Le linee guida per lavorare da remoto
Con il Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile nel settore privato (7 dicembre 2021), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fissato le linee guida per lo svolgimento del lavoro in modalità agile. Tale quadro costituisce un riferimento per la contrattazione collettiva nazionale, aziendale e/o territoriale nel rispetto della disciplina legale di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81 e degli accordi collettivi in essere.
Le agenzie di comunicazione sono quindi destinatarie del Protocollo in tutti i casi in cui intendano accordare ai propri di dipendenti lo svolgimento del lavoro in modalità agile.
Le indagini hanno infatti rilevato che il lavoro agile può favorire il bilanciamento tra sfera personale e lavorativa, l’autonomia e la responsabilità individuale verso il raggiungimento degli obiettivi, un risparmio in termini di costi ed un positivo riflesso sulla produttività.
Lo smart working nelle agenzie di comunicazione
L’agenzia di comunicazione e il lavoratore dipendente, nel rispetto della contrattazione di riferimento, delle linee guida previste dal protocollo e delle altre pertinenti normative, possono concludere un accordo che consenta al lavoratore di prestare la propria attività creativa da remoto.
L’opzione per il lavoro agile richiede quindi la sottoscrizione di un accordo tra agenzia di comunicazione e lavoratore.
L’accodo è volontario, non obbligatorio e quindi non può essere imposto.
Inoltre, l’accordo viene siglato autonomamente tra agenzia di comunicazione e lavoratore e non richiede la partecipazione delle parti sociali.
Aspetti importanti dello smart working nelle agenzie di comunicazione
Ci sono alcuni fattori che rivestono particolare rilevanza con riguardo alle specifiche attività svolte dai dipendenti delle agenzie di comunicazione e softwarehouse per i quali si stabilisce il lavoro da remoto. Ad esempio:
- Sicurezza dei dati personali e aziendali. Il lavoratore da remoto non presta l’attività presso i locali aziendali, collegandosi al server attraverso la rete wifi aziendale. È quindi importante porre attenzione alle modalità di trattamento e protezione dei dati personali e dei dati aziendali per evitare intrusioni non autorizzate o perdite non volontarie di dati ed informazioni.
- Proprietà del device e dei software. Il lavoratore da remoto di norma utilizzerà gli strumenti dati in dotazione da parte del datore di lavoro (computer portatile, tavoletta grafica, altro). Questo però non è un obbligo e può accadere che le parti concordino affinché il lavoratore utilizzi i propri device: si dovrà tenere conto dell’obsolescenza, della promiscuità dell’uso e della sicurezza per le informazioni aziendali trattate.
Come costruire un accordo per lo smart working tra agenzia di comunicazione e lavoratore dipendente?
L’accordo tra agenzia di comunicazione e lavoratore da remoto dovrà contenere alcune clausole.
- la durata dell’accordo. Le parti possono prevedere una durata a tempo indeterminato (magari al pari del contratto di lavoro) oppure con un termine stabilito a priori (con eventuale possibilità di proroga);
- l’alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali dell’agenzia.
- i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa esterna ai locali aziendali. Per la prevenzione dei rischi (non necessariamente solo informatici) le parti possono prevedere l’esclusione dalla prestazione dell’attività in determinati luoghi.
- le modalità di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e le condotte che possono determinare sanzioni disciplinari. Il lavoratore è all’esterno della struttura aziendale e quindi alcuni aspetti potrebbero necessariamente mutare.
- gli strumenti di lavoro. Come anticipato, di norma sono forniti da datore di lavoro ma nulla esclude che le parti pattuiscano che in tutto in parte vengano messi a disposizione dal lavoratore stesso.
- i tempi di riposo del lavoratore. È di fondamentale importanza prevedere delle misure volte ad assicurare la disconnessione del lavoratore dalla prestazione lavorativa.
- la formazione. Al lavoratore da remoto devono essere assicurate pari garanzie anche con riguardo alle informazioni, al knowhow e alle competenze da sviluppare.
- le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali.
la POSSIBILITÀ, l’opportunità di PREVEDERE il lavoro da remoto va valutata caso per caso. analogamente, le linee guida vanno calate ed adattate alle concrete esigenze dell’agenzia di comunicazione e del lavoratore dipendente.
Se stai strutturando un contratto di smartworking con i dipendenti della tua agenzia, posso aiutarti a compilarlo al meglio.
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