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Autore: Valentina Trevisan

Presepe: opera creativa tutelata dal diritto d’autore?

Stante l’approssimarsi delle festività natalizie, quale migliore case study sempre a tema diritto d’autore, se non vagliare le statuine del presepe sotto il profilo della loro protezione quali opere creative?

La questione è stata affrontata dall’ordinanza della Corte di Cassazione n. 658 del 2018 i cui fatti di causa vedono la società attrice agire in giudizio per sentire accertare che i pastori del presepe prodotti e commercializzati dalla convenuta costituivano violazione del diritto d’autore spettante all’attore, nonché oggetto di concorrenza sleale ai sensi dell’art 2598 c.c. chiedendo quindi fosse ordinata la rimozione dal commercio delle creazioni altrui con condanna al risarcimento dei danni asseritamente patiti o, in subordine, all’ingiustificato arricchimento. L’epilogo ha visto il rigetto del ricorso con conferma della sentenza della Corte d’Appello e del Tribunale che avevano rigettato le domande avanzate dall’attrice.

Al fine di vagliare la tutelabilità autorale delle statuine del presepe, esse sono state valutate sotto due profili fermo restando che requisito indispensabile per entrare nel campo di applicazione della Legge n. 633 del 1941 è la creatività dell’opera, ovvero la presenza del tratto personale dell’autore, la presenza di un’espressione personale e individuale. E quindi:

  1. Opera dell’arte figurativa
    Ai sensi dell’art 2 n. 4 Legge n. 633 del 1941 l’opera deve quindi prioritariamente essere dotata di creatività. Inoltre, per rientrare nella categoria specifica, deve trovare espressione in un solo esemplare o in un numero limitato di esemplari, posto che l’interesse dell’opera è sollecitato, nei fruitori, anche dall’unicità della creazione e dal quantitativo circoscritto delle sue repliche. Deve quindi essere destinata ad un mercato differente e più ristretto rispetto a quello dei beni oggetto di produzione industriale (produzione e commercializzazione seriale).

    Va da sè quindi, che il caso di specie non rientra in tale categoria, dacchè le statuine create dall’attore erano destinate ad una produzione industriale e ad una commercializzazione in larga scala.

  2. Opera del disegno industriale
    Ai sensi dell’art 2 n. 10 Legge n. 633 del 1941, l’opera, oltre ad avere carattere creativo, deve essere dotata di valore artistico. Con tale locuzione, la Corte di Cassazione ha ricavato la presenza di una serie di parametri, non tutti necessariamente presenti in concreto, quali la creazione da parte di un noto artista, il riconoscimento della sussistenza di qualità estetiche ed artistiche da parte di ambienti culturali ed istituzionali, l’esposizione in mostre e musei, la pubblicazione in riviste specializzate, l’attribuzione di premi ovvero il raggiungimento di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato alla funzionalità.

    Nel caso di specie, la Suprema Corte ha deciso di non porre al vaglio la presenza del valore artistico dacchè a priori ha ritenuto insussistente il carattere creativo dell’opera ravvisando la mancanza di forme, materiali e dettagli che consentissero la diversificazione di prodotti analoghi presenti sul mercato e quindi evidenziando l’assenza del tratto personale dell’autore.

In conclusione quindi, affinché un’opera, come quella in oggetto, rientri nell’ambito di applicazione della Legge sulla protezione del diritto d’autore e sia quindi tutelabile in tale senso, deve:

  • essere dotata di carattere creativo;
  • non essere destinata alla produzione seriale, laddove si tratti di un’opera d’arte figurativa, come ad esempio una scultura di un personaggio del presepe;
  • oppure, essere dotata di valore artistico, secondo l’accezione sopra descritta, laddove si tratti di un disegno industriale;

E i personaggi che avete collocato nel vostro presepe, li avete acquistati nella grande distribuzione o avete preferito delle sculture in legno create da un noto artista?

Photo by Dan Kiefer on Unsplash

Fare siti web: le 3 cose da inserire nel contratto

Ecco gli elementi fondamentali da tenere in considerazione quando vai a progettare, realizzare, pubblicare e poi gestire un sito internet commissionato da un cliente.

Fare siti web: cosa dice la legge

Premessa: per tutto ciò che non è previsto e regolamentato dalle parti, trova applicazione il testo normativo, nello specifico e soprattutto, il codice civile.

Tuttavia il contratto ha forza di legge tra le parti e la legge consente di pattuire il contenuto che meglio possa incontrare le esigenze dei contraenti. Questo significa che il web developer potrà redigere il testo da sottoporre al cliente che gli consenta di tutelare al meglio la propria attività, il lavoro realizzato e il servizio offerto.

Inoltre, il contratto per fare siti web, è un contratto atipico, ossia non esiste nel codice civile, come invece esiste il contratto di locazione o di vendita. Se non c’è un contratto scritto, si fa riferimento al contratto di prestazione d’opera o di appalto, che riguarda però in generale qualsiasi altro tipo di attività (anche ad esempio la costruzione di un immobile o la sostituzione di un rubinetto!).

Ancora, molto spesso il web developer lavora online e quindi non vede il cliente che firma il contratto: anche le modalità di accettazione di un preventivo e sottoscrizione di un contratto sono questioni fondamentali da valutare e considerare nell’ambito della professione.

Il contratto per fare siti internet

Il contratto per chi realizza siti internet è destinato a costituire parte integrante del preventivo all’interno del quale vengono specificate le attività operative che lo sviluppatore si impegna a svolgere.

Congiuntamente al mio cliente, di norma procedo sempre in questo senso:

  1. Revisione integrale del preventivo. Andiamo quindi ad aggiungere alcuni elementi importanti che spesso mancano nei documenti che vedo. Ad esempio, la corretta identificazione delle parti, la durata di validità del preventivo, la specifica descrizione delle attività.
  2. Valutazione congiunta degli aspetti critici e ricerca di soluzioni utili. L’attività fondamentale è capire insieme quelle che sono le questioni più difficili che ti sei trovato ad affrontare per ricercare una soluzione insieme. Questo può avvenire attraverso il testo contrattuale oppure rivedendo alcune procedure interne.
  3. Redazione di un contratto specifico. Non tutte le agenzie sono uguali e non tutti i professionisti lavorano allo stesso modo. È quindi importante avere un accordo che rispecchi la tua attività.
  4. Integrazione di contratto e preventivo. I due documenti devono “parlarsi” ed essere letti insieme, quindi, non contenere elementi in contrasto.
  5. Valutazione dei profili relativi alla tutela dei dati personali. Di norma sviluppando siti internet visualizzi i dati degli utenti e dei prospect (a seconda del tipo di sito) del tuo cliente. Altra questione importante da affrontare e gestire.

Le clausole fondamentali per lo sviluppatore di siti web

Le clausole generali da inserire all’interno di un contratto per lo sviluppo di siti internet rispondono tra le altre a queste principali domande:

  • Chi è il cliente?
  • Cosa si impegna a fare lo sviluppatore web?
  • Quali sono i termini e le modalità di pagamento?
  • Ci sono dei servizi accessori che lo sviluppatore web rende?
  • Lo sviluppatore scrive materialmente il codice o si avvale di un CMS?
  • Come gestire le referenze? Si vuol creare un portfolio con il marchio dell’azienda cliente?

La tutela del web developer quando le cose non vanno bene

Sappiamo che non sempre le cose vanno bene. Ecco quindi alcuni esempi di situazioni spiacevoli e come gestirle a livello contrattuale.

  1. Sito offline per mancato pagamento

    La prestazione che incombe sul Cliente ha natura pecuniaria e impone a quest’ultimo di corrispondere il prezzo all’Agenzia che ha sviluppato, creato e messo online il sito web. Laddove il Cliente non paghi egli sarà considerato inadempiente. Tale situazione consente al fornitore di pretendere la risoluzione del contratto oppure di richiedere coattivamente il pagamento. Consente altresì di sospendere l’esecuzione del contratto laddove vi siano delle situazioni che inducono a ritenere che il cliente non pagherà.

    Ebbene possiamo prevedere una clausola in base alla quale, laddove il tuo Cliente non paghi alla scadenza stabilita, avrai la facoltà di sospendere la pubblicazione del sito web fino all’eventuale incasso del pagamento in ritardo, fatti salve comunque le tutele previste dalla legge.
     
  2. Il Cliente consegna il materiale un anno dopo

    Affinchè il web developer possa dare completa esecuzione alla propria prestazione, il Cliente dovrà consegnare il materiale che dovrà essere inserito sul portale. Laddove le parti non pattuiscano dei termini, il Cliente potrà tendenzialmente consegnare il materiale quando meglio ritiene. Tale situazione all’evidenza sarà svantaggiosa per il creativo che dovrà tenere aperto e fermo un lavoro potenzialmente anche per un anno.

    Ebbene, anche in questo caso un testo contrattuale puoi consentirti di avere tutela. Puoi infatti prevedere un termine di scadenza entro cui il tuo Cliente dovrà consegnarti tutto il materiale a pena di risoluzione del contratto con risarcimento dei danni; oppure puoi prevedere che il tuo cliente si impegni a pagare una somma per il ritardo oppure che debba anticipare una percentuale del prezzo pattuito. In questo modo, il Cliente sarà indotto a rispettare i termini previsti!

  3. Diritti di utilizzo sul materiale consegnato

    Finalmente, quando il Cliente consegna tutto il materiale necessario per il sito, lo sviluppatore carica tutte le fotografie, inserisce i testi, esegue l’upload dei video e mette online tutto il portale creato. Ebbene, non è previsto che egli esegua un controllo sulla conformità a legge del materiale inserito ma tuttavia è egli stesso ad eseguire l’operazione di upload di tutti i contenuti.  Di questa particolare situazione ne ho parlato più specificamente → qui.

    È quindi buona norma, inserire una clausola attraverso cui il tuo Cliente dichiara di essere titolare del diritto di utilizzare tutto il materiale che ti consegna. In questo modo, sebbene il contratto abbia forza solo tra le parti, nel caso in cui dovessi essere chiamato a rispondere davanti al fotografo che vede il proprio scatto pubblicato in un sito senza autorizzazione, potrai agire in regresso nei confronti del tuo cliente, anche in virtù del fatto che è stato quest’ultimo a dichiarare la titolarità del diritti sugli scatti caricati sul sito.

Ti sei mai trovato almeno una volta in una di queste situazioni? Probabilmente si. Converrai con me quindi che è preferibile prevederle per andare a gestirle al meglio. Puoi contattarmi cliccando sul pulsante alla fine dell’articolo per confrontarci sull’argomento.

Perchè avere un contratto per la realizzazione di siti internet?

Avrai quindi intuito quanto è importante dotarsi di un accordo per disciplinare la progettazione, realizzazione, pubblicazione, manutenzione del sito internet.

Avere un documento contrattuale può consentirti di:

  1. Definire bene le attività, i termini, i materiali, le scadenze per partire entrambi (tu e cliente) con il piede giusto.
  2. Prevenire le situazioni spiacevoli per poterle poi gestire con maggiore serenità.
  3. Acquisire maggiore professionalità agli occhi del cliente anche per distinguerti sul mercato.

Ti sconsiglio di usare modelli preconfezionati online oppure di copiare il modulo d’ordine che utilizza il tuo collega. Un contratto va invece realizzato considerando specificatamente le peculiarità del tuo lavoro e le tue modalità operative (anche eventualmente revisionate).

Ti consiglio invece di dotarti di un contratto che ti possa tutelare. È sicuramente un utile investimento per te (freelance o agenzia di comunicazione) ma anche per il tuo cliente.

Come puoi iniziare?

Photo by Carlos Muza on Unsplash

Cosa non fare con il drone?

In uno degli ultimi post, DRONE-LAW: la normativa 2020 per i droni con MTOM inferiore a 250 gr abbiamo parlato di cosa fare con il drone, ovvero di quali sono gli obblighi del produttore al momento della realizzazione dell’APR e i doveri dell’operatore durante il volo.
Oggi invece parliamo di cosa nonfare, ovvero di quali responsabilità possono sorgere in capo al pilota in caso di utilizzo illecito, contrario alla normativa speciale ovvero di condotta posta in violazione delle prescrizioni penalistiche.

  1. Risarcimento danni per fatto illecito
    Ai sensi dell’art 2043 c.c. qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. 
    Ciò significa che, laddove il pilota non presti particolare attenzione durante il volo, ovvero in ragione alla sua inesperienza, cagioni un danno ad una persona o ad una cosa altrui (ad esempio un veicolo), sarà ritenuto responsabile per la condotta tenuta e l’evento prodotto. Egli dovrà quindi risarcire il danno che ha provocato alla persona, ovvero ristorare il nocumento patrimoniale e non patrimoniale che quest’ultima ha subito.
    La persona offesa dovrà dimostrare: il fatto illecito, il danno subito, il nesso tra il fatto illecito compiuto e il danno subito, l’entità del danno subito.

    Laddove tuttavia il drone non sia “inoffensivo”, ovvero non rientri nella categoria dei droni inferiori a 250 gr, l’attività del volo potrà essere considerata un’attività pericolosa (attività che per la stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati comporta, in ragione alla sua potenzialità offensiva, una rilevante possibilità del verificarsi del danno).
    In questo caso la posizione del pilota si aggrava: sarà lui che, ai sensi dell’art 2050 c.c. dovrà dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
    Se ad esempio l’APR ha colpito una persona durante un’attività non consentita, come il sorvolo di assembramenti di persone, la sua responsabilità sarà oggettivata.

  2. Interferenze illecite nella vita privata 
    Ai sensi dell’art 615 bis chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nell’abitazione, in un luogo di privata dimora o nelle appartenenze di essi, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. 
    La fattispecie costituisce quindi un delitto, richiede la coscienza e volontà nel compiere la condotta e fa sorgere una responsabilità di tipo penale.
    Ciò significa che laddove il pilota del drone, sorvolando il giardino del vicino riprenda una persona che sta prendendo il sole a bordo piscina ovvero si elevi verticalmente in un condominio e filmi ciò che sta accadendo all’interno delle mura domestiche, sta violando la legge penale. La persona offesa potrà denunciare il fatto.

    Peraltro, la persona offesa non sarà unicamente il soggetto direttamente attinto nelle immagini ma anche chiunque, nel luogo violato, compia abitualmente atti della vita privata che necessariamente siano ricollegabili.

  3. Trattamento illecito di dati personali
    Il regolamento UE 679/2016, qualifica come trattamento qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali. Affinchè detto trattamento sia lecito è necessario che l’interessato abbia espresso il proprio consenso. Ciò significa che, la persona filmata tramite un drone, laddove riconoscibile, dovrà esprimere il proprio consenso affinchè il pilota possa legittimamente salvare, archiviare, riprodurre, comunicare o diffondere il filmato che la ritrae. In carenza di detto consenso vi sarà un trattamento illecito di dati personali con conseguente responsabilità in capo all’operatore di volo.

    C’è tuttavia da precisare che, il regolamento europeo non è destinato a trovare applicazione laddove il trattamento sia eseguito nell’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico. Non ha tuttavia detta finalità, rientrando quindi nell’ambito di applicazione del regolamento, il video eseguito con un drone destinato ad essere caricato in una piattaforma online.

  4. Divulgazione di immagini senza il consenso della persona ritratta
    Ai sensi dell’art 97 LdA prevede che il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza in consenso di questa. Ciò significa che, laddove la persona ripresa con il drone sia riconoscibile e la ripresa sia destinata ad essere riprodotta, il pilota dovrà debitamente ottenere l’autorizzazione della persona protagonista del filmato, salvo che si tratti ad esempio, di un filmato reso in un avvenimento o cerimonia svoltisi in pubblico o avente interesse pubblico (in questo caso, all’evidenza il pilota sarà già dotato di autorizzazione).

  5. Sanzioni per violazione della normativa ENAC
    Ai sensi dell’art 30 del Regolamento ENAC (per quanto qui rileva), prevede che l’inosservanza delle norme di sicurezza nel corso delle operazioni comporta l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 1174, 1216, 1228, 1231 del Codice della Navigazione.
    Nell’esercizio dell’attività ricreativa posta in essere con il drone è quindi doveroso seguire le prescrizioni previste dalla normativa, pena la violazione del codice della navigazione con conseguente sanzione per l’attività illecita compiuta.
    Giova peraltro evidenziare che come detto qui , dal 1 luglio 2020 in Italia troverà applicazione la nuova direttiva europea sui droni con conseguente ricostruzione dell’apparato sanzionatorio.

Freelancers vs customer: il grafico, il videomaker, il web developer

Tre diverse professionalità con tre differenti situazioni da esaminare:

  1. il grafico che riceve dal cliente alcune fotografie con l’ordine di impaginare un catalogo oppure di inserirle in un volantino pubblicitario;
  2. il videomaker che riceve dal cliente alcune clip video e immagini con la richiesta di raccoglierle in un video complessivo e aggiungerci l’audio di sottofondo;
  3. il web developer che riceve dal cliente il materiale da aggiungere al sito con la richiesta di inserirlo nelle pagine destinate alla promozione della sua azienda;

Ebbene, l’aspetto patologico di tali situazioni può venire in considerazione laddove il cliente/committente, che ha consegnato la fotografia, la clip video o comunque il materiale, non ne sia l’autore (1) o non sia titolare dei diritti per elaborare, modificare o utilizzare la creazione (2):

  1. nel primo caso, il committente consegna il materiale dichiarando di aver scattato lui la fotografia o di aver girato lui il video, quando invece la creazione è di altri;
  2. nel secondo caso, il cliente consegna il materiale riconoscendone l’altrui paternità ma non ha i diritti di utilizzarla in tale senso: chiede l’inserimento dell’immagine in un catalogo quando invece il fotografo che ha scattato la fotografia ha acconsentito unicamente al suo inserimento nel sito web.

Ebbene, in questi casi, i freelancers interverranno su materiale altrui facendo erroneo affidamento su quanto dichiarato dal proprio cliente il quale, consapevole o meno, ha causato una violazione al diritto d’autore.

Quale tutela per chi ha subito la violazione del diritto d’autore?

L’art 18 della Legge n. 633 del 22 aprile 1941 prevede che l’autore dell’opera creativa sia titolare del diritto esclusivo di elaborare l’opera: con tale locuzione si intendono tutte le forme di modificazione, elaborazione o trasformazione dell’opera.
L’art 13 della medesima normativa prevede che l’autore sia titolare del diritto esclusivo di riprodurre l’opera in qualsiasi modo o forma in modo diretto o indiretto.
Tali diritti spettano quindi all’autore ovvero al fotografo o al videomaker che a monte hanno scattato la fotografia o eseguito la clip video.
E quindi:

  • se gli autori hanno concesso al cliente del freelancer tutti i diritti di utilizzo dell’opera allora nulla quaestio;
  • se invece gli autori non hanno concesso alcuna attività, il cliente non vanta i diritti di utilizzo dell’opera allora e il freelancer ha elaborato illegittimamente l’opera altrui.

Ebbene, l’art 158 LdA prevede che chi venga leso nell’esercizio di un diritto di utilizzazione economica può agire in giudizio per ottenere, oltre al risarcimento del danno che, a spese dell’autore della violazione, sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione. 

L’azione verrà rivolta contro l’autore della violazione che, volontariamente o con negligenza, ha utilizzato un’opera altrui protetta dal diritto d’autore e sarà volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti.

  • L’autore c.d. morale della violazione è il cliente che ha consegnato il materiale protetto da diritto d’autore altrui.
  • L’autore c.d. materiale è colui che ha materialmente eseguito l’attività: il grafico che concretamente ha immesso in commercio un catalogo con una fotografia scattata da un terzo, il web developer che ha utilizzato scatti il cui fotografo non aveva consentito di utilizzare per pubblicizzare l’azienda nel web.
  • Il danno liquidato potrà essere di natura patrimoniale (economico) e non patrimoniale (morale) e potrà essere quantificato direttamente da chi ha subito la violazione oppure il giudice potrà disporre in via equitativa il pagamento di una somma.

Quale tutela per il freelancer?

Alla luce del fatto che, in via astratta colui che ha subito una lesione al diritto d’autore potrà agire anche nei confronti del grafico, del videomaker o del web developer, è bene accertarsi l’effettiva titolarità, in capo al cliente, dei diritti di utilizzazione economica del materiale consegnato.

Pertanto, per rafforzare l’affidamento e la buona fede, è consigliabile inserire nel testo contrattuale una clausola che prevede che sia il cliente stesso ad affermarsi titolare del diritto d’autore sul materiale consegnato o comunque titolare del diritto di utilizzazione economica su tali prodotti.

L’art 2049 prevede la responsabilità del committente (cliente) per gli illeciti compiuti da coloro che eseguono attività nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti. Tuttavia questa disposizione si applica ai rapporti di lavoro subordinato e non a quelli di lavoro autonomo (come il rapporto che viene ad instaurarsi tra cliente e freelancer).

Photo by Jakob Owens on Unsplash

Puoi ascoltare la versione audio di questo articolo, cliccando qui sotto.

https://open.spotify.com/episode/4DSSJtqxRL3FCKFMxdK2Pk

Drone-law: la normativa 2020 per i droni con mtom inferiore a 250 gr

È ufficialmente divenuto acquistabile sul marketplace globale, il nuovo Drone Dji Mavic Mini, ovvero “la flycam per tutti i giorni”: pesa solo 249 gr, è grande poco più di un iPhone e presenta altre caratteristiche specifiche. Non adotta il sistema follow me.

Ma perché un drone che pesa 249 gr? Quale normativa si applica? Si può utilizzare senza limiti?  Ci sono regole da rispettare o dei rischi da evitare?

Se vuoi sapere cosa è meglio "non fare" con il drone, ti rinvio all'articolo dedicato a questo tema, invitandoti comunque a fare attenzione sempre quando lo utilizzi, sia per finalità lavorative che di divertimento: Cosa non fare con il drone.

La legge sui droni in Italia

Attualmente in Italia, l’esercizio del volo con gli aeromobili senza pilota è disciplinato da una normativa a carattere secondario, ovvero un regolamento adottato dall’ENAC (Ente Nazionale dell’Aviazione Civile) destinato a trovare applicazione per tutti i mezzi aerei a pilotaggio remoto.
Il testo distingue a seconda della massa operativa al decollo prevedendo una disciplina generale per tutti gli APR (aeromobile a pilotaggio remoto) inferiori ai 25 kg. La normativa è parzialmente diversa unicamente per i droni considerati inoffensivi, ovvero quelli che hanno un peso inferiore ai 2 kg o ai 300 gr.

In via generale si deve tenere a mente la distinzione tra operazioni critiche e non critiche.
Ebbene, le operazioni non critiche (di norma compiute per finalità ludiche e ricreative):

  •  devono essere condotte in modalità VLOS ovvero il pilota deve mantenere il contatto visivo continuativo con il drone;
  • non devono sorvolare infrastrutture sensibili, assembramenti di persone e aree congestionate.

I droni con massa inferiore ai 300 gr, possono compiere tali attività senza necessità di autorizzazioni o altro.

Regolamento droni in Europa

Dal 1 luglio 2020 in Italia, come in tutti gli altri paesi UE, diverrà pienamente applicabile il regolamento  n. 947/2019 relativo alle norme e procedure per l’esercizio di aeromobili senza equipaggio. Il corrispondente regolamento destinato invece ai produttori, ovvero il n. 945/2019 è già in vigore.
L’impianto della novella legislativa prevede una disciplina differenziata fondata sia sulla massa operativa al decollo sia sul grado di rischio delle operazioni da svolgersi.
Segnatamente, i droni sotto i 250 gr rientrano nella classe C0 e devono presentare una serie di caratteristiche.
Sul produttore incombe l’obbligo di costruire droni che:

  • possono raggiungere un’altezza massima limitata a 120 mt;
  • devono essere progettati e costruiti in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni per le persone durante il funzionamento;
  • devono poter essere controllati in modo sicuro per quanto afferisce a stabilità e manovrabilità;
  • possono avere la modalità follow me e se questa è attiva devono trovarsi ad un raggio non superiore a 50 mt di distanza dal pilota remoto;
  • devono avere un manuale di istruzioni che riporta dei contenuti specificatamente individuati alla normativa europea.

Con riferimento invece all’utilizzo e alle regole che incombono su operatori e piloti, i droni con massa inferiore ai 250 gr rientrano nella categoria cd aperta (A1) a patto che svolgano operazioni a basso rischio.
piloti e gli operatori nella guida del drone:

  • non devono sorvolare assembramenti di persone;
  • devono utilizzare il drone in modalità VOIP, ovvero svolgere operazioni in cui il pilota mantiene il contatto visivo continuativo con il drone (salva l’attivazione del sistema follow me con limite di 50 mt);
  • possono sorvolare su persone non coinvolte (a differenza dei droni aventi massa al decollo superiore);
  • non necessitano lo svolgimento di formazione online o addestramento pratico (a differenza dei droni aventi massa al decollo superiore);

Laddove comunque l’operatore intenda sorvolare assembramenti di persone ovvero agire con modalità non visibile dovrà ottenere specifica autorizzazione per lo svolgimento dell’operazione, rientrante nella categoria c.d. specifica.

La normativa transitoria

I droni immessi sul mercato prima del 1 luglio 2022 aventi caratteristiche che non rispettano gli obblighi costruttivi fissati dal regolamento europeo 945/2019  possono continuare ad essere utilizzati a condizione che l’aeromobile senza equipaggio abbia una massa massima al decollo inferiore a 250gr compreso il carico utile.

Il kit del videomaker professionista, ma anche degli appassionati di scatti e clip, nello zaino, a fianco al drone c'è anche una go pro. Ho dedicato un articolo a queste videocamere di ridotte dimensioni: Dash Cam ed Action Cam a prova di legge. 

Photo by Dose Media on Unsplash

Foto e video anonimi su internet. Posso usarli?

È lecito eseguire il download di foto e video da internet “di nessuno” e usarli nelle proprie attività creative o comunque utilizzarli senza limiti?

La differenza tra autore anonimo e a pseudonimo

È innanzitutto utile distinguere due situazioni, destinatarie di una diversa disciplina:

  1. L’autore non ha rivelato le proprie reali generalità ma nella creazione eseguita è presente un suo segno distintivo (pseudonimo) come un nome d’arte o qualsiasi altro simbolo idoneo ad attribuire la creazione al soggetto. In questi casi la foto, la clip video o comunque la creazione intellettuale é destinataria della disciplina ordinaria sul diritto d’autore. Ciò significa che L’autore è titolare dei diritti morali e patrimoniali e che, se nulla è indicato relativamente alla rinuncia degli stessi, la creazione scaricata dalla rete non può essere in alcun modo utilizzata dal creativo come base per la propria opera.
  2. L’autore non si è rivelato, è rimasto celato e non si è in grado di attribuire l’opera ad un soggetto specifico. Egli è quindi rimasto nell’anonimato.

La regola dell’autore anonimo

Se l’autore è anonimo non significa che automaticamente l’opera è in pubblico dominio. Non significa quindi che se la fotografia non indica chi è l’autore oppure il post su Instagram è privo di firma, allora immagine e testo possono essere usati senza limiti.

Ecco infatti la regola da tenere a mente:

I contenuti creativi anonimi sono comunque coperti dalla legge sul diritto d’autore. Infatti, l’autore dell’opera diventa “proprietario” dell’opera stessa e titolare dei conseguenti diritti sulla medesima a seguito dell’attività creativa posta in essere, senza necessità di ulteriori attività (come registrazione o la rivelazione di sé stesso quale effettivo creator).

Laddove l’opera sia anonima sono quindi necessarie le seguenti precisazioni:

  • L’autore è sempre ammesso a rivelarsi e può agire nei confronti di coloro che medio tempore si sono qualificati come titolari dell’opera (l’autore di un’opera anonima o pseudonima ha sempre il diritto di rivelarsi e di far riconoscere in giudizio la sua qualità di autore);
  • L’opera anonima è coperta dal diritto d’autore fino a 70 anni dalla prima pubblicazione. Se medio tempore l’autore rivela la sua identità il computo dei termini viene eseguito dalla morte dello stesso.
  • L’utente finale, fruitore del contenuto web, può scaricare la creazione e conservarla senza alcun limite;
  • L’utente finale può utilizzare il contenuto per finalità didattiche, scientifiche, non per fini di lucro, al pari di ogni altro contenuto coperto dal diritto d’autore (art 70 LdA). Se si tratta di immagini e brani musicali essi potranno essere utilizzati solo se degradati (art 70 co 1 bis LdA).
  • Il fruitore del contenuto non é ammesso al utilizzare la foto o la clip video per finalità commerciali nè può divulgarla: non può rielaborala senza il consenso dell’autore celato, inserirla nel proprio montaggio, stamparla e venderla come propria, utilizzarla in volantini pubblicitari per la promozione di un proprio cliente, inserirla nell’architettura della propria vetrina web.

I diritti di chi pubblica senza firma

Infatti, sebbene l’autore non si sia rivelato, egli rimane comunque tale: tutte le attività che attengono allo sfruttamento economico dell’opera ovvero alla sua rielaborazione o modificazione, sono attività che necessitano il consenso dell’autore, che quindi non può ritenersi implicito unicamente per il fatto che questi non si sia espresso all’esterno.

Se quindi il fruitore di contenuti utilizza l’opera creativa di un autore anonimo, questi rivelatosi come titolare dell’opera, potrà agire contro il fruitore non autorizzato.

Per l’effetto, l’acquisizione di foto e video o comunque in generale di contenuti creativi tramite la rete, laddove venga eseguita per lo svolgimento della propria attività professionale, necessita del consenso dell’autore dell’opera il quale, finchè rimane celato, non può verosimilmente concederlo.

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La libertà di panorama: diritto d’autore e tutela del bene culturale

Cos’è la libertà di panorama? 

La libertà di panorama consiste nella possibilità di riprodurre, usare, diffondere e comunicare fotografie e clip video rappresentative di opere d’arte come monumenti o opere dell’architettura aventi carattere pubblico e costituisce un’eccezione ai diritti di cui è titolare l’autore del prodotto artistico.
Nella pratica rappresenta la facoltà del fotografo di pubblicare scatti aventi come soggetto edifici e monumenti considerati beni culturali.

La libertà di panorama in Italia

In Italia, oggi, non esiste una legge che disciplina che vieti o legittimi la libertà di panorama.
Tuttavia, nell’unico intervento del Parlamento che ho reperito in materia è stato stabilito che la libertà di panorama sarebbe riconosciuta per il noto principio secondo il quale il comportamento che non è vietato da una norma deve considerarsi lecito. 

Prima di risolvere la questione in tale senso e considerare legittima tout court tale attività, è utile andare per gradi per evitare di incorrere in qualche sanzione. Per questo motivo ho analizzato le disposizioni della legge sul diritto d’autore in combinato con quelle della legge sulla tutela dei beni culturali.

Secondo la legge sul diritto d’autore:

  1. Se sono trascorsi 70 anni dal decesso dell’autore dell’opera architettonica, il fotografo potrà eseguire lo scatto, riprodurlo, utilizzarlo e diffonderlo. Infatti, i diritti di natura patrimoniale (come il diritto di sfruttamento economico dell’opera) si estinguono a tale scadenza; rimangono tuttavia quelli di natura morale (come il diritto di paternità dell’opera) che sono invece imprescrittibili.
  2. Se non sono trascorsi 70 anni dal decesso dell’autore dell’opera architettonica, l’autore dello scatto:
    ● non dovrà ottenere il consenso laddove lo scatto abbia una finalità di critica e di discussione e non concorra con l’utilizzo economico che ne fa l’autore della creazione architettonica;
    ● dovrà, di norma, ottenere il consenso in tutti gli altri casi.

Secondo la legge sui beni culturali, modificata dal Decreto Cultura del 2014 e dal Decreto Art Bonus del 2017, rientrano nella locuzione “beni culturali”, tra gli altri, le cose mobili e immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante sia che appartengano allo Stato, ad altri Enti o a soggetti diversi.

Se sei un fotografo o un videomaker ti interesserà sapere che:

Sarà quindi necessario stabilire caso per caso se lo scatto sia amatoriale o professionale.
Ad esempio valutando se lo scatto fosse finalizzato ad essere divulgato sulla propria pagina Instagram con migliaia di views, oppure a costituire il soggetto di magliette, a comporre album di vacanze, o ad essere ad essere inviato nel proprio gruppo whatsapp. Ma ancora se si tratti di uno scatto destinato ad essere inviato per la partecipazione ad un concorso, ad essere inserito in una mostra, o destinato alla vendita o eseguito su commissione. Si tratta di situazioni profondamente diverse tra loro che devono essere valutate caso per caso.

Se oltre a scattare fotografie di edifici progettati da Archistar e monumenti importanti storici o più recenti ti piacciono le strutture abbandonate e ti affascina catturare immagini di questi luoghi, ti suggerisco l'articolo dedicato > Luoghi abbandonati: cosa rischia il creator.

Regole sulla libertà di panorama in Italia

Per stabilire effettivamente SE e in quale modalità si possono scattare fotografie a monumenti ed edifici storici bisogna considerare anche i rapporti tra dette normative:

  • il Codice dei beni culturali (e le ultime modifiche del 2014 e 2017) è successivo rispetto alla Legge sul diritto d’autore;
  • la legge sul diritto d’autore ha come focus sulla tutela dell’autore dell’opera creativa mentre nella legge sui beni culturali l’oggetto di tutela è il bene avente carattere culturale e interesse collettivo;
  • in molti casi il Codice dei beni culturali fa espressamente salve le disposizioni a protezione del diritto d’autore (art 107) oppure prevede la non applicazione di talune disposizioni della normativa (art 10).
A proposito di diritto d'autore, considera che non tutte le fotografie sono uguali. Infatti, esistono le fotografie opere d'arte, le semplici fotografie e le mere riproduzioni. Per farti un'idea, ti rinvio all'articolo dedicato: Reportage di eventi. Quale tutela per il fotografo?

Pubblicare su Instagram una fotografia di un monumento.

Si può fare? La risposta discende dall’analisi del singolo caso concreto.

  • Laddove siano trascorsi oltre 70 anni dalla morte dell’autore del monumento o in generale dell’opera architettonica, non vi sarà alcuna lesione nei confronti dell’autore dell’opera in quanto i diritti di utilizzazione economica si sono estinti.
  • Tuttavia, se lo scatto è professionale, il fotografo dovrà ottenere l’autorizzazione da parte dell’ente che ha in consegna il bene ed eventualmente corrispondere un canone.
  • Laddove invece non siano trascorsi 70 anni dalle morte, sarà doveroso analizzare la ragione per la quale tale fotografia viene scattata e immessa in rete.
  • Se lo scopo dello scatto ha finalità di studio, di critica, di espressione creativa, di libera manifestazione del pensiero e non concorre all’utilizzo economico dello stesso allora, di norma, non vi sarà alcuna violazione al diritto d’autore nè del codice a tutela dei beni culturali.
  • Se tuttavia si tratta di una finalità lucrativa (se il profilo social è di un influencer o se il fotografo è intenzionato a vendere lo scatto) allora sarà doveroso ottenere il consenso dell’autore dell’opera e il permesso dell’ente che ha in consegna il bene avente carattere culturale e interesse collettivo eventualmente corrispondendo un canone.
Se gli scatti poi, sono realizzati su commissione, oltre a tutte le autorizzazioni del caso, è bene stabilire a priori la titolarità delle immagini. A tale fine, se vuoi approfondire il tema della proprietà degli originali fotografici, ti suggerisco la lettura dell'articolo dedicato: Gli originali sono del fotografo o del cliente.

Questa la spiegazione sintetica in formato “Legal Code” della fattispecie della libertà di panorama. Ma per una maggiore chiarezza e accessibilità della normativa, ovvero per una migliore fruibilità ti ho preparato un’infografica.
Clicca qui per visualizzarla!

Photo by Jurica Koletić on Unsplash

Copyleft e pubblico dominio. Quali differenze?

Cosa vuol dire fotografie in pubblico dominio? Quando le tue opere possono essere usate da altri e quando puoi usare fotografie altrui?

Il copyright è automatico

Il fotografo che esegue uno scatto, il regista che realizza un video, il compositore di una clip musicale, a seguito della loro attività intellettuale diventano automaticamente titolari del diritto d’autore sull’opera e acquistano, a titolo originario, diritti patrimoniali e morali sull’opera stessa.

Cos’è il diritto d’autore? Quali sono i diritti? Chi è il soggetto? Quanto durano i diritti? Se ti va di approfondire, clicca qui, ne ho parlato il 23 aprile 2019, giornata mondiale del diritto d’autore.

Ecco, in questo articolo invece parliamo dei casi in cui non c’è copyright e quindi le situazioni in cui le opere possono essere usate da altri. Questi casi non sono automatici ma richiedono l’intervento dell’autore. Vediamo come.

Il copyleft è deciso dall’autore

Il creator può rinunciare al diritto d’autore (ovvero al copyright sull’opera realizzata). Ci sono infatti delle situazioni in cui il realizzatore decide per sua volontà, di mettere a disposizione il proprio scatto, il proprio video, la propria clip audio affinchè possa essere utilizzata, rielaborata, fruita, da parte di soggetti terzi. In questi casi quindi, l’utente può utilizzare l’opera realizzata dal creator, alle condizioni ed entro i limiti fissati dal creator.

I tre casi di “libera tutti”

Il copyleft deciso dall’autore. Cosa può fare l’utente

L’autore
Il creator rinuncia al diritto d’autore, mette a disposizione la sua creazione fissandone limiti e condizioni di utilizzo e consente l’utilizzo da parte degli utenti imponendo a quest’ultimi (condizione essenziale per rientrare in questa categoria) di menzionare l’autore al momento dell’utilizzo dell’opera.
I limiti in genere vengono fissati dall’autore dell’opera di volta in volta e quindi o elaborati ad hoc dall’autore oppure scelti tra le specifiche Creative Commons. In altri casi è la banca dati in cui l’autore carica la propria opera a decidere i termini e le condizioni di utilizzo: in questo senso egli accetterà che la creazione venga utilizzata a certe predeterminate condizioni.

L’utilizzatore
L’utente nel momento in cui esegue il download dell’opera creata da altri dovrà osservare le condizioni stabilite dall’autore o comunque indicate nel sito da cui cattura gli scatti o scarica le clip video.
In tutti i casi in cui egli usa, rielabora, mette in commercio, modifica l’opera, dovrà menzionare l’autore quando. A seconda poi di cosa è previsto nella singola situazione, il soggetto passivo dovrà farne uso esclusivamente non commerciale oppure potrà usarlo per scopo di lucro, potrà rimetterlo in commercio solo alle condizioni in cui ha acquisito l’opera oppure decidere egli stesso di coprirla da copyright o ancora potrà venderla a condizione che siano state apportate delle modifiche all’originale.

Un esempio? 
Il sito web Flickr, che consente la condivisione di immagini.
Ho inserito nello strumento di ricerca la stringa “book”. L’esito è una serie di foto che attengono ai libri e che sono state inserite dagli iscritti al portale: l’utente finale saprà se e in che limiti potrà utilizzare le immagini consultandole singolarmente. Vi sono alcune foto con la dicitura “Tutti i diritti riservati”, altre con la dicitura “Alcuni diritti riservati”. Nel primo caso l’utente finale non potrà utilizzare le immagini perchè esse sono coperte da copyright. Nel secondo caso, a seconda di quali diritti sono riservati, l’utente finale potrà utilizzarle, farne un uso commerciale, crearne opere derivate, condividerle senza possibilità di modifica. In tutti i casi egli dovrà fare menzione dell’autore dello scatto.

La consegna al pubblico dominio. Non ci sono limiti

L’autore
Il creator rinuncia al diritto d’autore e mette a disposizione la propria opera senza alcun limite. In questi casi non è nemmeno richiesta la menzione dell’autore e non vengono previste condizioni di utilizzo.
In questi casi si può dire che il soggetto attivo rinuncia totalmente al diritto d’autore, anche se nel nostro ordinamento i diritti morali ovvero il diritto di rivendicare la paternità dell’opera, sono imprescrittibili ed irrinunciabili.

L’utilizzatore
L’utente finale può utilizzare, rielaborare, distribuire, produrre, modificare e usare in qualsiasi modalità l’opera messa a disposizione dal creator.

Un esempio? 
Il sito web Unsplash, che consente all’utente di fruire delle immagini senza alcun limite e condizione. Egli non è tenuto a menzionare l’autore dello scatto: ed infatti, nella home page del portale è descritto come il paradigma del sito sia  The internet’s source of freely useable images.
Eseguendo la stessa ricerca compiuta in Flickr in questo caso cliccando in una qualsivoglia immagine cercata con la stringa “book”, cliccando su download free è espressamente indicato come Crediting isn’t required, anche se comunque is appreciated and allows photographers to gain exposure.

Una situazione intermedia: il royalty free

Vi sono poi altri casi in cui l’utilizzo da parte dell’utente finale è libero ma dietro corresponsione di una royalty determinata dall’autore (laddove l’accordo venga siglato direttamente con lo stesso) oppure con il sito web (laddove la clip video, l’immagine ovvero l’audio siano ottenuti attraverso la consultazione di una banca dati).

Un esempio? 
Il sito web Artlist, consente all’utente finale di fare qualsivoglia utilizzo, modifica, rielaborazione delle clip audio scaricate dal sito, sia per finalità non commerciale che per lucro dietro corresponsione di un certo importo (canone annuo). L’utente finale ovvero il contraente acquista il diritto di usare le opere presenti nel sito: egli non potrà invece ceder ad altri l’utilizzo della singola clip in quanto il sito web ha siglato con l’utente finale l’accordo di concessione di uso delle musiche e non con il soggetto terzo.

Attenzione a non esagerare

Questi esempio sono stati realizzati in base ai termini e condizioni di utilizzo dei singoli portali web esaminati. Nel momento in cui decidi di scaricare immagini, clip video o audio gratuitamente ovvero pagando una royalty ti consiglio di informarti adeguatamente presso il singolo sito web!

Se ti serve supporto nell’analisi delle piattaforme web da cui vuoi recuperare contenuti, possiamo sentirci. È una cosa anche breve ma ti può salvare da pericoli e sopratutto aiutarti a fare la scelta corretta dei contenuti da usare.

Non ci sposiamo più! E il fotografo chi lo paga?

I matrimoni che finiscono – o meglio non iniziano – con l’altare non sono più una novità. Cosa succede però quando, dopo aver concordato con il fotografo l’esecuzione di un servizio fotografico in vista di un matrimonio, le nozze vengano annullate?

In questi casi, cosa possono fare (o non fare) i nubendi? 

La presupposizione aiuta i nubendi nella soluzione della delicata situazione

La presupposizione è un elemento del contratto che le parti non esplicitano (e quindi non lo indicano in modo espresso nell’accordo, come per esempio avviene per la condizione) ma che, in modo implicito, lo considerano il presupposto di efficacia del contratto. Essendo di natura così pressante, il venir meno di questo elemento determina la caducazione dell’accordo. I contraenti considerano quindi l’evento quale base dell’accordo: il suo annullamento determina l’inefficacia del contratto.

La presupposizione è un istituto giuridico di creazione giurisprudenziale, ovvero non previsto dalla legge. 

La presupposizione non è espressamente disciplinata dalla legge, ma riconosciuto da parte della giurisprudenza, sebbene alcuna dottrina ne sia contraria. Invero, la fonte da cui discende il riconoscimento di tale istituto è l’art 1174 c.c. disposizione che richiede che la prestazione che forma oggetto dell’obbligazione corrisponda ad un interesse del creditore: se quindi l’interesse viene a mancare (perché l’evento è stato annullato) allora il contratto perde efficacia.

Nella pratica? Se i nubendi si sono rivolti ad un fotografo professionista, chiedendo un servizio fotografico per il giorno del loro matrimonio e la cerimonia viene annullata essi potranno verosimilmente addurre il venire meno degli effetti del contratto in ragione all’evento posto alla base dell’accordo

Sei un fotografo di matrimoni e vuoi sapere come tutelarti? Il contratto può essere lo strumento giusto.

Lo stesso discorso può farsi anche per situazioni analoghe come l’apertura di un negozio, un evento particolare o altre cerimonie. Analogamente infatti, laddove l’apertura di un locale venga rinviata o annullata, considerando che la manifestazione è il fondamento del contratto, potrebbe determinare la caducazione del contratto. 

Puoi ascoltare la versione audio di questo articolo, cliccando qui sotto

https://open.spotify.com/episode/1EdAwn0ze2x0wFLpmkIxU1

Liberatoria immagini: foto e video. What, Why, Who, When, Where

Se lavori con le immagini è fondamentale far firmare una liberatoria. Vediamo bene cos’è, perchè ti serve e come costruire il tuo format personalizzato.

WHAT. Cos’è la “liberatoria”?

Il termine “liberatoria” non è un termine giuridico (e infatti non è menzionato nella normativa che disciplina il diritto d’autore) e viene utilizzato per identificare il contratto di uso / utilizzo della propria immagine.
In generale, il protagonista dello scatto o della clip video “rilascia la liberatoria” ovvero a chi ha eseguito la fotografia o una videoregistrazione, la possibilità di utilizzare, nelle modalità concordate, l’immagine.

WHY. Perché “serve” una liberatoria?

La liberatoria, ovvero il consenso all’utilizzo della propria immagine è necessario in quanto, dal punto di vista generale, il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa (art 96 Legge sul Diritto d’Autore). A tale regola generale vi sono delle eccezioni che attengono, ad esempio, alla notorietà della persona ovvero a fatti che si verificano in pubblico e altro (art 97).

Per approfondire il "perchè", ossia quali sono i diritti della persona ritratta, ti rinvio all'articolo dedicato. A mio avviso è molto importante mettersi anche "dall'altra parte". Ecco quindi: Soggetto di una foto: diritto sul ritratto e consenso

WHO. A chi serve la liberatoria? 

Colui che esegue degli scatti fotografici ovvero delle clip video deve ottenere il consenso della persona ritratta se intende esporre, riprodurre o mettere in commercio la sua figura.
Chiaramente si dovrebbe distinguere: colui che esegue materialmente lo scatto potrà essere un dipendente del fotografo, o un secondo fotografo. Bisogna quindi verificare, nel caso concreto, chi ha l’obbligo di munirsi della licenza d’utilizzo dell’immagine.

Se sei un fotografo professionista o se ti stai comunque avvicinando a questa attività per renderla il tuo lavoro, ti suggerisco anche questo articolo collegato, in cui ho parlato, in generale, della privacy nell'ambito della fotografia: Privacy per fotografi: cose da ricordare

WHEN. Quando devo munirmi della liberatoria? 

In tutti i casi in cui il soggetto dell’immagine è una persona.
La necessità del consenso non è limitata alla riproduzione dell’immagine del volto, ma è necessaria in tutti i casi in cui la persona è oggettivamente riconoscibile come ad esempio lo scatto di un tatuaggio o di una cicatrice visibile solo ad alcune persone, l’immagine di spalle che in ragione alla sua notorietà è facilmente identificabile.
É inoltre da considerare che la persona può essere un minore: in questo caso la licenza di utilizzo dell’immagine dovrà essere rilasciata dai genitori.

WHERE. Dove trovo la liberatoria che mi serve?  

La norma di legge non richiede il consenso esplicito o non stabilisce se esso debba essere rilasciato in forma scritta o orale.
Vi è tuttavia da considerare che potrebbero potenzialmente sorgere contestazioni in merito all’utilizzo dell’immagine, alla riproduzione, alla modifica, alla diffusione o divulgazione. In questi casi sarà il fotografo o il videomaker a dover provare di aver ricevuto la concessione all’utilizzo dell’immagine (e a quello specifico uso che viene contestato dalla persona ritratta).

Il consenso implicito ad essere fotografato

Il consenso può essere dato implicitamente. Ad es: la modella che si mette in posa ha accettato di essere fotografata. Ma una cosa è accettare di essere ripresa, un’altra è dare il proprio consenso ad utilizzare quell’immagine in un manifesto pubblicitario.

Il consenso espresso con firma o dichiarazione

È bene quindi che il consenso venga dato espressamente. In questi casi potrà avvenire in forma orale (ad esempio eseguendo una clip video in cui il soggetto dell’immagine accetta di essere ripreso e che la propria immagine venga utilizzata in una molteplicità di canali di diffusione) ovvero in forma scritta (mediante la sottoscrizione di un accordo). Se le diciture rese dal creator sono corrette, le due modalità sono equivalenti. Vi è tuttavia da considerare che laddove sorgano contestazioni, in un potenziale giudizio civile, sarà molto più semplice produrre un contratto scritto (prova documentale) piuttosto che una clip video (riproduzione meccanica).

È preferibile quindi ottenere un consenso esplicito e rilasciato per iscritto. Dove trovare la liberatoria che ti serve? Considera che:

  • Su internet vi sono tanti modelli di liberatorie, semplici da scaricare e veloci da sottoporre alla persona, ma non tutti validi;
  • È importante esaminare la singola situazione concreta. Un esempio: il ritratto è di un minore ma solo uno dei genitori intende prestare il consenso, l’altro non è interessato oppure lo nega;
  • È importante dotarsi di alcuni “modelli” da utilizzare nelle varie situazioni che vengono in considerazione. Si fa una lista delle attività e si costruiscono alcuni format che il fotografo può utilizzare autonomamente.

Check-list per ritratti fotografici

Ecco i miei suggerimenti per iniziare a chiarirti le idee su cosa hai bisogno:

  1. La ripresa viene utilizzata in una clip video da diffondere dei media tradizionali oppure inserita nei profili social? Verrà poi inserita nel portfolio web del videomaker o del fotografo?
  2. L’immagine catturata viene scattata durante un matrimonio (e quindi su commissione della persona della sposa che può non essere la persona ritratta) ma anche conservata dal fotografo ed esposta nel suo negozio di fotografia ovvero postata nel profilo personale del fotografo?
  3. Si vuole pattuire un termine per l’utilizzo dell’immagine oppure le parti vogliono espressamente indicare la revocabilità della concessione? La revoca del consenso dovrà avvenire dietro pagamento di un’indennità?
  4. L’immagine viene inviata ad uno studio di postproduzione che si occupa di eseguirne le modifiche? La modella ha dato il consenso a subire delle variazioni alla propria immagine?
  5. Gli scatti vengono messi a disposizione anche di altre persone attraverso una galleria fotografica?

Risposto bene alle domande? Ora se vuoi possiamo sentirci per approfondire il tema, con le idee già chiare.

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Puoi ascoltare la versione audio di questo articolo, cliccando qui sotto.

https://open.spotify.com/episode/3d3XZkbptQBBayyOQsncrD