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Autore: Valentina Trevisan

Il contract management di un’agenzia di comunicazione

Il contract management consiste nella gestione del processo contrattuale con un approccio basato sulla prevenzione del rischio e con l’obiettivo di ridefinire in modo completo ed ordinato la struttura aziendale sotto il profilo legale.

Sempre più spesso, come avvocato di agenzie di comunicazione, mi trovo ad esporre l’esigenza di definire (o ridefinire) il processo contrattuale, attività che non si traduce nella semplice costruzione d un contratto ma nello studio di tutto il processo, partendo dalla progettazione.

Perchè ti parlo di gestione del processo contrattuale di un’agenzia di comunicazione?

L’organizzazione di un processo contrattuale corretto consente di dotare la tua organizzazione degli strumenti (documenti e procedure) per lavorare in modo sereno.

Non è infatti sufficiente un flusso di lavoro efficiente, se poi gli step di approvazione non sono ben individuati a livello di contratto.

Ti ho parlato in modo approfondito del contratto per agenzie di comunicazione, puoi trovarlo qui. 

Non è bene fornire delle idee creative meravigliose se a monte non si è previsto, già dalla fase delle trattative, una tutela adeguata a tutto quanto viene scambiato.

Avere un processo contrattuale ben definito ti consente, ad esempio, di:

  1. Risparmiare tempo: hai una procedura definita e ripetibile
  2. Non commettere errori: hai dei documenti che utilizzi in modo standardizzato
  3. Delegare: se hai fissato un processo che hai condiviso con i tuoi dipendenti, saranno autonomi nell’applicazione
  4. Semplificare: magari adesso hai tanti documenti stratificati che non sai come utilizzare
  5. Ottenere la fiducia del cliente, anche attraverso lo strumento contrattuale, in ottica di trasparenza;

Come gestire il processo contrattuale della tua agenzia di comunicazione

Ti anticipiamo che è necessario impegno. Non è un lavoro in cui ci limitiamo a fornirti dei format, in quanto per lavorare bene è necessario conoscere profondamente la tua realtà aziendale ed elaborare delle procedure che siano effettivamente adeguate alle tue esigenze.

Ci sarà una prima fase di audit ovvero di conoscenza e approfondimento, una seconda fase di progettazione dell’architettura contrattuale, una terza fase di effettiva elaborazione della documentazione, seguita da una quarta fase di concreta applicazione con formazione e una quinta di monitoraggio e miglioramento.

Non è la legge a stabilire questo processo, ma l’abbiamo definito noi che conosciamo profondamente le realtà con cui lavoriamo e riteniamo che il processo così definito, sia funzionante.

Abbiamo iniziato a parlare di contract management su LinkedIn, con l’obiettivo di raccontarlo per fasi, in ottica molto concreta, partendo dai casi concreti. Se vuoi seguirci, puoi partire da qui.

Come iniziare: checklist e candidatura

La prima fase è di conoscenza da parte nostra della tua realtà imprenditoriale e di consapevolezza da parte tua della necessità di adottare un processo contrattuale strutturato.

Durante il primo colloquio, partiamo da alcune domande di base:

  1. Come gestisci la fase di trattativa con il cliente? Invii del materiale?
  2. Utilizzi contratti firmati oppure solo preventivi accettati?
  3. Quando inizi il lavoro? Sempre e solo dopo che è stato pagato il primo acconto?
  4. Quali sono secondo te gli aspetti migliorabili nella gestione del cliente?
  5. Hai avuto situazioni problematiche da gestire? Se si, quali?

A seguire, ti chiediamo di trasmetterci tutta la documentazione per iniziare a lavorare e ad approfondire. La fase preliminare si conclude qui, ma poi inizia la fase uno che prevede un approfondimento reale sulla realtà aziendale.

Usiamo strumenti innovativi perchè snellire i vari passaggi e mantenere sempre informato il cliente delle varie fasi di avanzamento.

Come avrai intuito, riteniamo che il processo contrattuale di un’agenzia di comunicazione vada ben studiato e strutturato in modo professionale. Per questo non possiamo accettare di lavorare su tanti progetti contemporaneamente. Puoi quindi candidarti per un colloquio conoscitivo per comprendere se e come possiamo lavorare insieme.

Foto di Jo Szczepanska su Unsplash

Recupero di fattura insoluta: guida pratica per le agenzie di comunicazione

Il recupero dei crediti può sembrare un’operazione complessa ma è fondamentale per mantenere le finanze di un’agenzia di comunicazione. Vogliamo semplificarti le fasi e descriverti le azioni giudiziali che svolgiamo a supporto della tua azienda.

Il problema del mancato o ritardato pagamento delle fatture

La gestione preventiva dei pagamenti consente all’agenzia di comunicazione, una tutela maggiore in caso di mancato o ritardato pagamento.

Il pagamento delle fatture è infatti uno dei profili fondamentali che devono essere gestiti sin dalla fase delle trattative con il proprio cliente. Questo significa che è necessario stabilire almeno: la determinazione del corrispettivo, le modalità di veramente delle somme, le anticipazioni, i termini id pagamento, le rateizzazioni, le singole scadenze.

Concluse le trattative, è importante inserire una clausola all’interno del contratto di servizi di comunicazione affinchè il cliente si impegni a rispettare tutto quanto concordato.

Oltre a questo, è fondamentale descrivere le situazioni patologiche all’interno del contratto: ci riferiamo alla situazione in cui il cliente non paga o paga in ritardo. In questo caso si parla di inadempimento contrattuale, che può portare alla risoluzione del contratto per inadempimento.

Le azioni per il recupero di una fattura insoluta

Nonostante gli accordi, potrebbe accadere che il cliente non paghi. Ecco gli step operativi che puoi iniziare a svolgere in autonomia, per richiedere un pagamento in ritardo.

⚠️ Attenzione: anche per le prime fasi che puoi fare in autonomia, ti suggeriamo di rivolgerti ad un legale. Si tratta di attività molto delicate che sebbene possano sembrare semplici (chiedere il pagamento di ciò che ti spetta) possono nascondere delle situazioni che è bene analizzare sin da subito.

1) Sollecito di pagamento da parte dell’agenzia di marketing

Dopo un primo tentativo amichevole, di richiesta di pagamento del saldo, magari eseguito tramite una semplice comunicazione e-mail, ti suggeriamo di trasmettere una comunicazione formale tramite PEC, con cui richiedi il pagamento.

Puoi fare menzione delle fatture insolute, dei termini di pagamento non rispettati ed informare che in caso di mancato pagamento del saldo, passerai la pratica al tuo legale di fiducia.

2) Diffida formale stragiudiziale da parte del legale dell’azienda

Se il primo tentativo non porta al risultato sperato, prima di intraprendere un’azione giudiziale, trasmettiamo un’ulteriore comunicazione PEC.

Stavolta la comunicazione viene firmata da noi avvocati per conto dell’agenzia di marketing, in cui diffidiamo il pagamento, con interessi moratori maturati, spese legali e eventuali ulteriori spese.

Puoi intuire che il tenore di questa comunicazione formale è più pesante in quanto lo step successivo è il recupero del credito rivolgendosi al Tribunale competente.

L’azione può concludersi qui, qualora il cliente paghi spontaneamente o proponga un piano di rientro e l’agenzia di comunicazione decida di accettare la proposta.

3) Ricorso per decreto ingiuntivo per l’agenzia di comunicazione

Il ricorso per decreto ingiuntivo è un procedimento semplificato che presuppone l’esistenza di un credito certo liquido ed esigibile (come quello portato da una fattura) e che consente di ottenere un decreto ingiuntivo rivolgendosi all’Organo competente (Tribunale o Giudice di Pace).

Il procedimento viene attivato quando il cliente non da riscontro alla diffida di pagamento, oppure contesta il dovere di pagare oppure è latitante nel chiedere un piano di rientro.

Il ricorso per decreto ingiuntivo viene notificato al cliente, unitamente alla procura alle liti, al decreto ingiuntivo, all’atto di precetto. In questa fase le somme a carico del cliente sono sicuramente maggiorate.

Il cliente debitore ha 10 giorni per pagare l’intero debito e 40 giorni per eventualmente opporsi al decreto ingiuntivo.

4) Pignoramento del conto corrente del debitore della web agency

Se il cliente debitore non paga, allora si può procedere con esecuzione forzata. Si tratta di un procedimento con cui si vanno a vincolare alcuni beni del cliente debitore per il recupero del credito.

Di solito, si tratta di bloccare il conto corrente chiedendo alla banca del debitore che vincoli una certa somma al credito dell’agenzia di comunicazione. Successivamente, il Giudice andrà ad assegnare la somma dovuta direttamente all’agenzia di comunicazione.

A completamento di questa fase, l’agenzia di comunicazione potrà ottenere direttamente dalla banca del cliente debitore, la somma a credito (che nel frattempo sarà maggiorata a causa di interessi, spese, compensi).

5) Causa ordinaria

Non è sempre possibile attivare un decreto ingiuntivo. Ad esempio, quando non è stato sottoscritto un contratto e non c’è quindi chiarezza sull’importo dovuto.

In questo caso si parla di giudizio ordinario, certamente più lungo e complesso ma ad oggi, anch’esso molto semplificato, documentale.

Al termine del processo il giudice emetterà una sentenza che, se favorevole all’agenzia di comunicazione, confermerà il diritto al pagamento del credito. Se il cliente debitore non procede al pagamento spontaneo, sarà necessario attivare il pignoramento.

Noi di Legal for Creativity, supportiamo i nostri clienti nella prevenzione di queste situazioni e li assistiamo in tutte le fasi per il recupero dei crediti. Se quindi hai degli insoluti, ti suggeriamo di non far trascorrere tempo ma di attivarti con velocità prima che sia troppo tardi.

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Le misure di sicurezza di una web agency

Se sei un’azienda che si occupa di web è fondamentale assicurarti di mantenere la fiducia dei tuoi clienti: anche il livello di sicurezza che riesci ad attuare nella tua struttura e nei tuoi servizi rispetto alla normativa per la protezione dei dati personali diventa un fattore distintivo.

Parlando in legalese, il GDPR pone estrema importanza sulla responsabilizzazione (accountability nell’accezione inglese) di coloro che trattano dati personali nell’ambito della propria attività imprenditoriale, siano essi titolari del trattamento o responsabili del trattamento o anche nominati amministratori di sistema

Questo significa che esiste un dovere adottare comportamenti proattivi e atti a dimostrare la concreta adozione di misure di sicurezza finalizzate ad assicurare l’applicazione della normativa privacy.

Questo, anche e sopratutto se ti occupi di marketing e ti trovi a gestire una notevole mole di dati personali.

Il GDPR e le misure di sicurezza per un’azienda che lavora online

Il GDPR prevede espressamente, all’art 32, la sicurezza del trattamento: l’azienda che svolge un trattamento di dati personali deve mettere in atto misure di sicurezza tecniche e organizzative tali da garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio

Non c’è un dettato normativo che stabilisce il livello necessario e sufficiente di misure di sicurezza da adottare per tutti.

Le misure di sicurezza vanno parametrare al rischio, e il rischio deve essere valutato nella sua sussistenza, nella sua frequenza e nella sua gravità, così come nella sua possibile specifica mitigazione tramite le misure di sicurezza e nel relativo costo di implementazione e mantenimento.

In tal senso, quindi, la lista di misure di sicurezza prevista dal legislatore europeo al paragrafo 1 dell’art. 32 è una lista aperta e non esaustiva (“tra le altre, se del caso“). 

Quali sono le misure di sicurezza per un’agenzia di marketing?

Le misure di sicurezza che puoi implementare come agenzia di comunicazione o azienda di software possono essere distinte in due macrocategorie.

Eccole:

  1. Tecniche: quelle affidate ad uno strumento o a un software (ad esempio controlli sulla rete, manutenzione dei sistemi, controllo degli accessi fisici e logici, protezioni dai malware, test sui backup ecc). Qui parliamo di sicurezza informatica: se hai necessità di supporto sappi che il nostro lavoro di legali in azienda è in partnership stretta con un’azienda IT che ci dà supporto per il cliente finale. Puoi contattarci per approfondire.
  2. Organizzative: quelle affidate ai comportamenti delle persone, i quali devono essere conformi agli standard operativi che si è data l’azienda tramite regolamenti, policy e procedure interni (ad esempio: politiche per la gestione dei dati o per l’uso dei dispositivi, formazione, responsabilizzazione, controllo della catena di fornitura, ecc.). Qui parliamo di consapevolezza e procedure: è il nostro territorio principale e con la consulenza e formazione possiamo dare supporto alla tua azienda nel percorso di compliance.

L’art. 32 del GDPR prevede un elenco esemplificativo di misure di sicurezza, in relazione alle quali è possibili individuare per ciascuna voce dell’elenco tanto regole tecniche quanto regole organizzative:

  1. pseudonimizzazione e cifratura dei dati personali: quali ad esempio software per la pseudonimizzazione (misura tecnica) e policies aziendali che prevedano l’obbligo per determinate funzioni aziendali di utilizzare tali strumenti (misura organizzativa);
  2. capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento: e quindi parliamo di sistemi di autenticazione forte (misura tecnica) e adozione di un organigramma privacy idoneo ad individuare esattamente quali soggetti della tua organizzazione devono aver accesso a quali informazioni (misura organizzativa). Oppure ancora protocolli di sicurezza per proteggere i dati durante il loro trasferimento da e verso un sito web, e quindi utilizzo di HTTPS;
  3. capacità di ripristinare la disponibilità e l’accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico: stiamo parlando quindi di misure tecniche di disaster recovery (di cui abbiamo recentemente parlato in questo articolo)
  4. una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento

All’interno del GDPR ci sono poi altre prescrizioni più puntuali:

  • l’art. 32, comma 4, in base alla quale chiunque agisca sotto l’autorità di un titolare o responsabile del trattamento e abbia accesso a dati personali non li deve poter trattare se non è stato istruito in tal senso dal titolare del trattamento;
  • l’art. 25: il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento.

Come scegliere le misure di sicurezza? La valutazione dei rischi

Per la tua web agency la valutazione puntuale di quali misure di sicurezza può essere un aspetto valorizzato come dimostrazione tangibile del tuo impegno verso la protezione dei dati dei tuoi dipendenti e dei clienti, così da garantire le basi per un rapporto di fiducia con gli stessi. 

Tenendo quale riferimento l’art 32, per individuare le misure di sicurezza più adeguate alla tua struttura è opportuno partire dalla individuazione dei cd. rischi potenziali

I rischi potenziali sono i rischi cui sarebbero esposti i processi dell’azienda in termini di riservatezza, integrità, resilienza e disponibilità se non ci fossero misure di sicurezza applicate e risultando quindi idonei a dar luogo ad una lesione dei diritti delle persone fisiche cui i trattamenti si riferiscono. La formula tipicamente utilizzata è:

Rischio = Impatto x Probabilità

Ti suggeriamo di partire dal registro dei trattamenti. Se hai letto l’articolo sai che è un documento fondamentale e che ti possiamo aiutare a formulare. A questo punto per ogni flusso di dati dovrai individuare la misura di sicurezza più adeguata a mitigare il rischio, anche in considerazione dello stato dell’arte e dei costi di attuazione.

Saranno poi sempre necessari controlli periodici per poter dichiarare la conformità di gestione rispetto alle esigenze derivanti dal trattamento dei dati e mantenere evidenza dell’attività eseguita.

Registro degli strumenti informatici: l’impatto sulla sicurezza

Il registro degli strumenti informatici è l’inventario delle tue risorse informatiche che ci consente di individuare software, hardware, rischi, dati, utenti, configurazioni.

In quanto web agency il tuo sistema informatico (inteso nel suo complesso di risorse hardware ma anche di tool informatici) rappresenta indubbiamente un asset fondamentale per il tuo business. 

Inoltre, il tuo sistema informatico è fonte di rischi per i dati personali cui è possibile accedere tramite gli stessi: si pensi alla perdita di dati personali dei destinatari di campagne marketing dei tuoi clienti dovuta a errori umani, ovvero ai rischi di indisponibilità di servizi in outsourcing, e così via.

La corretta individuazione e il puntuale inventario delle tue risorse informatiche ti permette di avere una visione immediata delle possibili fonti di rischio. Non a caso spesso il registro degli strumenti informatici viene spesso redatto unitamente al registro dei trattamenti di dati personali, così ma poter evidenziare agevolmente la correlazione tra i due.

Un esempio concreto per la sicurezza della tua agenzia di comunicazione

Prendi il trattamento tipico della tua agenzia: la gestione di una campagna marketing per conto di un cliente.

1) Aggiornamento del registro dei trattamenti del responsabile di un’azienda digitale

Con riguardo al registro dei trattamenti, all’interno della parte del responsabile, dovrai compilare il tipo di trattamento con riguardo a quel cliente: qual è quindi il flusso di dati personali che interviene per conto del tuo cliente.

2) Individuazione della misura e definizione dello strumento informatico

Dovrai poi andare ad individuare la misura di sicurezza per il trattamento e quale strumento informatico utilizzi. Sarà quindi necessario verificare la sicurezza, e sia livello tecnico e organizzativo, ed implementare le misure, per ciascuna di queste situazioni.

Con riguardo al registro degli strumenti informatici andrai quindi a verificare che quel trattamento avvenga con quello o quegli strumenti. Probabilmente poi programmi utilizzati sono molteplici, forniti a loro volta da società terze e il cui accesso è effettuato da diverse risorse del tuo team, ciascuna tramite diversi dispositivi informatici.

Non pretendiamo tu diventi un giurista esperto in privacy, ma vogliamo farti sapere in completa trasparenza quella che sono le attività che dovresti implementare all’interno della tua azienda.

La gestione dei rischi e la corretta individuazione delle misure di sicurezza, se correttamente strutturata prestando particolare attenzione alle risorse informatiche di cui ti avvali, può allora diventare un valore strategico, evitarti blocchi del lavoro e problematiche reali (immagine, responsabilità, perdite).

Foto di Privecstasy su Unsplash

Come “testare” il lavoratore dell’agenzia di comunicazione? Il periodo di prova

L’agenzia di marketing o la software house possono testare il candidato e, in caso, risolvere il contratto di lavoro senza particolari formalità con il patto di prova.

Perchè il patto di prova?

Il patto di prova serve per potersi sciogliere dal contratto di lavoro, dopo aver testato il candidato, in caso di insoddisfazione, senza obblighi stringenti.

L’inizio di un nuovo rapporto di lavoro è sempre una sfida e pone entrambe le parti di fronte a molti dubbi ed interrogativi.

Eccone alcuni: Avrò individuato il miglior candidato per quel ruolo? Sarà una persona effettivamente capace di svolgere le attività assegnate in maniera efficiente? Sarà l’ambiente di lavoro giusto per me? Saprò inserirmi bene in un contesto lavorativo nuovo, con un’organizzazione diversa da quella a cui ero abituato? Ma soprattutto: se le cose non dovessero andare bene già nei primi mesi, cosa posso fare?

Come sai, una volta sottoscritto un contratto di lavoro (soprattutto a tempo indeterminato), riuscire a risolverlo in maniera corretta e senza affrontare costi eccessivi o imprevisti è spesso difficile. Occorre avere una motivazione valida e legittima, osservare il periodo di preavviso, rispettare le procedure di legge e di contratto, valutare i rischi ed i potenziali costi, ecc..

Ti diciamo però che esiste un modo per “testare” il candidato selezionato (o l’agenzia di comunicazione scelta) e, in caso di insoddisfazione, risolvere il rapporto di lavoro in maniera immediata, senza stringenti formalità: introdurre nel contratto il patto di prova. In questo senso, se sei un’agenzia di comunicazione o una software house puoi scioglierti dagli obblighi più facilmente.

Ti segnaliamo anche varie cose a cui fare attenzione.

Cos’è il patto di prova?

Il patto di prova è una clausola che può essere inserita all’interno del contratto di lavoro (di qualsiasi tipo: a tempo indeterminato, determinato, part time, full time, ecc.) al momento dell’assunzione e permette ad entrambe le parti di valutare la convenienza del rapporto di lavoro.

Attenzione: il patto di prova stipulato dopo l’inizio del rapporto di lavoro è nullo.

La particolarità del patto è che consente ad entrambe le parti di recedere liberamente durante il periodo di prova, senza obbligo di preavviso. Se, invece, la prova si conclude con esito favorevole, l’assunzione diviene definitiva.

Il patto deve avere forma scritta ed essere sottoscritto da entrambe le parti; diversamente, si considera come non apposto.

La durata della prova

È fondamentale determinare correttamente la durata del periodo di prova: decorsa la prova, infatti, il rapporto diventa definitivo e trovano applicazione le regole ordinarie e più rigorose per la sua interruzione.

Attenzione: un eventuale recesso libero erroneamente intimato a prova già scaduta, sarebbe nullo e/o illegittimo.

Il periodo di prova deve essere contenuto entro una durata massima che può essere prevista dalla legge (generalmente, 6 mesi) o dai contratti collettivi.

Prima di scrivere la clausola, è fondamentale consultare il contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro e verificare qual è il periodo massimo di prova possibile per quel determinato profilo professionale, in base al livello di inquadramento individuato. 

Il contratto collettivo stabilisce anche se i giorni di prova devono considerarsi di effettivo lavoro o di calendario, aspetto fondamentale per condurre un calcolo corretto della durata della prova.

Altrettanto importante è tener conto degli eventi sopravvenuti durante il periodo di prova – come malattie, infortuni, congedi – perché comportano il prolungamento della prova nella misura corrispondente alla durata dell’assenza.

Come scrivere un patto di prova?

Il patto deve contenere l’indicazione delle precise mansioni affidate al lavoratore.

E’ importante identificare, sin dall’inizio, i compiti in modo tale che il lavoratore abbia già un’idea precisa di cosa deve fare per dimostrare le proprie attitudini e superare la prova; l’agenzia, allo stesso modo, ha così la possibilità di valutare al meglio l’esito della prova.

Attenzione: se manca questa indicazione nel patto, la clausola è nulla e l’assunzione si considera definitiva sin dall’origine.

Entrambe le parti sono tenute a consentire ed effettuare la prova: ciò significa che la prova non può essere interrotta prima che sia trascorso un periodo tale che permetta una valutazione effettiva (di solito, almeno la metà del periodo).

E’ anche possibile inserire una durata minima garantita all’interno del patto di prova, ossia stabilire che prima di un determinato periodo di tempo, la prova non possa essere interrotta. Abbiamo parlato di stabilità per un certo periodo di tempo, in questo articolo.

Come interrompere la prova da parte dell’agenzia di comunicazione?

Durante la prova e sino al suo termine, entrambe le parti sono libere di recedere senza obbligo di motivazione e senza obbligo di dare il preavviso o di pagare la relativa indennità sostitutiva.

Non ci sono obblighi di forma per la comunicazione del recesso; è tuttavia sempre preferibile – anche per prevenire ogni contestazione – un’intimazione scritta.

L’agenzia di comunicazione, ad esempio, può interrompere il periodo di prova nel caso in cui:

  • l’agenzia pensava di lavorare con un profilo senior, visto il curriculum e invece era un junior;
  • il lavoratore è stato assegnato alle mansioni ma non le ha svolte nel modo ritenuto congruo da parte dell’agenzia;
  • l’agenzia o il lavoratore non si trovano in accordo in molti profili legati alla gestione e ideazione dei progetti;

L’agenzia di comunicazione deve gestire al meglio le attività durante il periodo di prova perchè il recesso può diventare illegittimo. Il recesso si considera illegittimo se:

  1. la prova non è stata, in concreto, consentita (ad esempio, quando al lavoratore non sono state assegnate le mansioni o quando l’interruzione avviene a pochi giorni di distanza dall’inizio del rapporto)
  2. il patto non contiene un’indicazione sufficiente delle mansioni oggetto di prova;
  3. la verifica è condotta su mansioni differenti (inferiori o superiori) da quelle indicate nel patto di prova ed in sede di assunzione;
  4. il recesso è riconducibile ad un motivo illecito (es. ragioni discriminatorie).

La dimostrazione dell’illegittimità del recesso deve essere fornita dal lavoratore che lo contesta.

Attenzione: se il recesso è illegittimo deve essere consentito al lavoratore di terminare il periodo di prova o deve essergli risarcito il danno patito.

Checklist per valutare un patto di prova

Ti ricordiamo, che per costruire un patto di prova confacente alle tue esigenze, realtà aziendale, candidati, tipo di lavoro e sopratutto lecito, è necessario avere supporto legale. Ti sconsigliamo di ricercare delle soluzioni pre-confezionate online.

Tuttavia puoi valutare in autonomia alcuni profili prima di procedere.

Prendi nota su:

  1. Identifica bene le mansioni che richiederai al lavoratore durante il periodo di prova
  2. Valuta la durata, tenendo conto del tempo massimo previsto dalla legge
  3. Stabilisci preventivamente le ragioni che possono condurti all’interruzione della prova
  4. Torna ad esaminare il candidato sulla base dei punti 1 e 3, che ti aiutano nella corretta individuazione;

Puoi richiederci un colloquio così da farci conoscere la tua realtà aziendale e valutare come possiamo esserti utili per il tuo contratto con patto di prova.

Foto di 2H Media su Unsplash

Disaster Recovery: cosa scrivere nel contratto con il cliente?

Se sei un’azienda specializzata nella sicurezza informatica e quindi nella protezione dei dati ed informazioni del clienti è fondamentale conoscere gli elementi essenziali da inserire nel contratto con il tuo cliente.

Il tuo core business potrebbe essere la protezione dei dati personali da violazioni, le attività di backup e ripristino, oppure la sicurezza potrebbe essere un asset rispetto ad altre attività di sviluppo software e manutenzione da remoto. In ogni caso, oltre a prestare assistenza nell’ambito della sicurezza informatica e telematica, devi gestire preventivamente la tua responsabilità contrattuale senza dimenticare il tuo ruolo privacy.

Il contratto di Disaster Recovery per un’azienda informatica

Il contratto di disaster recovery è un contratto tipicamente adottato da un’azienda dotata di struttura informatica, per proteggersi da eventi disastrosi (da qui il nome Disaster Recovery) come attacchi hacker, guasti dell’hardware, incendi, inondazioni, etc che comprometterebbero gravemente il regolare operare della società.

Le parti del contratto di ripristino della sicurezza

Questo contratto è stipulato tra:

  • L’azienda Provider/Fornitrice di servizi di disaster recovery che potrebbe essere una software house che, tra gli altri, eroga, entro determinati limiti questo tipo di servizio.
  • Una società dotata di una struttura informatica che ritiene importante garantire la continuità della propria struttura informatica, l’intervento immediato e non perdere dati ed informazioni.

Nel contratto vengono indicati i prodotti (struttura di rete) e i servizi (assistenza) che vengono messi a disposizione e forniti dal provider.

Se vuoi assicurarti di redigere i Registri dei trattamenti senza tralasciare aspetti rilevanti per la normativa privacy vigente possiamo avviare assieme il relativo processo di redazione. In questo modo puoi dotare la tua agenzia di comunicazione di tutti i presidi idonei a dimostrare la sua compliance privacy.

Perché il Contratto di Disaster Recovery?

Il documento contrattuale è fondamentale per descrivere in modo completo l’oggetto delle attività, ad esempio i prodotti (struttura di rete) e i servizi (assistenza) che vengono messi a disposizione e forniti dal provider, la durata del servizio e i tempi di intervento.

Gli eventi disastrosi possono infatti essere molto pericolosi per l’azienda che decide di rivolgersi ad una software house per un servizio di disaster recovery:

  • perdita di dati personali di dipendenti, clienti, fornitori e quindi illecito trattamento;
  • comunicazione non autorizzata di informazioni e quindi anche progetti, proposte, disegni industriali;
  • diffusione di segreti aziendali e know how interno e quindi anche brevetti, invenzioni..;

Il rischio principale è che il danno si ripercuota sulla reputazione dell’azienda nei confronti dei clienti ma anche sull’attività aziendale in senso stretto a casa delle informazioni che potrebbero essere ottenute dai concorrenti.

Le attività qui esemplificate richiedono quindi alta professionalità e tempi di intervento immediati.

Quali sono gli elementi essenziali da inserire in un Contratto di Disaster Recovery?

Per esperienza, riteniamo che i principali elementi che devono essere inseriti in un contratto di disaster recovery siano:

  • DESCRIZIONE DEI SERVIZI. Fondamentale specificare le attività, le singole fasi. Ad esempio, il servizio di assistenza e monitoraggio sarà anticipato dall’adozione di un disaster recovery plan, dall’acquisto da parte dell’azienda di software e hardware eventualmente necessari.
  • TEMPI DI INTERVENTO, DI GESTIONE, DI EVASIONE DELLA RICHIESTA. L’indicazione delle tempistiche è fondamentale in questo tipo di contratto e altrettanto fondamentale è individuare esattamente cosa si intenda per “intervento”, “gestione della richiesta”, “evasione della richiesta” ecc.
  • MODALITÁ DI INTERVENTO. ll cliente deve essere messo a conoscenza delle modalità di backup e di ripristino di dati ed informazioni, compresi i luoghi di stoccaggio.
  • DATI PERSONALI, INFORMAZIONI CONFIDENZIALI, SEGRETI AZIENDALI. Altro profilo è gestire in modo diverso i tipi di informazioni per l’adeguato trattamento.
  • SOSPENSIONE E INTERRUZIONI. Cosa accade in caso di mancato pagamento da parte del cliente? Come gestire una situazione che interviene durante una fase di manutenzione programmata?

Come gestire la responsabilità dell’azienda informatica nel contratto di disaster recovery

È innanzitutto fondamentale distinguere tra la responsabilità del provider a monte, del fornitore del servizio di Disaster Recovery (tu) e del cliente finale dotato di una struttura informatica.

Molto spesso non hai possibilità di contrattare le condizioni imposte dal provider ma devi accettarle direttamente. Questo comporta che nel rapporto con il tuo cliente devi prestare massima attenzione alla responsabilità che assumi, proprio per evitare che tu rimanga impigliato tra provider e cliente.

La responsabilità del fornitore del servizio di disaster recovery

Il Provider del servizio di Disaster Recovery è responsabile della corretta esecuzione dei servizi concordati nel contratto e quindi:

  1. RISK ASSESSMENT: studio approfondito dell’architettura informatica interna ed esterna e degli aspetti di criticità;
  2. DISASTER RECOVERY PLAN: pianificazione di strategie e tecniche per (i) la prevenzione della violazione (ii) il ripristino della sicurezza in caso di evento disastroso;
  3. ACTION PLAN: concreta implementazione delle misure di backup e ripristino, acquisto prodotti hardware e software necessari, adeguata formazione al personale.

La base della responsabilità è quindi connessa all’inadempimento rispetto al servizio promesso. Inadempimento che può discendere da:

  • pianificazione non adeguata rispetto alle esigenze di sicurezza rappresentate dall’azienda
  • tempi di intervento maggiori rispetto a quelli promessi;
  • vizi degli strumenti adottati che emergono nel corso del collaudo;

La responsabilità del fornitore può essere limitata al corrispettivo versato dal cliente per il servizio.

La responsabilità del cliente in caso di violazione della sicurezza informatica

Come per ogni contratto, il cliente è tenuto alla diligenza e correttezza e potrà essere ritenuto responsabile secondo gli ordinari principi nel caso in cui la sua condotta abbia impedito al fornitore di svolgere la prestazione in modo esatto. Comprenderai che non è semplice la dimostrazione di tali fatti ed è per questo che insistiamo nella necessità di adottare un contratto scritto che descriva il ruolo del cliente.

E infatti, il cliente:

  • deve collaborare in tutte le attività operative (fase di assement iniziale e fase di test finale ad esempio);
  • deve fornire tutte le informazioni necessarie al fornitore per l’elaborazione del disaster recovery plan;
  • deve mettere a disposizione le risorse (personale compreso) affinchè il piano di sicurezza possa essere concretamente messo in atto;

Comprenderai che questo tipo di contratto non è affatto una banalità ma anzi implica una responsabilità notevole che deve necessariamente previamente essere gestita e che qui ti abbiamo brevemente esemplificato sulla base della nostra esperienza.

Puoi richiederci un colloquio così da farci conoscere la tua posizione e valutare come possiamo esserti utili per il tuo contratto di intervento in caso di violazione della sicurezza informatica.

Foto di Jonathan Ford su Unsplash

Il Registro dei Trattamenti di Dati Personali della web agency: tutto ciò che devi sapere

Se sei una web agency, un’agenzia di marketing automation, un professionista della comunicazione, una media company vedi moltissime informazioni del tuo cliente e degli utenti: devi quindi prestare molta attenzione al corretto trattamento dei dati ed adottare un registro dei trattamenti dei dati personali.

I dati personali dell’agenzia di marketing

In generale, per un’agenzia di marketing il tuo core business è rappresentato dalla fornitura di servizi per l’ideazione, la realizzazione e il monitoraggio di compagne pubblicitarie, promozionali e di fidelizzazione dell’utente finale. Per rendere questi servizi sono imprescindibili le attività di accesso, analisi, conservazione e strutturazione dei dati personali degli utenti intercettati dalle tue campagne marketing. 

Si tratta di trattamenti spesso altamente strutturati, oltre che in continua evoluzione, la cui tipica dinamicità potrebbe esporre la web agency al rischio di tralasciare alcuni aspetti inerenti alla corretta gestione dei trattamenti posti in essere, ove non adeguatamente monitorati.

Ecco, quindi, in questo articolo una panoramica sul registro dei trattamenti dell’agenzia di comunicazione, sia quando questa assume il ruolo di titolare del trattamento, che quando agisce in qualità di responsabile del trattamento (i.e. outsourcer) rispetto a propri clienti.

I dati personali della software house

Il registro dei trattamenti vale anche per le aziende che svolgono assistenza e manutenzione delle reti, forniscono software gestionali, sviluppano e tengono monitorata l’infrastruttura hardware.

Nell’ambito della consulenza legale che prestiamo ci rivolgiamo anche a queste strutture.

Peraltro per le software house, di deve aggiungere anche la qualifica di amministratori di sistema.

Tutto quello che apprenderai dalla lettura va poi correttamente implementato sulla base delle specificità della tua media company. Abbiamo creato delle check list complete per acquisire tutte le informazioni necessarie e svolgere un adeguamento privacy su misura.

Cos’è il Registro dei Trattamenti di un’agenzia di comunicazione

Il registro dei trattamenti è uno dei principali strumenti documentali previsti dal GDPR (regolamento europeo 2016/679 per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali) per far sì che ogni soggetto che tratti dati personali in modo non occasionale provveda prioritariamente al censimento dei trattamenti svolti, così da assicurare la pianificazione e gestione delle attività di protezione delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali delle stesse.

Il registro dei trattamenti è il documento atto a dimostrare il pieno rispetto delle prescrizioni del GDPR nell’ambito dei servizi di marketing e di assistenza software che svolgi.

Anche il Garante Privacy italiano, nelle proprie FAQ dedicate al registro delle attività di trattamento (consultabili sul sito dell’Autorità al seguente link ), ha ribadito che è obbligato alla redazione di tale documento qualunque titolare o responsabile che effettui trattamenti non occasionali.

Se sei un’impresa che lavora nei servizi digitali indubbiamente tratti in modo non occasionale dati personali, sia con riguardo ai tuoi dipendenti/collaboratori, che con riguardo agli utenti dei tuoi clienti. Rientri quindi a pieno titolo tra i soggetti obbligati ad avere un registro dei trattamenti di dati personali.

Vediamo quindi qual è il contenuto minimo e necessario del registro dei trattamenti dell’agenzia di comunicazione, sia quando tratta dati personali in qualità di titolare del trattamento che quando assume il ruolo di responsabile del trattamento.

Come costruire il registro dei trattamenti della tua impresa

Per avere un registro dei trattamenti che sia uno strumento idoneo a censire i vari passaggi di dati personali (comunicazione, diffusione, archiviazione..) e a provare la conformità degli stessi al GDPR è necessario svolgere alcune attività fondamentali.

Ecco le attività principali per redigere un registro dei trattamenti conferme a GDPR:

  1. DUE DILIGENCE PRIVACY dell’agenzia di comunicazione. Bisogna descrivere ogni trattamento, analizzare le finalità, prendere nota dei soggetti coinvolti. Come fare? Noi utilizziamo un questionario approfondito che ci aiuta a comprendere bene ogni profilo di trattamento dei dati personal dell’agenzia di marketing.
  2. ASSESSMENT PRIVACY della web agency. È fondamentale partire da quello che c’è già quindi riprendere la documentazione già adottata dall’agenzia di comunicazione per la conformità alla normativa relativa al trattamento dei dati personali. Anche qui, noi utilizziamo una checklist che inviamo all’agenzia: sarà compito del referente inviarci i documenti richiesti e farci sapere quello che invece non è stato implementato.
  3. GAP AND RISK ANALYSIS della media company. Dalle precedenti fasi potrebbero emergere criticità in relazione alle quali potrebbe essere necessario pianificare delle attività correttive e/o preventive. Serve un’analisi del rischio per comprendere in ragione a ciascun trattamento dati marketing quelli che sono maggiormente esposti.
  4. REDAZIONE DEL REGISTRO dei trattamenti sulla base delle informazioni e documentazioni raccolte nelle precedenti fasi;
  5. REFRESH PERIODICO del registro dei trattamenti. Nella formazione privacy per le agenzie di comunicazione ci teniamo a sottolineare che la documentazione non va tenuta in un cassetto; non si tratta di ricezione formale ma di concreta applicazione. Questo significa che quando c’è un trattamento che cambia (e si sa, è un settore in rapidissima evoluzione) serve un intervento.

Il Team Privacy di Legal for Creativity fornisce supporto legale per lo svolgimento delle diverse fasi con una partecipazione attiva dell’agenzia di comunicazione anche in omaggio al principio di trasparenza che connota la nostra attività.

A) Il registro dei trattamenti dell’agenzia di comunicazione come titolare del trattamento

L’agenzia di comunicazione è titolare del trattamento

Il titolare del trattamento è chi decide in via autonoma i mezzi e le finalità del trattamento di dati personali. Sono tipicamente titolari del trattamento: il datore di lavoro e il proprietario di un sito web. 

Se come agenzia di comunicazione ti avvali della collaborazione di dipendenti o altre figure esterne, ne tratti necessariamente i dati personali in modo sistematico e non occasionale: sei quindi il titolare di tali trattamenti di dati personali e devi dotarti del registro dei trattamenti con il contenuto descritto dall’art. 30, par. 1, del GDPR.

Il registro dei trattamenti del titolare

II tuo registro dei trattamenti in qualità di titolare del trattamento deve riportare almeno le seguenti informazioni:

  1. nome e dati di contatto dell’agenzia di comunicazione
  2. nome e dati di contatto, se presenti, di eventuali contitolari del trattamento, del rappresentante del titolare e del suo DPO (per approfondire il tema del DPO consulta https://legalforcreativity.it/chi-e-il-data-protection-officer/; 
  3. le finalità del trattamento (es. trattamento dei dati dei dipendenti per la gestione del rapporto di lavoro; trattamento dei dati di contatto dei fornitori per la gestione degli ordini);
  4. base giuridica del trattamento (pur non rientrando tra le informazioni indicate dal GDPR quale contenuto minimo del registro, il Garante Privacy italiano nelle citate FAQ ne evidenzia l’opportunità di inserire nel registro dei trattamenti anche tale informazione);
  5. una descrizione delle categorie di interessati (es.: clienti, fornitori, dipendenti)
  6. una descrizione delle categorie di dati oggetto del trattamento (es.: dati anagrafici, dati sanitari, dati biometrici, dati relativi a permessi e congedi, dati relativi al profilo formativo, dati bancari, ecc.);
  7. individuazione delle categorie di destinatari a cui sono o saranno comunicati i dati personali. Tra questi andranno censiti eventuali altri soggetti ai quali – in qualità di responsabili e sub-responsabili del trattamento – siano trasmessi i dati da parte dell’agenzia di comunicazione (es. soggetto esterno cui sia affidato dal titolare il servizio di elaborazione delle buste paga dei dipendenti; provider esterno di software gestionali e/o di applicativi per l’analisi e la strutturazione dei dati inerenti alle campagne marketing, software house, ecc.);
  8. ove applicabile, i trasferimenti dei dati personali trattati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali; 
  9. ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati personali trattati (ad es. in caso di rapporto contrattuale, i dati potranno essere conservati per 10 anni dall’ultima registrazione – v. art. 2220 del codice civile);
  10. ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative adottate in base all’art. 32 del GDPR.

Una volta creato il registro dei trattamenti dell’agenzia di comunicazione come titolare del trattamento, lo stesso dovrà essere mantenuto aggiornato tempo per tempo. Ad esempio, sarà necessario provvedere al relativo aggiornamento quando subentrano nuovi soggetti a cui vengono comunicati i dati personali, oppure quando decidi di avvalerti di nuove app che implicano la conservazione dei dati personali fuori dallo Spazio Economico Europeo.

B) Il registro dei trattamenti dell’agenzia di comunicazione come responsabile del trattamento

L’agenzia di comunicazione è responsabile del trattamento

Il Responsabile del trattamento è chi tratta i dati personali per conto del Titolare del trattamento. Tra i Responsabili del trattamento rientrano indubbiamente le agenzie di comunicazione che, nel curare campagne di marketing per conto dei propri clienti, trattano i dati personali dei clienti-utenti del proprio committente.

Alcuni esempi:

  • il trattamento di dati personali nella gestione dei profili social per conto dell’azienda e in questo ambito l’attività di community management piuttosto che di brand ambassador dei lavoratori dipendenti;
  • il trattamento dei dati personali nella gestione di un sito internet con canale e-commerce e quindi tutti i dati degli utenti registrati e non registrati che eseguono acquisti;
  • il trattamento dei dati personali nell’invio delle newsletter e quindi tutta l’attività di funnel, di acquisizione dei contatti e invio delle comunicazioni commerciali.

Se hai dubbi sulla figura di responsabile del trattamento dell’agenzia di comunicazione ti rinviamo all’articolo dedicato al tema così puoi verificare, anche in autonomia, il tuo ruolo.

Il registro dei trattamenti del responsabile

L’agenzia di comunicazione quale responsabile del trattamento deve tenere un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto di un titolare, il cui contenuto minimo è determinato dall’art. 30, par. 2 del RGPD.

Ecco le informazioni fondamentali che deve riportare il registro dei trattamenti di una web agency come responsabile:

  1. nome e dati di contatto del/dei responsabile/i del trattamento (tu);
  2. nome e dati di contatto di ogni titolare del trattamento per conto del quale si agisce come responsabile (ogni tuo cliente)
  3. nome e dati di contatto del rappresentante del titolare o del responsabile e, ove presente, del DPO;
  4. categorie di trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;
  5. i trasferimenti dei dati personali trattati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali; 
  6. una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative adottate in base all’art. 32 del GDPR (ove possibile);

Come visto, il registro del responsabile del trattamento risulta essere in parte “semplificato” rispetto a quello del titolar del trattamento, essendo meno le informazioni che vi devono comparire all’interno.

Tuttavia, è molto probabile che l’agenzia di comunicazione agisca in qualità di responsabile del trattamento per conto di più clienti quali autonomi e distinti titolari: in tal caso le informazioni sopra elencate dovranno essere riportate nel registro con riferimento a ciascuno dei suddetti titolari. Si dovrà, pertanto, suddividere il registro in tante sezioni quanti sono i titolari per conto dei quali agisce.

Da dove partire per un registro dei trattamenti nel marketing digitale?

Come hai appena letto, la tua web agency può essere sia Titolare del trattamento sia Responsabile del trattamento. Questo implica che dovrai munirti di due tipologie di Registro dei trattamenti, quello per Titolare del trattamento e quello per Responsabile del trattamento.

Se vuoi assicurarti di redigere i Registri dei trattamenti senza tralasciare aspetti rilevanti per la normativa privacy vigente possiamo avviare assieme il relativo processo di redazione. In questo modo puoi dotare la tua agenzia di comunicazione di tutti i presidi idonei a dimostrare la sua compliance privacy.

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Employee retention nell’agenzia di comunicazione: come fidelizzare i dipendenti strategici?

In settori estremamente concorrenziali come quelli del marketing, della comunicazione, del software o comunque per tutte le imprese che lavorano nel digitale, le persone possono rappresentare un vero e proprio vantaggio competitivo per l’agenzia: diventa quindi fondamentale adottare strumenti per mantenere il team di lavoro

Ci sono diverse misure che una web agency può adottare per migliorare il benessere del personale, evitare il tourover, trattenere il know how acquisito. Ad esempio, può mettere in atto un piano di welfare aziendale o adottare delle strategie di employee retention.

Employee retention: cos’è e perchè è importante?

L’employee retention o Human resource retention è un insieme di strategie e strumenti che consentono digital agency di fidelizzare i dipendenti strategici e trattenere i migliori talenti, evitando che le risorse più promettenti o con maggiore specializzazione passino alla concorrenza.

Gli strumenti possono essere diversi ma tutti orientati alla finalità di mantenere il dipendente all’interno dell’azienda. Uno degli strumenti è il patto di retention.

Il patto di retention – conosciuto anche come patto di stabilità o clausola di durata minima garantita – rientra tra queste strategie e permette, allo stesso tempo, di tutelare il know how dell’agenzia di comunicazione.

Cos’è il patto di retention

Il patto di retention è l’accordo con cui il datore di lavoro e/o il lavoratore si impegnano a non recedere dal rapporto di lavoro per un certo periodo di tempo minimo stabilito.

L’accordo può essere inserito come clausola all’interno del contratto individuale di lavoro o come patto aggiuntivo da far sottoscrivere al dipendente al momento dell’assunzione; oppure può rappresentare una pattuizione da negoziare con il lavoratore in un secondo momento, quando questi ha raggiunto un livello di formazione e competenze tali da diventare strategico.

Il patto di retention può essere utilizzato non solo nel rapporto con lavoratori di più alto profilo professionale, ma l’agenzia può valutare di sottoporre un accordo di stabilità anche a dipendenti con minore esperienza o più giovani, sui quali intende investire particolarmente a livello formativo.

Si tratta di un patto a cui si può ricorrere solo nei rapporti a tempo indeterminato

La stabilità del lavoratore in agenzia

La stabilità può essere garantita nell’interesse del lavoratore, del datore di lavoro o di entrambe le parti:

  1. nell’interesse del datore di lavoro – è l’ipotesi più frequente ed è quella che prevede l’impegno del solo lavoratore a non risolvere volontariamente il rapporto per un certo periodo di tempo. L’esigenza per l’agenzia può essere quella di assicurarsi la stabilità del rapporto a fronte di un investimento formativo costoso oppure quella di non correre il rischio che un dipendente particolarmente meritevole passi alla concorrenza;
  2. nell’interesse del lavoratore – qui è l’agenzia che si impegna a non risolvere volontariamente il rapporto di lavoro per un certo periodo di tempo. E’ una formula utilizzabile soprattutto quando si vuole trattenere in azienda una determinata professionalità ed offrire una garanzia concreta dell’interesse alla prosecuzione ed al mantenimento della collaborazione;
  3. nell’interesse di entrambe le parti – è la situazione più bilanciata in cui sia il lavoratore che il datore di lavoro si obbligano, reciprocamente, a non risolvere volontariamente il rapporto in un arco di tempo determinato. Vi è una presenza, equilibrata, dei due interessi di cui sopra.

Come costruire un patto di stabilità in una software house

Il principale contenuto del patto di retention è l’obbligo di non recedere dal rapporto di lavoro (e, quindi, di non rassegnare le proprie dimissioni volontarie o di non licenziare volontariamente) per un certo periodo di tempo.

Deve trattarsi di un recesso volontario:

  • dimissioni volontarie (lato lavoratore)
  • licenziamento per giustificato motivo, soggettivo o oggettivo (lato datore)

Non ci sono particolari limiti di durata. L’impegno deve, però, avere un termine e nella sua determinazione si deve tener conto dell’interesse sotteso al patto e del profilo professionale del lavoratore a cui si propone.

Nel caso in cui il patto risponda ad un interesse dell’agenzia, occorre offrire una contropartita al lavoratore che può essere un compenso economico (per i lavoratori specializzati e di più alto profilo) o l’offerta di un percorso formativo non obbligatorio, come potrebbe essere un master o un corso di alta specializzazione o di qualificazione professionale (di durata pluriennale o con un costo particolarmente elevato).

Come in qualsiasi contratto, è bene verificare che il contenuto sia bilanciato e che gli impegni individuati siano proporzionati e non comportino un sacrificio eccessivo per una delle parti.

Il problema del recesso anticipato

1) Se il lavoratore non rispetta il patto di l’employee retention

Se il recesso volontario anticipato durante il periodo di stabilità è ingiustificato e l’agenzia ha diritto al risarcimento del danno patito.

Per evitare contenziosi sulla prova e sulla quantificazione del danno, è possibile inserire nell’accordo una penale e prevedere che, in caso di dimissioni anticipate, il dipendente debba corrispondere all’agenzia una somma di denaro prestabilita. 

Accade spesso, soprattutto se la stabilità è individuata per più anni, che la penale venga fissata in importi decrescenti in relazione alla durata del rapporto: se, ad esempio, il patto di retention ha durata triennale, la penale sarà maggiore in caso di dimissioni entro il primo anno e minore in caso di dimissioni pervenute nel terzo anno.

Se, invece, il patto prevede l’investimento in formazione, la penale può essere commisurata ai costi sostenuti dall’agenzia per il corso di formazione e specializzazione.

Bisogna ricordare che, nel caso in cui dovesse sorgere un contenzioso tra le parti, la penale può essere ridotta in giudizio ed è quindi importante che, sin da subito e nella stesura del patto, si individui un importo che sia più equo possibile.

2) Se l’agenzia di comunicazione non rispetta la clausola di human resource retention

Se l’agenzia recede prima della durata stabilita contravvenendo all’obbligo assunto (in caso di patto rispondente all’interesse del lavoratore o di entrambe le parti), il dipendente ha diritto al risarcimento del danno parametrato alle retribuzioni che gli sarebbero spettate se il recesso non fosse intervenuto.

Le eccezioni al patto di stabilità

Con il patto di stabilità non si può vietare qualsiasi tipo di recesso.

Come abbiamo visto, infatti, l’accordo vieta le risoluzioni volontarie durante il periodo di validità del patto: dimissioni volontarie o licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o soggettivo.

Pur in presenza del patto e durante la sua validità, però, è sempre possibile il recesso per giusta causa o per impossibilità sopravvenuta della prestazione.

In questi casi, il recesso è legittimo e non è dovuto alcun risarcimento del danno.

È quindi fondamentale che la clausola venga adottata in modo ragionato all’interno dell’impostazione di una strategia più ampia e sia collegata alle diverse iniziative dell’agenzia di comunicazione per mantenere stabile il capitale umano.

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Contratto di sviluppo software: cosa inserire nell’accordo

La progettazione del software, la declinazione delle funzionalità di un asset immateriale, la licenza d’uso di APP in abbonamento, l’aggiornamento di un applicativo pre-installato, la correzione dei bug di un sistema, la manutenzione ordinaria continuativa, la gestione da remoto del database (ecc..) sono tutte attività che devono essere regolate all’interno di uno o più contratti che la software house sottopone al proprio cliente prima di iniziare i lavori.

Come scrivere un contratto per APP

Premessa: all’interno di questo sito internet, in questa sezione, puoi trovare risorse informative utili per inquadrare bene le tue esigenze legali e comprendere quali sono le problematiche di maggiore rilevanza, da prevenire, con riguardo alla tua specifica attività. L’obiettivo quindi non è quello di farti diventare un avvocato ma di comunicarti cosa può essere importante implementare all’interno della tua realtà aziendale.

E quindi, non ti fornirò un format di contratto generico, né alla fine del post potrai metterti a scrivere in via autonoma l’accordo, ma avrai degli strumenti da cui partire focalizzare le tue esigenze, da condividerci.

Le definizioni principali da inserire in un contratto di progettazione APP

La prima questione da affrontare è quella di individuare le definizioni. Ti sembrerà forse una banalità, ma a mio avviso, per evitare fraintendimenti tra te e il tuo cliente, che possono diventare vertenze e sfociare addirittura in contenziosi, è fondamentale che i primi articoli riportino cosa si intende per ciascuna delle attività, dei servizi, dei prodotti e di tutto quanto intendiamo regolamentare nel contratto.

Ad esempio:

  • Cosa si intende per “software”? Si tratta del file eseguibile che verrà messo a disposizione del cliente oppure si tratta del codice sorgente che viene sviluppato e sorregge l’eseguibile?
  • Cosa si intende per “sviluppo”? Include anche l’attività di progettazione oppure si tratta di declinazione di un prodotto esistente di proprietà dell’azienda IT?
  • Cosa si intende per “interfaccia”? Può essere utile definirla anche con riguardo poi all’eventuale richiesta da parte del cliente di non sviluppare qualcosa di simile per i competitor.

Ovviamente, questi sono solo tre esempi. Talvolta i contratti che il team di Legal for Creativity redige, possono contenere anche un foglio intero di definizioni. Questo unicamente perchè vogliamo chiarezza e assicurarci un’interpretazione più oggettiva possibile.

L’oggetto del contratto: le fasi di sviluppo del software

La seconda questione da affrontare è l’oggetto del contratto, ossia la prestazione principale che l’azienda IT si impegna a svolgere a favore del proprio cliente.

L’oggetto può essere descritto in modo sintetico, ma deve contenere, senza possibilità di diversa interpretazione esattamente cosa si impegna a svolgere l’azienda IT.

E quindi: progettazione, sviluppo, declinazione funzionale, messa a disposizione, aggiornamento, manutenzione continuativa, integrazione, progettazione dell’interfaccia utente, ideazione di meccanismi di facilitazione, ecc.

Per aiutarci a definire bene l’oggetto del contratto, basta che pensiamo alle fasi del lavoro. È fondamentale una pianificazione, anche dividendola, se previsto, per stati di avanzamento e determinando poi, per ciascuna fase, qual è il ruolo del cliente.

La proprietà intellettuale del software e il know how della software house

È importante che il cliente comprenda cosa si intende per: codice sorgente, versione beta, eseguibile, interfaccia e tutto quanto necessario per poi comprendere a chi spettano i diritti su quanto realizzato.

Di norma, ma questo cambia in ragione all’attività della software house, distinguo tra:

  • “background IP”: tutto quanto c’era prima che il cliente conferisse l’incarico; il know how, i dati, le informazioni, le stringhe di codice e tutto quanto costituisce il “format” di base su cui poi l’azienda procede con le attività di progettazione, scrittura, definizione;

La background IP, oltre ad essere di esclusiva proprietà dell’azienda IT, non deve essere in alcun modo ceduta, ma nemmeno messa a disposizione in chiaro. Si tratta dell’avviamento della software house e quindi dell’asset immateriale più prezioso per il lavoro.

  • “foreground IP”: tutto quanto sviluppato, declinato, progettato e tradotto in codice, nel corso del contratto; il cliente ha quindi richiesto quell’APP e la software house, partendo dal proprio asset e quindi dalla background IP, procedere nello sviluppo di quanto richiesto.

La foreground IP, sotto il profilo dei diritti morali, è di titolarità della software house. Con riguardo invece ai diritti di utilizzazione economica, questo dipende dagli accordi assunti con il cliente finale. A mio avviso è sempre bene distinguere i due profili di proprietà intellettuale ma mantenere anche questo in capo esclusivo dell’azienda IT. Semplicemente, sarà messo a disposizione, in licenza o in cessione, l’eseguibile originato dalle implementazioni e dunque anche attraverso la foreground IP.

Questo chiaramente non consente alla software house, domani, di vendere esattamente lo stesso software a terzi, sviluppato per conto del cliente, acquisita la foreground IP.

In questo senso quindi, sono da prevedersi dei limiti e un bilanciamento delle posizioni delle parti.

Queste valutazioni vanno quindi compiute anche avuto riguardo:

  1. All’oggetto del contratto: declinazione di un funzionalità esistenti oppure odine di sviluppo di qualcosa di nuovo?
  2. Alla presenza di un’esclusiva o non concorrenza: richiesta di non commercializzazione di un prodotto simile con riguardo alle funzionalità o all’aspetto?
  3. Alla modalità di gestione dell’interfaccia grafica e della titolarità del design (potrebbe essere l’unico aspetto davvero rilevante per il cliente);

Il format di contratto e la gestione degli allegati

Come anticipato, non posso fornirti un modello di contratto che vale per tutte le software house che sviluppano applicativi per aziende. In questo articolo ho voluto condividerti solo alcuni dei principali punti che devono essere valutati per poi andarli a formalizzare in un documento contrattuale.

Quello che però posso dirti è che, non necessariamente poi devi dotarti di un contratto ad hoc per ogni cliente. Se sei verticale su un complesso di attività e si riesce a regolamentarle allo stesso modo, sarà sufficiente un accordo unico che poi potrai adattare anche autonomamente attraverso gli allegati.

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Il grafico dipendente può avere clienti personali? La concorrenza sleale all’agenzia di comunicazione

Cosa può fare la web agency per tutelarsi da una possibile concorrenza del lavoratore dipendente e salvaguardare il proprio know how? In questo articolo parliamo di questo argomento.

La figura del lavoratore dipendente di un’agenzia

Il graphic designer, si sa, è una professione che può essere svolta come dipendente o come freelance e molto spesso collaborando attivamente con una o più agenzie.

Ai graphic designer, anche se dipendenti di un’agenzia, succede spesso di:

  • ricevere contatti da potenziali clienti diversi da quelli propri dell’agenzia per cui si opera e che potrebbero diventare dei clienti personali.

L’occasione può essere sicuramente interessante, anche per assicurarsi maggiore visibilità e un’ulteriore entrata. Addirittura si potrebbe valutare di risolvere il proprio rapporto di lavoro con l’agenzia per dedicarsi esclusivamente alla propria attività di freelance.

  • ricevere delle offerte di lavoro da un competitor dell’agenzia di comunicazione per la quale si lavora.

Anche in questo caso il contratto di lavoro dipendente può essere destinato a chiudersi a seguito di una proposta migliorativa.

Si tratta di situazioni molto frequenti nella realtà e che portano l’agenzia a chiedersi:

  1. Come evitare che i dipendenti svolgano attività in concorrenza, sia durante che alla fine del rapporto di lavoro?
  2. Quali tutele preventive e successive si possono attivare?

Abbiamo già trattato in questo articolo della possibilità di avere un “doppio lavoro” ossia di essere un lavoratore dipendente e di intraprendere contemporaneamente un secondo lavoro, individuandone le condizioni ed i limiti.

Ci soffermeremo, ora, su cosa può fare l’agenzia per tutelarsi da una possibile concorrenza e salvaguardare il proprio know how (per una panoramica sui vari strumenti di tutela del know-how dell’agenzia di comunicazione puoi leggere qui).

Chiaramente, tutto deve poi essere vagliato con riguardo alla specifica realtà aziendale.

L’obbligo di fedeltà del lavoratore di una web agency

Il grafico dipendente dell’agenzia è tenuto a rispettare l’obbligo di fedeltà. È un impegno previsto dal codice civile e assunto con la sottoscrizione del contratto di lavoro.

Cos’è l’obbligo di fedeltà?

Per l’intera durata del rapporto di lavoro, è vietato al dipendente trattare affari – per conto proprio o di terzi – in concorrenza con il proprio datore di lavoro.

E se il grafico dipendente svolge attività in concorrenza durante il rapporto di lavoro?

L’agenzia può:

  • avviare un procedimento disciplinare nei confronti del dipendente;
  • applicare la sanzione proporzionata alla gravità del fatto, potendo anche licenziare il dipendente;
  • chiedere ed agire per l’immediata cessazione della condotta concorrenziale;
  • agire per il risarcimento del danno.

Quanto dura l’obbligo di fedeltà?

Bisogna ricordare che l’obbligo di fedeltà nasce al momento dell’assunzione e termina con la risoluzione del rapporto di lavoro

Successivamente la concorrenza è libera e possibile purché non sia sleale.

Se hai dubbi in merito al contratto di lavoro dipendenti che sottoponi ai tuoi lavoratori è bene compiere un’analisi specialistica.

Il patto di non concorrenza

Il patto di non concorrenza è uno strumento che consente alla web agency di tutelarsi preventivamente dalla possibile concorrenza che potrebbe essere svolta dai propri dipendenti alla fine del rapporto di lavoro.

Si tratta di un accordo con cui l’agenzia ed il dipendente stabiliscono che, successivamente alla risoluzione del rapporto e per un periodo di tempo definito, il lavoratore è obbligato a non svolgere attività in concorrenza.

Il patto può essere stipulato in qualsiasi momento del rapporto: all’inizio, in corso o in occasione della sua cessazione. Essendo, però, necessario il consenso di entrambe le parti (e, quindi, anche del dipendente), è opportuno sottoporlo già al momento dell’assunzione: in una fase successiva, infatti, potrebbe essere più difficile ottenere l’accettazione del lavoratore.

Una volta sottoscritto, l’accordo può essere sciolto solo con il consenso di entrambe le parti.

Non esiste un format di patto di non concorrenza e ti suggeriamo di evitare di scaricare gli esempi da internet. Puoi invece avere il tuo modello di contratto di lavoro dipendente con accluso il patto di non concorrenza, realizzato specificatamente per la tua realtà aziendale e in base alle tue esigenze.

Vogliamo fornirti qui alcune informazioni di base per iniziare a valutare anche autonomamente l’opportunità di adottare questo strumento a tutela dell’agenzia di comunicazione contro la concorrenza dei creativi in uscita.

I requisiti di base del divieto di concorrenza

L’obbligo di non concorrenza non può essere a tempo indeterminato, né eccessivamente ampio per non compromettere del tutto la possibilità del dipendente di spendere la professionalità che ha acquisito o di trovare una nuova occupazione.

Per questo motivo, il patto deve osservare dei requisiti formali ben precisi, pena la sua nullità:

  • la forma deve essere scritta
  • il vincolo di non concorrenza deve essere contenuto entro limiti di oggetto, tempo, luogo
  • deve essere previsto un corrispettivo in favore del lavoratore

Il contenuto della clausola di non concorrenza all’agenzia di comunicazione

Nell’individuare il contenuto occorre bilanciare correttamente gli interessi di entrambe le parti e tenere presente alcun elementi fondamentali.

L’oggetto dell’obbligo dell’ex-dipendente creativo

Il grafico ex lavoratore dipendente, ora freelance, può impegnarsi sotto diversi profili nei confronti della media company per la quale ha lavorato per un tempo più o meno lungo.

L’obbligo è più o meno specifico o ampio anche in base al ruolo del lavoratore dipendente: PM, responsabile area e-commerce, responsabile eventi, ecc. Conosciamo bene la struttura delle piccole o grandi agenzie di comunicazione, sarà quindi nostra premura suggerirti in ragione alla specificità delle mansioni.

In generale l’oggetto può riguardare qualsiasi attività lavorativa (autonoma, dipendente, occasionale o svolta con altre forme) che si ponga in concorrenza con quella dell’agenzia, dovendo essere comunque assicurato un residuo margine di operatività per il dipendente.

Non possono essere inserite attività estranee al settore specifico in cui opera l’agenzia.

La durata dell’obbligo di non concorrenza

La durata massima del patto è di 3 anni per i lavoratori dipendenti e 5 anni per i dirigenti.

Il compenso per la non concorrenza

Il corrispettivo deve essere congro cioè proporzionato all’obbligo imposto al lavoratore.

La legge non prevede né la misura né le modalità di pagamento del corrispettivo: l’individuazione varia in base al singolo caso concreto. Si può prevedere il pagamento del corrispettivo durante il rapporto di lavoro o alla fine o successivamente; la somma può essere stabilita in misura fissa o come percentuale sulla retribuzione complessiva. 

Altri elementi della clausola

E’ possibile, poi, aggiungere all’accordo degli obblighi di informativa che impongano al dipendente di comunicare all’agenzia le successive posizioni lavorative per consentirle di verificare il rispetto del vincolo di non concorrenza.

Se hai intenzione di elaborare un documento da sottoporre ai tuoi nuovi dipendenti per il tempo successivo alla chiusura del rapporto, ti suggeriamo di iniziare dai vari profili qui indicati ma poi di farti dare supporto specialistico.

La violazione degli obblighi di non concorrenza

Se il dipendente viola il patto di non concorrenza l’agenzia può chiedere la restituzione dei corrispettivi già pagati, l’immediata cessazione dell’attività concorrenziale ed il risarcimento del danno subito. 

Può essere utile, per ridurre le problematiche legate alla prova del danno, inserire nel patto di non concorrenza una penale che il lavoratore è tenuto a pagare in caso di inadempimento.

Come sciogliere un patto di non concorrenza

Se il lavoratore vuole liberarsi dal patto di non concorrenza non può farlo autonomamente.

Accade, di solito, infatti che il lavoratore sottoscriva il patto di non concorrenza al momento dell’assunzione e voglia poi successivamente liberarsene quando valuta di lasciare l’agenzia.

Se non vi è il consenso dell’agenzia allo scioglimento del patto, il vincolo rimane e l’unico rimedio possibile è quello di valutare – ed eventualmente contestare – la legittimità formale dell’accordo raggiunto: è, dunque, essenziale impostare già correttamente dall’inizio il patto di non concorrenza, anche avvalendosi di un supporto legale.

Che tu sia dalla parte del lavoratore dipendente o della web agency è fondamentale valutare bene tutti gli aspetti qui richiamati.

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Perchè un contratto di sviluppo software? Le problematiche principali e le ipotesi di soluzione. Con esempi pratici.

Se ti occupi di sviluppare software, piattaforme e gestionali, ti sarai sicuramente posto già molti quesiti che riguardano gli aspetti legali. In questo articolo voglio condividerti alcune soluzioni, tratte dalla mia esperienza di consulente legale per aziende IT.

Licenza o vendita del software?

Prima di addentrarmi su casi e questioni, facciamo una distinzione:

  • si parla di cessione quando viene trasferita la proprietà del software, con codice sorgente, interfaccia, funzionalità e tutto quanto costituisce il know how dell’azienda IT.
  • si parla di licenza quando invece viene messo a disposizione un software senza il trasferimento della titolarità, ma dietro pagamento di un canone annuale o mensile (ad esempio).

Di fatto, traducendo la situazione in qualcosa di tangibile, nel primo caso è come se stessimo acquistando una vettura, nel secondo caso è come se la prendessimo in affitto. Purtroppo però, abbiamo a che fare con beni immateriali (software, gestionali, piattaforme, ecc..), che discendono da una pluralità di attività (progettazione, sviluppo, declinazione, ecc..), che richiedono necessariamente un’adeguata protezione, altrimenti, le problematiche sono notevoli e talvolta di difficile soluzione.

Dotarsi di un contratto ben scritto, di un preventivo completo e prima ancora gestire in modo oculato le trattative, sin dal primo contatto, è fondamentale. Sappi che gestiamo anche vari percorsi formativi volti a trasmettere le conoscenze di base per la gestione, sotto il profilo legale, delle trattative con i clienti.

Le principali problematiche legali nello sviluppo software: esempi pratici

Nel corso della mia esperienza, sono stata incaricata a redigere varie tipologie di accordi aventi ad oggetto il software. Alcune volte però il cliente è arrivato a contattarmi “troppo tardi” e quindi abbiamo dovuto intervenire a tutela successiva cercando di dare una soluzione alle problematiche insorte.

1) Il problema della proprietà del codice sorgente

Il servizio di sviluppo e progettazione software dovrebbe prendere la consegna di un file eseguibile o direttamente embeddato nel luogo di destinazione, senza quindi la messa a disposizione delle stringhe che hanno consentito di raggiungere il risultato.

In assenza di contratto, con un preventivo poco chiaro e con una fattura altrettanto interpretabile, talvolta non è scontato. In alcuni casi si è arrivati alla situazione in cui il cliente pretendeva di vietare all’azienda IT di utilizzare il proprio know how (codice sorgente dunque) per altre situazioni, perchè appunto, era stato acquisito.

Come evitare questo problema? È fondamentale definire bene sin dalla fase delle trattative, cosa viene consegnato al cliente, in quali termini, limiti, modalità.

2) Il problema della partnership con il cliente della software house

Talvolta si crea una sorta di partnership tra l’azienda IT che sviluppa un nuovo software, innovativo e il cliente finale che intende concedere in uso ai propri clienti il software. In questi casi, è fondamentale quantificare il lavoro svolto nella fase di sviluppo, definire le % rispetto agli introiti, ma sopratutto anche l’impegno del cliente nella promozione del prodotto.

In questo caso, in assenza di un’adeguata regolamentazione, si rischia di perdere alcune voci. Può essere opportuno quindi tenere a mente, con riguardo ai prezzi:

  • il corrispettivo per la fase di sviluppo del software per conto del cliente;
  • i canoni per le attività di aggiornamento del software sulla base delle richieste del cliente:
  • la percentuale di introiti derivanti dalla messa a disposizione del software agli utenti;
  • i compensi per le attività di manutenzione, magari diretta, presso gli utenti.

Come evitare problematiche? È fondamentale partire da un audit approfondito e completo perchè non è detto che tutto debba essere regolamentato all’interno di un unico contratto.

3) Il problema del divieto di concorrenza: i competitor del cliente

Il cliente può imporre alla software house il divieto di commercializzare software simili, dal punto di vista delle funzionalità, nei confronti di soggetti in concorrenza.

Il problema può sorgere qui laddove l’accordo sia generico. E in questi casi, sorgono contenziosi.

La soluzione è quindi quella di stabilire un accordo iniziando da questi quesiti:

  • Qual è l’attività vietata? La commercializzazione del medesimo software dal punto di vista dell’interfaccia o di un software, anche visivamente molto diverso, ma con le stesse funzionalità?
  • Qual è la durata? Di norma, le clausole che limitano la facoltà di commercializzare con terzi, sono fissate entro limiti temporali e in questo caso si consideri che il software comunque è soggetto sempre a nuovi aggiornamenti che limitano anche la vita utile.
  • Qual è il compenso? La limitazione alla facoltà di riutilizzare il know how acquisito per lo sviluppo di quell’applicativo, come viene ricompensata?

4) Il problema della declinazione funzionale

Altro punto fondamentale è comprendere qual è effettivamente l’attività che la software house si impegna a svolgere verso il cliente. Io parlo di declinazione funzionale in tutti i casi in cui lo standard di base sia esistente e a questo vengano (i) aggiunte le funzionalità richieste dal cliente sulla base di un listino messo a disposizione (ii) progettate altre funzionalità non previste nello standard.

Il problema quindi qui può porsi qualora le attività svolte non siano state adeguatamente descritte, anche con riguardo alla proprietà intellettuale del prodotto originario e dei nuovi elementi.

5) Il problema dei malfunzionamenti del software

Nei contratti, di appalto o di vendita, è prevista una responsabilità in caso di vizi e difetti, che deve essere fatta valere entro determinati limiti temporali e che ci consente di identificare cosa si intende per “vizi” e per “difetti”.

Intuisci che con riguardo al software le questioni sono più delicate:

  • Il software può essere integrato all’interno del gestionale del cliente e i problemi possono sorgere perchè i due prodotti “non riescono a parlarsi”;
  • Il software “non gira” sul luogo di destinazione per ragioni che dipendono dal cliente, il quale ha omesso di fornire informazioni rilevanti;
  • Ci sono dei malfunzionamenti che non dipendono da chi ha sviluppato l’APP;

Come risolvere le problematiche? Ci sono varie modalità, in questo caso. Faccio un grande uso degli allegati ai contratti per definire bene il prodotto, le attività, i servizi. In questi casi potrebbe essere utile:

  • Allegato 1 : Elenco delle funzionalità del software sulla base delle richieste del cliente;
  • Allegato 2: Attività che verranno svolte autonomamente dal cliente (o da terzi) con riguardo al complesso della piattaforma con caratteristiche della stessa;
  • Allegato 3: Elenco delle attività di manutenzione con distinguo;

Come scrivere un contratto di sviluppo software: da dove partire

In questo caso (in altri casi fornisco una checklist), ti suggerisco di iniziare dalle problematiche che hai ravvisato sino ad ora nella tua attività di sviluppatore. Mettile nero su bianco e magari, se riesci, individua la ragione da cui è disceso la questione e come, in quel caso, è stata data la soluzione.

Come si sarebbe potuto prevenire il problema?

Quale avrebbe potuto essere la soluzione migliore?

Il problema ha provocato danni economici o all’immagine dell’azienda?

In seconda battuta, prendi nota delle fasi di sviluppo del software, con riguardo alle richieste e al ruolo del cliente.

Il cliente fornisce un elenco di funzionalità di cui ha necessità?

L’azienda IT invia un report delle richieste che deve essere confermato?

Legal for Creativity si occupa di fornire consulenza legale per la redazione di contratti per lo sviluppo di software, gestionali, piattaforme, in base alle esigenze dell’azienda e alle specificità del prodotto e degli accordi con il cliente. Si occupa anche di fornire un’adeguata formazione con riguardo alla gestione di tutti gli aspetti problematici, alcuni dei quali qui esposti, per prevenire le questioni o comunque raggiungere una soluzione.

    Foto di Markus Spiske su Unsplash