La domanda è molto semplice: un blog e in generale un sito web, possono proporre un articolo scritto ed elaborato da altri offrendo la traduzione in altra lingua del medesimo testo? Oppure tale condotta è illecita e vietata?
Diritto di traduzione dell’opera originaria
Ai sensi dell’art 18 della Legge n. 633 del 1941, l’autore di un testo, ossia di un’opera letteraria, vanta, tra gli altri, il diritto esclusivo di tradurla in altra lingua o in dialetto.
Trattasi di un diritto di natura patrimoniale, alienabile dietro compenso o comunque cedibile e destinato ad estinguersi decorsi 70 anni dalla morte dell’autore del testo (per una panoramica sui diritti vantati dall’autore di un’opera creativa clicca qui).
Traduzione senza autorizzazione
È pertanto colui che ha creato l’opera letteraria a vantare il diritto di tradurre il testo in altra ligua.
Un soggetto che senza autorizzazione esegue la traduzione del testo e lo posta nel proprio blog o ne scrive un articolo per un sito web, sta violando il diritto dell’autore: potrà essere condannato alla rimozione dell’articolo e al risarcimento del danno cagionato. Con riguardo a tale ultimo profilo proprio per quanto attiene all’opera derivata dalla traduzione dell’opera originaria la Suprema Corte ha statuito quanto segue:
Lo sfruttamento dell’opera derivata senza la preventiva autorizzazione dell’autore di quella originaria dà diritto a quest’ultimo ad ottenere il risarcimento del danno, che legittimamente può essere determinato, in via equitativa, applicando il cd. principio di reversione degli utili, cioè quantificando il pregiudizio in una quota parte dei proventi realizzati dal titolare dell’opera derivata a seguito del suo sfruttamento
Corte di cassazione, sentenza n. 11464 del 2015
Consenso alla traduzione
L’autore del testo può tuttavia concedere il diritto di tradurre in altra lingua l’opera letteraria creata.
Questo può avvenire in due diverse modalità:
- l’autore autorizza espressamente il traduttore, dietro compenso o gratuitamente ad eseguire l’attività di traduzione;
- l’autore rinuncia a tutti o alcuni dei diritti di utilizzazione economica dell’opera consentendo a chiunque di tradurre il testo. Si parla in questi casi di copyleft o pubblico dominio (clicca qui per conoscere le differenze).
Se invece sono decorsi 70 anni dalla morte dell’autore, potrà essere eseguita la traduzione dell’opera in quanto il diritto patrimoniale sulla stessa si è estinto.
Diritto d’autore sull’opera derivata
L’autore della traduzione potrà a sua volta essere titolare del diritto d’autore nella misura in cui l’opera creata risulti dotata di carattere creativo. Infatti, l’art 4 della Legge n. 633 del 1941 dispone la protezione da parte della legge, delle elaborazioni di carattere creativo dell’opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua. Laddove si tratti di una mera trasposizione di termini ed interi periodi o frasi, essendo insussistente la caratteristica della novità soggettiva, la nuova opera non sarà destinataria della protezione accordata dalla legge (Corte d’Appello di Roma, 01 giugno 2009).
L’opera tradotta quindi nei casi indicati sarà una nuova opera creativa in cui coesisteranno il diritto dell’autore dell’opera originaria e il diritto dell’autore della traduzione.
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