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La libertà di panorama: diritto d’autore e tutela del bene culturale

  • Valentina Trevisan
  • 10 Settembre 2019
  • 4.2K visualizzazioni
  • tempo di lettura 4 minuti
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Cos’è la libertà di panorama? 

La libertà di panorama consiste nella possibilità di riprodurre, usare, diffondere e comunicare fotografie e clip video rappresentative di opere d’arte come monumenti o opere dell’architettura aventi carattere pubblico e costituisce un’eccezione ai diritti di cui è titolare l’autore del prodotto artistico.
Nella pratica rappresenta la facoltà del fotografo di pubblicare scatti aventi come soggetto edifici e monumenti considerati beni culturali.

La libertà di panorama in Italia

In Italia, oggi, non esiste una legge che disciplina che vieti o legittimi la libertà di panorama.
Tuttavia, nell’unico intervento del Parlamento che ho reperito in materia è stato stabilito che la libertà di panorama sarebbe riconosciuta per il noto principio secondo il quale il comportamento che non è vietato da una norma deve considerarsi lecito. 

Prima di risolvere la questione in tale senso e considerare legittima tout court tale attività, è utile andare per gradi per evitare di incorrere in qualche sanzione. Per questo motivo ho analizzato le disposizioni della legge sul diritto d’autore in combinato con quelle della legge sulla tutela dei beni culturali.

Secondo la legge sul diritto d’autore:

  1. Se sono trascorsi 70 anni dal decesso dell’autore dell’opera architettonica, il fotografo potrà eseguire lo scatto, riprodurlo, utilizzarlo e diffonderlo. Infatti, i diritti di natura patrimoniale (come il diritto di sfruttamento economico dell’opera) si estinguono a tale scadenza; rimangono tuttavia quelli di natura morale (come il diritto di paternità dell’opera) che sono invece imprescrittibili.
  2. Se non sono trascorsi 70 anni dal decesso dell’autore dell’opera architettonica, l’autore dello scatto:
    ● non dovrà ottenere il consenso laddove lo scatto abbia una finalità di critica e di discussione e non concorra con l’utilizzo economico che ne fa l’autore della creazione architettonica;
    ● dovrà, di norma, ottenere il consenso in tutti gli altri casi.

Secondo la legge sui beni culturali, modificata dal Decreto Cultura del 2014 e dal Decreto Art Bonus del 2017, rientrano nella locuzione “beni culturali”, tra gli altri, le cose mobili e immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante sia che appartengano allo Stato, ad altri Enti o a soggetti diversi.

Se sei un fotografo o un videomaker ti interesserà sapere che:

Se le riprese e gli scatti sono professionali è necessaria l’autorizzazione e, di norma, il pagamento di un canone.
Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione nonché l’uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna (art 107 co. 1). I canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dall’autorità che ha in consegna i beni (art 108 co. 1).
Se le riprese e gli scatti sono amatoriali l’attività è generalmente libera.
Art 108 co. 3 Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione, purchè attuate senza scopo di lucro.
Art 108 co. 3-bis. Sono in ogni caso libere le seguenti attività, svolte senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale (..) la riproduzione di beni culturali (..) la divulgazione con qualsiasi mezzo di immagini culturali.

Sarà quindi necessario stabilire caso per caso se lo scatto sia amatoriale o professionale.
Ad esempio valutando se lo scatto fosse finalizzato ad essere divulgato sulla propria pagina Instagram con migliaia di views, oppure a costituire il soggetto di magliette, a comporre album di vacanze, o ad essere ad essere inviato nel proprio gruppo whatsapp. Ma ancora se si tratti di uno scatto destinato ad essere inviato per la partecipazione ad un concorso, ad essere inserito in una mostra, o destinato alla vendita o eseguito su commissione. Si tratta di situazioni profondamente diverse tra loro che devono essere valutate caso per caso.

Se oltre a scattare fotografie di edifici progettati da Archistar e monumenti importanti storici o più recenti ti piacciono le strutture abbandonate e ti affascina catturare immagini di questi luoghi, ti suggerisco l'articolo dedicato > Luoghi abbandonati: cosa rischia il creator.

Regole sulla libertà di panorama in Italia

Per stabilire effettivamente SE e in quale modalità si possono scattare fotografie a monumenti ed edifici storici bisogna considerare anche i rapporti tra dette normative:

  • il Codice dei beni culturali (e le ultime modifiche del 2014 e 2017) è successivo rispetto alla Legge sul diritto d’autore;
  • la legge sul diritto d’autore ha come focus sulla tutela dell’autore dell’opera creativa mentre nella legge sui beni culturali l’oggetto di tutela è il bene avente carattere culturale e interesse collettivo;
  • in molti casi il Codice dei beni culturali fa espressamente salve le disposizioni a protezione del diritto d’autore (art 107) oppure prevede la non applicazione di talune disposizioni della normativa (art 10).
A proposito di diritto d'autore, considera che non tutte le fotografie sono uguali. Infatti, esistono le fotografie opere d'arte, le semplici fotografie e le mere riproduzioni. Per farti un'idea, ti rinvio all'articolo dedicato: Reportage di eventi. Quale tutela per il fotografo?

Pubblicare su Instagram una fotografia di un monumento.

Si può fare? La risposta discende dall’analisi del singolo caso concreto.

  • Laddove siano trascorsi oltre 70 anni dalla morte dell’autore del monumento o in generale dell’opera architettonica, non vi sarà alcuna lesione nei confronti dell’autore dell’opera in quanto i diritti di utilizzazione economica si sono estinti.
  • Tuttavia, se lo scatto è professionale, il fotografo dovrà ottenere l’autorizzazione da parte dell’ente che ha in consegna il bene ed eventualmente corrispondere un canone.
  • Laddove invece non siano trascorsi 70 anni dalle morte, sarà doveroso analizzare la ragione per la quale tale fotografia viene scattata e immessa in rete.
  • Se lo scopo dello scatto ha finalità di studio, di critica, di espressione creativa, di libera manifestazione del pensiero e non concorre all’utilizzo economico dello stesso allora, di norma, non vi sarà alcuna violazione al diritto d’autore nè del codice a tutela dei beni culturali.
  • Se tuttavia si tratta di una finalità lucrativa (se il profilo social è di un influencer o se il fotografo è intenzionato a vendere lo scatto) allora sarà doveroso ottenere il consenso dell’autore dell’opera e il permesso dell’ente che ha in consegna il bene avente carattere culturale e interesse collettivo eventualmente corrispondendo un canone.
Se gli scatti poi, sono realizzati su commissione, oltre a tutte le autorizzazioni del caso, è bene stabilire a priori la titolarità delle immagini. A tale fine, se vuoi approfondire il tema della proprietà degli originali fotografici, ti suggerisco la lettura dell'articolo dedicato: Gli originali sono del fotografo o del cliente.

Questa la spiegazione sintetica in formato “Legal Code” della fattispecie della libertà di panorama. Ma per una maggiore chiarezza e accessibilità della normativa, ovvero per una migliore fruibilità ti ho preparato un’infografica.
Clicca qui per visualizzarla!

Photo by Jurica Koletić on Unsplash

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Valentina Trevisan

Avvocatessa. Scrivo, parlo e interpreto la creatività come faccio con leggi e normative. Mi occupo di copyright e privacy. Sono appassionata di grafica e font, affascinata dagli scatti fotografici e dal cinema d'autore, attratta dal mondo della pubblicità e della comunicazione.

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