Noi di Legal for Creativity siamo aggiornati sulle novità relative al diritto della comunicazione: è recentemente uscita una nuova circolare INPS che tratta il tema dei content creators. Quindi: preparati un caffè o un’acqua tonica, che qui c’è da metterci attenzione.
Iniziamo.
La circolare INPS 44/2025: per chi?
L’INPS ha diffuso i criteri generali di riferimento per individuare la corretta disciplina previdenziale applicabile ai content creators e, più in generale, a tutti coloro che svolgono attività di creazione di contenuti su piattaforme digitali.
Non c’è ancora una vera e propria normativa specifica per i content creators e questo può rendere difficile individuare il corretto inquadramento giuridico, fiscale e contributivo dell’attività digitale. Questo anche per le molteplici modalità con cui la stessa può essere realizzata (influencer, youtuber, streamer, podcaster, instagrammer, tiktoker, blogger, vlogger, ecc.).
La difficoltà, poi, aumenta se si tratta di ricondurre delle situazioni non normate, con caratteristiche spesso ibride, agli schemi giuridici noti del lavoro autonomo e del lavoro subordinato: UGC, UCC, CC, si li conosciamo anche noi. .
Punto uno: definire l’attività del content creator
Da avvocati, iniziamo dalle definizioni, dalla teoria, per poi comprendere come si applica nel caso concreto. Attenzione: sei sicura o sicuro di essere un content creator?
Secondo l’INPS: l’attività di creazione di contenuti digitali è quella relativa all’elaborazione di contenuti scritti, immagini, registrazioni video, audio o contenuti prodotti in diretta e resi disponibili attraverso piattaforme digitali di connessione sociale.
Le caratteristiche sono:
- Un’attività creativa e di produzione di contenuti mediatici virtuali
- La messa a disposizione al pubblico dei contenuti attraverso piattaforme digitali
- La presenza di un rapporto che vede coinvolti, da un lato, il content creator e il brand (azienda commerciale o agenzia) e dall’altro il content creator e la piattaforma
È fondamentale stabilire le relazioni commerciali. Infatti, il content creators può ricevere il pagamento con diverse modalità.
- In via diretta dalla piattaforma: questa riconosce una percentuale di guadagno in base al numero di utenti che fruisce del contenuto;
- Con accordi individuali tra content creator e brand;
- Con pagamento da parte dei sostenitori e con intermediazione della piattaforma;
- Con sponsorizzazioni;
- Con vendita di prodotti attraverso altri canali senza intermediazione della piattaforma;
Punto due: stabilire l’attività dell’agenzia
La nostra attività di consulenza legale si traduce tipicamente proprio su questo: forniamo assistenza alle agenzie di comunicazione nella gestione delle relazioni commerciali con clienti (brand) e con i fornitori (content creators).
Secondo l’INPS l’attività delle agenzie intermediarie è quella coadiuvare il brand nella scelta del content creator più adatto a pubblicizzare il proprio prodotto (c.d. media agency) o di assistere il talent nella gestione dei propri affari (c.d. talent agency).
Il rapporto tra il brand, il content creator e l’agenzia di intermediazione, nell’ambito dell’autonomia contrattuale, può assumere diverse configurazioni.
Eccone le tre principali:
- pura mediazione, se l’agenzia si occupa solo di reperire il nominativo del content creator. In questo caso è il brand che stipula poi direttamente il contratto con il content creator e lo remunera;
- l’agenzia cura l’intero processo della campagna di “influencer marketing” ossia gestisce ogni rapporto con il brand, pattuisce il compenso per la campagna e riscuote il pagamento, procedendo poi al versamento al content creator della somma concordata o spettante;
- l’agenzia assume direttamente il content creator come proprio dipendente o collaboratore.
In questi casi, la prestazione del content creator è, di regola, riconducibile al lavoro autonomo, ma se svolta in via continuativa e con attività prevalentemente personale, secondo modalità esecutive definite dalla medesima piattaforma digitale, trova applicazione la disciplina della collaborazione eterorganizzata di cui all’articolo 2 del d.lgs. n. 81/2015.
Punto tre: definire il regime previdenziale
La questione diventa più complessa ma è fondamentale ai fini della circolare che stiamo esponendo. Non stiamo fornendoti una consulenza legale specialistica perchè dobbiamo verificare il caso concreto. Ti diamo però alcuni elementi per valutare anche in via autonoma la posizione.
Per individuare in modo corretto il regime previdenziale serve tener conto di alcune variabili chiave:
- le concrete modalità con cui si esegue l’attività di content creator
- il contenuto della prestazione
- il modello organizzativo adottato
- le modalità di erogazione/percezione dei corrispettivi
Da questo, emergono tre soluzioni (sembra una scatola cinese, si).
Ipotesi 1) Lavoro autonomo con Gestione Speciale
Se l’attività ha una prevalenza di elementi organizzativi (o mezzi di produzione) su quelli personali (es. vendita video o gestione di banner pubblicitari) si applica il regime lavoro autonomo con obbligo di iscrizione alla Gestione speciale autonoma degli esercenti Attività Commerciali.
Si tratta di attività d’impresa, con iscrizione alla Camera di Commercio ed attribuzione del codice ATECO. I redditi ulteriori a quelli di impresa possono essere eventualmente ricondotti nei seguenti regimi previdenziali indicati per il lavoro autonomo.
Ipotesi 2) Lavoro autonomo con Gestione Speciale
Se l’attività, sempre se organizzata in forma di impresa, ha codice ATECO n. 73.11.02 “Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari” si applica il regime lavoro autonomo con obbligo di iscrizione alla Gestione speciale autonoma degli esercenti Attività Commerciali.
Ipotesi 3) Lavoro autonomo con obbligo di iscrizione alla Gestione Separata
L’iscrizione alla gestione separata INPSi si applica in due diversi casi: attività abituale e attività occasionale. Vediamoli insieme.
3.1) Il content creator e l’attività esercitata abitualmente
Se l’attività del content creator è esercitata abitualmente, anche se non in via esclusiva – comprese le attività che generano reddito sfruttando l’immagine del professionista – e non è svolta in forma di impresa.
L’attività è abituale in presenza di elementi quali: la partita IVA, con attribuzione di un codice ATECO riconducibile all’attività di content creator; il reddito denunciato in modo abituale tramite i modelli fiscali; la fatturazione di compensi; il pagamento per costi sostenuti per lo svolgimento dell’attività professionale; l’iscrizione ad associazioni che rappresentano le categorie interessate.
3.2) L’attività occasionale del content creator
Se l’attività è svolta in via occasionale e ne derivi un reddito superiore alla soglia di €. 5.000,00.
Ipotesi 4) Regime lavoratori dello spettacolo
Attenzione, il content creator in alcuni casi può essere considerato un lavoratore dello spettacolo. Vediamo quali.
4.1) Content creator come lavoratore dello spettacolo
Se l’attività del content creator presenta caratteristiche riconducibili a prestazioni artistiche, culturali e di intrattenimento, ascrivibili ad una delle categorie professionali espressamente previste dalla legge e vi sia un committente/datore di lavoro (indipendentemente dal settore di attività in cui opera il medesimo). Ciò vale anche nel caso in cui l’attività sia posta in essere per la realizzazione di finalità commerciali, promozionali o informative.
Il content creator, in questo caso, deve essere assicurato al fondo INPS per i lavoratori dello spettacolo, a prescindere dalla forma contrattuale del rapporto di lavoro e dal grado di autonomia della prestazione, con conseguente versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta da parte del datore di lavoro/committente.
4.2) Content creator e rapporti commerciali con media agency
Se lo schema contrattuale adottato comporta il coinvolgimento di soggetti come i media agency/talent agency, il soggetto tenuto ad ottemperare agli adempimenti contributivi e informativi rimane sempre quello che effettivamente contrattualizza il rapporto di lavoro ossia l’agenzia.
- se l’attività del content creator è quella di digital marketing ossia creazione di contenuti pubblicitari o promozionali con percezione di compensi da un committente (brand o agenzia di intermediazione). E’ il committente a dover versare i contributi previdenziali al fondo lavoratori dello spettacolo, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro instaurata (dipendente, autonomo, collaborazione coordinata e continuativa), qualora nei fatti il content creator assurga al ruolo di attore pubblicitario, indossatore, fotomodello, sceneggiatore, regista ecc., ossia che l’attività posta in essere e le mansioni esercitate siano riconducibili a quelle tabellate per legge;
- se il soggetto iscritto al Fondo lavoratori dello spettacolo svolge attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo, nonché di altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno come scopo istituzionale o sociale l’organizzazione e la diffusione di spettacoli o di attività educative collegate allo spettacolo, non è necessario che il content creator svolga in concreto delle attività/mansioni di contenuto artistico/tecnico proprie della categoria professionale di appartenenza prevista dalla legge.
L’obbligo di versamento al fondo lavoratori dello spettacolo è, invece, escluso in due casi.
1) Content creators come endorsement
I content creator svolgano attività riconducibili a quelle di endorsement, nelle quali viene in rilievo il semplice abbinamento tra la notorietà del content creator ed il prodotto e/o servizio, ossia il semplice uso dei prodotti, o i casi in cui nell’ambito dei contenuti personali dei propri profili social vengano introdotte mere inserzioni pubblicitarie, senza perciò porre in essere alcuna attività da parte dell’artista. Qui l’obbligo è di versamento alla Gestione Separata.
2) Contenuti personali
I content creator, al fine esclusivo di ampliare la propria visibilità sui social, creino contenuti online senza alcuna finalità pubblicitaria o promozionale, postando foto o video personali sui propri profili social, o si limitino a realizzare attività di carattere accessorio e strumentale a quella di digital marketing senza che si configuri alcuna delle attività riconducibili a quelle tabellate.
Punto quattro: rivolgersi ad un professionista
Ci rendiamo conto della complessità di tutta la questione. Abbiamo provato a semplificarla e schematizzarla perchè vogliamo spiegarti in modo chiaro come funziona. Tuttavia, non è questo il tuo lavoro e quindi possiamo darti supporto per gestire in modo corretto i tuoi profili previdenziali.
Come funziona la consulenza legale per i content creator?
Ci piace essere schematici e quindi eccoti i tre step fondamentali:
- Analisi e co-progettazione: andiamo a comprendere insieme le modalità concrete di svolgimento dei tuoi servizi.
- Report chiaro e trasparente: ti forniremo il corretto inquadramento giuridico e i suggerimenti ed accorgimenti per definire e rimanere entro l’inquadramento definito e concordato;
- Continuità: ti aiutiamo sia con riguardo all’attuazione del regime definito sia per l’assistenza continuativa del tuo lavoro. Una delle nostre attività preferite è il contract management quindi la gestione completa della contrattualistica per le attività creative.