Stante l’approssimarsi delle festività natalizie, quale migliore case study sempre a tema diritto d’autore, se non vagliare le statuine del presepe sotto il profilo della loro protezione quali opere creative?
La questione è stata affrontata dall’ordinanza della Corte di Cassazione n. 658 del 2018 i cui fatti di causa vedono la società attrice agire in giudizio per sentire accertare che i pastori del presepe prodotti e commercializzati dalla convenuta costituivano violazione del diritto d’autore spettante all’attore, nonché oggetto di concorrenza sleale ai sensi dell’art 2598 c.c. chiedendo quindi fosse ordinata la rimozione dal commercio delle creazioni altrui con condanna al risarcimento dei danni asseritamente patiti o, in subordine, all’ingiustificato arricchimento. L’epilogo ha visto il rigetto del ricorso con conferma della sentenza della Corte d’Appello e del Tribunale che avevano rigettato le domande avanzate dall’attrice.
Al fine di vagliare la tutelabilità autorale delle statuine del presepe, esse sono state valutate sotto due profili fermo restando che requisito indispensabile per entrare nel campo di applicazione della Legge n. 633 del 1941 è la creatività dell’opera, ovvero la presenza del tratto personale dell’autore, la presenza di un’espressione personale e individuale. E quindi:
- Opera dell’arte figurativa
Ai sensi dell’art 2 n. 4 Legge n. 633 del 1941 l’opera deve quindi prioritariamente essere dotata di creatività. Inoltre, per rientrare nella categoria specifica, deve trovare espressione in un solo esemplare o in un numero limitato di esemplari, posto che l’interesse dell’opera è sollecitato, nei fruitori, anche dall’unicità della creazione e dal quantitativo circoscritto delle sue repliche. Deve quindi essere destinata ad un mercato differente e più ristretto rispetto a quello dei beni oggetto di produzione industriale (produzione e commercializzazione seriale).
Va da sè quindi, che il caso di specie non rientra in tale categoria, dacchè le statuine create dall’attore erano destinate ad una produzione industriale e ad una commercializzazione in larga scala. - Opera del disegno industriale
Ai sensi dell’art 2 n. 10 Legge n. 633 del 1941, l’opera, oltre ad avere carattere creativo, deve essere dotata di valore artistico. Con tale locuzione, la Corte di Cassazione ha ricavato la presenza di una serie di parametri, non tutti necessariamente presenti in concreto, quali la creazione da parte di un noto artista, il riconoscimento della sussistenza di qualità estetiche ed artistiche da parte di ambienti culturali ed istituzionali, l’esposizione in mostre e musei, la pubblicazione in riviste specializzate, l’attribuzione di premi ovvero il raggiungimento di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato alla funzionalità.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha deciso di non porre al vaglio la presenza del valore artistico dacchè a priori ha ritenuto insussistente il carattere creativo dell’opera ravvisando la mancanza di forme, materiali e dettagli che consentissero la diversificazione di prodotti analoghi presenti sul mercato e quindi evidenziando l’assenza del tratto personale dell’autore.
In conclusione quindi, affinché un’opera, come quella in oggetto, rientri nell’ambito di applicazione della Legge sulla protezione del diritto d’autore e sia quindi tutelabile in tale senso, deve:
- essere dotata di carattere creativo;
- non essere destinata alla produzione seriale, laddove si tratti di un’opera d’arte figurativa, come ad esempio una scultura di un personaggio del presepe;
- oppure, essere dotata di valore artistico, secondo l’accezione sopra descritta, laddove si tratti di un disegno industriale;
E i personaggi che avete collocato nel vostro presepe, li avete acquistati nella grande distribuzione o avete preferito delle sculture in legno create da un noto artista?
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