Secondo il disposto di cui all’art 1 della Legge n. 633/1941, un’opera dell’ingegno per godere della protezione accordata dalle legge, deve presentare carattere creativo.
Nel linguaggio comune, con il termine creatività, si intende, la capacità di creare, con la mente e con la fantasia.
Atto creativo minimo
Secondo la giurisprudenza costante, un’opera dell’ingegno riceve protezione, a condizione che in essa sia riscontrabile atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore (Trib Milano, 13.10.2015). Detta nozione non coincide necessariamente ed esclusivamente con quella di novità assoluta dell’opera, ma si riferisce anche alla personale, individuale ed originale espressione di una oggettività, per cui, ai fini della tutela, rileva la semplice sussistenza di un atto creativo.
Nell’ambito degli scatti fotografici, non tutti possono dirsi connotati di carattere creativo. Le fotografie prive di carattere creativo, ossia quelle che si limitano alla mera riproduzione di luoghi, panorami, monumenti, colti nella loro naturale obiettività, senza che il fotografo abbia in qualche modo ricercato e realizzato elaborazioni di colore, tagli particolari, effetti di luce e di ombra, prospettive inusuali di paesaggio e di architetture, frutto di precise scelte estetiche e tecnico artistiche non godono della tutela piena del diritto d’autore, ma di quella più limitata di cui agli artt 87 cc.
Idee e nozioni semplici
La creatività non può pertanto essere esclusa soltanto perché l’opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia. Le idee possono ad esempio essere rappresentate in maniera personale ed autonoma rispetto a quanto precedentemente noto.
In via esemplificativa, la mera preparazione di slides e/o materiale didattico non necessariamente è priva di carattere creativo. Invero, la modalità di costruzione e presentazione dei contenuti, nonché il personale e originale contributo dell’autore nella scelta e nella realizzazione di modalità espressive e comunicative (anche non nuove nello strumento materiale adottato), originali e personali, possono pertanto essere tutelabili ai sensi della Legge a protezione del diritto d’autore.
La tutela della forma espressiva
Inoltre, la creatività non è costituita dall’idea in sé, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea possa essere alla base di diverse opere che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende e che, in quanto tale, rileva ai fini della protezione.
La questione più interessante può porsi con riferimento all’arte contemporanea, non connotata da una particolare forma espressiva; in tali situazioni la forma esterna può estrinsecarsi in un qualcosa di molto semplice. Infatti, in queste opere non vi è una particolare tecnica pittorica o architettonica, ma un’idea di fondo, che pertanto in linea teorica non potrebbe essere destinataria della tutela accordata dalla normativa. Secondo Francesco Bonami, in Lo potevo fare anch’io (che vi consiglio), la problematica relativa alla qualifica di artista con riguardo all’arte contemporanea, risiede proprio nel fatto che negli anni la pittura sarebbe stata confusa con la competenza tecnica e con il gusto del bello, mentre invece si tratterebbe unicamente di idee e di emozioni. Tale assunti tuttavia sono difficilmente coniugabili con il concetto tradizionale di opera dell’ingegno la quale, come esposto, ottiene tutela nella misura in cui venga estrinsecata in una forma espressiva.
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