Non ci sposiamo più! E il fotografo chi lo paga?
I matrimoni che finiscono – o meglio non iniziano – con l’altare non sono più una novità. Cosa succede però quando, dopo aver concordato con il fotografo l’esecuzione di un servizio fotografico in vista di un matrimonio, le nozze vengano annullate?
In questi casi, cosa possono fare (o non fare) i nubendi?
La presupposizione aiuta i nubendi nella soluzione della delicata situazione
La presupposizione è un elemento del contratto che le parti non esplicitano (e quindi non lo indicano in modo espresso nell’accordo, come per esempio avviene per la condizione) ma che, in modo implicito, lo considerano il presupposto di efficacia del contratto. Essendo di natura così pressante, il venir meno di questo elemento determina la caducazione dell’accordo. I contraenti considerano quindi l’evento quale base dell’accordo: il suo annullamento determina l’inefficacia del contratto.
La presupposizione è un istituto giuridico di creazione giurisprudenziale, ovvero non previsto dalla legge.
La presupposizione non è espressamente disciplinata dalla legge, ma riconosciuto da parte della giurisprudenza, sebbene alcuna dottrina ne sia contraria. Invero, la fonte da cui discende il riconoscimento di tale istituto è l’art 1174 c.c. disposizione che richiede che la prestazione che forma oggetto dell’obbligazione corrisponda ad un interesse del creditore: se quindi l’interesse viene a mancare (perché l’evento è stato annullato) allora il contratto perde efficacia.
Nella pratica? Se i nubendi si sono rivolti ad un fotografo professionista, chiedendo un servizio fotografico per il giorno del loro matrimonio e la cerimonia viene annullata essi potranno verosimilmente addurre il venire meno degli effetti del contratto in ragione all’evento posto alla base dell’accordo.
Sei un fotografo di matrimoni e vuoi sapere come tutelarti? Il contratto può essere lo strumento giusto.
Lo stesso discorso può farsi anche per situazioni analoghe come l’apertura di un negozio, un evento particolare o altre cerimonie. Analogamente infatti, laddove l’apertura di un locale venga rinviata o annullata, considerando che la manifestazione è il fondamento del contratto, potrebbe determinare la caducazione del contratto.
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