Nella città metropolitana di Venezia, esattamente un mese fa e precisamente nella zona di San Pantalon, è comparsa una nuova opera di strada, rivendicata nei giorni successivi dal famoso autore inglese Bansky.
I graffiti sono opere d’arte?
La legge sul diritto d’autore (Legge n. 633 del 1941) tutela tutte le opere dell’ingegno, facendo rientrare, tra queste, quelle dell’intelletto e le opere creative. Per opera creativa si vuol fare riferimento sia all’originalità della creazione, ovvero ad un qualcosa che consenta di far emergere la personalità e soggettività dell’autore, sia alla novità escludendo quindi le mere ripetizioni di cose già esistenti. L’opera creativa è tale a prescindere dal gusto personale del critico ovvero dalla bravura dell’autore.
Chi è il “proprietario” del graffito?
Dipende! Dal punto di vista generale, come per le fotografie, per i video, per le opere della letteratura o della scultura, laddove il graffito sia eseguito su commissione, l’opera, intesa come la cosa materiale, al momento della creazione diventa di titolarità del committente. Laddove invece l’opera non sia eseguita su commissione, l’autore della stessa ne è il titolare.In tutti i casi tuttavia è necessario tenere presente che la titolarità della res è diversa dalla titolarità dei diritti d’autore (morali e patrimoniali) sull’opera creata.
Chi può diventare proprietario dell’opera o del muro fatiscente?
Nel particolare caso della street art, il graffito che viene comunemente eseguito su un condominio, su un immobile fatiscente o comunque su un bene di titolarità di terzi, richiede di prendere in considerazione le disposizioni di legge e in particolare, di dare lettura al codice civile.
L’art 817 cc, qualifica come pertinenza una cosa, destinata in modo durevole all’ornamento di un’altra cosa. La disposizione successiva prevede che pertinenza e cosa principale possano essere oggetto di atti di disposizione separati: laddove tuttavia il proprietario della cosa principale nulla disponga, la vendita della cosa principale comprende anche la cosa accessoria.
Nel caso di specie, la pertinenza è il graffito e la cosa principale è il muro dell’edificio. Per l’effetto, l’alienazione di un immobile con un graffito raffigurato determina il trasferimento della “proprietà” anche del graffito (con i dovuti accorgimenti relativi alla tutela di colui che ha eseguito l’opera).
Nulla questio se il graffito sia stato realizzato da uno street artist sconosciuto, se abbia un valore irrisorio e se quindi abbia una scarsa considerazione rispetto all’intero bene immobile.
Laddove tuttavia l’opera realizzata abbia un valore economico notevole oppure lo street artist che l’ha realizzata sia una persona rinomata o ancora, se il bene su cui è stata realizzata sia un immobile fatiscente e quindi il disegno abbia unicamente contributo ad aumentarne il valore economico, allora in questi casi è bene fare riferimento ad un diverso istituto giuridico.
Con il termine accessione si intende un modo di acquisto della proprietà a titolo originario disciplinato dagli artt 934 e ss del codice civile, che consente al proprietario di un bene immobile (ad esempio un terreno) di divenire proprietario di ciò che viene piantato o costruito sullo stesso a prescindere dal fatto che chi ha realizzato l’opera sia un terzo. Tale istituto giuridico può coinvolgere sia le cose mobili sia le cose immobili.
In via eccezionale tuttavia è prevista anche la c.d. accessione invertita, ovvero il caso in cui è il bene “secondario” ad attrarre la titolarità del bene principale. Applicando detta disposizione al caso di specie, quindi, per il fenomeno dell’accessione invertita, laddove il graffito avente un valore notevole sia eseguito su un fabbricato fatiscente, si potrebbe arrivare a ritenere che la proprietà del muro in rovina transiti in capo allo street artist che ha eseguito l’opera.
Cosa si rischia – penalmente – facendo murales?
Del danneggiamento degli edifici, deturpamento e imbrattamento di cose altrui, ovvero dei profili penalistici che possono venire in considerazione ne parleremo nel prossimo post!
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