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Autore: Valentina Trevisan

Come costruire un preventivo per servizi di comunicazione: i profili legali

Non voglio ripetermi: il web è pieno di siti che ti suggeriscono come costruire una proposta per i tuoi servizi creativi. Tuttavia, magari non ti dicono perchè ma sopratutto ti indicano gli elementi essenziali sotto il profilo legale.

Preventivo: proposta di lavoro creativo e accettazione del cliente

In questo articoli vorrei fornirti una bussola per redigere un preventivo, segnalandoti in modo sintetico e per punti quanto a mio avviso deve essere considerato con maggiore attenzione.

All’interno di questo sito trovi vari articoli dedicati al preventivo e al contratto anche con riguardo al valore legale del preventivo e all’importanza di impostare un accordo scritto di servizi di comunicazione, integrato in una più ampia gestione contrattuale dell’agenzia di comunicazione, mantenuta aggiornata.

Come sempre, non si tratta di un sistema unico e di regole standard: ogni servizio è a se (anche tu stesso ne puoi rendere diversi) e ogni agenzia è diversa (anche con riguardo all’impostazione del lavoro). Puoi però iniziare da qui per poi andare a personalizzare.

Gli elementi fondamentali di un preventivo

Un preventivo dovrebbe, di fatto, andare a costituire il contratto di servizi di comunicazione, come allegato quindi alle clausole che vanno a disciplinare il rapporto tra le parti. Come ti dicevo qui, mi rendo conto che non sia sempre così.

E quindi, a prescindere dalla presenza o meno di un documento scritto a corredo, gli elementi fondamentali che dovrebbero essere presenti all’interno di una proposta di lavori creativi sono:

  1. Le parti, dell’agenzia di comunicazione e del cliente;
  2. La data in cui viene confezionato il preventivo;
  3. La descrizione dei servizi;
  4. Il corrispettivo, come prezzo di ciascuno dei servizi e totale, termini di pagamento e modalità;
  5. Indicazioni ulteriori: consegna del materiale, numero di modifiche, licenze.

Tutto il resto dovrà essere regolato all’interno del contratto a cui il preventivo farà richiamo.

I profili legali del preventivo

Gli elementi fondamentali del preventivo per servizi creativi presentano profili legali da tenere in considerazione sin dall’inizio. Ad esempio:

  • Con riguardo all’indicazione delle parti è fondamentale che chi firma e accetta il preventivo abbia il potere di farlo ossia di vincolare l’azienda indicata come “Cliente”;
  • Con riferimento alla data, è importante per i termini di validità del preventivo. Se l’accettazione del cliente arriva dopo il termine è inefficace, salvo che l’agenzia la accetti ugualmente.
  • Con riferimento al prezzo, è importante indicare se vi sono altri esborsi che il cliente dovrà sostenere non inclusi (rifusione del prezzo per spese anticipate, budget media, servizi aggiuntivi). Se nulla è stabilito l’obbligazione del cliente è unicamente il versamento del prezzo da preventivo.

Come costruire il tuo preventivo

Sulla base di quanto premesso, ho quindi elaborato un documento molto semplice, tipo tabella, che può esserti utile per andare a confezionare il tuo preventivo.

Molti preventivi hanno una veste grafica molto bella: l’importante però è che siano presenti gli elementi essenziali per consentire di qualificare il preventivo come proposta di contratto tale da poter consentire la conclusione dello stesso.

Lo step successivo, è appunto quello di andare a confezionare un contratto per i servizi della tua agenzia che vada a regolamentare la prestazione che ti impegni a svolgere come descritta nei servizi indicati nel preventivo.

Photo by Ante Hamersmit on Unsplash

Il grafico dipendente e freelance: il doppio lavoro in agenzia e autonomo

La questione del c.d. doppio lavoro

Puoi essere dipendente e anche freelance? Puoi avere, legalmente, un doppio lavoro?

Si tratta di domande che interessano tutti coloro che operano nel mondo della creatività e della comunicazione.

  • Il dipendente graphic designer può svolgere una seconda attività lavorativa?
  • Al di fuori dell’orario di lavoro, il responsabile marketing senior può avere suoi clienti che magari gestisce per piccole attività verticali relative alla sua specializzazione?
  • Lo stagista che sta imparando può nel frattempo iniziare a coltivare suoi piccoli lavori anche non in concorrenza?

Nell’agosto del 2022, è stata introdotta la prima disciplina sul cumulo di impieghi nel rapporto di lavoro dipendente privato. 

E quindi si, in linea generale, è possibile essere un lavoratore dipendente ed avere un secondo lavoro.

[PER APPROFONDIRE] Ti fermo subito per dirti che, se il tuo secondo lavoro è appunto autonomo, sul sito trovi tantissime risorse relative alla contrattualistica: se sei un videomaker, un copywriter, un SEO specialist, un web developer, un postproduttore..

Ma cosa prevede la normativa? Scopriamolo insieme traducendo in concreto quanto stabilito dal legislatore.

Cos’è il “cumulo di impieghi

Il Decreto Trasparenza (art. 8 del d.lgs. n. 104/2022) ha, infatti, chiarito che:

Il datore di lavoro non può vietare al lavoratore lo svolgimento di altra attività lavorativa in orario al di fuori della programmazione dell’attività lavorativa concordata, né per tale motivo riservargli un trattamento meno favorevole.

art. 8 del d.lgs. n. 104/2022

Le caratteristiche del doppio lavoro

Ecco quindi che la regola prevede:

  • il divieto vale senza distinzioni e, dunque, sia per i lavoratori full time sia per quelli part time;
  • il secondo lavoro può essere sia di tipo autonomo che di tipo subordinato ma per quest’ultimo valgono dei limiti e delle condizioni di cui parleremo tra poco.
  • la regola si applica non solo per i rapporti di lavoro subordinato, ma anche per le collaborazioni coordinate e continuative e per le collaborazioni organizzate dal committente

Chiaramente, il secondo lavoro deve essere svolto al di fuori dell’orario del primo impiego o della programmazione concordata dell’attività lavorativa del primo lavoro: non è ovviamente possibile distogliere il proprio impegno dalla prima attività lavorativa, in quanto si verrebbe meno ai propri obblighi contrattuali.

Attenzione all’obbligo di fedeltà!

I lavoratori dipendenti, però, prima di instaurare un secondo rapporto di lavoro devono preoccuparsi di verificare che il secondo impiego sia compatibile con il primo. 

La compatibilità tra i due lavori: cos’è?

Il lavoratore dipendente deve osservare l’obbligo di fedeltà prescritto dall’art. 2105 c.c..

È sempre vietato operare – per conto proprio o di terzi – in concorrenza con i propri datori di lavoro e divulgare notizie attinenti all’organizzazione ed ai metodi di produzione dell’impresa (o utilizzarle in modo da poter recare pregiudizio ai datori di lavoro).

art. 2105 c.c..

La violazione dell’obbligo espone il lavoratore:

  • al rischio di subire azioni disciplinari da parte del datore di lavoro;
  • a richieste di risarcimento del danno eventualmente arrecato ad uno o ad entrambi i datori di lavoro.

Le eccezioni al “doppio lavoro”

La possibilità di avere un doppio lavoro non è, però, illimitata. 

Quando non puoi avere due lavori?

Ci sono, infatti, delle condizioni tassative in presenza delle quali il datore di lavoro può limitare o negare al lavoratore lo svolgimento di un altro e diverso rapporto lavorativo:

  1. quando sussista un pregiudizio per la salute e la sicurezza, ivi compreso il rispetto della normativa in materia di durata dei riposi;
  2. quando vi sia la necessità di garantire l’integrità del servizio pubblico;
  3. quando ricorra il caso in cui la diversa e ulteriore attività lavorativa sia in conflitto d’interessi con la principale, pur non violando il dovere di fedeltà di cui all’articolo 2105 del codice civile.

Il conflitto d’interessi tra i due lavori

Il conflitto di interessi si verifica quando l’interesse collegato con l’ulteriore attività sia in contrasto con le mansioni e le responsabilità specificamente attribuite al dipendente nell’ambito del primo lavoro. 

Può trattarsi di un conflitto di interessi anche potenziale, ma non meramente ipotetico e occasionale: ad esempio, non vi è conflitto di interessi se il dipendente di un’impresa pubblicitaria lavora per un soggetto che occasionalmente attivi una campagna pubblicitaria (dovrà astenersi dall’occuparsi della campagna se ciò lo pone in conflitto con gli interessi della prima datrice di lavoro, salvo che riceva un’apposita autorizzazione).

E’ sufficiente la ricorrenza di una sola delle anzidette condizioni affinché il datore di lavoro possa opporsi ed imporre al prestatore di lavoro di limitare o negare il secondo impiego: la loro verifica deve essere eseguita in modo oggettivo, ovvero le stesse devono essere concretamente sussistenti e dimostrabili e non rimesse a mere valutazioni soggettive del datore di lavoro.

L’agenzia ha il diritto di sapere del secondo lavoro?

Il tema è sempre stato problematico anche perché conoscere l’esistenza del doppio lavoro permette al datore di lavoro di osservare in modo corretto i limiti legali imposti dalla normativa in materia di orario di lavoro, di pause e di riposi (d.lgs. n. 66/2003).

Anche con il Decreto Trasparenza non ci sono indicazioni specifiche.

Il contratto tra agenzia e lavoratore

Si ritiene però possibile pretendere dal lavoratore un’informazione preventiva in quanto obbligo che deriva dai più generali principi di correttezza e buona fede che assistono qualsiasi rapporto di lavoro o di collaborazione. 

Si può valutare di inserire una clausola specifica all’interno dei contratti di lavoro o di collaborazione e persino di introdurre una vera e propria procedura, stabilendo termini per la comunicazione scritta da parte del lavoratore e per la risposta da parte dell’agenzia.

Le sanzioni disciplinari per il doppio lavoro del marketing specialisti

L’inosservanza dell’obbligo di comunicazione preventiva potrebbe esporre il lavoratore ad azioni disciplinari e richieste risarcitorie ma solo nel caso in cui ricorra una delle condizioni che consentono al datore di lavoro di limitare o negare il secondo impiego. 

Chiaramente, la clausola non è una cosa che può essere scritta ed inserita autonomamente. è importante bilanciarla con gli altri obblighi e descriverla in modo puntuale affinchè poi possa effettivamente essere utile laddove si presenti l’occasione.

Legal for Creativity si occupa anche di diritto del lavoro. Se vuoi approfondire questi o altri temi legati al mondo dei rapporti con dipendenti e collaboratori, puoi contattarci:

Foto di Lauren Mancke su Unsplash

Coworking e data breach: come gestire i problemi di sicurezza nel trattamento dei dati?

Come in tutti gli spazi condivisi, anche nei coworking i rischi per la sicurezza e la riservatezza dei dati personali è alto. Come prevenire i pericoli e risolvere i problemi?

Indubbiamente è opportuno sensibilizzare i tuoi utenti su tali rischi, al fine di renderli più consapevoli circa gli aspetti della gestione dei dati personali dei loro clienti che dovranno a propria volta prendere in esame. Questo potrebbe ad esempio essere un aspetto da disciplinare anche nel contratto di affitto dello spazio nel tuo coworking.

Come prevenire il pericolo?

Ogni coworking è a sé ed i pericoli sono diversi in ragione alle modalità di accesso (badge o libero), alle modalità di accesso (contratti duraturi o a giornata), ai tipi di accesso (libero per clienti o su registrazione), alle attività (eventi esterni o solo interni..), ai servizi (condivisione stampante, condivisione rete e backup..).

1) Verifica della documentazione e formazione ai coworkers

Premesso questo ecco da dove partire per prevenire le problematiche:

  1. Verificare la documentazione contrattuale ed eventualmente integrarla. É fondamentale informare gli utenti e i coworker. Lo puoi fare a partire dal contratto di affitto e farti un’idea già da qui.
  2. Educare e formare adeguatamente gli utenti. É fondamentale sensibilizzare e rendere maggiormente consapevoli gli utenti circa gli aspetti della gestione dei dati personali dei loro clienti che dovranno a propria volta prendere in esame. Mi occupo di formazione all’interno dei luoghi di lavoro e potrebbe essere interessante integrare l’offerta formativa anche con questi aspetti. Puoi farti un’idea qui o scrivermi direttamente.
  3. Fare un audit approfondito in merito a quali dati personali vengono trattati, chi tratta i dati, quali sono i documenti attualmente in uso. É fondamentale interrogarsi sullo stato dell’arte per partire in un progetto strutturato che ti accompagni, anche in modo continuativo, in tutti gli aspetti, da quelli più prioritari. Puoi iniziare con una serie di domande che ho fatto in questo articolo.

Svolte tutte queste attività, il rischio rimane, ovviamente. E quindi, passiamo ai punti 2 e 3.

2) Il registro dei trattamenti dei dati negli spazi di lavoro condivisi

Parti con il fare un registro dei trattamenti. Si tratta di uno strumento che il GDPR e il Codice Privacy considerano obbligatorio solo in certi casi (aziende con più di 250 utenti oppure che effettuano trattamenti di dati personali non occasionali o che includa dati particolari), ma che il Garante Privacy italiano ha invece ritenuto uno dei principali elementi di compliance dei titolari del trattamento, incentivandone l’adozione su larga scala.

Una volta individuati i trattamenti svolti, ne dovrai valutare anche i rischi per la sicurezza, riservatezza e resilienza. Così facendo ti sarà più facile capire quali misure di sicurezza fisiche e virtuali dovrai adottare.

Considera che esiste un registro di trattamenti dei dati del titolare del trattamento e un registro dei trattamenti del soggetto quale responsabile. É fondamentale, per ogni trattamento, interrogarsi sul ruolo del soggetto che lo compie. Se non sai di cosa sto parlando, puoi approfondire i ruoli privacy delle persone che trattano i dati nei coworking.

Ricorda che ciò che implementi nello spazio di coworking impatta anche sui tuoi coworkers, che potrebbero aver bisogno di dimostrare che lo spazio in cui operano è fornito delle necessarie misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali dei loro clienti e fornitori.

3) La procedura data breach per coworking e community di lavoro

Fatto questo, sarà fondamentale individuare una procedura per il data breach ovvero per la violazione alla sicurezza dei dati personali.

  • Il data breach consiste nella violazione di sicurezza dei dati personali che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
  • É fondamentale l’adozione di alcune procedure che ti permettono di sapere cosa fare in caso di violazione, in un tempo limitato;
  • É importante limitare il rischio del verificarsi delle violazioni ad esempio attraverso la gestione degli accessi alla rete wifi e alle stampanti ovvero il controllo degli accessi fisici (furto di device, storage, documenti..).

Come risolvere i danni?

La presenza di diversi utenti nella medesima rete o struttura può alzare il livello di rischio di data breach. 

Se si dovesse verificare un data breach nel tuo coworking, devi essere pronto a gestirlo nel minor tempo possibile, è la stessa normativa a stabilirlo, prevedendo:

  • Il coworking che subisce un data breach, entro 72 ore dalla scoperta deve notificare la violazione al Garante per la protezione dei dati personali.
  • Se la violazione comporta un rischio elevato per i diritti dei coworkers, il coworking deve comunicare la violazione subita a tutti gli interessati;
  • Non sempre è necessaria la notifica al Garante e la comunicazione agli interessati;
  • In ogni caso lo spazio di lavoro condiviso deve documentare tutte le violazioni dei dati personali, ad esempio predisponendo un apposito registro delle violazioni. 

Non è detto quindi che tu debba sempre procedere con la notifica del data breach al Garante, ma non dimentichiamo che nel tuo spazio di coworking ci sono diversi utenti, i quali a loro volta sono titolari dei dati personali dei loro clienti e tali dati potrebbero a propria volta essere stati in qualche modo impattati dall’incidente di sicurezza che è occorso nella tua struttura. 

Cosa fare per la sicurezza dei dati nei coworking

Se hai svolto tutti gli “esercizi” sopra, sei già a buon punto. Se sei già dotato di procedure per prevenire e sai come muoverti in caso di problemi, ottimo. La partecipazione di tutti gli attori e la collaborazione tra titolare del coworking e utenti è quindi fondamentale.

Cosa possiamo fare quindi? Di sicuro, svolgere insieme tutta l’analisi, definire documenti e procedure, mantenere aggiornato tutto, così da permetterti di essere compliance alla normativa privacy e di offrire un servizio di alto livello ai tuoi coworkers.

Questo contenuto è stato scritto dal Team Privacy di Legal for Creativity che si occupa di tutti i profili che riguardano in trattamento dei dati personali. Se vuoi approfondire questi o altri temi legati al mondo della privacy, puoi contattarci:

Foto di Jason Dent su Unsplash

I collaboratori esterni della software house: ruoli diversi anche a spot

Che ruolo è quello di un collaboratore a spot che chiami quando ti serve? Che contratto fai sottoscrivere ad un bravo collaboratore di cui ti fidi e accendi spesso? E se invece non ti piace come lavora? Parliamo di come impostare in modo chiaro e professionale i rapporti con i collaboratori.

[PER APPROFONDIRE] Lato operativo e quindi parlando di contrattualistica per agenzie di comunicazione e della documentazione contrattuale necessaria, mi ero già occupata di questo tema, trovi un focus sul contratto con i collaboratori esterni, qui.

E quindi, le situazioni possono ad esempio essere:

  • Hai avviato un’agenzia di comunicazione, siete magari più soci con alcuni lavoratori dipendenti fissi che coprono tutte le attività; c’è una sopravvenuta mole di lavoro importante, dovete gestire un evento. Hai quindi bisogno di forza lavoro per un periodo limitato nel tempo.
  • Hai una software house abbastanza strutturata che però non si occupa del ramo marketing e SEO, perchè di fatto non è il tuo core business. Quando c’è la richiesta vuoi comunque gestirla appoggiandoti ad un collaboratore esterno verticale su quello, di fiducia;

In questi casi:

  • Qual è il ruolo del collaboratore esterno?
  • Quando c’è occasionalità o continuità nel rapporto?
  • Quali sono i punti più importanti e rischiosi?

Ecco quindi qualche dritta per muoverci correttamente. Considera che non si tratta di regole fisse: è fondamentale tenere in considerazione le dimensioni dell’azienda, le attività che vengono principalmente svolte, le attività accessorie, ciò di cui si occupa il collaboratore e sopratutto il rapporto che intercorre tra di voi.

E quindi:

Quali sono i collaboratori esterni di un’agenzia di comunicazione?

Fuori dal campo del lavoro subordinato, nell’area del lavoro autonomo, ci sono diverse opzioni a disposizione delle agenzie di comunicazione:

  1. il lavoro autonomo abituale con liberi professionisti muniti di Partita Iva, iscritti o non iscritti ad albi professionali
  1. il lavoro autonomo occasionale 
  1. la collaborazione coordinata e continuativa

Sono tutti rapporti di tipo autonomo, ma ognuno ha le proprie caratteristiche, le proprie regole ed il proprio regime fiscale e previdenziale. Distinguerli, però, non è spesso facile.

Autonomia significa avere la propria organizzazione ed essere liberi di svolgere l’attività nel modo che si ritiene opportuno, senza vincoli di orario o di luogo, senza essere inseriti nella struttura di qualcun altro e senza essere soggetti a direttive o disposizioni su come deve essere svolta la propria attività. 

Anche per le collaborazioni esterne, è fondamentale inquadrare correttamente il tipo di rapporto già nel contratto iniziale ed assicurarsi che si svolga in modo conforme a quanto è stato stabilito nell’accordo. Vi spiegheremo, tra poco, il perché.

I c.d. liberi professionisti in una software house

Sono coloro che:

  • svolgono per l’agenzia un’attività di tipo intellettuale
  • con lavoro prevalentemente proprio
  • senza vincolo di subordinazione

L’attività deve essere:

  • svolta dal professionista in via abituale e non episodico / occasionale
  • svolta in maniera professionale nel senso che deve rappresentare l’occupazione principale del lavoratore, nella quale ha maturato competenza e specializzazione anche attraverso il percorso di studi o di formazione 
  • svolta con autonomia e personalmente

Il libero professionista può essere tenuto all’iscrizione ad un albo di appartenenza (come avvocati, medici, ingegneri, architetti, ecc.) oppure no (come fotografi, web designer, copywriter, ecc.).

Sotto il profilo economico:

  • sono muniti di una Partita Iva
  • il compenso viene determinato liberamente dalle parti e fatturato dal professionista
  • sono tenuti versare i contributi alle proprie Casse di appartenenza o alla Gestione Separata INPS, senza obblighi per l’agenzia con cui collaborano

Operano su incarico specifico che richiede una particolare professionalità. L’incarico deve avere una durata contenuta nel tempo e non richiede particolari coordinamenti con l’agenzia.

I lavoratori occasionali in ambito marketing

Sono coloro che:

  • svolgono per l’agenzia un’opera o prestano un servizio
  • con lavoro prevalentemente proprio
  • senza vincolo di subordinazione
  • senza coordinamento con la struttura organizzativa dell’agenzia (non sono inseriti nella struttura dell’agenzia, non sono soggetti a direttive, a orari, a procedure interne, non utilizzano locali o attrezzature dell’agenzia per svolgere l’attività).

L’attività deve essere:

  • occasionale ossia contenuta nelle 30 giornate l’anno
  • non svolta in via prevalente dal lavoratore come propria occupazione principale
  • non svolta in maniera professionale dal lavoratore

Ad esempio la creazione di un sito internet può essere compatibile con il lavoro occasionale se il lavoratore non svolge la professione di Web Business Analyst e non ha collaborazioni continuative con l’agenzia.

Sotto il profilo economico:

  • il lavoratore occasionale non ha Partita Iva
  • il compenso è soggetto alla sola ritenuta d’acconto
  • non c’è versamento contributivo se il lavoratore occasionale realizza, nell’anno, un reddito superiore a €. 5.000,00 anche per effetto di prestazioni rese in favore di più committenti. E’ importante, nella fase iniziale del rapporto, accertarsi di questo aspetto per evitare di restare esposti a richieste da parte dell’INPS.

Dal 21 dicembre 2021, i committenti hanno l’obbligo di comunicare preventivamente, all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, con modalità telematiche, l’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali. 

La violazione di questo obbligo è sanzionata.

I collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.)

Sono coloro che:

  • svolgono per l’agenzia un’opera o prestano un servizio
  • con lavoro prevalentemente proprio
  • senza vincolo di subordinazione
  • in via continuativa e in coordinamento con l’agenzia

L’attività deve essere:

  • autonoma. Il collaboratore definisce i tempi, le modalità del lavoro e come svolgere l’attività ma in funzione delle finalità e delle esigenze dell’agenzia
  • coordinata. Le modalità di coordinamento tra l’agenzia e l’attività autonoma del collaboratore devono essere definite di comune accordo tra le parti, preferibilmente per iscritto. Ad esempio, si possono fornire indirizzi (non direttive), si può consentire l’accesso e l’utilizzo dei locali per svolgere l’attività o l’uso delle attrezzature. Il collaboratore non deve essere inserito nella struttura dell’agenzia (non può assumere ruoli nell’agenzia, non deve essere inserito nell’organigramma)
  • continuativa. L’attività deve perdurare nel tempo con impegno costante del collaboratore per l’agenzia
  • personale. L’attività deve essere svolta personalmente dal collaboratore; ci si può avvalere di altri soggetti ma la partecipazione del collaboratore deve essere preminente.

Sotto il profilo economico:

  • il collaboratore co.co.co. non ha Partita Iva
  • il compenso può essere determinato liberamente dalle parti ma va elaborata la busta paga
  • è prevista una specifica tutela previdenziale INPS
  • è prevista la copertura assicurativa INAIL

E’ un tipo di collaborazione che presenta tanti punti di contatto con il lavoro subordinato; per questo motivo ci sono obblighi di comunicazione preventiva, di informazione, di registrazione che devono essere osservati dall’agenzia.

Ci sono regole specifiche anche per la riservatezza, la non concorrenza, il cumulo di collaborazioni, il conflitto di interessi.

La check list per la software house e i collaboratori

Può accadere che, dopo la stipula del contratto, nei fatti, il lavoro autonomo si svolga secondo le modalità tipiche della subordinazione: il collaboratore è soggetto a direttive, a poteri di controllo, riceve il compenso con cadenza periodica, osserva un orario di lavoro, ha una propria postazione all’interno dell’agenzia, usa strumenti e attrezzature dell’agenzia, ecc..

Il collaboratore stesso potrebbe lamentarsene o l’agenzia potrebbe subire un controllo ispettivo.

Se la collaborazione, poi, si concreta in una prestazione prevalentemente personale, continuativa e organizzata dall’agenzia, scatta una vera e propria presunzione legale di subordinazione. 

In tutti questi casi, il rischio è che il rapporto venga riqualificato in lavoro subordinato e l’agenzia sia chiamata a pagare le differenze retributive, il TFR, i contributi, oltre alle varie sanzioni.

Ecco quindi da dove puoi partire, dal punto di vista operativo:

  1. Di cosa hai bisogno? Per quanto tempo?
    Ti aiuta a comprendere se si tratta di un collaboratore o di un lavoratore dipendente. Attenzione infatti a non voler “risparmiare” in termini di retribuzione ma poi esporsi a problematiche di rapporti di lavoro dipendente fittizio;
  2. Cerchi una persona da attivare al bisogno o nell’unico attuale progetto oppure qualcuno con cui instaurare un rapporto di collaborazione duraturo?
    Ti aiuta a gestire bene anche il recesso.
  3. Quali sono le attività che svolge il collaboratore?
    Fondamentale sapere bene cosa andrà a fare e se ne ha le capacità, anche perchè rimarrai comunque tu il primo responsabile nei confronti del cliente finale.
  4. Come vuoi gestire il rapporto agenzia – collaboratore? Ovvero, il collaboratore è già formato e lavora autonomamente o segue le tue direttive?
    Anche qui, attenzione a non travalicare in un rapporto di lavoro dipendente oppure investire su un collaboratore assolutamente autonomo senza alcun vincoli.
  5. Linee guida, regole di collaborazione, diligenza e correttezza.
    Certo, non c’è un rapporto di lavoro dipendente e quindi non ci sono gli obblighi del codice ma all’interno del contratto è bene definire la modalità di gestione del rapporto ccon diritti e doveri reciproci.

Fatto questo, come al solito, ti suggeriamo di farci avere le tue risposte, in chiave operativa, per poi valutare, sotto il profilo legale, quale delle opzioni esposte sopra può essere la migliore percorribile.

Come anticipato, il tutto deve essere ben valutato in ragione alle attuali esigenze e budget, alle dimensioni dell’agenzia, alla figura del collaboratore e altro.

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Naming e brand identity: la tutela come marchio denominativo d’impresa

La registrazione del marchio è uno step fondamentale a completamento del servizio di naming o di ri-progettazione della brand identity. Cosa deve avere un nome, ideato dall’agenzia, per essere registrato come marchio?

Il naming come marchio denominativo

Lo sai meglio di me, il “naming” è uno dei servizi che possono essere forniti da un’agenzia di comunicazione ad un cliente finale.

Innanzitutto, è vero che “naming” è ormai rientrato nel gergo comune ma non tutte le aziende clienti sanno di cosa stai parlando. E sopratutto, se questo è descritto senza specifiche, magari all’interno di un preventivo sintetico e non di un contratto, le attività che costituiscono la “fornitura del servizio naming” possono essere le più varie.

[VUOI APPROFONDIRE?] Ho già abbondantemente parlato della documentazione contrattuale che dovrebbe avere un'agenzia di comunicazione. Ti riporto qui alcuni link diretti, qualora volessi approfondire La documentazione contrattuale, Il preventivo di un'agenzia di marketing, I profili privacy delle attività di marketing, Il contratto di un'agenzia di comunicazione. C'è poi tutto ciò che gira attorno lato operativo, come dipendenti e collaboratori. 

Ad esempio, il naming e quindi, come vedremo, marchio denominativo può riguardare:

  • Un’idea d’impresa: c’è un progetto, ci sono gli step per metterlo in azione, ma scegliere un nome che descriva l’azienda, tenga conto della mission e comunichi i valori del brand, è fondamentale;
  • Un’impresa in fase di avvio e quindi il nome del prodotto di punta o della classe di servizi;
  • Un’impresa in fase di sviluppo o di organizzazione del proprio business: dopo un primo avvio con un unico prodotto, una ricerca approfondita attraverso una pianificazione più strutturata che magari consenta di andare a ritroso ad indagare la personalità acquisita dal brand;
  • Un’impresa in fase di ristrutturazione: eliminata la vecchia veste dell’impresa, nell’ambito di una ri-progettazione del brand, la scelta di un nuovo nome di prodotti può diventare fondamentale lato comunicazione;

Se quindi il naming è un servizio dell’agenzia per individuare una parola e quindi il segno dell’impresa, la registrazione del marchio è un servizio correlato che consente all’impresa di stare sul mercato con una protezione maggiore.

E quindi, naming e marchio denominativo possono essere:

  • Il nome di un’azienda oltre ad essere tutelato come “ditta” può essere registrato come marchio denominativo (parlo della ragione sociale o della denominazione di una società di persone o di una srl, ma anche di una locuzione di fantasia per identificare un’impresa individuale);
  • Il nome di un prodotto o di una linea di prodotti possono costituire marchio denominativo;
  • Lo slogan o il playoff di un brand possono, oltre a costituire elementi pubblicitari, essere registrati come marchi d’impresa;
  • La particolare descrizione di un servizio e quindi tutto ciò che attiene al lancio;

Il marchio denominativo è infatti:

  • un segno, che per quanto attiene al “denominativo” può essere una parola (o più parole), il nome di una persona (e anche il cognome), una lettera, una cifra;
  • un segno atto a distinguere il prodotto/servizio dell’impresa rispetto ad altra impresa;
  • un segno idoneo ad essere rappresentato nel registro con chiarezza e precisione (di fatto, semplicemente indicando la parola o le parole, in questo caso);

Servizio marketing e servizio legale naming

Per esperienza posso dirti che il servizio di naming di un’agenzia di comunicazione ed il servizio di registrazione del marchio d’impresa (che è una delle attività principali che rendo, puoi vedere i vari servizi cliccando qui), sono complementari e si intersecano.

Infatti:

  1. Il servizio di naming consente di dare il nome ad un prodotto, un’azienda, un servizio; definisce l’identità dell’azienda, l’immagine e i valori che si intendono trasmettere, il tono di voce e lamina;
  2. Il servizio di registrazione di un marchio d’impresa consente all’impresa, principalmente, di tutelare il nome nei confronti di competitor che intendono usare una parola identica o simile, per prodotti identici o analoghi, quando questo può creare confusione;

Così dicendo, sembra però un’attività accessoria, successiva ed eventuale anche se relativamente interessante. A mio avviso invece è fondamentale e deve essere tenuta in considerazione sin dall’inizio ovvero dalla fase di design del naming.

La ricerca di anteriorità del naming

La registrazione di un nome (di un’azienda, un prodotto, un servizio) è uno step importante a completamento del servizio di ideazione del naming, di riprogettazione della brand Identity, di ristrutturazione e valorizzazione dell’identità aziendale.

L’attività legale non è quindi accessoria ed eventuale ma diventa fondamentale con una duplice funzione:

  • aspetti positivi: maggiore professionalità dell’impresa sin dalla fase di start up, maggior valore del prodotto anche sotto il profilo commerciale, distintività del servizio nei confronti del consumatore;
  • aspetti negativi: tutela preventiva nei confronti del competitor, evitare problematiche sopravvenute dopo la scelta, la commercializzazione e l’avvio ufficiale dell’attività (leggi sotto).
Ovviamente, se tu o il tuo cliente volete approfondire i WHY della registrazione del marchio, ti rinvio a questo articolo che ho dedicato alle funzioni del marchio. 

La responsabilità dell’agenzia di marketing nel servizio di naming

Ti faccio degli esempi, di situazioni che potrebbero incidere negativamente sul tuo servizio in assenza di un’analisi preventiva sul naming.

Tratti dall’esperienza, che certamente avrai anche tu, posso segnalarti:

  • Fornisci al tuo cliente alcune proposte per il nome dell’impresa, apre un profilo IG con il nome dell’azienda, acquista il dominio .EU (perchè .IT era occupato) e trascorsi tre mesi riceve una comunicazione da un competitor che richiede la modifica del nome perchè la sua attività, precedente e simile, è in corso di registrazione come marchio d’impresa;
  • Spedisci al tuo cliente alcune proposte di un nuovo nome di un prodotto o di una linea di prodotti, nell’ambito di una complessiva attività di ri-progettazione del brand; crei grafiche, flyer e landing page; ti accorgi però che online c’è qualcosa che a tratti è simile, magari di un’azienda straniera ma non lontana e visto che il prodotto è descritto in inglese, temi problematiche future;
  • Elabori per il tuo cliente una corporate identity, correlata quindi di manuale d’uso del marchio, con nomi di servizi, slogan, colori e pittogrammi; il cliente autonomamente procede alla registrazione ma viene raggiunto da un’opposizione;

In questi casi, ci sarà qualche cliente che tenta artatamente di affermare una tua responsabilità. Chiaro che, se non l’hai assicurato, garantito o affermato, tendenzialmente non sarai responsabile. Certo che consegnare un nome non utilizzabile, è inutile per il tuo cliente, che avrà investito su qualcosa che non gli consente di fare il salto (aprire l’azienda, riorganizzare la linea di prodotti, fare un lancio..).

La ricerca legale di anteriorità del naming

E quindi, le problematiche che ti ho presentato possono essere in tutto o in parte evitate con attività preliminari di ricerca, analisi e report. Ecco perchè, a mio avviso, il servizio di naming dell’agenzia di comunicazione e il servizio legale (che puoi approfondire qui), sono strettamente correlati. Il servizio legale dovrebbe quindi essere preso in considerazione sin dalla progettazione.

Tu e la tua agenzia, c’avete mai pensato? Confrontiamoci tra “complementari”!

Foto di Glen Carrie su Unsplash

I ruoli privacy nei coworking: chi tratta i dati dei freelance, imprenditori e coworkers?

Se sei il titolare di uno spazio di coworking, come in qualsiasi spazio di lavoro, è fondamentale la corretta impostazione dei ruoli delle persone che gestiscono i dati personali di coworker e freelance. Come fare?

Non serve che ti spieghi che il trattamento dei dati personali è regolato dal GDPR (Reg UE 2016/679) e dal Codice Privacy (d.lgs. 196/2003) e che questo vale anche (e soprattutto) negli spazi di coworking: qui, il rischio di perdita di dati o di erronea diffusione dei dati personali tramite gli spazi condivisi (fisici ma anche virtuali) è una questione importante

Se non ne sai molto e vuoi partire dagli inizi ti suggerisco:

  1. La gestione dei dati personali dei coworkers: i problemi del trattamento dei dati, le soluzioni e la modalità di strutturare un progetto privacy sicuro, adeguato e conforme. Lo trovi qui
  2. Gli aspetti contrattuali generali dei coworking: cos’è e cosa non è. Lo trovi qui

Passiamo quindi a parlare dei ruoli delle persone che girano attorno agli spazi di lavoro condivisi. Puoi comunque considerare non solo le società ma anche hub creativi, community per freelance, cooperative che mettono a disposizione luoghi per attività..

Attenzione ai ruoli privacy delle persone

È fondamentale innanzitutto prestare particolare attenzione alla corretta impostazione del tuo rapporto come titolare dello spazio di coworking con i coworkers che vi lavorano.

Partiamo da un esempio:

  • il coworker, sotto il profilo privacy, è qualificato come l’interessato al trattamento.
  • la società titolare del coworking, sotto il profilo privacy, è qualificato come titolare del trattamento;
  • il commercialista, il gestore del sito internet, il fotografo arruolato per gli eventi, sotto il profilo privacy, sono qualificati come responsabili del trattamento;
  • l’assistente virtuale o l’amministrazione dipendenti della società, sotto il profilo privacy, sono qualificati come autorizzati al trattamento;

Sembra facile, ma non lo è. Ad esempio, se:

  • Il c.d. interessato è una società, ci sono anche i dati di dipendenti e collaboratori;
  • Il coworking è uno spazio gestito come progetto da più aziende, il c.d. titolare del trattamento non è unico;
  • Gli eventi includono anche gli esterni o avviene la trasmissione in streaming, c’è la parte di tutela dei dati personali come fotografia;
  • L’utente può acquistare l’ingresso tramite APP, ci sono i termini e condizioni della piattaforma da vedere;

Qual è il ruolo del gestore dello spazio di coworking?

Il gestore di un coworking è un titolare del trattamento.

Sotto il profilo privacy, la normativa ti inquadra innanzitutto come titolare del trattamento dei dati personali dei free-lancers a cui affitti uno spazio nel tuo coworking.

Per poter gestire il rapporto tra te ed il coworker avrai infatti bisogno dei suoi dati personali, ad esempio per permettergli l’accesso all’area di lavoro e per la fatturazione dei relativi servizi.

Il gestore di un coworking può essere un responsabile del trattamento

Potresti trovarti a trattare i dati personali di clienti e/o fornitori dei tuoi coworkers, ad esempio tramite la registrazione degli accessi dei visitatori ai desk di accoglienza.

In questo caso potresti agire come responsabile del trattamento, svolgendo di fatto un trattamento dei dati personali di tali soggetti per conto del tuo coworker.

Chi è il titolare del trattamento in un spazio coworking?

La definizione di titolare del trattamento è data dall’art 4 del GDPR: “la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell’Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell’Unione o degli Stati membri;

Questo significa che chi gestisce il coworking, trattando i dati per, principalmente, offrire lo spazio condiviso, è titolare del trattamento.

E può essere:

  • una startup, che ha preso in locazione gli spazi e ne ha costruito un coworking;
  • più società che nell’ambito di un progetto condiviso hanno creato un coworking;
  • un ente di diverso tipo che, anche per attrarre clienti (finalità di marketing) ha creato uno spazio condiviso attrattivo;
  • una cooperativa o comunque un ente del terzo settore che tramite un bando porta avanti un progetto di questo tipo, unitamente ad altri;
  • un comune o comunque un ente pubblico, anche in una situazione di co-progettazione;

Chi è il responsabile del trattamento nei coworking?

La definizione di responsabile del trattamento data dall’art 4 del GDPR è “la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

Si tratta di tutte le persone che, su indicazione del titolare del coworking, trattano dati personali in virtù di una convenzione.

Ad esempio:

  • il gestore del sito internet del coworking;
  • l’ente che si occupa dell’organizzazione degli eventi formativi presso il coworking (allestimento degli spazi, invito degli ospiti, gestione delle presenze..);
  • software house che mette a disposizione l’APP per l’acquisto dell’ingresso;
  • tutti i consulenti dello spazio di lavoro condiviso, in ragione delle attività;

Può essere anche lo stesso titolare del coworking, in alcune situazioni. Penso ad esempio al caso in cui l’amministrazione si occupa dell’accoglienza dei clienti del coworker piuttosto che della ricezione dei pacchi dei dipendenti dell’azienda coworker.

Tutte le persone che vedono i dati personali in un coworking

Ci sono poi altri soggetti: incaricati al trattamento, destinatari dei dati personali, terzi. Si tratta di persone che devono essere debitamente individuate, incaricate, formate al trattamento dei dati personali.

L’interessato deve essere informato in modo corretto dell’esistenza di tutti i soggetti che possono venire a conoscenza dei suoi dati personali.

L’organigramma privacy degli spazi di lavoro condivisi

Da dove partire quindi, per la definizione dei ruoli privacy delle persone che lavorano all’interno di un coworking? Non è così semplice e lineare e sopratutto, si tratta di ruoli che non sono statici, dipende dal soggetto che viene individuato come interessato al trattamento.

Puoi partire però da una cosa molto semplice, ovvero rispondendo a questa domanda: chi vede i dati personali che vengono comunicati dai coworker?

Da qui, nell’ambito di un progetto serio e strutturato, si vanno a definire bene i ruoli pervenendo a costruire un organigramma privacy nell’ambito del quale tutti sono informati della propria mansione in questa materia.

Questo contenuto è stato scritto dal Team Privacy di Legal for Creativity che si occupa di tutti i profili che riguardano in trattamento dei dati personali. Se vuoi approfondire questi o altri temi legati al mondo della privacy, puoi contattarci:

Foto di Megan Bucknall su Unsplash

Le note legali di un sito internet: cosa sono e perchè sono importanti

Le note legali del footer sono molto importanti per un’azienda che ha un sito internet: vediamo bene, cosa sono, perchè sono importanti e come puoi costruire delle note legali ad hoc, ossia realmente utili e giuridicamente rilevanti.

Cosa sono le note legali di un sito internet

Le note legali di un sito internet è un testo, più o meno complesso, solitamente suddiviso per paragrafi, che va a disciplinare i vari profili del sito web che hanno un impatto legale.

Ad esempio:

  • se il sito internet ha un canale e-commerce, le note legali potrebbero contenere le regole per il rilascio delle recensioni dei prodotti;
  • se il sito internet offre un abbonamento a corsi online, le note legali potrebbero contenere delle indicazioni sull’uso che l’utente può fare del corso;
  • in generale, il sito internet potrebbe contenere elementi che sono opere dell’ingegno con carattere creativo e quindi essere tutelati dal diritto d’autore. Ecco quindi che le note legali contengono alcuni riferimenti alla normativa.

La pagina delle note legali è solitamente collocata nel footer del sito internet mediante un collegamento ipertestuale accanto al link “Privacy Policy” e “Cookie Policy”. Se il sito ha anche un canale e-commerce, dovresti trovare anche il link “Termini e condizioni di vendita”.

Se stai sviluppano un sito internet e non disponi di questi documenti o se sei un’azienda alle prese con la stesura della documentazione corretta ma non sai quali documenti servono, tranquilli, non è il vostro lavoro. Puoi però farti un’idea partendo da un articolo schematico su Cosa deve avere un sito internet.

Perchè sono importanti le note legali di un sito internet

La domanda è abbastanza ampia e tutto prevede da qual è il sito internet di cui stiamo parlando.

In generale posso dirti che le note legali di un sito internet sono importanti perchè informando l’utente di cosa può e non può fare attraverso il sito e di quali sono i tuoi diritti come titolare della piattaforma.

Ad esempio:

  • Vuoi costruire un network o sei alla ricerca di nuove collaborazioni: se informi l’utente del fatto che i contenuti testuali sono di pubblico dominio, piuttosto che in creative commons, allora i tuoi contenuti potrebbero essere facilmente diffusi e consentirti di creare una rete di professionisti. Ecco quindi che è bene dirlo. Se ti interessa la questione, ti suggerisco di leggere l’articolo dedicato al copyleft e al pubblico dominio.
  • Usi il tuo sito internet come portfolio: se sei un fotografo o un videomaker, pubblicherai certamente i tuoi scatti e le tue clip per finalità promozionale. Tutto quanto pubblicato senza dicitura alcuna è coperto in modo automatico dal diritto d’autore e i diritti spettano all’autore. È bene però informare su chi è l’autore. Ho parlato dell’anonimato su internet facendo riferimento alla normativa applicabile, qui.
  • Se l’utente può rilasciare recensioni dopo l’acquisto di prodotti o commenti dopo la lettura dei contenuti è fondamentale informarlo delle policy di gestione. Ad esempio. La pubblicazione è immediata? Ci sono dei limiti a quanto può essere indicato?

Chiaramente, nulla esclude che i contenuti pubblicati all’interno del sito siano essi stessi già protetti da meccanismi di tutela preventiva. Ho parlato infatti, in un articolo dedicato, di come proteggere le fotografie digitali.

Come costruire le note legali di un sito internet

Ecco quindi una checklist da cui puoi partire per valutare, SE ti servono delle note legali per il tuo sito internet, COSA inserire nelle note legali e COME integrarle con i contenuti esistenti.

Ti suggerisco comunque di riflettere sulle note legali prima di andare in pubblicazione del sito, nella fase quindi di design, affinchè, laddove ci siano delle modifiche anche strutturali da fare (ad esempio, aggiungere un bottone piuttosto che limitare l’accesso ad una pagina) è più semplice.

Procediamo per punti e prendi nota delle risposte:

  1. Chi è il titolare del sito internet?
    Un singolo professionista, una società, una persona fisica, un team di lavoro..
  2. Qual è lo scopo del sito internet?
  3. Il sito internet consente il rilascio di recensioni o commenti?
  4. Il sito internet prevede la registrazione dell’utente?
  5. Il sito internet consente l’iterazione dell’utente con la piattaforma o con altri utenti?
  6. L’utente può acquistare un prodotto attraverso il sito internet?
  7. L’utente può acquisire un accesso in abbonamento?
  8. L’utente può eseguire il download di materiale?
  9. Prevedi la pubblicazione di testi ed immagini di tua titolarità?
  10. Prevedi la pubblicazione di testi o immagini altrui?

Con riguardo all’ultima domanda, attenzione perchè in questo caso dovrai disporre di tutte le autorizzazioni e licenze: mi viene ad esempio in mente la traduzione e la citazione, ne ho parlato in due articoli dedicati.

Fatto questo, possiamo iniziare ad impostare tutta la documentazione e concordare le eventuali integrazioni al sito internet.

Foto di Headway su Unsplash

L’agenzia di comunicazione può cambiare mansioni al lavoratore?

Un art director, per riorganizzazione interna, può diventare un designer di prodotto? Lo sviluppatore web verticale deve accettare di essere un full stack developer? E se l’agenzia vuole di fatto, liberarsi del marketing specialist per assumere un promo designer? Vediamo quali sono i limiti e i margini di manovra di un’agenzia di comunicazione, partendo dai fondamentali: mansioni e livelli.

La flessibilità è un’esigenza sempre più sentita nel mondo del lavoro e all’interno del rapporto di lavoro dipendente: i bisogni delle agenzie di comunicazione e delle software house, ma in realtà di tutte le aziende cambiano nel tempo e, per soddisfarli, potrebbe subentrare la necessità di assegnare il proprio personale ad attività diverse. Ma è sempre possibile farlo? 

I fondamentali: mansione, qualifica, categoria, livello. 

L’articolo 2103 c.c. indica la regola di base da seguire: “il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte”.

Per interpretare correttamente la regola legale occorre, però, chiarire i concetti chiave che vengono richiamati:

  • mansione: è l’insieme di attività e di compiti che vengono concretamente assegnati al lavoratore e rappresenta l’oggetto del contratto di lavoro
  • qualifica: è lo status professionale del lavoratore ossia l’insieme di conoscenze, abilità e competenze di una specifica figura professionale
  • categoria: è la classificazione generale dei lavoratori contenuta nella legge (art. 2095 c.c.) che distingue tra operai, impiegati, quadri e dirigenti. I contratti collettivi possono individuare ed aggiungere delle proprie categorie (es. funzionari)
  • inquadramento: è il procedimento che, in base alla mansione, alla qualifica ed alla categoria del lavoratore, permette di ricondurre la posizione del singolo dipendente alla classificazione del personale prevista dal contratto collettivo e di determinare il trattamento economico e normativo da applicare. I contratti collettivi, infatti, suddividono i lavoratori in base ai profili professionali, distinguendo diversi livelli di inquadramento e prevedendo per ciascuno una propria retribuzione base
  • livello: è il raggruppamento di profili professionali in cui si struttura la classificazione del personale prevista dal contratto collettivo. Ad ogni livello corrisponde una retribuzione. Il livello contiene, dunque, profili professionali differenti ma accomunati dall’applicazione dello stesso trattamento economico

Ricordiamo che le informazioni relative alle mansioni devono essere obbligatoriamente indicate all’interno della lettera di assunzione o del contratto di lavoro (come previsto dal c.d. Decreto Trasparenza – D.lgs. 104/2022).

Cosa sono le mansioni orizzontali in un’agenzia di comunicazione?

Lo sai meglio di me, all’interno delle agenzie ci sono team e sotto team. Se penso ad un’impresa che sviluppa siti internet, il Team Sviluppo Web potrà avere al suo interno un programmatore, una persona che si occupa esclusivamente dell’e-commerce, un’altra che cura una specifica piattaforma. Analogamente, il Team Comunicazione e Marketing, può essere composto da persone verticali sulla comunicazione green, piuttosto che sulla parte SEO.

Ebbene, in questo panorama, ricordiamoci che il datore di lavoro ha il potere di dirigere ed organizzare la propria attività d’impresa: questo potere comprende anche quello di stabilire le mansioni del personale e le relative variazioni (in gergo c.d. ius variandi).

Tale potere, come detto, deve però essere esercitato nel rispetto delle regole individuate dall’art. 2103 c.c..

È quindi possibile assegnare il singolo lavoratore, senza limiti o vincoli, a tutte le mansioni “orizzontali” ossia:

  • alle mansioni indicate nella lettera di assunzione o nel contratto di lavoro
  • alle mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. 

E quindi, il lavoratore assunto come impiegato (categoria legale) di 4° livello (inquadramento del contratto collettivo) può essere adibito dal datore di lavoro a tutte le mansioni impiegatizie appartenenti al 4° livello contrattuale: non può essere assegnato a mansioni operaie né di livello diverso (6° o 5°, ecc.).

Riprendendo l’esempio fatto in apertura, puoi verificarlo dal contratto di lavoro e dal contratto collettivo.

Si può demansionare l’art director? Le mansioni inferiori

La risposta, è DIPENDE. Prendiamo l’esempio di questa figura ma in realtà è sostituibile con qualsiasi altro esempio, ad esempio Head of Marketing Team.

La legge individua tre diversi casi in cui il demansionamento è possibile ma a condizioni ben precise.

1) Il titolare di una software house può riorganizzare l’azienda

Il primo caso, prevede la possibilità da parte dell’azienda di demansionare, ossia assegnare a mansioni inferiori il dipendente, in via unilaterale, quindi senza accordo con il lavoratore.

Il requisito fondamentale è la modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore. In questo caso il datore di lavoro può assegnarlo a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale.

Queste sono le condizioni da rispettare:

  1. La comunicazione può essere unilaterale ma deve avere forma scritta a pena di nullità
  2. Deve esserci un’esigenza organizzativa correlata alla posizione del lavoratore da un nesso causale. Questo aspetto è fondamentale e deve essere valutato anche con un supporto legale.
  3. Le mansioni inferiori possono essere solo quelle del livello immediatamente inferiore e restare nell’ambito della stessa categoria. Quindi un senior marketing specialist non può diventare entry level; e quindi no mansioni operaie ad un impiegato.
  4. Il lavoratore conserva il livello di inquadramento e la retribuzione che riceveva prima anche se viene adibito a mansioni inferiori, salvo che per quei particolari elementi retributivi strettamente collegati alla precedente mansione (es. indennità specifiche).
  5. Il demansionamento può essere accompagnato, se necessario, da un percorso formativo del lavoratore. Qui si tratta di una facoltà e non un obbligo; anche in assenza di formazione, il demansionamento resta valido. È chiaro che potrebbe essere qualcosa di gradito per il lavoratore.

Penso ad esempio, alla necessità di chiudere un ramo dell’agenzia per focalizzarsi, in modo verticale, su un’altra attività, sempre legata alla comunicazione. Oppure ad un’obiettiva difficoltà di uno spin off che non risulta redditizio.

Si tratta di valutazioni che però non devono essere fatte autonomamente in quanto implicano degli approfondimenti dal punto di vista legale.

2) Il contatto collettivo consente all’agenzia di comunicazione di demansionare l’Instagram Account Manager

In questo caso, l’azienda può demansionare il lavoratore perchè previsto nel contratto collettivo.

Il demansionamento è possibile in alcune ipotesi indicate e alle condizioni previste dal contratto collettivo.

Queste sono le condizioni da rispettare:

  1. Rispetto delle condizioni imposte dal contratto collettivo nazionale appplicabile.
  2. Le nuove mansioni devono rientrare nella stessa categoria legale ed appartenere al livello di inquadramento immediatamente inferiore a quello in godimento.

Anche qui, la decisione richiede un’indagine specifica per evitare di demansionare in violazione a quanto previsto dalla normativa applicabile.

3) Il Senior Accessible Communication Manager e la Media Agency concludono un accordo di demansionamento

Ipotesi più “semplice” ma a cui fare attenzione, anche profuturo: c’è un accordo tra le parti.

Con un contratto sottoscritto tra lavoratore dipendente e datore di lavoro, in una sede protetta (sede sindacale, Ispettorato del Lavoro o Commissioni di Certificazione) è possibile modificare – senza limiti – le mansioni, il livello, la categoria, la retribuzione.

Chiaramente, ci sono anche qui delle condizioni: il lavoratore deve avere un reale interesse a sottoscrivere un patto di questo tipo: ad esempio, la conservare della propria occupazione, la possibilità di acquisire una diversa professionalità (formazione ad hoc), la possibilità di migliorare le condizioni di vita (smart working).

Queste sono le condizioni da rispettare:

  • L’accordo tra il dipendente e l’agenzia di comunicazione deve essere firmato in una sede protetta
  • Il lavoratore dipendente deve avere un interesse, riconducibile a quelli di legge

Attenzione alle mansioni superiori e alla promozione automatica

Abbiamo parlato di mansioni orizzontali e di mansioni inferiori. Può esserci la necessità di assegnare a mansioni superiori, magari per un determinato periodo di tempo? Come funziona a livello di promozione, il lavoratore poi può pretendere?

Ti faccio degli esempi:

  • L’agenzia acquisisce un cliente importante e c’è la necessità di occupare forza lavoro anche inferiore (debitamente controllata dai senior) per quel progetto;
  • Il tour over impone all’azienda di riorganizzare immediatamente il team facendo riferimento ad alcune persone non esattamente della medesima qualifica;
  • Ferie, congedi, malattia o altre esigenze temporanee possono imporre alla software house di usare dei lavoratori per fare altro;

La regola sulle mansioni superiori in una media agency

La regola è che l’assegnazione a mansioni superiori è sempre possibile, ma il lavoratore ha diritto al trattamento retributivo corrispondente all’attività (superiore) svolta.

Di fatto quindi, ben venga che il lavoratore venga assegnato ad una mansione superiore (ne beneficerà in termini di formazione). è però importante che lo stesso riceva il compenso corrispondente (e non quello precedente).

Attenzione alla promozione automatica da grafico ad art director

Occorre, però, prestare attenzione alla durata di questa attribuzione a mansioni superiori: l’art. 2103 c.c. prevede una promozione automatica del dipendente se lo stesso permane nella mansione superiore dopo il periodo previsto dal contratto collettivo o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi

Riassunto: cambio di mansioni in agenzia

Ecco alcuni suggerimenti utili se stai valutando di cambiare le mansioni del lavoratore dipendente della tua agenzia di comunicazione o della software house di cui sei titolare

  1. È fondamentale inquadrare correttamente il lavoratore al momento dell’assunzione. Cosa fa il lavoratore, cosa andrà a fare da qui a sei mesi? il progetto a cui è impegnato si concluderà in fretta?
  2. È fondamentale tenere a mente la posizione del lavoratore anche durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, con aggiornamenti normativi connessi.
  3. Se pensi di dover riorganizzare l’azienda, cedere un ramo, piuttosto che fare delle ristrutturazioni che possono anche in via indiretta avere effetti sui lavoratori, prenditi per tempo.
  4. Se ci sono delle necessità sopravvenute ed urgenze, riservati comunque del tempo per approfondire ed evita di assumere delle decisioni determinate solo dalla richiesta del cliente. Il tempo e le risorse necessarie per risolvere la situazione è maggiore.
  5. Attenzione alla definizione di mansioni orizzontali, superiori, inferiori e alla modalità di concreta applicazione nella tua realtà aziendale.
  6. Il demansionamento senza rispettare la legge, è un inadempimento contrattuale. il datore di lavoro si assume il rischio di subire una causa di risarcimento del danno arrecato al lavoratore
  7. Lato lavoratore, il dipendente ha la possibilità di contestare l’inquadramento contrattuale e, se dimostra di svolgere mansioni superiori può chiedere al datore di lavoro il pagamento delle differenze retributive e contributive o l’accertamento del diritto alla promozione automatica.

È fondamentale, valutare bene tutti gli aspetti (anche con riguardo agli asset organizzativi) e prendersi per tempo (anche in vista d periodi particolarmente intensi). In questo modo si sa quelle che sono le decisioni che devono essere assunte per evitare di violare la normativa o di ritrovarsi in problematiche risolvibili in tempi più lunghi (e con dispendio di risorse, anche economiche).

Legal for Creativity si occupa anche di diritto del lavoro. Se vuoi approfondire questi o altri temi legati al mondo dei rapporti con dipendenti e collaboratori, puoi contattarci:

Foto di Kenny Eliason su Unsplash

Coworking e privacy: la gestione dei dati personali dei coworkers

Come garantire la sicurezza delle informazioni, l’affidabilità del luogo, la conformità legale alla normativa GDPR e la riservatezza dei coworkers? Serve una corretta gestione del flusso di dati personali nello spazio condiviso

Il coworking è un ambiente che conosciamo bene e di cui apprezziamo le opportunità e occasioni di confronto. Ma se hai intenzione di aprire un coworking o ne stai gestendo uno, ti sei chiesto: come gestire i flussi di dati personali per rispettare la normativa privacy e permettere ai coworkers che si appoggiano alla tua struttura di essere compliant a loro volta con la legge?

Ho parlato del coworking, più dal punto di vista contrattuale, in questo articolo qui, ma di cose ce ne sarebbero molte da dire, sopratutto in ragione alla specificità dell'offerta (ad esempio: formazione, consulenza, spazi condivisi..).

I problemi del trattamento dati nei coworking

Ho frequentato diversi coworking, alcuni più organizzati ed altri agli inizi, alcuni (pochi) perfettamente compliant, altri con notevoli problematiche non solo lato privacy ma anche lato contrattualistica e gestione di tutto l’impianto legale della struttura.

Ecco, secondo me, l’elenco dei problemi più rilevanti:

  • Omettere di identificare i ruoli privacy all’interno dello spazio (a volte sono gestiti da agenzie, altre da associazioni, alcune volte da hub con dubbia forma giuridica). E quindi, chi fa cosa? Serve un organigramma;
  • Tralasciare di informare l’utente delle modalità di trattamento dei dati personali. Serve un’informativa, ma ben costruita;
  • Dimenticarsi degli strumenti informatici collegati alla rete e di fornire un regolamento d’uso che stabilisca
  • Non avere procedure in caso di data breach e di violazione alla sicurezza;
  • Gestione “creativa” degli eventi (iscrizione, promozione, fotografia, comunicazione..) non considerando gli aspetti legali;

Ti riconosci?

Come risolvere i problemi di trattamento dati personali negli spazi di lavoro condivisi

Ti suggerisco di partire da tre quesiti:

  1. Quali sono i dati personali che richiedi a chi arriva al tuo coworking?
  2. Chi fa cosa all’interno del luogo di condivisione lavorativa?
  3. Quali sono i documenti che consegni a chi vuole fruire dello spazio condiviso?

Le risposte a queste domande ti permettono di iniziare l’analisi per arrivare ad approfondire:

  • Qual è il tuo grado di compliance a livello privacy?
    Se hai già iniziato il progetto, magari ti serve solo un aggiornamento;
  • Quali sono le priorità da gestire?
    Se non hai eventi formativi e non gestisci le iscrioni tramite APP, sei semplificato;
  • Quali sono le problematiche da risolvere con i vari soggetti (destinatari, incaricati, responsabili, interessati, piattaforme..)?
    Se il tuo coworking è cogestito con associazioni / cooperative piuttosto che è un progetto in fase di startup oppure ancora coinvolge una pluralità di soggetti anche nell’ambito di eventi, le persone ed i rapporti che devono essere tenuti in considerazione sono vari.

mmagino tu voglia offrire ai tuoi free-lancers il miglior spazio di lavoro possibile. Parliamo quindi del trattamento dei dati personali negli uffici condivisi, procedendo con le fasi che ti ho indicato.

La privacy negli uffici condivisi

1) Quali dati personali chiedi ai coworkers?

È necessario innanzitutto capire quali sono i flussi di dati personali nella tua struttura: non c’è una soluzione unica perchè tutto dipende dai casi concreti.

Ad esempio: non solo tu hai bisogno dei dati personali dei liberi professionisti che lavorano nei tuoi spazi, ma questi potrebbero avere una loro struttura di collaboratori e comunque hanno clienti e fornitori. c’è quindi la necessità di trattare molti dati personali nello svolgimento, da parte di ciascuno dei coworkers del proprio lavoro..

E quindi ad esempio:

  • Dati identificativi, di struttura e recapiti del coworker;
  • Dati identificativi dei collaboratori e dipendenti della società coworker;
  • Dati identificativi di clienti, fornitori e soggetti terzi collegati al coworker;
  • Dati anagrafici o di recapito per la gestione della logistica (ad esempio);

Inizia quindi da un elenco di dati personali. Poi valutiamo se sono tutti necessari.

Se vuoi approfondire i ruoli privacy delle varie persone all'interno di uno spazio di lavoro condiviso, ti suggerisco di ritornare qui tra un paio di settimane: ho in cantiere un bell'articolo dedicato a chi tratta i dati dei freelance, imprenditori e coworkers.

2) Chi fa cosa all’interno dello spazio di lavoro condiviso?

Individuato il flusso di dati personali è fondamentale identificare i soggetti che accedono, trattano, archiviano, recepiscono, conoscono, questi dati personali.

Ricorda infatti che, il trattamento è qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Di fatto cos’è il trattamento? Tutto!

E quindi, ad esempio:

  • L’amministrativa che si occupa di trascrivere i partecipanti all’evento esterno organizzato presso il coworking, sta raccogliendo dati personali e svolgendo un’attività di trattamento: deve essere debitamente nominata e formata.
  • L’azienda che decide di organizzare della formazione all’interno del coworking affittando degli spazi, sta organizzando dati personali e svolgendo un’attività di trattamento: deve essere un soggetto individuato ai sensi della normativa privacy;
  • Il coworker che ha dei collaboratori che si avvicendano all’interno degli spazi sta usando dati personali e svolgendo un’attività di trattamento: è un soggetto interessato ma a sua volta titolare del trattamento;

Anche qui, inizia da un elenco di persone che vengono a conoscenza dei dati personali di cui sopra. Poi valutiamo come identificarli.

3) Quali sono i documenti che consegni a chi vuole fruire dello spazio condiviso?

Individuato il flusso di dati personali è necessario approntare la documentazione necessaria a dimostrare che il trattamento di tali dati è conforme a quanto richiesto dalla relativa normativa.

Così facendo:

  • metti a riparo te e la tua attività da responsabilità ed eviti di ricevere sanzioni per un trattamento illecito di dati personali;
  • consenti al coworker di dimostrare di lavorare in un luogo condiviso sicuro che tratta dati in modo conforme alla normativa;
  • promuovi uno spazio affidabile per potenziali altri coworkers;

Dovrai quindi munirti dell’informativa privacy ex art. 13 del GDPR per il trattamento dei dati personali del coworker (suoi dati identificativi e di fatturazione), che potresti ad esempio già allegare al contratto di affitto dello spazio di coworking.

Inoltre, già nel contratto di affitto dello spazio condiviso potrebbe essere disciplinato l’aspetto relativo alla gestione degli accessi del coworker alla struttura tramite badge e dei servizi di accoglienza della loro clientela. Si tratta del modulo di consegna del badge o della consegna delle credenziali di accesso.

L’ambiente che metti a disposizione, unitamente a tutti i relativi servizi, è un ambiente condiviso tra più utenti che tra di loro non è detto che condividano necessariamente molte informazioni. Sarà quindi opportuno valutare nello specifico quali servizi offre la tua struttura agli utilizzatori della stessa, così da individuare di quali ulteriori informative e policy avrai bisogno.

Ad esempio, sicuramente avrai bisogno di una policy per l’utilizzo della rete wifi e delle relative chiavi di accesso, così come di una policy per il corretto utilizzo delle stampanti e degli altri devices condivisi.

Altra cosa è il servizio cucina. Se se dai la possibilità di ordinare all’esterno il pranzo tramite la tua struttura, potresti trovarti a gestire intolleranze alimentari, opzioni vegetariane ed altro. Questo prevede un trattamento di dati che appartengono alle categorie particolari. Chi gestisce questo tipo di dato dovrà essere nominato incaricato al trattamento.

Da ultimo, raccogli tutti i documenti che hai attualmente in uso. Poi valutiamo se aggiornarli, sostituirli, integrarli. Fatto? Procediamo:

Ti segnalo poi alcune risorge per approfondire l’argomento in generale (parlo di privacy e non specificatamente di coworking):

> le regole sulla privacy se vuoi fare delle attività promozionali del tuo coworking (qui)
> la figura del DPO, solo in generale però (qui)
> la gestione, lato privacy, delle fotografie nel caso in cui tu abbia idea di organizzare eventi (qui)
> ovviamente, partirai dal sito internet con cui comunichi il tuo spazio condiviso (qui)

Questo contenuto è stato scritto dal Team Privacy di Legal for Creativity che si occupa di tutti i profili che riguardano in trattamento dei dati personali. Se vuoi approfondire questi o altri temi legati al mondo della privacy, puoi contattarci:

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I documenti legali dell’agenzia di comunicazione: proposta creativa, preventivo, contratto, allegati, privacy

Ti parlo spesso di contratto perchè è fondamentale per stabilire obblighi e divieti delle parti. Ma non è l’unica cosa da avere: ci sono altri documenti correlati strettamente necessari per lavorare bene ed in modo organizzato.

Partire con il piede giusto: la proposta creativa

Alcuni creativi prima dell’invio del preventivo trasmettono una proposta, anche molto basic, per mostrare al cliente qualche idea che l’agenzia potrebbe andare a sviluppare se il preventivo verrà confermato.

La decisione di procedere in questo senso, optare per una call conoscitiva o andare direttamente al preventivo, è una decisione operativa fondata anche sui meccanismi di vendita, che non mi riguardano.

Tuttavia, sotto il profilo legale, mi sento di segnalarti che:

  1. La proposta creativa contiene la tua creatività e quindi le tue idee, espresse in un documento. Non è necessario sia qualcosa di assolutamente nuovo, bastano anche nozioni semplici, come ti dicevo qui.
  2. Se tuttavia il potenziale cliente non accetta il preventivo potrebbe considerare la proposta che gli hai consegnato di “sua proprietà” e svilupparla autonomamente o tramite un altra agenzia. È quindi fondamentale prevedere un meccanismo di tutela della propria creatività.
  3. Se invece, come ti auguro, il potenziale cliente accetta il preventivo si utilizzerà la proposta come base per lo sviluppo del progetto. Potrebbe in sostanza valere come brief iniziale. Attenzione quindi a farla in linea con le risorse a disposizione, per evitare poi che il cliente richieda troppe modifiche adducendo ad accordi iniziali diversi.

Il preventivo come allegato al contratto

Il contatto, per diventare un cliente, deve accettare il preventivo che andrai a sottoporre. Ti ho già indicato come costruire un preventivo, tenendo conto dei profili legali. In quell’occasione ti avevo condiviso anche un documento molto semplice che però puoi usare come base per fare una veste grafica carina.

Il preventivo, come da titolo, non dovrebbe essere esso stesso il contratto, in quanto sarebbe privo di una serie di elementi fondamentali a tua tutela. Come infatti ti ho già indicato, il preventivo è utilissimo per descrivere i servizi specifici a livello operativo, ma costituirà l’allegato al contratto.

Oppure, a seguito della conferma del preventivo, quanto indicato all’interno dello stesso potrà essere da tre riversato nel documento finale che dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti.

Il contratto di servizi pubblicitari

Arriviamo quindi al documento più importante per la tua agenzia di comunicazione, che va a disciplinare il core business e regolamentare i rapporti con tutti i tuoi clienti.

Il contratto dell’agenzia di comunicazione deve essere scritto in ragione ad una serie di elementi, caratterizzanti e peculiari della singola attività: ad esempio, il tipo di servizio, la struttura dell’agenzia, i profili organizzativi, le modalità operative, il target di clienti. Ogni clausola deve essere valutata e declinata considerando questi profili. Non esistono infatti modelli pre-fatti o template.

Quello che puoi fare tu però, è iniziare a valutare quelli che sono gli elementi che reputi fondamentali da inserire poi all’interno del contratto.

In ogni caso poi, laddove tu voglia implementare un nuovo servizio, aggiornare uno schema esistente o esternalizzare parte delle opere, potrebbe esserti utile rivedere la documentazione contrattuale adottata o regolamentare le attività in collaborazione.

Gli atti relativi alla privacy nei servizi dell’agenzia di comunicazione

Nell’ambito della gestione del rapporto con il cliente, è fondamentale prendere in considerazione anche i profili relativi al trattamento dei dati personali.

I dati personali che interessano il rapporto agenzia di comunicazione – cliente, possono essere vari, ad esempio:

  • Dati del cliente (ad esempio anagrafica dell’azienda, dati bancari, dati correlati)
  • Dati del referente e dei dipendenti del cliente che si interfacciano con l’agenzia (tipicamente dati anagrafici, indirizzi email);
  • Dati di lead, prospect, utenti, clienti del cliente (tipicamente, se si parla di attività online, dati anagrafici, indirizzi email di iscrizione, ma anche molto altro);
  • Dati di fornitori del cliente (qualora l’attività svolta dall’agenzia si rivolga anche a loro);
  • Dati di altri soggetti che intervengono nell’accordo: influencer, tipografia, freelance, collaboratori esterni;

E quindi, sotto il profilo documentale questo si traduce in generale, nell’informativa ai sensi dell’art 13 e 14 GDPR e nella convenzione di nomina a responsabile ai sensi dell’art 28 GDPR. Ho dedicato un articolo al tema privacy nel marketing, all’interno del quale poi ti ho condiviso una checklist da cui puoi partire.

Gli altri allegati al contratto di servizi pubblicitari

Il contratto può essere correlato poi da altri allegati, che ne costituiscono parte integrante ed essenziale.

Ti faccio però alcuni esempi:

  • Elenco dei soggetti collaboratori esterni dell’agenzia che presteranno l’attività a supporto (se espressamente richiesto);
  • Modulo per la consegna del materiale da parte del cliente all’agenzia di comunicazione;
  • Modulo per la nomina del referente del cliente;
  • Schedule delle tempistiche a livello organizzativo;
  • Modulo RID nel caso in cui venga optato per questo tipo di pagamento;
  • Modulo con l’indicazione dei siti internet presso cui verranno svolte le attività dell’agenzia;
  • Eventuali linee guida adottate dall’agenzia o dal cliente che vengono accettate da entrambi: ad esempio, social media policy esterna;

Ovviamente, quali e quanti allegati dipende chiaramente sempre da una serie di elementi che non sto qui a ripeterti (tipo di servizio, tipo di cliente, tipo di attività..). A mio avviso però, definire bene, una volta per tutte, i vari profili anche molto operativi, è sicuramente utile per svolgere l’attività in modo sereno andando a prevenire malintesi.

Nel frattempo, puoi anche farti un self assessment, ossia un questionario per verificare in modo autonomo il tuo grado di consapevolezza contrattuale così da valutare poi come intervenire per migliorare la gestione legale della tua agenzia di comunicazione. È gratuito, sono 5 semplici domande, con tempo di compilazione 3 minuti.

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