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ritratto volto persona fotografia videomaker diritti
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Soggetto di una foto: diritto sul ritratto e consenso

  • Valentina Trevisan
  • 15 Ottobre 2020
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  • tempo di lettura 3 minuti
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Il fotografo può diffondere uno scatto con protagonista, una persona? Il soggetto ritratto in uno scatto, non sempre ha reso il proprio consenso alla pubblicazione della fotografia su Facebook. Colui che realizza l’opera deve quindi tenere conto di quelli che sono i diritti della persona ritratta, per evitare di incorrere in violazioni. Vi sono infatti, diverse situazioni: la persona ritratta non ha reso il consenso, ha reso il consenso per altre attività, ha revocato l’assenso precedentemente prestato.

I social network, soprattuto quelli più orientati alla fotografia ma anche le piattaforme di condivisione di contenuti audiovisivi sono dei contenitori di esperienze, di scatti panoramici e di volti di persone. Vediamo quindi, in sintesi, qual è la posizione della persona ritratta e quali sono le situazioni a cui il fotografo deve prestare particolare attenzione.

In realtà, tali situazioni possono coinvolgere qualsiasi persona (e non solo il fotografo professionista) nel momento in cui decide di postare uno scatto che ritrae una persona. Per l’attività meno professionale e più ricreativa vi rimando a “Foto di amici e colleghi sui social network” ove ho parlato di coloro che condividono scatti per passatempo e non per pubblicizzare la propria attività.

Diritti della persona ritratta

  1. Diritto alla riservatezza
    La fotografia che ritrae il volto di una persona è un dato personale. In generale, affinché il trattamento della fotografia avvenga in conformità alla normativa (europea e italiana) è necessario che il fotografo abbia adeguatamente informato la persona ritratta circa le modalità di trattamento (ad esempio, l’archiviazione dello scatto) e abbia ottenuto il consenso del soggetto circa la diffusione del ritratto. Più specificamente, sarà necessario esaminare i rapporti (eventualmente contrattuali) intercorrenti tra i soggetti per stabilire le modalità di acquisizione del consenso del soggetto ritratto o, in ogni caso, per informare il soggetto ritratto.
  2. Diritto connesso d’autore
    In generale, il fotografo è l’autore della fotografia e quindi titolare del diritto di paternità sulla stessa (è lui che ha eseguito lo scatto) e dei diritti di utilizzazione economica dello scatto (pubblicare lo scatto, divulgarlo, modificarlo..). Laddove tuttavia il soggetto della fotografia non sia un panorama o un oggetto, bensì una persona, sulla fotografia coesistono i diritti del fotografo e i diritti della persona ritratta. Si parla in quest’ultimo caso di diritto connesso.
  3. Diritto all’immagine
    Il diritto all’immagine è un diritto della personalità. Non può essere venduto; la persona non può rinunciarvi e non si estingue. Se l’individuo ritratto ha acconsentito che lo scatto venga diffuso in rete, non significa che abbia rinunciato al diritto dall’immagine. Inoltre e in ogni caso, a prescindere dal consenso, la pubblicazione non deve pregiudicare il decoro o la reputazione del soggetto della fotografia o dei congiunti.

Tutele per la persona ritratta

  1. Revocabilità del consenso prestato
    Il consenso, prestato dalla persona ritratta, circa la possibilità da parte del fotografo di diffondere lo scatto, è un negozio unilaterale avente ad oggetto l’esercizio del diritto all’immagine. Trattandosi del mero esercizio di un diritto inalienabile, imprescrittibile, irrinunciabile, può sempre essere revocato.
    In ogni caso, con specifico riguardo alle modalità con cui può essere prestato il consenso, vi consiglio articolo dove ho parlato specificatamente di tale attività (Liberatoria immagini: foto e video).
  2. Rimozione dello scatto dai social network
    I social network consentono agli utenti di segnalare contenuti che violano i propri diritti. Con riguardo a Facebook ad esempio, il social consente di segnalare genericamente contenuti offensivi ovvero di inviare una specifica comunicazione inerente alla violazione della propria riservatezza a seguito della pubblicazione, da parte di terzi, di fotografie e video che ritraggono la propria persona. Il form che si può utilizzare è attualmente indicizzato al seguente link.
  3. Risarcimento del danno per violazione del diritto all’immagine
    La violazione del diritto all’immagine può avvenire perchè il ritratto di una persona è stato diffuso senza consenso, oppure perchè, anche in presenza del consenso, l’immagine è stata violata, in quanto le modalità o il luogo ove è stata resa nota pregiudicano il decoro o la reputazione del soggetto. In questi casi, il soggetto che si ritiene leso può agire per ottenere l’inibitoria alla prosecuzione dell’attività illecita e il risarcimento dei danni patiti a seguito della condotta perpetrata.

Photo by Amanda Dalbjörn on Unsplash

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Valentina Trevisan

Avvocatessa. Scrivo, parlo e interpreto la creatività come faccio con leggi e normative. Mi occupo di copyright e privacy. Sono appassionata di grafica e font, affascinata dagli scatti fotografici e dal cinema d'autore, attratta dal mondo della pubblicità e della comunicazione.

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  • diritto
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