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Tag: copyright

Privacy per fotografi: tutto quello che devi sapere

Fotografia e privacy: quando fotografi una persona non dimenticare che lo scatto è un dato personale tutelato dalla privacy.

Quando tu, fotografo professionista, impugni la tua macchina fotografica per scattare una foto ad una persona devi fare attenzione a:

  1. La privacy della o delle persone ritratte nello scatto e quindi al tutela della riservatezza;
  2. L’immagine della persona ritratta e i diritti che possono vantare i soggetti della fotografia sullo scatto.

Il fotografo quindi deve tenere in considerazione sia il diritto alla protezione dei dati personali sia il diritto all’immagine del soggetto della fotografia.

Una fotografia è un dato personale

Il Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR) trova applicazione nei confronti del trattamento dei dati relativi a persone fisiche che si trovano nel territorio dell’Unione Europea.

Per trattamento si intende qualsivoglia operazione applicata a dati personali quali la registrazione, la conservazione, la modifica, la consultazione, la diffusione e così via. Per dato personale si intende qualsiasi informazione riguardante la persona fisica, identificata o identificabile.

Il concetto di dato personale non rinvia unicamente a qualcosa di scritto, come possono essere il nome e il cognome di una persona, bensì a qualsiasi altra informazione che rimandi alla persona, tra cui quindi anche una fotografia che ritrae il volto di una persona, l’identità fisica, i tratti somatici, l’etnia…

Tutto questo significa che devi munirti di un’informativa privacy per fotografi. Nell’immagine che segue ti riporto alcune delle domande preliminari necessarie per la costruzione di un’informativa ad hoc per l’attività di fotografo ritrattista. Dacci un occhio, secondo me può esserti utile.

Scattare foto e diffonderle sono attività diverse

Sotto il profilo della tutela autorale e dei diritti sulla propria immagine, il fotografo che esegue uno scatto non deve richiedere la c.d. liberatoria.

Se invece il fotografo intende utilizzare lo scatto: per comunicarlo a terzi, per diffonderlo nei social, per realizzare una mostra, modificandolo e divulgandolo in qualsivoglia altra modalità, allora in questi casi serve la licenza per l’utilizzo dell’immagine. In questi casi infatti, il soggetto ritratto nello scatto deve dare il proprio precipuo consenso all’utilizzo dell’immagine.

Se vuoi sapere cos'è una liberatoria, perchè è necessaria e quali sono i casi in cui deve essere utilizzata, nonchè cosa debba intendersi per consenso implicito ed esplicito, ti consiglio la lettura di un mio precedente articolo: Liberatoria immagini: foto e video. What, Why, Who, When, Where. 

Il consenso non è per tutto e per sempre

Liberatoria fotografica generica o specifica?

Se la liberatoria è ampia il fotografo può utilizzare più liberamente gli scatti. Ma se è troppo generica, rischia di non circostanziare bene i limiti di utilizzo e il consenso prestato avrà meno valore.

Se la liberatoria è concessa affinché lo scatto possa venire esposto ad una mostra, non potrà essere diffuso nei social network; se la liberatoria è concessa per l’off-line, non potrà valere automaticamente valere per l’on-line.

Liberatoria per tutti gli usi dell’immagine

Il consenso impone comunque di rispettare la legge nell’usare la fotografia. Infatti, la modalità di utilizzo non deve ledere l’immagine della persona ritratta.

Se anche il soggetto della fotografia ha reso ampia liberatoria all’utilizzo dello scatto nei social o nei magazine cartacei, il contesto di destinazione o la modalità di esposizione della fotografia non deve essere tale da determinare una violazione del diritto della personalità.

La liberatoria fotografica è sempre revocabile

La liberatoria non è altro che la concessione del diritto di usare la propria immagine. Trattandosi, di un diritto della personalità, il consenso prestato dalla persona ritratta è revocabile. Questo significa che se la persona ritratta non vuole più che la fotografia rimanga pubblicata nella gallery online del fotografo, quest’ultimo la deve rimuovere su richiesta.

Questa conclusione è semplice quando si parla di liberatorie a titolo gratuito per la costruzione di un portfolio, ad esempio. Diverso e più complesso è il caso in cui invece la liberatoria sia parte di un contratto che prevede il pagamento per l’uso dell’immagine. La questione, in quest’ultimo caso va approfondita.

Se vuoi metterti dalla parte della persona ritratta e approfondire quelli che sono i suoi diritti nei tuoi confronti (è sempre bene conoscere), ti suggerisco l'approfondimento dedicato al ritratto. Anche con l'indicazione delle forme di tutela che la persona ritratta potrebbe attivare nei tuoi confronti.

Best practice per fotografi di ritratti

  1. Informativa privacy fotografo. Il fotografo deve informare la persona ritratta delle modalità di conservazione, archiviazione, comunicazione, delle fotografie attraverso un documento scritto consegnato alla persona. Non esistono dei modelli di informativa privacy fotografica che vadano bene per tutti: è importante costruire la propria documentazione adattata alla professione.
  2. Liberatoria fotografica. La liberatoria ti consente di diffondere ed esporre il ritratto della persona nei limiti di spazio e tempo indicati nel documento. Considera che la liberatoria fotografica per i minorenni è diversa da quella per i maggiorenni ed entrambe vanno costruite ad hoc: ti suggerisco di evitare di scaricare fac simili di liberatorie ma di rivolgerti ad un professionista che ti aiuti a confezionare i tuoi modelli di liberatoria.
  3. Violazione privacy fotografie. In ogni caso, devi rispettare la legge che prevede alcune eccezioni al ritratto e una disciplina diversa per la privacy delle fotografie in luogo pubblico o privato. In ogni caso, l’uso non deve essere in contrasto con i diritti della persona.

Photo by Jakob Owens on Unsplash

presentazione power point slides keynote

Il copyright nelle presentazioni PowerPoint o Keynote

L’insegnante che inserisce all’interno della sua presentazione Power Point, testi, fotografie o altri contenuti multimediali atti ad arricchire l’esposizione, viola il copyright? Deve ottenere l’autorizzazione dal titolare dei diritti su tali opere?

Accade spesso infatti, che i contenuti delle slides non provengano esclusivamente da colui che sta esponendo le diapositive, ma che vengano utilizzati contenuti di altri per rendere l’insegnamento più piacevole.

Il diritto di eseguire, rappresentare o comunicare

Ebbene, l’art 1 della legge sul diritto d’autore (n. 633/1941) protegge le opere dell’ingegno a carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro, alla cinematografia, qualsiasi ne sia la forma di espressione. Il successivo art 15, include, tra i diritti spettanti all’autore (e quindi, al fotografo, al musicista, allo scrittore) il diritto di eseguire e rappresentare o recitare in pubblico l’opera (per scoprire gli altri diritti puoi cliccare qui).

Può dirsi “esecuzione” dell’opera l’inserimento della stessa all’interno di una presentazione PowerPoint atta ad essere utilizzata in un meeting, trasmessa ai partecipanti ad un convegno, o fruita nell’ambito del training aziendale.

Il docente può usare contenuti altrui senza consenso?

A quanto sino ad ora detto, il diritto di eseguire l’opera compete in modo esclusivo all’autore della stessa. Il fotografo quindi non potrebbe vedersi inserita una propria opera all’interno di una presentazione PowerPoint.

Tuttavia esistono delle eccezioni al diritto dell’autore. Tali eccezioni consentono al docente di usare il materiale (foto, testo) per le proprie slides.

  • Opere letterarie. L’insegnante può usare riassunti, può eseguire citazioni, può riprodurre brani o parti di brani in modo libero a fronte del fatto che gli stessi vengono eseguiti a scopo di insegnamento o ricerca scientifica.
  • Opere fotografiche. L’insegnante può utilizzare liberamente immagini e musiche a bassa risoluzione e degradate pubblicandole attraverso la rete internet in quanto vengono utilizzate a scopo didattico o scientifico.

Il docente vanta il copyright sulla presentazione powerpoint?

Un’opera dell’ingegno per essere tutelata dal diritto d’autore deve avere carattere creativo. È sufficiente un atto creativo anche minimo e non coincidente necessariamente ed esclusivamente con quella di novità assoluta dell’opera; è richiesta una personale, individuale ed originale espressione.

Le slides e il materiale didattico per il solo fatto di essere un agglomerato di testo, fotografie e altri contenuti multimediali sono di norma utilizzati con il precipuo scopo di insegnamento e non di valorizzazione dell’aspetto esteriore della stessa, può comunque godere della tutela aurorale laddove sia dotato di carattere creativo. A tale conclusione è pervenuta di recente anche la giurisprudenza tributaria, seppure in altro contesto (Comm. trib. regionale Lombardia Milano Sez. XIX Sent., 08/05/2019).

Puoi ascoltare la versione audio di questo articolo cliccando qui sotto.

https://open.spotify.com/episode/0V9kyj8fStKxo97djTUJs2

Photo by Teemu Paananen on Unsplash

layout sito web architettura struttura opera creativa copyright

Il layout di un sito web è protetto da copyright?

Il layout del sito web non è tutelato espressamente dalla legge: questo significa che non può essere protetto da copia o imitazione?

Come tutelare un sito web prima della pubblicazione

Partiamo dalle premesse

La creazione di un sito web aziendale o professionale può avere svariate finalità, come: attirare nuovi clienti, fidelizzare quelli esistenti, costruire un canale di vendita tramite l’e-commerce, diffondere approfondimenti su una determinata tematica, acquisire maggiore credibilità sul mercato, far conoscere la propria realtà imprenditoriale..

L’azienda o il professionista che decidono di creare un sito web compiono delle scelte che coinvolgono grafici, sviluppatori web e in generale l’ufficio marketing. Sostanzialmente, per layout di un sito web, può intendersi l’architettura e la struttura del portale. Di norma ciò che è visibile dall’utente finale, è frutto di specifiche scelte relative a combinazioni cromatiche, ai caratteri tipografici, alla disposizione del menu, del testo, degli elementi multimediali.

Anche a livello di tutela giuridica è opportuno distinguere il front-end e il back-end del portale. Il front-end è ciò che l’utente vede, tipicamente, l’interfaccia grafica; il back-end è invece, il software ovvero il codice sorgente che viene interpretato dall’elaboratore il quale poi restituisce il layout della piattaforma.

Copyright: il layout del sito web come opera dell’architettura

Il layout del sito web non è specificatamente contemplato dalla legge a protezione del diritto d’autore. Tuttavia, l’elenco delle opere protette fornito dalla normativa è esemplificativo e non esaustivo: ciò significa che se il layout del sito è dotato di creatività, allora può trovare protezione dalla legge. È tuttavia importante individuare i requisiti affinché il sito possa qualificarsi come opera dell’ingegno avente carattere creativo.

Se ti sei perso cosa significa, giuridicamente, creatività, puoi approfondire il tema andando a leggere l'articolo dedicato:Che cos'è la creatività?

Il layout, come struttura e come progetto creativo potrebbe astrattamente farsi rientrare tra le opere dell’architettura. La normativa citata infatti, all’art 2 n. 5 comprende, tra le opere meritevoli di protezione, i disegni e le opere dell’architettura.

TI ricordo che il diritto d’autore sull’opera nasce al momento della creazione e non richiede registrazione. Questo significa che per godere della tutela accordata dalla legge non è necessario il deposito del progetto creativo del sito alla SIAE o ad altro ente.

Per sapere quali sono i diritti che ti spettano come autore dell'opera, ti suggerisco di leggere l'articolo dedicato, è molto schematico ma ti consente di sapere in elenco le distinzioni da fare (morali/patrimoniali ad esempio): qui.

Registrare un sito web: il design industriale

Sempre con riguardo al front-end e quindi al layout delle pagine, ai profili grafici, alla struttura del menu, alla collocazione degli elementi, alla scelta dei colori la tutela può essere ulteriore. Mi riferisco alla possibilità di registrare il layout come opera di design.

La tutela del layout di un sito web come prodotto di design industriale è un argomento interessante che può acquisire indubbia importanza sopratutto con riguardo ai siti web che costituiscono progetti che acquisiscono notorietà tra gli utenti.

In realtà, il layout di un sito web può essere protetto sia se registrato sia se non registrato: con tempi e modalità diverse. Ho approfondito l'argomento sull'articolo dedicato, a cui ti rinvio: Registrare il layout di un sito web, come fare.

Software: il codice sorgente come opera letteraria

Fino ad ora abbiamo disquisito sulla proteggibilità del front-end di un sito web. Tuttavia, potrebbe astrattamente dirsi tutelabile anche il back-end dello stesso, ovvero il codice sorgente che è stato scritto dallo sviluppatore.

In questo caso la protezione non è accordata all’interfaccia grafica, ovvero a ciò che l’utente vede navigando sul sito, bensì al linguaggio utilizzato per programmare il portale. In realtà, questo meccanismo di protezione, pur essendo automatico, è limitativo dacchè, una medesima struttura visiva potrebbe ricavarsi anche dall’utilizzo di diversi codici sorgente.

Anche sotto questo punto di vista quindi, un sito web può essere tutelato. Al pari dell’interfaccia grafica, trattandosi sempre di copyright, la tutela del codice sorgente è automatica e non serve registrazione.

La fase di progettazione di un sito web

Se sei però in una fase di progettazione del sito, mi sento di richiamare anche altri concetti, per così dire antecedenti alla pubblicazione. E infatti di fondamentale importanza è anche la fase antecedente rispetto alla pubblicazione del sito web, ossia l’ideazione, la progettazione, la scrittura, lo sviluppo.

Sotto il profilo più prettamente tecnico, esistono delle buone norme che dovrebbero essere tenute in considerazione in fase di ideazione di un sito: mi riferisco ai concetti di usabilità e accessibilità di un sito web, che talvolta possono avere implicazioni anche legali (mi riferisco ai siti delle pubbliche amministrazioni).
Sotto il profilo più prettamente giuridico, un sito web, sin dalla progettazione, deve presentare taluni elementi. Mi riferisco, alle indicazioni dell'azienda, ai flag nei contatti, alla privacy policy e cookie banner. Ho riportato gli elementi in modo schematico in questo articolo: Sito web cosa deve avere.

I miei suggerimenti se stai sviluppando un sito internet

Come avrai intuito, le cose da tenere in considerazione sono molte e varie. Per questo quindi il mio suggerimento è di pensare ai profili di tutela sin dall’inizio, dalla progettazione. Ed oltre ai profili di tutela, serve anche avere attenzione ai requisiti di accessibilità e ai limiti imposti dalle normative di nuova introduzione. Per questo quindi potrebbe essere un’attività che ti sconsiglio di fare in autonomia.

Photo by Halacious on Unsplash

Rielaborazione e modifica di fotografie: requisiti e limiti

Il diritto di elaborare lo scatto consiste nella facoltà di apportare delle modifiche in qualsiasi forma, eseguire delle trasformazioni, aggiunte, adattamenti, variazioni all’immagine. In via meramente esemplificativa, tali attività possono consistere nella modifica del colore di sfondo in una panoramica, nell’estrapolare il cielo per utilizzarlo per un’altra opera, nel cambiare il colore dell’incarnato o snellire la figura della persona ritratta, nel cancellare le imperfezioni dello scatto o aggiungere elementi nuovi.

L’art 2 n. 7 della Legge n. 633/1941 annovera, tra le opere dell’ingegno protette dal diritto d’autore, le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia. L’art 18 della medesima normativa, contempla il diritto esclusivo, spettante al fotografo, di elaborare l’opera.

Ebbene, nella situazione più semplice, il diritto di elaborare l’opera fotografica spetta al fotografo che ha eseguito lo scatto. Vi sono però una serie di altre ipotesi in cui, chi ha premuto il click non risulta essere colui che può lecitamente introdurre modificazioni dell’opera.

  • Datore di lavoro: se il fotografo è un lavoratore dipendente, il datore di lavoro è di norma titolare del diritto di modificare o rielaborare gli scatti (il titolare infatti vanta i diritti di natura patrimoniale sugli scatti, tra cui, tra gli altri, il diritto previsto dall’art 18 LdA);
  • Committente: se il fotografo ha eseguito degli scatti su commissione, le parti possono pattuire contrattualmente che il committente-cliente acquisti altresì la facoltà di modificare o rielaborare gli scatti, di creare eventualmente un’opera nuova partendo da quella precedente (NB: dei rapporti con il cliente nell’ambito delle violazioni al diritto d’autore ne ho già parlato qui: Freelancers vs customer: il grafico, il videomaker, il web developer).
  • Acquirente: se il fotografo che ha eseguito gli scatti successivamente decide di cederli ad un potenziale acquirente, le parti possono prevede che l’acquirente-cliente acquisti il diritto di apportare variazioni, aggiunte o qualsiasi altra modificazione all’opera ceduta.

Il grafico freelance o il visual designer

Per effetto di quanto sino ad ora detto, colui che si occupa della comunicazione visiva per conto del proprio cliente, non può lecitamente apporre delle modifiche su uno scatto rinvenuto sul web. In altri termini, non può rielaborare uno scatto altrui, modificare lo sfondo, recuperare il cielo, scontornare il prodotto e utilizzare l’immagine come ottenuta senza autorizzazione.

Per eseguire tali attività è necessaria l’autorizzazione da parte del legittimo titolare dei diritti sulla stessa (tale limite non sussiste laddove la foto sia di pubblico dominio). Ottenuto il consenso, l’opera come realizzata dal grafico, se dotata di gradiente creativo è protetta come opera derivata ai sensi dell’art 4 LdA.

Ciò significa che all’interno dell’opera realizzata dal grafico sarà possibile rinvenire: l’opera originaria i cui diritti permangono in capo al fotografo e l’opera derivata i cui diritti risultano sussistere in capo al grafico.

Un esempio è il manifesto “Hope” realizzato da Shepard Fairey ed utilizzato nella campagna elettorale di Barack Obama. In quell’occasione l’artista sarebbe stato accusato di violazione del copyright sullo scatto in capo all’Associated Press e al fotografo che aveva materialmente eseguito il click, Mannie Garcia; non vi era stata infatti alcuna autorizzazione da parte di tali soggetti, all’utilizzo e alla rielaborazione dell’immagine.

Il postproduttore fotografico

Volendo semplificare, il fotoritoccatore è colui che interviene nella fase successiva allo scatto, eseguendo degli adattamenti o delle variazioni ed apportando delle migliorie all’immagine eseguita dal fotografo. Tali attività, in linea teorica, potrebbero riguardare anche la modifica dell’incarnato, lo snellimento della figura o l’esecuzione di altre attività che hanno ad oggetto la persona ritratta.

Ebbene, nel momento in cui il fotografo incarica il post-produttore ad eseguire dei ritocchi fotografici è egli stesso a conferire al soggetto il potere di rielaborare le immagini. Laddove tuttavia siano coinvolte persone, è necessario che il post-produttore accerti la sussistenza del consenso, rilasciato dal soggetto ritratto, di apporre tali modificazioni o che comunque il fotografo confermi di essere titolare del diritto di eseguire rielaborazioni.

Photo by JESHOOTS.COM on Unsplash

Che cos’è la creatività? Le regole per gli imprenditori digitali e creativi

Cos’è giuridicamente la creatività e quando una grafica, una proposta creativa, un layout possono essere originali, tutelabili nei confronti dei competitor e nei confronti del cliente finale? Parliamone.

La regola generale del copyright

Secondo il disposto di cui all’art 1 della Legge n. 633/1941, un’opera dell’ingegno per godere della protezione accordata dalle legge, deve presentare carattere creativo.

Nel linguaggio comune, con il termine creatività, si intende, la capacità di creare, con la mente e con la fantasia.

La legge poi fa un elenco di opere creative, che non deve considerarsi esaustivo. Alcune le ho trattate direttamente su alcuni articoli, come ad esempio, il design di un prodotto o la corporate idendity di un’impresa, senza contare chiaramente tutti i contenuti dedicati agli approfondimenti di loghi e marchi d’impresa.

Possiamo quindi iniziare individuando quali sono gli elementi della tua attività che possono essere considerate opere creative.

Per la tutela legale serve un atto creativo minimo

Secondo la giurisprudenza costante, un’opera dell’ingegno riceve protezione, a condizione che in essa sia riscontrabile atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore (Trib Milano, 13.10.2015). Detta nozione non coincide necessariamente ed esclusivamente con quella di novità assoluta dell’opera, ma si riferisce anche alla personale, individuale ed originale espressione di una oggettività, per cui, ai fini della tutela, rileva la semplice sussistenza di un atto creativo.

Nell’ambito degli scatti fotografici, non tutti possono dirsi connotati di carattere creativo. Le fotografie prive di carattere creativo, ossia quelle che si limitano alla mera riproduzione di luoghi, panorami, monumenti, colti nella loro naturale obiettività, senza che il fotografo abbia in qualche modo ricercato e realizzato elaborazioni di colore, tagli particolari, effetti di luce e di ombra, prospettive inusuali di paesaggio e di architetture, frutto di precise scelte estetiche e tecnico artistiche non godono della tutela piena del diritto d’autore, ma di quella più limitata di cui agli artt 87 cc.

Ho parlato dei profili legali dei ritratti, della privacy per fotografi, della proprietà dei file originali, di contratti per post produzione fotografica, ma anche delle attività di rielaborazione.

Idee e nozioni semplici

La creatività non può pertanto essere esclusa soltanto perché l’opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia. Le idee possono ad esempio essere rappresentate in maniera personale ed autonoma rispetto a quanto precedentemente noto.

In via esemplificativa, la mera preparazione di slides e/o materiale didattico non necessariamente è priva di carattere creativo. Invero, la modalità di costruzione e presentazione dei contenuti, nonché il personale e originale contributo dell’autore nella scelta e nella realizzazione di modalità espressive e comunicative (anche non nuove nello strumento materiale adottato), originali e personali, possono pertanto essere tutelabili ai sensi della Legge a protezione del diritto d’autore. di fatto quindi anche una presentazione power point può essere considerata un’opera creativa tutelata dal diritto d’autore.

La tutela della forma del lavoro creativo

Inoltre, la creatività non è costituita dall’idea in sé, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea possa essere alla base di diverse opere che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende e che, in quanto tale, rileva ai fini della protezione.

La questione più interessante può porsi con riferimento all’arte contemporanea, non connotata da una particolare forma espressiva; in tali situazioni la forma esterna può estrinsecarsi in un qualcosa di molto semplice. Infatti, in queste opere non vi è una particolare tecnica pittorica o architettonica, ma un’idea di fondo, che pertanto in linea teorica non potrebbe essere destinataria della tutela accordata dalla normativa. Secondo Francesco Bonami, in Lo potevo fare anch’io (che vi consiglio), la problematica relativa alla qualifica di artista con riguardo all’arte contemporanea, risiede proprio nel fatto che negli anni la pittura sarebbe stata confusa con la competenza tecnica e con il gusto del bello, mentre invece si tratterebbe unicamente di idee e di emozioni. Tale assunti tuttavia sono difficilmente coniugabili con il concetto tradizionale di opera dell’ingegno la quale, come esposto, ottiene tutela nella misura in cui venga estrinsecata in una forma espressiva. A proposito di arte, ti suggerisco di vedere l’articolo che ho dedicato all’appropriation art, interrogandomi sui limiti alla violazione del copyright e alla tutela.

La tutela delle proposte creative e delle opere digitali

Se un’opera (proposta grafica, brief, file aperto, presentazione aziendale) è creativa e protetta automaticamente dal diritto d’autore, ma ha necessità di essere tutelata con diverse modalità a seconda del tipo di opera, delle finalità, degli accordi.

TI suggerisco di valutare una tutela preventiva delle opere digitali ma sopratutto la tutela delle proposte creative adottando strumenti di protezione del lavoro creativo, fondamentale per iniziare a proteggere il proprio prezioso lavoro, anche in relazione alla gestione dei pagamenti dei servizi creativi.

Possiamo quindi valutare quali sono gli strumenti più adatti alla tua attività d’impresa andando ad intervenire in una fase antecedente rispetto al problema.

Photo by Andrian Valeanu on Unsplash

Concept store. Tutela dell’arredamento di interni

Se sei un’agenzia di comunicazione, nell’ideazione della strategia di marketing può essere inserito lo studio dell’architettura di un negozio, la progettazione dell’allestimento fieristico o l’ideazione di uno spazio fisico all’aperto. Vediamo come e perchè tutelare questi elementi.

L’arredamento di interni può essere tutelato?

L’arredamento di interni e quindi anche un allestimento fieristico o uno spazio fisico esterno, possono essere tutelati a certe condizioni.

Come preannunciato su Instagram (se non mi segui, questo è il momento per farlo!) il 30 aprile è stata pubblicata una pronuncia molto attesa, relativa alla tutelabilità autorale dell’arredamento di interni.

La questione ha interessato una nota azienda operante nel settore della produzione e commercializzazione di prodotti cosmetici e di profumeria la quale ha agito nei confronti di una competitor ritenendo, in sintesi, che quest’ultima avesse sfruttato il lay-out dei propri negozi, frutto di anni di investimento e ricerca, avesse violato i diritti esclusivi di realizzazione economica sul progetto di architettura commissionato e realizzato per i negozi e avesse compiuto quindi atti di imitazione continuativa e sistematica.

Il ruolo dell’agenzia di comunicazione nella progettazione di un layout

L’agenzia di comunicazione ha un ruolo fondamentale nell’ideazione e progettazione del layout. È quindi importante definire i rapporti tra cliente e agenzia per stabilire a chi appartengono i diritti e qual è l’estensione (spazio e tempo).

È quindi fondamentale dotarsi di un contratto di servizi di progettazione che nello specifico contenga l’ideazione, lo studio e la comunicazione del prodotto. Inoltre, l’accordo dovrà contenere:

  • la specifica indicazione degli elementi che deve presentare lo store su cui poi sviluppare il progetto; potrebbe essere un brief concordato tra le parti;
  • la descrizione delle fasi di lavoro, incluso collaudo, accettazione e richiesta di modifiche;
  • la gestione dei diritti sulle idee creative e sui progetti esclusi.

È importante che il contratto sia costruito ad hoc per la regolamentazione completa e corretta della situazione.

Quali sono i requisiti per la tutela dell’arredamento di interni?

Per verificare se il caso specifico presenta questi requisiti bisogna fare un’analisi. Ti riporto di seguito alcuni punti fondamentali ma ti ricordo che la valutazione deve essere svolta con riferimento al concreto.

1) Il progetto è un’opera dell’ingegno?

L’art 1 della Legge a protezione del diritto d’autore prevede la tutela delle opere dell’ingegno (1) aventi carattere creativo (2).

L’opera dell’ingegno è qualcosa che proviene quindi dalla mente umana e non esclusivamente da una macchina. Ne ho parlato a proposito di intelligenza artificiale e quindi di software che ci possono aiutare (o sostituire) nella realizzazione di attività.

Il successivo art 2 con specifico riguardo alla tipologia di opere dell’ingegno tutelate, prevede la protezione dei disegni e delle opere dell’architettura.

2) Il progetto di arredamento di interni di un negozio è un’opera dell’architettura?

La cassazione ha detto SI. La tutela prescinde dall’incorporazione degli elementi dell’arredo con l’immobile (come invece previsto in passato) o dal fatto che i singoli elementi di arredo siano semplici o comuni e ciò utilizzati nel settore.

È necessario che il progetto sia identificabile o riconoscibile sul piano dell’espressione formale come opera unitaria d’autore, l’effetto di precise scelte di composizione d’insieme degli elementi.

L’esclusiva riguarda il complesso, l’opera unitariamente considerata di organizzazione dello spazio, l’utilizzo congiunto degli elementi di arredo secondo lo stesso disegno organizzativo.

Ad esempio, nel caso di Kiko vs Wiko, la Cassazione ha riconosciuto la predetta unitarietà nei seguenti elementi:

  • Colore delle pareti;
  • Particolari effetti nell’illuminazione;
  • Ripetizione costante degli elementi decorativi;
  • Impiego di determinati materiali;
  • Dimensioni e proporzioni.

2) Il progetto di arredamenti di interni è dotato di carattere creativo?

Dipende. In generale, l’opera dell’ingegno è protetta dall’ordinamento purchè presenti un qualche elemento o una qualche combinazione originale, frutto della creatività ancorché minima del suo autore, così da potersi identificare, pur inserendosi in un genere assai diffuso, per essere un prodotto singolare dell’autore e da poter essere individuata tra le altre analoghe.

Ad esempio, nel caso di Kiko vs Wiko, la Cassazione ha riconosciuto l’originalità e quindi la presenza del minimo di apporto creativo per l’accesso alla tutela aurorale nei seguenti elementi:

  • Ingresso open space con ai lati due grandi grafiche retroilluminate;
  • Interno con espositori laterali consistenti in strutture continue ed inclinate lungo le pareti;
  • Isole a bordo curvilineo posizionate al centro del negozio;
  • Presenza di schermi TV incassati negli espositori inclinati;
  • Utilizzazione di combinazioni degli stessi colori, bianco, nero, rosa/viola;
  • Punti di illuminazione che diffondono luci fredde.

A tal proposito, il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione è il seguente:

In tema di diritto d’autore, un progetto o un’opera di arredamento di interni, nel quale ricorra una progettazione unitaria, con l’adozione di uno schema in sé definitivo e visivamente apprezzabile, che riveli una chiara “chiave stilistica”, di componenti organizzate e coordinate per rendere l’ambiente funzionale ed armonico, ovvero l’impronta personale dell’autore, è proteggibile quale opera dell’architettura, ai sensi dell’art 2 n. 5 L.A.

cORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 8433 DEL 30 APRILE 2020

Come dicevo all’inizio, un progetto e quindi un concept store, ma anche il layout fieristico, non possono dirsi automaticamente tutelati o automaticamente esclusi dalla tutela. La valutazione deve essere fatta con riguardo al caso specifico.

Con quali strumenti può essere tutelato l’arredamento di interni?

La legge a protezione del diritto d’autore, non prevede una registrazione o brevettazione: la protezione sorge in automatico nella misura in cui l’arredamento di interni, il concept store, sia dotato degli anzidetti requisiti.

Questa è una grande differenza rispetto a quanto previsto per la proprietà industriale, nell’ambito del quale il disegno, per trovare tutela completa, deve essere oggetto di registrazione.

1) La posizione del cliente

Per l’effetto, laddove un competitor riproduca in modo sostanziale gli elementi caratterizzanti l’arredamento di interni del titolare del diritto, quest’ultimo potrà validamente agire in giudizio chiedendo l’inibitoria alla prosecuzione della violazione e la condanna al risarcimento dei danni patiti per plagio (riferendosi alla violazione del diritto morale) e/o contraffazione (riferendosi alle violazioni dei diritti di sfruttamento economico).

Fermo restando che sarà necessario rendere compiuta prova del fatto che il concept sia dotato degli anzidetti requisiti affinché possa dirsi che l’opera dell’ingegno abbia carattere creativo.

2) La posizione dell’agenzia di comunicazione

Se sei invece un’agenzia, che hai fornito al cliente un preventivo per la progettazione del layout di un concept store oppure una serie di proposte creative di allestimento fieristico, è fondamentale che all’interno del contratto vengano disciplinati i diritti di ciascuna delle parti. Puoi partire dalla lettura dei vari articoli dedicati al tema contrattuale e alla documentazione che ti suggerisco di utilizzare per una gestione completa e corretta dei rapporti.

Puoi ascoltare la versione audio di questo articolo, cliccando qui sotto

https://open.spotify.com/episode/4tmbZZtkl359EVmgxqilK9

Photo by The Honest Company on Unsplash

Font: diritto d’autore e licenze d’uso

Se nel tuo lavoro utilizzi font per fare loghi, grafiche o altro, è fondamentale conoscere le licenze che accetti, scegliere quelle corrette per l’uso che fai ed informare il cliente dei limiti. Con questo post (ed altri correlati) voglio aiutarti a fare queste valutazioni.

Con il termine font può intendersi il file contenente l’insieme di caratteri tipografici caratterizzati da un determinato stile grafico e accumunati da principi ispiratori comuni. Materialmente, il font è il software che, di norma, viene installato sul vostro elaboratore e che si presenta con un formato .ttf o .otf. Il carattere tipografico è invece il design, lo stile grafico dei singoli simboli (glifi) quali lettere, numeri e punteggiatura.

Proprietà industriale e proprietà intellettuale

Trattandosi di opere dell’ingegno umano, i caratteri tipografici possono trovare tutela nell’ambito del codice della proprietà industriale e della normativa a protezione del diritto d’autore.

Sotto il profilo della proprietà industriale, l’art 31 del D. lgs. n. 30/2005 prevede che:

  1. Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale .
  2. Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l’altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore”.

Sotto il profilo della proprietà intellettuale, l’art 1 della Legge n. 633/1941 prevede la protezione delle opere dell’ingegno aventi carattere creativo, qualunque ne sia il modo e la forma di espressione. I caratteri tipografici quindi, quando dotati di carattere creativo, possono trovare tutela ai sensi di tale normativa. Nello specifico, il codice sorgente (e quindi al font) può trovare tutela ai sensi dell’art 2 n. 8 LdA tra i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore. Al contempo, il profilo grafico dei caratteri tipografici, può godere di protezione ai sensi dell’art 2 n. 10 LdA in quanto opera del disegno industriale necessitante tuttavia, oltre che del carattere creativo, anche del valore artistico.

Per l’effetto, i caratteri tipografici e i font rientrano tra le opere dell’ingegno umano e come tali possono essere destinatarie della protezione accordata dalle normative. L’opera può essere tutelata sia sotto il profilo della proprietà industriale (come disegno, se registrata) sia sotto il profilo della proprietà intellettuale (a prescindere dalla registrazione) e, nello specifico, sia con riguardo al codice sorgente (font), sia con riguardo al design industriale (carattere tipografico).

Il designer che crea il carattere tipografico e il programmatore che elabora il font 

Il designer che crea il carattere tipografico che poi verrà trasposto in codice attraverso l’ausilio di un programmatore è titolare dei diritti sull’opera grafica creata. Il programmatore potrà divenire titolare dei diritti sul codice sorgente. Si tratterà quindi di un’opera creata da più soggetti i quali saranno destinatari della protezione accordata dalla legge: in questa sede si prescinde dall’analisi delle singole figure dacchè si tratta di rapporti privatistici, destinatari di una disciplina di volta in volta accordata tra le parti.

Quali sono i diritti di chi crea un font?

  • ha il diritto di essere riconosciuto come l’autore dell’elaborazione;
  • è titolare del diritto di sfruttare economicamente il software: egli, ad esempio, è l’unico che ha la facoltà di modificarlo, rielaborarlo e distribuirlo; 
  • potrà decidere di cederlo a terzi dietro corrispettivo: egli, ad esempio, può aver creato il font su commissione oppure può decidere di venderlo dopo averlo creato; 
  • potrà cederlo in uso accordando una licenza di utilizzo;
  • potrà scegliere di consegnarlo al pubblico dominio: in questo caso l’autore decide di concedere a chiunque la facoltà di utilizzarlo in modo gratuito, senza limiti (commerciali e non commerciali) e accordando facoltà di modifica, di rielaborazione e distribuzione. Si parla in questo caso di Open Font License.

Il creativo che utilizza il font

Il grafico che deve creare dei volantini pubblicitari o realizzare un’insegna da consegnare al cliente, lo sviluppatore web che vuole realizzare un sito web promozionale, il fotografo che vuole inserire la propria firma sugli scatti ovvero tutti coloro che comunemente nello svolgimento della propria attività professionale utilizzano caratteri tipografici, possono avere la necessità e l’interesse di sceglierne di particolari, diversi da quelli disponibili nelle librerie standard di pc o MAC (e dei software o applicativi acquistati).

Quando utilizzi un font può accadere che

  • di norma, i siti che raccolgono fonts consentono l’utilizzo gratuito solo per finalità personali e non commerciali;
  • di norma i siti non consentono di rivendere il font ovvero di modificarlo, rielaborarlo e rimetterlo in commercio;
  • per utilizzare legittimamente il font per finalità commerciali e non personali è di norma necessario concludere un accordo di utilizzo e corrispondere un importo (prezzo o canone). Vi saranno quindi: 
    • siti che propongono l’acquisto del font da utilizzarsi per un numero X di computer con compenso commisurato, per quanto qui rileva, all’utilizzo che il creativo vuol farne (stampa/web/altro); 
    • siti che propongono il noleggio di font per un tempo stabilito mediante l’installazione di un software client/server sul pc;
    • siti che permettono l’utilizzo di font per portali web il cui compenso da corrispondersi viene commisurato agli accessi.

Come usare il font in modo lecito

Cosa si può fare e non si può fare con il carattere tipografico scelto, viene riportato nei “Termini e condizioni” o nella “Licenza di utilizzo” (EULA – User License Agreement) ovvero nel contratto che viene siglato tra l’utente e il servizio al momento dell’acquisto del font (User agreement).

La responsabilità del grafico per l’uso dei font 

È quindi molto importante dare attenta e puntuale lettura a quanto indicato in tale licenza ed attenersi a quanto dalla stessa disposto.

Diversamente, il font verrà utilizzato in modo illegittimo: ciò significa che laddove il volantino pubblicitario o il catalogo riportino caratteri tipografici non legittimamente acquistati oppure non utilizzabili per la stampa, o ancora, il logo venga creato mediante l’uso di font senza diritti, il designer potrà agire nei confronti dell’utente finale il quale poi, agirà in regresso nei confronti del creativo che ha compiuto il fatto illecito. Verosimilmente il risarcimento non includerà unicamente la corresponsione della fee per l’utilizzo del carattere ma anche il danno subito dal designer a cui è stata sottratta l’opera creativa.

La responsabilità del cliente per l’uso dei font

Se invece il grafico ha acquistato legittimamente il font che tuttavia è destinato ad essere messo a disposizione del cliente, il grafico deve informare bene il cliente dei limiti di utilizzo altrimenti, in situazioni diverse potrebbe essere responsabile ora il cliente ora il grafico per illecito utilizzo.

Ad esempio:

  • Licenza d’uso intestata al grafico > divieto del cliente di fare qualsiasi utilizzo
  • Licenza d’uso intestata al cliente ma materialmente acquistata dal grafico > il grafico deve informare il cliente dei limiti di utilizzo (condividi i termini e condizioni e specifica le limitazioni)
  • Licenza d’uso intestata al cliente > il grafico ha a disposizione il font solo per quel lavoro e non per altri

Esempi: siti per font gratuiti, siti per font a noleggio, font gratis sempre

Fatte queste premesse teoriche, ho dedicato alcuni articoli specifici a siti che mettono a disposizione, con diverse modalità, caratteri tipografici.

DA FONT: Libero utilizzo per finalità non commerciali. Come, quando e con quali limiti possono essere utilizzati i caratteri tipografici scaricati da questo sito? 
Noleggiare un carattere tipografico. Si può? Ne ho parlato approfondendo i termini e condizioni messi a disposizione dal sito RENT A FONT.
Io, personalmente, utilizzo font Open Licence, ossia liberamente utilizzabili per finalità commerciali e non commerciali. Utilizzo quelli messi a disposizione da Google. Ne ho parlato sull'articolo sull'OFL. 

Ovviamente di database font ce ne sono tantissimi. Se il sito che vuoi utilizzare non è tra questi prima di utilizzare il carattere tipografico, ti suggerisco di leggere bene la licenza proposta. In ogni caso, prima di scaricare un carattere tipografico è bene prendere visione della versione più aggiornata delle condizioni d’uso.

E-book gratuito sugli aspetti legali dei caratteri tipografici

Il mondo dei caratteri tipografici mi affascina ed appassiona. Ho voluto preparare un approfondimento gratuito sulle licenze di utilizzo dei font; sulle cose da ricordare quando vuoi un font bellissimo ma non sai se è gratuito per tutti usi; sulle cose da annotare quando trovi sulla tua libreria un carattere tipografico perfetto da usare ma non ricordi se e come si deve pagare una royalty..

Per scaricare il pdf ti basterà compilare il form di seguito riportato. Se sei già iscritto alla newsletter ti apparirà un link che ti consentirà di accedere direttamente al contenuto.

Nel mio lavoro spesso aiuto i freelance e le agenzie a comprendere bene il significato delle parole legali delle licenze d’uso: è importante considerare tutti gli aspetti per evitare le problematiche che ti ho evidenziato.

Photo by Amador Loureiro on Unsplash

Industrial design: prodotto seriale. Ha valore artistico?

Tutela delle opere creative: un requisito

La legge a protezione del diritto d’autore tutela le opere dell’ingegno che presentano carattere creativo. Il requisito per rientrare nell’ambito di applicazione della normativa e fruire della tutela accordata all’autore dell’opera, è la creatività.
Sebbene non specificato dalla legge, giurisprudenza e dottrina ritengono che, con tale locuzione si intenda la presenza di un gradiente di soggettività dell’autore della creazione, di un elemento di novità che deve essere il prodotto dell’attività psichica dell’uomo e che costituisce una personale rappresentazione della cosa da parte dell’autore

Tutela delle opere del disegno industriale: due requisiti

L’opera di disegno industriale, ovvero la cosa destinata alla produzione seriale, ma che comunque riflette la personale visione dell’autore, per rientrare nell’ambito di tutela non può essere solo creativa.
L’opera del disegno industriale deve presentare:

  • carattere creativo (nell’accezione di cui al paragrafo precedente, requisito richiesto per tutte le opere dell’ingegno);
  • valore artistico.

Con tale locuzione, si intende la presenza di parametri oggettivi, valutati sotto il profilo storico, culturale e ambientale. Nello specifico, secondo la giurisprudenza, l’opera deve presentare una serie di indicatori, non tutti necessariamente presenti:

  1. riconoscimento da parte degli ambienti culturali ed istituzionali sulla sussistenza delle qualità estetiche e artistiche; 
  2. esposizione in mostre e musei;
  3. pubblicazione in riviste specializzata, partecipazione a manifestazioni artistiche;
  4. attribuzione di premi;
  5. acquisto di un valore di mercato elevato tale da trascendere quello legato alla funzionalità;
  6. creazione da parte di un noto artista;

Un esempio?

Il caso “Pitagora” di Poltrona Frau: il Tribunale di Milano, sotto il profilo della proprietà industriale, ha riconosciuto e accordato la tutela all’opera di design e accolto la domanda di contraffazione; sotto il profilo della proprietà intellettuale ha invece rigettato la domanda di accertamento della violazione ritenendo insussistente il valore artistico, in ragione alla carenza dei requisiti anzidetti.

Photo by Krisztian Tabori on Unsplash

Booktuber tra libertà di espressione e diritto d’autore

Booktuber è un termine inglese per designare colui che su YouTube recensisce libri, mostra gli acquisti e parla in generale di testi. È quindi un influencer di uno specifico settore ovvero la letteratura.

Considerando che taluni sono piacevoli da ascoltare, offrono spunti davvero interessanti e peraltro consigliano libri affini ai miei gusti letterari, mi sono interrogata su quali sono, se ci sono, i limiti che questa categoria professionale può incontrare avendo fatto divenire la propria passione per i testi, un lavoro.

Libertà di espressione

L’art 21 della carta Costituzionale prevede che “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione“. Tale libertà spetta a chiunque, cittadini e non, i quali possono rappresentare le proprie opinioni senza limitazioni, se non quelle previsti da altre disposizioni costituzionali; la modalità di esercizio di tale diritto è molto ampia in quanto è la stessa costituzione a prevedere “ogni mezzo di diffusione” tra qui quindi, la rete internet e nello specifico, un canale YouTube. 

L’art 19 della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo dispone che “Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere“. L’art 10 della CEDU statuisce che “Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero“.

Diritto di critica e diffamazione

Una delle modalità con cui può esprimersi il proprio pensiero, libertà costituzionalmente tutelata, è rappresentato dal diritto di critica, ovvero dalla facoltà di manifestare il proprio soggettivo punto di vista, di comunicare un’opinione diversa e potenzialmente in contrasto con quella eventualmente espressa da altri, di dissentire e di opporsi.

Il diritto di critica costituisce un’esimente, ovvero una causa di non punibilità del reato di diffamazione di cui all’art 595 c.p.. La normativa penalistica prevede la reclusione per colui che comunicando a più persone utilizzando ogni mezzo di pubblicità (come può essere YouTube) offende l’altrui reputazione.

Invero, talvolta, vi sono YouTuber che danno lettura di parti di libro manifestando il loro disappunto con riguardo alle scarse capacità di scrittura dell’autore del testo; alcune volte raccontano la trama esprimendo una critica negativa in merito alla superficialità del racconto, alla scarsa originalità o alla mancanza di un filo logico; altre volte elaborando una lista dei libri più brutti inserendo titoli e consigliando quindi agli utenti di non acquistarli.

È quindi importante stabilire il limite tra libera espressione del proprio pensiero, con facoltà di critica e condotta penalmente rilevante per l’offesa all’altrui reputazione.

Diritto dell’autore sull’opera

Sul piano della protezione dell’autorialità dell’opera letteraria, l’autore della stessa è titolare esclusivo di tutti i diritti di natura morale (come ad esempio la paternità dell’opera) e patrimoniale (come ad esempio la facoltà di pubblicazione, di utilizzazione economica, di riproduzione, di rielaborazione o modifica).

Colui che, non essendo l’autore dell’opera intende sfruttarla economicamente dovrà necessariamente essere autorizzato dall’autore e corrispondere un eventuale compenso oggetto di specifica pattuizione. Diversamente, egli starà utilizzando l’opera illecitamente.

Diritto di citazione

Ebbene, l’art 70 della Legge a protezione del diritto d’autore, al comma 1 stabilisce che: “Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera“.

Trattasi di una delle eccezioni ai diritti esclusivi in capo all’autore dell’opera, che consentono ad un soggetto di utilizzare l’opera creata entro i ristretti limiti stabiliti dalla legge. E quindi, lo YouTuber, potrà citare brani e parti di opere, solo per uso di critica e discussione ed entro tali fini, purchè egli non compia questa attività nell’ottica di sfruttare economicamente l’opera creata da altri. Se il brano è composto di poche pagine, non potrà dare una lettura completa. Se la parte di brano di cui si da lettura è l’unica interessante dell’intera opera e i potenziali acquirenti possono avere interesse solo per quella, la presentazione della stessa tramite canale YouTube potrebbe costituire concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera. Ciò non significa che sia inibito all’influencer che monetizza il video la facoltà di citare una parte del brano in quanto egli svolge l’attività professionalmente; la legge invece limita la facoltà di citazione laddove la stessa divenga un atto di concorrenza sleale nei confronti dell’autore dell’opera originale.

Photo by Christin Hume on Unsplash

E-commerce: furto di food photos

Come funziona quando ti rubano le foto che hai pubblicato sul tuo sito internet o profili social? Te ne parlo, partendo da un caso d’impresa reale.

Quale tutela per la società Alfa e per l’agenzia di comunicazione Gamma? La questione attiene alla tutela del diritto d’autore (con riguardo, nel caso di specie alle semplici fotografie) e al compimento di atti di concorrenza sleale (avendo, la società Beta estirpato le fotografie per promuovere la vendita dei propri diversi prodotti).

La condotta illecita della società Beta

Il comportamento assunto dalla società Beta può ritenersi giuridicamente rilevante sotto diversi profili.

La duplicazione dei files non è furto

La società Beta ha rubato le fotografie scattate dalla società Alfa.
Ebbene, chiunque si impossessa della cosa mobile altrui (nel caso di specie, una fotografia) sottraendola a chi la detiene, al fine di trarre profitto dalla cosa, compie una condotta penalmente rilevante (furto).
Vi è tuttavia da considerare che, la duplicazione di files (e quindi, nel caso di specie la copia di fotografie digitalizzate), non comporta la perdita del possesso in capo al legittimo detentore dei beni in quanto egli ne rimane nella disponibilità. Invero, il soggetto autore del presunto furto entra in possesso di una copia senza che la precedente situazione di fatto venga modificata a danno del soggetto possessore dei file (Cass. pen. n. 3449/2003). Manca pertanto l’elemento oggettivo del reato.
Per l’effetto, non è configurabile il reato di furto nell’ipotesi di duplicazione di files e quindi, con riguardo al caso di specie, nell’ipotesi in cui delle fotografie vengano copiate da un sito e inserite in un altro sito dacché le stesse rimangono invariate nel portale di provenienza.

La pubblicazione delle stesse foto è concorrenza sleale

La società Beta ha utilizzato le fotografie relative a pietanze prodotte dalla società Alfa per promuovere la vendita dei propri diversi prodotti, aventi, si presume, caratteristiche simili ma non perfettamente sovrapponibili, anche visivamente, trattandosi comunque di prodotti provenienti da diversi produttori.
Ebbene, compie atti di concorrenza sleale chiunque imita servilmente i prodotti di un concorrente o compie con qualsiasi altro mezzo, atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente (art 2598 cc). Accertato il compimento di tali atti, la colpa si presume e l’autore sarà tenuto al risarcimento dei danni.

Presupposto per l’accertamento di un comportamento di concorrenza sleale è la presenza di una situazione di concorrenza tra i soggetti economici che perseguono l’obiettivo di conquista di una maggiore clientela (Cass. n. 1617/2000): la comunanza di clientela è l’elemento costitutivo della fattispecie e presuppone quindi il contemporaneo esercizio della medesima attività, industriale o commerciale in un ambito territoriale potenzialmente comune (Cass. n. 2081/2015).

Per l’effetto, la società Alfa potrà agire contro Beta chiedendo il risarcimento del danno (che dovrà essere debitamente quantificato) perchè quest’ultima ha, di fatto, venduto giovandosi di immagini altrui. Ha inoltre causato confusione nella clientela con riguardo all’identità delle imprese ed ha sottratto potenziali clienti alla società Alfa.

L’uso delle fotografie è violazione del copyright

La società Beta ha venduto le proprie pietanze giovandosi di scatti realizzati da altri e risparmiando sui costi delle fotografie.

Ebbene, l’art 87 LdA qualifica come semplici fotografie le immagini di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale. Se gli scatti sono eseguiti su commissione, il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio delle immagini spetta al committente e dura vent’anni dalla produzione della fotografia.
Per l’effetto, la società Beta non è titolare dei diritti di utilizzazione economica, spettanti invece unicamente alla società Alfa.

La società Beta ha modificato, in parte, i colori, la luce, lo sfondo, per rendere gli scatti maggiormente confacenti al proprio e-commerce. L’art 18 LdA, riconosce al titolare dei diritti di utilizzazione economica il diritto esclusivo di modificare, elaborare e trasformare l’opera, riconosciuto, nel caso di specie, unicamente alla società Alfa.

Tutela della società Alfa

La società Alfa potrà agire in via d’urgenza chiedendo la cessazione dell’attività illecita (art 156 ss LdA). Può chiedere ad esempio la rimozione immediata delle fotografie dal catalogo online. Potrà poi richiede il risarcimento dei danni patrimoniali subiti a causa dell’utilizzazione economica delle fotografie non autorizzata e degli atti di concorrenza sleale posti in essere.

Tutela dell’agenzia di comunicazione

Sebbene si tratti di semplici fotografie e non di opere fotografiche, si è indotti a ritenere che la società Beta fosse a perfetta conoscenza dell’altruità degli scatti, dacché le pietanze erano state prodotte e confezionate dalla stessa società Alfa.

Pertanto, l’agenzia di comunicazione, al pari della società Alfa, potrà agire per richiedere il risarcimento dei danni (art 168 LdA) per violazione, nel caso, dei diritti morali dell’autore rivendicando la paternità delle opere.

Disclaimer

Ho voluto proporti un caso reale perchè so che questo tipo di situazioni capitano di frequente. Tuttavia, è importante andare a verificare bene ogni volta il caso concreto in quanto potrebbero esserci delle particolarità diverse. A prescindere dalla parte in cui ti trovi.

Photo by Joseph Gonzalez on Unsplash