Oggi parliamo di scatti fotografici e clip video eseguiti da privati in luoghi cd ‘abbandonati’ e diffusi in social come youtube, instagram o altri. In questi anni molti canali youtube sono cresciuti grazie all’interesse manifestato dai follower nell’osservare luoghi fatiscenti, abbandonati, i cui proprietari non sono presenti.Ma l’accesso, gli scatti, la conservazione delle clip, la comunicazione a terzi o la diffusione ad un numero potenzialmente indefinito di persone, sono attività lecite? Agisce nella legalità colui che si intrufola in hotel chiusi da anni, edifici fatiscenti o immobili apparentemente privi di proprietario?
È innanzitutto doveroso fare alcune precisazioni.
In primo luogo, nulla questio se colui o coloro che accedono a detti luoghi sono in possesso di autorizzazione, tenendo comunque presente che la concessione all’accesso è diversa dalla concessione alla diffusione della clip.
In secondo luogo, la parola ‘abbandonato’ utilizzata per individuare l’oggetto del video agli iscritti al canale o invitare potenziali nuovi follower, non è un termine giuridico. Invero, con detta locuzione si intende il disinteresse manifestato dal titolare per una cosa di cui egli è proprietario: tuttavia tale condotta assume valore giuridico solo con riguardo alle cose mobili che possono diventare res nullis e che quindi possono essere acquistate a titolo originario da un nuovo soggetto. Per i beni immobili (abitazioni, terreni, edifici in genere) in omaggio alla certezza dei trasferimenti, detta situazione non è prevista: il proprietario rimane tale anche se si disinteressa del bene, non lo cura, non lo abita nè lo frequenta. Al più, decorso un numero stabilito di anni, l’immobile può diventare di proprietà altrui tramite l’istituto dell’usucapione.
Vediamo quindi ora quali sono, se esistono, i rischi che assume colui che accede ad edifici senza debita autorizzazione da parte del titolare e divulga gli scatti o le clip eseguiti all’interno dell’immobile.
Violazione domicilio
Ai sensi dell’art 614 del codice penale chiunque si introduce nell’abitazione altrui o in altro luogo di privata dimora o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo commette il reato di violazione di domicilio. Si parla di dissenso presunto nei casi in cui l’accesso e il trattenimento avvenga per finalità illecite: in questo caso non sarebbe necessaria l’espressione di una volontà (espressa o implicita) ma il dissenso, ovvero la volontà contraria, dovrebbe dirsi presunta. Si precisa tuttavia che, per quanto riguarda i terreni (giardini o fondi in generale di pertinenza di un’abitazione) la presenza o assenza di recinzione può costituire una scriminante a difesa di colui che accede senza consenso: la recinzione infatti costituisce il mezzo volto ad ostacolare il libero accesso manifestando quindi la contraria volontà a consentire ingressi non autorizzati.
Interferenze illecite nella vita privata
L’art 615 bis del codice penale punisce chinque mediante l’utilizzo di strumenti di ripresa visiva o sonora si procura notizie ed immagini attinenti alla vita privata (riprese nei luoghi sopra indicati) ovvero rileva e diffonde con qualsiasi mezzo dette informazioni.
Diritto all’immagine, all’onore e alla reputazione
I diritti all’immagine, all’onore e alla reputazione rientrano tra i diritti della personalità e vengono tutelati dal codice civile, la cui violazione legittima il soggetto a richiedere il risarcimento dei danni patiti ai sensi dell’art 2043 c.c. (Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno).
Nel concreto, gli scatti e le clip video eseguiti e poi diffusi possono pregiudicare il titolare della cosa: è evidente che la condotta di colui che si intrufola in edifici altrui, mostrandone il degrado, la fatiscenza e dando dimostrazione del disinteresse del titolare (il quale peraltro potrà essere oggetto di procedura concorsuale o altro giudizio civile) va a danneggiare quest’ultimo, il quale a causa della diffusione delle immagini potrà dimostrare di aver subito un danno alla propria immagine, alla reputazione e chiederne la liquidazione.
Diritto riservatezza
Di norma colui che accede ai luoghi cd abbandonati dà anche le coordinate di dove è collocato il bene; se è una struttura alberghiera fornisce il nome dell’hotel; se è un edificio preposto all’industria ne mostra la denominazione, se è un’abitazione ne indica esattamente il luogo. Tali informazioni consentono all’interessato di identificare il titolare persona fisica: si tratta di dati personali il cui trattamento, conservazione e divulgazione dovrebbe avvenire secondo la normativa preposta.
Tanto detto, postare fotografie su instagram, diffondere video su youtube, incrementare il numero degli iscritti coinvolgendoli nella dimostrazione di detti luoghi abbandonati, espone il creator alle descritte situazioni che possono configurare un illecito civile e/o divenire penalmente rilevanti.
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Photo by Yener Ozturk on Unsplash