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La fattura elettronica al privato

Come noto dal 1° gennaio 2019 è entrato in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi tra soggetti residenti o stabiliti in Italia. 
Ma mettendo da parte coloro che svolgono quotidianamente attività d’impresa, cos’è cambiato per il consumatore? 
È innanzitutto necessario stabilire cosa debba intendersi per “consumatore”. Ebbene, dal punto di vista civilistico, secondo quanto stabilito dall’art 3 del Codice del Consumo è consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta . E quindi, concretamente, sono consumatori tutti coloro che non sono titolari di partita Iva ovvero chi acquista merce o fruisce di servizi fuori dall’esercizio della propria attività d’impresa e quindi non fornendo i propri dati fiscali.

Fatte queste premesse, fino al 2018 la persona che riceveva una consulenza dal legale di fiducia, colui che si recava in negozio per acquistare merce ovvero il soggetto che fruiva di un servizio erogato da un idraulico o elettricista prendeva in consegna una fattura cartacea in formato originale. Quel documento era quindi valido ai fini fiscali.

Il professionista cedente

Dal 2019, il libero professionista, la società o il piccolo imprenditore che devono emettere una fattura elettronica nei confronti di un consumatore finale sono tenuti ad indicare quale codice identificativo n. 7 zeri e lasciare vuoto lo spazio in cui di norma è richiesta l’indicazione della PEC. 
Il buon esito dell’operazione e quindi la regolare emissione della fattura verrà data nel momento in cui il sistema di interscambio restituirà la dicitura “impossibilità di consegna/recapito”. Tale indicazione è giustificata dal fatto che il consumatore è privo di PEC e di Codice Identificativo: la fattura non potrà quindi essere regolarmente consegnata tramite il sistema di interscambio ma dovrà ritenersi comunque validamente emessa per il fornitore. 

Il consumatore committente

Il committente potrà ricevere copia della fattura emessa: il documento potrà essere cartaceo (se consegnato a mani o a mezzo posta) ovvero elettronico (se consegnato a mezzo email) ma  servirà unicamente a rendere edotto il consumatore dell’emissione della fattura elettronica. 
Il cedente quindi, nel consegnare il predetto documento dovrà informare il consumatore che la fattura avente validità fiscale è disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Il consumatore quindi, potrà prendere cognizione di tale documento registrandosi sul portale dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline) e richiedendo quindi l’assegnazione di un PIN (che in parte verrà fornito nell’immediatezza e in parte verrà recapitato all’indirizzo di residenza noto all’Agenzia). 
Ad oggi tuttavia, a quattro mesi dall’entrata in vigore di detto obbligo, la consultazione delle fatture elettroniche messe a disposizione del consumatore non è ancora completa e totalmente accessibile. 

Secondo quanto dichiarato dall’Agenzia delle Entrate infatti: a partire dal secondo semestre di quest’anno, come previsto dall’ultima legge di Bilancio, l’Agenzia delle Entrate offrirà un servizio di consultazione delle fatture elettroniche anche ai consumatori finali persone fisiche; con tale servizio il consumatore finale potrà consultate le fatture che i fornitori avranno inviato all’Agenzia sin dal 1° gennaio scorso. Queste regole sono state stabilite per garantire il rispetto delle disposizioni sulla tutela dei dati personali. Pertanto, al momento per il primo semestre, il servizio online di consultazione delle fatture elettroniche per i consumatori finali persone fisiche non è attivo.

Nell’attesa quindi di rendere completamente accessibile anche per il consumatore l’applicativo offerto, egli potrà esclusivamente prendere cognizione della sussistenza di fatture ma non potrà conoscerne l’importo, scaricare il file xml ovvero il file intellegibile in formato pdf. 

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Il digitale cambia. Anche le regole.

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