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  • Diritto d'autore e copyright

Traduzione di post / articoli / brani senza autorizzazione

  • Valentina Trevisan
  • 19 Febbraio 2020
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Una persona, nel proprio blog o sito web può pubblicare un post che è una traduzione di un articolo scritto da altri? Oppure questo comportamento è illecito senza autorizzazione?

Indice dei contenuti

  • Diritto di traduzione dell’opera originaria
  • Traduzione senza autorizzazione
  • Il consenso alla traduzione 
    • La cessione del diritto di tradurre può avvenire in due diverse modalità
  • Diritto d’autore sull’opera derivata
    • Traduzione creativa
    • Traduzione non creativa
  • Come posso esserti utile?

Diritto di traduzione dell’opera originaria

La legge dice che l’autore di un testo, ossia di un’opera letteraria, vanta, tra gli altri, il diritto esclusivo di tradurla in altra lingua o in dialetto (art 18 della Legge n. 633 del 1941).
Si tratta di un diritto di natura patrimoniale, alienabile dietro compenso o comunque cedibile e destinato ad estinguersi decorsi 70 anni dalla morte dell’autore del testo.

Se vuoi approfondire quelli che in generale sono i diritti che spettano all'autore, morali e patrimoniali, ti suggerisco questo articolo qui.

Traduzione senza autorizzazione

E quindi, il diritto di tradurre il testo spessa a chi ha creato l’opera originaria, non tradotta per capirci.
Una persona che, senza autorizzazione, esegue la traduzione del testo e lo posta nel proprio blog o ne scrive un articolo per un sito web, sta violando il diritto dell’autore: potrà essere condannato alla rimozione dell’articolo e al risarcimento del danno.

In merito al risarcimento del danno proprio per quanto attiene all’opera derivata dalla traduzione dell’opera originaria la Suprema Corte ha statuito quanto segue: 

Lo sfruttamento dell’opera derivata senza la preventiva autorizzazione dell’autore di quella originaria dà diritto a quest’ultimo ad ottenere il risarcimento del danno, che legittimamente può essere determinato, in via equitativa, applicando il cd. principio di reversione degli utili, cioè quantificando il pregiudizio in una quota parte dei proventi realizzati dal titolare dell’opera derivata a seguito del suo sfruttamento

Corte di cassazione, sentenza n. 11464 del 2015

Il consenso alla traduzione 

L’autore del testo può sempre concedere il diritto di tradurre in altra lingua l’opera letteraria creata. Salvo che l’abbia ad esempio già ceduto in via esclusiva ad un terzo (ad esempio una casa editrice).

La cessione del diritto di tradurre può avvenire in due diverse modalità

  • l’autore autorizza espressamente il traduttore, dietro compenso o gratuitamente ad eseguire l’attività di traduzione;
  • l’autore rinuncia a tutti o alcuni dei diritti di utilizzazione economica dell’opera consentendo a chiunque di tradurre il testo. Si parla in questi casi di copyleft o pubblico dominio.

Se invece sono decorsi 70 anni dalla morte dell’autore, non serve nemmeno una previa autorizzazione: si può fare la traduzione dell’opera in quanto il diritto patrimoniale sulla stessa si è estinto.

Se vuoi approfondire i temi relativi al pubblico dominio, al copyleft e all'estinzione del diritto d'autore, trovi un approfondimento chiaro qui

Diritto d’autore sull’opera derivata

Attenzione però. Una traduzione può essere la semplice corrispondenza di parole dalla lingua italiana alla lingua inglese, oppure potrà essere una nuova opera letteraria. In questo secondo caso, i due articoli hanno “pari grado” per il diritto d’autore.

Traduzione creativa

E infatti, se l’opera creata (ossia la traduzione) è dotata di carattere creativo, allora il traduttore vanta il diritto d’autore sull’opera. L’art 4 della Legge n. 633 del 1941 dispone la protezione da parte della legge, delle elaborazioni di carattere creativo dell’opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua. 

Traduzione non creativa

Quando invece parliamo di mera  trasposizione di termini ed interi periodi o frasi, essendo insussistente la caratteristica della novità soggettiva, la nuova opera non sarà destinataria della protezione accordata dalla legge (Corte d’Appello di Roma, 01 giugno 2009).

L’opera tradotta quindi nei casi indicati sarà una nuova opera creativa in cui coesisteranno il diritto dell’autore dell’opera originaria e il diritto dell’autore della traduzione.

Come posso esserti utile?

Se quindi sei dalla parte dell’autore e vorresti cedere ad altri il diritto di tradurre la tua opera, ma ed esempio, non per sempre e non solo a quella persona, oppure sei dalla parte del traduttore e vorresti regolamentare il pagamento che devi fare per avere la possibilità di tradurre l’opera, quello che ti serve è un accordo, chiaro e lineare per stabilire bene le posizioni delle parti.

scriviamo un accordo, anche semplice

Photo by Aaron Burden on Unsplash

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Valentina Trevisan

Avvocatessa. Scrivo, parlo e interpreto la creatività come faccio con leggi e normative. Mi occupo di copyright e privacy. Sono appassionata di grafica e font, affascinata dagli scatti fotografici e dal cinema d'autore, attratta dal mondo della pubblicità e della comunicazione.

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