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Distruggere un’opera d’arte: diritto o divieto?

L’artista può distruggere i propri lavori? Il proprietario di opere d’arte può disfarsene a propria discrezione?

Un caso di auto-distruzione di un’opera d’arte

5 ottobre 2018. Londra, Sale Room di Sotheby’s. L’asta si è conclusa: il lavoro di Banksy intitolato “Girl with Balloon” è appena stato venduto. Improvvisamente l’attenzione del pubblico viene catturata dall’opera dello street artist: in un batter d’occhio è stata tagliata a listelli! L’artista Banksy si dichiara artefice dell’accaduto e rinomina la sua opera “Love is in the bin”.

Tutti abbiamo sentito parlare almeno una volta di questo episodio, che ha alimentato ipotesi e teorie di ogni tipo. Ma una simile condotta, che potremmo definire “autodistruttiva”, trova fondamento normativo nel nostro ordinamento? In altre parole, l’artista può distruggere i propri lavori? E il proprietario di opere d’arte può disfarsene a propria discrezione?
Certamente il gesto “distruttivo” di Banksy non è una novità nel mondo dell’arte: nel 1953 Rauschenberg ha realizzato “Erased De Kooning drawing”, cancellando un disegno di Willem de Kooning con la gomma. Nel 1970 John Baldessari (clicca qui per leggere l’articolo) ha fatto bruciare le proprie opere giovanili, e ha utilizzato parte delle ceneri per preparare dei biscotti che avrebbe in seguito esposto al Museum of Modern Art di New York (“The Cremation Project”).

L’artista o il collezionista possono distruggere un’opera d’arte?

La Legge sul Diritto d’Autore non vieta espressamente la distruzione di una manifestazione artistica, ma riconosce il diritto alla sua integrità (art. 20).

Ciò premesso, passiamo a considerare i seguenti casi in maniera più approfondita.

1) L’artista può distruggere una sua opera d’arte?

In questo caso, se l’artista decide di distruggere una sua creazione di cui è proprietario non si pone alcun problema: l’autore può eliminare il proprio lavoro (diritto di distruzione). La distruzione può ascriversi al diritto di inedito (artt. 24 e 112 LdA), in base al quale è prerogativa esclusiva dell’artista scegliere di pubblicare una propria opera e quando.

Ovviamente, discorso diverso si ha quando l’artista vorrebbe disfarsi di un’opera che ha già venduto e quindi di “proprietà” di un privato. Magari perchè non lo rappresenta più come artista. L’ultimo paragrafo di questo articolo è dedicato al tema.

Peraltro, se sei un artista e vendi le tue opere, attraverso la rete o mediante qualsiasi altra modalità, ti suggerisco di dotarti della documentazione contrattuale che possa tutelare il tuo prezioso lavoro e proteggere le tue opere d’arte. Puoi farti un’idea tramite i vari articoli legati ai contratti e poi approfondire con un supporto legale specifico.

2) Il collezionista o il privato può disfarsi di un quadro?

In questo caso bisogna distinguere a seconda di che tipo di opera è.

  • Se si tratta di un bene culturale, la risposta è no. Infatti, l’art. 20 co. 1 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio prevede espressamente che “I beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.”. Tale disposizione è confermata dal successivo art. 30 co. 3, che impone al possessore, detentore o privato proprietario di garantire la conservazione del bene.
  • Per gli altri casi è opportuno considerare l’art. 20 LdA, ripreso dal disposto dell’art. 2577 c.c., in base al quale: “(…) l’autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.” Questa disposizione introduce il diritto all’integrità dell’opera.

Cos’è il diritto di integrità dell’opera

Il diritto all’integrità dell’opera appunto consente all’autore di opporsi a deformazioni o modifiche dell’opera (quali ad esempio la più impattante, distruzione) che possono andare a pregiudicarlo.

Si tratta di un diritto inalienabile (art. 22 co. 1 LdA), che può essere fatto valere dall’autore e dai suoi eredi senza limiti di tempo (art. 23 LdA), anche dopo la cessione dei diritti di utilizzazione economica dell’opera. Esso garantisce all’autore di essere conosciuto e giudicato dal pubblico per il proprio lavoro, nel modo in cui lui stesso l’ha concepito, e di mantenere una certa reputazione derivante dalla corretta conoscenza della sua opera.

Eccezioni al diritto d’integrità dell’opera

Esistono due eccezioni al diritto all’integrità, per cui non è ammesso né opporsi, né bloccare eventuali modificazioni all’opera:

  • di modifiche necessarie da effettuare su opere di architettura (art. 20 co. 2);
  • di modifiche di cui l’autore è a conoscenza, e di cui ha accettato l’esecuzione (art. 22 co. 2).

L’artista può esercitare il diritto all’integrità dell’opera per opporsi alla distruzione del suo lavoro?

Il diritto all’integrità tutela sia le modifiche materiali, che le modalità di presentazione e comunicazione al pubblico: per la giurisprudenza, infatti, è rilevante anche la collocazione scelta per l’opera, poiché essa può influire sulla percezione che il pubblico ha della creazione, e conseguentemente può determinare un certo giudizio sulla produzione artistica e sull’autore stesso. Eppure, “la limitazione tassativa, contenuta nella norma, alle sole ipotesi di deformazione, mutilazione o altra modificazione, non consente di ritenere che l’autore possa opporsi anche alla distruzione dell’opera, la quale, diversamente dalle altre ipotesi previste dalla norma, non implica di per sé un’offesa alla personalità dell’autore” (Corte App. di Bologna, 13/03/1997).

Quindi, impedire al proprietario di un’opera d’arte di distruggerla, limiterebbe il suo diritto di proprietà in maniera ingiustificata, e non troverebbe alcun fondamento normativo. Infatti: “(…) negare all’acquirente il diritto di disfarsi dell’opera d’arte, quando lo ritenga opportuno o pretendere che debba rispondere della perdita di essa, da un lato imporrebbe una limitazione dell’esercizio del diritto di proprietà sull’opera materiale, trasferitogli dall’artista senza alcuna riserva, che non trova riscontro in alcun testo di legge. (…)”. (Cass. Sez. Civ. I, 31/07/1951).

Vi è invece chi reputa che la distruzione dell’opera altererebbe l’immagine dell’artista: basterebbe pensare alla distruzione di lavori particolarmente significativi per il percorso formativo dell’autore, ma secondo la giurisprudenza sopra citata “(…) anche se la distruzione può rappresentare un danno per l’autore questo è un effetto del libero trasferimento del dominio.”

In generale, sebbene la giurisprudenza in questo ambito non sia particolarmente copiosa, emerge una chiara idea di base: imporre ad un privato di non distruggere l’opera d’arte di cui è proprietario costituisce una compressione eccessiva del diritto di proprietà, compressione non giustificata da alcuna base normativa. Tale indirizzo sembra confermato anche da parte della dottrina, che sostiene che il proprietario di una creazione artistica possa disfarsene in qualsiasi momento, a prescindere dal consenso dell’artista.

Come vedi, si tratta di temi non particolarmente semplici. Se sei un artista e vuoi tutelare preventivamente le sorti delle tue opere d’arte ti suggerisco di rivolgerti ad un professionista che possa darti supporto e ti aiuti a proteggere la tua creatività e il tuo prezioso lavoro.

Photo by Eric Ward on Unsplash

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