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Cosa non fare con il drone?

  • Valentina Trevisan
  • 28 Novembre 2019
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In uno degli ultimi post, DRONE-LAW: la normativa 2020 per i droni con MTOM inferiore a 250 gr abbiamo parlato di cosa fare con il drone, ovvero di quali sono gli obblighi del produttore al momento della realizzazione dell’APR e i doveri dell’operatore durante il volo.
Oggi invece parliamo di cosa nonfare, ovvero di quali responsabilità possono sorgere in capo al pilota in caso di utilizzo illecito, contrario alla normativa speciale ovvero di condotta posta in violazione delle prescrizioni penalistiche.

  1. Risarcimento danni per fatto illecito
    Ai sensi dell’art 2043 c.c. qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. 
    Ciò significa che, laddove il pilota non presti particolare attenzione durante il volo, ovvero in ragione alla sua inesperienza, cagioni un danno ad una persona o ad una cosa altrui (ad esempio un veicolo), sarà ritenuto responsabile per la condotta tenuta e l’evento prodotto. Egli dovrà quindi risarcire il danno che ha provocato alla persona, ovvero ristorare il nocumento patrimoniale e non patrimoniale che quest’ultima ha subito.
    La persona offesa dovrà dimostrare: il fatto illecito, il danno subito, il nesso tra il fatto illecito compiuto e il danno subito, l’entità del danno subito.

    Laddove tuttavia il drone non sia “inoffensivo”, ovvero non rientri nella categoria dei droni inferiori a 250 gr, l’attività del volo potrà essere considerata un’attività pericolosa (attività che per la stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati comporta, in ragione alla sua potenzialità offensiva, una rilevante possibilità del verificarsi del danno).
    In questo caso la posizione del pilota si aggrava: sarà lui che, ai sensi dell’art 2050 c.c. dovrà dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
    Se ad esempio l’APR ha colpito una persona durante un’attività non consentita, come il sorvolo di assembramenti di persone, la sua responsabilità sarà oggettivata.

  2. Interferenze illecite nella vita privata 
    Ai sensi dell’art 615 bis chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nell’abitazione, in un luogo di privata dimora o nelle appartenenze di essi, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. 
    La fattispecie costituisce quindi un delitto, richiede la coscienza e volontà nel compiere la condotta e fa sorgere una responsabilità di tipo penale.
    Ciò significa che laddove il pilota del drone, sorvolando il giardino del vicino riprenda una persona che sta prendendo il sole a bordo piscina ovvero si elevi verticalmente in un condominio e filmi ciò che sta accadendo all’interno delle mura domestiche, sta violando la legge penale. La persona offesa potrà denunciare il fatto.

    Peraltro, la persona offesa non sarà unicamente il soggetto direttamente attinto nelle immagini ma anche chiunque, nel luogo violato, compia abitualmente atti della vita privata che necessariamente siano ricollegabili.

  3. Trattamento illecito di dati personali
    Il regolamento UE 679/2016, qualifica come trattamento qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali. Affinchè detto trattamento sia lecito è necessario che l’interessato abbia espresso il proprio consenso. Ciò significa che, la persona filmata tramite un drone, laddove riconoscibile, dovrà esprimere il proprio consenso affinchè il pilota possa legittimamente salvare, archiviare, riprodurre, comunicare o diffondere il filmato che la ritrae. In carenza di detto consenso vi sarà un trattamento illecito di dati personali con conseguente responsabilità in capo all’operatore di volo.

    C’è tuttavia da precisare che, il regolamento europeo non è destinato a trovare applicazione laddove il trattamento sia eseguito nell’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico. Non ha tuttavia detta finalità, rientrando quindi nell’ambito di applicazione del regolamento, il video eseguito con un drone destinato ad essere caricato in una piattaforma online.

  4. Divulgazione di immagini senza il consenso della persona ritratta
    Ai sensi dell’art 97 LdA prevede che il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza in consenso di questa. Ciò significa che, laddove la persona ripresa con il drone sia riconoscibile e la ripresa sia destinata ad essere riprodotta, il pilota dovrà debitamente ottenere l’autorizzazione della persona protagonista del filmato, salvo che si tratti ad esempio, di un filmato reso in un avvenimento o cerimonia svoltisi in pubblico o avente interesse pubblico (in questo caso, all’evidenza il pilota sarà già dotato di autorizzazione).

  5. Sanzioni per violazione della normativa ENAC
    Ai sensi dell’art 30 del Regolamento ENAC (per quanto qui rileva), prevede che l’inosservanza delle norme di sicurezza nel corso delle operazioni comporta l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 1174, 1216, 1228, 1231 del Codice della Navigazione.
    Nell’esercizio dell’attività ricreativa posta in essere con il drone è quindi doveroso seguire le prescrizioni previste dalla normativa, pena la violazione del codice della navigazione con conseguente sanzione per l’attività illecita compiuta.
    Giova peraltro evidenziare che come detto qui , dal 1 luglio 2020 in Italia troverà applicazione la nuova direttiva europea sui droni con conseguente ricostruzione dell’apparato sanzionatorio.
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Valentina Trevisan

Avvocatessa. Scrivo, parlo e interpreto la creatività come faccio con leggi e normative. Mi occupo di copyright e privacy. Sono appassionata di grafica e font, affascinata dagli scatti fotografici e dal cinema d'autore, attratta dal mondo della pubblicità e della comunicazione.

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