Reportage fotografico. Quali diritti per il fotografo?

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La fotografia di reportage viene usata nel giornalismo per descrivere eventi attraverso immagini. Quali sono i diritti del fotografo sugli scatti?

Partiamo da alcuni presupposti che riguardano tutte le fotografie, siano esse scattate da un fotografo freelance, un professionista strutturato, un photo influencer o un semplice amatore:

  1. Non tutti gli scatti sono uguali: alcuni sono considerati opere creative, altri semplici fotografie, altri ancora mere riproduzioni;
  2. Non tutte le fotografie godono della medesima tutela: alcune per fruire della tutela accordata dalla legge necessitano dell’indicazione del nominativo dell’autore dello scatto e della data in cui è intervenuto lo scatto;
  3. I diritti (patrimoniali) relativi alle fotografie non sono per sempre: per alcune permangono 70 anni oltre la morte dell’autore, per altre la tutela è limitata a 20 anni dalla produzione dello scatto.

Quanto alle foto di reportage, le stesse possono avere ad oggetto persone (anche minori o disabili), luoghi (pubblici o privati), situazioni anche pericolose o che rientrano nella sfera personale delle persone. Possono testimoniare il verificarsi di fatti ed eventi, come manifestazioni, ma anche catturare accadimenti di rilevanza giuridica o ancora, documentare reati.

È solo il contenuto che distingue le foto di reportage dagli scatti fotografici realizzati nel corso di un matrimonio?

Foto di reportage un caso pratico

il tribunale di roma, con la recente sentenza del 12 luglio 2019 si è pronunciato in merito alla famosa fotografia ritraente i magistrati giovanni falcone e paolo borsellino scattata il 27 marzo 1992 durante un convegno tenutosi a palermo su “mafia e politica” trasmessa più volte e pubblicata da rai sul proprio sito web senza che all’autore dello scatto venissero corrisposti i diritti. il tribunale di roma ha ritenuto di escludere che l’opera in questione avesse carattere autorale rigettando quindi tutte le pretese avanzate dal fotografo e condannandolo per l’effetto al pagamento delle spese di lite.

Il ragionamento compiuto dal giudici di merito è sintetizzabile così:

Pertanto, la famosa fotografia ritraente i magistrati non è stata ritenuta un’opera d’arte (con conseguente tutela fino a 70 anni oltre la morte dell’autore) bensì una semplice fotografia (con tutela limitata al diritto di riproduzione fino a 20 anni dalla produzione dello scatto).

Trattandosi quindi di fotografia semplice ed essendo decorso il periodo di durata ventennale utile per lo sfruttamento dei diritti, la domanda è stata rigettata in toto.

Siamo partiti da un caso concreto: definiamo ora gli aspetti teorici che possono esserti utili come strumenti per valutare se i tuoi scatti sono semplici fotografie o opere fotografiche.

Fotogiornalismo e tipi di fotografia

Presupposti della fotografia

La fotografia, per essere un’opera d’arte, deve presentare determinate caratteristiche, che sono simili a quelle richieste per le altre opere, ad esempio letterarie, pittoriche, architettoniche.

Se la fotografia non ha queste caratteristiche allora non è un’opera fotografica ma una semplice fotografia.

I presupposti per riconoscere ad una fotografia valore di opera d’arte sono i medesimi che devono essere ascritti ad un quadro. La fotografia deve essere l’espressione di un progetto artistico, di uno stile, di un momento creativo. Il fotografo deve avere in mente un obiettivo pittorico e creativo di valore artistico e innovativo che tende a realizzare in una rappresentazione che non è grafico-pittorica bensì fotografica.

TRIBUNALE DI ROMA, SENTENZA 12 LUGLIO 2019 N. 14758

Tipi di fotografia

Ebbene, nell’attuale assetto normativo possono distinguersi tre ipotesi:

  1. Opere fotografiche. Rientrano in questa categorie le fotografie considerate opere d’arte: vi è una lunga e accurata scelta da parte del fotografo del luogo, del soggetto, dei colori, dell’angolazione, dell’illuminazione che si concretizza in un unico scatto, irripetibile in cui l’autore sintetizza la sua visione del soggetto.
  2. Semplici fotografie. Rientrano in questa categoria le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, compreso le riproduzioni di opere dell’arte figurativa e fotogrammi delle pellicole cinematografiche.
  3. Mere riproduzioni. Rientrano in questa categoria le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.

I diritti del fotografo

Le tre ipotesi indicate corrispondono a diritti diversi in capo al fotografo.

  1. Opere fotografiche. La tutela è, al pari di ogni altra opera creativa prevista dalla Legge 633/1941.
    Il diritto di utilizzazione economica (e gli altri diritti di natura patrimoniale) permangono in capo all’autore e ai suoi eredi fino a 70 anni oltre la morte.
    Ai fini della tutela, gli esemplari della fotografia non richiedono alcuna indicazione.
  2. Semplici fotografie. La tutela, solo per le semplici fotografie è prevista dall’art 87 e ss Legge 633/1941. Il diritto di riproduzione permane in capo all’autore fino a 20 anni dalla produzione della fotografia.
  3. Mere riproduzioni. La tutela non è prevista.

Fotografia giornalistica opera d’arte o semplice fotografia?

Non si può stabilire a priori, senza analizzare lo scatto, se una foto di reportage è una semplice fotografia o un’opera d’arte fotografica.

Più frequentemente la foto scattata per finalità giornalistiche è una semplice fotografia perchè testimonia una situazione, un avvenimento, un evento. Meno frequente è invece che questo tipo di fotografia possa elevarsi ad opera d’arte.

Tuttavia, se la fotografia giornalistica è una semplice fotografia, non significa che non possa essere tutelata ai sensi del diritto d’autore. In questi casi, il fotografo potrà vantare diritti per un ristretto periodo di tempo: non 70 anni dalla morte ma 20 anni dallo scatto; inoltre, la fotografia di reportage è destinataria di una tutela più limitata (non tutti i diritti dell’autore ma diritti c.d. connessi).

Se il reportage fotografico è costituito da semplici fotografie il fotografo è titolare del diritto di riproduzione dello scatto con durata di 20 anni dalla produzione dello stesso.

Se la fotografia giornalistica è una semplice fotografia, deve indicare: il nome del fotografo, o della ditta da cui il fotografo dipende o del committente; la data dell’anno di produzione della fotografia; il nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata.

Preciso che questo articolo è dedicato a solo uno degli aspetti che riguardano la fotografia di reportage: i diritti di chi scatta. Ci sono poi i diritti delle persone ritratte, i rapporti lavorativi e di collaborazione tra fotografo e redazione, le eccezioni ai diritti altri per finalità giornalistiche e documentaristiche, i riferimenti al codice deontologico applicabile.

Photo by Annie Spratt on Unsplash

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