Come funziona quando ti rubano le foto che hai pubblicato sul tuo sito internet o profili social? Te ne parlo, partendo da un caso d’impresa reale.
CASESTUDY: la società alfa, azienda specializzata nel settore food, che produce e commercializza pietanze da vendere tramite il proprio e-commerce incarica l’agenzia di comunicazione gamma alla realizzazione di fotografie dei piatti offerti in vendita, da inserire nel proprio sito.
la società beta, anch’essa specializzata nel settore food, preleva dall’ecommerce di alfa le fotografie e le inserisce nel proprio catalogo online.
Quale tutela per la società Alfa e per l’agenzia di comunicazione Gamma? La questione attiene alla tutela del diritto d’autore (con riguardo, nel caso di specie alle semplici fotografie) e al compimento di atti di concorrenza sleale (avendo, la società Beta estirpato le fotografie per promuovere la vendita dei propri diversi prodotti).
La condotta illecita della società Beta
Il comportamento assunto dalla società Beta può ritenersi giuridicamente rilevante sotto diversi profili.
La duplicazione dei files non è furto
La società Beta ha rubato le fotografie scattate dalla società Alfa.
Ebbene, chiunque si impossessa della cosa mobile altrui (nel caso di specie, una fotografia) sottraendola a chi la detiene, al fine di trarre profitto dalla cosa, compie una condotta penalmente rilevante (furto).
Vi è tuttavia da considerare che, la duplicazione di files (e quindi, nel caso di specie la copia di fotografie digitalizzate), non comporta la perdita del possesso in capo al legittimo detentore dei beni in quanto egli ne rimane nella disponibilità. Invero, il soggetto autore del presunto furto entra in possesso di una copia senza che la precedente situazione di fatto venga modificata a danno del soggetto possessore dei file (Cass. pen. n. 3449/2003). Manca pertanto l’elemento oggettivo del reato.
Per l’effetto, non è configurabile il reato di furto nell’ipotesi di duplicazione di files e quindi, con riguardo al caso di specie, nell’ipotesi in cui delle fotografie vengano copiate da un sito e inserite in un altro sito dacché le stesse rimangono invariate nel portale di provenienza.
La pubblicazione delle stesse foto è concorrenza sleale
La società Beta ha utilizzato le fotografie relative a pietanze prodotte dalla società Alfa per promuovere la vendita dei propri diversi prodotti, aventi, si presume, caratteristiche simili ma non perfettamente sovrapponibili, anche visivamente, trattandosi comunque di prodotti provenienti da diversi produttori.
Ebbene, compie atti di concorrenza sleale chiunque imita servilmente i prodotti di un concorrente o compie con qualsiasi altro mezzo, atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente (art 2598 cc). Accertato il compimento di tali atti, la colpa si presume e l’autore sarà tenuto al risarcimento dei danni.
Presupposto per l’accertamento di un comportamento di concorrenza sleale è la presenza di una situazione di concorrenza tra i soggetti economici che perseguono l’obiettivo di conquista di una maggiore clientela (Cass. n. 1617/2000): la comunanza di clientela è l’elemento costitutivo della fattispecie e presuppone quindi il contemporaneo esercizio della medesima attività, industriale o commerciale in un ambito territoriale potenzialmente comune (Cass. n. 2081/2015).
Per l’effetto, la società Alfa potrà agire contro Beta chiedendo il risarcimento del danno (che dovrà essere debitamente quantificato) perchè quest’ultima ha, di fatto, venduto giovandosi di immagini altrui. Ha inoltre causato confusione nella clientela con riguardo all’identità delle imprese ed ha sottratto potenziali clienti alla società Alfa.
L’uso delle fotografie è violazione del copyright
La società Beta ha venduto le proprie pietanze giovandosi di scatti realizzati da altri e risparmiando sui costi delle fotografie.
Ebbene, l’art 87 LdA qualifica come semplici fotografie le immagini di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale. Se gli scatti sono eseguiti su commissione, il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio delle immagini spetta al committente e dura vent’anni dalla produzione della fotografia.
Per l’effetto, la società Beta non è titolare dei diritti di utilizzazione economica, spettanti invece unicamente alla società Alfa.
La società Beta ha modificato, in parte, i colori, la luce, lo sfondo, per rendere gli scatti maggiormente confacenti al proprio e-commerce. L’art 18 LdA, riconosce al titolare dei diritti di utilizzazione economica il diritto esclusivo di modificare, elaborare e trasformare l’opera, riconosciuto, nel caso di specie, unicamente alla società Alfa.
Tutela della società Alfa
La società Alfa potrà agire in via d’urgenza chiedendo la cessazione dell’attività illecita (art 156 ss LdA). Può chiedere ad esempio la rimozione immediata delle fotografie dal catalogo online. Potrà poi richiede il risarcimento dei danni patrimoniali subiti a causa dell’utilizzazione economica delle fotografie non autorizzata e degli atti di concorrenza sleale posti in essere.
Tutela dell’agenzia di comunicazione
Sebbene si tratti di semplici fotografie e non di opere fotografiche, si è indotti a ritenere che la società Beta fosse a perfetta conoscenza dell’altruità degli scatti, dacché le pietanze erano state prodotte e confezionate dalla stessa società Alfa.
Pertanto, l’agenzia di comunicazione, al pari della società Alfa, potrà agire per richiedere il risarcimento dei danni (art 168 LdA) per violazione, nel caso, dei diritti morali dell’autore rivendicando la paternità delle opere.
Disclaimer
Ho voluto proporti un caso reale perchè so che questo tipo di situazioni capitano di frequente. Tuttavia, è importante andare a verificare bene ogni volta il caso concreto in quanto potrebbero esserci delle particolarità diverse. A prescindere dalla parte in cui ti trovi.
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