Cosa può fare la web agency per tutelarsi da una possibile concorrenza del lavoratore dipendente e salvaguardare il proprio know how? In questo articolo parliamo di questo argomento.
La figura del lavoratore dipendente di un’agenzia
Il graphic designer, si sa, è una professione che può essere svolta come dipendente o come freelance e molto spesso collaborando attivamente con una o più agenzie.
Ai graphic designer, anche se dipendenti di un’agenzia, succede spesso di:
- ricevere contatti da potenziali clienti diversi da quelli propri dell’agenzia per cui si opera e che potrebbero diventare dei clienti personali.
L’occasione può essere sicuramente interessante, anche per assicurarsi maggiore visibilità e un’ulteriore entrata. Addirittura si potrebbe valutare di risolvere il proprio rapporto di lavoro con l’agenzia per dedicarsi esclusivamente alla propria attività di freelance.
- ricevere delle offerte di lavoro da un competitor dell’agenzia di comunicazione per la quale si lavora.
Anche in questo caso il contratto di lavoro dipendente può essere destinato a chiudersi a seguito di una proposta migliorativa.
Si tratta di situazioni molto frequenti nella realtà e che portano l’agenzia a chiedersi:
- Come evitare che i dipendenti svolgano attività in concorrenza, sia durante che alla fine del rapporto di lavoro?
- Quali tutele preventive e successive si possono attivare?
Abbiamo già trattato in questo articolo della possibilità di avere un “doppio lavoro” ossia di essere un lavoratore dipendente e di intraprendere contemporaneamente un secondo lavoro, individuandone le condizioni ed i limiti.
Ci soffermeremo, ora, su cosa può fare l’agenzia per tutelarsi da una possibile concorrenza e salvaguardare il proprio know how (per una panoramica sui vari strumenti di tutela del know-how dell’agenzia di comunicazione puoi leggere qui).
Chiaramente, tutto deve poi essere vagliato con riguardo alla specifica realtà aziendale.
L’obbligo di fedeltà del lavoratore di una web agency
Il grafico dipendente dell’agenzia è tenuto a rispettare l’obbligo di fedeltà. È un impegno previsto dal codice civile e assunto con la sottoscrizione del contratto di lavoro.
Cos’è l’obbligo di fedeltà?
Per l’intera durata del rapporto di lavoro, è vietato al dipendente trattare affari – per conto proprio o di terzi – in concorrenza con il proprio datore di lavoro.
E se il grafico dipendente svolge attività in concorrenza durante il rapporto di lavoro?
L’agenzia può:
- avviare un procedimento disciplinare nei confronti del dipendente;
- applicare la sanzione proporzionata alla gravità del fatto, potendo anche licenziare il dipendente;
- chiedere ed agire per l’immediata cessazione della condotta concorrenziale;
- agire per il risarcimento del danno.
Quanto dura l’obbligo di fedeltà?
Bisogna ricordare che l’obbligo di fedeltà nasce al momento dell’assunzione e termina con la risoluzione del rapporto di lavoro.
Successivamente la concorrenza è libera e possibile purché non sia sleale.
Se hai dubbi in merito al contratto di lavoro dipendenti che sottoponi ai tuoi lavoratori è bene compiere un’analisi specialistica.
Il patto di non concorrenza
Il patto di non concorrenza è uno strumento che consente alla web agency di tutelarsi preventivamente dalla possibile concorrenza che potrebbe essere svolta dai propri dipendenti alla fine del rapporto di lavoro.
Si tratta di un accordo con cui l’agenzia ed il dipendente stabiliscono che, successivamente alla risoluzione del rapporto e per un periodo di tempo definito, il lavoratore è obbligato a non svolgere attività in concorrenza.
Il patto può essere stipulato in qualsiasi momento del rapporto: all’inizio, in corso o in occasione della sua cessazione. Essendo, però, necessario il consenso di entrambe le parti (e, quindi, anche del dipendente), è opportuno sottoporlo già al momento dell’assunzione: in una fase successiva, infatti, potrebbe essere più difficile ottenere l’accettazione del lavoratore.
Una volta sottoscritto, l’accordo può essere sciolto solo con il consenso di entrambe le parti.
Non esiste un format di patto di non concorrenza e ti suggeriamo di evitare di scaricare gli esempi da internet. Puoi invece avere il tuo modello di contratto di lavoro dipendente con accluso il patto di non concorrenza, realizzato specificatamente per la tua realtà aziendale e in base alle tue esigenze.
Vogliamo fornirti qui alcune informazioni di base per iniziare a valutare anche autonomamente l’opportunità di adottare questo strumento a tutela dell’agenzia di comunicazione contro la concorrenza dei creativi in uscita.
I requisiti di base del divieto di concorrenza
L’obbligo di non concorrenza non può essere a tempo indeterminato, né eccessivamente ampio per non compromettere del tutto la possibilità del dipendente di spendere la professionalità che ha acquisito o di trovare una nuova occupazione.
Per questo motivo, il patto deve osservare dei requisiti formali ben precisi, pena la sua nullità:
- la forma deve essere scritta
- il vincolo di non concorrenza deve essere contenuto entro limiti di oggetto, tempo, luogo
- deve essere previsto un corrispettivo in favore del lavoratore
Il contenuto della clausola di non concorrenza all’agenzia di comunicazione
Nell’individuare il contenuto occorre bilanciare correttamente gli interessi di entrambe le parti e tenere presente alcun elementi fondamentali.
L’oggetto dell’obbligo dell’ex-dipendente creativo
Il grafico ex lavoratore dipendente, ora freelance, può impegnarsi sotto diversi profili nei confronti della media company per la quale ha lavorato per un tempo più o meno lungo.
L’obbligo è più o meno specifico o ampio anche in base al ruolo del lavoratore dipendente: PM, responsabile area e-commerce, responsabile eventi, ecc. Conosciamo bene la struttura delle piccole o grandi agenzie di comunicazione, sarà quindi nostra premura suggerirti in ragione alla specificità delle mansioni.
In generale l’oggetto può riguardare qualsiasi attività lavorativa (autonoma, dipendente, occasionale o svolta con altre forme) che si ponga in concorrenza con quella dell’agenzia, dovendo essere comunque assicurato un residuo margine di operatività per il dipendente.
Non possono essere inserite attività estranee al settore specifico in cui opera l’agenzia.
La durata dell’obbligo di non concorrenza
La durata massima del patto è di 3 anni per i lavoratori dipendenti e 5 anni per i dirigenti.
Il compenso per la non concorrenza
Il corrispettivo deve essere congro cioè proporzionato all’obbligo imposto al lavoratore.
La legge non prevede né la misura né le modalità di pagamento del corrispettivo: l’individuazione varia in base al singolo caso concreto. Si può prevedere il pagamento del corrispettivo durante il rapporto di lavoro o alla fine o successivamente; la somma può essere stabilita in misura fissa o come percentuale sulla retribuzione complessiva.
Altri elementi della clausola
E’ possibile, poi, aggiungere all’accordo degli obblighi di informativa che impongano al dipendente di comunicare all’agenzia le successive posizioni lavorative per consentirle di verificare il rispetto del vincolo di non concorrenza.
Se hai intenzione di elaborare un documento da sottoporre ai tuoi nuovi dipendenti per il tempo successivo alla chiusura del rapporto, ti suggeriamo di iniziare dai vari profili qui indicati ma poi di farti dare supporto specialistico.
La violazione degli obblighi di non concorrenza
Se il dipendente viola il patto di non concorrenza l’agenzia può chiedere la restituzione dei corrispettivi già pagati, l’immediata cessazione dell’attività concorrenziale ed il risarcimento del danno subito.
Può essere utile, per ridurre le problematiche legate alla prova del danno, inserire nel patto di non concorrenza una penale che il lavoratore è tenuto a pagare in caso di inadempimento.
Come sciogliere un patto di non concorrenza
Se il lavoratore vuole liberarsi dal patto di non concorrenza non può farlo autonomamente.
Accade, di solito, infatti che il lavoratore sottoscriva il patto di non concorrenza al momento dell’assunzione e voglia poi successivamente liberarsene quando valuta di lasciare l’agenzia.
Se non vi è il consenso dell’agenzia allo scioglimento del patto, il vincolo rimane e l’unico rimedio possibile è quello di valutare – ed eventualmente contestare – la legittimità formale dell’accordo raggiunto: è, dunque, essenziale impostare già correttamente dall’inizio il patto di non concorrenza, anche avvalendosi di un supporto legale.
Che tu sia dalla parte del lavoratore dipendente o della web agency è fondamentale valutare bene tutti gli aspetti qui richiamati.
Foto di Sargent Seal su Unsplash