I costi di un sito internet come vengono iscritti in bilancio? Esistono dei principi contabili che riguardano il web? Il sito web è un’immobilizzazione immateriale oppure è un servizio pubblicitario?
Per l’agenzia di comunicazione, la creazione (ideazione, progettazione, sviluppo, fornitura, manutenzione) di un sito web può costituire uno dei servizi principali o delle attività caratteristiche della società: il “prezzo di vendita” del sito, costituirà quindi un ricavo per l’agenzia e sarà destinato a confluire all’interno del conto economico.
Il cliente che acquista il sito web, invece, ha un core business diverso. Vediamo quindi cos’è giuridicamente un sito internet e come indicare a bilancio i costi sostenuti per un portale vetrina o un e-commerce.
Cos’è giuridicamente un sito internet?
Il sito internet è un prodotto. Può essere considerato un’opera dell’ingegno, ai sensi dell’articolo 2575 c.c. e dell’articolo 1 della legge a protezione del diritto d’autore. Infatti, può essere un’opera creativa protetta da copyright, sia con riguardo al contenuto sia con riguardo al contenitore.
Ho parlato in modo approfondito di quali possono essere gli elementi di un sito web che possono essere coperti da copyright all'interno di un articolo a cui ti rimando "La protezione del layout di un sito web"
Il sito internet è anche uno strumento di comunicazione da parte dell’azienda e come tale deve essere correlato delle indicazioni imposte dall’art 2250 c.c..
Per sapere cosa “deve avere” un sito internet ti rinvio all’articolo dedicato al tema: "Sito web cosa deve avere".
Come indicare in bilancio i costi sostenuti per un sito internet?
Il costo di un sito internet (ossia, di fatto, il prezzo che viene indicato in fattura per l’ideazione, lo sviluppo, la progettazione della grafica e quanto altro descritto) non può essere automaticamente inserito tra i costi in conto economico.
Esistono infatti diversi tipi di siti internet, in ragione alle funzioni e alle finalità:
- Sito web “vetrina”. È destinato a comunicare all’esterno l’attività aziendale, con l’indicazione dei contatti, le pagine del “chi siamo” e la descrizione del core business;
- Sito web con canale e-commerce. È uno strumento con cui l’azienda fornisce servizi o vende beni (anche digitali) ad altre aziende (B2B) o ai consumatori (B2C). Costituisce quindi un canale distributivo aggiuntivo o alternativo rispetto alla vendita offline, sia essa al dettaglio, all’ingrosso o mediante distributori e agenti.
- Sito web ad uso interno. È uno strumento utilizzato dai dipendenti o da coloro che hanno accesso e costituisce di fatto un gestionale per lo scambio di informazioni, dati e contenuti.
Da queste definizioni discende che:
1) il sito web vetrina di norma ha un costo più contenuto rispetto al sito web con canale e-commerce;
2) Il sito web vetrina è uno strumento pubblicitario per l’azienda mentre il sito web con canale e-commerce riveste un vero e proprio strumento di business, un canale distributivo per lo svolgimento dell’attività d’impresa;
3) Il sito web vetrina di norma costituisce un costo pubblicitario mentre il sito web con canale e-commerce costituisce un’immobilizzazione immateriale.
Per stabilire come registrare, in partita doppia, il costo sostenuto per l’acquisto di un sito web aziendale e come poi inserire il costo sostenuto all’interno del bilancio, è necessario stabilire le funzioni e le finalità del sito internet.
Il sito internet è un’immobilizzazione immateriale?
Il costo sostenuto per l’acquisto di un sito internet è destinato ad essere inserito tra le attività dello stato patrimoniale e precisamente tra le immobilizzazioni immateriali quando è uno strumento con cui la società svolge l’attività aziendale (realizza transazioni, fornisce beni digitali, spedisce prodotti fisici, rende scaricabili software..).
In questi casi, le spese per la realizzazione (sviluppo, progettazione, ideazione) del sito internet andranno inserite nella voce B.I.1 tra i “Costi di impianto e di ampliamento” oppure alla voce B.I.3 “Diritti di brevetto industriale e utilizzazione delle opere dell’ingegno”.
Si tratta di costi di ampliamento proprio perché attraverso questo strumento l’azienda decide di sviluppare la propria rete di vendita, non più solo offline, ma anche online, oppure, non più con un canale e-commerce limitato all’Italia ma anche con spedizioni all’estero.
Resta inteso che è necessario poter dimostrare l’utilità futura del costo sostenuto (ampliamento della rete vendita ad esempio) e l’esistenza quindi di una correlazione oggettiva tra con i benefici futuri di cui godrà la società (possibilità di vendita in tutta la penisola o anche all’estero senza necessità di costruire una rete di strutture fisiche). Deve inoltre essere stimabile con ragionevole certezza la recuperabilità di tali costi, dando prevalenza al principio di prudenza.
I requisiti richiamati sono imposti dall’OIC 24, ossia dal Principio contabile di riferimento, relativo alle immobilizzazioni immateriali.
L’inserimento tra le immobilizzazioni prevede che l’azienda provveda a fissarne il criterio di ammortamento, sulla base del principio contabile di riferimento. Se l’azienda, sulla base delle valutazioni eseguite, ritiene di far confluire il costo sostenuto nell’ambito degli oneri pluriennali e specificatamente fra i costi di impianto e di ampliamento, allora lo stesso non potrà essere superiore a cinque anni. L’ammortamento decorre dal momento in cui l’immobilizzazione è disponibile e pronta per l’uso.
Il sito internet è un servizio pubblicitario?
Il costo sostenuto per l’acquisto di un sito internet è destinato ad essere inserito tra i costi dell’esercizio all’interno del conto economico quando si tratta di uno strumento con cui la società non esegue transazioni (e non presenza dunque i requisiti di cui sopra). Questo avviene quando la società utilizza il sito per la propria attività pubblicitaria. Potrebbe trattarsi ad esempio di una landing page attraverso la quale invita gli utenti all’iscrizione alla newsletter o ad eventi formativi.
In tali casi, il costo sostenuto per l’acquisto di un sito internet è destinato a confluire in conto economico e precisamente alla voce “Costi per Servizi”, B7 ove sono destinati a confluire tutti i costi, certi o stimati, derivanti dall’acquisizione di servizi nell’esercizio dell’attività dell’impresa, tra cui, i costi per pubblicità e promozione.
Potrebbe essere che il sito web costituisca unicamente il tradizionale biglietto da visita, in formato elettronico. In questo caso, risulterà più utile inserirlo tra i costi per rappresentanza. Il Principio Contabile di riferimento è il numero OIC 12.
Dubbi ed eccezioni per l’inserimento dei costi di un sito internet in bilancio
Tutto questo appare molto lineare, ma di fatto ci sono essere vari altri elementi da considerare e che impongono una valutazione caso per caso. Ad esempio:
- innanzitutto, com’è ovvio, esistono delle eccezioni: se il cliente che ordina il sito è un’altra agenzia di comunucazione che ha esternalizzato in tutto o in parte l’attività, il costo del prodotto non andrà a confluire né nelle immobilizzazioni immateriali né nei costi per pubblicità;
- non è sempre agevole distinguere il costo sostenuto per il canale e-commerce (destinato a costituire un’immobilizzazione), dal sito web vetrina: può accadere infatti che l’azienda ordini la realizzazione di un sito web che abbia una parte di e-commerce e la richiesta può essere eseguita nello stesso momento o in mo momenti successivi;
- il sito web potrebbe essere condiviso tra più realtà aziendali, eventualmente nell’ambito di un progetto oppure da una capogruppo a favore delle altre società;
- altri casi rigurdano la licenza d’uso di un sito web: può accadere infatti che l’azienda intenda gestire la vendita dei prodotti avvalendosi di distributori che si occuperanno delle attività gestionali e a cui sarà consegnato in licenza d’uso il portale. In tali casi la finalità di ampliamento dell’attività aziendale non è diretta;
- oltre al sito internet, c’è anche il nome a dominio che dovrebbe poter essere valorizzato in all’interno di un bilancio d’esercizio.
Inoltre, per le società quotate vi è anche il riferimento ai principi contabili internazionali recepiti dall’Unione Europea. Tale tema sarà destinato ad un approfondimento a parte dacchè tali regole stabiliscono in modo più specifico le modalità di valorizzazione dei costi.
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