Ri-condividere contenuti fuori dal social network: copyright, framing e hyperlink

La questione da risolvere attiene alla protezione del diritto d’autore in rete.

In Italia, la legge n. 633 del 1941 a protezione del diritto d’autore, prevede tra gli altri, in capo all’autore, il diritto esclusivo di riprodurre l’opera ovvero il diritto di moltiplicarla in copie in qualsiasi forma o modo e mediante qualsiasi procedimento. Come applicare tale concetto al mondo della rete, luogo ove la riproduzione dell’opera consiste nella ricondivisione di contenuti tra piattaforme diverse, nella presenza del tasto “share” in fondo alle pagine, nella creazione di playlist all’interno del social network, nell’incorporazione di foto, contenuti o video tra pagine web differenti?

È innanzitutto doveroso distinguere:

  1. Link come collegamento ipertestuale. In questo caso l’operazione che viene eseguita dallo sviluppatore del sito è semplicemente quella di linkare il video presente sul canale YouTube. L’utente finale uscirà dal sito web per prendere visione del video ed entrerà nella piattaforma social.
  2. Link come incorporazione di contenuti (framing). In questo caso l’operazione che viene eseguita dallo sviluppatore del sito è quella di incorporare il video YouTube sulla pagina web. L’utente finale rimane sul sito web e potrà prendere visione del video senza uscire.

La prima situazione non comporta alcuna problematica. Lo sviluppatore web non sta riproducendo contenuti altrui bensì unicamente dirottando gli utenti della propria pagina web all’esterno, facendoli entrare nella piattaforma ove è allocato il video.

Tale fattispecie non attiene quindi all’ambito di applicazione della disposizione codicistica dacché non si può dire che in questo caso vi sia una “riproduzione”.

La seconda situazione può invece rivelarsi più interessante. Come anticipato in questo caso lo sviluppatore web consente la riproduzione di contenuti altrui all’interno del suo portale. Si è detto tuttavia che il diritto alla riproduzione, in qualsivoglia modo venga eseguito, è prerogativa esclusiva del creatore di contenuti, ovvero del titolare del canale YouTube. E quindi?

Anche in questo caso è tendenzialmente consentito. Lo sviluppatore web non ha infatti eseguito il download del video e caricato ex novo lo stesso all’interno del proprio sito web ma ha semplicemente dato la possibilità di fruire del contenuto da un luogo diverso rispetto alla piattaforma social, facendo permanere il video nel luogo originario.

La questione non è però totalmente lineare, sopratutto laddove i collegamenti vengono utilizzati per aggirare delle limitazioni di accesso.

L’Italia infatti è parte dell’Unione Europea e considerando che il ravvicinamento delle legislazioni è uno degli obiettivi perseguiti dall’ordinamento comunitario, il diritto d’autore (in rete) diventa materia di studio.

La legislazione unionista da tenere in considerazione è la direttiva 2001/29/CE (a cui è stata data attuazione, nel nostro ordinamento, mediante il decreto legislativo del 9 aprile 2003, n. 68) nonché la nuova direttiva direttiva (UE) 2019/790 (a cui dovrà essere data attuazione da parte di ciascun stato membro entro il 7 giugno 2021). Specificatamente, all’art 2 della Direttiva viene disciplinato il diritto di riproduzione dell’opera e all’art 3 del medesimo testo viene normato il diritto di comunicazione di opere al pubblico da parte degli autori.

Per quanto attiene alla giurisprudenza, i “collegamenti cliccabili” sono oggetto di interessanti e recenti case study affrontati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea che distingue le diverse situazioni in cui tramite detti link vengono aggirate le misure di protezione previste dall’autore dell’opera protetta.

Causa 466/12 Sentenza della Corte di Giustizia del 13 febbraio 2014

La problematica da affrontare attiene all’inserimento sul sito internet di Alfa di collegamenti cliccabili (ipertestuali con framing) verso articoli messi a disposizione del pubblico sul sito internet di Beta. Quest’ultima ritiene leso il diritto d’autore in quanto gli articoli sarebbero stati messi a disposizione senza autorizzazione. Alfa ritiene invece non vi sia alcuna violazione in quanto la fornitura è avvenuta tramite collegamenti ipertestuali ad opere che comunque erano liberamente accessibili al pubblico (non vi erano infatti limiti di accesso al sito della società Beta per fruire dei contenuti).

Le questioni che la Corte è stata chiamata a dirimere sono le seguenti:

  1. L’inserimento di un link cliccabile all’interno del sito internet della società Alfa che non è l’autore dell’opera costituisce comunicazione al pubblico? SI. L’attività che svolge Alfa è una “comunicazione” dacché la messa a disposizione del link ad un pubblico indeterminato di soggetti è un atto di comunicazione, ed è rivolta al “pubblico” ovvero ad un numero indeterminato e potenziale di destinatari. Tuttavia l’art 3 della Direttiva 2001/29 prevede che la comunicazione al pubblico deve essere autorizzata dal titolare del diritto d’autore. E quindi? La questione della liceità della condotta della società Alfa deve essere risolta affrontando il punto 2.
  2. Il fatto che il collegamento presente sul sito di Alfa rimandi ad un’opera presente nel sito dell’autore Beta e che è liberamente accessibile a chiunque in rete è dirimente? SI. Assodato che l’attività che compie Alfa è una “comunicazione al pubblico”, prerogativa esclusiva Beta, creatore dell’opera, la giurisprudenza risolve la questione sotto il profilo del “pubblico nuovo”. Infatti: se il pubblico iniziale a cui era rivolta l’opera era il complesso dei potenziali visitatori del sito, la comunicazione successiva non riguarda un pubblico nuovo e non necessita di autorizzazione; se invece il pubblico iniziale era assoggettato a misura restrittiva degli accessi allora la comunicazione successiva riguarda un pubblico nuovo e necessita di autorizzazione.
  3. Il fatto che il sito internet di Alfa offra un collegamento che dia l’impressione di rimanere nello stesso sito e non di transitare nel sito della società Beta è rilevante? NO.
Causa 160/15 Sentenza della Corte di Giustizia del 8 settembre 2016

La problematica da affrontare attiene alla messa a disposizione da parte del sito internet Epsilon di collegamenti ipertestuali a svariati altri siti contenenti delle fotografie realizzate da Ipsilon e destinate ad essere pubblicate in un tempo successivo. Gli intermediari non erano autorizzati alla comunicazione al pubblico delle immagini tramite link: Epsilon non conosceva la circostanza relativa alla mancata autorizzazione.

Le questioni che la Corte è stata chiamata a dirimere sono le seguenti:

  1. La condotta di Epsilon consistita nel mettere a disposizione del pubblico collegamenti ipertestuali a siti terzi non autorizzati contenenti opere di Ipsilon costituisce comunicazione al pubblico?
  2. Il fatto che l’opera non fosse stata ancora messa a disposizione del pubblico da parte del titolare del diritto d’autore Ipsilon ha rilevanza?
  3. Il sito web Epsilon che mette a disposizione dei collegamenti ipertestuali è tenuto a sapere che l’intermediario non aveva l’autorizzazione da parte di Ipsilon?

La soluzione offerta dalla Corte si basa su una distinzione:

Causa 392/19 Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia

La causa è attualmente pentente avanti alla Corte di Giustizia la quale è chiamata a dirimere una diversa problematica. Se nella precedente situazione l’autore Beta metteva a disposizione l’opera senza restrizioni, nel caso di specie invece Gamma ha previsto delle misure di protezione contro il framing che tuttavia vengono aggirate da Delta che le rende liberamente disponibili nel proprio sito.

Nello specifico la questione attiene nella messa a disposizione del pubblico di contenuti digitalizzati relativi ad opere d’arte le cui figure sono accessibili mediante clic su miniature. Le miniature sono memorizzate da Gamma e messe a disposizione del pubblico che ci clicca sopra, mentre i contenuti digitalizzati sono presso i server di Delta. La questione prende avvio proprio dall’utilizzo di queste miniature che sarebbero state quindi salvate da Gamma: secondo il Giudice del rinvio non esistendo un contatto fisico e diretto tra l’autore dell’opera e il pubblico raggiunto dalla comunicazione la comunicazione sarebbe rivolta ad un pubblico non presente nel luogo in cui l’opera ha origine. In questo caso quindi sarebbe violato l’art 3 della Direttiva che riconosce al solo autore dell’opera il diritto di comunicazione al pubblico.

Photo by Kon Karampelas on Unsplash

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