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Autore: Valentina Trevisan

Il piano di welfare per un’agenzia di comunicazione o una software house

Dopo aver definito gli obiettivi di welfare serve mettere in campo azioni effettive e concrete per raggiungerli, oltre che strumenti di verifica e resoconti. Ecco come elaborare un piano di welfare.

Cos’è il welfare e perchè è importante

Come ti abbiamo spiegato, il welfare è l’insieme di iniziative, beni e servizi che un’agenzia di comunicazione mette a disposizione dei propri lavoratori per aumentare il loro benessere e favorire la conciliazione tra vita privata e lavorativa.

Anche una software house, piena di professionisti IT e bravissimi nerd vuole dipendenti felici, che ci sentono soddisfatti e che non vogliano accettare la prima diversa proposta lavorativa: adottare una people strategy adeguata, migliora il benessere, la motivazione e la soddisfazione del personale, oltre che, chiaramente, rendere attrattiva l’azienda sul mercato.

Le regole di base per il welfare aziendale

Il principio generale da tenere a mente è che: il welfare aziendale non è uno strumento che può essere utilizzato ad personam cioè nei confronti di un solo lavoratore.

I servizi welfare devono essere rivolti alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee: per categoria non si intendono solo le classiche suddivisioni in dirigenti, quadri, impiegati ed operai ma si tratta di un gruppo definito di lavoratori che si trovano nella medesima situazione (come i lavoratori appartenenti allo stesso livello o con la medesima qualifica).

Altra regola è che, per ottenere il miglior vantaggio fiscale, i servizi welfare devono essere concessi quale adempimento di un obbligo assunto dall’azienda in base a disposizioni di contratto o ad un regolamento aziendale. 

Cos’è il piano di welfare

Il piano di welfare è quindi uno strumento fondamentale per l’agenzia di comunicazione che mira al benessere dei propri lavoratori. Si tratta di fissare gli obiettivi, descrivere le azioni, attivare i servizi, erogare i beni, analizzare l’impatto, valutare i risultati, beneficiare dei vantaggi fiscali.

Si tratta quindi di un’attività complessa che deve essere integrata con tutte le altre iniziative.

Come costruire un piano di welfare

Conviene redigere un Piano Welfare composto da:

  • un Regolamento Aziendale, una parte teorica quindi, in cui vengono descritti i requisiti che consentono a ciascun lavoratore di accedere al welfare.
  • un Regolamento Attuativo che mostra a ciascun lavoratore come può scegliere tra i vari servizi e come quindi attivarli.

A tal fine, diverse compagnie assicurative e bancarie oltre alle società di servizi hanno implementato delle piattaforme welfare on-line alle quali il singolo dipendente accede con le proprie credenziali, visualizza il paniere di beni e servizi a disposizione, le singole condizioni di utilizzo e compie infine la propria scelta.

Accanto a questo servizio (che l’azienda può sempre sviluppare al proprio interno) è fondamentale curare la parte contrattuale con la predisposizione del Regolamento Aziendale, sia – come detto – per poter beneficiare delle migliori condizioni fiscali e ridurre i costi per l’azienda, sia per evitare contenziosi fiscali o con gli stessi dipendenti.

E’ altresì possibile creare una politica di welfare più ampia che comprenda non solo la disponibilità di beni e servizi tra cui scegliere, ma l’introduzione di politiche e misure mirate a favorire il benessere dei propri dipendenti quali l’estensione dei congedi di maternità e paternità o l’introduzione di permessi retribuiti specifici per venire incontro ad esigenze personali o familiari presenti nella maggior parte del personale o l’implementazione del nido aziendale o programmi di prepensionamento o l’estensione delle ferie per i lavoratori con maggiore anzianità di servizio.

Chiaramente prima di definire le azioni e gli obiettivi serve partire da un’indagine preliminare dei bisogni diffusi tra i dipendenti e dalla valutazione economica e d’impatto delle eventuali iniziative, per poi tradursi sul piano contrattuale nella messa a punto di un accordo aziendale o sindacale.

L’avvocato deve quindi essere necessariamente coinvolto sin dall’inizio in quanto la partecipazione dei lavoratori a queste attività deve essere correttamente gestita.

Foto di krakenimages su Unsplash

Come prevenire i rischi informatici per agenzie di comunicazione e software house

Quali sono i crimini informatici più importanti per agenzie di marketing e aziende di software? Vediamo gli aspetti penalistici e la soluzione con l’adozione di un modello organizzativo 231.

Quali sono i reati informatici?

In questo articolo prendiamo in considerazione unicamente i reati informatici e l’ipotesi in cui questi siano commessi da un dipendente o collaboratore di un’agenzia di comunicazione, o da un soggetto apicale, come un responsabile IT o un amministratore di una software house.

Il reato di frode informatica

Il delitto di frode informatica disciplinato dall’art. 640 ter c.p. punisce il soggetto che «alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno».

Si tratta quindi di tutte quelle situazioni in cui un dipendente ottiene un profitto per mezzo dell’utilizzo alterato o senza diritto di un sistema informatico telematico. 

Ci sono due tipologie di condotte penalmente rilevanti:

  • l’alterazione di sistemi informatici con qualsivoglia modalità ed in qualsiasi forma; di fatto quindi si tratta di una manipolazione dei sistemi hardware o software.
  • l’intervento senza diritto, su dati, programmi o informazioni contenuti nei predetti sistemi informatici; di fato si traduce in un accesso non autorizzato al sistema. 

Cos’è giuridicamente un sistema informatico?

L’interpretazione maggioritaria include ogni forma di telecomunicazione che si giovi di apporti informatici per il suo funzionamento. 

Un applicazione del reato di frode informatica è il “Phishing”. Si tratta di un fenomeno di ingegneria sociale che si concretizza nel furto d’identità. Origine della condotta è l’invio casuale di messaggi e-mail che riproducono la grafica e i loghi ufficiali di siti aziendali o istituzionali come quelli postali o bancari, ad un elevato numero di destinatari. Tali messaggi, di solito, segnalano all’utente presunti problemi tecnici relativi all’accesso al conto, inducendolo all’inserimento di password che autorizzano pagamenti o numeri di carte di credito.

Gli altri reati informatici importanti

Altri reati informatici, che non trattiamo singolarmente ma che sono di fondamentale importanza e da tenere in considerazione in un ambiente digitale come quello in cui lavoriamo e viviamo, sono:

  1. accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
  2. intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617- quater c.p.); 
  3. installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.); 
  4. danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.); 
  5. danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635- ter c.p.);
  6. danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
  7. danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635- quinquies c.p.);
  8. detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
  9. diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
  10. reati di falsità relative a documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
  11. truffa del certificatore di firma digitale (art. 640-quinquies c.p.)

Se vuoi approfondire alcuni profili, magari per una situazione di pericolo che è accaduta all’interno della tua agenzia:

La responsabilità penale del dipendente di un’agenzia di comunicazione

La responsabilità penale è personale. Ciò significa che se il dipendente o qualsiasi persona parte dell’azienda commette un reato, sarà responsabile e potrà ricevere, a seconda del tipo di delitto, una sanzione di diverso tipo ed entità.

Ad esempio l’art. 635 bis c.p. punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Oppure è prevista la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni per chi intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra piu’ sistemi.

La responsabilità dell’agenzia di comunicazione e della software house in caso di reati

L’agenzia di comunicazione potrebbe essere responsabile in caso di reato informatico commesso dal dipendente. Del pari, una software house potrebbe essere condannata a causa della condotta di un collaboratore esterno molto stretto.

Infatti, come le altre tipologie di reato elencate nel D.lgs. 231/2001, anche i reati informatici, qualora commessi da un soggetto apicale o sottoposto, nell’interesse o a vantaggio dell’ente, potrebbero comportare la responsabilità amministrativa da reato della persona giuridica.

Le sanzioni contro l’agenzia di comunicazione o la software house

L’agenzia di comunicazione o la software house possono quindi ricevere una sanzione pecuniaria anche di notevole entità.

L’agenzia può anche ricevere delle sanzioni interdittive come ad esempio, a seconda del reato commesso e dell’entità della violazione:

  • l’interdizione dall’esercizio dell’attività;
  • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
  • il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
  • l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
  • il divieto di pubblicizzare beni o servizi;

Si tratta di danni importanti e probabilmente alcune volte irreparabili per una realtà aziendale, sopratutto se orientata al digitale e alla comunicazione.

Come evitare le sanzioni a causa dei reati dei dipendenti?

Il modello 231 è uno strumento importante per l’agenzia di comunicazione: consente di prevenire la commissione dei reati informatici (come quelli sopra descritti), oppure quelli in materia di diritto d’autore (fotografie, software) o comunque ogni altro reato che possa essere commesso all’interno dell’azienda.

La concreta adozione di un modello permette anche alla software house di evitare di essere responsabile in caso di illeciti commessi dai dipendenti.

Si tratta di un complesso di procedure e documenti che definiscono la struttura aziendale ed i processi operativi per individuare e prevenire le criticità in ragione allo specifico settore.

Legal for Creativity si occupa anche di diritto penale e di responsabilità dell’azienda per reati commessi dai dipendenti attraverso bravi professionisti verticali su questo settore. Se vuoi approfondire questi o altri temi legati alla prevenzione dei reati puoi contattarci:

Foto di Towfiqu barbhuiya su Unsplash

Il dipartimento legale esterno di un’agenzia di comunicazione

Serve avere un avvocato per un’agenzia di comunicazione? È utile un consulente legale esterno continuativo per i temi legati alla pubblicità? Chiaramente si, ed ecco il perchè.

Il ruolo dell’avvocato e di Legal for Creativity

Legal for Creativity sta diventando un dipartimento legale esterno per l’agenzia di comunicazione o la software house. Questo significa avere un consulente legale continuativo che può darti supporto day-by-day e che arriva a conoscere profondamente la tua realtà aziendale.

È un progetto legale nato digitale nato con l’intenzione di condividere strumenti utili e fornire alle agenzie risorse per impostare il modo corretto il proprio lavoro. Ma è anche uno studio legale online: come sai, i clienti li gestisco 100% remote. Che tu sia in Italia o dall’altra parte del mondo, posso fornirti l’assistenza di cui hai bisogno (videcall, scambio di email, timeline e fogli condivisi).

In questo articolo ti spiego perchè dovresti dotare la tua agenzia di un dipartimento legale esterno.

L’organigramma dell’agenzia di comunicazione

Un organigramma è uno schema (di solito in PDF, A4 e orizzontale) che ci permette di comprendere in modo immediato, i ruoli, i rapporti gerarchici, le responsabilità, l’articolazione degli uffici.

L’organigramma di un’agenzia di comunicazione, a differenza di altre imprese, è abbastanza atipico. In base alle dimensioni, alle eventuali specializzazioni, ai settori verticali, può assumere diverse connotazioni. 

Penso ad esempio a queste situazioni:

  • Dal punto di vista del core, può esserci il ramo marketing e ramo web, dove da una parte ci si occupa di attività pubblicitaria e dall’altra di sviluppo siti internet
  • Se invece l’agenzia è verticale sulla comunicazione, il distinguo potrebbe essere tra lato marketing e lato comunicazione, o tra comunicazione web e comunicazione tradizionale; 
  • Ci sono poi gli uffici che trovi in tutte le altre aziende e quindi HR e amministrazione; 
  • Sempre più, all’interno delle agenzie sorgono dipartimenti legati alla comunicazione sostenibile o inclusiva;

In realtà, questo riflette un po’ quello che accade anche nelle software housedove però, lì il distinguo viene fatto magari tra chi si occupa di backend e chi gestisce il front end, oppure, tra chi si occupa di programmazione pura e chi utilizza i vari tool; oppure ancora, chi è verticale sull’accessibilità e UX e chi invece scrive codice. 

Nell’organigramma dell’agenzia di comunicazione manca l’avvocato

Di solito, il consulente legale rimane fuori dall’organigramma e viene attivato solo in caso di bisogno e solo in quell’occasione viene messo a conoscenza della questione specifica. Non ha quindi una visione costantemente aggiornata e completa. 

Questo può spesso diventare un problema.

Cos’è e cosa fa un ufficio legale esterno?

Si tratta di un supporto esterno, continuativo (day by day), informale ma altamente professionale, più negoziale che litigioso, rivolto all’utilità tipica dell’impresa, dall’interno

Ad esempio:

1) Gestione della documentazione che viene sottoposta dal cliente o dal fornitore, oggi per domani

Non è il tuo lavoro quello di passare in rassegna un NDA che ti viene trasmesso o valutare se le clausole di quell’accordo sono vessatorie. 

So che per te sono “scartoffie” ed è giusto così. Avere però un supporto che conosce profondamente i servizi e la realtà aziendale, ti permette di demandare senza grandi spiegazioni. 

2) Valutazione completa degli aspetti delicati di un rapporto di lavoro che si sta compromettendo 

Ti parlo anche di diritto del lavoro, perchè le agenzie hanno molti rapporti con dipendenti, ausiliari, collaboratori, interni, esterni ed è tutto molto delicato, anche in ragione al tipo di servizio. 

Legal for Creativity ha un filone dedicato al diritto del lavoro che ti può aiutare nella redazione dei regolamenti aziendali, nella definizione delle misure di welfare, nella gestione della malattia o nella valutazione dei lavoratori creativi. 

Anche qui, sapere già come sei strutturato mi permette di consigliarti in modo concreto anche pro futuro

3) Sviluppo di procedure interne utili per l’agenzia di marketing

Si tratta di uno studio approfondito della realtà aziendale che ci permette di avanzare in ragione alle reali esigenze, urgenze, risorse e tempistiche dell’agenzia

I progetti legali diventano delle attività integrate nella timeline aziendale. Si utilizzano strumenti e tools per rimanere aggiornati e lavorare in collaborazione con il cliente.

Perchè creare un dipartimento legale?

Penso tu abbia già iniziato a pensare a quali potrebbero essere i vantaggi di avere Legal for Creativity come dipartimento legale esterno della tua impresa. 

I “perchè” li sintetizzerei in questo senso: 

  1. Per liberarti dalla documentazione che ti fa solo perdere tempo se la passi in rassegna prima tu, poi il dipendente, poi l’amministrativa, poi il commercialista e poi l’avvocato, con una call di spiegazione e una successiva di approfondimento. 
    Sai invece sin dall’inizio che tutto quello che arriva passa direttamente alla figura di riferimento. 
  2. Per semplificare il tuo lavoro day by day anche in modo informale. 
    Di fatto, avere una relazione costante mi permette di entrare nel vivo della tua attività e sapere bene cosa per l’azienda è importante (chiudere il contratto, ottenere uno sconto, rimanere fermi nella posizione..). E i tuoi dipendenti possono vedermi anche in modo meno formale così da relazionarci in via diretta. 
  3. Per mantenere un’alta professionalità e tutela costante della tua attività.
    Se tutto (o quasi) passa per il dipartimento legale significa che è vagliato in modo completo e non si rischia di firmare documenti molto svantaggiosi (o lo si fa con contezza). 

Se ritieni anche tu utile uno strumento di questo genere, possiamo valutare come implementarlo, nel concreto, all’interno della tua azienda.

Foto di Tingey Injury Law Firm su Unsplash

Gli strumenti di welfare di un’agenzia di comunicazione

Anche le agenzie di marketing vogliono lavoratori felici. Cos’è il welfare e quali sono gli strumenti per aumentare il benessere di un creativo dipendente di un’agenzia pubblicitaria?

La People Strategy di un’agenzia di comunicazione

Nella trasformazione digitale dei processi e dell’organizzazione aziendale assume oggi un’importanza chiave la People Strategy: mettere le persone al centro della propria strategia di business.

I lavoratori iniziano a valutare l’ambiente di lavoro nel suo complesso, sia in termini di opportunità di crescita e di flessibilità di orari e luoghi di lavoro, sia in termini di conciliazione tra esigenze personali e professionali.

E’ risaputo: un lavoratore soddisfatto è un lavoratore più sereno ma anche più produttivo.

Il welfare aziendale è uno degli strumenti di People Strategy che consente di migliorare il contesto lavorativo, fidelizzare il personale ed incrementare la produttività ed i risultati dell’impresa.

Il welfare non è la concessione di un’auto aziendale, di un computer o di un telefono. Questi strumenti sono ormai indispensabili per lavorare e non vengono più percepiti dai dipendenti come “benefit”.

Il welfare è molto altro: proviamo a capirlo insieme con un focus su quelli che sono gli argomenti utili per un’azienda che lavora in ambito pubblicitario.

Cos’è il welfare?

È l’insieme di iniziative, beni e servizi che l’azienda può mettere a disposizione dei propri dipendenti, per aumentare il loro benessere e favorire la conciliazione tra vita privata e lavorativa.

Il tema della work life balance è strettamente collegato al lavoro da remoto. Abbiamo dedicato un articolo di approfondimento sullo smart working e, nello specifico, sulle modalità di costruzione di un valido accordo tra agenzia di comunicazione e lavoratore dipendente creativo.

Come funziona il welfare?

Il welfare funziona così:

  • L’agenzia di comunicazione mette a disposizione una somma ai lavoratori dipendenti;
  • Il lavoratore dipendente creativo sceglie beni e servizi più affini in base alla propria situazione personale e familiare;
  • Il costo servizio è quindi sostenuto dall’agenzia che però ha benefici fiscali;
  • Il lavoratore fruisce positivamente del servizio;

Il welfare come retribuzione aggiuntiva

L’importo spendibile dal lavoratore in welfare rappresenta una forma di retribuzione aggiuntiva che viene erogata dal datore di lavoro, ma che può essere utilizzata solo per la fruizione di servizi di welfare (non può, quindi, essere convertita in denaro).

Questo aspetto è fondamentale: per poter beneficiare delle agevolazioni che il nostro ordinamento mette a disposizione delle imprese, infatti, il welfare non può mai sostituire la retribuzione contrattuale spettante al dipendente, ossia quella tassata ordinariamente.

Si riesce, così, ad introdurre in azienda un sistema di benefit premiali ad un costo inferiore rispetto a quello rappresentato dal tipico “aumento di stipendio”.

Ciò a condizione che vengano osservate le condizioni individuate dalla normativa fiscale (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

Perchè l’agenzia di marketing dovrebbe decidere di fare welfare?

L’agenzia di comunicazione dovrebbe adottare una people strategy per migliorare il benessere, la motivazione e la soddisfazione del personale, rendendo al contempo l’azienda più attrattiva all’interno del mercato di riferimento.

Secondo noi tutto inizia dall’intenzione e non può essere invece una mera manovra di business.

Il tema è infatti strettamente collegato alla sostenibilità sociale, uno dei pilastri dello sviluppo sostenibile e dei criteri ESG legati alle società benefit. Partendo da questo punto abbiamo illustrato il percorso che può intraprendere un'agenzia di marketing per diventare società benefit.

Nella ricerca di un nuovo posto di lavoro, infatti, l’aspetto economico non costituisce più l’unica leva per attirare nuovi talenti: assumono estrema importanza tutte le iniziative che l’azienda appronta per migliorare il bilanciamento tra vita personale e vita lavorativa

La conciliazione vita-lavoro, però, non equivale sempre e solo alla necessità di lavorare in maniera più flessibile e senza vincoli orari per poter gestire al meglio la propria vita personale e familiare.

Esempi di welfare per aziende ed agenzie

Voi siete più creativi di noi e soprattutto conoscete meglio i vostri dipendenti quindi certamente di idee di welfare ne avrete.

Il welfare in generale può essere perseguito e raggiunto ad esempio con:

  • servizi sanitari e generali quali l’assistenza sanitaria integrativa, le polizze infortuni, la previdenza complementare;
  • servizi di trasporto collettivo (es. navetta aziendale per facilitare il raggiungimento del posto di lavoro)
  • servizi finanziari quali il rimborso degli interessi del mutuo;
  • servizi legati agli ambiti dell’istruzione e della formazione (asili nido e scuole materne, i centri estivi e invernali)
  • servizi di assistenza alla persona (es. familiari non autosufficienti), il check-up medico;
  • abbonamenti a circoli sportivi, palestre, teatri, corsi di studio diversi da quelli relativi all’attività aziendale, babysitter; fringe benefit come voucher, buoni pasto o buoni acquisto..

Qualche idea più specifica che peraltro sviluppa la creatività e riduce lo stress, entrambi obiettivi utili per un’agenzia di marketing:

  • la promozione di uno stile di vita sano per i dipendenti preferendo la bicicletta per raggiungere il luogo di lavoro, attivando assicurazioni integrative, predisponendo parcheggio biciclette ed assistenza o messa a disposizione di biciclette elettriche;
  • abbonamenti a cineforum o rappresentazioni teatrali della città dove ha la sede l’azienda così, da una parte promuovere la cultura presso i lavoratori e dall’altra legarsi al territorio con il supporto alle realtà della zona;
  • predisporre uno spazio mensa ospitale, magari con le consegne dirette dal mercato contadino locale oppure volto a promuovere la cultura culinaria, magari con un corso di cucina al giovedì pomeriggio;

Il welfare è, così, diventato una misura particolarmente apprezzata in quanto permette al lavoratore di accedere a beni e servizi di vario tipo, a costo zero.

Al contempo, il welfare favorisce il miglioramento della produttività contribuendo a migliorare il clima aziendale, riducendo il gap di genere attraverso iniziative di work-life balance che impattano positivamente sulle famiglie contribuendo a favorire l’occupazione femminile.

Il ruolo dell’avvocato per il welfare dell’agenzia di comunicazione

Le opzioni a disposizione sono le più disparate ma ciascun servizio è regolato da un proprio regime fiscale per l’accesso al quale devono essere rispettate le condizioni di legge.

Una volta individuata la misura, il ruolo dell’avvocato è quindi quello di dare supporto per la concreta attuazione, per la gestione della parte documentale, per un’analisi fiscale, per la redazione degli accordi di erogazione dei servizi, per il trattamento dati dei dipendenti.

Foto di Christophe Hautier su Unsplash

Agenzia di comunicazione come responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR

Sei un’agenzia di comunicazione e devi creare per il tuo cliente un sito web, gestire una campagna di marketing online o pubblicare contenuti nei social network: hai individuato un processo per la corretta gestione dei dati personali che tratti nell’esecuzione del servizio pubblicitario e definito il ruolo privacy dell’agenzia di marketing?

L’attenzione per il trattamento dei dati è un argomento fondamentale e preliminare, sin dall’inizio dell’attività (al momento della conferma del preventivo, per intenderci). Il disinteresse per questo tema ti espone a pericoli e può comportare per il tuo cliente importanti sanzioni e a te gravi danni, anche d’immagine. Ci può essere ad esempio un data breach con conseguenti responsabilità.

In questo articolo definiamo il ruolo privacy dell’agenzia di comunicazione e ti spieghiamo perchè una corretta impostazione deve essere un elemento del contratto che stipuli con il tuo cliente.

Abbiamo dedicato altri articoli al trattamento dei dati personali nelle attività di marketing. Puoi usare la 🔎 ma ti suggeriamo di iniziare comunque dall'articolo generale in cui abbiamo parlato anche di automazioni, funnel e check-list: Privacy nelle attività di marketing. 

Il ruolo privacy dell’agenzia di marketing

Stante la diffusione del GDPR e la sempre più crescente importanza del mondo dell’online, avrai ormai familiarizzato con i concetti di titolare e responsabile del trattamento privacy. Ma se così non fosse, rivediamoli insieme.

Agenzia di comunicazione come titolare del trattamento

Il titolare del trattamento è colui che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali, ossia è colui che decide quali dati trattare, per quali finalità e con quali strumenti.

Ad esempio, l’agenzia di marketing è titolare del trattamento con riguardo ai dati dei dipendenti e dei collaboratori esterni. Di fatto, nel momento in cui elabora la busta paga oppure acquisisce i dati per la gestione del contratto di collaborazione.

Agenzia di comunicazione come responsabile del trattamento

Il responsabile del trattamento è colui (sia esso una società o una persona fisica che agisce per finalità professionali) che tratta i dati per conto (i.e. su incarico) del titolare del trattamento.

Ad esempio, l’agenzia di marketing che gestisce i dati dei follower della pagina Facebook del cliente oppure l’agenzia che elabora una campagna di marketing per l’acquisizione di lead.

Agenzia di comunicazione come titolare e responsabile del trattamento

Come avrai già intuito dalle definizioni stesse, l’agenzia di comunicazione assume l’uno o l’altro ruolo a seconda dell’insieme di dati personali che viene preso di volta in volta in considerazione.

Ad esempio, conosciamo varie agenzie che sviluppano progetti legati alle esperienze di networking e di lavoro condiviso, creando reti di coworking. in questo caso, chiaramente la situazione si fa più complessa in quanto i flussi di dati sono diversi e i soggetti che intervengono, svariati.

Ci piace collaborare con i coworking e con le reti di freelance e infatti abbiamo dedicato una serie di articoli dedicati al tema: La gestione dei dati personali dei coworkers, I ruoli privacy dei coworking, Il rischio dei dati personali nei coworking. 

Se gestisci un coworking o vuoi sviluppare una realtà simile, magari anche con servizi diversi, contattaci sin dall’inizio per gestire in modo corretto tutte le varie attività di trattamento.

L’agenzia di comunicazione tratta dati personali?

L’agenzia tratta pochi dati personali

Ci capita spesso di incontrare agenzie di comunicazione che dubitano di avere un ruolo rilevante dal punto di vista della normativa privacy.

Chiaramente, bisogna distinguere tra titolare del trattamento e responsabile del trattamento.

Ad esempio, se l’agenzia si occupasse esclusivamente di creare un sito web come semplice template e lo cedesse al cliente affinché quest’ultimo si occupi in via autonoma della gestione e manutenzione del sito, allora effettivamente l’agenzia non ricoprirebbe un ruolo privacy nella gestione dei dati personali degli utenti di quel sito web, non accedendovi né avendo il monitoraggio da remoto del traffico su quel sito. L’agenzia rimane titolare del trattamento con riguardo ai dati personali del cliente (e dei dipendenti del cliente) per la gestione dello sviluppo del sito internet.

L’agenzia tratta molti dati personali

In realtà, più di noi, conosci il ruolo sempre più rilevante delle agenzie di comunicazione e del loro business nella gestione dei dati: una molteplicità di attività che le mettono nelle condizioni di interagire con i dati degli utenti che accedono a svariate piattaforme gestita anche da soggetti diversi, per conto del cliente finale.

Pensiamo, a mero titolo esemplificativo, alle attività di web hosting, di back-up, di social media manager: si tratta di attività nell’ambito delle quali l’agenzia di comunicazione è nella condizione di vedere non solo e non tanto nome e cognome degli utenti, ma anche il loro profilo social, i likes, gli interessi, la posizione, i dati di insight.

Peraltro, molte aziende oggi demandano all’agenzia tutto il blocco dei dati personali degli utenti, proprio per non avere ruoli nell’ambito della comunicazione. In questo caso, l’agenzia ha un ruolo ancora più rilevante e quindi bisogna fare estrema attenzione.

Ti sono capitate richieste di questo tipo? Se si, la prossima volta ti suggeriamo di intervenire d’anticipo.

Il Data Processing Agreement

ll contratto e la nomina dell’agenzia a responsabile del trattamento

Se ti abbiamo convinto che il ruolo di responsabile del trattamento dati sia il tuo, allora lascia che ti spieghiamo quali sono gli elementi contrattuali a cui devi prestare attenzione.

L’art. 28 del GDPR prevede espressamente che il trattamento di dati da parte del responsabile del trattamento debba essere svolto sempre sulla base di un contratto o altro atto giuridico idoneo.

Il tuo cliente (che nel rapporto con l’agenzia di comunicazione a cui conferisce un incarico assume il ruolo di titolare del trattamento) ti nomina (o nomina la tua agenzia) come responsabile esterno del trattamento.

Le clausole essenziali della convenzione di nomina dell’agenzia di comunicazione

Questo contratto prende tipicamente il nome di Data Processing Agreement e deve avere un contenuto preciso e customizzato sull’esigenze del cliente che ti conferisce l’incarico, motivo per cui i copia-incolla da risorse online non sono una strategia vincente.

Il Data Processing Agreement può essere allegato al contratto di servizi principale e deve necessariamente contenere, tra gli altri elementi, anche i seguenti elementi:

  1. istruzioni specifiche sulla modalità con cui l’agenzia di comunicazione deve trattare i dati personali degli utenti;
  2. le misure di sicurezza che l’agenzia garantisce nello svolgimento del servizio;
  3. la collaborazione che l’agenzia di comunicazione è tenuta a rendere sia al cliente che agli utenti della piattaforma in caso di richieste relative ai profili privacy del trattamento (ad esempio, richieste di accesso ai dati personali o di opt-out da mailing list).

Le responsabilità dell’Agenzia di comunicazione come Responsabile del trattamento

La responsabilità civile e generale dell’agenzia di comunicazione

L’agenzia di comunicazione, in quanto responsabile del trattamento dei dati degli utenti della piattaforma, può essere chiamata a rispondere civilmente dei danni subiti dagli utenti a causa del trattamento svolto.

Se non è stato adottata una convenzione di nomina, non sono state definite bene le misure di sicurezza, l’agenzia non si è attivata oppure si sono firmati degli accordi ma solo formali, allora la responsabilità dell’agenzia può di fatto essere illimitata e comportare gravi danni di natura economica ma anche all’immagine.

La responsabilità limitata e circoscritta dell’agenzia di comunicazione

Il Data Processing Agreement ossia la convenzione di nomina a responsabile del trattamento dell’agenzia di comunicazione diventa uno strumento essenziale per circoscrivere le sue responsabilità contrattuali dell’agenzia. Serve anche ad altro.

In questi casi, l’agenzia potrà essere chiamata a rispondere solo se:

  1. non ha adempiuto agli obblighi che il GDPR pone in capo al responsabile del trattamento;
  2. ha disatteso le istruzioni ricevute dal cliente.

Come limitare / escludere la responsabilità per trattamento dati dell’agenzia di comunicazione?

Se quindi l’agenzia di comunicazione osserva gli obblighi del GDPR, predispone la documentazione, dà concreta attuazione alle procedure, conclude la convenzione con il cliente allora in caso di problematiche legate al trattamento dei dati personali, potrà andare esente da responsabilità o comunque limitare il danno.

Avere determinato prioritariamente in forma scritta, tramite il Data Processing Agreement, le istruzioni a cui l’agenzia di comunicazione deve attenersi nell’esecuzione del contratto assume un valore strategico nella mitigazione dei rischi sotto il profilo privacy, divenendo uno degli elementi comprovanti la compliance dell’agenzia alla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Due sono le strade:

  1. Se non ha mai scritto un Data Processing Agreement oppure ti limiti a firmare quello sottoposto dal tuo cliente, non è il modo giusto per andare esente da responsabilità ed accetti quindi, con consapevolezza, pericoli, danni e sanzioni.
  2. Se invece vuoi assicurarti di aver adempiuto a tutti gli altri obblighi che la normativa privacy vigente pone a tuo carico possiamo impostare insieme un percorso per la conformità a GDPR della tua agenzia di comunicazione.

Questo contenuto è stato scritto dal Team Privacy di Legal for Creativity che si occupa di tutti i profili che riguardano in trattamento dei dati personali. Se vuoi approfondire questi o altri temi legati al mondo della privacy, puoi contattarci:

Foto di Alex King su Unsplash

La pubblicità ingannevole per la società benefit: il problema del marketing

La pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta. Quando poi veicola dei contenuti legati alla sostenibilità ambientale, economica e sociale bisogna fare ancora più attenzione alla trasparenza con conseguente aggravio di responsabilità dell’agenzia.

Parliamo quindi della pubblicità correlata a questo argomento. Ti anticipo che: tutto deve essere valutato nel caso concreto.

Ho parlato di società benefit, dal punto di vista generale ma verticale per le agenzie (con esempi utili) in un articolo dedicato: Agenzia di comunicazione benefit. Ho voluto anche darti un approfondimento sugli obblighi informativi che riguardano in sito internet di una società benefit: Denominazione, Sostenibilità, Relazione d'impatto. 

Il problema del marketing per le società benefit

Ci possono essere società prive dell’etichetta benefit, che però svolgono attività con finalità di beneficio comune e ci possono essere società dotate dell’etichetta benefit che tuttavia non svolgono attività di beneficio comune e che quindi seguono, solo formalmente, il dettato previsto dalla normativa.

Per evitare quest’ultima situazione, il legislatore ha infatti imposto la redazione annuale di una relazione in cui vengono indicati obiettivi, azioni svolte, azioni non svolte, nuovi obiettivi, per garantire la trasparenza e la responsabilità.

La comunicazione svolta da parte di un’agenzia diventa quindi un problema quando il perseguimento del beneficio comune è solo di facciata e viene posto in essere al solo scopo di attrarre i consumatore sensibili ai temi legati alla sostenibilità (economica, sociale, ambientale).

Il tema green marketing, sebbene non legato direttamente alle società benefit, ma interessa in generale tutte le imprese. Ti rinvio alla lettura dell'articolo dedicato proprio alla pubblicità legata alla sostenibilità ambientale in quanto trovi delle linee guida a mio avviso utili per evitare il green washing: Pubblicità green e sostenibilità ambientale.

La comunicazione della società benefit nei confronti dei consumatori

Il rapporto società benefit e consumatore

Il consumatore può essere uno dei destinatari delle azioni poste in essere da una società benefit con finalità di beneficio comune. Qui, il concetto è di “persona” in generale.

Il consumatore, giuridicamente e secondo il codice del consumo è “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta“. È quindi il destinatario della comunicazione commerciale ideata da parte dell’agenzia di comunicazione.

La pubblicità ingannevole della società benefit

La pubblicità è ingannevole quando:

  1. è idonea ad indurre in errore i soggetti a cui è rivolta;
  2. a causa dell’ingannevolezza può pregiudicare il comportamento economico del soggetto;
  3. oppure a causa dell’ingannevolezza è idonea a ledere un concorrente;

Il codice del consumo ci fornisce poi una serie di fattispecie entro cui la pratica commerciale è da considerarsi ingannevole.

E quindi, con riguardo alle società benefit, l’inganno può riguardare:

  • La dichiarazione che la società è benefit quando invece non lo è;
  • La descrizione delle azioni poste in essere correlate alla finalità di beneficio comune, che invece non sono state adottate;
  • L’indicazione sulla presentazione dell’azienda online di obiettivi che non sono stati definiti con l’organo gestorio dell’azienda;

La pubblicità scorretta della società benefit

La pubblicità è scorretta quando:

  1. è contraria alla diligenza professionale
  2. ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento del consumatore medio;

A mio avviso qui acquisiscono estrema importanza le modalità con cui è presentato l’obiettivo e le azioni poste in essere dalla società per il beneficio comune. È fondamentale l’aggiunta di dati oggettivi, di informazioni acquisite tramite analisi; bene la formulazione di percentuali con l’indicazione però delle basi di calcolo; fondamentale rendere palesi gli schemi che hanno condotto a tale affermazione. Nella relazione, ad esempio, è necessario anche indicare le circostanze che hanno impedito o rallentato il raggiungimento degli obiettivi; una pubblicità scorretta invece cela tali dati e si limita ad evidenziare i successi dell’impresa.

Le società benefit e i concorrenti

La concorrenza sleale nel marketing

Nei confronti dei concorrenti, per quanto qui attiene, si parla di concorrenza sleale quando la società benefit si vale direttamente o indirettamente di mezzi (qualsiasi) non conformi ai principi di correttezza professionale e idonei a danneggiare l’altrui azienda.

È quindi fondamentale che nella comunicazione, i riferimenti ai concorrenti o a soggetti che producono prodotti simili ma con modalità differenti (non orientate alla sostenibilità ambientale ad esempio), rispettino le normative applicabili in tema di pubblicità comparativa e di concorrenza, appunto.

La soluzione per il marketing delle società benefit

La soluzione è quella di evitare ogni forma di pubblicità che possa qualificarsi come ingannevole, scorretta, o contraria ai principi di diligenza. Oltre ad ottenere l’autorizzazione della società benefit che richiede all’agenzia di curare la comunicazione, è importante anche approfondire i profili legali.

Come sai, sono molto appassionata di tutto ciò che attiene alla pubblicità. Come avvocato ho però la sensibilità di dirti di prestare massima attenzione in quanto le sanzioni ci sono e sono pesanti. Se sei tu a creare dei contenuti promozionali che si violano la normativa (in parte qui citata) dovrai poi rispondere nei confronti del tuo cliente che ha subito la sanzione.

Se intanto vuoi farti un’idea dell’argomento e iniziare a prendere qualche appunto puoi partecipare come uditore al webinar fissato per il 26 settembre 2023 alle ore 16.30. Se ti iscrivi alla newsletter sarai inserito nella lista di coloro che verranno informati direttamente tramite link per partecipare.

Foto di Daniele Franchi su Unsplash

Marketing e comunicazione della società benefit

Comunicare che sei diventata società benefit o gestire il marketing di una società benefit, è un’attività che impone molta attenzione: la pubblicità, oltre a dover essere palese, veritiera e corretta, deve essere trasparente, sostenibile e responsabile.

In questo articolo, parliamo di questo tema. E infatti:

  • Se sei un’impresa che sta diventando o è diventata società benefit, avrai la necessità di comunicare in modo trasparente e responsabile la tua nuova forma d’impresa;
  • Se sei un’agenzia di comunicazione incaricata di gestire la comunicazione di questa forma sociale ibrida, dovrai tenere bene a mente le regole della pubblicità che riguardano la società benefit e che si sommano a quelle ordinarie.
Attenzione! Se non sai di cosa sto parlando, ti suggerisco di leggere l'articolo che ho dedicato alle società benefit: può riguardare te in via diretta, come agenzia, ma essere utilissimo per qualsiasi impresa impiegata in altri settori: Agenzia di comunicazione come società benefit.

Gli obblighi delle società nei siti internet

Gli obblighi per tutte le società

Se stai sviluppando un sito internet per una società non benefit, dovrai innanzitutto inserire le informazioni imposte dal codice civile.

Mi riferisco a:

  • La sede della società;
  • L’ufficio del registro delle imprese presso cui è iscritta e il numero di iscrizione;
  • Il capitale sociale, per le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata (la somma effettivamente versata che risulta dall’ultimo bilancio);
  • Se è in liquidazione, è necessario specificare la dicitura; 
  • Se si tratta di società a responsabilità limitata a socio unico, è necessario indicarlo;
  • Il numero di partita iva;

Se poi il sito internet è un e-commerce, è dotato di pulsanti per iscrizione a newsletter o consente di eseguire download, il tuo cliente dovrà affidarsi ad un professionista che ti indichi gli step da seguire per la corretta implementazione del sito e l’integrazione con la documentazione.

Puoi intanto dare un'occhiata ad alcuni approfondimenti che ho dedicato al tema partendo da: è obbligatorio avere un sito internet? E poi, cosa deve avere un sito internet? O ancora, cosa sono le note legali di un sito internet? 

Ti suggerisco di lavorare a fianco di un professionista sin dalla progettazione del sito internet, per evitare di arrivare poi alla fine e dover modificare delle aree che non sono in linea con quanto imposto dalla normativa.

Gli obblighi per le società benefit

Se stai sviluppando un sito per una società che è nata benefit oppure se stai aggiornando il sito di un’azienda cicche è diventata società benefit, ci sono altri elementi aggiuntivi da considerare.

Ti riporto i principali elementi da inserire all’interno di un sito internet sviluppato per una società benefit:

  • La denominazione “Società Benefit”. Non si tratta di un’aggiunta obbligatorio ma se l’azienda decide di utilizzarla, sarà da implementare in tutta la comunicazione (carta intestata e sito internet ad esempio)
  • L’area “Sostenibilità”. Di norma l’azienda che diventa società benefit crea un’apposita area all’interno del sito, raggiungibile dal menu ad hamburger o dal footer, che permette agli utenti e a coloro che potrebbero beneficiare delle attività benefit svolte dall’azienda, di prendere contezza di obiettivi ed azioni;
  • La pubblicazione della relazione d’impatto. Il comma 383 dell’art 1 L. 28 dicembre 2015 n. 208 impone la pubblicazione della relazione annuale all’interno del sito internet ove presente. La modalità con cui è strutturata la reazione diventa un importante strumento per veicolare valori dell’azienda, finalità di beneficio comune, azioni concrete svolte, azioni da svolgere e tutto quanto imposto dalla normativa applicabile, presentato nelle modalità che corrispondono alla vision aziendale.

La relazione d’impatto come strumento di marketing

La relazione d’impatto deve includere la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune, la valutazione d’impatto generata utilizzando uno standard esterno, e i nuovi obiettivi per l’esercizio successivo.

Non ci sono degli obblighi in merito alle modalità di presentazione.

La relazione d’impatto è uno strumento per trasmettere la personalità della società, veicolare le reali intenzioni, avvicinarsi all’utente che si appresta alla lettura, facilitarne la comprensione e promuovere il brand. Diventa un manifesto della comunicazione d’impresa.

Chiaramente, se la relazione viene trasmessa dalla società in formato WORD, l’agenzia di comunicazione dovrà dotarsi delle professionalità necessarie per mantenere invariato il senso della relazione ma renderla più comprensibile (colori, impaginazione, sintesi, contenuti, frasi..). Si tratta di un’attività di legal design.

Se quindi sei un’agenzia di comunicazione e hai dubbi sul “come” comunicare il benefit del tuo cliente (in realtà dovresti averne), il mio ruolo, in questo caso, è di supporto nell’attività di copywriting, dal punto di vista legale chiaramente, affinchè la normativa sia pedissequamente rispettata.

Se poi vuoi anche farti un’idea dell’argomento e iniziare a prendere qualche appunto anche per la tua agenzia puoi partecipare come uditore al webinar fissato per il 26 settembre 2023 alle ore 16.30. Se ti iscrivi alla newsletter sarai inserito nella lista di coloro che verranno informati direttamente tramite link per partecipare.

Foto di Giulia May su Unsplash

Agenzia di comunicazione società benefit: cosa, come e perchè

Sei sei un’agenzia di comunicazione, sei sensibile al tema della sostenibilità e comunque consapevole del cambiamento che sta interessando il nostro approccio al mondo, ti consiglio di valutare il percorso per diventare società benefit.

In questo articolo ti parlo della società benefit come tema da applicarsi alla tua realtà di agenzia pubblicitaria e quindi: cos’è benefit, come e perchè diventare benefit.

Un altro articolo riguarderà invece la comunicazione della società benefit e dunque le attività di marketing che vai a svolgere per conto di aziende che sono diventate società benefit.

Cos’è la società benefit?

La società benefit è un modello ibrido di impresa caratterizzato da un duplice scopo:

  • profit, tipico e generale, che riguarda i unicamente i soci
  • beneficio comune, caratteristico di questa forma societaria che invece riguarda tutti, persone, dipendenti, fornitori, clienti, comunità territoriali, capitale umano.

Il concetto di benefit è legato al tema della sostenibilità, che non è solo ambientale. Oggi infatti, anche nello svolgimento dell’attività d’impresa, è richiesto un impegno costante volto all’equilibrio tra fattore ambientale, economico e sociale.

Ci sono poi diversi criteri per orientare l’impresa che vuole diventare società benefit che vanno a declinare le tre dimensioni indicate. Mi riferisco ai 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile, suddivisi poi il 169 sotto obiettivi ed in 240 indicatori.

Cosa non è benefit?

Essere società benefit non è qualcosa che riguarda “solo” la sostenibilità ambientale.

Il fattore ambientale (come ad esempio la modalità di gestione dei rifiuti) deve essere correlato al fattore economico (come ad esempio, criteri per definire in modo oggettivo la remunerazione dei soggetti) e a quello sociale (come ad esempio, la trasparenza e la partecipazione dei dipendenti alle decisioni aziendali).

Ad esempio:

  1. Esistono delle linee guida nella scelta dei fornitori?
  2. L’azienda ha adottato, realmente, dei principi etici che orientano il business?
  3. I lavoratori sono felici e si sentono di appartenere ad un team?

Essere società benefit non significa fare donazioni a fine anno ad alcune associazioni.

La scelta nel diventare società benefit è un fatto intenzionale, personale che viene poi accompagnato da una decisione e dalla pianificazione e programmazione di una serie di azioni ed obiettivi.

Si tratta quindi di una scelta che caratterizza intrinsecamente l’azienda e non si manifesta unicamente in una forma di beneficienza verso una no profit.

Scegliere di diventare benefit non può essere una manovra di marketing.

Sei un’agenzia che si occupa di comunicazione e di imprese, non sono quindi io a doverti mettere in guardia da greenwashing o marketing sociale. Tuttavia attenzione a non decidere di diventare benefit unicamente come fattore distintivo rispetto ai competitor ma di fatto non preoccuparsi nemmeno di elaborare una serie di azioni che andranno poi riportate nel report di sostenibilità.

L’agenzia pubblicitaria come società benefit

L’agenzia di comunicazione, costituita nella forma di società (di capitali o di persone) o in cooperativa, ma non quale impresa individuale o società a responsabilità limitata semplificata, può decidere di diventare società benefit.

Il punto di partenza è la decisione, che viene adottata una serie di valutazioni non compiute autonomamente ma con il supporto di un professionista che può accompagnare.

Ecco quindi alcuni esempi di temi “benefit” per le agenzie di marketing, per farti un’idea di come tu, potresti iniziare a valutare. Chiaramente, come dico sempre, le cose devono essere vagliate nel caso concreto.

Esempi di temi “benefit” per l’agenzia di marketing

    Uno. Diventare un’agenzia di comunicazione bike friendly

    Come agenzia puoi promuovere il raggiungimento della sede in bicicletta, predisponendo all’interno della struttura degli spazi ad hoc per collocare i mezzi in sicurezza e adottando una polizza assicurativa integrativa per RC BICI per i dipendenti.

    Due. Scegliere accuratamente i fornitori

    Come agenzia puoi approfondire maggiormente le modalità di lavoro dei fornitori che scegli di modo che siano in linea con i principi etici della tua azienda, rispettino l’ambiente e i lavoratori. Puoi predisporre delle linee guida e degli aggiornamenti annuali tramite audit.

    Tre. Dare qualcosa alla realtà territoriale che ti ospita

    Magari a suo tempo avevi scelto quella collocazione perchè uno snodo facilmente raggiungibile, perchè ad un prezzo vantaggioso, perchè comodo ai soci, perchè ampio, luminoso, o per qualsiasi altra ragione. Puoi esprimere riconoscimento coinvolgendo le organizzazioni locali, facendoti promotrice di iniziative, aprendoti a stage scolastici o ad occasioni di formazione per le persone della zona.

    Perchè diventare un’agenzia di comunicazione benefit?

    La ragione principale a mio avviso, poco guiridicamente, è l’intenzionalità, l’essere consapevoli di fare parte del mondo e di avere una responsabilità correlata, sapere che siamo in un’era in cui l’uomo è in grado di influenzare e alterare l’equilibrio, perseguire obiettivi di miglioramento, diminuire gli impatti negativi.

    Più concretamente ed in modo non esaustivo, se diventi benefit:

    • Ti impegni realmente in azioni concrete e perseguire gli obiettivi di bene comune che condividi;
    • Acquisisci maggiore credibilità sul mercato e sarai preferito dai clienti sensibili a questi argomenti;
    • Attrai giovani e talenti interessati a lavorare per imprese che hanno contezza della responsabilità sociale;
    • Crei valore per territori e comunità e in questo modo puoi radicarti maggiormente sul mercato in un ottica di lungo termine;
    • Presti maggiore attenzione per i processi, i meccanismi, i team di lavoro, le attività arrivando ad organizzare in modo più ordinato il business;

    Foto di Markus Spiske su Unsplash

    La malattia del dipendente di un’agenzia di marketing: quali i diritti e doveri delle parti?

    In azienda i ritmi di lavoro sono particolarmente serrati. La suddivisione in micro-progetti, la nomina di capo team, l’uso di slack per collaborare a distanza, la gestione di trello anche in combinata con il cliente, talvolta non sono sufficienti ad evitare le problematiche correlate alla malattia del lavoratore (urgenze, rinvii, consegne). Vediamo i profili legali da tenere in maggiore considerazione.

    Come gestire il rapporto di lavoro durante la malattia?

    Accade spesso che, durante il rapporto di lavoro, il dipendente si ammali per brevi o per lunghi periodi. Pur non essendoci attività lavorativa durante la malattia, esistono dei diritti e degli obblighi precisi per entrambe le parti anche in questa particolare fase del rapporto e le problematiche di gestione non mancano. 

    Va da sé che, in base anche alle dimensioni dell’agenzia, al periodo dell’anno, ai progetti da gestire, la malattia di un project manager o di un responsabile senior può recare maggiori problematiche della situazione in cui ad ammalarsi sia un apprendista grafico o uno stagista.

    Il project manager in malattia: diritti e doveri

    La malattia comporta la sospensione temporanea del rapporto di lavoro.

    Ciò significa che il lavoratore è impossibilitato ed esonerato dallo svolgere l’attività lavorativa perché il proprio stato di salute lo rende incapace al lavoro. 

    Durante tale periodo l’assenza dal lavoro è giustificata a condizione che il dipendente osservi due obblighi di condotta (entrambi sono contenuti e precisati all’interno del contratto collettivo applicato al suo rapporto di lavoro).

    1) Obbligo di informare dell’assenza l’agenzia di marketing

    Il project manager (nell’esempio) o comunque in generale il lavoratore dipendente dell’agenzia a prescindere dalla qualifica deve avvisare il datore di lavoro tempestivamente della propria assenza.

    Spesso i CCNL individuano dei precisi intervalli orari (ad esempio, prima dell’inizio del proprio orario di lavoro o entro un certo numero di ore successive). Bisogna quindi in primis verificare cosa impone il contratto e poi uniformarsi.

    La comunicazione serve, dunque, a giustificare la propria assenza dal lavoro.

    2) Obbligo di certificare la malattia alla software house

    È poi fondamentale che lo stato di salute del project manager (riprendendo l’esempio) venga certificato ovvero confermato in via formale.

    La malattia deve quindi essere attestata dal certificato medico rilasciato dal proprio medico curante all’esito della visita ambulatoriale. Nel corso della visita, il lavoratore deve comunicare il proprio indirizzo di reperibilità per il periodo di malattia, se diverso da quello di residenza in possesso del datore di lavoro. Il medico si occupa di trasmettere il certificato, per via telematica, all’INPS mentre il lavoratore deve chiedere il numero di protocollo da comunicare al proprio datore di lavoro; comunicazione, questa, che deve avvenire nel rispetto dei termini previsti dal CCNL.

    L’INPS mette a disposizione delle aziende i certificati medici dei dipendenti caricati telematicamente; i documenti in questione contengono solo la prognosi (durata presunta della malattia) e non la diagnosi (identificazione della natura della malattia).

    E se il responsabile marketing non comunica la malattia all’azienda?

    L’inosservanza di questi obblighi di informazione e certificazione rappresenta un inadempimento del lavoratore e consente all’azienda di attivare il procedimento disciplinare. Di particolare rilevanza è l’obbligo di certificazione che, se non rispettato, non consente di ritenere giustificata l’assenza (permettendo sempre al datore di lavoro di esercitare l’azione disciplinare).

    L’assenza ingiustificata è una condotta di particolare gravità e, se protratta oltre l’arco temporale individuato dai contratti collettivi, può portare al licenziamento per giusta causa del lavoratore.

    Il lavoratore ha, inoltre, l’obbligo di essere reperibile presso l’indirizzo abituale comunicato all’azienda o presso l’indirizzo di reperibilità indicato sul certificato di malattia per l’intera durata della malattia, comprese le domeniche ed i giorni festivi e ciò in apposite fasce orarie: dalle 10:00 alle 12:00 del mattino e dalle 17:00 alle 19:00 del pomeriggio.

    Il periodo di malattia è tutelato dall’INPS mediante il riconoscimento di un’indennità economica ma solo per specifiche categorie di lavoratori (operai del settore industria; operai, impiegati e quadri del settore commercio). Negli altri casi, il trattamento è a carico del datore di lavoro il quale, in base alle previsioni del CCNL, può essere tenuto a corrispondere un’integrazione economica anche nelle ipotesi di tutela INPS.

    L’agenzia può controllare il lavoratore in malattia?

    Lo Statuto dei Lavoratori vieta ai datori di lavoro di compiere accertamenti diretti sull’idoneità al lavoro dei propri dipendenti, su malattie o infortuni (art. 5 L. n. 300/1970).

    Il controllo delle assenze può essere effettuato solo tramite i servizi ispettivi degli istituti competenti (come l’INPS) che sono tenuti ad attivarsi quando il datore di lavoro lo richiede.

    Quindi:

    • NO al controllo diretto
    • SI al controllo indiretto.

    I controlli dell’agenzia di comunicazione

    L’azienda può richiedere all’INPS di effettuare, tramite propri medici ispettori, un controllo della malattia dei propri dipendenti. Il controllo avviene mediante verifica compiuta dagli ispettori presso l’indirizzo abituale comunicato dal dipendente all’azienda o presso l’indirizzo di reperibilità indicato sul certificato di malattia nelle sopra indicate fasce orarie di reperibilità (10-12 / 17-19).

    La cooperazione del lavoratore dipendente

    Il lavoratore deve cooperare e consentire lo svolgimento della visita di controllo, permettendo l’ingresso del medico INPS. All’esito della visita, il medico redige un report della verifica condotta indicando se le condizioni di salute del lavoratore lo rendono o meno capace al lavoro; il report è poi disponibile alle aziende.

    L’assenza ingiustificata del lavoratore alla visita di controllo comporta la perdita del trattamento di malattia e rappresenta una violazione degli obblighi di condotta del dipendente che consente all’azienda di attivare il procedimento disciplinare.

    Il giustificato motivo che permette l’esonero dall’obbligo di reperibilità ricorre nei casi di ricovero ospedaliero, forza maggiore, situazioni che abbiano reso indifferibile la presenza del lavoratore altrove o concomitanza di visite / accertamenti specialistici ma dimostrando che questi non potevano essere fissati in orari diversi da quelli di reperibilità.

    Al di fuori delle verifiche sanitarie (per le quali valgono le regole dello Statuto dei Lavoratori sopra accennate), il datore di lavoro ha facoltà di compiere accertamenti – tramite agenzie investigative private – di circostanze di fatto atte a dimostrare l’insussistenza della malattia o la non idoneità di quest’ultima a determinare uno stato d’incapacità lavorativa e, quindi, a giustificare l’assenza. Questa possibilità è particolarmente utile nel caso in cui si abbia sospetto o notizia che il lavoratore svolga un’altra attività lavorativa durante la malattia (leggi più sotto).

    Il diritto di conservare il posto di lavoro

    Durante la malattia, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per tutto il periodo previsto dal contratto collettivo (c.d. periodo di comporto).

    Come funziona il periodo di comporto in agenzia?

    Ne consegue che il datore di lavoro non può licenziare il lavoratore durante il comporto: il licenziamento intimato prima dello scadere del comporto e motivato dal perdurare della malattia è nullo.

    Durante il comporto, il licenziamento è possibile solo in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo: la giusta causa consente di interrompere il rapporto con effetto immediato nonostante l’assenza per malattia; il giustificato motivo non comporta la risoluzione immediata del rapporto di lavoro, ma gli effetti del licenziamento restano sospesi sino al termine della malattia (proprio perché si tratta di un periodo di sospensione del rapporto lavorativo).

    Alla scadenza del periodo di comporto, il rapporto prosegue salvo che l’azienda decida di risolverlo. Il licenziamento per superamento del periodo di comporto è possibile, solo se il periodo di conservazione del posto di lavoro è stato effettivamente superato dal dipendente: il calcolo può essere complesso in quanto i CCNL spesso individuano il numero massimo di assenze possibili ma entro un arco temporale di riferimento (anno di calendario o anno solare) ed è fondamentale eseguire correttamente il conteggio per la validità del licenziamento.

    • Se la malattia interessa un lavoratore affetto da handicap o disabilità è discriminatorio applicare lo stesso periodo di comporto previsto dal CCNL per gli altri lavoratori. Due conseguenze: il licenziamento eventualmente intimato è nullo e sono discriminatorie le clausole dei contratti collettivi che non prevedano un comporto più lungo per questi lavoratori.
    • Se la malattia è imputabile alla responsabilità del datore di lavoro (ad esempio, in caso di accertamento di mobbing), i giorni di assenza non possono essere contemplati nel calcolo del comporto.

    Come funziona il licenziamento del lavoratore in malattia?

    Il licenziamento per superamento del periodo di comporto deve essere tempestivo perché, scaduta la malattia, l’inerzia del datore di lavoro può equivalere ad una rinuncia della facoltà di interrompere il rapporto.

    Occorre, infine, prestare particolare attenzione alla stesura della lettera di licenziamento in quanto occorre dettagliare la motivazione, precisando quantomeno il numero totale delle assenze registrate nell’arco temporale di riferimento previsto dal CCNL oppure dettagliando i singoli giorni di assenza.

    E se il lavoratore svolge un’altra attività lavorativa durante la malattia?

    In linea di principio, durante la malattia, le condizioni di salute del lavoratore non gli permettono di lavorare né per il proprio datore di lavoro, né per altri.

    L’obbligo di fedeltà all’agenzia di comunicazione

    Va ricordato che sebbene il rapporto sia sospeso, resta l’obbligo di fedeltà del dipendente (art. 2105 c.c.) che non può trattare affari in proprio o in concorrenza con il datore di lavoro.

    L’attività lavorativa alternativa del dipendente

    Tuttavia, la giurisprudenza ritiene possibile lo svolgimento di altra attività lavorativa durante la malattia purché questo comportamento non sia tale da integrare una simulazione fraudolenta della malattia o idoneo a ritardare, compromettere o pregiudicare la guarigione e, dunque, il rientro in servizio

    Se l’altra attività, invece, è incompatibile con la malattia, il datore di lavoro ha la possibilità di attivare il procedimento disciplinare e, in base alla gravità del comportamento, si può giungere sino alla sanzione del licenziamento per giusta causa.

    E’ bene, però, considerare che è l’azienda a dover dimostrare l’incompatibilità tra la malattia e l’altra attività lavorativa. Ciò può risultare complesso atteso che il datore di lavoro non può conoscere la tipologia di malattia, trattandosi di un dato riservato, salvo che non sia stato il lavoratore stesso a comunicargli i motivi specifici della propria assenza.

    Step da seguire dall’agenza o dalla software house per il dipendente in malattia

    Ecco quindi, in sintesi i punti fondamentali da seguire:

    • Osservare gli obblighi di informazione e certificazione durante il periodo di malattia perché la loro inosservanza può legittimare l’apertura di un procedimento disciplinare.
    • Durante la malattia, il lavoratore ha diritto a conservare il posto di lavoro e non può essere licenziato a causa della sua assenza. 
    • Occorre prestare particolare attenzione nel caso in cui il lavoratore superi il periodo di comporto e si voglia comunicare il licenziamento. Le regole di calcolo sono complesse e devono tener conto degli orientamenti della giurisprudenza (soprattutto per l’inclusione o meno dei giorni festivi): può essere utile affidarsi ad un legale.
    • La malattia non preclude, di per sé, al dipendente di svolgere altra attività lavorativa ma questa deve essere compatibile con lo stato di salute e non rallentare o pregiudicare la guarigione.
    • L’azienda ha la possibilità di avvalersi di agenzie investigative per verificare i comportamenti extralavorativi del dipendente durante la malattia ma non per compiere accertamenti sanitari sulla malattia stessa (riservati ai medici INPS).

    Tenuto conto di queste regole, ogni azione deve essere approfondita sul caso concreto, prima di intraprendere autonomamente iniziative, sia lato azienda sia lato lavoratore. L’analisi può essere fatta in tempi brevi ma è fondamentale per evitare problematiche, inadempimenti e situazioni difficili poi da gestire.

    Legal for Creativity si occupa anche di diritto del lavoro. Se vuoi approfondire questi o altri temi legati al mondo dei rapporti con dipendenti e collaboratori, puoi contattarci:

    Foto di Kelly Sikkema su Unsplash

    I profili legali del behavioural advertising o marketing comportamentale 

    La corretta impostazione di banner cookie e cookie policy può diventare davvero un valore aggiunto del servizio offerto dall’agenzia di comunicazione: ecco i profili legali da tenere in considerazione sin dalla progettazione.

    Cos’è il marketing comportamentale e perchè te ne parlo come avvocato

    Il behavioural advertising, o marketing comportamentale che dir si voglia, rappresenta indubbiamente uno dei servizi marketing oggi più richiesto alle agenzie di comunicazione dai propri clienti, specialmente quando impegnati in attività di e-commerce. Tuttavia – sembrerà banale ma non lo è – i servizi di behavioural marketing, finalizzati al raggiungimento di clienti certi o potenziali mediante meccanismi in grado di selezionare il target di persone cui indirizzare la pubblicità, implicano il trattamento di dati personali degli utenti stessi, raccolti principalmente mediante il ricorso ai cookies, e pertanto assume ruolo centrale la corretta impostazione legale della campagna di marketing.

    Se la tua agenzia di comunicazione è stata ingaggiata per sviluppare l’area marketing di un’azienda, ecco che allora è bene che tu conosca i principi base nella gestione dei cookies diversi da quelli prettamente tecnici: sarai allora in grado di fornire al cliente un servizio completo e preciso, a differenza di ciò che avviene con il semplice ricorso a servizi online di generazione automatica di policy, quasi mai precisi e praticamente sempre generici e prolissi.

    [VUOI APPROFONDIRE?] Parlarti di privacy non è una novità. In realtà avevo dedicato un articolo (più d'uno) alla privacy nel mondo del marketing, fornendoti anche una checklist che può esserti utile, trovi tutto a partire da qui.

    Chiaramente, nessuna pretesa che tu debba diventare un avvocato, per quello ci sono io! è invece importante sapere che ci sono delle situazioni che devono essere studiate sotto diverse angolazioni (marketing e privacy) e da professionisti che lavorano in sinergia (agenzia e avvocato).

    I cookies dal punto di vista legale

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    Proprio così, quindi ecco un primo motivo per cui la tua agenzia dovrebbe essere adeguatamente aggiornata in tema di legal policies e loro corretta strutturazione.

    Altro aspetto che la tua agenzia dovrebbe tenere in considerazione nello sviluppo dei sistemi di profilazione online è che anche in questo ambito si applicano i principi della privacy by default e della privacy by design: al momento del primo accesso dell’utente ad un sito web, nessun cookie o altro strumento diverso da quelli tecnici deve essere posizionato all’interno del dispositivo dell’utente.

    Vediamo insieme come deve essere strutturata l’informativa privacy in caso di utilizzo di cookie di profilazione.

    1) Il banner cookie

    Il banner cookie è sostanzialmente il primo livello di informativa privacy che il titolare del trattamento (e l’agenzia di marketing per lui, se oggetto del proprio incarico) rende all’utente che accede al sito: un’informativa essenziale ma pur sempre completa e di cui l’adeguatezza delle dimensioni deve essere dalla tua agenzia valutata anche in considerazione dei diversi dispositivi su cui lo stesso verrà visualizzato.

    Ci sono poi altre caratteristiche essenziali che ogni banner cookie deve presentare e che sono considerate come prerequisiti di conformità da parte del Granate privacy (indicazione di chiusura senza impostazione di alcun cookie diverso da cookie tecnici, link ad una policy estesa, eventuali “interruttori” per selezionare specifici cookie di profilazione raccolti in classi omogenee, ecc).

    Inoltre, sappi che è fondamentale anche creare un sistema di aggiornamento delle pagine web dedicate ai cookie di modo tale che riportino sempre in forma aggiornata l’elenco dei cookie cd. di terze parti.

    2) Informativa estesa e possibilità di selezione analitica dei cookies di terze parti

    Abbiamo detto che il banner cookie non è altro che il primo layer dell’informativa privacy, il più sintetico ed immediato. Sotto a questo deve però essere un’informativa estesa, dettagliata con tutte le informazioni indicate dagli art.13 e 14 del GDPR. 

    Anche in questo caso il principio di base che deve ispirare la creazione del secondo layer (ed eventualmente dei layer successivi, ove ad esempio l’utente possa selezionare analiticamente i cookie di profilazione da abilitare) è quello di cd. “opt-in”: la semplice presa visione dell’informativa privacy estesa non è di per sé sola sufficiente a legittimare l’avvio dell’attività di profilazione.

    Inoltre, tieni presente che agli utenti deve essere data la possibilità di modificare successivamente le scelte compiute, in ogni momento e in modo semplice. Tali modifiche poi dovranno essere effettivamente eseguite a livello tecnico.

    Perchè la cookie law è importante anche per la tua attività di agenzia marketing?

    Ora che abbiamo esaminato insieme il behavioural marketing sotto il profilo legale connesso alla protezione dei dati personali, concorderai con noi sull’importanza che ha il fatto che la tua agenzia di comunicazione abbia le conoscenze e l’assistenza per impostare il banner cookie e la cookie policy dei siti web dei propri clienti.

    La capacità dell’agenzia di marketing sta anche nel saper fornire al cliente il “pacchetto completo”: non solo l’impostazione tecnica dei meccanismi di profilazione, ma anche quella legale. Se non lo farai, di fatto non solo stai rendendo a cliente un servizio a metà (con eventuali ricadute sotto il profilo di un tuo inadempimento contrattuale), ma rischi di esporre lo stesso sia alla necessità di sostenere ulteriori costi per adeguare il proprio sito web sotto il profilo legale, sia al rischio di essere destinatario di rilevanti sanzioni pecuniarie.

    Il behavioural marketing oggi è un’attività strategica per le imprese, che tuttavia richiede peculiari attenzioni sotto il profilo privacy, sia sul lato della trasparenza (informative tagliate sui casi specifici) che su quello della gestione dei consensi.

    Servizio marketing e servizio legale (in ambito marketing)

    Se hai già dei mandati per lo sviluppo di campagne marketing e non sei sicuro di implementare correttamente l’aspetto privacy dello stesso possiamo valutare insieme se i siti web che hai in gestione sono o meno conformi alla normativa applicabile, così da aiutarti a rendere un servizio al top ai tuoi clienti e gestire il rischio di eventuali inadempimenti contrattuali della tua agenzia.

    Che ne pensi?

    Foto di Sara Sperry su Unsplash