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Tag: postproduzione

Contratto di post produzione foto o video

La post produzione è una fase importante in uno shooting fotografico. Per regolare i rapporti tra fotografo e post produttore e i delicati profili legali serve un contratto di post produzione.

Il contratto di post-produzione è un accordo con cui un post produttore (o un’agenzia di post produzione fotografica) si obbliga ad eseguire servizi di fotoritocco su fotografie scattate da un fotografo per conto di un cliente aventi come soggetto persone e/o oggetti.

I soggetti che intervengono nello shooting possono essere quindi diversi:

  • il fotografo che esegue lo scatto (che può essere anche un team, oppure può essere una figura più operativa che esegue il click affiancata da una figura che si occupa dell’ideazione della scena fotografica),
  • il soggetto (o l’oggetto) della fotografia,
  • il committente che incarica lo shooting,
  • il post produttore fotografico,
  • il digital tech.

La post produzione fotografica e video

Il post produttore o fotoritoccatore è colui che interviene nella fase successiva allo scatto, compiendo una o più attività, modifiche o trasformazioni ma anche adattamenti e variazioni apportando delle migliorie all’immagine eseguita dal fotografo.

Post produttore sì o no?

Accade che il fotografo voglia mantenere celata la presenza ed il ruolo del post produttore omettendo di comunicarne al proprio cliente l’esistenza. Tuttavia, l’attività del post produttore, rispetto al committente che ha richiesto al fotografo di eseguire gli scatti, costituisce un’esternalizzazione di una parte dell’attività ed è giuridicamente qualificabile come un sub-appalto.

Questo significa che il contratto a monte, tra committente e fotografo, deve prevedere la possibilità da parte di quest’ultimo di subappaltare a terzi una parte dell’attività o che perlomeno non vieti la possibilità di fruire di servizi terzi con riguardo agli scatti (che ad esempio devono rimanere strettamente riservati).

Questioni legali importanti del lavoro dei fotoritoccatori

I diritti di rielaborazione dello scatto

Il fotografo che consegna gli scatti fotografici affinché vengano svolte attività più o meno “pesanti” sugli stessi, deve avere titolo per svolgere tali attività. Egli deve quindi avere il diritto di modificare, trasformare, elaborare, manipolare, adattare gli scatti fotografici, sia perchè è lui ad averli realizzati (diritto morale d’autore), sia perchè ha mantenuto tali diritti (diritto di rielaborazione dell’opera, quale diritto di natura patrimoniale).

Se ti interessa l'argomento, puoi approfondirlo in un altro articolo che ho dedicato ai requisiti e limiti del diritto di rielaborazione e modifica degli scatti. 

L’uso dello scatto per il portfolio del post produttore

Il post produttore non può automaticamente e sempre mostrare le proprie attività di post produzione fotografica realizzate per conto del proprio cliente, attraverso, ad esempio, un proprio portfolio web.

Il fotografo potrebbe infatti avere siglato con il committente un accordo di non divulgazione degli scatti fotografici (sui social network) in quanto si tratta di un prodotto in uscita o di una campagna promozionale che si vuol tutelare. Oppure, il fotografo può aver siglato un accordo con cui si è impegnato a non cedere ad altri nemmeno in parte lo svolgimento dell’attività: diffondere gli scatti postprodotti potrebbe porre il fotografo in una posizione difficile.

L’opera post prodotta è protetta da copyright?

Un’opera può essere protetta dal diritto d’autore quando è qualificabile come creativa e discende dall’ingegno umano. In via generale è necessario un apporto dell’autore, un elemento di novità, un qualcosa che consenta di configurare l’opera come originale, sebbene non sia necessaria una novità assoluta. È sufficiente un gradiente minimo di creatività.

Un’opera post prodotta può sicuramente essere protetta da copyright come opera derivata (rispetto alla fotografia originaria) se le modifiche e le trasformazioni apportate dal post produttore presentano carattere creativo. In questi casi sull’opera post prodotta convivono i diritti dell’autore fotografo con i diritti dell’autore post-produttore.

Se però l’opera post-prodotta non presenta tali caratteri, allora l’apporto del post-produttore rimane regolamentato unicamente a livello contrattuale.

  • La fotografia post prodotta è un’opera creativa derivata quando: il post produttore “illumina” la stanza ricreando punti d’ombra differenti rispetto all’opera originaria o facendo sorgere una diversa illuminazione dei luoghi oggetto degli scatti; il post produttore esegue un’attività di manipolazione pesante andando a riposizionare oggetti non inclusi nell’immagine originaria ricreando l’armonia dei piani ed integrando perfettamente lo stile fotografico e comunicativo.
  • La fotografia post prodotta non è un’opera creativa derivata quando: il post produttore elimina il rumore dell’immagine, allinea gli elementi dello scatto, ravviva i colori, riadatta le immagini.

Attenzione: il fatto che l’opera post prodotta sia o meno creativa, non ha alcuna attinenza rispetto alla necessità di dotarsi di un contratto scritto di post produzione fotografica. Siamo su due piani diversi.

Cosa inserire nel contratto di post produzione

  1. Dichiarazione del diritto di rielaborazione.
    È bene che il fotografo, a monte, dichiari di aver eseguito gli scatti fotografici, di essere titolare del diritto d’autore e dei diritti di utilizzazione economica degli scatti, tra cui del diritto di rielaborazione degli scatti stessi.
  2. Facoltà di usare lo scatto nel portfolio web del post-produttore
    Affinchè il post produttore elabori il proprio catalogo dei lavori da mostrare ad eventuali altri soggetti interessati, è bene indicare nel contratto che il fotografo conferisce espressamente la facoltà di diffondere gli scatti postprodotti come forma di pubblicità ed esonera il post produttore da qualsiasi responsabilità (ad esempio il fatto che il committente non avesse acconsentito a tale forma di pubblicità). Da stabilire se la facoltà è estesa ad un confronto “prima-dopo”.
  3. Identificazione (se lo è) che si tratta di un’attività creativa
    In qualsiasi contratto è importante definire bene l’oggetto e quindi la specifica attività o servizio che si impegna a svolgere il fornitore. Attraverso l’identificazione dell’attività si potrebbe pervenire ad individuare se l’attività del postproduttore può considerarsi un’opera creativa o meno. In ogni caso è un servizio che sarà regolamentato dal punto di vista contrattuale ai termini e condizioni concordate tra le parti.

Perchè dotarsi di un contratto di post produzione?

  1. Acquisire maggiore professionalità. Un documento contrattuale scritto e sottoscritto tra le parti consente al fotografo di inquadrare subito il proprio interlocutore potendosi fidare degli impegni assunti.
  2. Responsabilizzare il fotografo. Il fotografo dovrà dichiarare di essere titolare dei diritti sugli scatti e consentire al fotoritocattore di utilizzare le immagini per un proprio portfolio. Questo pone il fotografo in una posizione di maggiore serietà anche con riguardo al proprio committente (non può fingere che la figura dietro le quinte non esista).
  3. Definire bene le proprie facoltà, i propri diritti ed obblighi. È importante per il post produttore sapere quali sono i termini e le modalità di utilizzo degli scatti fotografici post prodotti, qual è il grado di sicurezza e protezione da garantire fino alla consegna degli stessi, come può utilizzare le modifiche senza denigrare l’attività del fotografo (una pesante post produzione potrebbe lasciar trapelare una scarsa capacità di gestione degli aspetti tecnici quali l’esposizione, la nitidezza, la profondità, le inquadrature..).

Photo by Glenn Carstens-Peters on Unsplash

Rielaborazione e modifica di fotografie: requisiti e limiti

Il diritto di elaborare lo scatto consiste nella facoltà di apportare delle modifiche in qualsiasi forma, eseguire delle trasformazioni, aggiunte, adattamenti, variazioni all’immagine. In via meramente esemplificativa, tali attività possono consistere nella modifica del colore di sfondo in una panoramica, nell’estrapolare il cielo per utilizzarlo per un’altra opera, nel cambiare il colore dell’incarnato o snellire la figura della persona ritratta, nel cancellare le imperfezioni dello scatto o aggiungere elementi nuovi.

L’art 2 n. 7 della Legge n. 633/1941 annovera, tra le opere dell’ingegno protette dal diritto d’autore, le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia. L’art 18 della medesima normativa, contempla il diritto esclusivo, spettante al fotografo, di elaborare l’opera.

Ebbene, nella situazione più semplice, il diritto di elaborare l’opera fotografica spetta al fotografo che ha eseguito lo scatto. Vi sono però una serie di altre ipotesi in cui, chi ha premuto il click non risulta essere colui che può lecitamente introdurre modificazioni dell’opera.

  • Datore di lavoro: se il fotografo è un lavoratore dipendente, il datore di lavoro è di norma titolare del diritto di modificare o rielaborare gli scatti (il titolare infatti vanta i diritti di natura patrimoniale sugli scatti, tra cui, tra gli altri, il diritto previsto dall’art 18 LdA);
  • Committente: se il fotografo ha eseguito degli scatti su commissione, le parti possono pattuire contrattualmente che il committente-cliente acquisti altresì la facoltà di modificare o rielaborare gli scatti, di creare eventualmente un’opera nuova partendo da quella precedente (NB: dei rapporti con il cliente nell’ambito delle violazioni al diritto d’autore ne ho già parlato qui: Freelancers vs customer: il grafico, il videomaker, il web developer).
  • Acquirente: se il fotografo che ha eseguito gli scatti successivamente decide di cederli ad un potenziale acquirente, le parti possono prevede che l’acquirente-cliente acquisti il diritto di apportare variazioni, aggiunte o qualsiasi altra modificazione all’opera ceduta.

Il grafico freelance o il visual designer

Per effetto di quanto sino ad ora detto, colui che si occupa della comunicazione visiva per conto del proprio cliente, non può lecitamente apporre delle modifiche su uno scatto rinvenuto sul web. In altri termini, non può rielaborare uno scatto altrui, modificare lo sfondo, recuperare il cielo, scontornare il prodotto e utilizzare l’immagine come ottenuta senza autorizzazione.

Per eseguire tali attività è necessaria l’autorizzazione da parte del legittimo titolare dei diritti sulla stessa (tale limite non sussiste laddove la foto sia di pubblico dominio). Ottenuto il consenso, l’opera come realizzata dal grafico, se dotata di gradiente creativo è protetta come opera derivata ai sensi dell’art 4 LdA.

Ciò significa che all’interno dell’opera realizzata dal grafico sarà possibile rinvenire: l’opera originaria i cui diritti permangono in capo al fotografo e l’opera derivata i cui diritti risultano sussistere in capo al grafico.

Un esempio è il manifesto “Hope” realizzato da Shepard Fairey ed utilizzato nella campagna elettorale di Barack Obama. In quell’occasione l’artista sarebbe stato accusato di violazione del copyright sullo scatto in capo all’Associated Press e al fotografo che aveva materialmente eseguito il click, Mannie Garcia; non vi era stata infatti alcuna autorizzazione da parte di tali soggetti, all’utilizzo e alla rielaborazione dell’immagine.

Il postproduttore fotografico

Volendo semplificare, il fotoritoccatore è colui che interviene nella fase successiva allo scatto, eseguendo degli adattamenti o delle variazioni ed apportando delle migliorie all’immagine eseguita dal fotografo. Tali attività, in linea teorica, potrebbero riguardare anche la modifica dell’incarnato, lo snellimento della figura o l’esecuzione di altre attività che hanno ad oggetto la persona ritratta.

Ebbene, nel momento in cui il fotografo incarica il post-produttore ad eseguire dei ritocchi fotografici è egli stesso a conferire al soggetto il potere di rielaborare le immagini. Laddove tuttavia siano coinvolte persone, è necessario che il post-produttore accerti la sussistenza del consenso, rilasciato dal soggetto ritratto, di apporre tali modificazioni o che comunque il fotografo confermi di essere titolare del diritto di eseguire rielaborazioni.

Photo by JESHOOTS.COM on Unsplash