Premessa: se si trova su internet ed è quindi a mia disposizione, non significa che posso usare uno scatto rinvenuto a mio piacimento. Se non sono io l’autore significa che la titolarità appartiene ad altri e che quest’ultimo vanta tutti i diritti sull’opera (salvo che ne abbia volontariamente e consapevolmente rinunciato assegnando l’opera a pubblico dominio o che siano trascorsi oltre 70 anni dal decesso del fotografo).
Esistono tuttavia dei sistemi per proteggere le fotografie digitali in un’eventuale situazione in cui vi sia un utente che si afferma il legittimo autore dello scatto.
In primo luogo bisogna distinguere tra fotografie come opere d’arte e semplici fotografie. Per le definizioni vi rimando alla lettura di questo articolo. In questa sede invece occorre tenere in debita considerazione le attività che deve o può svolgere il fotografo a protezione della propria opera creativa. Ebbene esistono:
- Fotografie come opere d’arte. L’autore dello scatto è titolare di tutti i diritti (morali e patrimoniali) sull’opera, dal momento in cui viene realizzato lo scatto. Non è necessario apporre alla fotografia divulgata in rete alcuna indicazione.
- Semplici fotografie: è necessario apporre il nome. Laddove non sia apposto chi. È tuttavia una semplice presunzione, ossia il fotografo autore dello scatto può sempre dimostrare che l’utente era a perfetta conoscenza dell’altruità e quindi ha eseguito consapevolmente la condotta.
È inoltre necessario considerare il fatto che, salvo eventi particolari (furto della macchinetta fotografica, perdita di dati, accesso hacker), il fotografo detiene l’originale dello scatto. In un eventuale giudizio egli sarà legittimato a produrre in giudizio, mediante riproduzione meccanica, il proprio file originario che consente di affermare che lui stesso è l’autore dello scatto.
In ogni caso, laddove, a monte, il fotografo voglia tutelarsi da tali situazioni, può apporre al proprio scatto dei watermarks che sottolineano il legittimo titolare dello scatto e che in sostanza impediranno che la fotografia venga utilizzata senza autorizzazione o corresponsione di un compenso.
Il watermark è una sorta di timbro, semi trasparente, che viene applicato alla fotografia prima che la stessa venga pubblicata e resa disponibile online. In questo caso caso l’utilizzo illecito è più complesso dacché l’utente che voglia farne uso dovrà cercare di rimuovere la filigrana a discapito della qualità della fotografia. E in ogni caso sta ponendo in atto in modo consapevole e volontario una condotta illecita.