La questione è questa: a chi appartiene uno scatto eseguito da un fotografo professionista, nell’ambito di uno shooting fotografico e destinato ad un’elaborazione successiva in post produzione?
La risposta a questa domanda è: dipende!
La legge
In primo luogo, è doveroso precisare come la legge, in particolare la legge sulla protezione del diritto d’autore (L. 22 aprile 1941, n. 633), non prevede una specifica disciplina per tale situazione.
Al più si potrebbe applicare in via analogica la norma che riguarda i negativi, sebbene comunque vi siano dei dubbi a riguardo. L’art 89 prevede infatti che: La cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritti previsti all’articolo precedente (ovvero dei diritti di utilizzazione economica n.d.r.), sempreché tali diritti spettino al cedente.
Gli accordi
È quindi necessario stabilire se esiste tra le parti un rapporto contrattuale che prevede la cessione dei predetti negativi e, ancor prima, quali sono le parti di tale eventuale accordo. Successivamente si potrà stabilire a chi appartengono gli scatti eseguiti. Vi possono essere una pluralità di diverse situazioni che possono venire in considerazione:
- Il fotografo sta scattando delle fotografie perchè commissionato dal cliente nell’ambito di un accordo che prevede che egli esegua delle immagini per un particolare evento e destinate poi ad essere inserire nel profilo social del committente.
In questo caso, a patto che le parti lo stabiliscano espressamente, l’oggetto della prestazione a carico del fotografo sarà quello di consegnare il numero di fotografie pattuito ed aventi le caratteristiche richieste. Le parti possono pattuire la cessione anche dei file originali: nel caso in cui le parti non abbiano stabilito nulla in merito, allora detti file grezzi rimangono di “proprietà” del fotografo professionista il quale oltre ai c.d. diritti morali sulle fotografie (che comunque mantiene anche con riguardo a quelle cedute) vanta anche tutti i diritti di carattere patrimoniale. - Il fotografo scatta delle fotografie inizialmente per sè, ma comunque destinate ad essere vendute dopo averle elaborate.
In questo caso, egli sarà proprietario dei file originali e delle fotografie elaborate successivamente. Al momento della cessione dei diritti sulle fotografie egli potrà stabilire in quale misura i diritti di utilizzazione economica sulle fotografie “scelte” vengono ceduti. - Il fotografo sta eseguendo degli scatti su incarico dell’agenzia per la quale svolge la propria attività lavorativa.
In questo caso, egli è un lavoratore subordinato: tutte le opere c.d. di ingegno in esecuzione di una prestazione lavorativa appartengono al datore di lavoro e quindi all’agenzia (art 88 L. 22 aprile 1941, n. 633). - Il fotografo è un freelance che affianca un fotografo professionista ed esegue degli scatti perchè incaricato da quest’ultimo.
In questo caso, il fotografo non è un lavoratore subordinato ma un soggetto che svolge la propria attività in autonomia, sebbene sia su incarico non del cliente finale bensì di un altro fotografo professionista. Anche in questo caso tuttavia egli svolge un’attività commissionata da terzo: la titolarità dei file originali dipenderà quindi dagli accordi assunti tra le parti (ad esempio al fotografo potranno essere stati commissionati unicamente gli scatti oppure anche la postproduzione).
Tanto detto quindi, non è possibile stabilire a priori a chi appartengono gli scatti originali eseguiti dal fotografo professionista. È tuttavia opportuno, per evitare problematiche legate alla titolarità delle fotografie o al diritto di utilizzarle ed elaborarli, conoscere a priori quali sono i propri diritti e stabilire, eventualmente anche mediante un accordo scritto, quale sarà effettivamente l’oggetto della prestazione eseguita dal fotografo e nello specifico, quale materiale passerà alla proprietà del cliente.
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