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Autore: Ilaria Aghi

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Vendita online e acquisto di opere d’arte

Come impostare un sistema di vendita di opere d’arte tramite e-commerce? Quali sono i rischi di acquistare opere d’arte in internet? Qual è la normativa applicabile alle opere d’arte famose o opere d’arte contemporanee in rete?

Il Covid-19 ha indubbiamente incentivato – talvolta “forzatamente” – l’utilizzo degli strumenti digitali e telematici per lo svolgimento non solo delle attività lavorative, ma anche ricreative e del tempo libero. Dai meeting aziendali a distanza, alle lezioni online, tutti sono stati in qualche modo toccati da questa “corsa al digitale”. E anche il settore dell’arte è stato coinvolto: alcune delle più note fiere internazionali sono state organizzate interamente online, e molti appassionati del settore acquistano opere d’arte attraverso il web.

Il contratto di compravendita di opere d’arte online

Nel nostro ordinamento non esiste il contratto di acquisto di opere d’arte: a seconda dei casi si applicano le norme in tema di contratti del Codice Civile, il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, la Legge sul Diritto d’autore e il Codice del Consumo, ma il quadro normativo si arricchisce quando si tratta di acquisto di opere d’arte online. 

In questo articolo considereremo gli aspetti principali del commercio online nella forma “business to consumer” (B2C), che riguarda la vendita tra il professionista, ossia “la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario” e il consumatore, che nel nostro caso sono il collezionista e l’appassionato d’arte, e chiunque altro agisca “per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”. 

Ti anticipo che, sei hai un sito o stai costruendo un sito internet per la vendita online di opere d'arte, vi sono vari temi da considerare. Li ho sintetizzati in un articolo proprio dedicato a cosa deve avere un sito internet, lato legal.

Le regole per vendere online opere d’arte

Le fonti normative principali che si applicano al commercio online di opere d’arte nella forma B2C sono il Codice del Consumo (D. lgs. 206/2005) e il D. lgs. 70/2003 in tema di commercio elettronico. 

In questo articolo ti esponiamo bene le varie regole ma ti attenzione: che tu sia dalla parte del venditore (e quindi hai l’obbligo di formulare delle condizioni di vendita valide e lecite) o che tu sia dalla parte dl consumatore (è quindi importante la tua tutela) ti suggeriamo di rivolgerti preventivamente ad un professionista che ti possa accompagnare nella gestione della vendita di opere d’arte tramite e-commerce e dell’acquisto di quadri online.

Il codice del consumo si applica ai collezionisti?

Il Codice del Consumo si applica quando una delle parti contraenti ha lo status di consumatore.

Sono quindi esclusi dalla predetta disciplina tutti coloro che svolgono attività di acquisto di opere d’arte in maniera professionale o in ogni caso collegata ad attività imprenditoriale.

Pertanto restano estranei a tale normativa: gallerie, musei, scuole d’arte, fondazioni, enti pubblici o privati che promuovono la divulgazione artistica, professionisti o imprenditori che comprano l’opera per destinarla ad ornamento dell’ufficio ove esercitano la propria attività 

Cosa significa acquistare opere d’arte su internet?

Il contratto di acquisto di opere d’arte online è un contratto a distanza, che, ai sensi dell’art. 45 co. I lett. g) del Codice di Consumo è “concluso (…) senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l’uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso”.

Quindi il contratto di acquisto di opere d’arte online è un contratto che viene concluso con modalità telematiche, digitali o informatiche, e solamente dopo la sua conclusione, il consumatore potrà ricevere l’opera acquistata, non potendola vedere dal vivo sino a quel momento.

Quale tutela giuridica dell’appassionato d’arte online?

Nel nostro ordinamento il consumatore è considerato un contraente debole, a causa delle carenze percettive e informative che possono pregiudicare la formazione del suo consenso consapevole. Tali carenze sono evidenti se la vendita avviene online, dal momento che l’opera d’arte potrà essere vista fisicamente solo al momento della consegna.  Pertanto, sono previste forme di tutela specifiche per il consumatore appassionato d’arte, a cui corrispondono altrettanti obblighi in capo ai venditori professionisti.

Check list per il collezionista consumatore online

  • Ci sono delle clausole che determinano uno squilibrio tra la posizione del venditore e la posizione del collezionista. Per questo, alcune sono sempre invalide mentre altre richiedono la specifica approvazione del collezionista. In quest’ultimo caso il collezionista se vuole acquistare deve comprendere e accettare tali disposizione sebbene siano a suo sfavore.
  • Il venditore deve fornire al collezionista alcune informazioni. Ad esempio, fornire le caratteristiche principali dell’opera d’arte che si vuol vendere, dire che il quadro ha qualche difetto, stabilire i modi di pagamento. Queste, ed altre importanti informazioni devono essere date in modo chiaro, preciso e dettagliato.
  • Il collezionista può sciogliersi dal contratto, senza fornire giustificazioni, e senza pagare alcuna penalità entro 14 giorni dal ricevimento dell’opera d’arte, comunicandolo al professionista. Anche in questo caso, chi vende ha alcuni obblighi informativi e operativi (se non informa del diritto di recesso, questo si estende a 12 mesi dal ricevimento del quadro).
  • L’acquisto di opere online implica il trattamento dei dati personali dei potenziali acquirenti-consumatori: chi gestisce il sito è il titolare del trattamento, e in quanto tale deve indicare in modo semplice, chiaro e comprensibile quali dati personali sono trattati e con quali modalità, come dispone il Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR

Il venditore può riportare la foto dell’opera in un catalogo o nell’e-commerce?

La riproduzione fotografica delle opere d’arte tutelate dal Diritto d’Autore non sempre è ammessa. Infatti secondo l’art. 13 della L. 633/1941, il diritto di riprodurre in tutto o in parte l’opera in copie temporanee o permanenti a mezzo fotografia è un diritto esclusivo dell’autore dell’opera (o dei suoi eredi). Prima di pubblicare l’immagine in un catalogo bisogna verificare se il venditore vanta il diritto di riproduzione dell’opera.

Attenzione: c'è anche il rovescio, ossia è importante proteggere le fotografie delle opere d'arte destinate alla vendita online. Ci sono alcuni sistemi e tecniche che ci consentono di farlo e ci sono alcun rimedi quando capita un furto di immagini relative ad opere d'arte (l'articolo a cui ti rimando fa riferimento ad un food photography in quanto per me case study, ma si può applicare anche in altre situazioni).

Si può comprare opere d’arte da siti internet stranieri?

In generale si. Ma ci sono alcuni accorgimenti, sopratutto con riguardo agli aspetti legali relativi alle vendite internazionali di quadri:

  • Valutare l’affidabilità del venditore;
  • Esaminare, nel concreto, il modello di vendita del quadro proposta dal venditore: l’iter di acquisto, il sistema di pagamento e le modalità di trasporto;
  • Verificare la normativa applicabile, oppure scegliere di comune accordo con l’altra parte contraente a quale normativa sottoporre il contratto. Potrebbero in ogni caso venire in considerazione anche i regolamenti europei laddove applicabili al caso.

Come decidere se comprare un’opera d’arte

Per tutte le ragioni che vi abbiamo esposto e in realtà per molti altri importanti profili giuridici (autenticità, percorso di vendita, diritti ceduti, limiti), è fondamentale affidarsi ad un consulente che aiuti ad assumere la decisione ottimale (come impostare il sistema di vendita) e tuteli nell’ambito della vendita.

Peraltro, se stai valutando altre modalità di messa a disposizione del quadro può essere opportuno che valuti anche il noleggio dell’opera: è un tema che abbiamo approfondito in uno dei precedenti articoli

Continueremo a parlare dell’acquisto di opere d’arte nei prossimi tempi: faremo un focus sull’acquisto di opere in asta e affronteremo il tema delle opere d’arte digitali (NFT). Se sono argomenti che ti interessano, continua a seguirci. In ogni caso, puoi chiedere informazioni su temi legati al mondo dell’arte cliccando sul bottone di seguito.

Art for rent: il noleggio di opere d’arte

Stai organizzando un evento e non sai come rendere unica la tua location? Vorresti essere circondato dall’Arte quando sei a casa? Allora perché, non noleggiare un’opera d’arte?

Cos’è il noleggio di opere d’arte?

L’art for rent ha origine alla fine degli Anni Novanta nei Paesi Anglosassoni, e ora si sta diffondendo anche in Italia, visti i suoi molteplici benefici, anzitutto quelli economici.
Noleggiare un’opera d’arte costa infatti mediamente il 5-10% del suo valore, e richiede procedure e tempi più snelli rispetto alla vendita. Ma non solo: con il noleggio delle proprie opere, gli artisti emergenti si fanno conoscere da una categoria sempre più estesa di “consumatori”, i quali possono fruire dei capolavori artistici a costi accessibili.
Inoltre, il noleggio può rappresentare un’ottima premessa per il successivo acquisto del lavoro, secondo la formula “try before you buy”.

Si può noleggiare un’opera d’arte?

Secondo l’art. 18-bis della Legge sul Diritto d’Autore, il diritto di noleggio:

  • è un diritto esclusivo dell’autore dell’opera;
  • ha ad oggetto la cessione in uso delle opere originali, di loro copie, o di loro supporti, per un periodo limitato di tempo;
  • i lavori non tutelati dal diritto d’autore, i progetti, i disegni di edifici, e le opere di arte applicata non possono essere oggetto di noleggio;
  • l’autore può trasferire il diritto di noleggio, anche separatamente dal diritto di proprietà (pertanto la mera vendita della creazione artistica non comprende necessariamente la cessione del diritto di noleggio, salvo che ciò non sia previsto nel contratto);
  • l’autore può autorizzare il noleggio della propria opera da parte di terzi;
  • in alcuni casi l’autore che ha ceduto il diritto di noleggio della propria opera ha comunque il diritto di ricevere “un’equa remunerazione” per il noleggio concluso tra terzi.

L’art. 18-bis introduce anche il diritto di prestito di un’opera, la cui disciplina è sostanzialmente identica a quella del noleggio, ad eccezione di due aspetti:

Le finalità: il noleggio viene fatto for profit (“…ai fini del conseguimento di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto.” ), il prestito invece ha finalità diverse da quelle economiche o commerciali.
I soggetti interessati: il prestito è tale quando è concesso “da istituzioni aperte al pubblico”.

Per quanto concerne il contratto di noleggio:

  • esso può avere ad oggetto qualsiasi opera suscettibile di tutela, esclusi i progetti, i disegni di edifici e le opere di arte applicata;
  • è disciplinato dalle norme contrattualistiche del codice civile, dalla legge sul Diritto d’Autore e dalle disposizioni del Codice dei beni culturali se l’opera in oggetto è un bene culturale. In quest’ultimo caso, il soggetto cedente fissa il valore della cauzione;
  • le parti, di comune accordo, possono stabilire le condizioni del noleggio;
  • può essere inclusa una clausola “rent to buy”, che permette all’interessato di acquisire la proprietà della creazione artistica al termine del noleggio, versando la differenza tra il valore del bene e la somma corrisposta per il noleggio;
  • il prezzo pattuito dovrebbe tenere conto anche della copertura assicurativa per eventuali danni;
  • è buona regola che le parti si accordino sulla conservazione e sulla cura dell’opera, nonché sull’utilizzo della sua immagine, per evitare potenziali conflitti.

Dove noleggiare opere d’arte?

Sul web si trovano numerosi siti in cui è possibile noleggiare opere d’arte, secondo formule e condizioni molteplici, che rendono l’arte un’esperienza accessibile a tutti.

Se ti appassiona il mondo dell’arte, puoi trovare interessanti altri interventi dedicati ad alcuni particolari aspetti legali.

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Distruggere un’opera d’arte: diritto o divieto?

L’artista può distruggere i propri lavori? Il proprietario di opere d’arte può disfarsene a propria discrezione?

Un caso di auto-distruzione di un’opera d’arte

5 ottobre 2018. Londra, Sale Room di Sotheby’s. L’asta si è conclusa: il lavoro di Banksy intitolato “Girl with Balloon” è appena stato venduto. Improvvisamente l’attenzione del pubblico viene catturata dall’opera dello street artist: in un batter d’occhio è stata tagliata a listelli! L’artista Banksy si dichiara artefice dell’accaduto e rinomina la sua opera “Love is in the bin”.

Tutti abbiamo sentito parlare almeno una volta di questo episodio, che ha alimentato ipotesi e teorie di ogni tipo. Ma una simile condotta, che potremmo definire “autodistruttiva”, trova fondamento normativo nel nostro ordinamento? In altre parole, l’artista può distruggere i propri lavori? E il proprietario di opere d’arte può disfarsene a propria discrezione?
Certamente il gesto “distruttivo” di Banksy non è una novità nel mondo dell’arte: nel 1953 Rauschenberg ha realizzato “Erased De Kooning drawing”, cancellando un disegno di Willem de Kooning con la gomma. Nel 1970 John Baldessari (clicca qui per leggere l’articolo) ha fatto bruciare le proprie opere giovanili, e ha utilizzato parte delle ceneri per preparare dei biscotti che avrebbe in seguito esposto al Museum of Modern Art di New York (“The Cremation Project”).

L’artista o il collezionista possono distruggere un’opera d’arte?

La Legge sul Diritto d’Autore non vieta espressamente la distruzione di una manifestazione artistica, ma riconosce il diritto alla sua integrità (art. 20).

Ciò premesso, passiamo a considerare i seguenti casi in maniera più approfondita.

1) L’artista può distruggere una sua opera d’arte?

In questo caso, se l’artista decide di distruggere una sua creazione di cui è proprietario non si pone alcun problema: l’autore può eliminare il proprio lavoro (diritto di distruzione). La distruzione può ascriversi al diritto di inedito (artt. 24 e 112 LdA), in base al quale è prerogativa esclusiva dell’artista scegliere di pubblicare una propria opera e quando.

Ovviamente, discorso diverso si ha quando l’artista vorrebbe disfarsi di un’opera che ha già venduto e quindi di “proprietà” di un privato. Magari perchè non lo rappresenta più come artista. L’ultimo paragrafo di questo articolo è dedicato al tema.

Peraltro, se sei un artista e vendi le tue opere, attraverso la rete o mediante qualsiasi altra modalità, ti suggerisco di dotarti della documentazione contrattuale che possa tutelare il tuo prezioso lavoro e proteggere le tue opere d’arte. Puoi farti un’idea tramite i vari articoli legati ai contratti e poi approfondire con un supporto legale specifico.

2) Il collezionista o il privato può disfarsi di un quadro?

In questo caso bisogna distinguere a seconda di che tipo di opera è.

  • Se si tratta di un bene culturale, la risposta è no. Infatti, l’art. 20 co. 1 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio prevede espressamente che “I beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.”. Tale disposizione è confermata dal successivo art. 30 co. 3, che impone al possessore, detentore o privato proprietario di garantire la conservazione del bene.
  • Per gli altri casi è opportuno considerare l’art. 20 LdA, ripreso dal disposto dell’art. 2577 c.c., in base al quale: “(…) l’autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.” Questa disposizione introduce il diritto all’integrità dell’opera.

Cos’è il diritto di integrità dell’opera

Il diritto all’integrità dell’opera appunto consente all’autore di opporsi a deformazioni o modifiche dell’opera (quali ad esempio la più impattante, distruzione) che possono andare a pregiudicarlo.

Si tratta di un diritto inalienabile (art. 22 co. 1 LdA), che può essere fatto valere dall’autore e dai suoi eredi senza limiti di tempo (art. 23 LdA), anche dopo la cessione dei diritti di utilizzazione economica dell’opera. Esso garantisce all’autore di essere conosciuto e giudicato dal pubblico per il proprio lavoro, nel modo in cui lui stesso l’ha concepito, e di mantenere una certa reputazione derivante dalla corretta conoscenza della sua opera.

Eccezioni al diritto d’integrità dell’opera

Esistono due eccezioni al diritto all’integrità, per cui non è ammesso né opporsi, né bloccare eventuali modificazioni all’opera:

  • di modifiche necessarie da effettuare su opere di architettura (art. 20 co. 2);
  • di modifiche di cui l’autore è a conoscenza, e di cui ha accettato l’esecuzione (art. 22 co. 2).

L’artista può esercitare il diritto all’integrità dell’opera per opporsi alla distruzione del suo lavoro?

Il diritto all’integrità tutela sia le modifiche materiali, che le modalità di presentazione e comunicazione al pubblico: per la giurisprudenza, infatti, è rilevante anche la collocazione scelta per l’opera, poiché essa può influire sulla percezione che il pubblico ha della creazione, e conseguentemente può determinare un certo giudizio sulla produzione artistica e sull’autore stesso. Eppure, “la limitazione tassativa, contenuta nella norma, alle sole ipotesi di deformazione, mutilazione o altra modificazione, non consente di ritenere che l’autore possa opporsi anche alla distruzione dell’opera, la quale, diversamente dalle altre ipotesi previste dalla norma, non implica di per sé un’offesa alla personalità dell’autore” (Corte App. di Bologna, 13/03/1997).

Quindi, impedire al proprietario di un’opera d’arte di distruggerla, limiterebbe il suo diritto di proprietà in maniera ingiustificata, e non troverebbe alcun fondamento normativo. Infatti: “(…) negare all’acquirente il diritto di disfarsi dell’opera d’arte, quando lo ritenga opportuno o pretendere che debba rispondere della perdita di essa, da un lato imporrebbe una limitazione dell’esercizio del diritto di proprietà sull’opera materiale, trasferitogli dall’artista senza alcuna riserva, che non trova riscontro in alcun testo di legge. (…)”. (Cass. Sez. Civ. I, 31/07/1951).

Vi è invece chi reputa che la distruzione dell’opera altererebbe l’immagine dell’artista: basterebbe pensare alla distruzione di lavori particolarmente significativi per il percorso formativo dell’autore, ma secondo la giurisprudenza sopra citata “(…) anche se la distruzione può rappresentare un danno per l’autore questo è un effetto del libero trasferimento del dominio.”

In generale, sebbene la giurisprudenza in questo ambito non sia particolarmente copiosa, emerge una chiara idea di base: imporre ad un privato di non distruggere l’opera d’arte di cui è proprietario costituisce una compressione eccessiva del diritto di proprietà, compressione non giustificata da alcuna base normativa. Tale indirizzo sembra confermato anche da parte della dottrina, che sostiene che il proprietario di una creazione artistica possa disfarsene in qualsiasi momento, a prescindere dal consenso dell’artista.

Come vedi, si tratta di temi non particolarmente semplici. Se sei un artista e vuoi tutelare preventivamente le sorti delle tue opere d’arte ti suggerisco di rivolgerti ad un professionista che possa darti supporto e ti aiuti a proteggere la tua creatività e il tuo prezioso lavoro.

Photo by Eric Ward on Unsplash

Cos’è l’appropriation art?

Art vs Appropriation: l’arte appropriazionista esiste? L’arte appropriazionista è tutelata dal diritto d’autore? L’appropriation art viola il copyright?

Con l’articolo di oggi approfondiamo il concetto di arte appropriazionista chiedendoci quando può essere arte e quando invece non lo è; indagando su quali sono i requisiti per qualificarla come arte; interrogandoci su quali possono essere le ragioni per escludere dalla tutela del diritto d’autore.

Cos’è l’appropriation art?

Con “Appropriation Art” (Arte appropriazionista) si intendono le manifestazioni d’arte che riproducono immagini, creazioni artistiche altrui, oggetti (anche della cultura di massa) tali e quali all’originale, o con alterazioni e reinterpretazioni più o meno evidenti.

I ready-made di Duchamp hanno segnato un importante punto d’inizio per l’Appropriation Art, che ha avuto un successo notevole anche negli anni a seguire. Tale successo si accompagna ad una nuova concezione dell’Arte, che privilegia l’Idea e il Concetto anche a discapito del virtuosismo dell’artista e dell’estetica dell’opera.

L’Appropriation Art mette in discussione i tradizionali criteri di autenticità, originalità e autorialità dell’opera, proprio perché riproduce (telle quelle o con alcune modifiche, come si vedrà) una manifestazione artistica realizzata da altri. Ma può l’opera appropriazionista ricevere tutela nel mondo giuridico? Da un lato c’è il diritto d’autore sull’opera originaria, dall’altro la volontà di garantire la libertà di espressione, senza porre limiti alla creatività artistica. Come conciliare questi due aspetti?

USA: Appropriation Art e fair use

Gli Stati Uniti presentano un notevole numero di controversie riguardanti opere appropriazioniste (ad es.: Roger v. Koons – 1992, Cariou v. Prince – 2013, Graham v. Prince – 2017, …).

Secondo un consolidato orientamento, le Corti americane valutano la liceità di un lavoro di Appropriation Art sulla base dell’art. 107 del Copyright Act (1976). Si tratta di una norma sul fair use, che ammette l’uso lecito del lavoro altrui protetto da copyright, in ragione di alcune valutazioni riguardanti:
lo scopo e il carattere dell’uso fatto dell’opera altrui (commerciale, educativo, no profit…).
la natura del lavoro coperto da copyright (tipo di opera, lavoro già pubblicato, creazione che riproduce elementi della realtà o è interamente frutto della creatività del suo autore…);
la qualità e l’estensione dell’opera originaria utilizzata;
gli effetti derivanti dall’uso dell’opera originaria (aumento o diminuzione del valore di mercato dell’opera originaria. Ad es.: se il lavoro di Appropriation Art riproduce un lavoro inedito, l’opera originaria può vedere vanificato il proprio successo commerciale, perciò la valutazione di fair use sarà negativa).
Si tratta di un elenco esemplificativo, che lascia spazio ad ulteriori valutazioni nel caso concreto.
Nelle opere di Appropriation Art, il fair use viene riconosciuto se vi è un uso trasformativo dell’opera originaria. Ma quando si può parlare di uso trasformativo? In linea di principio si ha un uso trasformativo se la creazione di cui si è avvalso l’artista appropriazionista è stata alterata al punto da trasmettere un messaggio nuovo o diverso. Ovviamente l’uso di un’opera può dirsi trasformativo solo dopo un attento esame dei due lavori, cosa che richiede il parere di esperti del settore, e che non sempre porta a risultati univoci.
Ad esempio, nel caso Blanch v. Koons (2006), Koons aveva riprodotto nel proprio collage “Niagara” la fotografia “Silk Sandals by Gucci” realizzata da Blanch per una pubblicità. La Corte americana giudicava di tipo trasformativo l’uso della foto da parte di Koons, sulla base delle modifiche apportate agli elementi materiali (i colori, lo sfondo, le dimensioni dell’oggetto, i dettagli) e concettuali, visto che lo scopo, il significato e la destinazione dei due lavori sono completamente diversi.

Appropriation Art in Italia

L’Italia, al contrario degli Stati Uniti, non ha una giurisprudenza consolidata in tema di Arte Appropriazionista, ma ci sono due pronunce di merito che permettono di fare alcune importanti considerazioni:

  1. Fondazione Giacometti contro John Baldessari e la Fondazione Prada
    (Trib. Milano 14/07/2011)
    La controversia riguardava l’installazione Giacometti Variations, che riproduceva l’opera di Giacometti “Grande Femme II”, non solo ingrandendo e allungando le forme della figura, ma anche “vestendole”. Il Tribunale meneghino rigettava le pretese della fondazione Giacometti, ritenendo l’opera di Baldessari un’opera nuova in quanto:
    – l’intervento dell’artista risultava consistente con riferimento ai tratti, alle dimensioni, ai materiali e alle forme delle sculture;
    – il significato dell’installazione era profondamente cambiato: la magrezza non rappresentava più – l’espressione tragica del dopoguerra, ma era una rigida regola imposta dalla moda.
    Il Tribunale evidenziava che la trasformazione era avvenuta sul piano sia materiale che concettuale: una motivazione che ricorda la giurisprudenza americana del fair use e l’uso trasformativo.
  2. Sanguinetti contro Samson Kambalu e la Biennale di Venezia
    (Trib. Venezia 07/11/2015)
    Alla 56^ Biennale di Venezia l’artista Samson Kambalu aveva presentato l’installazione “Sanguinetti Breakout Area”. Tale opera mostrava tremila fotografie di documenti, scritti, disegni e foto dell’artista situazionista Gianfranco Sanguinetti, che, insieme all’archivio situazionista di Sanguinetti, erano stati acquistati all’asta dall’archivio Beinecke Rare Book & Manuscript Library.
    La Corte riteneva lecita la condotta di Kambalu, sulla base di tre motivi:
    – l’opera trasmetteva un messaggio creativo e originale, percepibile senza difficoltà;
    – la rivisitazione o trasformazione dell’opera originaria con un “riconoscibile apporto creativo” rendeva l’installazione un’elaborazione originale e autonoma;
    – l’opera trasmetteva un “messaggio di critica sarcastica”, evidenziando mediante il détournement, lo scandalo e la beffa, la contraddizione tra la battaglia contro la mercificazione dell’opera d’arte di cui era promotore Sanguinetti, e la vendita da parte dello stesso delle proprie opere.
    L’opera di Kambalu si poteva quindi ritenere lecita, perché rientrante nell’ambito della parodia.

Si può considerare la parodia come un’eccezione al diritto d’autore: se l’opera d’arte appropriazionista è la parodia di un’opera originaria, essa non viola il diritto d’autore, ma costituisce una creazione artistica autonoma. La Legge sul Diritto d’Autore non contiene alcuna norma sulla parodia (anche se alcuni la qualificano come una riproduzione parziale con scopo di critica, tutelabile ai sensi dell’art. 70 della L. 633/1941). Essa comunque trova tutela costituzionale in forza degli artt. 21 e 33, costituendo una manifestazione della libertà di pensiero. In ambito sovranazionale, la Direttiva europea 2001/29/CE all’art. 5 co. 3 dispone che possono essere apposte delle eccezioni al diritto d’autore “quando l’utilizzo avvenga a scopo di caricatura, parodia o pastiche”.
La giurisprudenza italiana, richiamando un’importanze sentenza della Corte di Giustizia (201/2013), ha individuato alcune caratteristiche della parodia che possono tornare utili per valutare la liceità dell’Arte Appropriazionista, in particolare:
Se l’opera si avvale del dètournement, dello scandalo e della beffa, e trasmette un messaggio originale e autonomo, essa si può considerare parodia della creazione originaria;
L’opera di parodia evoca l’opera originaria, ma con alcune percepibili differenze: essa può presentare gli stessi elementi esteriori, ma stravolgere i contenuti concettuali, con finalità comiche e satiriche;
Esiste un concetto di parodia in senso ampio, che include non solo le opere ironiche che inducono al riso, ma anche quelle manifestazioni creative che esprimono tragicità e dramma.
Appropriation Art e Diritto d’Autore: la L. 633/1941 tutela le forme d’Arte Appropriazionista?
In alcuni casi sì:
l’art. 4 della L. 633/1941 tutela le elaborazioni creative dell’opera originaria. Queste creazioni sono definite opere derivate: in esse vi è un riferimento sostanziale all’opera originaria, ma le variazioni apportate non sono rilevanti al punto da renderle opere autonome, nuove e originali. In questi casi è sempre necessario il consenso dell’autore dell’opera originaria, infatti, come disposto dall’art. 18, il diritto esclusivo di elaborazione e modificazione di un’opera appartiene in primis all’artista dell’opera originaria. Ecco perché le elaborazioni di cui all’art. 4 eseguite da altri devono essere preventivamente autorizzate.
l’art. 70 ammette la libera riproduzione di parti di opera e la loro libera comunicazione al pubblico se “effettuati per uso di critica o discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera”. Si devono sempre indicare il titolo dell’opera e i nomi dell’autore.
Questa norma non sempre è d’aiuto, come nel caso in cui l’artista appropriazionista riproduca l’opera originaria integralmente, senza citarne la fonte, e senza finalità di critica.

Appropriation Art: è arte la riproduzione di un’opera altrui, tale e quale? Che dire delle opere appropriazioniste che riproducono uguale l’opera originale?

La definizione giuridica di questi lavori è difficile e incerta:

  • c’è chi sostiene che si tratti di opere illecite tout court, perché violano l’art. 70 della Legge sul Diritto d’Autore;
  • secondo altri, invece, bisogna valutare se la creazione appropriazionista costituisca parodia dell’opera originale (il termine parodia deve intendersi nel suo senso ampio), oppure se ne stravolga così tanto il significato al punto da elevarsi ad opera nuova, autonoma e originale.

Gli studiosi del diritto però sono poco inclini a simili considerazioni, ritenendo che la mera trasformazione concettuale dell’opera, non accompagnata da modifiche di forma, non sia da sé sola idonea a fare dell’opera appropriazionista un’opera nuova, e perciò lecita.

Cosa rischio se faccio un’opera che riproduce un’opera altrui? E quindi, quali sono i rischi per gli artisti appropriazionisti?

L’artista appropriazionista può essere accusato di plagio e contraffazione, oltre a dover risarcire i danni all’autore dell’opera originaria per violazione del diritto d’autore. In questi casi può essere disposta la distruzione dell’opera stessa.