Quali sono i rischi di acquistare opere d’arte in internet? Qual è la normativa applicabile all’acquisto di opere d’arte famose o opere d’arte contemporanee in rete?
Il Covid-19 ha indubbiamente incentivato – talvolta “forzatamente” – l’utilizzo degli strumenti digitali e telematici per lo svolgimento non solo delle attività lavorative, ma anche ricreative e del tempo libero. Dai meeting aziendali a distanza, alle lezioni online, tutti sono stati in qualche modo toccati da questa “corsa al digitale”. E anche il settore dell’arte è stato coinvolto: alcune delle più note fiere internazionali sono state organizzate interamente online, e molti appassionati del settore acquistano opere d’arte attraverso il web.
Nel nostro ordinamento non esiste il contratto di acquisto di opere d’arte: a seconda dei casi si applicano le norme in tema di contratti del Codice Civile, il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, la Legge sul Diritto d’autore e il Codice del Consumo, ma il quadro normativo si arricchisce quando si tratta di acquisto di opere d’arte online.
In questo articolo considereremo gli aspetti principali del commercio online nella forma “business to consumer” (B2C), che riguarda la vendita tra il professionista, ossia “la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario” e il consumatore, che nel nostro caso sono il collezionista e l’appassionato d’arte, e chiunque altro agisca “per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”.
Quali sono le fonti normative della disciplina del commercio online B2C?
Le fonti normative principali che si applicano al commercio online di opere d’arte nella forma B2C sono il Codice del Consumo (D. lgs. 206/2005) e il D. lgs. 70/2003 in tema di commercio elettronico.
Il codice del consumo si applica ai collezionisti?
Il Codice del Consumo si applica quando una delle parti contraenti ha lo status di consumatore. Sono quindi esclusi dalla predetta disciplina tutti coloro che svolgono attività di acquisto di opere d’arte in maniera professionale o in ogni caso collegata ad attività imprenditoriale. Pertanto restano estranei a tale normativa: gallerie, musei, scuole d’arte, fondazioni, enti pubblici o privati che promuovono la divulgazione artistica, professionisti o imprenditori che comprano l’opera per destinarla ad ornamento dell’ufficio ove esercitano la propria attività
Cosa significa acquistare opere d’arte su internet?
Il contratto di acquisto di opere d’arte online è un contratto a distanza, che, ai sensi dell’art. 45 co. I lett. g) del Codice di Consumo è “concluso (…) senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l’uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso”. Quindi il contratto di acquisto di opere d’arte online è un contratto che viene concluso con modalità telematiche, digitali o informatiche, e solamente dopo la sua conclusione, il consumatore potrà ricevere l’opera acquistata, non potendola vedere dal vivo sino a quel momento.
La tutela giuridica dell’appassionato d’arte
Nel nostro ordinamento il consumatore è considerato un contraente debole, a causa delle carenze percettive e informative che possono pregiudicare la formazione del suo consenso consapevole. Tali carenze sono evidenti se la vendita avviene online, dal momento che l’opera d’arte potrà essere vista fisicamente solo al momento della consegna. Pertanto, sono previste forme di tutela specifiche per il consumatore, a cui corrispondono altrettanti obblighi in capo ai venditori professionisti.
Quali forme di tutela esistono per il collezionista consumatore online?
- Ci sono delle clausole che determinano uno squilibrio tra la posizione del venditore e la posizione del collezionista. Per questo, alcune sono sempre invalide mentre altre richiedono la specifica approvazione del collezionista. In quest’ultimo caso il collezionista se vuole acquistare deve comprendere e accettare tali disposizione sebbene siano a suo sfavore.
- Il venditore deve fornire al collezionista alcune informazioni. Ad esempio, fornire le caratteristiche principali dell’opera d’arte che si vuol vendere, dire che il quadro ha qualche difetto, stabilire i modi di pagamento. Queste, ed altre importanti informazioni devono essere date in modo chiaro, preciso e dettagliato.
- Il collezionista può sciogliersi dal contratto, senza fornire giustificazioni, e senza pagare alcuna penalità entro 14 giorni dal ricevimento dell’opera d’arte, comunicandolo al professionista. Anche in questo caso, chi vende ha alcuni obblighi informativi e operativi (se non informa del diritto di recesso, questo si estende a 12 mesi dal ricevimento del quadro).
- L’acquisto di opere online implica il trattamento dei dati personali dei potenziali acquirenti-consumatori: chi gestisce il sito è il titolare del trattamento, e in quanto tale deve indicare in modo semplice, chiaro e comprensibile quali dati personali sono trattati e con quali modalità, come dispone il Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR
Il venditore può riportare la foto dell’opera in un catalogo o nell’e-commerce?
La riproduzione fotografica delle opere d’arte tutelate dal Diritto d’Autore non sempre è ammessa. Infatti secondo l’art. 13 della L. 633/1941, il diritto di riprodurre in tutto o in parte l’opera in copie temporanee o permanenti a mezzo fotografia è un diritto esclusivo dell’autore dell’opera (o dei suoi eredi). Prima di pubblicare l’immagine in un catalogo bisogna verificare se il venditore vanta il diritto di riproduzione dell’opera.
Si può comprare opere d’arte da siti internet stranieri?
Si, ma nel caso di vendite internazionali, è opportuno accertarsi caso per caso sulla normativa applicabile, oppure scegliere di comune accordo con l’altra parte contraente a quale normativa sottoporre il contratto. Potrebbero in ogni caso venire in considerazione anche i regolamenti europei laddove applicabili al caso.
Come decidere se comprare un’opera d’arte?
Bisogna innanzitutto valutare l’affidabilità del venditore. Per questo e per tutti gli altri importanti profili giuridici (autenticità, percorso di vendita, diritti ceduti, limiti), è buona prassi affidarsi ad un consulente che aiuti ad assumere la decisione ottimare e tuteli nell’ambito dell’acquisto. In ogni caso può essere opportuno valutare anche il noleggio dell’opera: è un tema che abbiamo approfondito in uno dei precedenti articoli.
Continueremo a parlare dell’acquisto di opere d’arte nei prossimi tempi: faremo un focus sull’acquisto di opere in asta e affronteremo il tema delle opere d’arte digitali (NFT). Se sono argomenti che ti interessano, continua a seguirci. In ogni caso, puoi chiedere informazioni su temi legati al mondo dell’arte cliccando sul bottone di seguito.