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Dash Cam e Action Cam a prova di legge

  • Valentina Trevisan
  • 11 Giugno 2020
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Dash Cam

La Dashboard Camera è una telecamera che viene posizionata nei pressi del cruscotto al fine di registrare gli eventi che accadono all’esterno della vettura o all’interno del mezzo. Nel primo caso è installata con l’intento di agevolare l’individuazione del soggetto responsabile nel caso di incidente mentre nel secondo caso viene collocata per prevenire o contrastare eventuali furti.
Viene di norma utilizzata con finalità esclusivamente personali, non rientrando quindi nell’ambito di applicazione della normativa sulla protezione dei dati personali. Tale assunto si fonda sul fatto che colui che esegue le riprese non le comunichi, diffonda o divulghi a terzi e non le utilizzi per eventuali finalità commerciali.

Prova in giudizio
Nel caso in cui intervenga un sinistro stradale o un furto, le riprese eseguite potrebbero essere utilmente utilizzate nell’ambito di un giudizio. Sotto il profilo civilistico, esse rientrano tra le riproduzioni c.d. meccaniche (art 2712 c.c.) secondo cui le riprese cinematografiche formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti e alle cose medesime. 

ACTION Cam

L’Action Camera è un dispositivo maneggevole e di ridotte dimensioni che viene utilizzato per realizzare video o scatti in particolari situazioni (sport, attività pericolose o altro). La finalità è quindi diversa rispetto a quella della dash cam ed è preposta tipicamente alla realizzazione di contenuti destinati ad essere comunicati e visti entro la ristretta comunità di appartenenza o essere diffusi tramite la rete.

Finalità personale 
Se l’intenzione di colui che realizza contenuti è quella di conservare il video della propria esperienza subacquea all’Isola d’Elba o del road trip in moto fino a Capo Nord senza diffonderlo o divulgarlo, egli non sarà destinatario nè della normativa sulla protezione dei dati personali (trattandosi di attività a carattere personale o domestico) nè della legge a protezione del diritto d’autore (in quanto gli eventuali ritratti di persone non sono destinati ad essere riprodotti).

Influencer e travel vlogger
Se invece l’intenzione di colui che realizza contenuti è quella postare il video sul proprio canale YouTube o Vimeo che vengono periodicamente alimentati da video girati dall’influencer, le clip saranno destinatarie della normativa a protezione del diritto d’autore e della legislazione europea a tutela dei dati personali.

  1. In primo luogo, e sinteticamente, laddove la clip abbia come soggetto una persona, il ritratto non potrà essere esposto o riprodotto senza il consenso della stessa, a norma del disposto di cui all’art 96 LdA e art 10 c.c..
  2. In secondo luogo, laddove le clip ritraggano edifici o opere dell’architettura contemporanea dovrà tenersi in considerazione la normativa sulla libertà di panorama, ad oggi non regolamentata in Italia (leggi qui per maggiori informazioni). 
  3. In terzo luogo, il filmato contenente immagini di volti o che comunque ritrae soggetti identificabili (sebbene non noti) costituisce trattamento di dati personali. È quindi destinatario della normativa a protezione dei dati personali: il soggetto dovrà quindi essere informato delle finalità di trattamento ed esprimere il proprio consenso nella diffusione della propria immagine tramite la rete. 

Photo byPhoto by Felipe Vieira on Unsplash

Puoi ascoltare la versione audio di questo articolo, cliccando qui sotto.

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Valentina Trevisan

Avvocatessa. Scrivo, parlo e interpreto la creatività come faccio con leggi e normative. Mi occupo di copyright e privacy. Sono appassionata di grafica e font, affascinata dagli scatti fotografici e dal cinema d'autore, attratta dal mondo della pubblicità e della comunicazione.

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