Freelancers vs customer: il grafico, il videomaker, il web developer
Tre diverse professionalità con tre differenti situazioni da esaminare:
- il grafico che riceve dal cliente alcune fotografie con l’ordine di impaginare un catalogo oppure di inserirle in un volantino pubblicitario;
- il videomaker che riceve dal cliente alcune clip video e immagini con la richiesta di raccoglierle in un video complessivo e aggiungerci l’audio di sottofondo;
- il web developer che riceve dal cliente il materiale da aggiungere al sito con la richiesta di inserirlo nelle pagine destinate alla promozione della sua azienda;
Ebbene, l’aspetto patologico di tali situazioni può venire in considerazione laddove il cliente/committente, che ha consegnato la fotografia, la clip video o comunque il materiale, non ne sia l’autore (1) o non sia titolare dei diritti per elaborare, modificare o utilizzare la creazione (2):
- nel primo caso, il committente consegna il materiale dichiarando di aver scattato lui la fotografia o di aver girato lui il video, quando invece la creazione è di altri;
- nel secondo caso, il cliente consegna il materiale riconoscendone l’altrui paternità ma non ha i diritti di utilizzarla in tale senso: chiede l’inserimento dell’immagine in un catalogo quando invece il fotografo che ha scattato la fotografia ha acconsentito unicamente al suo inserimento nel sito web.
Ebbene, in questi casi, i freelancers interverranno su materiale altrui facendo erroneo affidamento su quanto dichiarato dal proprio cliente il quale, consapevole o meno, ha causato una violazione al diritto d’autore.
Quale tutela per chi ha subito la violazione del diritto d’autore?
L’art 18 della Legge n. 633 del 22 aprile 1941 prevede che l’autore dell’opera creativa sia titolare del diritto esclusivo di elaborare l’opera: con tale locuzione si intendono tutte le forme di modificazione, elaborazione o trasformazione dell’opera.
L’art 13 della medesima normativa prevede che l’autore sia titolare del diritto esclusivo di riprodurre l’opera in qualsiasi modo o forma in modo diretto o indiretto.
Tali diritti spettano quindi all’autore ovvero al fotografo o al videomaker che a monte hanno scattato la fotografia o eseguito la clip video.
E quindi:
- se gli autori hanno concesso al cliente del freelancer tutti i diritti di utilizzo dell’opera allora nulla quaestio;
- se invece gli autori non hanno concesso alcuna attività, il cliente non vanta i diritti di utilizzo dell’opera allora e il freelancer ha elaborato illegittimamente l’opera altrui.
Ebbene, l’art 158 LdA prevede che chi venga leso nell’esercizio di un diritto di utilizzazione economica può agire in giudizio per ottenere, oltre al risarcimento del danno che, a spese dell’autore della violazione, sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione.
L’azione verrà rivolta contro l’autore della violazione che, volontariamente o con negligenza, ha utilizzato un’opera altrui protetta dal diritto d’autore e sarà volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti.
- L’autore c.d. morale della violazione è il cliente che ha consegnato il materiale protetto da diritto d’autore altrui.
- L’autore c.d. materiale è colui che ha materialmente eseguito l’attività: il grafico che concretamente ha immesso in commercio un catalogo con una fotografia scattata da un terzo, il web developer che ha utilizzato scatti il cui fotografo non aveva consentito di utilizzare per pubblicizzare l’azienda nel web.
- Il danno liquidato potrà essere di natura patrimoniale (economico) e non patrimoniale (morale) e potrà essere quantificato direttamente da chi ha subito la violazione oppure il giudice potrà disporre in via equitativa il pagamento di una somma.
Quale tutela per il freelancer?
Alla luce del fatto che, in via astratta colui che ha subito una lesione al diritto d’autore potrà agire anche nei confronti del grafico, del videomaker o del web developer, è bene accertarsi l’effettiva titolarità, in capo al cliente, dei diritti di utilizzazione economica del materiale consegnato.
Pertanto, per rafforzare l’affidamento e la buona fede, è consigliabile inserire nel testo contrattuale una clausola che prevede che sia il cliente stesso ad affermarsi titolare del diritto d’autore sul materiale consegnato o comunque titolare del diritto di utilizzazione economica su tali prodotti.
L’art 2049 prevede la responsabilità del committente (cliente) per gli illeciti compiuti da coloro che eseguono attività nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti. Tuttavia questa disposizione si applica ai rapporti di lavoro subordinato e non a quelli di lavoro autonomo (come il rapporto che viene ad instaurarsi tra cliente e freelancer).
Photo by Jakob Owens on Unsplash
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