Parliamo di mancato pagamento come uno dei motivi che determina lo scioglimento di un contratto di servizi di comunicazione. Per evitare di dover gestire profili patologici è bene regolamentare contrattualmente la situazione. Vediamo come.
L’identificazione del servizio
Prima di valutare come gestire i profili patologici è bene identificare correttamente il servizio in quanto, sulla base delle peculiarità dello stesso può imporre decisioni diverse.
Invero, i servizi resi dall’agenzia di comunicazione sono di norma ideati, sviluppati e realizzati in ragione alle specifiche esigenze del cliente e non possono quindi essere riutilizzati con altri. Questa è la differenza principale rispetto invece ad esempio ad un prodotto venduto, il cui mancato pagamento può consentire al venditore di riottenere il bene e venderlo ad altri.
Altra questione, sempre con riguardo al tipo di servizio, è valutare se questo è frazionabile o meno. Ad esempio, con riguardo allo sviluppo di una linea di comunicazione visiva il servizio inizia con l’ideazione, procede con lo sviluppo e si conclude con la consegna di contenuti ed elementi. Diverso invece è il servizio di social media management che viene suddiviso mensilmente.
La prima valutazione da compiere è quindi quella di identificare a livello operativo il servizio per poi valutare quelli che sono i profili legali da tenere in considerazione in caso di mancato pagamento.
La durata del contratto tra le parti
Il contratto può avere una durata diversa a seconda degli accordi tra le parti e del tipo di servizio:
- Il tipo di servizio può essere durata, come ad esempio la gestione dei social, l’attività di digital advertising, l’aggiornamento e manutenzione continuativa di un sito web con canale e-commerce.
- In alternativa, il servizio può essere istantaneo con un inizio (brief iniziale) e una fine (consegna del prodotto) prestabiliti. MI riferisco ad esempio alla realizzazione di elementi grafici, alla consegna di un impaginato, allo studio di un naming.
Compiuta questa prima scelta, sono poi le parti a poter decidere:
- Se si tratta di un contratto di durata, le stesse possono prevedere l’automatico rinnovo mensile (nel caso di servizio di social media management) oppure trimestrale o annuale. Inoltre, è possibile disporre un rinnovo automatico in difetto di disdetta oppure la necessità che le parti concludano un nuovo accordo.
- Se invece si tratta di un servizio reso singolarmente, non sarà previsto un rinnovo automatico in quanto l’attività è destinata a terminare con la consegna degli elementi grafici o della nuova linea di comunicazione.
Il caso di mancato pagamento
Può accadere che, per qualsiasi causa o ragione il cliente non rispetti le scadenze di pagamento, sia costantemente in ritardo, salti alcune rate qualora sia previsto un pagamento dilazionato o semplicemente non paghi alle scadenze.
Cosa stabilisce la legge
Il mancato adempimento da parte del cliente alla propria obbligazione pecuniaria costituisce un inadempimento ai sensi dell’art 1453 c.c. La disposizione consente alla parte diligente di scegliere tra:
- Agire per ottenere l’adempimento. In questo caso, l’agenzia di comunicazione richiederà un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per il pagamento dell’importo a proprio credito, oltre ad interessi dal dì del dovuto al saldo, oltre alle spese legali. Questa attività verrà svolta a seguito del mancato pagamento sollecitato con un diffida di pagamento.
- Risolvere il contratto ed richiedere il risarcimento del danno. In questo caso, l’agenzia di comunicazione richiederà il pagamento stabilendo un termine non inferiore a 15 giorni, trascorsi i quali il contratto si intenderà risolto e privo di ogni effetto.
Chiaramente, la normativa di riferimento è generale, volta quindi a trovare applicazione nei confronti di tutti i contratti. Come però anticipato il tipo di servizio può imporre valutazioni differenti anche con riguardo a quale strada intraprendere per ottenere il pagamento o liberarsi dall’accordo.
Per questo è quindi fondamentale dotarsi di un contratto che consenta all’agenzia di stabilire a priori quale percorso intraprendere a seguito di un eventuale mancato pagamento.
Cosa prevedere nel contratto
Clausola risolutiva espressa
In primo luogo, è bene prevedere una clausola risolutiva espressa che consenta all’agenzia di risolvere il contratto immediatamente (senza attenere i 15 giorni e l’eventuale contenzioso) in caso di mancato pagamento e di eventuali altre situazioni che in ragione al tipo di accordo possono costituire inadempimento.
Sospensione dell’esecuzione della prestazione
È inoltre utile specificare che, in caso di mancato e/o ritardato pagamento, l’agenzia di comunicazione sospende l’esecuzione dei servizi in essere con rischi ed oneri a carico del cliente. In questo modo l’agenzia evita di esporsi nell’esecuzione di attività di cui non rientrerà nei compensi.
Divieto di utilizzare contenuti creativi non pagati
Altra cosa importante è il fatto che, molto spesso, il cliente è già in possesso di contenuti realizzati da parte dell’agenzia. È bene porre un divieto in capo al cliente di utilizzare i contenuti sino al pagamento integrale del corrispettivo e comunque un divieto in caso di mancato e/o ritardato pagamento, con risarcimento del danno.
Il risarcimento del danno
Come anticipato, il mancato pagamento costituisce inadempimento contrattuale. Ai sensi dell’art 1218 c.c. detta situazione consente di ottenere il risarcimento del danno. La situazione in detti casi può essere gestita in due modi. Nel caso in cui il contratto non disponga nulla in merito, sarà necessaria un’ordinaria causa civile per dimostrare e quantificare il danno subito dall’agenzia di comunicazione a seguito della risoluzione del contratto. Nel caso in cui invece le parti abbiano pattuito una quantificazione, il cliente non pagante sarà tenuto al risarcimento del danno nella somma predeterminata tra le parti in sede di sottoscrizione dell’accordo. Chiaramente, la soluzione più semplice ed immediata è quest’ultima.
Altre cause di risoluzione per inadempimento
La risoluzione del contratto può essere determinata anche da altre ragioni che costituiscono inadempimento contrattuale in quanto le parti non hanno dato corretto e completo adempimento alle obbligazioni a cui si sono impegnate.
Da parte dell’agenzia, l’obbligazione principale è quella di rendere il servizio ai termini e nelle modalità convenute tra le parti. Sarà quindi improntate che l’accordo disponga in modo lineare quali sono le specificità così da evitare che le condotte dell’agenzia si prestino ad essere oggetto di eccezione da parte del cliente.
Sempre da parte del cliente invece, vi potrebbe essere anche la mancata consegna del materiale, la mancata partecipazione ai colloqui, la reiterata e non giustificata disapprovazione dei contenuti consegnati, e via dicendo in ragione del tipo di servizio.
Ebbene, in questo articolo ho inteso focalizzarsi esclusivamente su una delle clausole che devono essere inserite all’interno di un contratto di servizi di comunicazione. Tuttavia, gli aspetti sopra invocati devono essere presi in considerazione con riguardo alla specifica declinazione dei servizi che contraddistingue l’agenzia.
In ogni caso, qualora volessi approfondire il tema contrattualistica, trovi un articolo generale dedicato proprio al contratto di servizi di comunicazione: "Contratto per agenzia di comunicazione"
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