I progetti grafici, le idee di base, le presentazioni, le proposte dell’agenzia di comunicazione, sono indubbiamente degli atti creativi che possono essere tutelati anche nei confronti del cliente. Vediamo con quali strumenti.
Cos’è un’idea creativa?
Nel nostro ordinamento le idee non sono tutelabili. Quando invece l’idea diventa un’azione, un progetto, viene data una forma espressiva, allora possono essere tutelate in modo automatico e senza necessità di alcuna attività, dalla legge a protezione del diritto d’autore. Di fatto quindi, l’idea viene sviluppata e diventa un’opera creativa.
Ti ricordo che la creatività di un’idea non può essere esclusa perché l’opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia. Le idee possono ad esempio essere rappresentate in maniera personale ed autonoma rispetto a quanto precedentemente noto.
A tal proposito, se vuoi approfondire il concetto di creatività, ti rimando all'articolo dedicato: che cos'è la creatività?
La situazione che voglio esaminare in questo articolo attiene alla tutela delle idee creative di un’agenzia nei confronti dei clienti. Ti indico alcune ipotesi.
La protezione verso il potenziale cliente
Prima di arrivare al conferimento dell’incarico (e quindi nel corso delle trattative precontrattuali) il cliente potrebbe richiedere all’agenzia talune idee su cui fondare poi il lavoro (e quindi il tipo di servizio, il preventivo..).
Può accadere che l’agenzia rifiuti la consegna di materiale prima della conferma del contratto o che, a seconda del tipo di cliente, accetti di elaborare delle idee. Qualora non si pervenga, per qualsiasi ragione, alla conclusione dell’accordo, di fatto, il cliente avrà a disposizione un progetto che potrebbe rivelarsi utile in un tempo successivo.
Cosa fare per tutelare le idee creative nei confronti del potenziale cliente?
L’agenzia può richiedere la sottoscrizione di un accordo che contenga il divieto, pena il risarcimento del danno, nel trattamento (uso, declinazione, copia, archiviazione) delle idee creative messe a disposizione in fase di trattativa. Resta inteso che, per arginare il problema la messa a disposizione può consistere nella visualizzazione a video delle idee.
In ogni caso il comportamento descritto potrebbe essere qualificato come una condotta contraria ai principi di correttezza e buona fede, ma non essendovi un accordo con cui si attesta il divieto di utilizzare le proposte, non è così lineare dimostrare che il cliente non le poteva utilizzare.
La tutela verso il cliente dell’anno scorso
Altra situazione è invece quella in cui nel corso dell’esecuzione del contratto, l’agenzia di comunicazione consegni una pluralità di proposte delle quali, una viene scelta. Nel corso degli anni successivi, il cliente non intende proseguire il contratto di durata e decide di rivolgersi ad altra agenzia per il servizio di comunicazione. I progetti di cui dispone il cliente, di chi sono? Può consegnarli ad altri che si occupino dello sviluppo?
Cosa fare per tutelare le idee creative scartate?
In questo caso, è bene inserire all’interno dell’accordo una clausola relativa ai “progetti esclusi” per proteggere le idee creative scartate. Tale articolo prevedrà il divieto, imposto al cliente, di utilizzare, in futuro, i progetti che gli sono stati messi a disposizione ma che egli non ha scelto. In questo senso quindi, la titolarità di detti progetti rimane in capo all’agenzia la quale può darsi la facoltà di declinarli a favore di altri clienti magari nel medesimo settore di riferimento.
Anche in detto caso, è utile prevedere un obbligo a carico del cliente, che permane a seguito della cessazione degli effetti del contratto, sopportato da un risarcimento del danno.
La tutela verso il cliente che non paga
L’aspetto patologico che può interessare il rapporto agenzia di comunicazione – cliente, è la situazione in cui il cliente non paga alle scadenze stabilite. In questo articolo non intendo focalizzarmi sugli aspetti relativi ai termini di pagamento (fattore fondamentale da tenere in considerazione sin dalle trattative; ti rinvio all’articolo dedicato ai servizi di comunicazione “Contratto per agenzie di comunicazione“), bensì alla situazione in cui per qualsiasi causa o ragione il cliente non provveda a versare il dovuto.
Ebbene, nel momento in cui l’agenzia ha realizzato l’attività (il logo, il copy, la gestione dei social, l’elaborazione del calendario editoriale, lo shooting, il montaggio) non può essere restituita e venduta ad altri (come invece ad esempio potrebbe essere la consegna di un prodotto). Tale considerazione quindi impedisce che la soluzione al mancato pagamento sia la restituzione di quanto consegnato.
Ormai l’agenzia di comunicazione ha realizzato il servizio, che di fatto non può essere restituito per essere rivenduto ad altri.
Come fare per tutelare le idee creative nei confronti del cliente che non paga?
Fermo restando che la gestione dei termini di pagamento assume particolare importanza anche con riguardo a questo punto di vista, la tutela in questo caso è successiva.
Il contratto dovrà prevedere una clausola che vieta al cliente di utilizzare i contenuti creativi consegnati in esecuzione del contratto finché la tranche di pagamento relativa a quel servizio non è stata integralmente pagata. Anche in questo caso, pena l’obbligo di risarcimento del danno per inadempimento che può essere predeterminato all’interno del contratto.
Un accordo a protezione dei progetti dell’agenzia
Tanto detto quindi, è fondamentale dotarsi di un contratto che possa tutelare i progetti creativi elaborati dall’agenzia di comunicazione nei confronti del cliente (potenziale cliente, cliente che recede, cliente che non paga..). Ti invito quindi a verificare che il contratto in uso presenti questi elementi. Se vuoi approfondire il tema puoi contattarmi.
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