Il diritto di elaborare lo scatto consiste nella facoltà di apportare delle modifiche in qualsiasi forma, eseguire delle trasformazioni, aggiunte, adattamenti, variazioni all’immagine. In via meramente esemplificativa, tali attività possono consistere nella modifica del colore di sfondo in una panoramica, nell’estrapolare il cielo per utilizzarlo per un’altra opera, nel cambiare il colore dell’incarnato o snellire la figura della persona ritratta, nel cancellare le imperfezioni dello scatto o aggiungere elementi nuovi.
L’art 2 n. 7 della Legge n. 633/1941 annovera, tra le opere dell’ingegno protette dal diritto d’autore, le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia. L’art 18 della medesima normativa, contempla il diritto esclusivo, spettante al fotografo, di elaborare l’opera.
Ebbene, nella situazione più semplice, il diritto di elaborare l’opera fotografica spetta al fotografo che ha eseguito lo scatto. Vi sono però una serie di altre ipotesi in cui, chi ha premuto il click non risulta essere colui che può lecitamente introdurre modificazioni dell’opera.
- Datore di lavoro: se il fotografo è un lavoratore dipendente, il datore di lavoro è di norma titolare del diritto di modificare o rielaborare gli scatti (il titolare infatti vanta i diritti di natura patrimoniale sugli scatti, tra cui, tra gli altri, il diritto previsto dall’art 18 LdA);
- Committente: se il fotografo ha eseguito degli scatti su commissione, le parti possono pattuire contrattualmente che il committente-cliente acquisti altresì la facoltà di modificare o rielaborare gli scatti, di creare eventualmente un’opera nuova partendo da quella precedente (NB: dei rapporti con il cliente nell’ambito delle violazioni al diritto d’autore ne ho già parlato qui: Freelancers vs customer: il grafico, il videomaker, il web developer).
- Acquirente: se il fotografo che ha eseguito gli scatti successivamente decide di cederli ad un potenziale acquirente, le parti possono prevede che l’acquirente-cliente acquisti il diritto di apportare variazioni, aggiunte o qualsiasi altra modificazione all’opera ceduta.
Il grafico freelance o il visual designer
Per effetto di quanto sino ad ora detto, colui che si occupa della comunicazione visiva per conto del proprio cliente, non può lecitamente apporre delle modifiche su uno scatto rinvenuto sul web. In altri termini, non può rielaborare uno scatto altrui, modificare lo sfondo, recuperare il cielo, scontornare il prodotto e utilizzare l’immagine come ottenuta senza autorizzazione.
Per eseguire tali attività è necessaria l’autorizzazione da parte del legittimo titolare dei diritti sulla stessa (tale limite non sussiste laddove la foto sia di pubblico dominio). Ottenuto il consenso, l’opera come realizzata dal grafico, se dotata di gradiente creativo è protetta come opera derivata ai sensi dell’art 4 LdA.
Ciò significa che all’interno dell’opera realizzata dal grafico sarà possibile rinvenire: l’opera originaria i cui diritti permangono in capo al fotografo e l’opera derivata i cui diritti risultano sussistere in capo al grafico.

Un esempio è il manifesto “Hope” realizzato da Shepard Fairey ed utilizzato nella campagna elettorale di Barack Obama. In quell’occasione l’artista sarebbe stato accusato di violazione del copyright sullo scatto in capo all’Associated Press e al fotografo che aveva materialmente eseguito il click, Mannie Garcia; non vi era stata infatti alcuna autorizzazione da parte di tali soggetti, all’utilizzo e alla rielaborazione dell’immagine.
Il postproduttore fotografico
Volendo semplificare, il fotoritoccatore è colui che interviene nella fase successiva allo scatto, eseguendo degli adattamenti o delle variazioni ed apportando delle migliorie all’immagine eseguita dal fotografo. Tali attività, in linea teorica, potrebbero riguardare anche la modifica dell’incarnato, lo snellimento della figura o l’esecuzione di altre attività che hanno ad oggetto la persona ritratta.
Ebbene, nel momento in cui il fotografo incarica il post-produttore ad eseguire dei ritocchi fotografici è egli stesso a conferire al soggetto il potere di rielaborare le immagini. Laddove tuttavia siano coinvolte persone, è necessario che il post-produttore accerti la sussistenza del consenso, rilasciato dal soggetto ritratto, di apporre tali modificazioni o che comunque il fotografo confermi di essere titolare del diritto di eseguire rielaborazioni.
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1 commento
Molto interessante Valentina, spesso se non si approfondisce il tema, il tema stesso risulta poco chiaro, rimane tale a volte anche dopo la lettura.
Per questo motivo i suoi approfondimenti sono importanti.