È lecito eseguire il download di foto e video da internet “di nessuno” e usarli nelle proprie attività creative o comunque utilizzarli senza limiti?
La differenza tra autore anonimo e a pseudonimo
È innanzitutto utile distinguere due situazioni, destinatarie di una diversa disciplina:
- L’autore non ha rivelato le proprie reali generalità ma nella creazione eseguita è presente un suo segno distintivo (pseudonimo) come un nome d’arte o qualsiasi altro simbolo idoneo ad attribuire la creazione al soggetto. In questi casi la foto, la clip video o comunque la creazione intellettuale é destinataria della disciplina ordinaria sul diritto d’autore. Ciò significa che L’autore è titolare dei diritti morali e patrimoniali e che, se nulla è indicato relativamente alla rinuncia degli stessi, la creazione scaricata dalla rete non può essere in alcun modo utilizzata dal creativo come base per la propria opera.
- L’autore non si è rivelato, è rimasto celato e non si è in grado di attribuire l’opera ad un soggetto specifico. Egli è quindi rimasto nell’anonimato.
La regola dell’autore anonimo
Se l’autore è anonimo non significa che automaticamente l’opera è in pubblico dominio. Non significa quindi che se la fotografia non indica chi è l’autore oppure il post su Instagram è privo di firma, allora immagine e testo possono essere usati senza limiti.
Ecco infatti la regola da tenere a mente:
I contenuti creativi anonimi sono comunque coperti dalla legge sul diritto d’autore. Infatti, l’autore dell’opera diventa “proprietario” dell’opera stessa e titolare dei conseguenti diritti sulla medesima a seguito dell’attività creativa posta in essere, senza necessità di ulteriori attività (come registrazione o la rivelazione di sé stesso quale effettivo creator).
Laddove l’opera sia anonima sono quindi necessarie le seguenti precisazioni:
- L’autore è sempre ammesso a rivelarsi e può agire nei confronti di coloro che medio tempore si sono qualificati come titolari dell’opera (l’autore di un’opera anonima o pseudonima ha sempre il diritto di rivelarsi e di far riconoscere in giudizio la sua qualità di autore);
- L’opera anonima è coperta dal diritto d’autore fino a 70 anni dalla prima pubblicazione. Se medio tempore l’autore rivela la sua identità il computo dei termini viene eseguito dalla morte dello stesso.
- L’utente finale, fruitore del contenuto web, può scaricare la creazione e conservarla senza alcun limite;
- L’utente finale può utilizzare il contenuto per finalità didattiche, scientifiche, non per fini di lucro, al pari di ogni altro contenuto coperto dal diritto d’autore (art 70 LdA). Se si tratta di immagini e brani musicali essi potranno essere utilizzati solo se degradati (art 70 co 1 bis LdA).
- Il fruitore del contenuto non é ammesso al utilizzare la foto o la clip video per finalità commerciali nè può divulgarla: non può rielaborala senza il consenso dell’autore celato, inserirla nel proprio montaggio, stamparla e venderla come propria, utilizzarla in volantini pubblicitari per la promozione di un proprio cliente, inserirla nell’architettura della propria vetrina web.
I diritti di chi pubblica senza firma
Infatti, sebbene l’autore non si sia rivelato, egli rimane comunque tale: tutte le attività che attengono allo sfruttamento economico dell’opera ovvero alla sua rielaborazione o modificazione, sono attività che necessitano il consenso dell’autore, che quindi non può ritenersi implicito unicamente per il fatto che questi non si sia espresso all’esterno.
Se quindi il fruitore di contenuti utilizza l’opera creativa di un autore anonimo, questi rivelatosi come titolare dell’opera, potrà agire contro il fruitore non autorizzato.
Per l’effetto, l’acquisizione di foto e video o comunque in generale di contenuti creativi tramite la rete, laddove venga eseguita per lo svolgimento della propria attività professionale, necessita del consenso dell’autore dell’opera il quale, finchè rimane celato, non può verosimilmente concederlo.
Photo by Jaroslav Devia on Unsplash