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Autore: Valentina Trevisan

Come organizzare un’agenzia di comunicazione? Ecco le forme entro cui scegliere

Ci sono alcune strutture organizzative che funzionano, resistono ai cambi generazionali e all’avvento dell’intelligenza artificiale. Ci sono sistemi di aziende digitali che invece soffrono del turnover, che sono disorganizzate e che lavorano sul daybyday. Perché? Perchè dipende dalla forma organizzativa.

Cos’è una forma organizzativa?

È una modalità consolidata per risolvere un problema organizzativo. Quale problema? Quello di organizzarsi.

Le forme organizzative sono diverse e possono essere: semplici, gerarchico-funzionali, divisionali e a matrice, per processi, a progetto, a rete. Quale forma organizzativa scegliere per un’agenzia di comunicazione? non esiste un’unica forma, ma esiste la forma più adatta alla realtà aziendale, in base alle persone, ai ruoli, ai meccanismi decisionali, agli obiettivi.

Tutto però deve partire dall’individuazione delle 5 componenti di Mintzberg.

Durante la consulenza legale ti verranno illustrate, dal punto di vista teorico, le componenti e poi il tutto verrà calato nel concreto (potrebbero non esserci tutte e 5, oppure si, ma dipende anche dalla rilevanza, da quali persone sono composte, ecc). 
individuazione delle 5 componenti di Mintzberg


In termini pratici, bisogna definire chi fa cosa, chi decide, come circolano le informazioni e come viene gestito il lavoro, sia all’interno dei singoli team sia tra le diverse aree aziendali.

Perchè parlare di forma organizzativa?

Nel contesto delle agenzie di comunicazione e delle software house, la forma organizzativa incide sul modo in cui vengono gestiti i progetti, coordinati i professionisti, attivate le partnership e rispettate tempistiche, budget e standard qualitativi. Non si tratta quindi di un semplice schema teorico, ma di una vera e propria architettura operativa che sostiene – o ostacola – la crescita di un’impresa.

La forma organizzativa incide su vari fattori che chiaramente hanno poi rilevanza giuridica almeno con riguardo:

  1. L’efficienza, ossia l’esatto adempimento alla prestazione concordata (leggasi, art 1218 e 1453 cc);
  2. La qualità del servizio, ossia la diligenza professionale che viene richiesta nell’esecuzione dell’attività;
  3. Le responsabilità, e quindi, eventuali vizi e difetti del prodotto (es: sito internet non funzionante) ovvero limitazioni di responsabilità (es: attività svolte in modo autonomo da parte del cliente sui profili social);
  4. Alle mansioni, ai ruoli, agli obblighi delle persone, sia dipendenti sia collaboratori;

Tutto questo deve essere valutato con riguardo al contesto attuale: celerità e quantità di richieste, multidiscipliarietà dei servizi, lavoro per progetti, rapida evoluzione tecnologica.

Vediamo le principali forme organizzative e come si adattano (o meno) alle aziende che lavorano nel digitale.

Forme semplici: il brain asset dell’agenzia di comunicazione

Ci sono forme semplici, che in realtà sono adottate quasi ovunque, sopratutto nelle piccole agenzie di comunicazione o nelle software house che sono start up.

Nelle forme semplici non sono presenti tutte e 5 le componenti. Questo significa che ad esempio c’è un vertice strategico (leggasi, imprenditore o “paron”) e il nucleo operativo che è l’esecutore delle decisioni assunte dall’alto.

In realtà però, in una forma artigiana o molto meglio, in un c.d. gruppo di pari, pur non essendoci tutte e 5 le componenti, non c’è un imprenditore accentratore ma l’imprenditorialità è diffusa.

Questa forma è usata ad esempio quando c’è un forte capitale intellettuale, come asset intangibile, ossia in tutte le aziende del settore digitale. Si parla in questo caso di brain intensive. Il capitale intellettuale è capitale umano (persone con competenze), capitale relazionale, capitale strutturale.

Questo è tipico delle piccole agenzie di comunicazione in cui il nucleo operativo ha una grande professionalità ed anzi è esso stesso che costituisce l’asset di maggiore importanza (e magari l’imprenditore non ha conoscenze operative).

La struttura è semplice da governare, ma è tutto accentrato sull’imprenditore: il rapporto con il legale di fiducia diventa essenziale. E infatti, con le varie piccole agenzie di comunicazione mi interfaccio periodicamente con il titolare e insieme si decide la struttura da dare all’azienda, partendo proprio da: come costruire un preventivo?

L’agenzia di comunicazione che cresce: la struttura gerarchico funzionale

Di solito, l’agenzia di comunicazione nasce nelle forma semplice. Con la crescita di dimensioni dell’azienda e del business, si evolve e assume (dovrebbe) la forma gerarchico-funzionale.

È il modello più tradizionale: l’azienda è suddivisa in funzioni ben definite. Ad esempio, creatività, performance, marketing, IT, commerciale, amministrazione, ecc, ciascuna con un responsabile che risponde alla direzione. La denominazione dipende dalle scelte del vertice.

C’è una linea manageriale intermedia e un apparato amministrativo abbastanza strutturato che si occupa anche della parte legale (ed ecco il nostro ruolo, anche di ufficio legale esterno).

Un esempio di forma gerarchico-funzionale per un’agenzia digitale

Ad esempio, una software house strutturata può decidere di organizzarsi in una forma gerarchico-funzionale e quindi le funzioni sono:

  • sviluppo backend,
  • sviluppo frontend,
  • QA/testing,
  • project management,
  • sales.

Ogni team lavora su più progetti, mantenendo standard tecnici e metodologici uniformi.

Un esempio di forma gerarchico-funzionale per un'agenzia digitale

Pro e contro?

Sicuramente, c’è una chiarezza di ruoli e responsabilità. C’è una facilità di controllo e una formalizzazione. Di contro, ci potrebbe essere una rigidità, un rischio di silos tra i vari reparti.

Potrebbe essere sufficiente un supporto anche non continuativo, inizialmente a progetto, per l’organizzazione del workflow, la definizione della documentazione legale e poi periodico, di aggiornamento. C’è poi la disponibilità di intervenire in caso di necessità (ad esempio, mancato pagamento sulla base di un contratto elaborato insieme) dopo aver fornito una solida struttura.

La struttura divisionale per le agenzie multi-servizio

Nella struttura divisionale l’agenzia di comunicazione si organizza per divisioni autonome, ciascuna focalizzata su un: cliente, settore, linea di servizi.

Ne ho viste varie, sopratutto per le situazioni in cui ad esempio, un’agenzia di comunicazione e una software house decidono di fondersi oppure, un’agenzia di comunicazione creativa viene incorporata in un’azienda di performance. In questi casi, ogni divisione ha competenze molto diverse e distinte tra loro.

Un esempio di forma gerarchico-funzionale per un’agenzia di comunicazione

Ad esempio, un’agenzia di comunicazione può creare divisioni come:

  • Brand & Advertising
  • Digital & Performance
  • Social & Content
  • UX/UI & Web

Ogni divisione segue i propri clienti end-to-end. In questo caso si parla anche di business unit (BU).

esempio di forma gerarchico-funzionale per un'agenzia di comunicazione

Pro e contro?

Sicuramente, l’orientamento al cliente è un fattore di vantaggio, oltre che la diminuzione della complessità in quanto ogni unità è di fatto autonoma. Però, crescono i costi della organizzativi, potrebbe esserci dispersione di risorse e sopratutto, serve un grande coordinamento centrale.

Qui il ruolo di Legal for Creativity acquista importanza notevole, proprio come supporto continuativo per assicurare il coordinamento e favorire sinergie. Deve essere fatto un grande lavoro di standardizzazione per evitare disallineamenti tra le diverse divisioni e deve essere prevista, lato legale, una presenza continuativa.

La struttura a matrice è la più divertente per un’agenzia di comunicazione

Qui si parla di progetti, project manager, project management, team di progetto, responsabile di progetto, hai presente?

La forma a matrice è una struttura “ibrida” in cui le persone rispondono a due linee di autorità: il responsabile funzionale, il responsabile di progetto (temporaneamente). Le divisioni sono rappresentate in verticale mentre le funzioni in orizzontale. Di fatto la

Esempio tipico

Una digital agency o software house project-based: designer, developer e copywriter appartengono a una funzione, ma lavorano temporaneamente su più progetti/clienti.

    Pro e contro?

    Qui c’è massima flessibilità, tutto dipende dal progetto a cui si viene assegnati, ed è ottimale quando i progetti sono diversi e complessi. Il problema sono i meccanismi decisionali perchè di fatto una persona ha “due capi”.

    Anche qui il ruolo del consulente legale è delicato. Potrebbe esserci un ufficio legale interno verticale sul settore ma che spesso ha necessità di un supporto esterno. In ogni caso qui ruoli, poteri e responsabilità devono essere ben definiti per evitare contenziosi ed inefficienze.

    Qual è la struttura più adatta per agenzie di comunicazione e software house?

    Non esiste una risposta unica. È necessaria un’analisi dei ruoli, dei servizi, del target, delle persone. Tuttavia, partendo dalla base, per le agenzie creative di piccole dimensioni una struttura gerarchico-funzionale potrebbe essere la scelta più semplice. Man mano che l’azienda cresce, sarà invece necessario valutare, anche in relazione alle inclinazioni organizzative, una forma divisionale o a matrice. Potrebbe essere comunque opportuno decidere per un modello ibrido, che si evolve con l’azienda.

    Attenzione, quanto sopra non è esaustivo. Ci sono tantissimi fattori da considerare e altri approfondimenti che mi piacerebbe condividere con te per definire la forma da assegnare alla tua agenzia: qui l’attività di consulenza è imprescindibile e quindi non aspettarti un pacchetto chiavi in mano. Un colloquio conoscitivo può essere l’occasiona per iniziare l’indagine.

    Che poi, come puoi intuire, una forma organizzativa non è solo una scelta manageriale e non può essere una cosa naturale. Ha impatti diretti, dal punto di vista legale, perlomeno su: contratti e rapporti con clienti e fornitori; gestione dei clienti e fornitori, rapporti con collaboratori e freelance, compliance e risk management, gestione della proprietà intellettuale.

    Puoi approfondire i vari punti attraverso le risorse gratuite disponibili in questa sezione. Ti suggerisco di partire da comprendere cosa intendiamo per consulenza legale per agenzie di comunicazione e assistenza legale alle software house.

    Foto di Bl∡ke

    Il flusso di lavoro dell’agenzia di comunicazione: i profili legali

    Una delle prime domande in ambito di consulenza contrattuale è: come è attualmente impostato il tuo workflow? Il progetto creativo viene sviluppato a partire dalla sottoscrizione ciascuna fase ha implicazioni legali.

    I profili legali del lavoro creativo

    La consulenza legale contrattuale prevede un colloquio approfondito volto ad acquisire tutti i dati e le informazioni necessarie per la redazione della documentazione contrattuale adeguata alle esigenze dell’agenzia di comunicazione. L’obiettivo è fornire un supporto completo completo e che possa essere anche mantenuto aggiornato.

    In questo ambito a mio avviso è fondamentale indagare su alcuni profili:

    • Come avviene la procedura di acquisizione del cliente? Dalla proposta creativa, al preventivo, al contratto.
    • Come viene gestito e da chi, il cliente a seguito della sottoscrizione del contratto? C’è un referente, c’è un team di lavoro, ci sono dei collaboratori esterni.
    • Esistono delle fasi ben definite? Ci sono dei SAL, ci sono degli strumenti condivisi
    • Quali sono gli aspetti di criticità o dei profili di miglioramento?

    Questo mi consente di avere una prima serie di informazioni, utili per poi iniziare effettivamente i lavori a supporto della tua agenzia.

    Il workflow dell’agenzia di comunicazione

    Il workflow dell’agenzia di comunicazione ha implicazioni legali importanti, che devono essere tenute in considerazione ed eventualmente rivalutate.

    1) Stabilire le fasi di sviluppo del lavoro creativo

    A livello contrattuale è possibile individuare, in base al tipo di servizio, quali sono le fasi del lavoro e l’inizio e la fine di ciascuna.

    Ad esempio:

    • La prima fase può iniziare a seguito della sottoscrizione del contratto o del pagamento del primo acconto.
    • Ciascuna fase può terminare con la consegna da parte dell’agenzia di qualcosa (file);
    • Oppure ciascuna fase può richiedere la specifica approvazione del cliente (attenzione);
    • L’ultima fase può terminare con la consegna del lavoro finito ed essere anticipata dall’ultimo pagamento;

    Non definire bene le fasi può determinare incomprensioni: il pagamento avviene prima o dopo la consegna del lavoro? il file deve essere approvato?

    2) Utilizzare la documentazione corretta

    Il flusso di lavoro deve essere ben integrato anche con la documentazione a supporto.

    In questo senso, si dovrebbero evitare situazioni del tipo:

    • Il cliente approva il preventivo e poi non firma il contratto;
    • Il cliente chiede servizi ulteriori che non erano regolamentati dal preventivo in origine;
    • Il cliente mi sottopone il suo documento contrattuale che non centra nulla con la mia attività;
    • Facciamo tutto per scambio di e-mail perchè non c’è tempo;

    La soluzione per tali situazioni è appunto quella di riprendere tutto il workflow e integrarlo con tutto quanto va a supporto dell’attività dell’agenzia. Altrimenti, il lavoro può essere svolto in modo inopinabile ma poi sopravvengono notevoli difficoltà nel caso in cui sia necessario porre fine al rapporto.

    3) Definire in modo chiaro le consegne (anche intermedie)

    Altra cosa importante del flusso di lavoro sono le consegne: cosa viene consegnato, in quali termini, con quali modalità.

    Il flusso di lavoro dovrà quindi definire bene i momenti in cui intervengono le consegne. Ad esempio:

    • Consegna del primo draft a fronte del quale possono essere richieste modifiche;
    • Consegna del report mensile che può costituire anche il brief per l’attività successiva;
    • Consegna del prodotto a cui prima deve intervenire il pagamento;
    • Consegna di quanto realizzato in caso di recesso in corso d’opera;
    • Consegna di credenziali a seguito della scadenza naturale del contratto;

    Puoi quindi intuire come sia tutto correlato e come il supporto legale non sia affatto unicamente “la redazione del documento che viene spedito per email” ma un’attività complessa a supporto di tutta l’attività d’impresa.

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    La tua agenzia di comunicazione applica la trasparenza retributiva? Il gender pay gap

    L’Unione Europea prima e l’Italia poi si stanno occupando di trasparenza retributiva, con lo scopo di evitare discriminazioni e pregiudizi basati sul genere (gender gap). Si rivolgono alle imprese. Il nostro obiettivo è quindi spiegarti come funziona.

    Che tu sia parte del board di una software house, CEO di un’agenzia di comunicazione per spiegarti come funzionerà, responsabile HR dell’azienda, diversity manager interno o ti occupi di parità di genere come consulente esterno, vogliamo accompagnarti nella comprensione della nuova normativa ed assisterti per la concreta attuazione.

    Cosa significa trasparenza? Ti raccontiamo la normativa

    La direttiva 970/2023 dell’Unione Europea ha l’obiettivo di rafforzare l’applicazione del principio di parità di retribuzione tra uomini e donne attraverso la trasparenza retributiva. L’attuazione da parte dell’Italia deve avvenire entro il 2026.

    Si è, infatti, constatato un divario retributivo di genere all’interno dell’Unione pari al 13% nel 2020 che, nell’ultimo decennio, si è ridotto solo in misura minima. 

    Si interviene sulla generale mancanza di trasparenza sui livelli retributivi che caratterizza le organizzazioni e le imprese: è una situazione che impedisce l’individuazione della discriminazione retributiva e del pregiudizio basato sul genere.

    La parità può essere perseguita anche attraverso la trasparenza e quindi una maggiore conoscibilità del sistema retributivo di un’azienda, dei dati effettivi sul divario retributivo di genere e delle informazioni sulla retribuzione: in questo modo i lavoratori sono nelle condizioni di dimostrare eventuali contesti di imparità e discriminazione.

    Attenzione: la parità retributiva non riguarda solo lo stesso lavoro ma anche lavori di “pari valore”. L’obiettivo è infatti quello di garantire stipendi equi anche tra lavoratori che svolgono mansioni diverse, purché richiedano competenze, responsabilità e condizioni lavorative simili.

    Quali obblighi per le imprese innovative e creative?

    Noi siamo consulenti di agenzie di comunicazione, imprese digitali e software house. Quindi caliamo gli obblighi generali su queste realtà, rendendoli concreti.

    La direttiva si applica a tutti i datori di lavoro di qualsiasi settore (pubblico e privato), a tutti i lavoratori con un contratto o rapporto di lavoro e a tutti i candidati ad un impiego.

    In via generale, i datori di lavoro dovranno disporre di sistemi retributivi che assicurino la parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.

    E già qui, all’interno dell’agenzia di comunicazione ci sono una moltitudine di lavori diversi, ma alcuni anche simili, per impostazione. Pensiamo anche solo a tutta la parte dei servizi di marketing e performance, con le rispettive differenze (SEO specialist, link building, consulenza digital strategy, digital analytics, email marketing, ecc) e quindi alle implicazioni legali.

    > In fase di colloquio: obblighi di trasparenza (alias dire le cose come stanno)

    I candidati ad un impiego hanno diritto di ricevere – all’interno dell’annuncio o durante i colloqui – alcune informazioni fondamentali. Sempre più ci occupiamo dei profili legali ed organizzativi dell’on boarding di dipendenti e collaboratori. E questo va previsto.

    Eccole.

    • retribuzione iniziale o fascia retributiva da attribuire alla posizione, individuata secondo criteri oggettivi e gender neutral;
    • disposizioni del contratto collettivo applicato e pertinenti alla posizione.

    ⚠️ Non possono più essere richieste ai candidati informazioni sull’attuale retribuzione percepita o su quella percepita in precedenti rapporti di lavoro.

    Gli annunci di lavoro devono essere scritti in maniera gender neutral anche per l’indicazione dei titoli professionali. 

    Le procedure di assunzione devono essere condotte in modo non discriminatorio. Possiamo darti supporto anche sotto questo profilo, facendo formazione al board che se ne occupa anche con riguardo a “cosa è discriminatorio”.

    > Durante il lavoro in agenzia: informazioni e comunicazione

    I datori di lavoro – con possibile eccezione per quelli con meno di 50 dipendenti se verrà previsto in sede di recepimento della direttiva – devono rendere facilmente accessibili ai propri lavoratori i criteri, oggettivi e gender neutral, utilizzati per determinare la retribuzione, i livelli retributivi e la progressione economica del personale.

    1) Comunicazione di informazioni al singolo dipendente

    I lavoratori hanno il diritto di richiedere e ricevere per iscritto, anche tramite propri rappresentanti o organismi per la parità, informazioni sul proprio livello retributivo individuale e sui livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, delle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore. In caso di informazioni imprecise ed incomplete, hanno diritto di chiedere ulteriori chiarimenti e risposte motivate. I datori di lavoro devono fornirle in tempi ragionevoli ed entro due mesi dalla richiesta, con modalità accessibili alle persone con disabilità.

    I datori di lavoro devono, altresì, informare i lavoratori annualmente del diritto di ricevere le anzidette informazioni e delle modalità con cui esercitarlo.

    Non può essere vietata al lavoratore la diffusione di informazioni sulla propria retribuzione ai fini dell’attuazione del principio di parità retributiva, neanche mediante clausola contrattuale. 

    2) Diffusione di dati in azienda

    I datori di lavoro, con cadenza diversa a seconda del proprio ambito dimensionale, sono obbligati a fornire le informazioni sul divario retributivo di genere ossia a comunicare alcune informazioni.

    Ecco le informazioni da comunicare:

    1. il divario retributivo di genere;
    2. il divario retributivo di genere nelle componenti complementari o variabili;
    3. il divario retributivo mediano di genere;
    4. il divario retributivo mediano di genere nelle componenti complementari o variabili;
    5. la percentuale di lavoratori di sesso femminile e di sesso maschile che ricevono componenti complementari o variabili;
    6. la percentuale di lavoratori di sesso femminile e di sesso maschile in ogni quartile retributivo;
    7. il divario retributivo di genere tra lavoratori per categorie di lavoratori ripartito in base al salario o allo stipendio normale di base e alle componenti complementari o variabili.

    Qualora il divario sia almeno il 5% in una qualsiasi categoria di lavoratori, non sia giustificato da criteri oggettivi e neutri e il datore di lavoro non abbia corretto tale differenza entro sei mesi dalla data della comunicazione delle informazioni sulle retribuzioni, sono previsti interventi di valutazione congiunta delle retribuzioni, tra datore di lavoro e rappresentanti dei lavoratori, finalizzati ad individuare, correggere e prevenire differenze retributive tra lavoratori di sesso femminile e di sesso maschile che non sono motivate sulla base di criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere.

    Perchè iniziare da oggi?

    È vero che tutto parte dal 2026, ma gli obblighi impongono alle nostre agenzie di comunicazione e alle imprese nel digitale un lavoro importante, che parte dalla formazione e va all’adozione delle effettive misure.

    Non si tratta di farti diventare un diversity manager ma di farsi supportare da professionisti che possono comprendere davvero i servizi della tua agenzia di comunicazione e che ti possano accompagnare nell’adeguamento.

    Attenzione, si tratta di obblighi a cui non puoi sottrarti: ci sono anche delle misure risarcitorie in favore dei lavoratori lesi dalle politiche retributive datoriali.

    Cosa fare per adeguare la tua agenzia agli obblighi di trasparenza?

    Dopo una prima consulenza legale / formazione per la tua agenzia in merito agli obblighi di trasparenza, gli step sono concreti ed organizzativi: ridefinizione delle procedure di candidatura (on boarding), l’adozione di misure correttive, l’adeguamento agli impegni di trasparenza durante tutto il rapporto di lavoro.

    In particolare dovrai agire sui sistemi di classificazione del personale, sulle progressioni di carriera, sui meccanismi premiali, anche accessori, per equilibrarli non solo sotto il profilo del genere, ma anche con riferimento ai lavori di “pari valore” che può non essere semplice individuare.

    Parallelamente, dovrai gestire una formazione specifica per gli addetti interni alla selezione del personale e rivedere le modalità di comunicazione degli annunci di lavoro.

    Inoltre, dovrai introdurre delle procedure mirate alla gestione delle richieste di informativa che potranno provenire dai lavoratori o dai loro rappresentanti, istituendo degli appositi canali, dei sistemi di raccolta dei dati affinché l’evasione venga garantita nei tempi prescritti oltre che approntare dei modelli di risposta motivata.

    Ciò passa anche attraverso la definizione di nuove policy aziendali o la revisione di quelle esistenti, nella quale dovranno essere spiegati i criteri oggettivi e gender neutral delle nuove politiche retributive.

    Per questo ti suggeriamo di iniziare già oggi: con una valutazione dell’as is ossia dei processi attuali, delle misure già in essere per poi comprendere quelli che sono gli step.  

    Il contratto per podcaster

    Il podcast può essere un contenuto estremamente creativo: avere un documento bilanciato, corretto e che stabilisca obblighi e diritti di ciascuna delle parti è fondamentale per una regolamentazione serena del rapporto.

    E se non vuoi avere un contratto? La gestione di tutti questi profili diventa un pochino più complessa, soprattutto se sorgono contestazioni. Attenzione però, ogni contratto è a sé, non puoi pretendere di usare il modello del tuo competitor o un format online. O almeno, tecnicamente lo puoi fare, ma potrebbe non regolamentare in modo corretto la tua specifica attività professionale, creativa, digitale, distintiva.

    Ecco gli elementi principali da cui partire.

    Chi è il committente e chi è il podcaster? Definire i ruoli

    Ci troviamo a lavorare sia con podcaster professionisti, sia con aziende che incaricano direttamente content creators, sia con agenzie intermediarie; sia con altri intermediari. Ed è importante definire chi sono le parti del contratto.

    Possiamo dirti che è fondamentale distinguere:

    1. Chi è il podcaster: se è un freelance, un dipendente dell’agenzie di comunicazione, un collaboratore occasionale, un micro-influencer, ecc;
    2. Chi è il committente: se è il brand, oppure l’agenzia di comunicazione che si occupa dell’azienda, un ente, una fondazione, ecc;

    Questo perchè uno degli elementi essenziali del contratto è appunto, le parti.

    Inoltre, il corretto inquadramento ha effetti anche fiscali, previdenziali, ecc.

    Quali obblighi del committente? Va oltre al pagamento

    Tutto dipende da come impostiamo l’accordo, ed è per questo che è importante un’analisi approfondita, one-to-one delle esigenze. Posso darti intanto un’impostazione generale.

    Il committente (azienda direttamente o agenzia intermediaria) dovrebbe impegnarsi a:

    • Fornire le indicazioni, ossia le linee guida in modo chiaro, ordinato ed entro i termini concordati: questa è la fase preliminare che consente al podcaster di sviluppare il materiale in linea con le esigenze;
    • Approvare lo storyboard e le singole fasi entro le tempistiche concordate; in caso chiedere modifiche e variazioni se non corrispondenti;
    • Versare il corrispettivo entro i termini e le modalità (es: a forfait o a prestazione)
    • Fornire eventuale strumentazione tecnica o indicare se a carico del podcaster;
    • Mettere a disposizione il materiale pattuito (musica, testi, fonti, ecc)

    Gli obblighi del podcaster? Scrivere bene le attività

    Una regola fondamentale: descrivere il tuo lavoro in modo lineare e semplice. Mi trovo a leggere dei preventivi che il cliente non può comprendere, proprio perchè non fa il tuo lavoro. Stessa cosa qui.

    Il podcaster incaricato dovrebbe assumersi l’obbligo di:

    • ideare, sviluppare, realizzare, produrre gli episodi entro i tempi e modalità stabilite, basandosi sul brief;
    • garantire l’originalità di quanto realizzato, in termini di testi e musiche, se è così;
    • rispettare le indicazioni, valutare se si tratta di richiesta di modifica o di realizzazione di nuovi contenuti;
    • mantenere la riservatezza delle informazioni scambiate;
    • gestire in modo corretto i diritti sul podcast e sui singoli episodi;

    Diritti sul podcast: chi è proprietario?

    è un tema fondamentale e la risposta è: dipende dagli accordi. È fondamentale, importante, tassativo, stabilire bene chi è diventa titolare, chi acquista la licenza di utilizzo, per quanto tempo, ecc.

    Il contratto deve infatti chiarire:

    • se il podcaster cede tutti i diritti sul podcast al committente;
    • se il podcaster richiede di essere citato
    • se il committente può modificare, integrare, rielaborare il podcast
    • se il committente può estrapolare una porzione ed integrarla in altri contenuti (es: video / adv)
    • se ci sono dei limiti di durata, nello spazio, nel tempo, nell’uso;

    Responsabilità e aspetti patologici: come gestirli?

    Qualcosa potrebbe non andare in modo lineare e diventa quindi importante stabilire a priori come gestire la situazione.

    Ti faccio alcuni esempi:

    • cosa accade se all’interno del podcast vengono fornite informazioni non corrette?
    • chi è responsabile in caso di violazione di copyright con riguardo ai contenuti?
    • come viene gestita la violazione degli obblighi reciproci?
    • vogliamo prevedere delle clausole di manleva?
    • in caso di inadempimento o recesso, come viene gestito?

    Da dove partire per gestire il contratto?

    Ci occupiamo quotidianamente di contrattualistica e il punto di partenza che suggeriamo è sempre il medesimo: descrivere bene, in modo lineare, il tuo servizio, la tua attività, le singole fasi. È un punto di partenza per te semplice, che conosci il tuo lavoro, ma per noi fondamentale per vedere poi dove intervengono gli aspetti legali che dobbiamo considerare per impostare il documento.

    Attenzione, nulla esclude che sia l’azienda che ti incarica a fornirti il documento: diventa ancora più importante una valutazione da parte di un professionista legale affinché ti venga indicata la correttezza.

    Foto di cottonbro studio

    Content creators: quale regime e come gestire i contributi previdenziali? Novità INPS 2025

    Noi di Legal for Creativity siamo aggiornati sulle novità relative al diritto della comunicazione: è recentemente uscita una nuova circolare INPS che tratta il tema dei content creators. Quindi: preparati un caffè o un’acqua tonica, che qui c’è da metterci attenzione.

    Iniziamo.

    La circolare INPS 44/2025: per chi?

    L’INPS ha diffuso i criteri generali di riferimento per individuare la corretta disciplina previdenziale applicabile ai content creators e, più in generale, a tutti coloro che svolgono attività di creazione di contenuti su piattaforme digitali.

    Non c’è ancora una vera e propria normativa specifica per i content creators e questo può rendere difficile individuare il corretto inquadramento giuridico, fiscale e contributivo dell’attività digitale. Questo anche per le molteplici modalità con cui la stessa può essere realizzata (influencer, youtuber, streamer, podcaster, instagrammer, tiktoker, blogger, vlogger, ecc.).

    La difficoltà, poi, aumenta se si tratta di ricondurre delle situazioni non normate, con caratteristiche spesso ibride, agli schemi giuridici noti del lavoro autonomo e del lavoro subordinato: UGC, UCC, CC, si li conosciamo anche noi. .

    Punto uno: definire l’attività del content creator

    Da avvocati, iniziamo dalle definizioni, dalla teoria, per poi comprendere come si applica nel caso concreto. Attenzione: sei sicura o sicuro di essere un content creator?

    Secondo l’INPS: l’attività di creazione di contenuti digitali è quella relativa all’elaborazione di contenuti scritti, immagini, registrazioni video, audio o contenuti prodotti in diretta e resi disponibili attraverso piattaforme digitali di connessione sociale. 

      Le caratteristiche sono:

      1. Un’attività creativa e di produzione di contenuti mediatici virtuali
      2. La messa a disposizione al pubblico dei contenuti attraverso piattaforme digitali
      3. La presenza di un rapporto che vede coinvolti, da un lato, il content creator e il brand (azienda commerciale o agenzia) e dall’altro il content creator e la piattaforma

        È fondamentale stabilire le relazioni commerciali. Infatti, il content creators può ricevere il pagamento con diverse modalità.

        • In via diretta dalla piattaforma: questa riconosce una percentuale di guadagno in base al numero di utenti che fruisce del contenuto;
        • Con accordi individuali tra content creator e brand;
        • Con pagamento da parte dei sostenitori e con intermediazione della piattaforma;
        • Con sponsorizzazioni;
        • Con vendita di prodotti attraverso altri canali senza intermediazione della piattaforma;

          Punto due: stabilire l’attività dell’agenzia

          La nostra attività di consulenza legale si traduce tipicamente proprio su questo: forniamo assistenza alle agenzie di comunicazione nella gestione delle relazioni commerciali con clienti (brand) e con i fornitori (content creators).

          Secondo l’INPS l’attività delle agenzie intermediarie è quella coadiuvare il brand nella scelta del content creator più adatto a pubblicizzare il proprio prodotto (c.d. media agency) o di assistere il talent nella gestione dei propri affari (c.d. talent agency).

          Il rapporto tra il brand, il content creator e l’agenzia di intermediazione, nell’ambito dell’autonomia contrattuale, può assumere diverse configurazioni.

          Eccone le tre principali:

            1. pura mediazione, se l’agenzia si occupa solo di reperire il nominativo del content creator. In questo caso è il brand che stipula poi direttamente il contratto con il content creator e lo remunera;
            2. l’agenzia cura l’intero processo della campagna di “influencer marketing” ossia gestisce ogni rapporto con il brand, pattuisce il compenso per la campagna e riscuote il pagamento, procedendo poi al versamento al content creator della somma concordata o spettante; 
            3. l’agenzia assume direttamente il content creator come proprio dipendente o collaboratore. 

              In questi casi, la prestazione del content creator è, di regola, riconducibile al lavoro autonomo, ma se svolta in via continuativa e con attività prevalentemente personale, secondo modalità esecutive definite dalla medesima piattaforma digitale, trova applicazione la disciplina della collaborazione eterorganizzata di cui all’articolo 2 del d.lgs. n. 81/2015.

              Punto tre: definire il regime previdenziale

              La questione diventa più complessa ma è fondamentale ai fini della circolare che stiamo esponendo. Non stiamo fornendoti una consulenza legale specialistica perchè dobbiamo verificare il caso concreto. Ti diamo però alcuni elementi per valutare anche in via autonoma la posizione.

              Per individuare in modo corretto il regime previdenziale serve tener conto di alcune variabili chiave:

              • le concrete modalità con cui si esegue l’attività di content creator
              • il contenuto della prestazione
              • il modello organizzativo adottato
              • le modalità di erogazione/percezione dei corrispettivi

              Da questo, emergono tre soluzioni (sembra una scatola cinese, si).

              Ipotesi 1) Lavoro autonomo con Gestione Speciale

              Se l’attività ha una prevalenza di elementi organizzativi (o mezzi di produzione) su quelli personali (es. vendita video o gestione di banner pubblicitari) si applica il regime lavoro autonomo con obbligo di iscrizione alla Gestione speciale autonoma degli esercenti Attività Commerciali.

                Si tratta di attività d’impresa, con iscrizione alla Camera di Commercio ed attribuzione del codice ATECO. I redditi ulteriori a quelli di impresa possono essere eventualmente ricondotti nei seguenti regimi previdenziali indicati per il lavoro autonomo.

                Ipotesi 2) Lavoro autonomo con Gestione Speciale

                Se l’attività, sempre se organizzata in forma di impresa, ha codice ATECO n. 73.11.02 “Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari” si applica il regime lavoro autonomo con obbligo di iscrizione alla Gestione speciale autonoma degli esercenti Attività Commerciali.

                Ipotesi 3) Lavoro autonomo con obbligo di iscrizione alla Gestione Separata 

                L’iscrizione alla gestione separata INPSi si applica in due diversi casi: attività abituale e attività occasionale. Vediamoli insieme.

                3.1) Il content creator e l’attività esercitata abitualmente

                Se l’attività del content creator è esercitata abitualmente, anche se non in via esclusiva – comprese le attività che generano reddito sfruttando l’immagine del professionista – e non è svolta in forma di impresa. 

                  L’attività è abituale in presenza di elementi quali: la partita IVA, con attribuzione di un codice ATECO riconducibile all’attività di content creator; il reddito denunciato in modo abituale tramite i modelli fiscali; la fatturazione di compensi; il pagamento per costi sostenuti per lo svolgimento dell’attività professionale; l’iscrizione ad associazioni che rappresentano le categorie interessate.

                  3.2) L’attività occasionale del content creator

                  Se l’attività è svolta in via occasionale e ne derivi un reddito superiore alla soglia di €. 5.000,00.

                  Ipotesi 4) Regime lavoratori dello spettacolo 

                  Attenzione, il content creator in alcuni casi può essere considerato un lavoratore dello spettacolo. Vediamo quali.

                  4.1) Content creator come lavoratore dello spettacolo

                  Se l’attività del content creator presenta caratteristiche riconducibili a prestazioni artistiche, culturali e di intrattenimento, ascrivibili ad una delle categorie professionali espressamente previste dalla legge e vi sia un committente/datore di lavoro (indipendentemente dal settore di attività in cui opera il medesimo). Ciò vale anche nel caso in cui l’attività sia posta in essere per la realizzazione di finalità commerciali, promozionali o informative.

                    Il content creator, in questo caso, deve essere assicurato al fondo INPS per i lavoratori dello spettacolo, a prescindere dalla forma contrattuale del rapporto di lavoro e dal grado di autonomia della prestazione, con conseguente versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta da parte del datore di lavoro/committente. 

                    4.2) Content creator e rapporti commerciali con media agency

                    Se lo schema contrattuale adottato comporta il coinvolgimento di soggetti come i media agency/talent agency, il soggetto tenuto ad ottemperare agli adempimenti contributivi e informativi rimane sempre quello che effettivamente contrattualizza il rapporto di lavoro ossia l’agenzia.

                    • se l’attività del content creator è quella di digital marketing ossia creazione di contenuti pubblicitari o promozionali con percezione di compensi da un committente (brand o agenzia di intermediazione). E’ il committente a dover versare i contributi previdenziali al fondo lavoratori dello spettacolo, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro instaurata (dipendente, autonomo, collaborazione coordinata e continuativa), qualora nei fatti il content creator assurga al ruolo di attore pubblicitario, indossatore, fotomodello, sceneggiatore, regista ecc., ossia che l’attività posta in essere e le mansioni esercitate siano riconducibili a quelle tabellate per legge;
                    • se il soggetto iscritto al Fondo lavoratori dello spettacolo svolge attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo, nonché di altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno come scopo istituzionale o sociale l’organizzazione e la diffusione di spettacoli o di attività educative collegate allo spettacolo, non è necessario che il content creator svolga in concreto delle attività/mansioni di contenuto artistico/tecnico proprie della categoria professionale di appartenenza prevista dalla legge.

                    L’obbligo di versamento al fondo lavoratori dello spettacolo è, invece, escluso in due casi.

                    1) Content creators come endorsement

                    I content creator svolgano attività riconducibili a quelle di endorsement, nelle quali viene in rilievo il semplice abbinamento tra la notorietà del content creator ed il prodotto e/o servizio, ossia il semplice uso dei prodotti, o i casi in cui nell’ambito dei contenuti personali dei propri profili social vengano introdotte mere inserzioni pubblicitarie, senza perciò porre in essere alcuna attività da parte dell’artista. Qui l’obbligo è di versamento alla Gestione Separata.

                    2) Contenuti personali

                    I content creator, al fine esclusivo di ampliare la propria visibilità sui social, creino contenuti online senza alcuna finalità pubblicitaria o promozionale, postando foto o video personali sui propri profili social, o si limitino a realizzare attività di carattere accessorio e strumentale a quella di digital marketing senza che si configuri alcuna delle attività riconducibili a quelle tabellate.

                    Punto quattro: rivolgersi ad un professionista

                    Ci rendiamo conto della complessità di tutta la questione. Abbiamo provato a semplificarla e schematizzarla perchè vogliamo spiegarti in modo chiaro come funziona. Tuttavia, non è questo il tuo lavoro e quindi possiamo darti supporto per gestire in modo corretto i tuoi profili previdenziali.

                    Come funziona la consulenza legale per i content creator?

                    Ci piace essere schematici e quindi eccoti i tre step fondamentali:

                    • Analisi e co-progettazione: andiamo a comprendere insieme le modalità concrete di svolgimento dei tuoi servizi.
                    • Report chiaro e trasparente: ti forniremo il corretto inquadramento giuridico e i suggerimenti ed accorgimenti per definire e rimanere entro l’inquadramento definito e concordato;
                    • Continuità: ti aiutiamo sia con riguardo all’attuazione del regime definito sia per l’assistenza continuativa del tuo lavoro. Una delle nostre attività preferite è il contract management quindi la gestione completa della contrattualistica per le attività creative.

                    Podcaster freelance. Linee guida legali per creare un podcast

                    Sempre più professionisti, aziende e creators scelgono il podcast per diffondere contenuti editoriali e fare branding. Ma ogni episodio presuppone scelte legali importanti: utilizzo della musica, gestione degli ospiti, trattamento dei dati personali, protezione del brand, gestione delle idee.

                    Come gestire tutti i profili legali? Iniziando a conoscerli, facendosi accompagnare nelle valutazioni nel concreto e adottando delle decisioni consapevoli. In questo articolo ti porto i 5 elementi principali da attivare se sei podcaster o se lavori con i podcast. In base poi al tuo ruolo (podcaster, producer, agenzia di comunicazione, azienda), al tuo ruolo e alle responsabilità che intendi assumerti, dovrai considerare dei profili aggiuntivi.

                    1) I profili contrattuali della produzione di un podcast

                    Pubblicare un podcast, a livello operativo presuppone lo svolgimento di varie attività. Ad esempio, almeno: l’ideazione, la scrittura, la registrazione, la produzione, il montaggio. Le attività possono essere svolte autonomamente e singolarmente (autoproduzione) oppure possono coinvolgere persone e professionalità diverse. In ques’ultimo caso, richiedono un’adeguata regolamentazione di tutti i profili giuridici.

                    Ecco alcuni esempi.

                    1) Un podcast per lo storytelling d’impresa

                    Un’azienda che organizza un casting per la realizzazione di un podcast aziendale; il vincitore viene incaricato dall’azienda alla realizzazione del podcast che diventa di “proprietà” dell’azienda;

                    2) Un casting per la realizzazione di un podcast

                    L’agenzia di comunicazione che è incaricata alla gestione del marketing per conto di un cliente e tra i prodotti digitali decide di realizzare un podcast;

                    3) Podcast Coach professionista

                    Il podcaster professionista che si occupa di dare supporto all’ideazione e gestione di un podcast nell’interesse di propri clienti.

                    Cosa fare per gestire i profili contrattuali del podcasting?

                      Le diverse situazioni prevedono l’intervento di vari soggetti e la regolamentazione dei vari rapporti.

                      I profili essenziali da regolamentare sono ad esempio: la responsabilità della produzione, la gestione della distribuzione, la titolarità dei contenuti, i termini e modalità di pagamento.

                      È quindi importanti dotarsi di un contratto bilanciato che possa aiutarti a gestire in modo corretto il rapporto.

                      Ci siamo occupati più volte di scrivere contratti per podcaster e di gestire tutto l’impianto contrattuale di un’agenzia di comunicazione, nel quale la produzione di podcast era uno degli strumenti per la comunicazione aziendale.

                      2) Musica e contenuti protetti dal diritto d’autore nel podcast

                      Una domanda che mi viene posta agli incontri di formazione nei percorsi per diventare content creator o podcaster: Quali sono obblighi in materia di diritti d’autore se utilizzo musica o effetti sonori da varie fonti negli episodi?

                      In realtà i contenuti possono essere di vario tipo:

                      • contenuti protetti dal diritto d’autore
                      • contenuti di pubblico dominio
                      • contenuti regolamentati con licenze d’uso

                      Se non sai cosa significa pubblico dominio, ti suggeriamo di leggere l’articolo dedicato.

                      Se invece hai qualche dubbio in materia di copyright, puoi leggere qui, o qui.

                      Come gestire le licenze dei contenuti per podcast?

                      Più di frequente invece, musiche, effetti e contenuti che vogliamo utilizzare sono gestiti da licenze di utilizzo ovvero contratti che le piattaforme ci impongono di rispettare per l’utilizzo dei contenuti.

                      Ed ecco che bisogna fare attenzione ad alcuni profili: limitazioni di utilizzo delle musiche (su quali piattaforme posso veicolarle?), alla rielaborazione (con quali strumenti posso remigare?) e di durata (esiste un abbonamento?).

                      Forniamo consulenza per la corretta gestione dei contenuti affinché non vi siano violazioni della normativa e dei termini d’uso della piattaforma.

                      3) Il tuo diritto di copyright sul podcast

                      Come sai, nel nostro ordinamento le idee non sono automaticamente protette: bisogna dare una forma espressiva ossia, ad esempio, avere un contenuto, come un podcast che può diventare oggetto di protezione.

                      Il problema è che prima di arrivare alla pubblicazione di un podcast, ci sono tante attività da svolgere, partendo infatti dall’ideazione, dal brainstorming, dallo storyboard. In questa fase, diventa essenziale attivare diversi strumenti per la protezione dell’idea in fase di sviluppo: NDA con chi partecipa al progetto, registrazione del format presso SIAE, ad esempio.

                      Per il resto invece, dalla pubblicazione la protezione è automatica, ai sensi della legge a tutela del diritto d’autore. Infatti, l’art 1 prevede la tutela per le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

                      Possiamo quindi predisporre una struttura di protezione per il tuo podcast, in tutte le fasi.

                      4) Registrare un podcast come marchio d’impresa

                      Ovviamente, il nome, il claim, il payoff di un podcast, perlomeno all’inizio, sono elementi fondamentali per acquisire distintività presso il pubblico. Anche il nome, oltre ad essere protetto dal diritto d’autore, può essere registrato come marchio d’impresa.

                      La registrazione di una parola come marchio (denominativo) d’impresa, ti consente di acquisire una serie di diritti, tra cui il c.d. diritto di privativa industriale nei confronti di coloro che, per il medesimo servizio o servizi affini, intende utilizzare un marchio simile o identico.

                      Se stai ideando il nome del tuo podcast, ti suggerisco comunque di chiedere supporto per fare un controllo preliminare (anche senza necessariamente registrare il marchio) così da arrivare alla pubblicazione in tranquillità e senza timore di star violando diritti altrui.

                      5) Ospiti ed interviste. La gestione delle liberatorie e privacy

                      L’ultimo fondamentale punto a mio avviso riguarda la gestione dei contenuti e nello specifico, degli ospiti e delle interviste: sia sotto il profilo del diritto d’autore, sia per quanto riguarda al trattamento dei dati personali.

                      Mi sento però di fare un disclaimer: dipende molto da come vai a gestire i profili contrattuali e come sono inquadrati gli ospiti.

                      Potrebbe infatti essere sufficiente una liberatoria, perchè la persona intervistata ci dona le proprie conoscenze per un tema di approfondimento oppure essere necessario un contratto di partnership, perchè il contenuto è volto a promuovere un brand.

                      Come iniziare? Consulenza legale per podcaster

                      Personalmente, adoro il podcast e so che negli ultimi anni è diventato uno degli strumenti più efficaci per comunicare, raccontare e fare branding. Con questo articolo però ho voluto raccontarti alcuni degli aspetti fondamentali che io considero nelle consulenze.

                      Quello che ti suggerisco è di valutare sin dall’inizio quelli che sono i profili legali per poi impostare in modo corretto i rapporti, anche commerciali, con le varie figure. Questo ti aiuta anche a gestire contrattualmente fee e pagamenti, ma anche responsabilità e rischi.

                      Foto di Anna Tarazevich

                      Sviluppo dell’immagine coordinata: quali responsabilità legali per l’agenzia di comunicazione?

                      Come creare loghi originali, distintivi e registrabili? Vediamo cosa fare per creare una corporate image da registrare come marchio. Quali sono le responsabilità legali dell’agenzia nell’ideazione della brand identity?

                      Il servizio di brand identity

                      Uno dei servizi dell’agenzia di comunicazione è l’ideazione, sviluppo, progettazione e messa a disposizione di una linea di comunicazione visiva. Nel caso di specie non voglio distinguere tra visual identity, brand identity, né identificare in modo specifico le singole fasi. Voglio invece parlarti delle connessioni legali tra il prodotto che consegni al cliente e la registrazione del marchio.

                      Nella fase di ideazione è fondamentale acquisire le richieste del cliente (se possibile fatte oggetto di documentazione, così da evitare eccezioni relative al non completo soddisfacimento dei gusti del cliente). Acquisite le istanze del cliente, riportate in un documento di sintesi, elaborata una o più proposte, l’agenzia provvede a sviluppare creare gli elementi visivi, ad indicare i caratteri tipografici da utilizzarsi, ad individuare una palette colori, ad identificare il tone of voice.

                      La messa a disposizione dei contenuti realizzati è una fase delicata in quanto deve essere concordata con i termini di pagamento per evitare di arrivare a consegnare tutto il materiale con il pericolo di (per qualsiasi causa o ragione) mancato o ritardato o incompleto pagamento.

                      Attenzione poi a cosa viene consegnato, alle specifiche modalità di invio ed eventualmente alla formalizzazione del ricevimento.

                      Supponendo invece che con riguardo a detti profili, tutto venga eseguito correttamente, la linea di comunicazione messa a disposizione può includere anche il pittogramma, il payoff, il naming e altri elementi che si prestano ad essere registrati come marchi d’impresa.

                      L’azienda quindi, nel momento in cui riceve i contenuti, può decidere di rivolgersi ad un professionista che provveda a valutare la presenza dei requisiti necessari per la registrazione. Puoi anche partire da una check-list.

                      Identità visiva: cosa si può registrare come marchio d’impresa?

                      In pratica, tutti gli elementi che costituiscono un’identità visiva, possono essere registrati come marchi d’impresa in presenza di determinati requisiti.

                      È importante che il segno che si vuol tutelare presenti capacità distintiva, sia nuovo, sia lecito, sia idoneo ad essere rappresentato.

                      In generale, possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese; e ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l’oggetto della protezione conferita al titolare.

                      Nello specifico, ti faccio anche alcuni esempi.

                      1) Nome del progetto, dei servizi, della linea di prodotti

                      Il servizio branding e nello specifico il naming, può includere l’individuazione del nome con cui identificare il progetto (o l’azienda). La parola può essere registrata come marchio denominativo. Inoltre, in alcuni casi può essere registrata anche la singola lettera (LV, ad esempio).

                      La singola parola può essere costituita dal nome della persona che ha fondato l’azienda, ad esempio. In detti casi il marchio denominativo è patronimico.

                      Queste valutazioni possono essere compiute anche con riguardo al nome del servizio, del prodotto o di una nuova linea di prodotti.

                      2) Pittogramma e logo

                      Il servizio branding può includere l’elemento principale dell’identità visiva ossia la realizzazione di un pittogramma che può essere registrato come marchio d’impresa.

                      Se l’attività viene compiuta utilizzando il pensiero creativo dell’agenzia, lo stesso ben potrà essere tutelato anche ai sensi del diritto d’autore. Con riguardo invece al marchio d’impresa, si parla di marchio figurativo il quale potrà avere o non avere elementi verbali.

                      3) Slogan e payoff

                      Ebbene si, anche lo slogan per promuovere un prodotto può essere tutelato come marchio denominativo. In questo caso però, l’analisi è più specifica in quanto si è ritenuto che la finalità meramente pubblicitaria non può essere ammessa.

                      Non voglio dilungarmi troppo sull’argomento ma ti rinvio all’articolo che ho dedicato interamente al tema: i 5 metodi per proteggere gli spot pubblicitari.

                      4) Packaging e forma del prodotto

                      La forma del prodotto o l’imballaggio, originale e creativo, possono costituire un marchio d’impresa, ossia un segno con cui l’impresa viene identificata dal consumatore. Tra i miei clienti, ho delle agenzie che si occupano solo di packaging e per loro quello che ti sto dicendo è estremamente importante.

                      Attenzione però: in questo caso l’ordinamento prevede dei limiti al fine di evitare che questo vada a limitare la possibilità di altre aziende di stare sul mercato. In tali casi quindi la forma non deve essere imposta dalla natura stessa del prodotto (una comuna confezione rettangolare per i biscotti), non deve essere necessaria per ottenere un risultato tecnico (un sistema di apertura di una confezione), né dare un valore sostanziale al prodotto (essere essa stessa prodotto).

                      Di fatto quindi, la forma del prodotto, oltre a presentare i requisiti indicati sopra deve superare le limitazioni descritte.

                      5) Palette colori

                      Anche il colore individuato da un’agenzia di comunicazione come tratto distintivo del neonato brand, può essere oggetto di registrazione come marchio d’impresa. Questo vale sia per il singolo colore (tonalità cromatica) sia per una combinazione di colori.

                      L’aspetto fondamentale da tenere in considerazione è la capacità distintiva di un colore. E quindi ad esempio, quando il colore è inusuale per il tipo di prodotto, esso presumibilmente sarà dotato di capacità distintiva e comunque la registrazione non è volta a costituire un’ostacolo alle attività dei concorrenti di quel settore.

                      Quando invece la registrazione viene richiesta per colori di cui è normalmente presenta il prodotto (ad esempio, il marrone per il cioccolato oppure sempre il marrone per le borse) allora la registrazione si presta ad essere oggetto di opposizione.

                      Identità visiva come disegno industriale

                      I contenuti realizzati dall’agenzia di comunicazione oggetto dell’identità visiva possono essere tutelati anche come disegni.

                      Penso ad esempio, all’imballaggio, al prodotto stesso o a parti del prodotto, ai caratteri tipografici elaborati nell’ambito di un grande progetto, al design grafico e ai simboli grafici, nonché all’interfaccia grafica web o di un APP o ancora alla presentazione del prodotto.

                      In tale senso infatti, l’ordinamento prevede che l’aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento possa essere tutelato come designo.

                      Gli obblighi dell’agenzia nella corporate o product image

                      Veniamo alla questione più spinosa: ti porto due casi tratti dall’esperienza dei miei clienti.

                      1. Un’azienda che mi chiede se l’agenzia che gli ha creato il logo doveva assicurare l’originalità e sopratutto la protezione come marchio d’impresa. Questo perchè si è accorta, tramite una semplice ricerca Google, che il suo marchio non è affatto nuovo e anzi, è probabilmente una copia esatta di tantissimi altri pittogrammi di aziende.
                      2. Un’agenzia di comunicazione che mi chiede se è obbligata a fare una ricerca di anteriorità sul naming che va a consegnare, non tanto perchè richiesto dal cliente quanto perchè vuole rassicurarsi anche della possibilità che in futuro la creatività possa di fatto diventare un valore per l’azienda.

                      Ti riconosci?

                      Quale responsabilità per l’agenzia?

                      L’agenzia di comunicazione non ha l’obbligo di elaborare dei contenuti che presentino le caratteristiche per essere registrati come marchi d’impresa o come prodotti di design industriale. In questo senso però, è bene informare il cliente che il servizio non include né le verifiche di anteriorità in merito al nome, né attestazione della capacità distintiva dei prodotti.

                      Puoi però fornire questo servizio come accessorio o aggiuntivo: il tuo cliente può decidere di chiederti anche una preliminare verifica sui segni e tu, con grande professionalità, puoi fornirla attraverso dei consulenti specializzati (ci occupiamo di analisi di anteriorità dei segni e di registrazione dei loghi come marchi d’impresa, puoi approfondire qui).

                      In questo modo:

                      • per il presente, tu avrai fornito un servizio che comprende non solo l’ideazione di un brand originale ma anche un’analisi giuridica di distintività e novità;
                      • per il futuro, il tuo cliente è rassicurato del fatto che potrà registrare gli elementi visivi che hai consegnato;

                      La rete d’imprese: un’opportunità per il mondo della comunicazione e del marketing

                      Lavorare in sinergia con altre realtà può essere uno strumento molto utile per sviluppare il proprio business. Ecco quindi uno strumento da valutare nei suoi vari aspetti, per una partnership tra aziende.

                      Cos’è la rete d’impresa?

                      La rete d’impresa è una forma di collaborazione tra agenzie di comunicazione e/o di marketing.

                      Può essere creata con lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato.

                      In questo modo, mettendo a punto un programma comune, le imprese aderenti si obbligano a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.

                      Si tratta di un istituto presente nel nostro ordinamento da diversi anni, ma che è divenuto oggetto di particolare interesse da parte delle aziende soprattutto negli ultimi tempi.

                      Perché è un’opportunità?

                      Te ne parliamo perchè sappiamo che attraverso questa collaborazione strutturata tra imprese è possibile fornire ai clienti un servizio più completo.

                      Tra le prime reti d’imprese create nel campo di comunicazione e marketing, ci sono quelle che si sono prefisse lo scopo di fornire al mercato l’intero processo produttivo della comunicazione: dall’analisi dei dati e la customer intelligence, alla strategia reputazionale e di marketing, passando per la realizzazione di siti e immagini coordinate, creatività e campagne, le media relations e PR, sino alla diffusione attraverso i social media, i network di testate d’informazione ed i creators.

                      In altri casi, invece, si è voluto garantire al cliente un unico interlocutore nel campo del marketing operativo, tramite l’aggregazione di agenzie di marketing, di società di logistica specializzate nella distribuzione, assemblaggio e magazzino di materiali promozionali di qualsiasi genere e dimensione e di agenzie di comunicazione dedite alle campagne pubblicitarie ed ai materiali promozionali.

                      Non conosciamo la tua realtà aziendale ma riteniamo di poterti esser utile per valutare se nel tuo caso di specie la costruzione di una rete d’impresa sia la soluzione.

                      Come costruire una rete d’imprese

                      Il percorso per la costruzione di una forma di partnership così stretta, richiede di seguire un iter che può essere anche impegnativo ma che poi porta risultati chiari ed effettivi. Investire tempo, risorse ed energia nella fase iniziale evita problematiche ed incomprensioni future.

                      Ecco quindi le fasi a livello operativo:

                      1. Identificazione del progetto e ricerca di agenzie e società potenzi partner
                      2. Identificazione dello scopo comune della rete e degli obiettivi strategici
                      3. Individuazione di un piano d’azione per il raggiungimento degli obiettivi di progetto
                      4. Esecuzione del progetto
                      5. Controlli, verifiche, aggiustamenti;

                      A livello giuridico, senza pretesa di essere esaustivi questo si traduce in:

                      1. È fondamentale la protezione del progetto e degli scambi fin dalle trattative. Come fare? Con un accordo di riservatezza.
                      2. È essenziale mettere nero su bianco gli obiettivi e le azioni e dunque gli impegni reciproci. Come fare? Con un contratto di rete, strutturato e adeguato.
                      3. È altrettanto importante la gestione delle fasi successive all’esecuzione, come ad esempio la possibilità di sciogliersi dalla rete o di modificare il contratto. Come? Andando a regolamentare in modo corretto e chiaro ogni aspetto.

                      La rete può essere creata attraverso un semplice contratto tra le aziende partecipanti (per atto pubblico o scrittura privata autenticata) iscritto al Registro delle Imprese oppure attraverso la creazione di un soggetto giuridico autonomo (con fondo patrimoniale comune, ecc.).

                      In questa fase, si cureranno gli ulteriori dettagli organizzativi e pratici quali l’eventuale costituzione di un fondo patrimoniale comune, le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti, le modalità di ingresso di nuovi partecipanti, il recesso e la gestione dei rapporti di lavoro.

                      Quali vantaggi nel costruire una rete?

                      Guardando al lato pratico ed operativo, la rete d’imprese permette di semplificare una buona parte dell’organizzazione dell’agenzia, evitando il ricorso ai contratti di appalto e prestazione di servizi (ed i relativi rischi – li abbiamo esaminati qui, collegamento all’articolo sugli appalti).

                      La rete consente, inoltre, una maggiore flessibilità nella gestione del personale che si traduce in due concetti chiave:

                      • semplificazione del distacco. Il distacco di lavoratori tra aziende appartenenti alla rete è possibile senza dover dimostrare la sussistenza dell’interesse: l’interesse al distacco si presume in funzione del progetto per cui è stato stipulato il contratto di rete;
                      • codatorialità. Le aziende appartenenti alla rete possono esercitare la codatorialità dei dipendenti ingaggiati nell’ambito della rete, secondo le regole individuate all’interno del contratto di rete.

                      Ciò significa che le agenzie appartenenti alla rete possono beneficiare delle competenze e delle professionalità dei lavoratori dipendenti delle partecipanti (come se fossero propri dipendenti), i quali operano indifferentemente per tutte le retiste.

                      Naturalmente, questa flessibilità – unica nel settore giuslavoristico – richiede l’osservanza di specifiche condizioni ed il rispetto di propri adempimenti amministrativi.

                      Tutto questo, va approfondito in modo specifico.

                      Foto di Antonio Janeski su Unsplash

                      Come modificare o integrare un contratto di servizi di comunicazione

                      Mi trovo spesso a fornire assistenza per agenzie di comunicazione che vogliono o devono modificare o integrare un contratto firmato con il proprio cliente finale. Come funziona? É possibile? Qual è la procedura corretta?

                      Il presupposto è che ci sia un contratto scritto tra le parti, o comunque un preventivo approvato e firmato o ancora della documentazione contrattuale che attesti l’attività da svolgere da parte dell’agenzia di comunicazione.

                      L’attività successiva riguarda la necessità (perchè percepita dall’agenzia), la richiesta (avanzata dal cliente) o l’opportunità (rilevata da entrambe le parti) di intervenire sul rapporto in essere, senza scioglierlo, risolverlo o recedere. Qui le parti non vogliono interrompere il lavoro, ma semplicemente modificare alcuni aspetti.

                      Cosa significa modificare o integrare un contratto?

                      A livello operativo, la modifica prevede un’alterazione delle clausole (che potrebbero quindi essere anche rimosse) esistenti mentre l’integrazione prevede l’aggiunta di alcuni elementi.

                      Giuridicamente, questa attività prevede un nuovo accordo e quindi un nuovo contratto che va ad intervenire su quello esistente.

                      Infatti, dice la legge, il contratto è un accordo tra due (agenzia di comunicazione e cliente) o più parti (nel caso in cui intervenga altro soggetto) per costituire, modificare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale.

                      Il contratto si usa infatti sia per costruire (quando il cliente ti approva il preventivo per l’e-commerce), sia per estinguere (quando decidete di interrompere i servizi di social media marketing) oppure, per quanto qui interessa, modificare.

                      Perchè è importante la modifica?

                      La principale ragione è adeguare alle nuove esigenze delle parti. Se infatti non si modifica il testo dell’accordo ma si modificano o integrano i servizi, non c’è un’adeguata protezione tra le parti e questo può determinare problemi.

                      Ovviamente, il presupposto è che ci sia l’accordo e che quindi entrambe le parti vogliano modificare il documento. Se invece, ad esempio, la tua agenzia di comunicazione si accorge che quel servizio è stato quotato con un importo troppo basso in ragione alle richieste del cliente, ecco, qui si può cercare l’accordo ma non è detto che il cliente sia disposto ad accettare di pagare di più, dopo aver confermato l’incarico.

                      Esempi di modifiche

                      Sulla base della mia esperienza, sono intervenuta in diversi casi per preparare un accordo che andasse a modificare il documento precedente.

                      Sicuramente, anche tu avrai degli esempi. Tra cui:

                      • Variazione dei servizi attuali o aggiunta di nuovi servizi. Potrebbe accadere ad esempio l’aggiunta nella gestione di un profilo social precedentemente non previsto;
                      • Tempistiche. È fondamentale definire le fasi di lavoro, i tempi di consegna dei materiali, i tempi di consegna del servizio. Tuttavia ci potrebbero essere delle situazioni che impongono delle variazioni (anche esterne, come ad esempio l’aggiudicazione di un bando).
                      • Corrispettivo: le parti anche alla luce dei servizi potrebbero concordare delle modifiche ai compensi, che andranno calmierate per le varie esigenze;

                      Queste le principali. Potrebbe essere ad esempio che il cliente richieda la possibilità di utilizzare il prodotto digitale anche per altre finalità non originariamente previste e quindi sia opportuno andare ad intervenire sulla clausola relativa alla gestione dei diritti di proprietà intellettuale.

                      L’iter per modificare un contratto

                      Nella pratica, la procedura per modificare o integrare un contratto prevede almeno tre fasi:

                      1. Fase di negoziazione: le parti devono voler modificare il contratto e devono concordare sul contenuto modificativo;
                      2. Fase di scrittura: elaborare le clausole a modifica, serve la forma scritta del contratto modificativo o integrativo;
                      3. Fase di approvazione: firmare il nuovo contratto;

                      Ovviamente, per tutte le fasi è importante avere un supporto professionale per evitare di commettere errori che possono poi causare delle interpretazioni sbagliate. Voglio infatti riportarti i maggiori rischi relativi a questa attività.

                      I principali rischi nella modifica dei contratti

                      Ci sono molti aspetti delicati da considerare ed è per questo che ne stiamo parlando. È infatti fondamentale gestire in modo corretto tutto l’iter ma anche sapere bene cosa si vuol modificare e/o integrare per bilanciare con tutto il resto.

                      Inoltre, di solito questo tipo di contratto non va a sostituire quello precedente e quindi ci saranno necessariamente due documenti che devono “parlarsi”. Questo significa, riuscire a collegare i documenti senza refusi o inesattezze.

                      Ancora, inserire una modifica nel concreto, non è banale, perchè va concordata con tutte le altre clausole; ad esempio, modificare il termine di consegna può incidere nel pagamento rateizzato oppure modificare un tipo di servizio può avere effetti con riguardo ai diritti acquisiti dal cliente.

                      Da ultimo, fare una premessa relativa all’andamento del servizio, in approvazione di tutto quanto fatto, è buona norma.

                      Da dove iniziare per modificare un contratto

                      Di solito, nelle consulenze continuative, andiamo ad elaborare un vero e proprio format che l’agenzia di comunicazione può utilizzare anche in via autonoma per modificare gli accordi. Ovvio che poi noi ci siamo.

                      Come intuisci è importante gestire correttamente le modifiche contrattuali per proteggere il rapporto con i propri clienti e il valore del lavoro dell’agenzia di comunicazione.

                      A livello operativo, sei tu che sai come e cosa modificare, ma a livello formale, il professionista ti darà supporto adeguato.

                        Foto di Sigmund su Unsplash

                        Cibersicurezza e NIS2 per agenzie di comunicazione e software house

                        Quali sono i nuovi obblighi in materia di sicurezza informatica? Le sanzioni per chi non si adegua in tempo? La tua agenzia di comunicazione o azienda di software è tenuta a rispettare quali regole? Parliamo di questo attualismo argomento.

                        Se la tua azienda è iscritta alla newsletter, sicuramente hai già ricevuto l’informazione. Altrimenti, per ricevere le comunicazioni sulle novità normative, sulle nuove regole e procedure, puoi farlo qui.

                        Cos’è NIS 2 e perchè è importante?

                        Si tratta di un insieme di regole per rafforzare e uniformare la cybersicurezza all’interno dell’UE.

                        NIS 2 è una direttiva europea e precisamente DIRETTIVA UE 2022/2555 del 14 dicembre 2022 relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell’Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 recepita dal DECRETO LEGISLATIVO 4 settembre 2024, n. 138 vigente al 16 ottobre 2024.

                        A chi si applica NIS2? Focus su agenzie di comunicazione e software house.

                        La prima cosa fare è verificare se la tua agenzia di comunicazione o azienda di software rientra nell’ambito di applicazione delle direttiva NIS ossia se deve in via obbligatoria uniformarsi.

                        In generale, l’ambito di applicazione è il seguente:

                        1. superare i massimali per le piccole imprese (“si definisce piccola impresa un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR”)
                        2. essere soggetto pubblico (pubblica amministrazione o società partecipata /controllata pubblica) o privato (impresa);
                        3. svolgere attività entro settori ad alta criticità o altri settori critici quali in via esemplificativa energia/trasporti/settore bancario (individuati dagli allegati al decreto legislativo);

                        Considera però che indipendentemente dalle dimensioni (quindi anche per le piccole imprese) potresti rientrare tra i soggetti obbligati della normativa se:

                        • sei un’azienda “importante” o “essenziale” del tessuto economico italiano come definita dall’Agenzia per la Cybersecurity nazionale. Ad esempio, per quanto d’interesse: i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica e i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico; i prestatori di servizi fiduciari qualificati e i gestori di registri dei nomi di dominio di primo livello, nonche’ i prestatori di servizi di sistema dei nomi di dominio. Ma anche le imprese collegate ad un soggetto essenziale o importante, se: a) adotta decisioni o esercita una influenza dominante sulle decisioni relative alle misure di gestione del rischio per la sicurezza informatica di un soggetto importante o essenziale; b) detiene o gestisce sistemi informativi e di rete da cui dipende la fornitura dei servizi del soggetto importante o essenziale; c) effettua operazioni di sicurezza informatica del soggetto importante o essenziale; d) fornisce servizi TIC o di sicurezza, anche gestiti, al soggetto importante o
                          essenziale.
                        • sei un “soggetto critico” ai sensi della direttiva (UE) 2022/2557 come individuato dallo stato italiano entro il 17 luglio 2026;

                        Per quanto interessa l’ambito IT è utile sapere che tra i soggetti destinatari, indipendentemente dalle dimensioni, vi sono anche: b) ai fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico; c) ai prestatori di servizi fiduciari; d) ai gestori di registri dei nomi di dominio di primo livello e fornitori di servizi di sistema dei nomi di dominio; e) ai fornitori di servizi di registrazione dei nomi di dominio.

                        È quindi fondamentale in primis verificare se la tua azienda rientra nella direttiva. Possiamo aiutarti a farlo.

                        Quali sono gli obblighi?

                        Ecco gli obblighi principali per l’azienda, relativi alla sicurezza informatica e alla gestione degli incidenti.

                        Gli organi di amministrazione hanno l’obbligo di:

                        • approvare le modalità di implementazione delle misure di gestione dei rischi per la sicurezza informatica adottate e sovrintendere l’implementazione degli obblighi;
                        • seguire una formazione in materia di sicurezza informatica;
                        • promuovere una formazione ai loro dipendenti, per favorire l’acquisizione di conoscenze e competenze sufficienti al fine di individuare i rischi e valutare le pratiche di gestione dei rischi per la sicurezza informatica e il loro impatto sulle attività del soggetto e sui servizi offerti.
                        • gli organi amministrativi sono responsabili delle violazioni;

                        L’azienda, deve poi adempiere agli obblighi in materia di misure di gestione dei rischi per la sicurezza informatica con approccio multi-rischio, volto a proteggere i sistemi informativi e di rete, adottando misure tecniche, operative e organizzative adeguate e proporzionate.

                        Si prevede che all’interno della piattaforma venga caricato un elenco delle proprie attività e dei propri servizi, comprensivo di tutti gli elementi necessari alla loro caratterizzazione e della relativa attribuzione di una categoria di rilevanza. Si dovrà tenere conto del grado di esposizione dei soggetti ai rischi, delle dimensioni dei soggetti e della probabilità che si verifichino incidenti, nonché della loro gravità, compreso il loro impatto sociale ed economico.

                        Nello specifico, le misure riguardano:

                        • politiche di analisi dei rischi e di sicurezza dei sistemi informativi e di rete;
                        • gestione degli incidenti, ivi incluse le procedure e gli strumenti per eseguire le notifiche;
                        • continuità operativa, ivi inclusa la gestione di backup, il ripristino in caso di disastro, ove applicabile, e gestione delle crisi;
                        • sicurezza della catena di approvvigionamento, ivi compresi gli aspetti relativi alla sicurezza riguardanti i rapporti tra ciascun soggetto e i suoi diretti fornitori o fornitori di servizi;
                        • sicurezza dell’acquisizione, dello sviluppo e della manutenzione dei sistemi informativi e di rete, ivi comprese la gestione e la divulgazione delle vulnerabilita’;
                        • politiche e procedure per valutare l’efficacia delle misure di gestione dei rischi per la sicurezza informatica;
                        • pratiche di igiene di base e di formazione in materia di sicurezza informatica;
                        • politiche e procedure relative all’uso della crittografia e, ove opportuno, della cifratura;
                        • sicurezza e affidabilita’ del personale, politiche di controllo dell’accesso e gestione dei beni e degli assetti;
                        • uso di soluzioni di autenticazione a piu’ fattori o di autenticazione continua, di comunicazioni vocali, video e testuali protette, e di sistemi di comunicazione di emergenza protetti da parte del soggetto al proprio interno, ove opportuno.

                        A cosa fare attenzione: obbligo o facoltà

                        Come vedi, la direttiva riguarda obblighi anche relativi alla “sicurezza della catena di approvvigionamento” e dunque dei fornitori (anche se non obbligati).

                        Quindi, chiaramente, se sei un soggetto direttamente obbligato, tutto quello che ti abbiamo detto, è un dovere: se non implementi le misure, sarai sanzionato.

                        Se invece sei un soggetto che non rientra nell’ambito di applicazione della normativa, puoi usarli come linee guida per orientare la tua compliance di sicurezza informatica. Considera che sempre più aziende richiedono misure di sicurezza verificabili alla propria catena di fornitori e quindi la direttiva potrebbe diventare una procedura da implementare per rimanere nella vendor list del tuo cliente.

                        Foto di ev su Unsplash