Oggi parliamo di quali sono i rischi dei genitori (e delle persone in generale) che decidono di pubblicare fotografie di figli (o comunque di minorenni) sui social network. Vediamo quindi cosa prevede la normativa sui diritti sull’immagine e sulla riservatezza dei dati personali per poi focalizzarci sulle fotografie che ritraggono i minori di età.
A quale normativa fare riferimento
L’art 96 del D.P.R. 633/1941 (legge sulla protezione del diritto d’autore) stabilisce:
Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell’articolo seguente.
Le esenzioni previste dall’articolo successivo (art 97) riguardano casi particolari quali la notorietà del soggetto, l’ufficio ricoperto dal soggetto, le esigenze di giustizia, polizia, gli scopi didattici, scientifici, l’interesse pubblico. Situazioni chiaramente estranee al caso di specie.
Ho parlato compiutamente della normativa sul ritratto sia dal lato soggetto della fotografia (clicca qui per leggere l’articolo “Soggetto di una foto: diritto sul ritratto e consenso“) sia dal lato fotografo (clicca qui per leggere l’articolo: “Privacy per fotografi cose da ricordare“).
Inoltre, ai sensi dell’art 16 della Convenzione sui diritti del Fanciullo:
Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione.
Ebbene, tali disposizioni vengono in considerazione nell’ambito dell’attività social compiuta dai genitori e riguardante i figli: spesso le madri e i padri decidono di postare foto del proprio figlio minorenne sui propri profili social.La questione da risolvere è la seguente: tale comportamento è lecito? È una condotta giuridicamente rilevante?
Il genitore che compie tale attività senza l’ovvio consenso del figlio (essendo egli minorenne) rischia una sanzione?
A quest’ultima domanda vari giudici di merito si sono espressi, rispondendo in maniera positiva e richiamando l’attenzione sulla pericolosità sociale e psichica di tale fenomeno nei confronti del minore.
Invero, da ultimo il Tribunale di Roma (ordinanza 23 dicembre 2017), ha statuito quanto segue (la questione inerisce ad una litigiosa separazione nell’ambito della quale la madre pare fornisse aggiornamenti sulla vicenda giudiziaria nel proprio profilo social): Deve essere disposta, a tutela del minore e al fine di evitare il diffondersi di informazioni anche nel nuovo contesto sociale frequentato dal ragazzo, l’immediata cessazione della diffusione da parte della madre in social network di immagini, notizie e dettagli relativi ai dati personali e alla vicenda giudiziaria inerente il figlio. In merito deve rilevarsi come la non abbia ottemperato all’invito formulato dal giudice all’esito dell’udienza del 31 maggio 2017 di divieto “di pubblicazione sui social network di contenuti relativi alle vicende processuali tra i genitori in quanto creano disagi al figlio”. Deve, inoltre, essere previsto che la resistente rimuova dai social network immagini, informazioni, ogni dato personale relativo al figlio ed alla vicenda processuale relativa al minore, inseriti dalla stessa in social network, nel termine indicato in dispositivo. In questa situazione il giudice di merito ha ritenuto di imporre una sanzione, misura coercitiva indiretta, per indurre la madre ad adempiere spontaneamente all’obbligo imposto.
Al pari, il Tribunale di Mantova (ordinanza 19 settembre 2017), ha statuito: l’inserimento di foto di minori sui social network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi in quanto ciò determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini dopo averli visti più volte in foto on-line, non potendo inoltre andare sottaciuto l’ulteriore pericolo costituito dalla condotta di soggetti che “taggano” le foto on-line dei minori e, con procedimenti di fotomontaggio, ne traggono materiale pedopornografico da far circolare fra gli interessati, come ripetutamente evidenziato dagli organi di polizia.
In conclusione quindi, postando le foto sui social, i genitori pongono i figli a rischi e pregiudizi da parte di terzi, si espongono a contenziosi instaurati dai figli nei loro confronti, a sanzioni comminate dal Tribunale, in generale a problematiche giudiziarie e a serrate affettive nei rapporti con i figli.
Un altro articolo sarà invece dedicato a questo argomento nell’ambito del diritto alla riservatezza.
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