consentono di porre in vendita il libro.

    Contratto di edizione: punti fondamentali

    Lo scrittore è titolare dei diritti morali (ovvero, in primis, il diritto di essere riconosciuto autore dell’opera letteraria) e patrimoniali (ovvero, ad esempio, il diritto di pubblicare, elaborare e riprodurre l’opera). Per saperne di più clicca qui:

    In supersintesi ecco gli elementi fondamentali del contratto di edizione:

    • Può avere ad oggetto tutti i diritti di utilizzazione economica o alcuni;
    • Lo scrittore mantiene il diritto di elaborazione, trasformazione (ad esempio da opera letteraria in opera cinematografica) o adattamenti dell’opera, salvo che scrittore e editore si siano accordati diversamente;
    • Il contratto può essere per edizione: l’editore ha diritto di eseguire una o più edizioni entro 20 anni dalla consegna del manoscritto (devono essere indicate numero di edizioni e numero di esemplarti per edizione);
    • Oppure può essere a termine: l’editore ha il diritto di eseguire un numero di edizioni necessarie durante il periodo che non può eccedere i vent’anni e per il numero indicato nel contratto
    • L’autore si obbliga a consegnare l’opera e a garantire il godimento dei diritti ceduti durante la durata del contratto;
    • L’editore si obbliga a riprodurre e porre in vendita l’opera con il nome dell’autore e a pagare i compensi pattuiti;
    • Il compenso è costituito da percentuale sul prezzo di copertina degli esemplari venduti (salvo diversamente disposto);
    • Il prezzo di copertina è fissato dall’editore: l’autore può opporsi se pregiudica gli interessi o la diffusione dell’opera;

    Cos’è il selfpublishing?

    Il contratto di edizione è un accordo con cui lo scrittore concede ad una casa editrice l’esercizio del diritto di pubblicare per le stampe per conto e a spese dell’editore l’opera letteraria.

    I termini e condizioni di selfpublishing è invece di norma l’accordo messo a disposizione dal marketplace o altre piattaforme che non prevede la cessione dei diritti dello scrittore ma è teso a regolamentare l’attività di intermediazione alla distribuzione.

    Pro e contro. Edizione vs Selfpublishing

    In realtà, le due modalità per porre in vendita il proprio testo sono molto diverse a partire da quanto esposto nel paragrafo precedente in punto di cessione di diritti.

    Di norma, lo scrittore riesce ad ottenere un compenso superiore attraverso il selftpublishing, ma di contro, non riesce a beneficiare della rete di vendita della casa editrice (che vende sia online che presso le librerie). Inoltre, se nel rapporto con la casa editrice, questa si occupa comunque delle revisioni, dell’impaginazione, della gestione dell’attività di contorno, nel selfpublishing tali attività saranno integralmente a carico dello scrittore.

    Il mio intervento sul diritto per scrittori

    Nel corso del 2021, in collaborazione con un ente di formazione, ho organizzato un webinar proprio sul diritto per scrittori. Ho parlato anche di contratti di edizione e selfpublishing e avrei il piacere di condividere con te le slides in cui ne ho parlato, così da tenere a mente le varie comparazioni. Mi sono state fatte molte domande sull’argomento! Clicca qui per visualizzarle.

    Colgo l’occasione per dirti che, se vuoi ricevere anche le altre slides dell’intervento per conoscere il diritto che ti serve, ossia i punti fondamentali, in ambito copyright, sul tema delle opere letterarie, puoi farlo iscrivendoti alla newsletter. Potrai scaricare direttamente tutta la presentazione dell’intervento. E se hai qualche domanda, sai dove trovarmi. Puoi scrivermi direttamente dalla pagina di contatti.

    layout sito web design registrato

    Registrare il layout di un sito web. Come fare?

    L’interfaccia grafica di un sito web può essere depositata? Esiste una tutela giuridica per la UX? Il layout di un sito web è un prodotto di design industriale?

    Puoi tutelare il layout e le interfacce grafiche

    Il tema è quindi la possibilità, se esistente, di registrare il layout di un sito web ossia se l’interfaccia grafica di un sito web sotto il profilo della proprietà industriale.

    Ti ho già parlato della tutela del sito web dal punto di vista del copyright e dunque del diritto d'autore sul codice sorgente e sull'interfaccia grafica. Ti rinvio all'articolo dedicato qui. 

    Ciò detto, si, puoi registrare il layout di un sito internet come prodotto di design. In realtà quello che ti dico può riguardare:

    • il layout di un sito internet
    • il layout di un e-commerce
    • l’interfaccia grafica utente di un APP
    • il blocco schermo di un device
    • l’interfaccia utente di un software
    • singoli elementi grafici di cui si compongono le predette interfacce

    Il layout è un prodotto: il design registrato

    Giuridicamente parlando, il design è l’aspetto esteriore di un prodotto. Oggetto di tutela possono essere le caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso o del suo ornamento.

    Il layout di un sito web può astrattamente rientrare nella nozione di prodotto ed essere quindi protetto come opera di design industriale.

    L’art 31 del Codice di proprietà industriale prevede: 1. Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale. 2. Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l’altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore.

    Come registrare il layout?

    La registrazione avviene mediante deposito e individuazione della classe di appartenenza.

    La classificazione di Locarno è un sistema di classificazione internazionale utilizzato per classificare prodotti ai fini della registrazione di disegni o modelli industriali, suddivisi in classi e sottoclassi. È costituita da 32 classi e 219 sottoclassi con note esplicative e da un elenco alfabetico dei prodotti incorporanti disegni e modelli industriali. L’interfaccia grafica rientra nella classe 14.04.

    La registrazione dura cinque anni e può essere rinnovata per un massimo di 5 volte.

    La protezione può quindi estendersi fino a venticinque anni.

    Il design di un sito web: la tutela senza registrazione

    Anche un’interfaccia grafica non registrata può godere di una qualche tutela.

    Il Regolamento Europeo n. 6/2002/CE prevede che il disegno o modello che possieda i requisiti di novità e carattere individuale è protetto come disegno o modello comunitario non registrato per un periodo di tre anni decorrente dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta nella Comunità.

    I requisiti, in questo caso, sono più stringenti e il tempo di tutela più limitato.

    Infatti, l’art 19 del Regolamento Europeo n. 6/2002/CE prevede che Il disegno o modello comunitario non registrato conferisce al titolare il diritto di vietare gli atti di utilizzazione quali la fabbricazione, l’offerta, la commercializzazione, l’importazione, l’esportazione o l’impiego di un prodotto in cui il disegno è applicato soltanto se l’utilizzazione contestata deriva dalla copiatura di un disegno o modello protetto e che L’utilizzazione contestata non è considerata derivante dalla copiatura di un disegno o modello protetto se risulta da un’opera di creazione indipendente realizzata da un autore del quale si può ragionevolmente pensare che non conoscesse il disegno o modello divulgato dal titolare.

    Schema sulla tutela del design di un sito web

    In estrema sintesi, nella scelta se registrare il layout di un sito web e quindi l’interfaccia grafica dello stesso, puoi tenere in considerazione i seguenti elementi:

    layout sito web design registrato non registrato.001

    L’attività di registrazione non è banale. Richiede l’analisi di una serie di requisiti e la gestione di tutta la procedura, dopo aver ben deciso e valutato cosa tutelare, quale delle interfacce, quali icone e via dicendo. Non è quindi un’attività automatica ma richiede dapprima la verifica dei requisiti e successivamente il monitoraggio del buon esito della procedura di deposito.

    È comunque un tema molto molto interessante e se sei sviluppatore immagino che sia davvero utile da sapere per te il fatto che puoi tutelare i tuoi layout, la disposizione degli elementi, la collocazione dei menu, la scelta dei colori, la struttura delle pagine, la posizione dei bottoni e delle scritte e via dicendo.

    Come per il marchio d’impresa, anche qui ti suggerisco di partire da una checklist, per iniziare il lavoro in autonomia e poi affidarti ad un professionista che possa esserti d’aiuto. Per iniziare ad esaminare bene puoi farlo dal bottone sottostante.

    Sempre con riguardo al sito internet, se sei in fase di progettazione, ti suggerisco di dare una lettura ai temi dell'accessibilità ed usabilità, anche a fronte dell'importante novità che troverà applicazione dal 2025 per tutti i siti internet. Puoi cliccare qui.
    diritto di citazione opera riproduzione parziale libro indicazione fonte

    Citare è lecito? Posso usare frasi di altri? Diritto di citazione

    Esiste il diritto di citazione? Si può copiare un racconto e citare la fonte? Esistono dei limiti sulla lunghezza della riproduzione?

    Oggi parliamo del diritto di citazione. È un’eccezione al diritto d’autore: uno dei casi in cui, in presenza dei diritti patrimoniali dell’autore (diritto di riproduzione, di comunicazione al pubblico, di elaborazione) la legge consente ad un terzo di usare, entro certi limiti, l’opera altrui.

    Il diritto di citazione: in teoria

    Per capire se e cosa si può fare, bisogna fare riferimento a:

    • Art. 70 comma 1, Legge 22 aprile 1941 n. 633: “Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l’utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali“;
    • Art 10, Legge 20 giugno 1978, n. 399 di ratifica della Convenzione di Berna: “1. Sono lecite le citazioni tratte da un’opera già resa lecitamente accessibile al pubblico, nonché le citazioni di articoli di giornali e riviste periodiche nella forma di rassegne di stampe, a condizione che dette citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata dallo scopo. 2. Restano fermi gli effetti della legislazione dei Paesi dell’Unione e degli accordi particolari tra essi stipulati o stipulandi, per quanto concerne la facoltà d’utilizzare lecitamente opere letterarie o artistiche a titolo illustrativo nell’insegnamento, mediante pubblicazioni, emissioni radiodiffuse o registrazioni sonore o visive, purché una tale utilizzazione sia fatta conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata dallo scopo. 3. Le citazioni e utilizzazioni contemplate negli alinea precedenti dovranno menzionare la fonte e, se vi compare, il nome dell’autore“;

    Il diritto di citazione: in pratica

    Quali sono, in pratica quali sono le condizioni generali per l’uso legittimo delle opere:

    • Deve essere: un riassunto, una citazione, una riproduzione di brani o pari di opera.
      Attenzione! La riproduzione integrale dell’opera dell’ingegno costituisce violazione del diritto d’autore; ma anche la riproduzione parziale o di parti della stessa può essere un violazione se si tratta di parti autonome e ben individuate rispetto al tutto e queste siano oggetto di integrale riproduzione; tale principio si applica a maggior ragione nel caso in cui la riproduzione riguardi un numero considerevole di parti dell’opera dell’ingegno
    • Può essere fatto per uso di critica o discussione e non essere in concorrenza con l’uso economico.
      Attenzione! La finalità di critica e discussione rientra nell’ambito del diritto di espressione del pensiero ai sensi dell’art 21 della Costituzione. Diverso è invece il diritto di iniziativa economica contemplato dall’art 41 della Costituzione in cui l’uso dell’opera altrui viene effettuato per finalità di lucro.
    • Può essere fatto a finalità di insegnamento o ricerca scientifica per finalità illustrative e non commerciali;

    Qualche esempio sull’uso del diritto di citazione?

    • La comunicazione al pubblico di un brano musicale mediante il suo inserimento in uno spot pubblicitario non può considerarsi di utilizzazione libera ai sensi dell’art. 70 legge 22 aprile 1941, n. 633, quando tale utilizzo non è giustificato da alcuna finalità di critica o di discussione attinente alla materia trattata nello spot medesimo (Tribunale Cagliari Sent., 15/01/2008).
    • Nessun intento culturale può giustificare la riproduzione integrale della stessa, utilizzazione che non è mai libera, ancorché non sussista concorrenza (Trib. Roma, 23/05/1981).
    • Creare immagini per il proprio feed di instagram integrati con testi non appare costituire un utilizzo lecito ai sensi dell’art 70.

    Come si fa una citazione?

    La citazione (o la riproduzione o il riassunto) devono essere accompagnati dall’indicazione del titolo, dei nomi dell’autore, dell’editore, del traduttore.

    lavorare copywriter freelance scrivere contratto

    Lavorare come copywriter freelance: il contratto

    Per chi lavora come copywriter freelance il contratto ha un’importanza fondamentale per prevenire abusi, ritardi e mancati pagamenti.

    Lavorare come copywriter significa creare contenuti per conto di un Cliente (Azienda o Agenzia) dietro corrispettivo di un compenso. Si tratta quindi di dare esecuzione ad un contratto: ma quali sono le cose importanti da sapere quando si svolge professionalmente l’attività di Copywriter? Oggi ti parlo della teoria e della pratica di come scrivere un contratto: niente tecnicismi però.

    E quindi, carta e penna (o aprite note del vostro Mac) e let’s go!

    Chi è il Copywriter?

    Dopo aver letto, per passione personale, lo splendido libro di Annamaria Testa “La parola immaginata”, che ti consiglio, aver prestato assistenza e consulenza legale a molti copywriter ed essere in costante contatto con chi svolge professionalmente questa attività, posso permettermi di sintetizzare il mestiere dicendo che il Copy è colui che crea contenuti, esprime concetti in modo corretto e sa promuovere un brand o un’azienda attraverso la combinazione degli stili e delle immagini, ma è anche colui che spesso non sa tutelare se stesso. Ti ci ritrovi?

    Cose preventive da sapere sul contratto per copywriter

    Un contratto può assicurare protezione e tutela, conferisce capacità distintiva rispetto ai competitor, permette l’instaurazione di un rapporto continuativo e fiduciario con il Cliente, consente di definire a priori chi-fa-cosa e una serie di altri elementi molto importanti.

    È preferibile optare un testo contrattuale scritto rispetto ad un accordo orale e di questo ne abbiamo già ampiamente parlato: ti rimando all’articolo che puoi leggere qui o ascoltare qui dove trovi tutte le motivazioni di questa mia affermazione.

    Ti sconsiglio di utilizzare modelli preconfezionati presenti sulla rete. Se il tuo lavoro è “unico” rispetto alle altre agenzie o freelance potresti avere la necessità di rendere “unico” anche il contratto, definendo compiutamente le attività che ti impegnerai a svolgere e le modalità con cui verranno eseguite. Evita quindi di vincolarti in obblighi non previsti o assumerti responsabilità che non conosci.

    Veniamo quindi al punto e definiamo gli elementi fondamentali e le cose importanti da ricordare per scrivere un buon accordo.

    Come scrivere un contratto per copywriter?

    CHI-E-COSA. Definire le parti del contratto.

    Un copywriter freelance può avere come Cliente/Committente un’Agenzia (la quale ha esternalizzato una serie di attività, tra cui la creazione di titoli e testi) o direttamente un’Azienda (la quale quindi si affida al copywriter con lo scopo di promuovere il proprio brand o i propri prodotti).
    Le parti del contratto saranno quindi, da una parte il copywriter e dall’altra il Committente ed è bene che siano specificate in maniera univoca.

    CHI-FA-COSA. Definire l’oggetto del contratto.

    Ti consiglio di fissare l’oggetto della prestazione e poi dettagliare in modo specifico le attività che verranno svolte dal copywriter.
    In via esemplificativa, un copywriter può essere incaricato esclusivamente a scrivere testi per il web oppure a redigere titoli anche per la stampa; la prestazione potrebbe essere allargata a combinare immagini e testo, ad interloquire con il direttore creativo, ad interfacciarsi con fotografi e videomarker; può essere incaricato a scrivere per e-commerce o ad occuparsi del micro-copywriting. Ne sai qualcosa, vero? Stabilire i limiti entro i quali il tuo lavoro si compie significa evitare assurde recriminazioni dai committenti.

    COME-FARE-COSA. Definire le modalità di esecuzione della prestazione.

    Dopo aver stabilito cosa il copywriter si impegna a fare, al fine di evitare libere interpretazioni e fraintendimenti nel corso dell’esecuzione dell’accordo, è consigliabile che le parti stabiliscano anche a priori le modalità di esecuzione della prestazione. In alternativa è possibile demandare ad un altro successivo accordo la fissazione delle modalità, eventualmente stabilendo a priori alcune linee guida (utili anche per definire il compenso).
    Le parti potranno quindi specificare gli obiettivi da raggiungere e le modalità per raggiungerli, il target di riferimento, le tempistiche di uscita dei messaggi pubblicitari, il tono da assumere nelle campagne pubblicitarie, i colori da preferire, i canali da utilizzare, i messaggi da veicolare..

    Non si può tuttavia escludere che, perlomeno nelle realtà medio-piccole, colui che è chiamato a redigere i testi per il web, si occupi anche della SEO o sia demandato all’esecuzione di qualche scatto. Per l’effetto, in questi casi, il contratto, redatto ad hoc, dovrà contenere anche i riferimenti alle prestazioni di tali attività che dovranno essere compiutamente definite. A tal proposito ti consiglio di leggere l’articolo sul contratto per SEO Specialist, magari ti può dare qualche spunto interessante.

    diventare seo specialist contratto marketing obblighi cliente

    Come diventare SEO specialist? Parti dal contratto!

    Oggi parliamo delle cose importanti da sapere per scrivere contratto tra SEO Specialist e Cliente. Prendiamo ad esempio un’Azienda Alfa che si rivolge ad un’Agenzia di Comunicazione Beta, per ottenere un buon posizionamento sui motori di ricerca: nel conferire l’incarico per l’esecuzione dell’attività, conclude un contratto. Quali sono gli elementi fondamentali e le cose da importanti da ricordare per redigere un accordo da sottoporre al cliente e per costruire un rapporto fiduciario e continuativo con l’Azienda? Iniziamo con alcune questioni fondamentali.

    Il SEO Specialist è inadempiente se non fa comparire l’azienda al primo posto su Google? L’azienda può non pagare l’agenzia di comunicazione se scivola in seconda pagina?

    Chi è il SEO specialist? Chi è il Digital Strategist?

    Partiamo da un presupposto: sapete scrivere per le persone e per i motori di ricerca, parlate solo per acronimi tra SEO SEM e SERP, seguite svariati corsi o webinair su marketing e digitale (o magari li tenete voi in qualità di docenti), conoscete tutti i trucchetti per come fare una SEO efficace, usate keywords impeccabili, sapete elaborare dei piani editoriali e non scordate nemmeno il visual content marketing. Ora però vi manca una cosa fondamentale: un contratto!

    Perchè serve un contratto?

    La domanda sembra banale, ma le risposte possono essere le più svariate e tutte importanti. Un contratto può assicurare protezione e tutela, conferisce capacità distintiva rispetto ai competitor, permette l’instaurazione di un rapporto continuativo e fiduciario con il vostro Cliente, consente di definire a priori chi-fa-cosa e una serie di altri elementi molto importanti.

    Quale tipo di contratto scegliere?

    Nel momento in cui il vostro Cliente accetta il vostro preventivo o voi confermate l’ordine inoltrato dal Cliente, a prescindere dalla modalità con cui tali attività vengono eseguite (accettazione orale in presenza, per telefono, per e-mail, per fatti concludenti..), un contratto può dirsi esistente e concluso (se vuoi approfondire il tema, ti consiglio di dare lettura a questo post dove ci siamo chiesti se è possibile concludere un contratto per e-mail).

    Tuttavia, potrebbe non essere stato ben definito l’oggetto della prestazione; oppure, le tempistiche o i termini di pagamento. Oppure non sono stati indicati tutti i domini per i quali l’azienda vi chiede assistenza, o voi non siete stati espliciti nel comunicare che comunque l’attività verrà fatta a due mani con un’agenzia di marketing.

    E quindi: meglio un contratto scritto o è preferibile una stretta di mano oppure una comunicazione verbale? E se un contratto è scritto, meglio clausole brevi “per non fare paura al cliente” o un documento contrattuale da 10 pagine “così faccio esattamente quello che è scritto”? Forse è più semplice scaricare un testo da internet rispetto ad andare da un avvocato. E poi, perchè scegliere un documento contrattuale scritto (ne ho parlato su questo post).

    Elementi fondamentali nel contratto tra SEO Specialist e Cliente

    1. Oggetto del contratto. La Search Engine Optimization, ovvero l’attività di ottimizzazione delle pagine che compongono un sito web, con l’obiettivo di ottenere un buon posizionamento nei motori di ricerca e quindi un traffico di utenti maggiore, è il servizio che offre un SEO Specialist ad un’Azienda nel momento in cui quest’ultima si rivolge allo specialista.
      L’art 1325 c.c. definisce gli elementi essenziali che deve avere un contratto, tra cui l’oggetto ovvero l’indicazione delle prestazioni che caratterizzano l’accordo.
    2. Obblighi e attività del SEO Specialist. Potrebbe essere utile fare un’audit, fissare delle call per spiegare bene quali possono essere gli obiettivi concretamente raggiungibili, rendere partecipe il cliente del piano SEO che si intende seguire. E poi anche le attività di monitoring e reporting. Trattasi di indicazioni specifiche che potrebbe essere utile indicare cosi da definire esattamente cosa il SEO Specialist andrà a svolgere e consentire al Cliente di venirne a conoscenza.
    3. Obblighi e attività dell’Azienda. Quali sono le esigenze dell’agenzia, qual è il budget che intende investire, quali sono gli obiettivi che vorrebbe raggiungere? In questo senso si può ragguagliare già l’azienda che se è in 17esima pagina, investendo una miseria non può lamentarsi se dopo un mese non è in prima pagina cercando “pizzeria a Venezia”.

    Cose importanti che un SEO davvero specialist deve annotarsi!

    1. L’obbligazione del SEO Specialist è un’obbligazione di mezzi e non di risultato. Cosa significa? Significa che il consulente si obbliga a svolgere determinate attività volte ad ottenere un buon posizionamento sui motori di ricerca, attività che svolgerà con diligenza, professionalità e correttezza, altrimenti potrà considerarsi inadempiente. Non si pò verosimilmente obbligare a far uscire l’azienda come primo risultato di Google, perchè tale fatto dipende da molti fattori non tutti dipendenti dalla competenza del SEO Specialist: se nel contratto il consulente si impegna invece a raggiungere un determinato risultato specifico, se tale non viene raggiunto, egli sarà considerato inadempiente. Significa che egli non ha eseguito la prestazione oggetto dell’accordo, e quindi non avrà diritto ad ottenere il pagamento del corrispettivo.
    2. Può non essere utile utilizzare modelli preconfezionati (o, se preferite, precotti) presenti sulla rete. Se il vostro lavoro è “unico” rispetto ai vostri competitor, perchè non rendere unico anche il contratto? Sappiamo che il copy-paste non sempre funziona bene. Tra i rischi di utilizzo dei contratti preconfezionati può esservi, ad esempio, l’assunzione di obbligazioni non previste o l’assunzione di responsabilità non concepite dal Seo Specialist.
    3. Scrivi solo le attività che svolgerai effettivamente, altrimenti il Cliente potrebbe addurre il tuo inadempimento (ovvero che non hai eseguito la prestazione). Definire a priori e mettere nero su bianco le attività che il SEO Specialist si obbliga ad eseguire è utile per entrambi i contraenti e anche per eventuali altre parti che dovessero venire coinvolte (ad esempio, fotografi e videomaker che seguono il Cliente nei contenuti visuali, web developer che si occupa di implementare il sito..).

    Come ti dicevo, questi sono solo alcuni degli elementi da considerare e che poi, sulla base della specifica attività che andrai a svolgere. Ti consiglio quindi di annotarti i tuoi obiettivi e di rivolgerti ad un professionista che ti aiuti a redigere il testo contrattuale maggiormente confacente alle tue esigenze.

    Ah, dimenticavo, se lavori in un’Agenzia di comunicazione che svolge anche altre attività come shooting fotografici o video promozionali, ti consiglio di dare lettura anche agli articoli che parlano di queste tematiche, sempre in ambito contrattuale. Puoi utilizzare la lente d’ingrandimento!