Passa al contenuto principale

Autore: Valentina Trevisan

Fondo imprese creative per la tua agenzia

Lo Stato italiano eroga delle agevolazioni a favore delle imprese creative per promuovere lo sviluppo del settore, attraverso degli aiuti utili per l’acquisto di beni e servizi.

La legge 30 dicembre 2020, n. 178

Il Fondo per piccole e medie imprese creative è stato istituito dall’articolo 1, commi 109 e ss., della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”), con una dotazione di 40 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022.

Il decreto interministeriale 19 novembre 2021 fornisce la disciplina attuativa specifica (per quanto qui attiene, il capo II) e rinvia ad uno o più provvedimenti del ministero per la definizione dei termini e delle modalità per la presentazione.

Quali imprese possono richiedere il fondo imprese creative

I requisiti per poter presentare la domanda sono in linea generale i seguenti (in realtà sono molti di più, ma bisogna verificali nel caso concreto):

  1. imprese di micro, piccola e media dimensione;
  2. con sede legale e operativa ubicata su tutto il territorio nazionale;
  3. operanti nel settore creativo;

Definizione di impresa creativa

La normativa stabilisce che per creatività si intende il settore che comprende le attività dirette allo sviluppo, alla creazione, alla produzione, alla diffusione e alla conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative e, in particolare, quelle relative all’architettura, agli archivi, alle biblioteche, ai musei, all’artigianato artistico, all’audiovisivo, compresi il cinema, la televisione e i contenuti multimediali, al software, ai videogiochi, al patrimonio culturale materiale e immateriale, al design, ai festival, alla musica, alla letteratura, alle arti dello spettacolo, all’editoria, alla radio, alle arti visive, alla comunicazione e alla pubblicità

Nello concreto, puoi presentare la domanda, ad esempio, se ti occupi di stampa e rientri tra il 18.1 Stampa e servizi connessi alla stampa ed il 18.13 Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media.

Sei tra le imprese creative se sei un’agenzia di comunicazione e quindi rientri tra il codice 70.21 (Pubbliche relazioni e comunicazione) o il codice 73.11 (Agenzie pubblicitarie). 

Anche se la tua attività creativa rientra nell’ambito fotografico (74.20.1 o 2) o nel design (74.1) sei ammesso a richiedere il fondo.

Se si tratta invece di un’attività artigianale e creativa di altro tipo, sarà necessario verificare dall’elenco in allegato al decreto.

Non hai ancora costituito un’impresa

Puoi partecipare anche se sei una persona fisica e quando richiedi l’agevolazione non sei un’impresa creativa.

In questo caso però, entro sessanta giorni dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni dovrai trasmettere la documentazione necessaria per l’avvenuta costituzione dell’impresa e il possesso dei requisiti richiesti per l’accesso

Quali sono le agevolazioni del fondo imprese creative?

Le agevolazioni assumono la forma del contributo a fondo perduto e del finanziamento agevolato, anche in combinazione tra loro. Le iniziative devono prevedere spese ammissibili non superiori a 500 mila euro, al netto d’IVA, ed essere realizzate entro 24 mesi dalla data di trasmissione del provvedimento di concessione delle agevolazioni controfirmato dall’impresa beneficiaria.

Nello specifico, le agevolazioni sono concesse fino a una percentuale massima di copertura delle spese ammissibili pari all’80%. In questa percentuale una quota massima pari al 40 per cento delle spese ammissibili nella forma del contributo a fondo perduto e una quota massima pari al 40 per cento delle spese ammissibili nella forma del finanziamento agevolato, a un tasso pari a zero e della durata massima di dieci anni. 

Quali sono le spese che accedono al fondo?

Le spese possono riguardare  immobilizzazioni materiali e immateriali, necessarie, coerenti e funzionali all’attività oggetto dell’iniziativa agevolata, opere murarie (nel limite del 10% del programma complessivamente considerato ammissibile), esigenze di capitale circolante (nel limite del 50% delle spese complessivamente ritenute ammissibili).

E quindi ad esempio, per quanto di interesse: 

  • spese per l’acquisto di computer o strumenti di lavoro;
  • spese per le licenze d’uso di software professionali per l’attività;
  • canoni di hosting/housing;

Le domande di agevolazione devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica. A seguito della presentazione verrà compiuta un’istruttoria per la verifica dei requisiti di ammissibilità. 

La definizione dei termini e delle modalità per la presentazione delle domande di agevolazione viene compiuta con provvedimento del ministero. Nel frattempo puoi verificare se disponi dei requisiti e comprendere bene l’iter di presentazione della richiesta.

  Photo by Annie Spratt on Unsplash

Il brief d’agenzia ha valore legale?

Per evitare che un bel progetto si trasformi in un fallimento, parliamo di come impostare, sotto il profilo legale, le fasi esecutive del lavoro di un’agenzia, dopo che questa ha ottenuto l’approvazione del preventivo e la sottoscrizione del contratto dal cliente.

Perché parlare di brief d’agenzia?

Il brief è un documento che viene elaborato dalle agenzie di comunicazione o dai professionisti creativi congiuntamente al cliente, nella prima fase di esecuzione del contratto. Il brief è l’inizio del progetto: contiene le indicazioni di sviluppo della campagna pubblicitaria, costituisce la sintesi delle richieste del cliente e le informazioni per iniziare a lavorare. All’interno del documento viene definito il target di riferimento, il ToV, i canali di comunicazione e la modalità con cui il cliente si presenterà sul mercato.

Il brief quindi è un documento fondamentale (tipicamente in formato pdf) con informazioni precise, istruzioni specifiche, definizione degli obiettivi da raggiungere e delle modalità di sviluppo di un progetto di comunicazione.

Dopo il brief, elaborato dall’agenzia di comunicazione e consegnato al cliente si inizia a lavorare, in linea con quanto concordato con il cliente proprio tramite il documento.

Hai intuito quindi il valore che può avere il brief per un’agenzia di comunicazione? Ecco perché è importante elaborare un documento di questo tipo all’inizio del progetto:

  • Stabilire a priori gli obiettivi che si vogliono raggiungere: in questo modo si lavora nella stessa direzione (agenzia e cliente) e si evita di tralasciare cose di fondamentale importanza per il cliente ma che di fatto per l’agenzia sarebbero state del tutto marginali.
  • Comprendere il tipo di cliente: se intende affidarsi all’agenzia di comunicazione (e quindi tendenzialmente approverà il lavoro) oppure ritiene di fornire delle linee guida specifiche (e quindi eventuali lievi difformità saranno contestate).
  • Definire le fasi del lavoro: l’elaborazione di un brief è il primo step che ci consente di avviare tutte le fasi del lavoro in modo corretto e arrivare al termine del contratto avendo svolto l’attività nel rispetto delle istruzioni iniziali.
come gestire la propria attività di impresa creativa freelance

Problemi frequenti senza brief d’agenzia (e senza contratto)

Non dico che sviluppare un brief consente di lavorare sempre senza alcun tipo di criticità, ma ritengo sia uno strumento importante da sviluppare e condividere con il cliente.

Ecco alcuni dei problemi che si pongono nella pratica:

  • Il cliente non sa di cosa stiamo parlando. Il punto principale iniziale è spiegare al cliente cosa l’agenzia andrà a svolgere e cosa significa quindi rebranding, corporate identity o acquisizione di influencer. A livello legale, tramite un contratto e a livello operativo, tramite un brief, il cliente potrà comprendere (ed apprezzare) maggiormente il lavoro.
  • Il cliente si ritiene non soddisfatto. L’adempimento di un’obbligazione non si basa sul gusto personale. È però fondamentale mettere il cliente nelle condizioni di ricevere una prestazione di suo effettivo interesse.
  • Il cliente dichiara che il lavoro non è come se l’aspettava. Può accadere che il cliente avesse in mente totalmente un altro risultato, in ragione dell’assenza di informazioni iniziali e istruzioni scritte ed approvate.

Di fatto, attraverso un contratto ben strutturato ed un brief impostato correttamente è possibile evitare queste ed altre frequenti problematiche.

La soluzione dei problemi con brief e contratto

Diventa quindi fondamentale stabilire le fasi del lavoro tenendo in considerazione anche i profili legali. E quindi, a seguito della proposta di comunicazione, dovrà seguire un preventivo formale in cui saranno specificatamente indicate tutte le attività. Questo preventivo formale oltre a dover essere ben compreso dal cliente, dovrà essere sottoscritto unitamente ad un contratto. A seguito della sottoscrizione dell’accordo, si inizierà il lavoro mediante l’elaborazione congiunta di un brief.

Il contratto è lo strumento fondamentale che consente all’agenzia di comunicazione di definire specificatamente le attività che si impegna a svolgere, il valore delle singole fasi del lavoro, le tempistiche proprie e del cliente.

Una delle principali attività di consulenza legale che svolgo a favore delle agenzie di comunicazione è quella di rendere assistenza nella redazione della contrattualistica d'agenzia e nell'impostazione del lavoro sotto i profili legali. Se vuoi approfondire puoi navigare tra i servizi per le agenzie.

Il valore legale di un brief d’agenzia

All’interno del contratto verrà quindi riportato il concetto di brief d’agenzia, ne verrà specificato il contenuto, individuando tempistiche di elaborazione e consegna. Se l’iter è quello descritto nel contratto e nel brief ed il lavoro svolto dall’agenzia sarà conforme al brief iniziale allora il cliente non potrà sollevare le problematiche.

Il brief diventa quindi un documento che ha valore legale.

I miei suggerimenti per l’agenzia di comunicazione

Mi ritrovo molto spesso ad aiutare il cliente nella corretta identificazione e scansione delle fasi del lavoro per poi arrivare alla successiva elaborazione della documentazione contrattuale. Ritengo infatti fondamentale, e lo ripeto spesso, il fatto di comprendere bene (ed eventualmente correggere) le modalità organizzative così da evitare problematiche o situazioni poi difficili da gestire.

I miei suggerimenti sul punto, di norma si traducono in:

  • Dare un nome alle cose. Il contratto dovrà contenere la descrizione delle attività ma anche la specificazione del significato delle stesse.
    Ad esempio, elaborare un brief cosa significa? Si traduce nella redazione di un documento denominato “brief” che verrà consegnato tramite e-mail al referente in formato .pdf e che conterrà le informazioni per lo svolgimento del servizio e le istruzioni del cliente.
Ad esempio, ho parlato di marketing automation e di funnel in questo articolo dedicato ai profili relativi al trattamento dei dati personali (concetti di notevole importanza per un'agenzia di comunicazione). Ecco, se il cliente non ha particolare dimestichezza è bene informarlo bene delle attività che l'agenzia andrà a svolgere. 
  • Definire bene gli obblighi del cliente con riguardo all’approvazione o alla richiesta di modifiche. Il contratto dovrà specificare quelli che sono gli impegni del cliente, anche con riguardo alla possibilità di contestare.
    Ad esempio, è possibile prevedere che la mancata approvazione entro un certo termine costituisce automatica approvazione del lavoro.
  • Stabilire le fasi del lavoro e i termini. Se i termini che l’agenzia stabilisce all’interno del contratto dipendono, perlomeno in parte, dalla consegna del materiale da parte del cliente, è bene formalizzarlo.
    Ad esempio, diventa importante definire il concetto di termine essenziale, perentorio ed ordinatorio, così poi da valutare il ritardo nell’adempimento.

E tu, utilizzi il brief e ne descrivi bene il valore all’interno del contratto? Se hai dubbi in merito puoi contattarmi.

Photo by Tim Gouw on Unsplash

È obbligatorio avere un sito internet?

Quali società sono obbligate ad avere un sito internet? Quali sono i dati che devono essere obbligatoriamente presenti nel sito?

Dipende dal tipo di società: per alcune società è obbligatorio. Per altre società invece è facoltativo, ma nel momento in cui queste società decidono di creare un sito internet, allora lo stesso deve presentare una serie di caratteristiche ed indicazioni, alcune delle quali sono obbligatorie, altre invece facoltative ma consigliate.

Quali società hanno l’obbligo di avere un sito internet?

Le società che hanno l’obbligo di dotarsi di un sito internet, sono principalmente:

  1. Le società quotate
  2. Le start-up

Con riguardo alle società quotate, la normativa (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), prevede, ad esempio, l’obbligo di pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea e della relazione dell’ordine del giorno che verrà discusso in assemblea e quindi l’obbligo di dotarsi di un sito internet.

In questo approfondimento non mi addentrerò su quali siano i documenti che debbono necessariamente essere pubblicati sul sito internet e quali invece esclusi. Tieni comunque in considerazione che esistono il diritto alla riservatezza di coloro che potrebbero essere implicati in tale documentazione e il diritto di trasparenza e pubblicità a favore degli investitori.

È infatti necessario eseguire un bilanciamento degli interessi: l’interesse del singolo alla protezione della propria privacy e l’interesse di natura pubblicistica alla trasparenza della documentazione sociale. Il bilanciamento deve essere eseguito caso per caso a seguito di una specifica analisi della situazione concreta.

Per le start-up innovative, la normativa di riferimento (art 25 D.L. 18/10/2012, n. 179), prevede che alcune informazioni debbano essere accessibili dalla home page del sito internet quali: data e luogo di costituzione, sede principale, oggetto sociale, descrizione dell’attività, soci, ultimo bilancio depositato.

Ci sono dei dati obbligatori da inserire sul sito?

Esistono però degli obblighi che ciascuna società deve osservare se ha un sito internet. A prescindere quindi si tratti di società quotata, start-up oppure società di persone, impresa individuale o PMI, quando una società decide di creare un sito internet deve inserire obbligatoriamente alcune informazioni.

Quali sono le informazioni obbligatorie da inserire in un sito internet?

La normativa (codice civile) impone alle società che sono dotate di un sito internet di indicare:

  1. La sede della società;
  2. L’ufficio del registro delle imprese presso cui è iscritta e il numero di iscrizione;
  3. Il capitale sociale, per le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata (la somma effettivamente versata che risulta dall’ultimo bilancio);
  4. Se è in liquidazione, è necessario specificare la dicitura;
  5. Se si tratta di società a responsabilità limitata a socio unico, è necessario indicarlo;
  6. Il numero di partita iva.

Le caratteristiche di un sito internet aziendale

In generale, il sito internet aziendale, dovrebbe presentare anche altre caratteristiche per essere compliant sotto altri punti di vista, in ragione alle funzioni e finalità.

Ti rinvio all'articolo dedicato a cosa deve avere un sito internet per gli approfondimenti sul tema: Sito internet, cosa deve avere? 

Inoltre, dopo che l’azienda ha ordinato la realizzazione di un sito internet la spesa dovrà essere registrata in contabilità ed inserita in bilancio. Le modalità di indicazione del costo possono essere diverse e devono essere oggetto di valutazione caso per caso.

Ti invito a leggere l'articolo dedicato alle modalità di indicazione della spesa per la realizzazione di un sito internet: Sito internet, quanto costa in bilancio?

Photo by Dane Deaner on Unsplash

Come inserire i costi di un sito internet in bilancio?

I costi di un sito internet come vengono iscritti in bilancio? Esistono dei principi contabili che riguardano il web? Il sito web è un’immobilizzazione immateriale oppure è un servizio pubblicitario?

Per l’agenzia di comunicazione, la creazione (ideazione, progettazione, sviluppo, fornitura, manutenzione) di un sito web può costituire uno dei servizi principali o delle attività caratteristiche della società: il “prezzo di vendita” del sito, costituirà quindi un ricavo per l’agenzia e sarà destinato a confluire all’interno del conto economico.

Il cliente che acquista il sito web, invece, ha un core business diverso. Vediamo quindi cos’è giuridicamente un sito internet e come indicare a bilancio i costi sostenuti per un portale vetrina o un e-commerce.

Cos’è giuridicamente un sito internet?

Il sito internet è un prodotto. Può essere considerato un’opera dell’ingegno, ai sensi dell’articolo 2575 c.c. e dell’articolo 1 della legge a protezione del diritto d’autore. Infatti, può essere un’opera creativa protetta da copyright, sia con riguardo al contenuto sia con riguardo al contenitore.

Ho parlato in modo approfondito di quali possono essere gli elementi di un sito web che possono essere coperti da copyright all'interno di un articolo a cui ti rimando "La protezione del layout di un sito web"

Il sito internet è anche uno strumento di comunicazione da parte dell’azienda e come tale deve essere correlato delle indicazioni imposte dall’art 2250 c.c..

Per sapere cosa “deve avere” un sito internet ti rinvio all’articolo dedicato al tema: "Sito web cosa deve avere".

Come indicare in bilancio i costi sostenuti per un sito internet?

Il costo di un sito internet (ossia, di fatto, il prezzo che viene indicato in fattura per l’ideazione, lo sviluppo, la progettazione della grafica e quanto altro descritto) non può essere automaticamente inserito tra i costi in conto economico.

Esistono infatti diversi tipi di siti internet, in ragione alle funzioni e alle finalità:

  • Sito web “vetrina”. È destinato a comunicare all’esterno l’attività aziendale, con l’indicazione dei contatti, le pagine del “chi siamo” e la descrizione del core business;
  • Sito web con canale e-commerce. È uno strumento con cui l’azienda fornisce servizi o vende beni (anche digitali) ad altre aziende (B2B) o ai consumatori (B2C). Costituisce quindi un canale distributivo aggiuntivo o alternativo rispetto alla vendita offline, sia essa al dettaglio, all’ingrosso o mediante distributori e agenti.
  • Sito web ad uso interno. È uno strumento utilizzato dai dipendenti o da coloro che hanno accesso e costituisce di fatto un gestionale per lo scambio di informazioni, dati e contenuti.

Il sito internet è un’immobilizzazione immateriale?

Il costo sostenuto per l’acquisto di un sito internet è destinato ad essere inserito tra le attività dello stato patrimoniale e precisamente tra le immobilizzazioni immateriali quando è uno strumento con cui la società svolge l’attività aziendale (realizza transazioni, fornisce beni digitali, spedisce prodotti fisici, rende scaricabili software..).

In questi casi, le spese per la realizzazione (sviluppo, progettazione, ideazione) del sito internet andranno inserite nella voce B.I.1 tra i “Costi di impianto e di ampliamento” oppure alla voce B.I.3 “Diritti di brevetto industriale e utilizzazione delle opere dell’ingegno”.

Si tratta di costi di ampliamento proprio perché attraverso questo strumento l’azienda decide di sviluppare la propria rete di vendita, non più solo offline, ma anche online, oppure, non più con un canale e-commerce limitato all’Italia ma anche con spedizioni all’estero.

Resta inteso che è necessario poter dimostrare l’utilità futura del costo sostenuto (ampliamento della rete vendita ad esempio) e l’esistenza quindi di una correlazione oggettiva tra con i benefici futuri di cui godrà la società (possibilità di vendita in tutta la penisola o anche all’estero senza necessità di costruire una rete di strutture fisiche). Deve inoltre essere stimabile con ragionevole certezza la recuperabilità di tali costi, dando prevalenza al principio di prudenza.

I requisiti richiamati sono imposti dall’OIC 24, ossia dal Principio contabile di riferimento, relativo alle immobilizzazioni immateriali.

L’inserimento tra le immobilizzazioni prevede che l’azienda provveda a fissarne il criterio di ammortamento, sulla base del principio contabile di riferimento. Se l’azienda, sulla base delle valutazioni eseguite, ritiene di far confluire il costo sostenuto nell’ambito degli oneri pluriennali e specificatamente fra i costi di impianto e di ampliamento, allora lo stesso non potrà essere superiore a cinque anni. L’ammortamento decorre dal momento in cui l’immobilizzazione è disponibile e pronta per l’uso.

Il sito internet è un servizio pubblicitario?

Il costo sostenuto per l’acquisto di un sito internet è destinato ad essere inserito tra i costi dell’esercizio all’interno del conto economico quando si tratta di uno strumento con cui la società non esegue transazioni (e non presenza dunque i requisiti di cui sopra). Questo avviene quando la società utilizza il sito per la propria attività pubblicitaria. Potrebbe trattarsi ad esempio di una landing page attraverso la quale invita gli utenti all’iscrizione alla newsletter o ad eventi formativi.

In tali casi, il costo sostenuto per l’acquisto di un sito internet è destinato a confluire in conto economico e precisamente alla voce “Costi per Servizi”, B7 ove sono destinati a confluire tutti i costi, certi o stimati, derivanti dall’acquisizione di servizi nell’esercizio dell’attività dell’impresa, tra cui, i costi per pubblicità e promozione.

Potrebbe essere che il sito web costituisca unicamente il tradizionale biglietto da visita, in formato elettronico. In questo caso, risulterà più utile inserirlo tra i costi per rappresentanza. Il Principio Contabile di riferimento è il numero OIC 12.

Dubbi ed eccezioni per l’inserimento dei costi di un sito internet in bilancio

Tutto questo appare molto lineare, ma di fatto ci sono essere vari altri elementi da considerare e che impongono una valutazione caso per caso. Ad esempio:

  • innanzitutto, com’è ovvio, esistono delle eccezioni: se il cliente che ordina il sito è un’altra agenzia di comunucazione che ha esternalizzato in tutto o in parte l’attività, il costo del prodotto non andrà a confluire né nelle immobilizzazioni immateriali né nei costi per pubblicità;
  • non è sempre agevole distinguere il costo sostenuto per il canale e-commerce (destinato a costituire un’immobilizzazione), dal sito web vetrina: può accadere infatti che l’azienda ordini la realizzazione di un sito web che abbia una parte di e-commerce e la richiesta può essere eseguita nello stesso momento o in mo momenti successivi;
  • il sito web potrebbe essere condiviso tra più realtà aziendali, eventualmente nell’ambito di un progetto oppure da una capogruppo a favore delle altre società;
  • altri casi rigurdano la licenza d’uso di un sito web: può accadere infatti che l’azienda intenda gestire la vendita dei prodotti avvalendosi di distributori che si occuperanno delle attività gestionali e a cui sarà consegnato in licenza d’uso il portale. In tali casi la finalità di ampliamento dell’attività aziendale non è diretta;
  • oltre al sito internet, c’è anche il nome a dominio che dovrebbe poter essere valorizzato in all’interno di un bilancio d’esercizio.

Inoltre, per le società quotate vi è anche il riferimento ai principi contabili internazionali recepiti dall’Unione Europea. Tale tema sarà destinato ad un approfondimento a parte dacchè tali regole stabiliscono in modo più specifico le modalità di valorizzazione dei costi.

Photo by Kelly Sikkema on Unsplash

Contratto di post produzione foto o video

La post produzione è una fase importante in uno shooting fotografico. Per regolare i rapporti tra fotografo e post produttore e i delicati profili legali serve un contratto di post produzione.

Il contratto di post-produzione è un accordo con cui un post produttore (o un’agenzia di post produzione fotografica) si obbliga ad eseguire servizi di fotoritocco su fotografie scattate da un fotografo per conto di un cliente aventi come soggetto persone e/o oggetti.

I soggetti che intervengono nello shooting possono essere quindi diversi:

  • il fotografo che esegue lo scatto (che può essere anche un team, oppure può essere una figura più operativa che esegue il click affiancata da una figura che si occupa dell’ideazione della scena fotografica),
  • il soggetto (o l’oggetto) della fotografia,
  • il committente che incarica lo shooting,
  • il post produttore fotografico,
  • il digital tech.

La post produzione fotografica e video

Il post produttore o fotoritoccatore è colui che interviene nella fase successiva allo scatto, compiendo una o più attività, modifiche o trasformazioni ma anche adattamenti e variazioni apportando delle migliorie all’immagine eseguita dal fotografo.

Post produttore sì o no?

Accade che il fotografo voglia mantenere celata la presenza ed il ruolo del post produttore omettendo di comunicarne al proprio cliente l’esistenza. Tuttavia, l’attività del post produttore, rispetto al committente che ha richiesto al fotografo di eseguire gli scatti, costituisce un’esternalizzazione di una parte dell’attività ed è giuridicamente qualificabile come un sub-appalto.

Questo significa che il contratto a monte, tra committente e fotografo, deve prevedere la possibilità da parte di quest’ultimo di subappaltare a terzi una parte dell’attività o che perlomeno non vieti la possibilità di fruire di servizi terzi con riguardo agli scatti (che ad esempio devono rimanere strettamente riservati).

Questioni legali importanti del lavoro dei fotoritoccatori

I diritti di rielaborazione dello scatto

Il fotografo che consegna gli scatti fotografici affinché vengano svolte attività più o meno “pesanti” sugli stessi, deve avere titolo per svolgere tali attività. Egli deve quindi avere il diritto di modificare, trasformare, elaborare, manipolare, adattare gli scatti fotografici, sia perchè è lui ad averli realizzati (diritto morale d’autore), sia perchè ha mantenuto tali diritti (diritto di rielaborazione dell’opera, quale diritto di natura patrimoniale).

Se ti interessa l'argomento, puoi approfondirlo in un altro articolo che ho dedicato ai requisiti e limiti del diritto di rielaborazione e modifica degli scatti. 

L’uso dello scatto per il portfolio del post produttore

Il post produttore non può automaticamente e sempre mostrare le proprie attività di post produzione fotografica realizzate per conto del proprio cliente, attraverso, ad esempio, un proprio portfolio web.

Il fotografo potrebbe infatti avere siglato con il committente un accordo di non divulgazione degli scatti fotografici (sui social network) in quanto si tratta di un prodotto in uscita o di una campagna promozionale che si vuol tutelare. Oppure, il fotografo può aver siglato un accordo con cui si è impegnato a non cedere ad altri nemmeno in parte lo svolgimento dell’attività: diffondere gli scatti postprodotti potrebbe porre il fotografo in una posizione difficile.

L’opera post prodotta è protetta da copyright?

Un’opera può essere protetta dal diritto d’autore quando è qualificabile come creativa e discende dall’ingegno umano. In via generale è necessario un apporto dell’autore, un elemento di novità, un qualcosa che consenta di configurare l’opera come originale, sebbene non sia necessaria una novità assoluta. È sufficiente un gradiente minimo di creatività.

Un’opera post prodotta può sicuramente essere protetta da copyright come opera derivata (rispetto alla fotografia originaria) se le modifiche e le trasformazioni apportate dal post produttore presentano carattere creativo. In questi casi sull’opera post prodotta convivono i diritti dell’autore fotografo con i diritti dell’autore post-produttore.

Se però l’opera post-prodotta non presenta tali caratteri, allora l’apporto del post-produttore rimane regolamentato unicamente a livello contrattuale.

  • La fotografia post prodotta è un’opera creativa derivata quando: il post produttore “illumina” la stanza ricreando punti d’ombra differenti rispetto all’opera originaria o facendo sorgere una diversa illuminazione dei luoghi oggetto degli scatti; il post produttore esegue un’attività di manipolazione pesante andando a riposizionare oggetti non inclusi nell’immagine originaria ricreando l’armonia dei piani ed integrando perfettamente lo stile fotografico e comunicativo.
  • La fotografia post prodotta non è un’opera creativa derivata quando: il post produttore elimina il rumore dell’immagine, allinea gli elementi dello scatto, ravviva i colori, riadatta le immagini.

Attenzione: il fatto che l’opera post prodotta sia o meno creativa, non ha alcuna attinenza rispetto alla necessità di dotarsi di un contratto scritto di post produzione fotografica. Siamo su due piani diversi.

Cosa inserire nel contratto di post produzione

  1. Dichiarazione del diritto di rielaborazione.
    È bene che il fotografo, a monte, dichiari di aver eseguito gli scatti fotografici, di essere titolare del diritto d’autore e dei diritti di utilizzazione economica degli scatti, tra cui del diritto di rielaborazione degli scatti stessi.
  2. Facoltà di usare lo scatto nel portfolio web del post-produttore
    Affinchè il post produttore elabori il proprio catalogo dei lavori da mostrare ad eventuali altri soggetti interessati, è bene indicare nel contratto che il fotografo conferisce espressamente la facoltà di diffondere gli scatti postprodotti come forma di pubblicità ed esonera il post produttore da qualsiasi responsabilità (ad esempio il fatto che il committente non avesse acconsentito a tale forma di pubblicità). Da stabilire se la facoltà è estesa ad un confronto “prima-dopo”.
  3. Identificazione (se lo è) che si tratta di un’attività creativa
    In qualsiasi contratto è importante definire bene l’oggetto e quindi la specifica attività o servizio che si impegna a svolgere il fornitore. Attraverso l’identificazione dell’attività si potrebbe pervenire ad individuare se l’attività del postproduttore può considerarsi un’opera creativa o meno. In ogni caso è un servizio che sarà regolamentato dal punto di vista contrattuale ai termini e condizioni concordate tra le parti.

Perchè dotarsi di un contratto di post produzione?

  1. Acquisire maggiore professionalità. Un documento contrattuale scritto e sottoscritto tra le parti consente al fotografo di inquadrare subito il proprio interlocutore potendosi fidare degli impegni assunti.
  2. Responsabilizzare il fotografo. Il fotografo dovrà dichiarare di essere titolare dei diritti sugli scatti e consentire al fotoritocattore di utilizzare le immagini per un proprio portfolio. Questo pone il fotografo in una posizione di maggiore serietà anche con riguardo al proprio committente (non può fingere che la figura dietro le quinte non esista).
  3. Definire bene le proprie facoltà, i propri diritti ed obblighi. È importante per il post produttore sapere quali sono i termini e le modalità di utilizzo degli scatti fotografici post prodotti, qual è il grado di sicurezza e protezione da garantire fino alla consegna degli stessi, come può utilizzare le modifiche senza denigrare l’attività del fotografo (una pesante post produzione potrebbe lasciar trapelare una scarsa capacità di gestione degli aspetti tecnici quali l’esposizione, la nitidezza, la profondità, le inquadrature..).

Photo by Glenn Carstens-Peters on Unsplash

contratto-fotografo-matrimoni-servizio-wedding-testimoni

Contratto per fotografo di matrimonio

Se sei un fotografo di matrimoni di imprevisti e situazioni difficili ne avrai vissute tante. Come puoi tutelare il tuo lavoro e la tua professionalità? Firmando un contratto per il servizio fotografico del matrimonio.

Il contratto per fotografo di matrimoni è un accordo che ha ad oggetto la realizzazione di scatti fotografici da parte di un professionista nell’ambito dell’evento nuziale.

Si tratta di un contratto a prestazioni corrispettive: a fronte del pagamento del servizio fotografico, il fotografo si impegna a fare… cosa?

Ecco che è bene che tu abbia un documento scritto sul quale indicare in modo specifico, corretto e trasparente le attività che ti impegni a svolgere con le limitazioni di responsabilità e con la previsione di clausole a tutela preventiva di alcuni imprevisti.

Cos’è il contratto per il fotografo del matrimonio?

Il contratto è sostanzialmente un accordo qualificabile come un contratto d’opera perché il fotografo si impegna a realizzare un’attività nell’interesse dei committenti (gli sposi) con lavoro prevalentemente proprio (potrebbe farsi assistere da un secondo fotografo o da un videomaker) e senza vincolo di subordinazione (realizza gli scatti sulla base delle proprie inclinazioni professionali e come lavoratore autonomo).

In cambio del lavoro del lavoro entra in gioco il corrispettivo del pagamento da parte degli sposi. Motivo per il quale un contratto per le foto del matrimonio tutela sia il fotografo che i novelli coniugi.

Cosa inserire nel contratto di foto per matrimoni? (con esempi)

  1. Le parti da indicare nel contratto sono le persone che firmano il documento.
    Ovvio dirai: il fotografo da una parte e gli sposi dall’altra. Si, certo, ma se il servizio fotografico viene acquistato dai genitori? Si tratta semplicemente di un regalo o il fotografo vuole vincolare anche la coppia di genitori al contratto per servizio fotografico del matrimonio per avere maggiore tutela in caso di mancato pagamento?
  2. L’oggetto del contratto ossia la specifica indicazione di cosa intendi per servizio fotografico.
    È bene specificare in modo chiaro quali sono le attività che ti impegni a svolgere.
    Ad esempio servizio prematrimoniale, numero X di prove, tempistiche di arrivo e partenza, fasce orarie di disponibilità (e riposo), fissazione preventiva delle location e così via.
  3. Il prodotto ossia l’indicazione di quali, quante, in quale formato saranno le fotografie che consegni.
    Prevedi di voler indicare un numero X di fotografie? Le fotografie verranno scelte da te o dagli sposi? Verrà consegnato anche un album cartaceo o aperta una galleria online? Vuoi imporre limitazioni nell’uso degli scatti (si social ma con attribuzione)?
  4. La forma del contratto ossia come deve essere fatto il documento.
    Non è essenziale sia un documento scritto, può essere anche orale o un preventivo firmato. Questi ultimi però, non possono in alcun modo assicurarti la stessa tutela di un documento scritto, ragionato, valutato e sottoscritto di pugno dalle parti che dichiarano di averlo letto e compreso.
  5. La scelta di una galleria fotografica online in cui mettere a disposizione gli scatti deve essere ponderata sulla base di una serie di elementi a tutela delle tue opere, degli sposi, degli scatti ritraenti minori e persone invitate.
    Su questo tema bisogna approfondire i termini d’uso della galleria, la riservatezza dei dati personali, le modalità di accesso.
  6. Il contratto potrà avere un allegato che contiene le informazioni relative al trattamento dei dati personali degli sposi (nome, cognome, codice fiscale, immagine).
  7. È bene specificare l’onere degli sposi di acquisire le autorizzazioni di ville ed edifici storici, anche appartenenti al patrimonio culturale, dove saranno eseguiti gli scatti fotografici o alcune porzioni di wedding shooting.
  8. Cessione e subappalto. Il contrato potrà indicare la facoltà di avvalerti di un secondo fotografo, di esternalizzare il servizio di post-produzione delle fotografie per il matrimonio oppure di cedere l’intero contratto ad un collega che ha il tuo stesso stile fotografico.
    Anche queste sono clausole fondamentali per evitare di trovarti in situazioni sgradevoli o, ancor peggio, ad essere citato in causa per inadempienza.
  9. Le fotografie sono opere creative e come tali devono essere rispettati lo stile e l’originalità del fotografo.
    Questo significa che gli sposi dopo aver ricevuto il servizio fotografico non possono dire che non hai realizzato bene il tuo lavoro solo perché le fotografie non rispondono ad un gusto personale. Questo non può qualificarsi come inadempimento contrattuale e gli sposi non possono legittimamente sottrarsi al pagamento del prezzo.
  10. Le fotografie di matrimonio possono includere foto di figli, di minori, di testimoni, di parenti. Tutte queste fotografie sono ritratti e nel nostro ordinamento, il ritratto è tutelato ai sensi della legge sul diritto d’autore e come dato personale. È fondamentale dedicare una parte del contratto alla regolamentazione di liberatorie, licenze d’uso di immagini, utilizzabilità dei ritratti come portfolio.
Il tema della privacy per i fotografi e delle liberatorie non è assolutamente secondario. L'ho approfondito sia da un profilo teorico che da un punto di vista più pratico. A mio avviso potrebbero esserti utili entrambi gli articoli dedicati: 
1) Privacy per fotografi: cose da ricordare a livello teorico 
2) Come costruire, in pratica, liberatorie fotografiche

Imprevisti da gestire: il contratto è il tuo più grande alleato!

Il contratto per fotografo di matrimoni è uno strumento importante per l’inserimento di alcune clausole che consentono al fotografo di prevenire situazioni spiacevoli andando a regolamentare a priori (e con l’accodo dei committenti) tali eventi. Alcune questioni pratiche potrebbero essere:

  • Covid 19, disdetta, recesso e impossibilità sopravvenuta
    La pandemia mondiale ha bloccato in modo pesante anche questo settore imponendo il rinvio della celebrazione delle nozze ad una data inizialmente “da destinarsi”; successivamente, la data è stata differita subordinandola alla disponibilità di sposi, fotografo, location, invitati. Molti fotografi si sono ritrovati a dover arrivare a patti con gli sposi dopo aver subito la contrazione dei guadagni nel corso della stagione dei matrimoni 2020.
    Tale situazione (ma anche altre giuridicamente analoghe) può essere regolata all’interno del contratto. Ad esempio, alcuni dubbi da risolvere con una regolamentazione ad hoc potrebbero essere: si può prevedere la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta se alla nuova data il fotografo non è più disponibile? Se i nubendi per qualsiasi ragione, legata anche ai timori della pandemia, volessero mantenere in sospeso il matrimonio, il fotografo ha la facoltà di recedere? Trascorso un certo termine di incertezza dovuta a lockdown, riaperture e chiusure, le parti possono avere la facoltà, liberamente, di sciogliersi dall’accordo con restituzione di quanto già pagato? Se nel frattempo gli sposi hanno cambiato idea il fotografo è legittimato solo a trattenere la caparra o a richiedere l’intero?
  • Fattore “Non ci sposiamo più”
    La decisione di annullare le nozze non può essere una ragione che consente ai nubendi di recedere dal contratto senza spese e con restituzione degli eventuali acconti versati, salvo tale diritto non sia espressamente previsto nel contratto.
    Tale fatto non è un evento di forza maggiore o un caso fortuito, ma discende comunque dalla “volontà” degli sposi. Per prevenire questa o altre situazioni che possono essere trattate in modo analogo, è bene prevedere una clausola che regolamenti termini, modalità e limiti relativi all’esercizio del diritto di recesso da parte del fotografo e degli sposi. Se gli innamorati decidono di non sposarsi più chi deve pagare il matrimonio?
  • Partecipazione e comportamento degli invitati
    Gli invitati possono essere felici di prendere parte al matrimonio ma potrebbero non voler essere protagonisti di scatti fotografici; oppure non voler vedere diffuse le fotografie che li ritraggono in social network o essere inclusi in gallerie online. Come fare quindi? È importante regolamentare a livello contrattuale ed organizzare la gestione anche a livello pratico nel corso delle nozze.
    Il comportamento degli invitati poi, potrebbe essere un fattore di disturbo nell’esecuzione a regola d’arte del servizio fotografico per matrimonio: si può valutare di inserire una clausola di esonero dalla responsabilità.

Perché se sei un fotografo di matrimoni ti serve un contratto?

  • Prevenzione degli imprevisti e tutela in caso di situazioni spiacevoli. Nel corso della tua attività potresti aver schivato cose difficili da gestire, ma sai anche quanto possano essere frequenti. Avere un documento contrattuale ti consente di operare con maggiore certezza al verificarsi di un evento spiacevole e di gestire con semplicità un fatto imprevisto.
  • Avere un documento contrattuale scritto ti conferisce maggiore professionalità e contribuisce a donare maggiore pregio al lavoro che svolgi. Se a livello operativo sei bravissimo ma poi non hai stabilito un limite temporale per recedere dal contratto, rischi di perdere il matrimonio su cui avevi investito tempo, fatiche e costi di acquisto di nuove attrezzature.
  • Un contratto ti consente di stabilire esattamente le attività che ti impegni a svolgere ed evitare richieste ulteriori: se ti sei impegnato a consegnare un numero X di fotografie in formato digitale con estensione Y significa che quelle saranno le fotografie che consegnerai e non altre.
    Ti aiuta anche ad evitare fraintendimenti: puoi dire sin da subito che l’accesso alla galleria online sarà sospeso in caso di mancato pagamento del saldo.

Altri suggerimenti per un wedding photographer professionista, alias il temibile esempio del contratto per il fotografo del matrimonio

Quanto è unica la tua arte e il tuo modo di esprimerti attraverso la macchina fotografica? Perché mai allora dovresti affidare la tuta tutela ad un documento ragionato (o a volte sragionato) per altri?
Assolutamente banditi i fac simile di contratto per fotografo di matrimoni reperiti online ma altrettanto vietati sono i contratti costruiti per un collega cercando di adattarlo cambiando i nomi. Il tuo stile fotografico, il tuo modo di lavorare, l’apporto creativo che metti negli shooting sono tuoi ed è questa la base per costruire un contratto che possa tutelare la tua attività e la tua persona.

Ti suggerisco anche di non improvvisarti consulente legale creando tu stesso un format. I termini giuridici hanno un significato molto specifico: disdetta è diverso da recesso ma anche da risoluzione e lo scioglimento del contratto è una fattispecie differente.
Io, ad esempio, nel tempo libero amo fotografare, ma non mi proporrei mai per eseguire shooting vantando conoscenze professionali di wedding photography!

Photo by Sandy Millar on Unsplash

Agenzia di comunicazione e dipendenti in smart working: il contratto

Le linee guida per lavorare da remoto

Con il Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile nel settore privato (7 dicembre 2021), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fissato le linee guida per lo svolgimento del lavoro in modalità agile. Tale quadro costituisce un riferimento per la contrattazione collettiva nazionale, aziendale e/o territoriale nel rispetto della disciplina legale di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81 e degli accordi collettivi in essere.

Le agenzie di comunicazione sono quindi destinatarie del Protocollo in tutti i casi in cui intendano accordare ai propri di dipendenti lo svolgimento del lavoro in modalità agile.

Le indagini hanno infatti rilevato che il lavoro agile può favorire il bilanciamento tra sfera personale e lavorativa, l’autonomia e la responsabilità individuale verso il raggiungimento degli obiettivi, un risparmio in termini di costi ed un positivo riflesso sulla produttività.

Lo smart working nelle agenzie di comunicazione

L’agenzia di comunicazione e il lavoratore dipendente, nel rispetto della contrattazione di riferimento, delle linee guida previste dal protocollo e delle altre pertinenti normative, possono concludere un accordo che consenta al lavoratore di prestare la propria attività creativa da remoto.

L’opzione per il lavoro agile richiede quindi la sottoscrizione di un accordo tra agenzia di comunicazione e lavoratore.

L’accodo è volontario, non obbligatorio e quindi non può essere imposto.

Inoltre, l’accordo viene siglato autonomamente tra agenzia di comunicazione e lavoratore e non richiede la partecipazione delle parti sociali.

Aspetti importanti dello smart working nelle agenzie di comunicazione

Ci sono alcuni fattori che rivestono particolare rilevanza con riguardo alle specifiche attività svolte dai dipendenti delle agenzie di comunicazione e softwarehouse per i quali si stabilisce il lavoro da remoto. Ad esempio:

  • Sicurezza dei dati personali e aziendali. Il lavoratore da remoto non presta l’attività presso i locali aziendali, collegandosi al server attraverso la rete wifi aziendale. È quindi importante porre attenzione alle modalità di trattamento e protezione dei dati personali e dei dati aziendali per evitare intrusioni non autorizzate o perdite non volontarie di dati ed informazioni.
  • Proprietà del device e dei software. Il lavoratore da remoto di norma utilizzerà gli strumenti dati in dotazione da parte del datore di lavoro (computer portatile, tavoletta grafica, altro). Questo però non è un obbligo e può accadere che le parti concordino affinché il lavoratore utilizzi i propri device: si dovrà tenere conto dell’obsolescenza, della promiscuità dell’uso e della sicurezza per le informazioni aziendali trattate.

Come costruire un accordo per lo smart working tra agenzia di comunicazione e lavoratore dipendente?

L’accordo tra agenzia di comunicazione e lavoratore da remoto dovrà contenere alcune clausole.

  1. la durata dell’accordo. Le parti possono prevedere una durata a tempo indeterminato (magari al pari del contratto di lavoro) oppure con un termine stabilito a priori (con eventuale possibilità di proroga);
  2. l’alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali dell’agenzia.
  3. i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa esterna ai locali aziendali. Per la prevenzione dei rischi (non necessariamente solo informatici) le parti possono prevedere l’esclusione dalla prestazione dell’attività in determinati luoghi.
  4. le modalità di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e le condotte che possono determinare sanzioni disciplinari. Il lavoratore è all’esterno della struttura aziendale e quindi alcuni aspetti potrebbero necessariamente mutare.
  5. gli strumenti di lavoro. Come anticipato, di norma sono forniti da datore di lavoro ma nulla esclude che le parti pattuiscano che in tutto in parte vengano messi a disposizione dal lavoratore stesso.
  6. i tempi di riposo del lavoratore. È di fondamentale importanza prevedere delle misure volte ad assicurare la disconnessione del lavoratore dalla prestazione lavorativa.
  7. la formazione. Al lavoratore da remoto devono essere assicurate pari garanzie anche con riguardo alle informazioni, al knowhow e alle competenze da sviluppare.
  8. le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali.

Photo by Vadim Sherbakov on Unsplash

Freelance: come farsi pagare in 3 mosse

Che tu sia un freelance con ritenuta d’acconto, un professionista creativo con partita iva o un lavoratore autonomo che collabora in modo continuativo con un’agenzia di comunicazione e che sta iniziando ad avere lavori propri, la questione di fondamentale importanza (a meno che tu non voglia lavorare gratis!) è riscuotere il pagamento.

Da avvocato che lavora con freelance purtroppo di errori ne vedo ogni giorno. Ecco quindi le 3 mosse per farti pagare come freelance:

  • le buone prassi per prevenire i mancati bonifici,
  • alcuni consigli per farsi pagare,
  • le procedure di recupero dei soldi che ti spettano.

L’importanza del preventivo per il freelance

La necessità di prendere un lavoro spesso porta molti freelance a non strutturare i preventivi in maniera accorta (o a non scriverli affatto nella peggiore delle ipotesi). Preventivi sottoscritti, e-mail di conferma, contratti formali sono la base del lavoro.

No alla conferme telefoniche, alle e-mail senza indicazione specifica delle attività, agli ordini non firmati.
È importante stabilire a priori: l’oggetto dell’attività (cosa fa il freelance?), i termini e le modalità di pagamento (entro quando il cliente pagherà e con quali modalità a rate o a saldo?), i termini di svolgimento dell’attività (entro quando il freelance consegna il lavoro?).

Nel contratto indica specificatamente il corrispettivo che richiedi per quel servizio, le modalità di pagamento e i termini che devono essere rispettati.

Tutto questo deve essere inserito in un documento e sottoscritto dal freelance e dal cliente.

Ho parlato del tema contratto scritto o accordo tramite email in un post dedicato. Se vuoi approfondire, ecco il link: Accordo per email ha validità legale?

Sospensione della prestazione in caso di inadempimento

Se il cliente non paga tu non fai, o smetti di fare. All’interno del preventivo è bene che vengano predisposte delle clausole che ti consentono di sospendere l’esecuzione della prestazione in caso di ritardo nel pagamento, mancato rispetto dei termini di pagamento o insoluto.
Per fare qualche esempio: se non paga entro il termine il servizio hosting, non sei tenuto a rinnovarlo; se non paga mensilmente il servizio di social media marketing, non sei tenuto a fornire il calendario editoriale entro il 20 del mese per quello successivo.

La sospensione della prestazione in caso di mancato pagamento, è una questione che interessa molto soprattutto chi sviluppa siti web: Fare siti web, le tre cose da inserire nel contratto

Promesse di pagamento o riconoscimenti di debito

Quali sono gli strumenti utili per recuperare lo “stipendio del freelance”?

Nel mondo del diritto, le promesse di pagamento, specie se fatte con modalità cartacea e sottoscritte, hanno notevole valore. Allo stesso modo, le e-mail spedite dallo stesso titolare del seguente tenore: “Si, so che ti devo 1K per l’attività che hai svolto nel mese di settembre di cui alla fattura 54 del 14 ottobre ma adesso non riesco, ti faccio il bonifico entro il 31 dicembre” sono utili laddove ad esempio non ci fosse un preventivo sottoscritto e il cliente non rispetti i termini.

La procedura di recupero della fattura del freelance

Eppure alle volte il cliente continua a non pagare il freelance. Ed è qui che di solito entro in gioco io!

  1. Sollecito di pagamento
    Si tratta di una comunicazione che puoi spedire tu stesso e con cui inviti il tuo cliente ad eseguire il pagamento entro i termini che avevate concordato. A seconda dei rapporti con il cliente, potrai avvisarlo che se non paga ti rivolgerai ad un avvocato per recuperare la tua fattura.
  2. Diffida formale con interessi
    Se il cliente non rispetta i termini di pagamento e non risponde positivamente al sollecito, puoi rivolgerti ad un avvocato affinché chieda lui, formalmente (mediante PEC ad esempio), il pagamento dell’importo. In questo caso, il tuo avvocato potrà richiedere il pagamento degli interessi e, a seconda del tipo di accordo che era stato stipulato potrà informarlo che sospenderai il servizio. Inoltre, potrà essere comunicato che se continua a non pagare, ti rinvolgerai ad un giudice affinché gli ordini di eseguire il pagamento.
  3. Decreto ingiuntivo di pagamento
    Se quindi, nemmeno la diffida formale non sortisce alcun effetto, in presenza dei necessari presupposti, potrai richiede al giudice che emetta un c.d. decreto ingiuntivo di pagamento. Trattasi, in sostanza, di un provvedimento con cui il Tribunale ordina al tuo cliente di pagare la tua fattura, oltre agli interessi, alle spese che hai sostenuto per eseguire questa richiesta e ai compensi del tuo avvocato.
    Di estrema importanza, in questo caso, è avere un contratto scritto e sottoscritto dal cliente, una promessa di pagamento o un riconoscimento di debito: agevolerà molto il recupero della somma.
  4. Causa ordinaria al Tribunale
    Se non ci sono i requisiti per ottenere un decreto ingiuntivo (che è una procedura di per sé veloce), potrai avviare una causa ordinaria. In questo caso, a seconda del tipo di attività che hai svolto, il tuo avvocato ti suggerirà il modo che ritiene più utile per recuperare il tuo credito.
  5. Procedure alternative di risoluzione
    Accanto alle modalità c.d. tradizionali (rivolgendosi al Tribunale) esistono strumenti alternativi, alcuni dei quali sono stati introdotti dallo Stato per diminuire il carico giudiziale . Anche in questo caso, il tuo avvocato saprà consigliarti le modalità di recupero il tuo credito.

Attenzione a ciò che dici e scrivi

Un consiglio fondamentale: nel momento in cui il tuo cliente contesta il lavoro, rifiuta di pagare, diventa irreperibile, dichiara di non aver nessun debito nei tuoi confronti, ti suggerisco di contattare un professionista che ti possa consigliare le modalità di intervento preferibili.

Perchè? Molto spesso, ciò che si scrive nelle comunicazioni o ciò che si dice in questo ambito, riveste notevole rilevanza anche per il futuro. Puoi avere tutte le ragioni ma se decidi di accordare una dilazione di pagamento, uno sconto, se riconosci di aver fatto male il lavoro, se ammetti un ritardo nella consegna, saràdifficile poi, nell’ambito di un giudizio, risolvere la situazione e dire che non è così.

Photo by Pickawood on Unsplash

Pubblicità e sostenibilità ambientale 2021: il green marketing

La pubblicità verde, oltre a dover essere palese veritiera e corretta, deve comunicare trasparenza, responsabilità e consapevolezza. Quali rischi per l’agenzia di comunicazione che fa marketing ambientale? Quali sono i profili legali della promozione della sostenibilità di un’impresa?

Cosa vuol dire fare pubblicità sostenibile?

Il green marketing è una pratica commerciale che coinvolge la sostenibilità dei prodotti e dei servizi e che prevede l’ideazione di strategie di marketing e la realizzazione di campagne pubblicitarie tese ad attirare l’attenzione del consumatore sensibile alle questioni ambientali.

Il pubblicitario, il SMM, l’agenzia in generale o altro soggetto che si occupa di svolgere attività promozionale può essere incaricato di fare green advertising e quindi, ad esempio: evidenziare le caratteristiche verdi del prodotto, promuovere il brand come attento all’ambiente, ideare forme promozionali (eventi, contest, contenuti) che coinvolgono la sostenibilità ambientale.

Il ruolo dell’agenzia di comunicazione nel marketing verde

L’agenzia di comunicazione si impegna a fare marketing verde e a promuovere la sostenibilità ambientale di un’impresa attraverso un formale contratto in cui sono definiti alcuni elementi fondamentali e caratterizzanti il tipo di attività.

Se il lavoro è svolto da un social media manager questo può essere incaricato dall’agenzia di comunicazione che fa da tramite o direttamente dal cliente, in quest’ultimo caso con un contratto di servizi di social media management.

In generale, il contratto di servizi di comunicazione deve contenere:

Per quanto riguarda gli elementi fondamentali di un contratto di servizi di comunicazione, ti rinvio all'articolo principale che ho dedicato al tema: contratto per agenzia di comunicazione.

Il contratto di servizi di comunicazione ambientale deve poi includere alcune clausole che da una parte dipendono dalle modalità operative con cui l’azienda lavora, dall’altra dalle richieste del cliente e ancora dalla necessità di tutela preventiva della posizione delle parti.

E quindi, all’interno di un contratto di servizi di marketing ambientale deve essere inserita:

Ti suggerisco poi di prevedere, tra gli allegati, delle linee guida concordate tra le parti che riguardano proprio il tema del marketing verde, affinchè la comunicazione sia orientata in modo corretto e non rischi di violare regolamenti, direttive, normative, rapporti interni aziendali, contratti.

Può essere, ad esempio, una social media policy esterna che viene sottoposta direttamente dall’azienda sostenibile che ha già ben chiaro il proprio percorso, oppure un brief elaborato dall’agenzia di comunicazione durante il primo colloquio di impostazione di una strategia di comunicazione verde.

Come spesso dico ai miei clienti, il contratto non è poi l’unico elemento che deve essere adottato per la completa e serena gestione del rapporto con il cliente, sopratutto quando si tratta di un servizio specialistico: ci sono infatti altri documenti che possono costituire allegati e che sono fondamentali per la gestione trasparente del rapporto tra agenzia di comunicazione ambientale e azienda sostenibile.

    Nel frattempo vediamo alcuni spunti che ti possono orientare nelle attività di marketing sostenibile.

    Green labels, green claims e green washing

    La promozione alla vendita di prodotti svolta utilizzando elementi che coinvolgono la sostenibilità ambientale può essere perfettamente conforme alla normativa oppure violare i principi di pubblicità palese veritiera e corretta.

    Gli esempi di pubblicità verde:

    • Indicare nei prodotti che provengono da agricoltura biologica e allevamenti sostenibili: “100% naturale”, “senza antibiotici” o “biologico”;
    • Specificare che trattasi di prodotti realizzati nel rispetto degli animali con certificazioni come “Friend of the sea” o da green claims come “cruelty free”;
    • Porre l’attenzione sul ciclo di produzione e distribuzione del prodotto indicando che si tratta di prodotto ad “impatto zero” oppure specificare che la filiera produttiva usa “energia rinnovabile”;
    • Utilizzare nella campagna pubblicitaria digitale o cartacea colori che evocano l’ambiente, la natura, la sostenibilità e utilizzare gli stessi anche per il packaging;
    • Specificare che la confezione del prodotto è “100% riciclabile” e che non vengono utilizzati ulteriori imballaggi;
    • Perorare cause che coinvolgono la sostenibilità, fare donazioni ad associazioni, divenire sponsor di eventi legati a tali temi;
    • Organizzare meeting, eventi, attività che attirino l’attenzione del consumatore verde quali ad esempio proporre la raccolta della plastica;

    In questo senso, le aziende scelgono di dare maggiore attenzione all’ambiente anche con riguardo alla comunicazione pubblicitaria.

    Può accadere però che l’azienda, nell’ideazione della strategia di marketing, voglia mettere al centro il tema al solo scopo di attirare il consumatore attento all’ambiente senza che ciò sia veritiero. In questi casi si parla di green washing ossia di un complesso di attività che consistono nel proporsi come attenti all’ambiente e alla sostenibilità, ma solo di facciata.

    Può invece essere che l’azienda si rivolga ad un’agenzia di comunicazione dopo aver intrapreso un proprio percorso strutturalmente rivolto ad una maggiore sostenibilità, ambientale economica e sociale e che quindi il marketing sia il mezzo per comunicare all’esterno una scelta consapevole.

    Mi riferisco ad esempio alle aziende che decidono di diventare società benefit e che vogliono presentare in modo attrattivo per il consumatore la relazione annuale d’impatto per la sostenibilità.

    Il green marketing in Italia: le regole sulla pubblicità sostenibile

    Non esistono delle regole che disciplinano, nello specifico, la pubblicità sostenibile e la promozione dei prodotti verdi ma è fondamentale rispettare i principi della pubblicità nei confronti dei consumatori e le regole della concorrenza leale nei confronti delle altre aziende.

    Inoltre, ci sono alcune normative che devono essere tenute in considerazione:

    • Normative di settore sulle etichette per quando si costruisce il packaging di un prodotto, la confezione, l’iter di produzione;
    • Normative sulla comunicazione commerciale e quindi sull’ideazione di claim ambientali, per quando si promuove la vendita del prodotto come verde;
    • Normative che definiscono le pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori per quando, ad esempio, l’azienda si dichiara attenta all’impatto ambientale oppure con una filiera sostenibile quando invece non lo è;

    In Italia, l’articolo 12 del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria pone specifica attenzione alla tutela dell’ambiente prevedendo che “la comunicazione commerciale che dichiari o evochi benefici di carattere ambientale o ecologico deve basarsi su dati veritieri, pertinenti e scientificamente verificabili” e che la stessa debba consentire “di comprendere chiaramente a quale aspetto del prodotto o dell’attività pubblicizzata i benefici vantati si riferiscono“.

    Esempi relativi a spot pubblicitari sulla sostenibilità ve ne sono molti ed altrettante pronunce afferenti alla comunicazione verde e dunque al green marketing: diventa quindi importante rispettare le regole per evitare sanzioni che possono tradursi anche in minore fiducia da parte del consumatore e quindi diminuzione della credibilità per l’azienda ed il brand.

    Vediamo quindi alcune regole a cui ispirarsi nel momento in cui si vuol promuovere la vendita di un prodotto.

    Linee guida per chi fa pubblicità

    Parlando a professionisti creativi, ad agenzie di comunicazione, a copywriter è bene focalizzarsi sui risvolti verdi della pubblicità sostenibile affinché la strategia di marketing, la redazione di contenuti, la realizzazione di packaging e dunque, in generale, i riferimenti alla sostenibilità, siano veritieri e non ingannevoli.

    Ecco quindi alcune buone prassi e regole da rispettare per il professionista creativo chiamato a fare green advertising:

    • Informarsi bene sull’impresa, studiare le caratteristiche del prodotto, la filiera, le componenti, l’imballaggio, le materie prime, l’iter di realizzazione del prodotto finito, le modalità di distribuzione e vendita;
    • Studiare in modo approfondito il mondo della sostenibilità e l’attenzione per l’ambiente così da suggerire alternative attente all’ambiente ed essere in grado di veicolare con maggiore precisione le caratteristiche da valorizzare agli occhi del consumatore verde;
    • Parlare in generale di sostenibilità ambientale non come effetto suggestivo o meramente attrattivo ma quando l’azienda e/o il prodotto abbiano effettivamente queste caratteristiche: i messaggi ecologici delle campagne pubblicitarie non devono essere formule di stile ma attività volte ad informare il consumatore di elementi rilevanti e verificabili;
    • Ideare specifici claim ambientali ed etichette verdi che siano chiari, specifici, basati su dati veritieri e scientificamente verificabili;
    • Creare imballaggi, confezioni, packaging, che non siano verdi per sé stessi ma che veicolino informazioni corrette, non ingannevoli, che diano contezza delle reali caratteristiche del prodotto;
    • Considerare le conseguenze negative (o neutre) per l’azienda che abbia alcuni elementi in contrasto ai fondamenti della sostenibilità ambientale, non per celarle al consumatore o mostrarle in modo distorto bensì per individuare eventuali profili migliorativi dei prodotti, della filiera, dell’azienda in generale;

    Sempre con riguardo alla comunicazione verde ti segnalo il “Made Green in Italy“: trattasi di uno schema nazionale volontario per la valutazione e la promozione dell’impronta ambientale dei prodotti istituito con legge n. 221/2015. Vengono indicate le modalità di uso del logo “Made Green in Italy” per l’azienda che aderisce allo schema proposto: trattasi di un modo per dimostrare l’impegno nella sostenibilità ambientale, aumentare la credibilità e attendibilità in un mercato sempre più attento all’impatto ambientale (sia da parte delle buyer personas, sia con riferimento ai competitor, sia in merito agli interventi normativi nazionali o europei sul tema).

    Un’analisi più approfondita è destinata a fornire chiarimenti con riguardo alla normativa di settore per il prodotto o servizio che si vuole promuovere, a rendere specifiche informazioni materia di imballaggio, certificazioni verdi, uso di loghi o partecipazione di eventi in questo settore.

    Photo by kiki Wang on Unsplash

    La privacy nel marketing: inbound, funnel e GDPR

    Qualsiasi attività di marketing ha come elemento fondamentale la raccolta, l’analisi, l’integrazione, la conservazione, il trattamento dei dati personali.

    Dopo aver stabilito una strategia di marketing e prima di acquisire i contatti, è di fondamentale importanza la privacy degli utenti. Se la Lead Generation e dunque l’acquisizione di dati personali di prospect viene compiuta in modo non conforme alla normativa, l’attività costituisce un trattamento illecito di dati personali, con conseguenze penali e civili nonchè sanzioni.

    I dati personali nei CRM

    I dati personali destinati a confluire nei CRM dell’azienda possono essere di vario tipo. Si parla di qualsiasi informazione relativa ad una persona fisica, identifica o identificabile: e quindi, non solo il nome e cognome, ma anche un indirizzo e-mail che contenga tali riferimenti, dati relativi all’ubicazione, identificativo online, elementi che riguardano l’identità fisica, culturale, sociale.

    I dati personali possono essere registrati nei database dell’azienda attraverso varie modalità. Ciascuna tipologia può determinare un flusso di dati differente e quindi l’utente dovrà essere adeguatamente informato. Ad esempio:

    • Registrazione al servizio di newsletter;
    • Acquisizione tramite social network (Like alla pagina Facebook, Segui nel profilo Instagram, Follow su Twitter);
    • Partecipazione a contest, concorsi, giochi organizzati attraverso i social o nel sito web o attraverso fidelity card;
    • Acquisizione telefonica del dato personale o acquisizione tramite fiere, manifestazioni o altre modalità c.d. tradizionali;
    • Comunicazione da terzi (vendita di database clienti, cessioni di ramo d’azienda);
    • Organizzazione di landing pages o utilizzo di altri tool e strumenti di lead generation;
    • Organizzazione di campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni;
    • Acquisizione di contatti tramite offerta di contenuti di valore (ebook, podcast, presentazioni, corsi gratuiti);
    • Commenti e recensioni in social e sito web;
    • Ricevimento diretto di richieste di informazioni e di contatto tramite sito web o social;
    • Ideazione e realizzazione di esperienze utente per acquisire informazioni specifiche relative al comportamento (inbound marketing, cookies di profilazione, marketing esperienziale).

    Sebbene sempre di marketing si parli, ciascuna delle modalità sopra indicate si presta a trattare (acquisire, conservare, comunicare, diffondere, gestire) il dato personale in modo differente anche in ragione degli obiettivi: vendere immediatamente il prodotto, studiare il comportamento del lead, creare dei profili utente, costruire relazioni a lungo termine, erogare contenuti ottimizzati, ideare campagne di marketing interessanti, attirare l’attenzione, attrarre , convertire i prospect in clienti. É quindi doveroso analizzare il flusso di dati per poi implementare le misure adeguate. Vediamo come.

    La Marketing Automation e il trattamento dei dati personali

    Il marketing può essere diretto, attraverso, ad esempio, la spedizione di comunicazioni mirate all’utente, oppure indiretto, mediante, ad esempio l’uso di Facebook Insight.

    I dati per realizzare una strategia di marketing possono essere acquisiti autonomamente o anche, ad esempio, attraverso un’altra azienda: è di fondamentale importanza, che il dato sia stato acquisito nel rispetto della normativa (finalità di marketing di terzi). In questo caso, l’azienda che riceve i dati personali dovrà fornire alcune informazioni agli utenti acquisiti: si parla in tali casi di Informativa ai sensi dell’art 14 GDPR.

    L’azienda può impostare una strategia di marketing anche rivolgendosi ad un’agenzia specializzata in marketing automation, lead generation, SEO, inboud marketing, il cui core business sia quindi quello di attirare i clienti realmente interessati al prodotto o servizio offerto. In questi casi, la digital agency dovrà essere nominata responsabile del trattamento ex art 28 GDPR in quanto tratta dati personali degli utenti (prospect) per conto dell’azienda (titolare del trattamento).

    Collegato al tema privacy nel marketing c’è anche la profilazione degli utenti. Le due attività non possono essere gestite allo stesso modo con riguardo al Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 2016/679 (GDPR). Nei casi in cui la finalità del trattamento non sia unicamente quella di svolgere attività di marketing, ma anche la profilazione degli utenti, è infatti necessario uno specifico ulteriore consenso: fare marketing è diverso da trattare i dati personali in modo automatizzato per valutare determinati aspetti relativi alla persona fisica (analizzare e prevedere aspetti riguardo la situazione professionale, economica, preferenze personali, comportamenti).

    Per fare marketing serve il consenso

    Le caratteristiche del consenso

    La regola fondamentale è che i dati personali possono essere trattati per finalità di marketing solo con il consenso dell’utente. L’interessato (utente) deve avere la facoltà di manifestare la propria volontà in modo libero, informato, inequivocabile. Il titolare (l’azienda) ha quindi l’onere di informare l’utente in modo completo circa le modalità di trattamento, le finalità, il periodo di conservazione dei dati, l’esercizio dei diritti.

    Il consenso può essere revocato

    Il consenso per l’attività di marketing non è per sempre: all’utente deve essere data la possibilità di revocare il consenso precedentemente prestato attraverso l’esercizio del diritto di revoca del consenso. L’azienda ha quindi l’onere di prevedere delle modalità che consentono di intervenire sul CRM, cancellare il record relativo all’utente, disiscrivere il soggetto dal servizio di newsletter, aggiornare le preferenze nei vari tools utilizzati per creare profili utente.

    La check-list per la privacy compliance nel digital marketing: 10 punti

    Per realizzare una strategia di marketing è quindi di fondamentale importanza porre attenzione al trattamento dei dati personali.

    Puoi partire da questo questionario per compiere una prima analisi relativa al trattamento dei dati personali nelle attività di marketing che hai scelto di adottare:

    1. Quali categorie di dati vengono utilizzati dal reparto marketing?
    2. Quali sono le principali attività di marketing che svolge l’azienda?
    3. Dove vengono conservati i dati personali acquisiti?
    4. Il CRM da quali fonti acquisisce i dati personali?
    5. Per quanto tempo vengono conservati i dati personali?
    6. L’utente può richiedere la modifica dei dati personali?
    7. È prevista la possibilità di cancellare i dati personali?
    8. Come viene contattato l’utente? Quali risposte dà l’utente?
    9. È mai accaduto che l’utente si opponesse all’attività adducendo di non essere iscritto al servizio, di non aver mai dato il consenso, di aver richiesto la cancellazione dei dati o altro di questo tipo?
    10. L’azienda si avvale di aziende o agenzie esterne per ottenere contatti?

    Le risposte al questionario dovrebbero poi essere analizzate per verificare il rispetto del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali. Attraverso questa attività sarà poi possibile implementare la strategia di marketing in modo conforme a GDPR, adottare i correttivi necessari e scegliere le modalità adeguate per continuare a svolgere attività di acquisizione di lead, senza ritrovarsi con database inutili.

    La check list non ha alcuna pretesa di esaustività ma costruisce un esempio che può rivelarsi uno strumento utile come punto di partenza per l’analisi del flusso di dati nelle attività di marketing.

    Puoi però farmi conoscere i risultati così da poterne discutere insieme

    Sbagliare strategia di marketing: dati personali inutili

    Ci sono svariate attività che potrebbero causare problematiche sia con riguardo ai dati personali sia in merito alla strategia di marketing. Ad esempio:

    • Conservare dei lead non acquisiti in modo conforme a GDPR;
    • Continuare ad alimentare un database non legittimamente utilizzabile;
    • Impostare complessive e costose strategie di marketing sulla base di dati personali ricevuti da altre aziende le quali tuttavia non hanno acquisito i dati in modo corretto;
    • Contattare o svolgere attività di direct marketing nei confronti di utenti che hanno compiuto opt out, che non hanno mia prestato il consenso o che sono iscritti nel registro delle opposizioni;
    • Conservare dati personali per svariate diverse finalità senza aver ottenuto il consenso dell’utente;
    • Gestire dati personali in modo non sicuro oppure non adottare misure di sicurezza adeguate per evitare perdite di dati personali:,
    • Non annotare e/o archiviare gli elementi che consentono di dimostrare di aver acquisito correttamente il dato personale e di aver ottenuto il consenso;
    • Non individuare correttamente i soggetti che si occupano di acquisire e trattare dati personali per finalità promozionali;
    • Non formare i dipendenti circa la corretta modalità di acquisizione dei contatti;

    Questi ed altri comportamenti possono causare l’inutilizzabilità di dati personali e quindi l’impossibilità di dare concretezza ad una strategia di marketing; inoltre, espongono l’azienda a responsabilità di vario tipo, in ragione al tipo di comportamento e alla violazione posti in essere.

    È quindi importante, analizzare i flussi di dati personali (puoi iniziare con la check list), evitare di adottare i comportamenti errati sopra indicati, implementare procedure conformi alla normativa, impostare strategie adeguate a GDPR, assumere iniziative nel rispetto del Codice Privacy e delle specifiche regole in materia privacy che riguardano l’attività di marketing.

    Photo by Hugo Rocha on Unsplash