La diffusione di foto e video
Pubblicare sul web foto o video che ritraggono persone, amici, colleghi, bambini, è sempre più frequente. L’inserimento di uno scatto su un social network costituisce un trattamento di dati personali. Se carico un’immagine la sto diffondendo ad un numero potenzialmente indefinito di persone con conseguente perdita di controllo.
È quindi doveroso distinguere:
- una persona che si scatta una fotografia e pubblica il selfie sul social network è libera di farlo in quanto titolare del diritto sull’immagine e in quanto tale condotta costituisce una propria deliberata decisione;
- una persona che scatta una foto con altre persone non è libera di inserirla ovunque, in quanto, sebbene essa ne sia l’autrice, le persone potrebbero non aver prestato il consenso alla pubblicazione in internet e alla diffusione a terzi.
Considerando quindi unicamente la seconda situazione, la pubblicazione nel web e quindi la diffusione tramite i canali social di una fotografia che ritrae una persona che non ha prestato il proprio consenso ovvero che non ha espresso la volontà di vedere diffusa la propria figura determina una serie di implicazioni giuridiche.
Pubblicare una fotografia senza consenso
Ebbene, in primo luogo, la pubblicazione della fotografia costituisce un trattamento dei dati personali destinatario quindi della disciplina del nuovo codice privacy e GDPR ed implicante una fattispecie penalistica (in presenza di una serie di presupposti) ovvero una sanzione amministrativa. Infatti, la mancanza di consenso al trattamento del dato personale (ovvero la diffusione dello scatto) costituisce un trattamento illecito di dato personale.
Attenzione però, il vecchio Codice Privacy (Dlgs 196/2003) stabiliva espressamente, all’art 5 che “Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto all’applicazione del presente codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione“. Trattandosi quindi di diffusione quella realizzata tramite la pubblicazione di foto sui social network, il codice privacy trovava applicazione anche in detti casi.
Ebbene, il GDPR prevede invece, in questo senso, una restrizione di applicazione. Invero, il testo normativo stabilisce semplicemente la non applicazione del regolamento nel caso di trattamenti compiuti per fini esclusivamente personali o domestici. A tal riguardo, al considerando n. 18 si legge: “Il presente regolamento non si applica al trattamento di dati personali effettuato da una persona fisica nell’ambito di attività a carattere esclusivamente personale o domestico e quindi senza una connessione con un’attività commerciale o professionale. Le attività a carattere personale o domestico potrebbero comprendere la corrispondenza e gli indirizzari, o l’uso dei social network e attività online intraprese nel quadro di tali attività”.
Pertanto, il nuovo decreto legislativo n. 101 del 2018 nell’abrogare il predetto art 5 del Codice Privacy conferisce pieno vigore a quanto statuito dal regolamento europeo, escludendo quindi di fatto l’applicazione del regolamento europeo alla pubblicazione tramite social network.
Pubblicare una foto su instagram con liberatoria
In ogni caso, permane il limite stabilito dalla Legge sul diritto d’autore. L’autore dell’immagine in quanto titolare del diritto sulla fotografia non può riprodurla o diffonderla in modo indiscriminato in quanto tale diritto (così come riconosciuto e disciplinato dalla L. 633/1941) trova un limite: Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa.
Il consenso si può ottenere attraverso la sottoscrizione di una liberatoria ossia di una licenza d'uso della propria immagine. Per conoscere le 5 W che deve avere una liberatoria, ti rinvio all'articolo dedicato > Liberatoria immagini: foto e video. What, Why, Who, When, Where <
In secondo luogo, la persona ritratta nello scatto, a seguito della pubblicazione nei social può vedere lesa la propria immagine e reputazione: si parla di risarcimento del danno extracontrattuale. Ella potrà quindi ad esempio chiedere ed ottenere il risarcimento per aver subito nocumento ad uno dei diritti della personalità oppure perchè la pubblicazione ha avuto implicazioni nella propria vita professionale o lavorativa. Il danno potrà avere natura patrimoniale e non patrimoniale e dovrà essere adeguatamente provato e fatto valere entro il termine prescrizionale.
Il ritratto è un tema molto importante, sia dal lato soggetto della fotografia sia dal lato fotografo. Se ti interessa l'approfondimento, ti rinvio ai due articoli dedicati: > se sei il soggetto della foto: Soggetto di una foto: diritto sul ritratto e consenso > se sei il fotografo: Privacy per fotografi cose da ricordare
La condivisione su Facebook
Considerando che Facebook rimane ad oggi tra i social network più usati è bene sapere che nel momento in cui si pubblicano foto o video all’interno della propria bacheca, pur rimanendo titolari del diritto d’autore su quella foto, il portale diventa titolare del diritto di riutilizzarlo.Nello specifico, secondo quanto indicato nei termini e condizioni:“Quando l’utente condivide, pubblica o carica un contenuto coperto da diritti di proprietà intellettuale (ad es. foto o video) in relazione o in connessione con i nostri Prodotti, ci concede una licenza non esclusiva, trasferibile, conferibile in sotto licenza, non soggetta a royalty e globale per la trasmissione, l’uso, la distribuzione, la modifica, l’esecuzione, la copia, la pubblica esecuzione o la visualizzazione, la traduzione e la creazione di opere derivate dei propri contenuti (nel rispetto della privacy e delle impostazioni dell’app dell’utente). Ciò implica, ad esempio, che se l’utente condivide una foto su Facebook, ci autorizza a memorizzarla, copiarla e condividerla con altri soggetti (sempre nel rispetto delle proprie impostazioni), quali fornitori di servizi che supportano il nostro servizio o altri Prodotti Facebook in uso.”