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Autore: Valentina Trevisan

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Rielaborare fotografie famose (con esempi)

Si possono utilizzare scatti fotografici molto famosi, rielaborarli, modificarli, renderli una cosa completamente nuova ma utilizzando, come base, una fotografia che è divenuta molto nota?

Le fotografie del bacio a Times Square

Gli scatti fotografici che ho esaminato sono due.

Il primo, famosissimo, conosciuto anche come il bacio a Times Square realizzato dal fotografo Alfred Eisenstaedt, divenuto il simbolo della fine della seconda guerra mondiale. Il secondo, anch’esso noto e stampato sui giornali, eseguito dal fotografo militare Victor Jorgensen.

Le fotografie sono state scattate nel 1945: sono quindi trascorsi appena 75 anni dagli scatti. Alfred Eisenstaedt risulta deceduto nel 1995 mentre Victor Jorgensen nel 1994. Non sono quindi decorsi 70 anni dalla morte dei fotografi, tempo a cui di norma si fa riferimento per stabilire l’estinzione dei diritti di utilizzazione economica sugli scatti.

Sebbene le fotografie possano sembrare, per certi versi simili seppur con angolature nettamente differenti, vi è una distinzione giuridica fondamentale che deve tenersi in debita considerazione da coloro che volessero utilizzare gli scatti.

Tutti i diritti riservati vs nessun diritto riservato

Cosa significa che tutti i diritti sono riservati?

Lo scatto di Alfred Eisenstaedt è protetto da copyright. “Tutti i diritti sono riservati“.

Il fotografo che ha realizzato lo scatto, oltre ad essere l’autore dal punto di vista morale (può quindi vantare i diritti di paternità sull’opera dichiarando di aver realizzato lo scatto) è anche titolare di tutti i diritti patrimoniali sulla stessa.

Questo significa che un qualsiasi utente del web non può utilizzare lo scatto, inserirlo nel proprio sito, rielaborarlo e farne una nuova immagine. La rielaborazione creativa determina la creazione di una nuova opera anch’essa protetta dal diritto d’autore, la quale tuttavia può essere legittimamente realizzata solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione da parte del fotografo.

Cosa significa che nessun diritto è riservato?

Lo scatto di Victor Jorgensen è invece di pubblico dominio. E quindi “Nessun diritto riservato“.

Il fotografo che ha realizzato lo scatto, in questo caso era un dipendente dello Stato (corpo marina militare).

Nelle situazioni in cui il fotografo rinuncia ai diritti di utilizzazione economica sull’opera, qualsiasi persona può utilizzare e rielaborare in modo creativo lo scatto. È tuttavia doveroso non ledere i diritti di natura morale, che rimangono in capo all’autore: la modifica, sebbene autorizzata, non può recare pregiudizio al fotografo.

Se vuoi approfondire la tematica del pubblico dominio e del copyleft, posso consigliarti la lettura di un articolo dedicato: Copyleft e pubblico dominio: quali differenze?

Come faccio a sapere se posso usare una fotografia?

Quello che ho citato è un esempio, noto.

In generale, è fondamentale tenere in debita considerazione i diritti di utilizzo della fotografia.

E quindi, se una fotografia in formato digitale si trova su internet, per ciò solo non significa che l’utilizzo sia libero. Al contrario, se nulla è specificato si applica la regola che prevede che “tutti i diritti sono riservati”. Laddove l’utente desideri fruire dello scatto deve informarsi per sapere se eventualmente quell’opera costituisce un’eccezione ed è quindi liberamente utilizzabile, ovvero possa essere usata entro certi limiti.

In ogni caso poi, se ti interessa il tema della rielaborazione delle opere fotografiche (attività ad esempio, del fotoritoccatore o postproduttore) ti suggerisco di vedere l'articolo Rielaborazione e modifica di fotografie: requisiti e limiti. 

Qual è la procedura corretta da seguire?

Nel momento in cui si individua un’immagine da voler utilizzare, è importante indagare su chi è il soggetto che detiene i diritti di utilizzo che a te interessano (non necessariamente il fotografo). Sarà quindi necessario prendere contatti con lo stesso e richiedere la cessione del diritto di rielaborazione, la licenza d’uso dell’immagine o di parte della stessa ed individuare bene le finalità e i termini.

Queste attività, dopo averle concordate, è importante vengano trasferite in un documento scritto e sottoscritto tra le parti affinché si sia a conoscenza dei limiti, dei diritti e delle facoltà di ciascuno.

Photo by John Kappa on Unsplash

Privacy per fotografi: tutto quello che devi sapere

Fotografia e privacy: quando fotografi una persona non dimenticare che lo scatto è un dato personale tutelato dalla privacy.

Quando tu, fotografo professionista, impugni la tua macchina fotografica per scattare una foto ad una persona devi fare attenzione a:

  1. La privacy della o delle persone ritratte nello scatto e quindi al tutela della riservatezza;
  2. L’immagine della persona ritratta e i diritti che possono vantare i soggetti della fotografia sullo scatto.

Il fotografo quindi deve tenere in considerazione sia il diritto alla protezione dei dati personali sia il diritto all’immagine del soggetto della fotografia.

Una fotografia è un dato personale

Il Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR) trova applicazione nei confronti del trattamento dei dati relativi a persone fisiche che si trovano nel territorio dell’Unione Europea.

Per trattamento si intende qualsivoglia operazione applicata a dati personali quali la registrazione, la conservazione, la modifica, la consultazione, la diffusione e così via. Per dato personale si intende qualsiasi informazione riguardante la persona fisica, identificata o identificabile.

Il concetto di dato personale non rinvia unicamente a qualcosa di scritto, come possono essere il nome e il cognome di una persona, bensì a qualsiasi altra informazione che rimandi alla persona, tra cui quindi anche una fotografia che ritrae il volto di una persona, l’identità fisica, i tratti somatici, l’etnia…

Tutto questo significa che devi munirti di un’informativa privacy per fotografi. Nell’immagine che segue ti riporto alcune delle domande preliminari necessarie per la costruzione di un’informativa ad hoc per l’attività di fotografo ritrattista. Dacci un occhio, secondo me può esserti utile.

Scattare foto e diffonderle sono attività diverse

Sotto il profilo della tutela autorale e dei diritti sulla propria immagine, il fotografo che esegue uno scatto non deve richiedere la c.d. liberatoria.

Se invece il fotografo intende utilizzare lo scatto: per comunicarlo a terzi, per diffonderlo nei social, per realizzare una mostra, modificandolo e divulgandolo in qualsivoglia altra modalità, allora in questi casi serve la licenza per l’utilizzo dell’immagine. In questi casi infatti, il soggetto ritratto nello scatto deve dare il proprio precipuo consenso all’utilizzo dell’immagine.

Se vuoi sapere cos'è una liberatoria, perchè è necessaria e quali sono i casi in cui deve essere utilizzata, nonchè cosa debba intendersi per consenso implicito ed esplicito, ti consiglio la lettura di un mio precedente articolo: Liberatoria immagini: foto e video. What, Why, Who, When, Where. 

Il consenso non è per tutto e per sempre

Liberatoria fotografica generica o specifica?

Se la liberatoria è ampia il fotografo può utilizzare più liberamente gli scatti. Ma se è troppo generica, rischia di non circostanziare bene i limiti di utilizzo e il consenso prestato avrà meno valore.

Se la liberatoria è concessa affinché lo scatto possa venire esposto ad una mostra, non potrà essere diffuso nei social network; se la liberatoria è concessa per l’off-line, non potrà valere automaticamente valere per l’on-line.

Liberatoria per tutti gli usi dell’immagine

Il consenso impone comunque di rispettare la legge nell’usare la fotografia. Infatti, la modalità di utilizzo non deve ledere l’immagine della persona ritratta.

Se anche il soggetto della fotografia ha reso ampia liberatoria all’utilizzo dello scatto nei social o nei magazine cartacei, il contesto di destinazione o la modalità di esposizione della fotografia non deve essere tale da determinare una violazione del diritto della personalità.

La liberatoria fotografica è sempre revocabile

La liberatoria non è altro che la concessione del diritto di usare la propria immagine. Trattandosi, di un diritto della personalità, il consenso prestato dalla persona ritratta è revocabile. Questo significa che se la persona ritratta non vuole più che la fotografia rimanga pubblicata nella gallery online del fotografo, quest’ultimo la deve rimuovere su richiesta.

Questa conclusione è semplice quando si parla di liberatorie a titolo gratuito per la costruzione di un portfolio, ad esempio. Diverso e più complesso è il caso in cui invece la liberatoria sia parte di un contratto che prevede il pagamento per l’uso dell’immagine. La questione, in quest’ultimo caso va approfondita.

Se vuoi metterti dalla parte della persona ritratta e approfondire quelli che sono i suoi diritti nei tuoi confronti (è sempre bene conoscere), ti suggerisco l'approfondimento dedicato al ritratto. Anche con l'indicazione delle forme di tutela che la persona ritratta potrebbe attivare nei tuoi confronti.

Best practice per fotografi di ritratti

  1. Informativa privacy fotografo. Il fotografo deve informare la persona ritratta delle modalità di conservazione, archiviazione, comunicazione, delle fotografie attraverso un documento scritto consegnato alla persona. Non esistono dei modelli di informativa privacy fotografica che vadano bene per tutti: è importante costruire la propria documentazione adattata alla professione.
  2. Liberatoria fotografica. La liberatoria ti consente di diffondere ed esporre il ritratto della persona nei limiti di spazio e tempo indicati nel documento. Considera che la liberatoria fotografica per i minorenni è diversa da quella per i maggiorenni ed entrambe vanno costruite ad hoc: ti suggerisco di evitare di scaricare fac simili di liberatorie ma di rivolgerti ad un professionista che ti aiuti a confezionare i tuoi modelli di liberatoria.
  3. Violazione privacy fotografie. In ogni caso, devi rispettare la legge che prevede alcune eccezioni al ritratto e una disciplina diversa per la privacy delle fotografie in luogo pubblico o privato. In ogni caso, l’uso non deve essere in contrasto con i diritti della persona.

Photo by Jakob Owens on Unsplash

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Sito web: cosa deve avere?

Cosa mettere su un sito internet per essere in compliance a livello privacy e copyright? Quali sono le diciture che devono essere inserite per evitare infrazioni di sorta?

Indicazioni dell’azienda

L’azienda, che dispone di un sito web (obbligatorio ad esempio per le società per azioni quotate), all’interno del portale deve indicare:

  • la sede della società
  • il registro delle imprese presso cui è iscritta
  • il numero di iscrizione
  • il capitale sociale
  • l’eventuale situazione di scioglimento
  • la presenza di un unico socio
  • l’indicazione del numero di partita iva

Queste indicazioni sono imposte dall’art 2250 del codice civile in materia di società; l’ultimo punto è invece imposto dalla normativa IVA.

Privacy policy

L’obiettivo del sito internet è trattare i dati dell’utente e l’utente deve sapere come, perchè, quando e per quanto tempo.

Il sito internet può essere sviluppato per tanti motivi: mostrare ai potenziali clienti che l’azienda “esiste”, promuovere la società attraverso uno storytelling aziendale, vendere online prodotti, consentire all’utente di fruire di corsi di formazione..

In ogni caso, l’azienda desidera avere il contatto del cliente, sia per finalizzare il contratto in presenza, sia per venire direttamente il prodotto, sia semplicemente per mantenerlo informato.

E quindi, il sito avrà:

  • i recapiti aziendali, oltre a quelli imposti, anche e-mail o telefono;
  • un modulo di contatto, per consentire all’utente di scrivere facilmente;
  • un form con un flag per permettere all’utente di iscriversi alla newsletter;
  • tanti eventuali altri flag / form / moduli in base alla finalità del sito internet; c

Tutti questi contenuti presuppongono un trattamento di dati di potenziali soggetti interessati alla realtà aziendale.

È quindi necessario che l’utente sia adeguatamente informato delle modalità e delle finalità del trattamento. A seconda della base giuridica l’utente esprimerà il consenso al trattamento dei dati personali o dichiarerà di aver preso visione dell’informativa.

Cookie policy

I cookies sono file di testo che il sito web aziendale visitato dall’utente invia all’elaboratore di quest’ultimo ove vengono memorizzati per essere ritrasmessi alla visita successiva, consentendo quindi di salvare preferenze e migliorare le prestazioni.

A seconda della finalità con cui vengono utilizzati, i cookies possono essere tecnici (necessari per il buon funzionamento del sito web) o di profilazione (utili laddove si vogliano creare target di utenti).

Un sito web aziendale, dopo aver fissato i propri obiettivi, deve elaborare un’adeguata cookie policy da sottoporre all’utente all’entrata del sito e predisporre un cookie banner.

Termini di vendita e condizioni d’uso

Se l’utente può interagire con acquisto, accesso, licenza o altro deve sapere che sta concludendo un contratto ed essere informato in modo adeguato e completo.

Infatti, l’azienda può scegliere di:

  • vendere online i propri prodotti;
  • erogare tramite la rete i propri servizi;
  • consentire l’acquisto di un servizio in abbonamento;
  • oppure può scegliere semplicemente di permettere all’utente di accedere ad un canale personalizzato mediante username e password.

In tutti questi casi, l’utente deve sapere che di fatto sta concludendo un contratto (anche se a titolo gratuito) e quindi dovrà accettare i termini e condizioni della piattaforma, o condizioni di vendita, o termini d’uso.

Foto e video

La pubblicazione di fotografie o video, di tua proprietà o in concessione d’uso, comporta delle importanti valutazioni legali.

Un’azienda che sceglie di creare un sito web, può optare per realizzare i contenuti oppure scegliere di usufruire di contenuti multimediali di altri. In quest’ultimo caso tuttavia è strettamente necessario, per non incorrere in violazioni al diritto d’autore, che i contenuti siano di pubblico dominio (laddove l’azienda opti per contenuti gratuiti) oppure che siano stati legittimamente acquistati (tramite ad esempio le piattaforme che offrono immagini in stock dietro pagamento di una royalty).

Ho parlato di pubblico dominio e copyleft in un articolo, magari potrebbe esserti utile un approfondimento, lo trovi qui.

In tutti gli altri casi, l’utilizzo di foto, video o contenuti multimediali reperiti online, può essere una condotta lesiva del diritto d’autore di colui che ha creato il contenuto.

A tal proposito suggerisco la lettura di un recente articolo relativo proprio al furto di fotografie (in quel caso a tema food), da parte di un competitor per l'utilizzo nel proprio e-commerce. L'esemplificazione tramite Case Study, tratto dalla realtà, può essere utile per comprendere più facilmente la situazione. 

Photo by Marvin Meyer on Unsplash

Puoi ascoltare la versione audio di questo articolo, cliccando qui sotto.

https://open.spotify.com/episode/1GsXaP5sZpoJoLfjeeP7Q9
ritratto volto persona fotografia videomaker diritti

Soggetto di una foto: diritto sul ritratto e consenso

Il fotografo può diffondere uno scatto con protagonista, una persona? Il soggetto ritratto in uno scatto, non sempre ha reso il proprio consenso alla pubblicazione della fotografia su Facebook.

Colui che realizza l’opera deve quindi tenere conto di quelli che sono i diritti della persona ritratta, per evitare di incorrere in violazioni. Vi sono infatti, diverse situazioni: la persona ritratta non ha reso il consenso, ha reso il consenso per altre attività, ha revocato l’assenso precedentemente prestato.

I social network, soprattuto quelli più orientati alla fotografia ma anche le piattaforme di condivisione di contenuti audiovisivi sono dei contenitori di esperienze, di scatti panoramici e di volti di persone. Vediamo quindi, in sintesi, qual è la posizione della persona ritratta e quali sono le situazioni a cui il fotografo deve prestare particolare attenzione.

In realtà, tali situazioni possono coinvolgere qualsiasi persona (e non solo il fotografo professionista) nel momento in cui decide di postare uno scatto che ritrae una persona. Per l’attività meno professionale e più ricreativa vi rimando a “Foto di amici e colleghi sui social network” ove ho parlato di coloro che condividono scatti per passatempo e non per pubblicizzare la propria attività.

Diritti della persona ritratta

  1. Diritto alla riservatezza
    La fotografia che ritrae il volto di una persona è un dato personale. In generale, affinché il trattamento della fotografia avvenga in conformità alla normativa (europea e italiana) è necessario che il fotografo abbia adeguatamente informato la persona ritratta circa le modalità di trattamento (ad esempio, l’archiviazione dello scatto) e abbia ottenuto il consenso del soggetto circa la diffusione del ritratto. Più specificamente, sarà necessario esaminare i rapporti (eventualmente contrattuali) intercorrenti tra i soggetti per stabilire le modalità di acquisizione del consenso del soggetto ritratto o, in ogni caso, per informare il soggetto ritratto.
  2. Diritto connesso d’autore
    In generale, il fotografo è l’autore della fotografia e quindi titolare del diritto di paternità sulla stessa (è lui che ha eseguito lo scatto) e dei diritti di utilizzazione economica dello scatto (pubblicare lo scatto, divulgarlo, modificarlo..). Laddove tuttavia il soggetto della fotografia non sia un panorama o un oggetto, bensì una persona, sulla fotografia coesistono i diritti del fotografo e i diritti della persona ritratta. Si parla in quest’ultimo caso di diritto connesso.
  3. Diritto all’immagine
    Il diritto all’immagine è un diritto della personalità. Non può essere venduto; la persona non può rinunciarvi e non si estingue. Se l’individuo ritratto ha acconsentito che lo scatto venga diffuso in rete, non significa che abbia rinunciato al diritto dall’immagine. Inoltre e in ogni caso, a prescindere dal consenso, la pubblicazione non deve pregiudicare il decoro o la reputazione del soggetto della fotografia o dei congiunti.

Tutele per la persona ritratta

  1. Revocabilità del consenso prestato
    Il consenso, prestato dalla persona ritratta, circa la possibilità da parte del fotografo di diffondere lo scatto, è un negozio unilaterale avente ad oggetto l’esercizio del diritto all’immagine. Trattandosi del mero esercizio di un diritto inalienabile, imprescrittibile, irrinunciabile, può sempre essere revocato.
    In ogni caso, con specifico riguardo alle modalità con cui può essere prestato il consenso, vi consiglio articolo dove ho parlato specificatamente di tale attività (Liberatoria immagini: foto e video).
  2. Rimozione dello scatto dai social network
    I social network consentono agli utenti di segnalare contenuti che violano i propri diritti. Con riguardo a Facebook ad esempio, il social consente di segnalare genericamente contenuti offensivi ovvero di inviare una specifica comunicazione inerente alla violazione della propria riservatezza a seguito della pubblicazione, da parte di terzi, di fotografie e video che ritraggono la propria persona. Il form che si può utilizzare è attualmente indicizzato al seguente link.
  3. Risarcimento del danno per violazione del diritto all’immagine
    La violazione del diritto all’immagine può avvenire perchè il ritratto di una persona è stato diffuso senza consenso, oppure perchè, anche in presenza del consenso, l’immagine è stata violata, in quanto le modalità o il luogo ove è stata resa nota pregiudicano il decoro o la reputazione del soggetto. In questi casi, il soggetto che si ritiene leso può agire per ottenere l’inibitoria alla prosecuzione dell’attività illecita e il risarcimento dei danni patiti a seguito della condotta perpetrata.

Esempio di diritto sul ritratto

Photo by Amanda Dalbjörn on Unsplash

email contratto concluso stipulato cliente committente webagency

Accordo per e-mail. Ha validità legale?

Posso “fare” un accordo scambiandomi e-mail con il mio Cliente? È una domanda che mi viene rivolta molto spesso. E trova le più svariate giustificazioni: esigenze di celerità, clienti restii nel sottoscrivere accordi scritti con numerose clausole, mancata percezione della necessità di tutela. Questioni sintetizzabili anche con un: “si è sempre fatto così”.

È necessario tenere in considerazione due aspetti:

  1. Il contratto si conclude nel momento in cui il preponente è posto a conoscenza dell’accettazione da parte dell’altra parte dell’accordo.
    Il contratto viene ad esistenza e può dirsi concluso (ovvero stipulato), nel momento in cui chi ha avanzato la proposta sa che il cliente ha accettato la proposta.
  2. La regola è la libertà della forma. L’ordinamento impone certe determinate forme al contratto (ad esempio la forma scritta) solo per determinati accordi.

Un esempio in generale può chiarire: una Web Agency assume la veste di preponente nel momento in cui invia un preventivo per l’elaborazione di un sito web ad un cliente. Nel momento in cui il cliente accetta il preventivo sottoscrivendolo presso gli uffici della Web Agency oppure inviando una conferma tramite email, o anche accettando verbalmente quanto proposto, il contratto può dirsi esistente.

Come evidente, salvo casi particolari, non è necessario che il contratto sia un documento che contenga le sottoscrizioni di pugno di entrambe le parti dell’accordo. Può essere invece stipulato mediante scambio di email, oppure con conferma verbale.

Posso usare l’email per concludere un contratto?

Alla luce di quanto sin ad ora esposto, nessuno vieta di concludere un accodo tramite uno scambio di corrispondenza. L’accodo può comunque considerarsi esistente, valido ed efficace. Tuttavia può non essere la situazione di maggiore tutela per entrambe le parti.

Citando solo alcuni degli esempi tratti da tale pratica può dirsi:

  • Le clausole dell’accordo dovranno essere ricostruite sulla base della corrispondenza intercorsa. Ad esempio: se il cliente chiede 50 volantini di colore blu e 50 di colore rosso entro il 30 aprile, lo Studio grafico potrà riscontrare dicendo che solo i 50 di colore blu potranno essere consegnati entro il 30 di aprile, gli altri entro il 15 maggio; il Cliente potrà accettare o avanzare una diversa proposta. Il numero di volantini, il colore e i termini di consegna potranno essere individuati solo scorrendo la corrispondenza. Con conseguente perdita di tempo.
  • La corrispondenza volta alla conclusione del contratto può provenire ora dall’ufficio acquisti del Cliente, ora dall’area marketing, ora dall’amministrazione. Potrebbe esservi obiettiva difficoltà nell’individuare l’email di conferma più aggiornata.
  • Non tutte le aziende conservano le e-mail. E le e-mail inviate non necessariamente vengono salvate sul server perchè dipende dalle impostazioni del client di posta elettronica. Anche in questo caso può essere obiettivamente difficoltoso ricostruire la volontà contrattuale delle parti.
  • Le diciture utilizzate nella corrispondenza da parte dell’amministrazione non sono le clausole contrattuali incluse in un documento con validità legale. Ad esempio, il termine di consegna entro il 30 aprile, potrebbe essere un termine essenziale pena la risoluzione dell’accordo per inadempimento oppure potrebbe essere un termine non essenziale che impone eventualmente solo il risarcimento del danno per ritardo.

Perché è importante un documento contrattuale?

Un documento contrattuale, sottoscritto da entrambe le parti e datato è sicuramente la scelta migliore:

  • Il documento contiene in modo dettagliato e specifico l’attività che oggetto dell’accordo. Tutto ciò che non è indicato non rientrerà nell’attività e il cliente non può pretenderla: se nell’accordo è specificato che la Web Agency si occupa esclusivamente della strutturazione del sito, significa che non si occuperà della SEO; se nell’accordo è indicato che il fotografo consegna 50 fotografie non significa che consegnerà gli altri 300 file originali degli scatti.
  • Il documento consente ad entrambe le parti di sapere con chiarezza, immediatezza e celerità, quali sono i termini e le modalità di pagamento, i tempi di consegna del lavoro, i contatti diretti e i dati aziendali di entrambi i contraenti.
  • Il documento offre maggiore tutela per entrambe le parti. L’utilizzo di termini giuridici in modo corretto limita l’interpretazione e consente di ricostruire più agevolmente la volontà contrattuale nel caso di contenzioso.

Puoi ascoltare la versione audio di questo articolo, cliccando qui sotto.

https://open.spotify.com/episode/19nf8Hu6EkZwiJEQCQwuXB
sistemi per proteggere fotografie digitali watermark

Sistemi per proteggere le fotografie digitali

Capita sempre più di frequente che, clienti vecchi e nuovi mi chiamino lamentando il furto delle proprie fotografie da parte di terzi i quali poi le pubblicano, come proprie, su siti web o social network. Ma quali possono essere i metodi per evitare di subire un furto e per dimostrare poi facilmente la titolarità dello scatto?

Regole per usare le immagini di altri

  • se si trova su internet ed è quindi a mia disposizione, non significa che posso usare uno scatto rinvenuto a mio piacimento;
  • se non sono io l’autore significa che la titolarità appartiene ad altri e che quest’ultimo vanta tutti i diritti sull’opera;
  • se non sono io l’autore e so per certo che l’autore è deceduto da oltre 70 anni allora la fotografie è di pubblico dominio;
  • se sono in dubbio in merito alla titolarità, ho l’obbligo di informarmi e se non ci riesco, cambio fotografia da utilizzare;

Suggerimenti per prevenire l’uso illecito delle proprie fotografie

Esistono dei sistemi per proteggere le fotografie digitali in un’eventuale situazione in cui vi sia un utente che si afferma il legittimo autore dello scatto.

Indicare nome, data e soggetto

In primo luogo bisogna distinguere tra fotografie come opere d’arte e semplici fotografie.

Se vuoi approfondire le definizioni di rimando a questo articolo. In questa sede invece occorre tenere in debita considerazione le attività che deve o può svolgere il fotografo a protezione della propria opera creativa. 

Esistono:

  1. Fotografie come opere d’arte. L’autore dello scatto è titolare di tutti i diritti (morali e patrimoniali) sull’opera, dal momento in cui viene realizzato lo scatto. Non è necessario apporre alla fotografia divulgata in rete alcuna indicazione.
  2. Semplici fotografie: è necessario apporre il nome. Laddove non sia apposto chi. È tuttavia una semplice presunzione, ossia il fotografo autore dello scatto può sempre dimostrare che l’utente era a perfetta conoscenza dell’altruità e quindi ha eseguito consapevolmente la condotta.

Conservare l’originale dello scatto

È inoltre necessario considerare il fatto che, salvo eventi particolari (furto della macchinetta fotografica, perdita di dati, accesso hacker), il fotografo detiene l’originale dello scatto.

In un eventuale giudizio egli sarà legittimato a produrre in giudizio, mediante riproduzione meccanica, il proprio file originario che consente di affermare che lui stesso è l’autore dello scatto.

È quindi importante conservare i files originali (magari in devices esterni tenuti monitorati) ed evitare di cederli a terzi. Inoltre, è importante la gestione, sotto questo punto di vista, della privacy dei soggetti, qualora le fotografie ritraggano persone. Salvo diverso accordo, le fotografie su commissione, essendo veicolo di dati personali, non possono essere conservate per sempre.

Non attiene direttamente all'argomento, ma sappi che mi sono occupata in vari articoli della tutela della persona come soggetto dello scatto: se fai il fotografo di soggetti, è un tema che ti riguarda da vicino. Puoi leggere qualcosa qui: Liberatoria immagini.

Aggiungere dei watermarks

In ogni caso, laddove, a monte, il fotografo voglia tutelarsi da tali situazioni, può apporre al proprio scatto dei watermarks che sottolineano il legittimo titolare dello scatto e che in sostanza impediranno che la fotografia venga utilizzata senza autorizzazione o corresponsione di un compenso.

Il watermark è una sorta di timbro, semi trasparente, che viene applicato alla fotografia prima che la stessa venga pubblicata e resa disponibile online. In questo caso caso l’utilizzo illecito è più complesso dacché l’utente che voglia farne uso dovrà cercare di rimuovere la filigrana a discapito della qualità della fotografia. E in ogni caso sta ponendo in atto in modo consapevole e volontario una condotta illecita.

Gestire bene i diritti sulle fotografie

Per evitare di trovarsi nella situazione in cui, i propri scatti siano diffusi nel mondo della rete da una pluralità di soggetti, magari anche debitamente autorizzati da noi direttamente o per mezzo di terzi, è fondamentale gestire bene i propri diritti sulle immagini.

Nel momento in cui un fotografo scatta, senza committente, è titolare di tutti i diritti morali e patrimoniali. Se li cede a terzi, in via non esclusiva e questi è abilitato poi a cederli ad altri, allora la catena è infinita e dunque il fotografo potrebbe vedere le proprie foto pubblicate ovunque senza poter monetizzare il traffico, se non il primo.

Per evitare quindi dette situazioni è fondamentale regolamentare a monte i diritti, valutare la cessione e la licenza d’uso, stabilire i limiti temporale, le eventuali royalty e compiere una serie di valutazioni fondamentali e preliminari.

Suggerimenti per agire contro chi usa illecitamente le fotografie

Se, nonostante tu abbia adottato questi o altri accorgimenti ma comunque vedi le tue foto pubblicate in canali non autorizzati, puoi agire a tutela dei tuoi diritti morali e anche patrimoniali (salvo tu li abbia ceduti).

Come fare? Ne ho parlato in un articolo dedicato, in cui ho affrontato un case study reale relativo al furto di scatti nell'ambito di un e-commerce: qui.
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Progettare siti web: accessibilità e usabilità

Parliamo di accessibilità e usabilità come linee guida (anche legali) per lo sviluppo di un sito internet

Prima di sviluppare un sito che sia SEO oriented, ottimizzato per i motori di ricerca e quindi facilmente raggiungibile da potenziali clienti, è importante tenere in considerazione una serie di dettami e paradigmi che ne garantiscano l’usabilità e l’accessibilità da parte del pubblico.

La legge, in generale, non impone ad un sito web aziendale di essere accessibile e non detta l’usabilità, pena una sanzione. Questo tuttavia non esime dal prendere in considerazione dei principi nel corso della progettazione di uno spazio web aziendale.

I siti web della pubblica amministrazione

Il Codice dell’Amministrazione Digitale, fissa dei principi a cui devono ispirarsi i siti web della pubblica amministrazione.

Il Codice si rivolge, più nello specifico, agli enti pubblici economici, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico e alle aziende appaltatrici di servizi informatici, agli organismi di diritto pubblico, a tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l’erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi o internet.

L’Agenzia per l’Italia Digitale ha inoltre elaborato delle Linee Guida sull’accessibilità degli strumenti informatici sempre rivolti alla pubblica amministrazione affinchè i servizi erogati da questa mirino all’accessibilità da parte del pubblico. Per quanto afferisce al Web si deve fare riferimento alle Linee Guida WCAG che fissano, tra gli altri, i seguenti principi:

  • Percepibile – Le informazioni e i componenti dell’interfaccia utente devono essere presentati agli utenti in modo che possano essere percepiti. Ad esempio, è necessario prevedere che i contenuti possano essere rappresentati con modalità differenti (layout più semplice) senza perdere informazioni e struttura.
  • Utilizzabile – I componenti e la navigazione dell’interfaccia utente devono essere utilizzabili. Ad esempio, l’utente deve avere il tempo per fruire del contenuti (per leggerlo e per usarlo).
  • Comprensibile – Le informazioni e le operazioni dell’interfaccia utente devono essere comprensibili. Ad esempio, l’utente deve poter essere in grado di percepire che nel momento in cui compie quel segnale di input otterrà quel determinato output.
  • Robusto – Il contenuto deve essere abbastanza robusto per essere interpretato in maniera affidabile mediante una vasta gamma di programmi utente, comprese le tecnologie assistive.

In realtà, i dettami imposti alla pubblica amministrazione possono essere adattati e resi utilli anche per le aziende private nel momento in cui viene sviluppato un sito web: vediamo come.

L’accessibilità del sito web

Con il termine “accessibilità”, il Codice dell’Amministrazione Digitale intende la capacità dei sistemi informatici ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari.

Il fatto che un sito web sia accessibile o meno a persone con disabilità, tra cui la cecità e l’ipovisione, la sordità e la perdita di udito, limitazioni cognitive e dell’apprendimento, ridotte capacità di movimento, disabilità della parola, fotosensibilità può essere misurato attraverso delle Linee Guida WCAG (Web Content Accessibility Guidelines).

L’usabilità del sito web

Con il termine usabilità può intendersi invece la facilità nell’utilizzo della piattaforma, la semplicità nell’acquisizione delle informazioni, l’ottimizzazione sia nella versione desktop che in quella mobile.

L’accessibilità è la caratteristica che consente l’ingresso al sito a coloro che ne hanno difficoltà, mentre l’usabilità è il principio a cui deve ispirarsi la permanenza sulla piattaforma da parte di un qualsiasi utente.

Esistono degli standard da seguire affinchè il sito web si presenti come usabile dagli utenti: trattasi, nel caso dello standard ISO 9241-11:2018.

Nel concreto, l’usabilità si può tradurre in diversi modi, nell’ideazione, progettazione e sviluppo di un sito web.

Ad esempio, il modulo di contatto deve indicare quali sono le informazioni obbligatorie e quelle facoltative. Deve fornire un messaggio di errore nel momento in cui non vengono inseriti tutti i dati e, laddove gli stessi debbano essere inclusi in determinate modalità, devono essere specificate all’utente.

I collegamenti ipertestuali che rimandano a risorse esterne o ad altre pagine interne alla piattaforma devono essere aggiornati. I link devono essere cliccabili e l’utente deve essere messo in grado di sapere che trattasi di collegamento ipertestuale. I collegamenti devono rimandare a risorse aggiornate e non obsolete e devono essere aggiornati (c’è il rischio che l’url sia stato modificato e che quindi il collegamento non rimandi più a quella determinata pagina).

Le immagini devono essere ottimizzate a adeguate al contesto di riferimento. I contenuti aggiuntivi non devono pregiudicare la lettura dei testi, lo scorrimento dei paragrafi o in generale l’esperienza all’interno della piattaforma.

I contenuti devono essere chiari, facilmente leggibili ed intuibili.È inutile inserire contenuti ripetuti più volte all’interno del sito (ad esempio il modulo di contatto in ogni pagina oppure il medesimo collegamento in più punti della stessa pagina). Le troppe informazioni determinano confusione nell’utente che non sarà in grado di capire il percorso da seguire per fruire dell’esperienza offerta dal portale.

Tali paradigmi assumono ancora più importanza nell’ambito di un e-commerce, luogo ove l’utente non solo fruisce di contenuti che gli vengono offerti ma agisce, cercando e scegliendo un bene o servizio tra molteplici, inserendo i propri dati personali, corrispondendo un importo per un bene o un servizio, ricevendo la conferma dell’ordine e successivamente l’erogazione del servizio o la consegna del bene.

Aggiornamento 2022

Sino ad ora ti ho parlato di PA, ma con determinazione n. 177 del 2022 l’AGID ha assunto delle linee guida sull’accessibilità degli strumenti informatici che coinvolgono anche i privati. Attualmente i destinatari degli obblighi sono le aziende che offrono servizi al pubblico attraverso siti web o applicazioni mobili, con un fatturato medio, negli ultimi tre anni di attività superiore a cinquecento milioni di euro.

Ma dal 28 giugno 2025, tutti gli e-commerce dovranno adeguarsi, a prescindere dalla grandezza dell’azienda. È quindi bene iniziare a creare dei siti web e degli e-commerce accessibili.

Come avrai intuito, ormai ufficio legale ed ufficio IT, anche se entrambi esterni ad un’azienda, devono fortemente collaborare, anche per evitare che l’IT rischi di commettere delle violazioni. E dunque, se ti occupi di sviluppo siti web o gestisci questi temi ti suggerisco di non tralasciare approfondimenti.

PPhoto by Carl Heyerdahl on Unsplash

presentazione power point slides keynote

Il copyright nelle presentazioni PowerPoint o Keynote

L’insegnante che inserisce all’interno della sua presentazione Power Point, testi, fotografie o altri contenuti multimediali atti ad arricchire l’esposizione, viola il copyright? Deve ottenere l’autorizzazione dal titolare dei diritti su tali opere?

Accade spesso infatti, che i contenuti delle slides non provengano esclusivamente da colui che sta esponendo le diapositive, ma che vengano utilizzati contenuti di altri per rendere l’insegnamento più piacevole.

Il diritto di eseguire, rappresentare o comunicare

Ebbene, l’art 1 della legge sul diritto d’autore (n. 633/1941) protegge le opere dell’ingegno a carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro, alla cinematografia, qualsiasi ne sia la forma di espressione. Il successivo art 15, include, tra i diritti spettanti all’autore (e quindi, al fotografo, al musicista, allo scrittore) il diritto di eseguire e rappresentare o recitare in pubblico l’opera (per scoprire gli altri diritti puoi cliccare qui).

Può dirsi “esecuzione” dell’opera l’inserimento della stessa all’interno di una presentazione PowerPoint atta ad essere utilizzata in un meeting, trasmessa ai partecipanti ad un convegno, o fruita nell’ambito del training aziendale.

Il docente può usare contenuti altrui senza consenso?

A quanto sino ad ora detto, il diritto di eseguire l’opera compete in modo esclusivo all’autore della stessa. Il fotografo quindi non potrebbe vedersi inserita una propria opera all’interno di una presentazione PowerPoint.

Tuttavia esistono delle eccezioni al diritto dell’autore. Tali eccezioni consentono al docente di usare il materiale (foto, testo) per le proprie slides.

  • Opere letterarie. L’insegnante può usare riassunti, può eseguire citazioni, può riprodurre brani o parti di brani in modo libero a fronte del fatto che gli stessi vengono eseguiti a scopo di insegnamento o ricerca scientifica.
  • Opere fotografiche. L’insegnante può utilizzare liberamente immagini e musiche a bassa risoluzione e degradate pubblicandole attraverso la rete internet in quanto vengono utilizzate a scopo didattico o scientifico.

Il docente vanta il copyright sulla presentazione powerpoint?

Un’opera dell’ingegno per essere tutelata dal diritto d’autore deve avere carattere creativo. È sufficiente un atto creativo anche minimo e non coincidente necessariamente ed esclusivamente con quella di novità assoluta dell’opera; è richiesta una personale, individuale ed originale espressione.

Le slides e il materiale didattico per il solo fatto di essere un agglomerato di testo, fotografie e altri contenuti multimediali sono di norma utilizzati con il precipuo scopo di insegnamento e non di valorizzazione dell’aspetto esteriore della stessa, può comunque godere della tutela aurorale laddove sia dotato di carattere creativo. A tale conclusione è pervenuta di recente anche la giurisprudenza tributaria, seppure in altro contesto (Comm. trib. regionale Lombardia Milano Sez. XIX Sent., 08/05/2019).

Puoi ascoltare la versione audio di questo articolo cliccando qui sotto.

https://open.spotify.com/episode/0V9kyj8fStKxo97djTUJs2

Photo by Teemu Paananen on Unsplash

font open source caratteri tipografici gratuiti

OFL: Font gratuiti per usi commerciali

Cosa sono i font open source?

Esistono dei caratteri tipografici gratuiti e liberamente utilizzabili per finalità commerciali e personali. Open Font Licence (OFL) è, infatti, una licenza che consente al grafico che ha scelto quel particolare carattere tipografico, di utilizzarlo liberamente senza necessità di richiedere autorizzazione o di pagare un compenso all’autore. Si parla in questo caso di open source come per i software; il font è infatti un programma per elaboratore.

Font e copyright: cosa devi sapere

I caratteri tipografici sono giuridicamente qualificati e tutelati. Il diritto infatti si occupa dei caratteri tipografici sia dal punto di vista del designer (autore) che disegna il carattere, sia dalla parte del creativo che ne fruisce. Ti consiglio di leggere questo articolo: Font, diritto d’autore e licenza d’uso per capire cosa puoi o non puoi fare con il font e come tutelare la tua opera.

Ho anche approfondito la licenza di alcuni dei siti più famosi che raccolgono caratteri tipografici, e analizzato le licenze che gli stessi propongono. Mi riferisco a: Dafont.com che viene presentato come “Archive of freely downloadable fonts” (clicca qui per conoscere la distinzione tra uso personale e finalità commerciale) e a Rentafont.com che offre la possibilità di noleggiare i caratteri tipografici (clicca qui per conoscere gli aspetti più importanti degli user agreement).

Font e open source

In questo post analizziamo quindi i font liberi da diritti, ovvero i caratteri tipografici liberamente utilizzabili dagli utenti. Questo tipo di licenza open source è stata elaborata dalla SIL International. Per comprendere facilmente cosa si intende per font open source, puoi tenere conto di questa affermazione.

L’autore dello scatto, di norma, è titolare di tutti i diritti sull’immagine (“tutti diritti riservati”), ma può decidere di consegnarla al pubblico dominio (“nessun diritto riservato”), consentendo, ad esempio, agli utenti del web di utilizzare, rielaborare, modificare l’immagine (come ad esempio avviene per Unsplash).
Analogamente, colui che crea un carattere tipografico può decidere di concederlo in uso con una licenza che preveda il pagamento di un compenso oppure può consentire agli utenti di utilizzarlo liberamente, senza limiti.

In quest’ultimo caso si parla di font open source. Il grafico che sceglie un carattere tipografico open source potrà utilizzarlo nelle proprie creazioni (loghi, brochure, cataloghi, online e offline), potrà modificarlo, distribuirlo. Il creativo non potrà invece vendere il font singolarmente. Il font potrà essere concesso solo unitamente alla propria opera.

Un esempio? Google Fonts

Google Fonts è un tool di Google che offre caratteri tipografici in modo gratuito e open. I fonts sono liberamente utilizzabili per uso personale ma anche per finalità commerciali. Ciò significa che colui che sceglie quel carattere può utilizzarlo in modo libero, senza alcuna autorizzazione o corresponsione di compensi o canoni.

Con riguardo alle specifiche modalità di utilizzo, in linea con quanto in generale esposto, anche Google precisa che l’utente ha la facoltà di utilizzare liberamente i caratteri in tutti i progetti e prodotti, a stampa o digitali, commerciali o per altri usi; l’unico limite è che è inibita la vendita del font singolarmente considerato.

Gli e-book di Legal for Creativity

E-book gratuito sugli aspetti legali dei caratteri tipografici

Ho preparato per te un approfondimento gratuito sulle licenze di utilizzo dei font; sulle cose da ricordare quando volete un font bellissimo ma non sapete se è gratuito per tutti usi; sulle cose da annotare quando trovate sulla vostra libreria un carattere tipografico perfetto da usare ma non ricordate se e come si deve pagare una royalty..

Per scaricare il pdf ti basterà compilare il form di seguito riportato. Se sei già iscritto alla newsletter ti apparirà un link che ti consentirà di accedere direttamente al contenuto.

layout sito web architettura struttura opera creativa copyright

Il layout di un sito web è protetto da copyright?

Il layout del sito web non è tutelato espressamente dalla legge: questo significa che non può essere protetto da copia o imitazione?

Come tutelare un sito web prima della pubblicazione

Partiamo dalle premesse

La creazione di un sito web aziendale o professionale può avere svariate finalità, come: attirare nuovi clienti, fidelizzare quelli esistenti, costruire un canale di vendita tramite l’e-commerce, diffondere approfondimenti su una determinata tematica, acquisire maggiore credibilità sul mercato, far conoscere la propria realtà imprenditoriale..

L’azienda o il professionista che decidono di creare un sito web compiono delle scelte che coinvolgono grafici, sviluppatori web e in generale l’ufficio marketing. Sostanzialmente, per layout di un sito web, può intendersi l’architettura e la struttura del portale. Di norma ciò che è visibile dall’utente finale, è frutto di specifiche scelte relative a combinazioni cromatiche, ai caratteri tipografici, alla disposizione del menu, del testo, degli elementi multimediali.

Anche a livello di tutela giuridica è opportuno distinguere il front-end e il back-end del portale. Il front-end è ciò che l’utente vede, tipicamente, l’interfaccia grafica; il back-end è invece, il software ovvero il codice sorgente che viene interpretato dall’elaboratore il quale poi restituisce il layout della piattaforma.

Copyright: il layout del sito web come opera dell’architettura

Il layout del sito web non è specificatamente contemplato dalla legge a protezione del diritto d’autore. Tuttavia, l’elenco delle opere protette fornito dalla normativa è esemplificativo e non esaustivo: ciò significa che se il layout del sito è dotato di creatività, allora può trovare protezione dalla legge. È tuttavia importante individuare i requisiti affinché il sito possa qualificarsi come opera dell’ingegno avente carattere creativo.

Se ti sei perso cosa significa, giuridicamente, creatività, puoi approfondire il tema andando a leggere l'articolo dedicato:Che cos'è la creatività?

Il layout, come struttura e come progetto creativo potrebbe astrattamente farsi rientrare tra le opere dell’architettura. La normativa citata infatti, all’art 2 n. 5 comprende, tra le opere meritevoli di protezione, i disegni e le opere dell’architettura.

TI ricordo che il diritto d’autore sull’opera nasce al momento della creazione e non richiede registrazione. Questo significa che per godere della tutela accordata dalla legge non è necessario il deposito del progetto creativo del sito alla SIAE o ad altro ente.

Per sapere quali sono i diritti che ti spettano come autore dell'opera, ti suggerisco di leggere l'articolo dedicato, è molto schematico ma ti consente di sapere in elenco le distinzioni da fare (morali/patrimoniali ad esempio): qui.

Registrare un sito web: il design industriale

Sempre con riguardo al front-end e quindi al layout delle pagine, ai profili grafici, alla struttura del menu, alla collocazione degli elementi, alla scelta dei colori la tutela può essere ulteriore. Mi riferisco alla possibilità di registrare il layout come opera di design.

La tutela del layout di un sito web come prodotto di design industriale è un argomento interessante che può acquisire indubbia importanza sopratutto con riguardo ai siti web che costituiscono progetti che acquisiscono notorietà tra gli utenti.

In realtà, il layout di un sito web può essere protetto sia se registrato sia se non registrato: con tempi e modalità diverse. Ho approfondito l'argomento sull'articolo dedicato, a cui ti rinvio: Registrare il layout di un sito web, come fare.

Software: il codice sorgente come opera letteraria

Fino ad ora abbiamo disquisito sulla proteggibilità del front-end di un sito web. Tuttavia, potrebbe astrattamente dirsi tutelabile anche il back-end dello stesso, ovvero il codice sorgente che è stato scritto dallo sviluppatore.

In questo caso la protezione non è accordata all’interfaccia grafica, ovvero a ciò che l’utente vede navigando sul sito, bensì al linguaggio utilizzato per programmare il portale. In realtà, questo meccanismo di protezione, pur essendo automatico, è limitativo dacchè, una medesima struttura visiva potrebbe ricavarsi anche dall’utilizzo di diversi codici sorgente.

Anche sotto questo punto di vista quindi, un sito web può essere tutelato. Al pari dell’interfaccia grafica, trattandosi sempre di copyright, la tutela del codice sorgente è automatica e non serve registrazione.

La fase di progettazione di un sito web

Se sei però in una fase di progettazione del sito, mi sento di richiamare anche altri concetti, per così dire antecedenti alla pubblicazione. E infatti di fondamentale importanza è anche la fase antecedente rispetto alla pubblicazione del sito web, ossia l’ideazione, la progettazione, la scrittura, lo sviluppo.

Sotto il profilo più prettamente tecnico, esistono delle buone norme che dovrebbero essere tenute in considerazione in fase di ideazione di un sito: mi riferisco ai concetti di usabilità e accessibilità di un sito web, che talvolta possono avere implicazioni anche legali (mi riferisco ai siti delle pubbliche amministrazioni).
Sotto il profilo più prettamente giuridico, un sito web, sin dalla progettazione, deve presentare taluni elementi. Mi riferisco, alle indicazioni dell'azienda, ai flag nei contatti, alla privacy policy e cookie banner. Ho riportato gli elementi in modo schematico in questo articolo: Sito web cosa deve avere.

I miei suggerimenti se stai sviluppando un sito internet

Come avrai intuito, le cose da tenere in considerazione sono molte e varie. Per questo quindi il mio suggerimento è di pensare ai profili di tutela sin dall’inizio, dalla progettazione. Ed oltre ai profili di tutela, serve anche avere attenzione ai requisiti di accessibilità e ai limiti imposti dalle normative di nuova introduzione. Per questo quindi potrebbe essere un’attività che ti sconsiglio di fare in autonomia.

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