Il grafico dipendente e freelance: il doppio lavoro in agenzia e autonomo
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ToggleLa questione del c.d. doppio lavoro
Puoi essere dipendente e anche freelance? Puoi avere, legalmente, un doppio lavoro?
Si tratta di domande che interessano tutti coloro che operano nel mondo della creatività e della comunicazione.
- Il dipendente graphic designer può svolgere una seconda attività lavorativa?
- Al di fuori dell’orario di lavoro, il responsabile marketing senior può avere suoi clienti che magari gestisce per piccole attività verticali relative alla sua specializzazione?
- Lo stagista che sta imparando può nel frattempo iniziare a coltivare suoi piccoli lavori anche non in concorrenza?
Nell’agosto del 2022, è stata introdotta la prima disciplina sul cumulo di impieghi nel rapporto di lavoro dipendente privato.
E quindi si, in linea generale, è possibile essere un lavoratore dipendente ed avere un secondo lavoro.
[PER APPROFONDIRE] Ti fermo subito per dirti che, se il tuo secondo lavoro è appunto autonomo, sul sito trovi tantissime risorse relative alla contrattualistica: se sei un videomaker, un copywriter, un SEO specialist, un web developer, un postproduttore..
Ma cosa prevede la normativa? Scopriamolo insieme traducendo in concreto quanto stabilito dal legislatore.
Cos’è il “cumulo di impieghi“
Il Decreto Trasparenza (art. 8 del d.lgs. n. 104/2022) ha, infatti, chiarito che:
Il datore di lavoro non può vietare al lavoratore lo svolgimento di altra attività lavorativa in orario al di fuori della programmazione dell’attività lavorativa concordata, né per tale motivo riservargli un trattamento meno favorevole.
art. 8 del d.lgs. n. 104/2022
Le caratteristiche del doppio lavoro
Ecco quindi che la regola prevede:
- il divieto vale senza distinzioni e, dunque, sia per i lavoratori full time sia per quelli part time;
- il secondo lavoro può essere sia di tipo autonomo che di tipo subordinato ma per quest’ultimo valgono dei limiti e delle condizioni di cui parleremo tra poco.
- la regola si applica non solo per i rapporti di lavoro subordinato, ma anche per le collaborazioni coordinate e continuative e per le collaborazioni organizzate dal committente
Chiaramente, il secondo lavoro deve essere svolto al di fuori dell’orario del primo impiego o della programmazione concordata dell’attività lavorativa del primo lavoro: non è ovviamente possibile distogliere il proprio impegno dalla prima attività lavorativa, in quanto si verrebbe meno ai propri obblighi contrattuali.
Attenzione all’obbligo di fedeltà!
I lavoratori dipendenti, però, prima di instaurare un secondo rapporto di lavoro devono preoccuparsi di verificare che il secondo impiego sia compatibile con il primo.
La compatibilità tra i due lavori: cos’è?
Il lavoratore dipendente deve osservare l’obbligo di fedeltà prescritto dall’art. 2105 c.c..
È sempre vietato operare – per conto proprio o di terzi – in concorrenza con i propri datori di lavoro e divulgare notizie attinenti all’organizzazione ed ai metodi di produzione dell’impresa (o utilizzarle in modo da poter recare pregiudizio ai datori di lavoro).
art. 2105 c.c..
La violazione dell’obbligo espone il lavoratore:
- al rischio di subire azioni disciplinari da parte del datore di lavoro;
- a richieste di risarcimento del danno eventualmente arrecato ad uno o ad entrambi i datori di lavoro.
Le eccezioni al “doppio lavoro”
La possibilità di avere un doppio lavoro non è, però, illimitata.
Quando non puoi avere due lavori?
Ci sono, infatti, delle condizioni tassative in presenza delle quali il datore di lavoro può limitare o negare al lavoratore lo svolgimento di un altro e diverso rapporto lavorativo:
- quando sussista un pregiudizio per la salute e la sicurezza, ivi compreso il rispetto della normativa in materia di durata dei riposi;
- quando vi sia la necessità di garantire l’integrità del servizio pubblico;
- quando ricorra il caso in cui la diversa e ulteriore attività lavorativa sia in conflitto d’interessi con la principale, pur non violando il dovere di fedeltà di cui all’articolo 2105 del codice civile.
Il conflitto d’interessi tra i due lavori
Il conflitto di interessi si verifica quando l’interesse collegato con l’ulteriore attività sia in contrasto con le mansioni e le responsabilità specificamente attribuite al dipendente nell’ambito del primo lavoro.
Può trattarsi di un conflitto di interessi anche potenziale, ma non meramente ipotetico e occasionale: ad esempio, non vi è conflitto di interessi se il dipendente di un’impresa pubblicitaria lavora per un soggetto che occasionalmente attivi una campagna pubblicitaria (dovrà astenersi dall’occuparsi della campagna se ciò lo pone in conflitto con gli interessi della prima datrice di lavoro, salvo che riceva un’apposita autorizzazione).
E’ sufficiente la ricorrenza di una sola delle anzidette condizioni affinché il datore di lavoro possa opporsi ed imporre al prestatore di lavoro di limitare o negare il secondo impiego: la loro verifica deve essere eseguita in modo oggettivo, ovvero le stesse devono essere concretamente sussistenti e dimostrabili e non rimesse a mere valutazioni soggettive del datore di lavoro.
L’agenzia ha il diritto di sapere del secondo lavoro?
Il tema è sempre stato problematico anche perché conoscere l’esistenza del doppio lavoro permette al datore di lavoro di osservare in modo corretto i limiti legali imposti dalla normativa in materia di orario di lavoro, di pause e di riposi (d.lgs. n. 66/2003).
Anche con il Decreto Trasparenza non ci sono indicazioni specifiche.
Il contratto tra agenzia e lavoratore
Si ritiene però possibile pretendere dal lavoratore un’informazione preventiva in quanto obbligo che deriva dai più generali principi di correttezza e buona fede che assistono qualsiasi rapporto di lavoro o di collaborazione.
Si può valutare di inserire una clausola specifica all’interno dei contratti di lavoro o di collaborazione e persino di introdurre una vera e propria procedura, stabilendo termini per la comunicazione scritta da parte del lavoratore e per la risposta da parte dell’agenzia.
Le sanzioni disciplinari per il doppio lavoro del marketing specialisti
L’inosservanza dell’obbligo di comunicazione preventiva potrebbe esporre il lavoratore ad azioni disciplinari e richieste risarcitorie ma solo nel caso in cui ricorra una delle condizioni che consentono al datore di lavoro di limitare o negare il secondo impiego.
Chiaramente, la clausola non è una cosa che può essere scritta ed inserita autonomamente. è importante bilanciarla con gli altri obblighi e descriverla in modo puntuale affinchè poi possa effettivamente essere utile laddove si presenti l’occasione.
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